Articolo 292 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 341Articolo 308 bis
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20 gennaio 2024
Art. 292. Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata 1. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonche' degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), l'impresa designata che, ((anche in via di transazione, ha risarcito il danno e' surrogata, per l'importo,)) pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa. Se l'impresa e' posta in liquidazione coatta sussistono gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi. (70)

--------------- AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".
Entrata in vigore il 20 gennaio 2024
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