Sentenza 15 settembre 2016
Massime • 1
Ai fini della decisione nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, comprese le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dall'imputato in fase d'indagini, in assenza del difensore ed in stato di custodia cautelare, poichè di esse, come di tutte le risultanze probatorie antecedenti all'istanza di abbreviato, lo stesso imputato ha accettato l'utilizzabilità.
Commentario • 1
- 1. Scaricare immagini pedopornografiche in incognito: cosa si rischia?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2016, n. 39342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39342 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2016 |
Testo completo
39 342/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 2274/2016 P.M.EE -15/09/2015 Reg. Gen. N. 49273/2015 Composta da: Dott. Piercamillo Davigo - Presidente Dott. Ugo De Crescenzio Consigliere Dott. Giovanna Verga - Consigliere - Consigliere rel. Dott. Luigi Agostinacchio Dott. Cosimo D'Arrigo - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • IO RI n. Catania l'11/03/1974 • UA EL n. Catania il 05/03/1960 • RC AT n. Catania il 14/09/1953 • NT GI n. Catania il 18/03/1947 • VO AN n. Catania il 22/11/1972 PR OS UC n. Catania il 09/01/1976 LA GI LI n. Catania il 28/05/1966 . RA AT n. Catania il 24/05/1947 • GU GI n. Catania l'11/12/1982 avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania il 21/12/2012 letti gli atti, l'ordinanza e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo la dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi di IO, UA, RC, VO;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo E) con riferimento ai ricorsi del NT e del LA, con inammissibilità per il resto dei rispettivi ricorsi;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine al capo E) con riferimento al ricorso del RA); uditi i difensori dei ricorrenti, tutti del foro di Catania, avv. Donatella Singarella (per la UA, il GU ed il LA), avv. AT Pace (per il NT nonché, in sostituzione dell'avv. AT IN, per il RA, e, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Merlino, per il IO), avv. Massimo di NO (per il VO) che hanno richiesto l'accoglimento dei ricorsi, riportandosi ai rispettivi motivi. la RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 21/12/2012 la Corte di Appello di Catania, in riforma della decisione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di quella stessa città emessa il 13/01/2011 a seguito di procedimento con rito abbreviato, appellata dal P.M. nei confronti di NT GI, LA GI LI e RA AT nonché dagli imputati IO RI, UA EL, RC AT, NT GI, VO AN, PR OS UC, LA GI LI, RA AT e GU GI (oltre che da altri imputati non ricorrenti), così provvedeva: dichiarava, in accoglimento dell'appello del P.M. NT GI, LA GI LI e RA AT colpevoli del delitto loro ascritto al capo E) della rubrica (estorsione aggravata in concorso in danno di Di NO Biagio, con l'ulteriore aggravante ex art. 7 1. 293/1991); condannava il RA alla pena di otto anni di reclusione ed € 1.600,00 di multa, oltre interdizione legale per la durata della pena ed interdizione in perpetuo dai pubblici uffici nonché sottoposizione a pena espiata alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno e sei mesi;
determinava la pena nei confronti del RC, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 1.293/1991, nella misura finale di un anno, sei mesi di reclusione ed € 4.000,00 di multa, con revoca delle pene accessorie, con riferimento al capo L) della rubrica (artt. 73 e 80 d.p.r. 309/90, detenzione a fini di spaccio di 5.000 grammi di marijuana); assolveva la UA dalla contestazione ascritta al capo N) della rubrica e determinava la pena con riferimento al reato di cui al capo M) - (artt. 73 e 80 d.p.r. 309/90, detenzione a fini di spaccio, in concorso con altri, di 60 chili di marijuana) esclusa l'aggravante ex art. 7 I. 293/1991 in due - anni di reclusione ed € 5.000,00 di multa, con revoca delle pene accessorie e della misura di sicurezza della libertà vigilata;
assolveva il IO dalla contestazione di cui al capo N) e determinava la pena con riferimento ai capi M) ed U) - anche quest'ultimo reato ex artt. 73 e 80 d.p.r. 309/90, detenzione a fini di spaccio, in concorso con altri, di 50 chili di hashish - esclusa l'aggravante ex art. 7 I. 293/1991, in anni quattro di reclusione ed € 6.000,00 di multa, previo riconoscimento di attenuanti equivalenti alle aggravanti;
2 la riduceva la durata della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti del VO ad un anno e sei mesi, confermando la condanna a cinque anni di reclusione per i reati sub A) - associazione a delinquere ex art. 416 bis commi 1, 2, 4 e 6 cod. pen. denominata Ceusi, facente capo alla famiglia NT, operante in Catania e provincia - e J) -usura in concorso, aggravata ex art. 7 I. 203/1991; escludeva la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4 d.p.r. 309/90 con riferimento alla contestazione sub K) per la quale erano stati condannati il NT, il LA ed il GU;
