Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 1
Il dolo richiesto per la configurabilità del reato di istigazione a delinquere è generico e consiste nella cosciente volontà di commettere il fatto in sé, con l'intenzione di istigare alla commissione concreta di uno o più delitti, essendo del tutto irrilevanti il fine particolare perseguito ed i motivi dell'agire.(In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di non luogo a procedere emessa nei confronti di un consigliere comunale che - parlando a una folla di oltre cento persone che aveva invaso l'aula municipale - aveva invitato i manifestanti ad occupare la tendopoli realizzata dal Comune per ospitare un campo nomadi e a spostare la protesta in quel luogo).
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Per scaricare la sentenza qui annotata, clicca su visualizza allegato. Assolto "perché il fatto non sussiste". È il dispositivo della sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino nei confronti di Enrico (Erri) De Luca, il noto scrittore accusato di istigazione a delinquere (art. 414 co. 1 c.p.) in relazione ad alcune dichiarazioni rilasciate in merito alla tormentata vicenda dell'alta velocità in Val di Susa ed alle azioni di sabotaggio realizzate dagli appartenenti al movimento "No Tav". Le motivazioni della pronuncia sono state depositate il 18 gennaio 2016. Nel prosieguo si dà sinteticamente conto della vicenda e dei passaggi essenziali della pronuncia, riservando alla parte …
Leggi di più… - 2. TAV va "sabotata", non è istigazione a delinquere (Tr. Torino, 4573/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 marzo 2025
Il reato di istigazione (diretta o indiretta) è integrato solo nei casi in cui le parole si calano in un contesto che è particolarmente predisposto al recepimento di un messaggio istigatorio specifico. Anche a voler individuare una connotazione istigatoria (non univoca) nelle parole del DE LUCA, non si ritiene che stesse, per il contesto ed il momento (come sopra decritti) nel quale vengono pronunciate, possano ritenersi idonee ad istigare “attualmente e concretamente” qualcuno al compimento di reati di danneggiamento mediante l'uso di cesoie o di ingresso nell'area del cantiere di interesse strategico nazionale. TRIBUNALE DI TORINO PRIMA SEZIONE PENALE Sentenza n. 4573/15 Data sentenza: …
Leggi di più… - 3. Esperienza pedofila raccontata sui social: è istigazione (Cass. 23943/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 luglio 2021
Una descrizione di un atto sessuale, nei minimi dettagli, dai preliminari alla fellatio, al sesso orale praticato su un minore con penetrazione e eiaculazione del genitore sulla pancia della bambina, il tutto unito alla rappresentazione, reiterata, della condizione estatica della minore, dimostra con chiarezza la potenzialità emulativa del dichiarato con consegente integrazione del reato (di pericolo concreto). L'accertamento del reato di istigazione deve essere particolarmente profondo e concreto, in relazione alla norma di cui all'art. 21 Cost.; infatti, l'apologia punibile non è la manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue modalità integri un comportamento …
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- 5. Istigazione a delinquere: fattispecie criminosa e condotte configurabili su InternetAlù Angelo · https://www.diritto.it/ · 4 aprile 2016
Il delitto di istigazione a delinquere è previsto dall'art. 414 c.p. (all'interno del Libro II, Titolo V “Dei delitti contro l'ordine pubblico”). L'ambito di operatività dell'art. 414 c.p. è stato esteso da rilevanti interventi legislativi, allo scopo di assicurare la repressione di una serie di gravi reati riconducibili alla portata applicativa della fattispecie criminosa. In particolare, l'art. 15, comma 1-bis del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, nella Legge 31 luglio 2005, n. 155 ha aggiunto il periodo “Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2008, n. 40684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40684 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
4 PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FAZZIOLI EDOARDO
CONSIGLIERE 1. Dott. GRANERO FRANCANTONIO
"I 2. Dott. ZAMPETTI UMBERTO
3. Dott. VECCHIO MASSIMO 17
4. Dott. PIRACCINI PAOLA П
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIBUNALE di HILAHO
nei confronti di:
N. 1) SC ETTORE
avverso SENTENZA del 14/02/2008
GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di MILANO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
PIRACCINI PAOLA lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.-
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI
Richiesta copia studio dat Sig ANSA per diritti € 1.55 il31/10/08 IL CANCELLIERE
06 84 /08 84 UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 16/10/2008
SENTENZA
N. 2757108
REGISTRO GENERALE
N. 023282/2008
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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Richiesta copia studio dal Sig AGI per diritti € 1,55
11 31/10/08 IL CANCELLIERE
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Richiesta copia studio dal Sig ADN-KRONOS
1.55 per diritti € 8 31/10/08 IL 28/12/1969 IL CANCELLIERE
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Richiesta copia studio dal & ITALIA OSSI per diritti € 1.55 31/10/08 il
IL CANCELLIERE
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Richiesta copia studio datar SOLE 24 ORE
1.55 per diritti e
1: 31/10/08 IL CANCELLIERE
Rilevato che il difensore, Avv. Brigandì, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello del P.M., convertito in ricorso
FATTO E DIRITTO
Il GUP presso il Tribunale di Milano pronunciava sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p. nei confronti di CO ET in relazione al delitto di cui all'art. 414 c.p.
