Sentenza 17 aprile 1996
Massime • 3
In tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione. (In applicazione di detto principio la Corte, rilevando la completezza della motivazione dell'ordinanza di riesame, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale si deduceva la nullità del provvedimento del G.I.P. - e la conseguente nullità della ordinanza del tribunale - sotto il profilo della carenza della motivazione, costituita dal semplice richiamo alla richiesta del pubblico ministero).
Le cause che determinano la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare, secondo le previsioni contenute nel titolo primo del libro quarto del codice di procedura penale, non intaccando l'intrinseca legittimità del provvedimento ma agendo sul piano della persistenza della misura coercitiva, devono essere fatte valere avanti al giudice di merito in un procedimento distinto da quello di impugnazione, attraverso la richiesta di revoca contemplata dall'art. 306 cod. proc. pen.; tuttavia, allorché la questione di inefficacia sia stata proposta, insieme ad altre concernenti l'originaria legittimità del provvedimento, con il ricorso per cassazione, deve ritenersi attratta da questo e può quindi essere direttamente esaminata dal giudice di legittimità affinché non sia ritardata la decisione "de libertate" che si sarebbe dovuto richiedere in altra sede. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto di poter esaminare - respingendola peraltro per motivi diversi - la questione concernente la perdita di efficacia della misura cautelare per inosservanza del termine di cui all'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., prospettata nel ricorso insieme a varie censure di violazione di legge; ma ha altresì precisato che non ci sarebbe spazio per il dispiegarsi della descritta "vis" attrattiva del ricorso proposto nel procedimento di impugnazione della misura ove, con esso, si denunciasse esclusivamente la sopravvenuta inefficacia del provvedimento coercitivo).
La disposizione di cui al decimo comma dell'art. 309 cod. proc. pen., secondo la quale l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, deve essere intesa nel senso che è necessario e sufficiente, perché non si produca l'automatico effetto caducatorio, che entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti il tribunale abbia deliberato in merito alla richiesta medesima ed abbia, inoltre, provveduto al deposito del dispositivo: mediante tale deposito, infatti, si rende certo, per gli interessati, che la decisione - con quel determinato, irreversibile contenuto - è intervenuta nel termine e si rende altresì possibile l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti; la motivazione dell'ordinanza di riesame, viceversa, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale di cui all'art. 128 cod. proc. pen., può essere depositata, senza influenza alcuna sull'efficacia della misura, nel termine ordinatorio - la cui osservanza è tuttavia doverosa per il giudice ai sensi dell'art. 124 cod. proc. pen. - dei cinque giorni successivi alla deliberazione predetta.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/04/1996, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 17 aprile 1996 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Prof. Guido Guasco Presidente R.G.N.
Dott. Giulio Franco Componente 39137/95
Dott. Fortunato Pisanti "
Dott. Pasquale La Cava "
Dott. Umberto Papadia "
Dott. Bruno Foscarini "
Dott. Mariano Battisti (Rel.) "
Dott. PE Maria Cosentino "
Dott. Adalberto Albamonte "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NI EL;
avverso l'ordinanza del tribunale per il riesame di Cagliari in data 19 ottobre 1995;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Mariano Battisti;
Sentite le conclusioni del P.M. dott. Sebastiano Suraci con le quali chiede il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore avv. Mario Lai che ha concluso per l'accoglimento dei motivi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cagliari, convalidato il fermo, con ordinanza del 19 ottobre 1995 applicava a EL MO, indagato per concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la misura della custodia cautelare in carcere.
2 - Il MO chiedeva il riesame del provvedimento con istanza del 23 ottobre 1995; gli atti provenivano al tribunale il successivo 25 ottobre;
l'udienza camerale per la decisione del ricorso veniva fissata per il 2 novembre.
Il tribunale, riservata la decisione, il 4 novembre depositava in cancelleria il dispositivo della ordinanza di conferma della misura cautelare e il 9 novembre, dopo cinque giorni dal deposito del dispositivo, depositava l'ordinanza comprensiva della motivazione;
il successivo 10 novembre venivano inviati gli avvisi di deposito della ordinanza.
3 - Il MO ricorreva per cassazione chiedendo, con tre motivi, l'annullamento del provvedimento del tribunale.
a - Denunziava, con il primo, "violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera c), con riferimento all'articolo 292, comma 2, lettera c), c.p.p.", rilevando che "l'ordinanza del g.i.p. risultava motivata per relationem, essendosi riportata alla richiesta del p.m.", sicché "aveva pretermesso di adempiere la specifica disposizione dell'articolo 292, comma 2, lettera c), c.p.p. che vuole che l'ordinanza che dispone la misura cautelare contenga a pena di nullità l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari, e degli indizi che la giustificano in concreto, con la indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto anche conto del tempo trascorso dalla commissione dal reato".