confermava nel resto l'impugnata sentenza e, quindi, la condanna di NT GI a venti anni di reclusione (per l'associazione di cui al capo A, le violazioni alla legge sulle armi di cui ai capi B e C, le rapine aggravate sub F - G - H, gli episodi di usura sub I J, la detenzione di - stupefacente a fini di spaccio sub K - M - O - P - R - S - T, l'estorsione aggravata sub E), di PR a cinque anni di reclusione (per il reato associativo sub A e per il reato di usura aggravata sub I), di LA a venti anni di reclusione (per i reati di cui ai capi A, per la detenzione illegale di armi sub D, per le rapine aggravate sub F e G, per l'usura aggravata sub J, per gli episodi di detenzione di stupefacente a fini di spaccio sub K P Q R T), del GU ad otto anniL-M-O - - di reclusione (per i reati di detenzione di stupefacente a fini di spaccio sub K P Q S - T). Premetteva la corte territoriale che il procedimento traeva origine da un'attività d'indagine relativa alle attività delittuose consumate dal sodalizio di stampo mafioso cd. dei Ceusi, operante territorialmente nel quartiere catanese di Picanello e facente capo alla famiglia NT (clan la cui esistenza risultava accertata con sentenze passate in giudicato). Il materiale probatorio risultava altresì costituito soprattutto dal contenuto delle intercettazioni, telefoniche ed ambientali, effettuate nel corso delle indagini, nonché dai dati contenuti nell'articolata ricostruzione dell'attività investigativa, riportata nella c.n.r. in atti, dalla quale emergeva che il sodalizio in oggetto era dedito ad attività illecite di varia natura (rapina, usura, estorsioni), alcune delle quali contestate nel presente procedimento. Altre importanti acquisizioni erano ritenute le dichiarazioni confessorie rese nel gennaio del 2010 da GU GI, da VO AN e da IO RI, particolarmente utili queste ultime con riferimento alle attività legate allo spaccio di stupefacenti ed all'usura. 3 la Nell'esaminare i motivi di appello la corte catanese trattava congiuntamente le questioni relative alle varie imputazioni, riferendole alle posizioni degli imputati, sul presupposto quanto al NT, al LA, al VO ed al PR - - della comune contestazione della partecipazione al delitto associativo di cui al capo A), essendo le altre contestazioni relative ai singoli reati fine consumati nell'ambito della attività criminale del sodalizio mafioso (capi B, C, D, F, G, H, I e J): la corte riteneva infondati gli appelli proposti a riguardo richiamando gli elementi probatori valutati dal primo giudice . Quanto al NT, al LA, al GU, alla UA, al RC e al IO (oltre che ad altri appellanti non ricorrenti) l'esame degli appelli s'incentrava anche sulle imputazioni sub K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T ed U della rubrica, riconducibili alla costituzione da parte del LA, del NT e del GU di un sodalizio finalizzato alla consumazione di una pluralità di episodi di traffico di sostanze stupefacenti, con organizzazione di viaggi in altre zone d'Italia per acquistare la droga e provvedere al trasporto fino in Sicilia. In tale contesto riteneva non adeguatamente provata soltanto la responsabilità della UA e del IO in ordine al reato di ricettazione sub N), confermando per il resto la responsabilità degli appellanti in ordine ai reati rispettivamente ascritti, basata sulla valutazione ritenuta corretta del quadro probatorio e, in particolar - modo, del contenuto delle intercettazioni effettuate all'interno dell'autovetture del LA. Escludeva tuttavia per il RC, la UA ed il IO l'aggravante ex art. 7 d.l. 152/91 nonché l'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 74 d.p.r. 309/90 con riferimento alla contestazione sub K. La corte territoriale esaminava infine l'appello del P.M. ritenendo il NT, il LA e il RA responsabili anche dell'estorsione pluriaggravata sub E) attraverso una diversa valutazione del contenuto delle intercettazioni di riferimento e delle dichiarazioni della persona offesa. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, di persona o tramite i difensori di fiducia. 1) IO RI, tramite il difensore di fiducia, ha articolato i seguenti motivi: mancanza/manifesta illogicità della motivazione in ordine al capo u) della rubrica, in ordine ai rilievi effettuati nell'atto di appello circa la valutazione dei contenuti delle intercettazioni, l'attendibilità del dichiarante MA, la rilevanza dell'assoluzione dei coimputati, l'esito negativo delle perquisizioni;
4 la -erronea applicazione dell'art. 80 d.p.r. 309/90, in mancanza di valutazione del principio attivo al fine di stabilire il dato quantitativo che giustifichi l'applicazione dell'aggravante; - manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena, differenti rispetto a quelli indicati per la coimputata UA EL, in assenza di argomentazioni che giustifichino il diverso trattamento sanzionatorio;
-mancanza di motivazione in ordine ad altre richieste subordinate (applicazione dell'ipotesi attenuata ex art. 73, quinto comma d.p.r. 309/90; riconoscimento delle attenuanti generiche;