Osservava che la vicenda era accaduta nel corso di un consiglio comunale nel quale il CO, quale consigliere di opposizione appartenente alla Lega Nord, durante una pausa di sospensione della seduta, era intervenuto al microfono, parlando alla folla, più di cento persone, che aveva invaso l'aula, ed aveva invitato i manifestanti ad occupare la tendopoli realizzata dal comune per ospitare un campo nomadi ed a spostare la protesta in quel luogo. Successivamente era intervenuto dalla finestra del palazzo comunale, per calmare gli animi della folla che cercava di entrare, ed aveva ribadito la necessità di spostare la protesta al campo allestito dal comune. La protesta, spostatasi nel campo nomadi, era degenerata, tanto che i manifestanti avevano bruciato le tende e devastato il campo allestito dal comune. Riteneva il giudice che non vi fosse la prova che l'intervento del CO
avesse come contenuto quello di istigare al delitto, ed anzi, dall'esame del contesto in cui erano state pronunciate le frasi, emergeva che egli intendeva sedare gli animi esasperati dei cittadini e instradarli verso una forma di protesta pacifica, quale poteva essere il picchettamento dell'area antistante il campo, anche perchè le persone a cui si era rivolto non erano teppisti ma anziani e bambini. Inoltre, il consigliere comunale aveva accolto la richiesta dei carabinieri di intervenire dalla finestra per calmare la protesta e quindi il suo intento era l'esatto opposto di quello che gli era stato attribuito. Riteneva che tali fatti, del tutto pacifici, non integrassero il delitto in contestazione che richiedeva che le condotte fossero di per se idonee a minacciare la sicurezza collettiva e suscettibili di generare inquietudine e allarme nella popolazione;
non era sufficiente la generica
е incitazione a violare le leggi essendo necessario un arredo minimo di modalità concrete che dessero consistenza all'intento esternato. Doveva coniugarsi l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico con la libertà di manifestazione del pensiero, soprattutto in un'epoca che vedeva spesso la manifestazione del pensiero assumere caratteristiche di opposizione materiale alla realizzazione delle scelte della controparte e nel caso di specie il consigliere comunale era inserito in un contesto di manifestazione di idee politiche, aveva parlato ad una folla esasperata, invitandoli ad occupare il campo nomadi senza mai fare riferimento ad azioni violente e con lo scopo di tutelare gli interessi dei cittadini;
pertanto, l'azione nel suo complesso non consentiva di sostenere l'accusa in giudizio in relazione al delitto contestato.
Avverso la decisione presentava ricorso il P.M. e deduceva questione di legittimità costituzione dell'art. 428 c.p.p., in relazione agli artt. 111, 112 e 97
Cost., nella parte in cui impedisce al P.M. di appellare le sentenze di non luogo a procedere,
violando la parità processuale delle parti, in quanto il P.M. è l'unico veramente interessato all'impugnazione; violando il principio di ragionevolezza, in quanto crea una disparità di trattamento tra procedimenti a citazione diretta e quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare;
violando il principio della ragionevole durata del processo, in quanto la Corte di cassazione non può che rinviare al medesimo giudice che ha deciso e non può invece emettere decreto che dispone il giudizio;
violando il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, rimanendo definitivamente frustrata l'iniziativa del P.M.; violando la funzione della corte di legittimità, chiamata a pronunciarsi sul merito della vicenda e i principi di buon andamento ed efficienza della P.A., per l'incremento ingiustificato dei ricorsi davanti alla
Suprema Corte;
inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 414 c.p. in quanto la norma punisce qualsiasi condotta rivolta a determinare e rafforzare il proposito di commettere reati e nel caso di specie le parole del consigliere miravano a indurre la folla ad occupare l'area predisposta dal comune per il campo nomadi e ad impedire l'erogazione di un servizio pubblico;
inoltre
2 l'istigazione posta in essere conteneva quel corredo di modalità concrete dell'azione che faceva trasmodare la manifestazione del pensiero nell'istigazione;
contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in quanto il teste Ravizza
non aveva confermato che l'imputato avesse cercato di calmare gli animi, le prove documentali consistenti nelle registrazioni fonografiche dell'intervento dell'imputato testimoniavano del suo incitamento ad occupare il suolo pubblico, e infine neppure risultava provato il suo intento pacificatore, anche perchè il dolo richiesto dalla norma è generico essendo irrilevanti i motivi.
