Sentenza 4 dicembre 2013
Massime • 1
Il potere-dovere attribuito al giudice del riesame dall'art. 309, comma nono, ultima parte, cod. proc. pen., di confermare le ordinanze coercitive impugnate "per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso" non è esercitabile allorquando la motivazione di quest'ultimo sia radicalmente assente o meramente apparente, dovendo, in tali ipotesi, essere rilevata la nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la motivazione dell'ordinanza cautelare del GIP relativa ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio, potesse ritenersi assente o meramente apparente, attesa la sua ampia disamina del contesto associativo di riferimento e le sue indicazioni sulla rilevanza delle intercettazioni operate nei confronti dell'indagato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2013, n. 12537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12537 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 04/12/2013
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 2439
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 38455/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS EN N. IL 31/08/1972;
avverso l'ordinanza n. 61/2013 TRIB. LIBERTÀ di TRENTO, del 18/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 648-bis c.p., con rigetto nel resto e del difensore di fiducia dell'indagato, l'Avv. Dell'Orfano Lumeno che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Trento - sezione riesame delle misure cautelari personali, con il provvedimento indicato in epigrafe ha rigettato la richiesta di riesame presentata per conto di AS EN contro l'ordinanza con la quale il G.I.P. dello stesso Tribunale aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e riciclaggio.
2. Contro tale provvedimento l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, con l'ausilio di difensori iscritti nell'apposito albo speciale, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 / 4 - nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 in relazione all'art. 309 c.p.p. - art. 292 c.p.p., comma 2, lett. C) - art. 292 c.p.p., comma 2-ter, nonché artt. 416 e 648-bis c.p. Il ricorrente lamenta totale assenza di motivazione nell'ordinanza genetica della misura impugnata in ordine alla sussistenza del riciclaggio ed alla partecipazione dell'indagato al riciclaggio stesso ed alla configurata associazione per delinquere, in particolare non potendo intendersi l'incipit "vista la richiesta formulata dal P.M...." come un formale e consapevole rinvio per relationem;
la totale assenza della motivazione precludeva, secondo la difesa ricorrente, l'esercizio del potere integrativo talora riconosciuto dalla giurisprudenza al Tribunale del riesame, non potendo integrarsi quello che non esiste;
con il secondo motivo, più specificamente riferito agli atti valorizzati nell'ambito della concreta vicenda processuale in esame, il ricorrente lamenta che, quanto al contestato riciclaggio della autovettura FIAT STILO, la motivazione del G.I.P. consisteva in mere illazioni, e che il Procuratore Pubblico Elvetico aveva ritenuto - sulla base dei medesimi atti di indagine - di non procedere in ordine alla ricettazione della stessa autovettura, in realtà provento di furto perpetrato dal solo coindagato DE IV (come emergerebbe dagli atti allegati al ricorso): detto soggetto avrebbe avuto disponibilità esclusiva dell'autovettura. Sul punto, che aveva costituito oggetto di una memoria prodotta in udienza camerale, il Tribunale del riesame nulla avrebbe detto. Con il terzo motivo il ricorrente reitera analoghe doglianze, questa volta precisando che - pur volendo ritenere configurabile il contestato reato associativo - mancavano del tutto i gravi indizi di colpevolezza dell'indagato in ordine al riciclaggio. Con il quarto motivo il ricorrente reitera analoghe doglianze, questa volta lamentando, con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza relativi alla partecipazione all'associazione, che sarebbero stati valorizzati a carico del ricorrente elementi generici e non decisivi, non idonei a dimostrare la sussistenza della necessaria CT TA (l'indagato si sarebbe limitato a partecipare alla commissione di un furto);
5 - nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 in relazione all'art. 309 c.p.p. - art. 292 c.p.p., comma 2, lett. C) - art. 274 c.p.p. (il ricorrente lamenta che il Tribunale
del riesame abbia motivato in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari facendo ricorso a mere clausole di stile). Ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, con scarcerazione dell'indagato se non detenuto per altra causa, od anche con rinvio.