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità). 2) UA EL, nel duplice ricorso, di persona e tramite il difensore di fiducia, ha articolato i seguenti motivi: illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto sub M), trattandosi di un'ipotesi di connivenza non punibile, al pari di quanto ritenuto per la partecipazione all'associazione sub K), attesa la mera partecipazione, come passeggero, ad un viaggio per l'acquisto di sostanza stupefacente;
-omessa motivazione circa la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e, al contrario, l'applicazione dell'aggravante dell'art. 80 d.p.r. 309/90, per i profili a base dei rispettivi motivi di appello. 3) RC AT, tramite difensore di fiducia, ha articolato i seguenti motivi: violazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione risultante dal testo della sentenza in relazione alla sentenza di primo grado e al primo motivo di appello, con riferimento al capo L della rubrica (detenzione, in concorso con LA, di cinque chilogrammi di marijuana al fine di cederla ad ignoti acquirenti), atteso lo stravolgimento, denunciato in sede d'impugnazione, delle poche conversazioni intercettate, a base dell'affermazione di responsabilità, confermata in appello con scarne argomentazioni avulse dalle prospettazioni difensivi;
- violazione ex 606 comma 1 lett. b) in relazione all'art. 157 cod. pen. e 531 cod. proc. pen. essendosi il reato estinto per prescrizione alla data della sentenza di secondo grado. 5 lle 4) NT GI, tramite difensore di fiducia, ha articolato i seguenti otto motivi, premettendo in via generale la violazione dell'obbligo motivazionale con riferimento alle doglianze formulate in appello, il travisamento dei fatti e delle risultanze probatorie: violazione ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.p.r. 309/90 - capo K della rubrica, per l'utilizzazione di dichiarazioni etero accusatorie rese dal coimputato GU GI in assenza del difensore, dopo un consistente periodo di custodia cautelare, in mancanza altresì di adeguata valutazione circa l'esistenza del delitto associativo in ragione, in particolare, dell'assoluzione degli originari coimputati e del contributo residuo di soli tre soggetti;
violazione ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 d.p.r. 309/90 - capo M della rubrica per il mero richiamo agli elementi indiziari riportati nella c.n.r. senza specificazione dell'iter logico a base della dichiarazione di responsabilità; - violazione ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione del principio dell'assorbimento riguardo ai delitti di cui ai capi O, P, R, S, T della rubrica atteso il generico richiamo alle conversazioni intercettate nonché ai contenuti delle dichiarazioni del coimputato GU GI, senza alcun riscontro del motivo di appello teso all'applicazione del principio dell'assorbimento dei capi P), R), S), T), nel delitto contestato al capo O) attesa la sostanziale unicità della condotta di acquisto, detenzione e cessione di 37 kg. di marijuana (per i capi O, P ed R i giudici di entrambi i gradi di giudizio non avrebbero fornito alcuna motivazione in ordine alle aggravanti, con conseguente estinzione per prescrizione dei reati;
per i capi S e T, relativi a due episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, i reati si sarebbero ugualmente prescritti pur considerando l'applicazione della recidiva ex art. 99, quarto comma cod. pen.); - violazione ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 2 e 7 I. 895/1967 capi B) e C) della rubrica per manifesta illogicità della motivazione con riferimento sia al contenuto criptico delle intercettazioni telefoniche del 29 e del 30 settembre 2004 sia alla tautologica applicazione dell'aggravante ex art. 7 d.l. 152/90 (reati comunque da considerarsi estinti per prescrizione); - violazione ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen. capo E della rubrica, in quanto le intercettazioni telefoniche, oggetto 6 la di captazione, erano state genericamente richiamate e poste a base della condanna, in contrapposizione alle argomentazioni del Gip;
violazione ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 628 cod. pen. - capo G della rubrica per la mancanza di riferimenti alle prove a base della affermata partecipazione alla rapina, tale non potendosi ritenere il generico richiamo alla conversazione intercettata del 14.09.2004 o la manifestazione generica di un intento, captata nel corso del dialogo riportato a pag. 56 della sentenza di primo grado;
violazione ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen. - capo H della rubrica per l'errata qualificazione del reato in termini di estorsione anziché di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
violazione ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla determinazione della pena, non essendo stata determinata pur a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui al comma IV dell'art. 74 d.p.r. 309/90 e della conferma della pena stabilita dal primo giudice la pena base per il reato - più grave e l'aumento a titolo di continuazione per la condanna al delitto di cui al capo E). 5) VO AN, tramite difensore di fiducia, ha articolato i seguenti cinque motivi: violazione ex art. 606 comma 1 lett. e) in relazione all'art. 416 bis cod. pen. - mancanza di motivazione illogicità manifesta contraddittorietà travisamento - - del fatto, atteso il rapporto personale con il NT, in mancanza di partecipazione ad attività illecite o di condotte riconducibili al reato associativo, censurandosi la valutazione del quadro probatorio attraverso il richiamo agli atti di indagini;
