Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/04/1996, n. 7
CASS
Sentenza 17 aprile 1996

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione. (In applicazione di detto principio la Corte, rilevando la completezza della motivazione dell'ordinanza di riesame, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale si deduceva la nullità del provvedimento del G.I.P. - e la conseguente nullità della ordinanza del tribunale - sotto il profilo della carenza della motivazione, costituita dal semplice richiamo alla richiesta del pubblico ministero).

Le cause che determinano la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare, secondo le previsioni contenute nel titolo primo del libro quarto del codice di procedura penale, non intaccando l'intrinseca legittimità del provvedimento ma agendo sul piano della persistenza della misura coercitiva, devono essere fatte valere avanti al giudice di merito in un procedimento distinto da quello di impugnazione, attraverso la richiesta di revoca contemplata dall'art. 306 cod. proc. pen.; tuttavia, allorché la questione di inefficacia sia stata proposta, insieme ad altre concernenti l'originaria legittimità del provvedimento, con il ricorso per cassazione, deve ritenersi attratta da questo e può quindi essere direttamente esaminata dal giudice di legittimità affinché non sia ritardata la decisione "de libertate" che si sarebbe dovuto richiedere in altra sede. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto di poter esaminare - respingendola peraltro per motivi diversi - la questione concernente la perdita di efficacia della misura cautelare per inosservanza del termine di cui all'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., prospettata nel ricorso insieme a varie censure di violazione di legge; ma ha altresì precisato che non ci sarebbe spazio per il dispiegarsi della descritta "vis" attrattiva del ricorso proposto nel procedimento di impugnazione della misura ove, con esso, si denunciasse esclusivamente la sopravvenuta inefficacia del provvedimento coercitivo).

La disposizione di cui al decimo comma dell'art. 309 cod. proc. pen., secondo la quale l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, deve essere intesa nel senso che è necessario e sufficiente, perché non si produca l'automatico effetto caducatorio, che entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti il tribunale abbia deliberato in merito alla richiesta medesima ed abbia, inoltre, provveduto al deposito del dispositivo: mediante tale deposito, infatti, si rende certo, per gli interessati, che la decisione - con quel determinato, irreversibile contenuto - è intervenuta nel termine e si rende altresì possibile l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti; la motivazione dell'ordinanza di riesame, viceversa, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale di cui all'art. 128 cod. proc. pen., può essere depositata, senza influenza alcuna sull'efficacia della misura, nel termine ordinatorio - la cui osservanza è tuttavia doverosa per il giudice ai sensi dell'art. 124 cod. proc. pen. - dei cinque giorni successivi alla deliberazione predetta.

Commentari5

  • 1Omesso interrogatorio prima della misura cautelare: nullità anche se indagato dai avvale diritto al silenzio (Cass. 5548/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2025

    L'omesso interrogatorio previsto per le ordinanze di custodia cautelare emesse dopo il 25 agosto 2024 prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero costituisce nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178, lett. e), cod. proc. pen., deve essere qualificata come a regime cosiddetto intermedio violando, infatti, il principio del contraddittorio, vulnerando il concreto esercizio del diritto di difesa, poiché priva l'imputato del diritto di essere interrogato dal giudice sui fatti che formano oggetto d'imputazione, di conoscere gli elementi di prova a suo carico e, ove possibile, le relative fonti, di esporre le proprie difese prima di …

     Leggi di più…

  • 2Il sostegno finanziario e logistico al latitante configura la procurata inosservanza di pena aggravata (Cass. pen. n. 20091/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 giugno 2025

    La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare in carcere nei confronti di un soggetto accusato di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p. Secondo i giudici di merito, l'indagato avrebbe gestito la cassa del clan mafioso, finanziato la latitanza del capo e favorito la comunicazione tra i membri dell'associazione tramite telefoni criptati. La Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione del provvedimento impugnato e ha ribadito i limiti del controllo di legittimità in materia cautelare. 1. Il fatto Il ricorrente, Ga.Mi., è …

     Leggi di più…

  • 3Desistenza ed estorsione: irrilevante il pentimento dopo la minaccia (Cass. Pen. n. 29333/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 agosto 2025

    1. Premessa La desistenza volontaria, disciplinata dall'art. 56, comma 3, c.p., è istituto che mira a incentivare l'interruzione spontanea dell'iter criminoso. Essa, tuttavia, trova applicazione solo entro confini ben definiti, che si restringono sensibilmente nei reati di danno a forma libera. La sentenza della Cassazione penale, sez. V, 23 luglio 2025, n. 29333, ribadisce un principio ormai consolidato: in tema di estorsione la desistenza non è configurabile una volta che siano stati compiuti atti idonei e univoci di intimidazione, capaci di integrare il meccanismo estorsivo. 2. La vicenda processuale Il ricorrente era sottoposto a custodia cautelare per tentata estorsione aggravata …

     Leggi di più…

  • 4Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011

  • 5Acquisto di modiche quantità di stupefacente, reato di favoreggiamento personaleAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/04/1996, n. 7
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7
Data del deposito : 17 aprile 1996

Testo completo