3. All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 127 c.p.p., questa Corte Suprema ha preliminarmente rilevato che risultava notificato l'avviso per l'udienza camerale ad uno soltanto degli avvocati firmatari del ricorso;
il difensore presente ha dichiarato di non rilevare (il vizio), dichiarandosi - pur oralmente - sostituto processuale del codifensore non presente;
preso atto di ciò, si è disposto procedersi alla discussione;
all'esito delle rispettive discussioni, le parti presenti hanno concluso nei sensi riportati in epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel complesso, infondato.
1. Il collegio è consapevole del contrasto, segnalato anche dall'Ufficio del MA (Relazione n. 7 del 2013), insorto tra:
- l'orientamento a parere del quale il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera, oltre che nel caso di carenza grafica, anche quando l'apparato argomentativo, nel recepire integralmente il contenuto di altro atto del procedimento, o nel rinviare a questo, si sia limitato all'impiego di mere clausole di stile o all'uso di frasi apodittiche, senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto dell'atto recepito o richiamato o comunque lo abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni (per tutte, Sez. 2, sentenza n. 25513 del 14 giugno 2012, CED Cass. n. 253247; Sez. 6, sentenza n. 25631 del 24 maggio 2012, CED Cass. n. 254161; Sez. 3, sentenza n. 33753 del 15 luglio 2010, CED Cass. n. 249198)... -... e l'orientamento che nega in radice la possibilità per il Tribunale del riesame di annullare per difetto di motivazione l'ordinanza impositiva della misura cautelare (per tutte, Sez. 3, sentenza n. 15416 del 2 febbraio 2011, CED Cass. n. 250306, per la quale il Tribunale del riesame, a fronte di un difetto di motivazione del provvedimento applicativo della misura coercitiva, deve porvi rimedio con le necessarie integrazioni e non annullare il provvedimento, perché solo al giudice di legittimità è dato il potere di pronunciare l'annullamento per difetto di motivazione;
nel medesimo senso, Sez. 2, sentenza n. 6322 del 21 novembre 2006, dep. 14 febbraio 2007, CED Cass. n. 235825; Sez. 5, sentenza n. 3255 del 7 dicembre 2006, dep. 30 gennaio 2007, CED Cass. n. 236036; Sez. 6, sentenza n. 8590 del 16 gennaio 2006, CED Cass. n. 233499).
1.1. Ritiene nondimeno che la sua soluzione non possa prescindere dalla considerazione del diverso e pacifico orientamento formatosi con riguardo alla determinazione della nozione di "violazione di legge", che sola può legittimare, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 1, il ricorso per cassazione con riguardo alle misure cautelari reali.
In ordine al predetto problema, si ritiene ormai unanimemente che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta o la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. E), (così Sez. un., sentenza n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, CED Cass. n. 226710 ss.; conforme, da ultimo, Sez. 5, sentenza n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini, CED Cass. n. 248129, per la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa).
1.2. Ciò premesso, ritiene il collegio che, a fronte della - in ipotesi -accertata nullità del provvedimento coercitivo, per violazione di legge, a causa della mancanza assoluta di motivazione in ordine ad uno dei presupposti che legittimano l'applicazione della misura, sia precluso al giudice del riesame l'esercizio del potere integrativo e sanante il cui esercizio è attribuito al predetto dall'art. 309 c.p.p., comma 9: l'esercizio di detto potere postula, infatti, che la motivazione del provvedimento coercitivo non sia radicalmente carente o meramente apparente, bensì unicamente insufficiente, illogica o contraddittoria.
1.3. A ciò induce anche la considerazione del sistema delle competenze funzionali previsto dal codice di rito nell'ambito del subprocedimento cautelare: legittimando il Tribunale del riesame a motivare ex novo una ordinanza coercitiva del tutto priva di motivazione, si finirebbe con l'attribuirgli inammissibilmente l'esercizio di poteri-doveri funzionalmente attribuiti al primo giudice.