violazione ex art. 606 comma 1 lett. e) in relazione all'art. 42 cod. pen. relativamente al capo ] della rubrica assoluta mancanza di motivazione illogicità manifesta contraddittorietà travisamento del fatto in ordine alla - affermata consapevolezza del carattere usuraio dei prestiti erogati dal CE, del quale era persona di fiducia, in assenza altresì di una valutazione complessiva degli interessi richiesti;
violazione ex art. 606 comma 1 lett e) in relazione all'art. 7 d.l. 152/91 - assoluta mancanza di motivazione - illogicità - manifesta contraddittorietà atteso che gli unici contatti del ricorrente riguardavano la persona del NT, 7 la dovendosi escludere sulla base delle prove in atti che l'attività di riscossione dei ratei fosse effettuata nell'interesse dell'intera organizzazione;
- violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) in relazione all'art. 2 e 133 cod. pen. ed all'art. 1 comma 2 lett. a) I. 251/2005 - errata applicazione della legge penale in punto di entità della pena irrogata e di successioni delle leggi penali nel tempo assoluta mancanza di motivazione, illogicità, manifesta contraddizione, - con riferimento alla pena applicata per il reato ex art. 416 bis cod. pen. in misura pari a sette anni reclusione, superiore al massimo edittale (sei anni) previsto dalla norma, ratione temporis applicabile, nella formulazione anteriore alla riforma ex lege 251/2005, atteso che i fatti contestati risalivano, pur nella permanenza, fino alla fine del 2004; - violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 69 e 62 bis cod. pen. e 133 cod. pen. errata applicazione della legge penale in relazione al- principio di bilanciamento delle circostanze ed al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti assoluta mancanza di - motivazione, illogicità, manifesta contraddizione. 6) PR OS UC, tramite difensore di fiducia, ha articolato un unico motivo incentrato sulla mancanza di motivazione, lamentando il riscontro apparente delle argomentazioni a base dell'atto di appello mediante acritico rinvio alla decisione di primo grado (in particolare la tesi difensiva era incentrata sull'estraneità del PR alle intercettazioni ambientali richiamate in sentenza ed al reato di usura). 7) LA GI LI, tramite difensore di fiducia, ha articolato i seguenti motivi: vizi motivazionali inerenti l'affermazione di responsabilità (mancanza di motivazione in ordine ai rilievi difensivi dell'appellante; obbligo motivazionale solo apparentemente adempiuto mediante rinvio alla decisione di primo grado;
travisamento delle prove in atti e valutazione di elementi probatori non acquisiti agli atti;
motivazione apparente sui motivi di appello relativi al ruolo di promotore dell'associazione mafiosa ed alla valutazione del materiale probatorio relativo ai reati fine, specie con riferimento al reato di estorsione sub E, atteso il disinteressato aiuto fornito, su sollecitazione del NT, alla parte lesa per il ritrovamento dell'auto; - violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.p.r. 309/90 (capo K della rubrica) attesa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni etero 8 la accusatorie rese da GU GI al P.M. in assenza del difensore ed in stato di custodia cautelare nonché per la mancanza di motivazione circa gli elementi costitutivi della associazione ex art. 74; ingiustificato diniego di applicazione delle ipotesi attenuate di cui al sesto comma dell'art. 74 e al quinto comma dell'art. 73; - circa i reati di usura e detenzione di sostanza stupefacente di cui ai capi L), M), O), P), Q), R), S) e T), motivazione inadeguata del materiale probatorio, senza considerare l'unico contesto fattuale e temporale delle condotte contestate che avrebbe dovuto far ritenere l'unitarietà del reato previo assorbimento dei vari delitti in quello sub O); -mancata esclusione: a) della circostanza aggravante ex art. 80 d.p.r. 309/80 nonostante la quantità di sostanza stupefacente non fosse idonea a saturare il mercato per un lungo periodo o a soddisfare un esoso numero di consumatori, in considerazione della pessima qualità della droga in questione e del bassissimo principio attivo;
b) della circostanza aggravante ex art. 7 1.203/91 in assenza di riferimenti al dolo specifico ed all'agevolazione dell'attività associativa;
