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5 aprile 1991
5 aprile 1991
Art. 8. 1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1986, n. 251 , e' sostituito dal seguente:
"La cancellazione avviene per i seguenti motivi:
a) per dimissioni dell'interessato;
b) d'ufficio, o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, per il venire meno di uno dei requisiti di cui alle lettere da a) ad e) compresa, del secondo comma dell'articolo 5;
c) per sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'albo;
d) per il ricorrere di una causa di incompatibilita'".
2. Il quinto, il sesto, il settimo e l' ottavo comma dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1986, n. 251 , sono abrogati.
Note all'art. 8:
- Il testo vigente dell' art. 9 della legge n. 251/1986 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 9. - La cancellazione dall'albo e' pronunciata dal consiglio del collegio provinciale competente.
La cancellazione avviene per i seguenti motivi:
a) per dimissioni dell'interessato;
b) d'ufficio, o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, per il venire meno di uno dei requisiti di cui alle lettere da a) ad e) compresa, del secondo comma dell'art. 5;
c) per sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'albo;
d) per il ricorrere di una causa di incompatibilita'.
Le sanzioni disciplinari vengono applicate dal consiglio nei confronti degli iscritti per abusi o mancanze nell'esercizio della professione.
Queste sanzioni sono:
1) il richiamo;
2) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a mesi dodici;
3) la radiazione dall'albo.
Agli uffici di cui all'art. 8 vengono trasmesse le eventuali misure disciplinari adottate".
- Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'art. 9 della medesima legge n. 251/1986 cosi' disponevano:
"Il presidente del consiglio, verificati i fatti ed ascoltato l'interessato, riferisce al consiglio che decide se si debba procedere o meno al giudizio disciplinare.
In caso affermativo il presidente nomina un relatore, fissa la data della seduta per la discussione ed informa l'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dieci giorni prima, affinche' possa presentarsi personalmente per esporre le sue ragioni o depositare memoria scritta.
Nel giorno fissato per la discussione il consiglio, ascoltate le parti, adotta eventuali sanzioni disciplinari.
Nei confronti degli iscritti che abbiano subito condanne a pene detentive inferiori a cinque anni, ovvero verso coloro che siano stati colpiti da mandato di cattura, il consiglio puo' applicare la sospensione o la radiazione dall'albo".
"La cancellazione avviene per i seguenti motivi:
a) per dimissioni dell'interessato;
b) d'ufficio, o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, per il venire meno di uno dei requisiti di cui alle lettere da a) ad e) compresa, del secondo comma dell'articolo 5;
c) per sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'albo;
d) per il ricorrere di una causa di incompatibilita'".
2. Il quinto, il sesto, il settimo e l' ottavo comma dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1986, n. 251 , sono abrogati.
Note all'art. 8:
- Il testo vigente dell' art. 9 della legge n. 251/1986 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 9. - La cancellazione dall'albo e' pronunciata dal consiglio del collegio provinciale competente.
La cancellazione avviene per i seguenti motivi:
a) per dimissioni dell'interessato;
b) d'ufficio, o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, per il venire meno di uno dei requisiti di cui alle lettere da a) ad e) compresa, del secondo comma dell'art. 5;
c) per sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'albo;
d) per il ricorrere di una causa di incompatibilita'.
Le sanzioni disciplinari vengono applicate dal consiglio nei confronti degli iscritti per abusi o mancanze nell'esercizio della professione.
Queste sanzioni sono:
1) il richiamo;
2) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a mesi dodici;
3) la radiazione dall'albo.
Agli uffici di cui all'art. 8 vengono trasmesse le eventuali misure disciplinari adottate".
- Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'art. 9 della medesima legge n. 251/1986 cosi' disponevano:
"Il presidente del consiglio, verificati i fatti ed ascoltato l'interessato, riferisce al consiglio che decide se si debba procedere o meno al giudizio disciplinare.
In caso affermativo il presidente nomina un relatore, fissa la data della seduta per la discussione ed informa l'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dieci giorni prima, affinche' possa presentarsi personalmente per esporre le sue ragioni o depositare memoria scritta.
Nel giorno fissato per la discussione il consiglio, ascoltate le parti, adotta eventuali sanzioni disciplinari.
Nei confronti degli iscritti che abbiano subito condanne a pene detentive inferiori a cinque anni, ovvero verso coloro che siano stati colpiti da mandato di cattura, il consiglio puo' applicare la sospensione o la radiazione dall'albo".
Commentari • 12
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