La nullità della ordinanza del g.i.p. - sosteneva - importava la nullità della ordinanza del tribunale.
b - Lamentava, con il secondo motivo, "violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p. con riferimento all'articolo 292, comma
2, n. 2/ter C.P.P., per essere le ordinanze impugnate prive della valutazione degli elementi a carico della persona sottoposta alle indagini".
c - Censurava, con il terzo motivo, l'ordinanza del tribunale "per violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p., con riferimento all'articolo 309, comma 10, dello stesso codice", osservando che questa norma, là dove stabilisce che la decisione deve intervenire entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, esige che, entro questo termine, sia depositata, a pena di perdita di efficacia della misura coercitiva, la motivazione e non soltanto il dispositivo, come è avvenuto nel caso di specie.
4 - La seconda sezione di questa corte, notando che sulla questione, oggetto del terzo motivo, v'è contrasto nella giurisprudenza della corte di cassazione, essendosi ritenuto necessario, in alcuni casi, che entro il termine fissato dall'articolo 309 deve essere depositata l'ordinanza comprensiva della motivazione e, in altri casi, che è sufficiente che, entro quel termine, il tribunale pervenga alla decisione formalizzandola nella stesura del dispositivo, rimetteva il ricorso alle sezioni unite: il primo presidente aggiunto lo assegnava alle stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - La questione controversa sulla quale queste sezioni unite sono chiamate a pronunciarsi è la seguente: se sia necessario, perché la misura cautelare confermata dal tribunale della libertà non perda efficacia, depositare, entro il termine dieci giorni dalla ricezione degli atti, fissato dall'articolo 309 comma 9 e 10, c.p.p., l'ordinanza di conferma nella sua interezza o se il termine possa dirsi rispettato quando prima della sua scadenza sia comunque intervenuta la decisione e sia stato depositato il solo dispositivo. Il quesito, a ben vedere, implica pur nella sua linearità, due differenti profili, dovendosi valutare, anzitutto, se ha rilevanza autonoma il dispositivo della ordinanza in cui viene formalizzata la decisione assunta, sia pure ancora senza motivazione e, in secondo luogo e nel caso che a questo primo aspetto del problema si dia risposta positiva, quale sia la funzione o l'effetto del deposito di tale dispositivo.
2 - Prima di affrontare la questione, è da ricordare che queste sezioni unite, con la sentenza del 20 luglio 1995, Galletto, hanno affermato che la perdita di efficacia della misura cautelare deve essere fatta valere avanti al giudice di merito attraverso la richiesta di revoca prevista dall'articolo 306 c.p.p., richiesta che dà luogo ad una ordinanza avverso la quale può, ai sensi dell'articolo 310 c.p.p., proporsi appello, cui può seguire, come prevede il successivo articolo 311, il ricorso per cassazione. a - Si è detto, in quella sede, che le cause, che determinano la perdita di efficacia della custodia cautelare secondo le norme del presente titolo, come recita la norma dell'articolo 306 c.p.p. - e la norma dell'articolo 309, comma 10, è norma, di quel titolo - "si risolvono in vizi processuali che non intaccano la intrinseca legittimità della ordinanza, ma, agendo sul diverso piano della persistenza della misura, ne importano l'estinzione automatica, che deve essere disposta, nell'ambito di un distinto procedimento, con l'istanza specificamente prevista dall'articolo 306 c.p.p.". b -Questi principi, scaturiti dall'esame di una fattispecie diversa, si discuteva, in allora, se il tribunale del riesame possa porsi il problema della perdita di efficacia della ordinanza del g.i.p. per non avere questi, in violazione delle norme degli articoli 294 e 302 c.p.p., proceduto all'interrogatorio della persona in stato di custodia nel termine di cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia - debbono essere ribaditi, con la puntualizzazione, però, mutuata da Cass. sez. I, 8 agosto 1995, Franco, sentenza, quest'ultima, che, in una fattispecie simile a quella oggetto dell'odierno ricorso, ha sottolineato la vis attrattiva del ricorso per cassazione, quando, come nel caso in esame, oltre che l'inefficacia, vengano prospettate questioni relative alla legittimità del provvedimento.
c - Questa precisazione fa si, tra l'altro, che, specialmente se l'assunto della perdita di efficacia del provvedimento è fondato, non si ritardi ulteriormente una decisione che si sarebbe dovuto richiedere in altra sede subito dopo l'intervento della ordinanza del tribunale.
d - È del tutto ovvio, peraltro, che non vi sarebbe spazio per il dispiegarsi della vis attrattiva ove, con il ricorso per cassazione, si denunciasse unicamente la perdita di efficacia del provvedimento.