1.4. Una conferma della correttezza di tale interpretazione può essere desunta dal tenore letterale della disposizione che attribuisce al Tribunale del riesame il potere de quo: l'art. 309 c.p.p., comma 9, ultima parte, nella formulazione attualmente vigente, prevede, infatti che il Tribunale del riesame possa unicamente:
- annullare il provvedimento impugnato;
- riformarlo in senso favorevole all'indagato/imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati;
- "confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso": non dunque confermarlo per ragioni indicate del tutto ex novo, nel caso in cui il provvedimento sia radicalmente privo di motivazione.
1.5. Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto:
"Il potere-dovere attribuito al giudice del riesame dall'art. 309 c.p.p., comma 9, ultima parte, di confermare le ordinanze coercitive impugnate "per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso" non è esercitabile allorquando la motivazione di quest'ultimo sia radicalmente assente o meramente apparente, dovendo, in tali ipotesi, essere rilevata la nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge".
1.6. Nel caso di specie, peraltro, l'eccepito vizio appare insussistente.
L'ordinanza genetica (in atti, in particolare ff. 3 - 11) contiene ampia disamina del contesto associativo di riferimento, oltre che riferimenti - pur sintetici - sulla rilevanza investigativa attribuita alle intercettazioni operate, ed all'utenza 3661471976 risultata in uso al AS, secondo quanto indicato nella pur richiamata richiesta del P.M. (va, in proposito ricordato che il richiamo che legittima la motivazione per relationem non necessita di formule sacramentali: in giurisprudenza, Sez. un., sentenza n. 919 del 26 novembre 2003, dep. 19 gennaio 2004, CED Cass. n. 226486 ha ritenuto immune da vizi di motivazione l'espressione "visto il decreto del g.i.p." contenuta nel provvedimento reso dal P.M. ex art. 268 c.p.p., comma 3).
Detto provvedimento, non essendo corredato da motivazione assolutamente carente o meramente apparente, poteva - come in effetti accaduto - legittimamente essere integrate ex art. 309 c.p.p., comma 9, dal Tribunale del riesame con più pregnanti riferimenti alla posizione del AS.
Il relativo motivo è, pertanto, infondato.
I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ SULLA MOTIVAZIONE DELLE ORDINANZE APPLICATIVE DI MISURE CAUTELARI PERSONALI:
2. Prima di esaminare le ulteriori doglianze del ricorrente, è necessario determinare i limiti entro i quali questa Corte Suprema può esercitare il sindacato di legittimità sulla motivazione delle ordinanze applicative di misure cautelari personali.
2.1. Secondo l'orientamento che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 c.p.p. (cui l'art. 311 c.p.p. implicitamente rinvia), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta "Il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate" (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 11 del 22 marzo 2000, CED Cass. n. 215828; nel medesimo senso, dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., Sez. 4, sentenza n. 22500 del 3 maggio 2007, CED Cass. n.
237012).
Considerato che la richiesta di cui all'art. 309 c.p.p., quale mezzo di impugnazione sia pure atipico, ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 c.p.p. e ai presupposti ai quali subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo (Cass. pen., Sez. Un., sentenza n. 11 dell'8 luglio 1994, CED Cass. n. 198212), si è sottolineato che, dal punto di vista strutturale, la motivazione della decisione del tribunale del riesame deve essere conformata al modello delineato dall'art. 292 c.p.p., che ricalca il modulo configurato dall'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non di responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Cass. pen., Sez. Un., sentenza n. 11 del 21 aprile 1995, CED Cass. n. 202002).
2.2. Si è, più recentemente, osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 46124 dell'8 ottobre 2008, CED Cass. n. 241997; Sez. 6, sentenza n. 11194 dell'8 marzo 2012, CED Cass. n.
252178).
L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti. Sarebbero, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice.