-mancanza di motivazione e conseguente decorso dei termini di prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi O), P), R), T); -omessa motivazione e violazione di legge in ordine alla corretta determinazione della pena, non essendo stata determinata a seguito dell'esclusione della circostanza aggravante dell'associazione armata, la pena base per il reato più grave e l'aumento a titolo di continuazione per l'estorsione sub E), con conseguente preclusione della possibilità di recupero dell'autonomia dei singoli reati. 8) RA AT, di persona e tramite difensore di fiducia, ha presentato un duplice ricorso, per motivi pressocchè coincidenti, risultando diversi solo il 7° e l'8° motivo del ricorso personale. Ha lamentato che: la sentenza impugnata è viziata per violazione di legge e mancanza, mera apparenza, travisamento e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111 co. 6 Cost, art. 125 comma 3, 442, 544, 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. (la corte territoriale non aveva adeguatamente confutato le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, mancando la motivazione sulla responsabilità in ordine al reato di estorsione in danno del Di NO e sul ruolo di estorsore, nonostante la 9 لا l'interessamento nella vicenda a solo titolo di amicizia, senza alcuna utilità e in assenza di qualsivoglia minaccia); - la sentenza impugnata è viziata per violazione di legge e mancanza, insufficienza, contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 27 Cost. e agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di estorsione aggravata (la rilettura del materiale probatorio costituito da intercettazioni e dichiarazioni della persona offesa non conteneva una specifica confutazione - delle ragioni poste a sostegno della pronuncia assolutoria e violava altresì il principio della responsabilità personale a base del sistema penale); la sentenza impugnata è viziata per violazione di legge e mancanza, - insufficienza, contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen. richiamata dall'art. 629 comma 1 e 2 cod. pen. circa la commissione del fatto in più persone riunite;
la sentenza impugnata è viziata per violazione di legge e mancanza, - insufficienza, contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 7 I. 203/1991 ed ai presupposti, specie soggettivi, di applicabilità dell'aggravante; -in ipotesi subordinata, sussiste la violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 125 comma 3 cod. proc. pen, 629 comma 1 e 2 e 628 comma 3 n.1, 379 cod. pen. perché è stata erroneamente ritenuta nel caso concreto l'ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 629 cod. pen. in luogo di quella di favoreggiamento reale, vertendosi comunque in ipotesi estranea al concorso di persona, caratterizzata dalla mancanza di contributo causale per la commissione dell'estorsione; la sentenza impugnata è viziata per violazione di legge e mancanza, insufficienza, contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 bis, 69, 132 e 133 cod. pen. in ordine alla denegata concessione delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza o equivalenza sulle contestate aggravanti, e alla commisurazione della pena superiore al minimo edittale senza adeguata esposizione delle ragioni sottostanti;
-la sentenza impugnata è viziata ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost. nonché per mancanza di 10 la motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) in ordine alla statuizione della misura di sicurezza della libertà vigilata - senza richiamo agli indici di pericolosità sociale, valutati all'attualità - nonchè alla ritenuta sussistenza della recidiva - applicata in assenza di riscontro di un'accentuata colpevolezza o di una peculiare tendenza a delinquere;
- la sentenza impugnata è viziata per violazione di legge ai sensi dell'art.606 lett. b) e c) cod. proc. pen. nonché per mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen, 111 Cost. e 63 n. 4 cod. pen. atteso l'ingiustificato ulteriore aumento di pena nell'ipotesi di concorso fra circostanze aggravanti ad effetto speciale. 9) GU AT ha proposto ricorso di persona articolando i seguenti motivi: erronea applicazione della legge penale, contraddittoria e manifesta illogicità - della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. (carenza dell'elemento materiale con riferimento al reato associativo di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90, in quanto le dichiarazioni autoaccusatorie erano rimaste prive di riscontri esterni;
omessa motivazione circa la richiesta di applicazione della diminuzione di pena prevista dall'art. 74, comma 7 d.p.r. 309/90; inadeguata motivazione circa la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/91 norma che richiede piena consapevolezza della finalità di favorire un sodalizio associativo mafioso);- · violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 125 comma 3 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla misura delle per la pena per il sensibile aggravamento conseguente agli aumenti continuazione, privo di adeguata motivazione. Con motivi aggiunti depositati il 05/05/2016 il difensore del UG ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti ulteriori profili: travisamento dei fatti e delle risultanze processuali in ordine all'affermazione - di responsabilità, in assenza altresì di esame delle tesi difensive dell'appellante, atteso l'acritico richiamo per relationem da parte del giudice di appello alle motivazioni della sentenza di primo grado;