3 - Venendo all'esame della questione sottoposta all'attenzione di queste sezioni unite e soffermandosi sul primo dei due profili sopra delineati, il profilo della rilevanza o irrilevanza del solo dispositivo e, quindi, del solo deposito di quest'ultimo prima che sia redatta e depositata la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame, è da porre in evidenza che l'orientamento pressoché costante della giurisprudenza di questa corte nella interpretazione della norma dell'articolo 263 ter dell'abrogato codice di rito e quello prevalente nella interpretazione della corrispondente norma dell'articolo 309, comma 10, del codice vigente attribuiva e, rispettivamente, attribuisce esclusiva rilevanza al deposito dell'intero provvedimento, essendosi ritenuto e ritenendosi che soltanto con il deposito di tutta l'ordinanza il provvedimento emesso in camera di consiglio acquista rilevanza esterna (per il codice abrogato cfr.: Cass. sez. I, 22 giugno 1985, Sala;
sez. I, 11 novembre 1986, Mosca;
sez. I, 10 gennaio 1989, Capone;
sez. I, 10 novembre 1989, Caprone;
per il codice vigente, cfr. Cass. sez. I, 30 giugno 1990, Bertolo;
sez. III, 12 giugno 1992, Oliveri;
sez.feriale, 5.8.1994, Susi, e 11.10.1995, Ietto;
sez. I, 27 luglio 1990,Cardone, e sez. V, 9 settembre 1991, Mercuri secondo le quali nel termine di dieci giorni occorre provvedere anche alla spedizione degli avvisi ai fini della eventuale impugnazione).
4 - Già sotto il codice abrogato, però, - e per questo si è parlato di orientamento pressoché costante - la giurisprudenza (Cass. sez. I, 15 dicembre 1988, Labate) aveva messo in luce - attribuendo, così, rilievo al deposito del solo dispositivo - che la norma dell'articolo 263 ter parlava di "ordinanza emanata" e di "decisione entro i termini di legge" e che questa terminologia stava ad indicare che "il legislatore esige, nei termini, la emanazione della ordinanza, cioè la manifestazione esterna della decisione, manifestazione che può avvenire sia mediante il deposito dell'intero provvedimento, sia di quella parte della ordinanza costituita dal dispositivo che del provvedimento è la parte essenziale".
5 - Una volta entrato in vigore l'attuale codice di rito, la distinzione, a questi fini, tra dispositivo e motivazione e la conseguente attribuzione di autonoma rilevanza al deposito del solo dispositivo è stata affermata in non poche decisioni, nelle quali si è sostenuto che "dal combinato disposto delle norme degli articoli 309, 127 e 128 c.p.p. si ricava che i momenti della emanazione del provvedimento di riesame e del deposito del provvedimento non sono coincidenti e che, in ogni caso, quei momenti vengono presi in esame singolarmente dalla vigente normativa processuale", sicché "l'espressione, che si legge nel comma 10 dell'articolo 309 c.p.p., - ""se la decisione .... non interviene entro il termine prescritto..."" - deve intendersi nel senso che entro quel termine è sufficiente che sia depositato il solo dispositivo (Cass. sez. VI, 24 luglio 1992, Boni;
sez. II, 3 giugno 1993, Guarnieri).
6 - Queste sezioni unite ritengono di dovere fare proprio quest'ultimo indirizzo per le seguenti ragioni.
