2. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), l'impresa designata che, ((anche in via di transazione, ha risarcito il danno e' surrogata, per l'importo,)) pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa. Se l'impresa e' posta in liquidazione coatta sussistono gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi. (70)
--------------- AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".