- violazione ex art. 606 cod. proc. pen. lett. b) ed e) in relazione all'art. 74 d.p.r. 309/90 (capo K della rubrica) attesa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni etero accusatorie rese da GU GI al P.M. in assenza del difensore ed in stato di custodia cautelare nonché per la mancanza di motivazione circa gli 11 d la elementi costitutivi della associazione ex art. 74; ingiustificato diniego di applicazione delle ipotesi attenuate di cui al sesto comma dell'art. 74 e al quinto comma dell'art. 73; circa i reati di detenzione di sostanza stupefacente di cui ai capi M), P), Q) e T), valutazione inadeguata del materiale probatorio, senza considerare l'unico contesto fattuale e temporale delle condotte contestate che avrebbe dovuto far ritenere l'unitarietà del reato;
-mancata esclusione: a) della circostanza aggravante ex art. 80 d.p.r. 309/80 nonostante la quantità di sostanza stupefacente non fosse idonea a saturare il mercato per un lungo periodo o a soddisfare un esoso numero di consumatori, in considerazione della pessima qualità della droga in questione e del bassissimo principio attivo;
b) della circostanza aggravante ex art. 7 1.203/91 in assenza di riferimenti al dolo specifico ed all'agevolazione dell'attività associativa;
mancanza di motivazione e conseguente decorso dei termini di prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi P) e T); - omessa motivazione e violazione di legge in ordine alla corretta determinazione della pena, non essendo stata determinata a seguito dell'esclusione della - circostanza aggravante dell'associazione armata, la pena base per il reato più grave con conseguente preclusione della possibilità di recupero dell'autonomia dei singoli reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi non dedotti in appello - I reati estranei al ricorso. Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte in tema di ricorso per cassazione sussiste la regola generale, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen, secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di eccezioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello; tale principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Cass. Sez. 4, sent. n. 10611 del 04/12/2012, dep. 07/03/2013, Rv. 256631). Risulta così precluso l'esame dell'eccezione processuale del NT, del LA e del GU avente ad oggetto l'utilizzabilità delle dichiarazioni etero 12 la accusatorie rese da GU GI in fase d'indagini, in assenza del difensore ed in stato di custodia cautelare. La suddetta eccezione risulta infatti formulata per la prima volta con il ricorso in cassazione ed è estranea ai rispettivi atti di appello. Non si tratta altresì di eccezione sempre rilevabile d'ufficio; al contrario la giurisprudenza pressochè uniforme di questa Corte ha evidenziato che nel giudizio abbreviato, mancando la fase del dibattimento, è inapplicabile il divieto di utilizzabilità di prove diverse da quelle in esso acquisite, sancito dall'art. 526 cod. proc. pen. e vige, invece, il principio della decisione allo stato degli atti, stabilito dall'art. 442 comma 1bis cod. proc. pen., che comporta la facoltà di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero;
con la richiesta di giudizio abbreviato infatti l'imputato non soltanto rinuncia ad avvalersi delle regole ordinarie in cambio di un trattamento sanzionatorio più favorevole attraverso l'applicazione della diminuente di un terzo, ma accetta che rientrino nel novero delle risultanze probatorie utilizzabili tutte le emergenze acquisite anteriormente alla sua istanza e legittimamente confluite nel fascicolo del pubblico ministero, comprese le dichiarazioni da lui rese in assenza del difensore (Cass. sez. 1, sent. n. 6302 del 14/04/1999 - dep. 19/05/1999 - Rv. 213460; sez. 3, sent. n. 44004 del 24/09/2015 - dep. 02/11/2015 Rv. - 265236). Risultano inoltre non dedotti in appello i motivi di ricorso del GU, aggiunti con la nota difensiva depositata il 5/05/2016, relativi alle censure in ordine alla condanna di cui ai capi M), P), Q) e T), all'aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. 309/90, all'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5 d.p.r. 309/90. Anche per tali profili l'esame del ricorso in parte qua è precluso. Va infine evidenziato che dal novero delle condanne oggetto di impugnazione con i ricorsi in esame deve escludersi per NT GI l'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi A), F), I), J) per i quali ha riportato condanna nei precedenti gradi di giudizio, con la conseguenza che deve ritenersi accertata in via definitiva la partecipazione di cui all'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata Ceusi, facente capo alla famiglia NT, con il ruolo di direzione, promozione ed organizzazione, la partecipazione alla rapina aggravata sub F), la commissione degli episodi di usura aggravata (I, J). 13 2. Le censure relative all'accertamento di responsabilità. Il vizio motivazionale ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per i reati oggetto di cd. doppia conforme.