I - Una autorevole voce della dottrina, nell'interessarsi di questo problema, premette che, ""alla luce della ratio di garanzia "a tempi brevi" per la libertà personale dell'imputato sottesa all'intera disciplina del procedimento in esame ed emergente in particolare da quest'ultimo comma dell'articolo 309, è difficile potersi discostare dal prevalente indirizzo giurisprudenziale, nel senso di ritenere che la decisione del tribunale possa dirsi "intervenuta" soltanto quando essa sia idonea ad acquistare rilevanza esterna e, nel contempo, efficacia giuridica per ogni fine di legge e, dunque, soltanto quando ne sia stato effettuato il deposito, in quanto unico atto che la fa "esistere" rendendola conoscibile alle parti"". Aggiunge, però, subito dopo, che "é chiaro che, così interpretata, la norma dell'articolo 309, comma 10, c.p.p., finisce per configurarsi come una previsione in deroga rispetto al principio enunciato nell'articolo 128 c.p.p. circa i rapporti tra deliberazione e deposito dei provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio"; ma, ribadisce che l'indirizzo che condivide è una conclusione inevitabile se si vuole dare un senso concreto al meccanismo di garanzia rappresentato dalla perdita di efficacia della ordinanza impugnata quando la decisione del tribunale "non interviene entro termine prescritto" "". II - Se la interpretazione della norma dell'articolo 309, comma 10, c.p.p., propria del primo indirizzo giurisprudenziale dianzi riassunto e seguita dalla dottrina appena citata, si configura come una previsione in deroga rispetto al principio enunciato all'articolo 128 c.p.p., il quale, come è noto, si interessa del "deposito dei provvedimenti del giudice emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio", ciò significa, evidentemente, che la regola posta dall'articolo 128 per i provvedimenti presi in camera di consiglio - e la ordinanza del tribunale del riesame è uno di questi provvedimenti - è altra rispetto alla deroga che si sostiene debba essere seguita, applicata, dal tribunale del riesame. E, infatti, la regola generale, la "non deroga", è la possibilità del distacco temporale tra la deliberazione o la decisione - e vedremo tra poco perché decisione e deliberazione sono sinonimi anche nel linguaggio del codice - e il deposito, disponendo, tra l'altro, l'articolo 128 c.p.p. che "gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione".
III - La regola della possibilità del distacco temporale tra deliberazione o decisione e deposito è, del resto, una costante nelle sentenze - può discutersi se questa costante ricorra anche nella sentenza emessa nel rito di applicazione della pena su richiesta, stabilendo la norma dell'articolo 448, comma 1, c.p.p., che il giudice pronuncia immediatamente sentenza, il che può indurre a fare ritenere, appunto, che, in questo rito, non vi sia spazio per un intervallo temporale tra la deliberazione e il deposito - oltre che nella ordinanza contemplata dall'articolo, 128 c.p.p., emessa a seguito del procedimento in camera di consiglio.
a - Per la sentenza di non luogo a procedere la norma dell'art. 424, dopo aver detto, nel primo comma, che "subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere (o decreto che dispone il giudizio)", dando-comma 2 - "immediata lettura del provvedimento" e - comma 3 - depositandolo immediatamente in cancelleria, prevede, nel comma 4, che "qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia".
b - Per le sentenze emesse nel giudizio, o per quelle - sentenze pronunciate nel rito abbreviato - per le quali si applicano, comunque, le norme di cui agli articoli 529 e ss. c.p.p., la norma dell'articolo 544 c.p.p., che si interessa della "redazione della sentenza", prescrive, nel comma 1, che, "conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo" e che "subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata", aggiungendo, nei commi 2 e 3, che, "qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio", vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia o, se la stesura della motivazione è particolarmente complessa, nel termine, più lungo, stabilito dal giudice e, comunque, non oltre il novantesimo giorno dalla pronuncia.
IV - La ratio di questo possibile distacco temporale tra deliberazione o decisione e deposito è ovvia ed emerge con estrema chiarezza dalle norme appena citate: il principio generale dell'obbligo della motivazione, a pena di nullità delle sentenze e delle ordinanze, formulato nell'articolo 125 c.p.p. e ribadito in quelle norme, è tale, per sua natura, da imporre che si preveda la possibilità che tra la deliberazione e il deposito del provvedimento vi sia uno jatus, un intervallo più o meno lungo.
Questo principio, è il caso di ricordarlo, ancora prima che nel codice, trova la sua solenne affermazione nella Carta Costituzionale, la quale dice, nell'articolo 111, che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati" e, nell'articolo 13, comma secondo, in tema di libertà personale, che "non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge". V - Il sostantivo deliberazione - si diceva - è sinonimo, nello stesso linguaggio del codice, di decisione, sicché prevedere, come fa l'articolo 128 del c.p.p., che i provvedimenti emessi in camera di consiglio debbono essere depositati entro cinque giorni dalla deliberazione vuole dire prevedere che quei provvedimenti debbono essere depositati entro cinque giorni dalla decisione. a - Questa identità di valore, di significato, dei termini deliberazione e decisione si desume con certezza dalla norma dell'articolo 527 c.p.p.. Se la rubrica preannuncia che la norma regola la deliberazione collegiale, il testo dice, nel primo comma, sia che "il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo", sia che "qualora l'esame del merito non risulti precluso dall'esito della votazione, sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto concernenti l'imputazione e, se occorre, quelle relative all'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza, nonché quelle relative alla responsabilità civile". Il termine, inoltre, è usato, nella forma verbale del gerundio (decidendo) - oltre che, nel comma 10, come sostantivo (decisione) - nello stesso testo dell'articolo 309 c.p.p., disponendo il comma 8 che "il tribunale annulla riforma, conferma .... decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso della udienza" e l'uso del termine non può non voler dire che, anche in questo caso - come in quello in cui l'articolo 527, occupandosi della deliberazione, si avvale dei termini decide, decisione - il giudizio è nello stadio, nel momento, della deliberazione. VI - Se è innegabile che deliberazione e decisione sono sinonimi, che deliberare significa decidere, è, altresì, innegabile che, nel linguaggio del codice, la deliberazione è, ontologicamente, cosa diversa, realtà diversa rispetto sia al dispositivo, sia alla motivazione, di tal che anche la decisione è, sul piano ontologico, una cosa, una realtà che si distingue e dal dispositivo e dalla motivazione.
