Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2011, n. 15416
CASS
Sentenza 2 febbraio 2011

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Il tribunale del riesame, a fronte di un difetto di motivazione del provvedimento applicativo della misura coercitiva, deve porvi rimedio con le necessarie integrazioni e non annullare il provvedimento, perché solo al giudice di legittimità è dato il potere di pronunciare l'annullamento per difetto di motivazione. (Conf., sentenze da n. 15417 a n. 15433 del 2 febbraio 2011, dep. 15/04/2011, non massimate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2011, n. 15416
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15416
    Data del deposito : 2 febbraio 2011

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