La Corte rileva preliminarmente che l'atto di impugnazione presentato dal P.M. appare ammissibile, in quanto contiene una parte rivolta alla Corte d'appello, qualora avesse ritenuto di trattenere gli atti, sollevando la questione di legittimità costituzionale, ed una parte rivolta al giudice di legittimità con la quale chiede di annullare la decisione.
In relazione al primo punto, la Corte rileva che vi è stata già una pronuncia di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 c.p.p. proveniente dalla
Sezione V penale, 4 maggio 2007 n. 23838, secondo la quale la sentenza di non luogo a procedere ha connotazioni peculiari, non segnando in modo irrevocabile la definizione della vicenda processuale, tanto che ne è prevista la revoca alle condizioni previste dall'art. 434
c.p.p., e assume, quindi, connotazioni di carattere meramente processuale, in relazione alle quali il legislatore può ragionevolmente stabilire una disciplina diversa da quella destinata alla fase del giudizio. Non vi è disparità tra le parti processuali, visto che ad ambedue è impedito l'appello, ed essendo non corretto ritenere che solo il P.M. vi abbia interesse, sussistendo l'interesse della parte ad ottenere ad esempio una decisione a lui più favorevole. Non vi è
irragionevolezza nella distinzione tra i processi a citazione diretta e quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare in quanto, nel primo caso la decisione è comunque di merito e non meramente processuale. Non vi sono ragioni diverse e apprezzabili per discostarsi da tale orientamento per cui deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale.
In relazione agli altri motivi di ricorso la corte rileva che, mentre i primi sono inammissibili in quanto pongono solo questioni di rivalutazione dei fatti, deve essere accolto l'ultimo con annullamento della decisione impugnata.
In merito al delitto di istigazione a delinquere deve rilevarsi che il dolo richiesto dalla norma è
generico e consiste nella cosciente volontà di commettere il fatto in sè, con l'intenzione di istigare alla commissione concreta di uno o più delitti, essendo del tutto irrilevante il fine particolare perseguito o i motivi dell'agire (Sez. I 11 giugno 1986 n. 13534, rv. 174483). Nella
decisione impugnata, invece, il giudice ha compiuto valutazioni sulla condotta in concreto tenuta, interpretandola alla luce delle motivazioni latu senso politiche, o meglio di convenienza politica dell'autore. La motivazione adottata è quindi permeata di intrinseca contraddittorietà
nella parte in cui ritiene che le frasi pronunciate non fossero idonee a configurare il reato, sulla base dei motivi dell'azione, e cioè al fatto che l'incitamento della folla corrispondeva all'esigenza del consigliere di ottenere consenso politico. Vi è stata, in sostanza, una confusione tra il dolo generico ed i motivi dell'azione, non consentita neppure facendo ricorso al principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero;
la Corte Costituzionale, in proposito,
ha avuto modo di affermare con la decisione n. 65 del 1970 che l'apologia punibile non è la pura manifestazione di pensiero, ma quella che sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti.
Ne consegue che, sgombrato il campo da tale equivoco, la valutazione degli elementi costitutivi del reato deve essere effettuata alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità
in relazione al delitto di cui all'art. 414 c.p., occorrendo che sia posta in essere in pubblico la propalazione di condotte che configurino precise azioni delittuose, con rappresentazioni di azioni concrete che possano indurre altri alla commissione di tali fatti;
tale analisi deve essere condotta, anche ai fini di una pronuncia di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare,
Ө in relazione alla situazione concreta per verificare quale forza persuasiva e suggestiva potevano avere le frasi pronunciate ai fini istigatori della condotta ( Sez. I 3 novembre 1997 n. 10641, rv.
209166).
P.Q.M.
La Corte dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al GUP presso il Tribunale di Milano.
Roma 16 ottobre 2008
Il est. Il Presidente Боле рив Paola Piraccini моее
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
3 1 OTT. 2008
IL CANCELLIERI
Stefania Faella