Sul piano ontologico, invero, mentre la deliberazione o decisione abbraccia, comprende, sia tutto l'iter di riflessione e di discussione richiesto dai problemi di diritto processuale e sostanziale propri della fattispecie all'esame del giudice, sia l'atto terminale, l'approdo, la conclusione di questo iter, il dispositivo e la motivazione costituiscono, di questo stesso iter e della relativa conclusione, la materializzazione, assolutamente indispensabile per proiettare all'esterno la decisione - deliberazione, per far sì che quell'iter, culminato in una certa conclusione, abbia rilevanza giuridica, esista giuridicamente. a - La norma dell'articolo 544 , già citata, non potendo non prendere atto di questa differenza ontologica, distingue accuratamente tra deliberazione, dispositivo e motivazione, stabilendo, come si è visto, che, "conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo e che subito dopo - o, al più, nei successivi novanta giorni - è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata. b - La distinzione è presente anche nella sentenza di non luogo a procedere, interessandosi la norma dell'articolo 424 della deliberazione, della pronuncia e della motivazione e stabilendo anche che il giudice, ove non possa provvedere immediatamente alla redazione dei motivi, vi provveda non oltre trenta giorni dalla pronuncia e prevedendo la norma dell'articolo 426 che il dispositivo è uno dei requisiti della sentenza.
c - La distinzione, infine, è presente anche nella norma dell'articolo 128 c.p.p., il quale parla di deliberazione e di deposito e, espressamente, di dispositivo, prescrivendo che con l'avviso di deposito è notificato anche quest'ultimo, notificazione - quella del dispositivo - che la norma dell'articolo 151 del codice abrogato esigeva a pena di nullità.
È appena il caso di porre in risalto che l'articolo 128 si occupa del deposito dei provvedimenti camerali e degli adempimenti, successivi al deposito, necessari perché il provvedimento sia reso noto ai fini della eventuale impugnazione;
non meraviglia, quindi, se nella norma non si rinviene il termine "motivazione", la cui indispensabile presenza ha la sua fonte nella norma dell'articolo 125 c.p.p.. VII - Da quanto si è detto emerge, non solo che la decisione è cosa diversa dal dispositivo e dalla motivazione, ma che il dispositivo, sia nelle sentenze, sia nelle ordinanze, previste dall'articolo 128 c.p.p. costituisce una realtà a sé stante, diversa e dalla decisione e dalla motivazione: emerge, in altri termini, che il dispositivo esiste e ha la sua autonomia anche in quelle ordinanze. In queste ultime rileva, secondo la norma dell'articolo 128 c.p.p., nel momento della notificazione, dovendo il dispositivo essere notificato insieme con l'avviso di deposito.
Ma, questo aspetto della rilevanza, mentre è prova della esistenza e della autonomia del dispositivo, non ne nega la rilevanza ad altri fini che siano compatibili con i principi e con la funzione normalmente svolta dal dispositivo.
VIII - Se la regola è la possibilità di quello che si è definito "distacco temporale" tra la deliberazione e il deposito;
se "deliberazione e decisione" sono sinonimi;
se "deliberazione e decisione" sono cose ontologicamente diverse dal dispositivo e dalla motivazione, se il dispositivo esiste ed ha la sua autonomia anche nelle ordinanze di cui si interessa la norma dell'articolo 128 c.p.p., occorre chiedersi quale valore abbia la regola dell'articolo 309, comma 10, c.p.p., secondo la quale se la decisione non interviene nel termine prescritto la ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia.