2.3. Deve aggiungersi che sarebbe inammissibile anche il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima volta vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia ne' dal testo dell'ordinanza impugnata, ne' da eventuali motivi o memorie scritte, ne' dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale (Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 2927 del 22 aprile 1997, CED Cass. n. 207759; Sez. 1, sentenza n. 1786 del 5 dicembre 2003 -21 gennaio 2004, CED Cass. n. 227110; Sez. 2, sentenza n. 42408 del 21 settembre 2012, CED Cass. n. 254037), a nulla rilevando, in senso contrario, il fatto che il riesame sia un mezzo di impugnazione totalmente devolutivo, poiché "in mancanza di specifiche deduzioni difensive il Tribunale in sede di riesame legittimamente può limitarsi, (...), a concordare "pienamente con la ricostruzione della sussistenza del quadro indiziario risultante dalla richiesta del PM e dall'ordinanza del GIP", riassumendo, poi, i punti essenziali di tale quadro indiziario".
2.4. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l'odierno ricorso, le cui ulteriori doglianze possono essere esaminate congiuntamente.
3. Il ricorrente, non invocando ne' documentando alcun travisamento, si limita inammissibilmente a sollecitare una rivalutazione degli elementi posti a fondamento dell'impugnata misura, che esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità.
3.1. Invero, il Tribunale del riesame, con argomentazioni esaurienti, logiche, non contraddittorie, e pertanto incensurabili in questa sede (ff.
2-5 del provvedimento impugnato), ha valorizzato:
- ad integrazione del quadro di gravità indiziaria inerente alla partecipazione al reato associativo, l'appartenenza dell'indagato ad un sodalizio criminoso composto da soggetti ben determinati e tendenzialmente operanti in gruppo, che agivano commettendo reati contro il patrimonio con predisposizione - pur rudimentale - di mezzi e sulla base di protocolli d'azione consolidati (il Tribunale menziona esemplificativamente l'abituale acquisto di utenze cellulari fittiziamente intestate, utilizzate per portare a compimento i "colpi" e poi immediatamente dismesse: solo in un caso ciò non era avvenuto, e ciò aveva favorito la proficuità delle indagini). In tale ambito, le condotte del AS sono state specificamente monitorate (con pedinamenti, verifica dei tabulati telefonici e rilievi fotografici), anche con intercettazioni: dal complesso di dette attività investigative è stato desunto il suo inserimento nel predetto gruppo, ed in particolare la sua partecipazione - desunta da intercettazioni ed all'evidenza sintomatica di intraneità - alla programmazione di due diversi "colpi". L'inserimento dell'indagato nel sodalizio è stato confermato anche dal coindagato DE IV;
il Tribunale ha, infine, evidenziato che "lo spessore dell'associazione ed i mezzi di cui dispone, la partecipazione del AS ai fatti e la condivisione delle condotte rendono il AS persona di fiducia dell'organizzazione, in questa inserita", e che "le modalità professionali ed organizzate, monitorate dalle Forze dell'Ordine, risultano ammesse nell'interrogatorio dallo stesso AS";
- ad integrazione del quadro di gravità indiziaria inerente al riciclaggio, l'accertata presenza del ricorrente a bordo di un veicolo di provenienza furtiva marciante con targa falsa, che utilizzava, sia pure in comune con altro coindagato, in vista della commissione di ulteriore e già programmato reato;
- a fondamento della valutazione circa la sussistenza di esigenze cautelari (pericolo di fuga e di recidiva) e la scelta della misura adeguata a soddisfarle, la gravità e pluralità dei fatti, la capacità di mobilità territoriale degli appartenenti al sodalizio e le pene in concreto irrogabili per i reati ipotizzati (il primo giudice aveva anche valorizzato, a fondamento del concreto pericolo di recidiva, la recidiva reiterata e specifica contestata al AS).
4. Il rigetto, nel complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4.1. La cancelleria provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2014