2.1. Tutti i ricorsi si articolano in censure relative all'accertamento di responsabilità (oltre che al trattamento sanzionatorio, per i profili oggetto di trattazione nei paragrafi seguenti), lamentandosi in genere l'acritico rinvio da parte del giudice di appello alle argomentazioni del tribunale senza adeguato riscontro dei rilievi difensivi contenuti negli atti di appello;
sempre in termini generali, la corte territoriale avrebbe, ad avviso di tutti i ricorrenti, applicato erroneamente i criteri di valutazione del compendio probatorio omettendo di rilevare la carenza di riscontri dell'impianto accusatorio, eccepita con i motivi di appello, specie con riferimento ai reati associativi di cui ai capi A) e K). Occorrono a riguardo alcune considerazioni preliminari circa l'ambito di esame in sede di legittimità delle censure di merito che implicano una valutazione dei fatti, in considerazione altresì della sostanziale riproposizione a riguardo da parte dei ricorrenti di tesi difensive prospettate in entrambi i gradi del giudizio di merito, circostanza che sotto il profilo della tecnica redazionale della sentenza impugnata giustifica il rinvio per relationem alla decisione di primo grado, con le integrazioni strettamente necessarie (in realtà contenute proprio per la ridotta novità dei motivi di appello rispetto alle tesi esaminate dal tribunale).
2.2 Deve osservarsi a riguardo che i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione, tentano in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche dopo la modifica normativa dell'articolo 606 cod. proc. pen. lett. e), di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46, che ha lasciato inalterata la natura del controllo demandato alla corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa in sede di controllo della motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione. Nel caso di specie va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine a tutti i reati per i quali vi è stata condanna ad eccezione del delitto sub E), al 14 la -quale sarà dedicata una specifica trattazione ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio che si assume travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado. Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso -diverso da quello in esame in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei - motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. Sez. 4, sent. n. 19710/2009, Rv. 243636; Sez. 1, sent. n. 24667/2007; Sez. 2, sent. n. 5223/2007, Rv 236130).
2.2 Alcuni ricorrenti (si vedano i ricorsi del RC e del VO, rispettivamente, al primo e secondo motivo) propongono, peraltro in via ipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (ex multis Cass. Sez. 4, sent. n. 4842 del 02/12/2003 - dep. 06/02/2004 - Rv. 229369): ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. In particolare, il RC condannato per il reato di cui al capo 1) per la detenzione a fini di spaccio di 5.000 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana – ha dedotto che "con l'atto di appello, nel primo motivo, censurava la 15 la interpretazione delle conversazioni intercettate, fornendone una alternativa" -senza peraltro indicarla in ricorso censurando le decisioni di merito perché la soluzione indicata non era a suo avviso la più convincente e non già perché priva sul piano logico di quel margine di coerenza, essenziale per non incorrere nel vizio motivazionale circoscritto dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. (censura peraltro incentrata sul contenuto di conversazioni intercettate non allegate o trascritte, in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso). Ugualmente la difesa del VO, nel secondo motivo di ricorso, relativo al resto di usura sub j), ha contestato la tesi dei giudici di merito con l'affermazione secondo cui "la restituzione dei prestiti mediante la consegna occasionale di somme al VO può spiegarsi anche con argomenti diversi e non certamente con la partecipazione ad attività illecite né con la consapevolezza che quei prestiti rientrassero nell'ambito di attività illecite della conserteria", non negando di aver riscosso somme per conto del NT e di essere stato uomo di fiducia di costui;
elaborando tuttavia spiegazioni alternative, peraltro poco plausibili sul piano della logica. Del resto, il vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità implica la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità. Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono. Inoltre, secondo le Sezioni Unite di questa Corte l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato - argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali;
l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. Sez. Un. sent. n. 24 del 24.11.1999 dep. 16.12.1999 rv 214794). 16 la 2.3 Da ultimo va rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nel giudizio di appello è pertanto consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano come nel caso di specie e come sarà meglio - elementi di novità rispetto a quelle giàpuntualizzato in seguito condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata. (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838 del 19/03/2013, dep. 18/07/2013, Rv. 257056). Al contrario, nel ricorso per cassazione i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo per relationem a quelli articolati in appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità. (Cass. Sez. 5 sent. 2896 del 9.12.1998 dep.
3.3.1999 rv 212610; da ultimo Cass. sez. 3, sent. n. 35964 del 04/11/2014 dep. 04/09/2015 - Rv. 264879). Risulta pertanto aspecifico il primo motivo di ricorso del IO che con riferimento al capo u) delle imputazioni - "per evitare - ripetizioni, si riporta al contenuto del primo motivo di ricorso, facendo rilevare che la motivazione è solo apparente, poiché in ordine alla valutazione dei contenuti delle intercettazioni la Corte si limita a stabilire la correttezza dell'interpretazione da parte del Gip, senza però decidere sulle specifiche questioni interpretative avanzate nel gravame" (pag. 1 del ricorso), senza riportare l'integrale contenuto delle intercettazioni e le doglianze a suo avviso rimaste disattese.