Occorre chiedersi cioè, - ed è la questione - se, riconosciuto che il legislatore esige che entro quel termine la decisione/ deliberazione abbia rilevanza esterna, la decisione debba manifestarsi, rendersi visibile nella sua forma completa, fatta di dispositivo e di motivazione, o se, invece, è sufficiente che si renda visibile, certa, in quella parte - il dispositivo - nella quale il tribunale del riesame materializza in sintesi la decisione e, come vuole l'articolo 309, comma 9,c.p.p., dichiara inammissibile o rigetta la richiesta oppure annulla o riforma la ordinanza, aggiungendovi le eventuali statuizioni conseguenziali. IX - Ebbene, ciò che dalla norma si desume inequivocabilmente è che, entro il termine di dieci giorni, deve, perentoriamente, deliberarsi, decidersi, il che altro non può voler dire se non che la decisione deve essere, in quel termine, constatabile all'esterno e, come tale, immodificabile.
Anche se, per una qualsiasi ragione, - termine per la comparizione non limitato ai tre giorni liberi, udienza di discussione che si protragga, festività infrasettimanali che sottraggano tempo - il termine di dieci giorni può rivelarsi insufficiente, il tribunale, entro questo termine, deve, comunque, fare intervenire la decisione, farla apparire, pena la perdita di efficacia della ordinanza che ha disposto la misura coercitiva.
X - Ma, il tribunale, se è tenuto, nonostante la possibile insufficienza del termine, a far sapere se dichiara inammissibile o rigetta la richiesta, oppure se annulla o riforma la ordinanza, traendone - e facendole conoscere - le eventuali conseguenze previste dalla legge, non si vede per quale ragione - se non, forse, per una ragione del tutto esterna, quale può essere la ragione della non perentorietà del termine previsto per il deposito dei provvedimenti camerali - non possa avvalersi della regola generale che gli consente un distacco temporale, un intervallo tra la decisione e il deposito del provvedimento nella sua completezza, comprensivo, oltre che del dispositivo, delle ragioni dalle quali quest'ultimo è sorretto.
XI - Il legislatore - lo si è visto - non può non imporre, anche alla luce dei principi costituzionali, l'obbligo della motivazione dei provvedimenti del giudice;
ma, nel momento in cui con la legge ordinaria ribadisce quest'obbligo costituzionalmente previsto, non può non assegnare - e, infatti, assegna - al giudice un termine congruo per consentirgli, qualora quegli non sia in grado di farlo immediatamente, di indicare i motivi che sono alla base della sua decisione. È tutto da dimostrare, dunque, che, in mancanza di una inequivoca, espressa, disposizione - come quella che, ad esempio, si legge nell'articolo 391, ultimo comma, c.p.p., così come modificato dall'articolo 25 del d. ls. 14 gennaio 1991, n. 12, norma sulla quale si tornerà tra poco - debba concludersi che il legislatore non esclude che possano sacrificarsi le esigenze della motivazione in una materia, quale quella della libertà personale, che, per la sua indubbia, estrema delicatezza, lo stesso legislatore, muovendo dal presupposto, recentemente reso ancor più manifesto con la L. 8 agosto 1995, n. 332, della eccezionalità della privazione della libertà, ha disciplinato in modo rigoroso, imponendo al giudice tutta una serie di specifici oneri proprio in tema di motivazione. XII - Consegue da ciò che l'espressione se la decisione non interviene nel termine prescritto, che si legge nell'articolo 309, comma 10. c.p.p., sta a significare che il tribunale, se, ovviamente, può fare intervenire e rendere visibile, entro quel termine, la decisione in entrambe le parti, del tutto autonome, - dispositivo e motivazione - nelle quali la stessa si materializza, può anche avvalersi della regola che gli permette di redigere la motivazione entro cinque giorni, provvedendo, peraltro, entro il termine perentorio di dieci giorni, alla decisione, cioè a decidere e, inoltre, a rendere visibile il decisum con il deposito del dispositivo, che della decisione è la sintesi.
XIII - L'autonomia del dispositivo, anche nei provvedimenti emessi in camera di consiglio, trova una conferma, ai fini che qui interessano, nelle norme che valgono per il giudizio dinanzi alla corte di cassazione.
a - Come è noto, la norma dell'articolo 311 c.p.p., nel disciplinare il ricorso per cassazione nei procedimenti in tema di misure cautelari personali, stabilisce, nel comma 5, che la corte di cassazione decide, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme previste dall'articolo 127, decide, quindi, in camera di consiglio, sicché il provvedimento che ne scaturisce è un provvedimento preso in camera di consiglio.
b - È, altresì, noto che la norma dell'articolo 626 c.p.p., nel trattare degli effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale, dispone che, "qualora, in seguito alla sentenza della corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare, ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la corte medesima perché dia i provvedimenti occorrenti". c - Orbene, quest'ultima norma comprende, di certo, anche i provvedimenti della corte di cassazione relativi alle misure cautelari, provvedimenti che, come tutti quelli in camera di consiglio e, dunque, anche come quello del tribunale del riesame, non prevedono la lettura del dispositivo, il quale, nonostante ciò, non solo è una realtà, ma è una realtà che, ai sensi dell'articolo 626 c.p. p., spiega determinati effetti immediatamente e, pertanto,
anche prima che venga redatta la motivazione del provvedimento. XIV - Anche da questa stessa norma si argomenta quale sia la funzione, quale sia l'effetto del solo dispositivo, funzione, effetto, la cui ricerca rappresenta, dopo quello dell'autonomia, il secondo profilo della questione che si sta esaminando. a - Il primo effetto del deposito del solo dispositivo, una volta accertatane l'autonomia, è rendere certo agli interessati che, entro quel termine, la decisione è intervenuta e che è intervenuta con un determinato, irreversibile contenuto.
b - Il secondo effetto è rendere possibili i provvedimenti occorrenti, che, in tema di libertà sono, per le ordinanze del tribunale - allorché, ad esempio, venga annullata o riformata la ordinanza impositiva della misura coercitiva - la restituzione dell'indagato alla libertà o la sottoposizione dello stesso ad una misura meno restrittiva, quale la misura degli arresti domiciliari o quella del divieto di espatrio o del divieto e obbligo di dimora. È del tutto superfluo ricordare che, se, ai sensi del comma 1 dell'articolo 588 c.p.p., "dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa", il comma 2 dello stesso articolo dispone che "le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo".
Ne deriva che, ove il tribunale per il riesame annulli o riformi la ordinanza e ove dall'annullamento o dalla riforma discendano effetti favorevoli per l'indagato - gli effetti sfavorevoli, propri della ordinanza che, accogliendo l'appello del p.m., disponga una misura cautelare, sono espressamente esclusi dall'articolo 310, comma 3, c.p.p. - questi effetti si producono immediatamente nonostante siano in corso i termini per la impugnazione.
XV - L'indirizzo che queste sezioni unite ritengono di dovere far proprio per le ragioni dianzi esposte è tale che, nel rispetto delle esigenze della motivazione del provvedimento del tribunale in tema di libertà, si rimette, quanto ai tempi, al senso di responsabilità del giudice, il quale, se, come vuole la norma dell'articolo 124 c.p.p., è tenuto al rispetto di tutte le norme processuali anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale, deve, a maggior ragione, questo rispetto, quando è in discussione la libertà delle persone: il giudice, ove non sia in grado di depositare immediatamente anche la motivazione del provvedimento, deve, entro cinque giorni dal deposito del dispositivo, provvedere a quel deposito, così come ha fatto il tribunale nel caso di specie.
XVI - La voce autorevole della dottrina, dalla quale si sono prese le mosse, nel condividere l'indirizzo che vuole che l'espressione se la decisione non interviene alluda alla decisione nella sua interezza, nella sua completezza, non omette di osservare che a favore del contrario indirizzo, che qui si segue, "parrebbero deporre alcuni rilevanti argomenti testuali, sia in rapporto alla lettera dell'articolo 309, comma l0 c.p.p., sia in rapporto alle forme richiamate per il procedimento di riesame, che sono quelle previste per il procedimento in camera di consiglio dall'articolo 127 c.p.p., cui si raccorda, quanto al deposito dei correlativi provvedimenti, il principio generale dell'articolo 128 c.p.p.". Questa dottrina, nel prendere atto di ciò, propende, peraltro, per il diverso indirizzo anche per la preoccupazione della garanzia della decisione a tempi brevi, dati gli interessi in discussione. Ma, questa garanzia - è opportuno insistervi - non viene assolutamente frustrata se, resa visibile la decisione con il deposito del solo dispositivo, ove ciò sia imposto dalla necessità di provvedere ad adeguata motivazione, il deposito del provvedimento completo segua, come deve, nel termine di cinque giorni, termine che, anche se ordinatorio, deve essere rispettato, specialmente in questa materia.
XVII - Questa stessa dottrina rileva, infine, che "a conforto della conclusione - della necessità di depositare, nei dieci giorni, l'intero provvedimento - assume un preciso significato la circostanza che, in analoga situazione, con riferimento alla procedura di convalida dell'arresto in flagranza e del fermo, la perdita di efficacia di questi ultimi provvedimenti risulti subordinata, dall'articolo 391, comma 7, c.p.p. - norma alla quale si è già accennato con la riserva di ritornarvi - al fatto che l'ordinanza di convalida, a parte le ipotesi di pronuncia in udienza, non venga depositata entro il termine di quarantotto ore ivi previsto, con esplicito riferimento dunque, all'adempimento del deposito quale condicio sine qua non per l'osservanza del suddetto termine".
Secondo queste sezioni unite la storia dell'articolo 391, comma 7, è, invece, di avallo alla conclusione, contraria, che, nella interpretazione della norma dell'articolo 309, comma 10, c.p.p., è stata esposta nelle pagine precedenti.
a - La norma dell'articolo 391, comma 7, che si leggeva nel testo originario del codice, diceva che "l'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se il giudice non decide sulla convalida nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a sua disposizione".
b - La norma è stata modificata dall'articolo 25 del d. ls. 14 gennaio 1991, n. 12, nel senso che "l'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice". c - Ebbene, dalla modifica della norma si desume che il legislatore, consapevole del significato della espressione si decide, consapevole che decisione non significa necessariamente deposito dell'intero provvedimento e volendo che entro le quarantotto ore successive al momento dell'arresto o del fermo il giudice decida, invece, con un provvedimento completo, ha disposto che, entro quel termine, il giudice deve pronunciare, in udienza, o depositare la ordinanza. d - Il legislatore, come altri in dottrina hanno osservato, se ha apportato questa modifica all'articolo 391, comma 7, c.p.p., in cui aveva usato il verbo decide, non ha toccato la norma dell'articolo 309, comma 10, in cui ha usato il sostantivo decisione e la ragione per cui questa norma è rimasta quella originaria sta, probabilmente, anche nel fatto che i problemi che si pongono al giudice in sede di arresto in fragranza o di fermo sono, di norma, meno complessi di quelli che lo stesso giudice deve risolvere allorché sia chiamato al riesame di un provvedimento che abbia disposto una misura coercitiva.
7 - L'esame dei primi due motivi del ricorso impone che si affermi che il primo motivo è infondato e che il secondo è manifestamente infondato. a - Con il primo si deduce - va ricordato - che l'ordinanza del g.i.p. è nulla perché motivata per relationem, con il semplice richiamo della richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura cautelare, sicché - si sostiene - è conseguentemente nulla pure la ordinanza del tribunale. La tesi non può essere condivisa.
I - Supposto, invero, che il g.i.p. non abbia motivato il proprio provvedimento se non per relationem e che sia esatto l'assunto secondo il quale non è consentita la motivazione per relationem - cfr. però, ss.uu. 26 febbraio 1991, Bruno, sulla legittimità dell'ordinanza di custodia cautelare che, per quanto concerne la esposizione degli indizi di colpevolezza, recepisca integralmente la richiesta del p.m. -, questa suprema corte ha più volte affermato che il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza che decide sul riesame sono tra loro strettamente collegati e complementari, tant'è che, una volta proposta richiesta di riesame, l'efficacia dell'uno è condizionata alla tempestiva sopravvenienza di un provvedimento di conferma.
Ne consegue, pertanto, che la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice, così come la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ben ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo il giudice abbia fornito le ragioni logico - giuridiche che, ai sensi degli articoli 273, 274 e 275 c.p.p., lo abbiano determinato alla emissione del provvedimento medesimo (Cass., 27 marzo 1992, Patané;
16 luglio 1990, Stefana;
25 febbraio 1994, Ran).
II - Nel caso di specie il provvedimento impugnato è particolarmente articolato, avendo il tribunale sottoposto ad esame critico tutti gli indizi di colpevolezza, ripercorrendo, sulla base delle intercettazioni telefoniche e delle intercettazioni ambientali, i rapporti tra il MO e gli altri - NI SS e ON IS - in concorso con i quali il MO avrebbe commesso, in Macomer, il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di PE CI.
Il tribunale, in altre parole, soffermandosi su una nutrita serie di conversazioni, puntualmente indicate, tra il MO e gli altri, ne ha vagliato il significato, concludendo, in termini di indubbia linearità logico-giuridica, che da quelle conversazioni si deduceva sia il riferimento ad un sequestro ancora in atto, sia la partecipazione del MO all'azione delittuosa e, dunque, che gli indizi di colpevolezza a carico di quest'ultimo erano da definirsi gravi. Il secondo motivo è manifestamente infondato perché, per quel che si è appena detto, l'ordinanza impugnata è tutta tesa alla dimostrazione, basata su quelle intercettazioni, della gravità degli indizi, logicamente desunta dal contenuto delle conversazioni intercettate, contenuto e logicità che, oltre tutto, il ricorrente, nel motivo, non ha minimamente contestato.
8 - Tutto ciò premesso il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La corte di Cassazione, a sezioni unite:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'articolo 94 delle disposizioni di attuazione.
Così deciso in Roma il 17 aprile 1996.