2.3 Tutto ciò premesso in punto di diritto, possono esaminarsi gli snodi fondamentali del percorso motivazionale della corte territoriale che ha esaminato 17 la i motivi di appelli nei termini indicati in precedenza, per quanto riguarda la - conferma delle affermazioni di responsabilità in due paragrafi, incentrati sulla tipologia dei reati e sulle relative posizioni dei singoli appellanti;
scelta sistematica che si giustifica con l'esigenza argomentativa di evidenziare l'esistenza del vincolo associativo finalizzato alla commissione di più delitti (paragrafo 2: associazione a delinquere di stampo mafioso e reati fine - detenzione di armi, rapine aggravate, estorsione ed usura;
paragrafo 3: associazione ex art. 74 d.p.r. 309/90 per commettere i delitti previsti dall'art. 73 d.p.r. 309/90). Dal punto di vista soggettivo, per la prima categoria di reati sono state esaminate le posizioni di NT, LA, VO e PR;
per le violazioni alla normativa sugli stupefacenti quelle di NT, LA, GU, UA, RC e IO: le vicende criminose infatti hanno il loro fulcro nell'azione criminosa del NT e del LA e si ramificano nelle varie attività illecite che ad essi fanno capo. La motivazione della sentenza impugnata, in una verifica unitaria delle due pronunce di merito, risulta, secondo i parametri propri del giudizio di legittimità: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria" ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (ove raramente indicati in termini specifici ed esaustivi dai ricorrenti nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Sulla base degli atti acquisiti al processo in ragione del rito sono state evidenziate le singole responsabilità con motivazione immune dunque da censure: per la UA il rinvio è alle pagg. 18 e 19 della sentenza di appello (la partecipazione al viaggio per il trasporto di marijuana e l'esclusione della connivenza non punibile, in mancanza altresì di qualsiasi altra ragione plausibile che giustificasse una presenza complice e consapevole - ben - delineata dai complici nelle conversazioni intercettate, riportate nella decisione di primo grado); 18 la -per il NT a prescindere dal rilievo sul numero dei componenti del sodalizio mafioso, ritenuto dal ricorrente pari a tre persone (in realtà la condanna risulta estesa anche al VO, al PR ed al LA), in ogni caso senza alcuna violazione di legge, attesa la previsione minima di cui al primo comma dell'art. 416 bis cod. pen. la responsabilità per il reato sub m) si basa sulle conversazioni indicate a pag. 18 della sentenza di appello e alle pagg. 74 e seguenti di quella di primo grado, ove contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente con il secondo motivo - si indicano le ragioni per le quali si è ritenuto inutile riportare l'integrale contenuto delle intercettazioni, rinviando a tal fine alla c.n.r. in atti e sintetizzando in ogni caso i tratti salienti di quelle interlocuzioni che permisero l'arresto del corriere;
per la violazione alla normativa sulle armi di cui ai capi b) e c) si rinvia alle pagine da 42 a 44 della sentenza di primo grado ed alla valutazione delle prove indicate, condivise dal giudice di appello alle pagine 13 e 14 (le puntuali e non contestate dichiarazioni di RA Veronica;
le conversazioni telefoniche in data 29 e 30 settembre 2004, plausibili nella loro interpretazione); per la rapina aggravata sub g) alle pagine 14 e 15 della sentenza di appello e alle pagine 56 e segg. di quella di primo grado (le varie fasi organizzative dell'azione delittuosa ed il riferimento preciso al ruolo del ricorrente sia attraverso la sintesi delle intercettazioni trascritte nella c.n.r. sia mediante il richiamo specifico alla conversazione ambientale intercorsa con il SU e il NT il 14/09/2014: motivazione sul punto tutt'altro che apodittica e apparente, come sostenuto nel sesto motivo di ricorso); sempre per il NT l'inconsistenza del motivo relativo alla richiesta di riqualificazione del reato di estorsione sub h) in esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen. senza alcuna indicazione del diritto che s'intendeva far valere e con riferimento ad una giurisprudenza che non tiene conto del livello d'intensità della violenza e della minaccia, diversamente da quanto di recente affermato da questa sezione (Cass. sez. 2 sent. n. 8096 del 04/02/2016 - dep. 29/02/2016 - Rv. 266203); per il NT ed il LA la genericità del comune motivo circa assorbimento" in unico reato dei vari episodi contestati ai capi o), p), r) s), t) e, per il LA, anche ai capi m) e q), avendo ben differenziato la corte territoriale (ed ancora prima il tribunale, pagg. 81 e segg.) la vicenda relativa all'acquisto dell'ingente quantitativo di marijuana dalle varie cessioni successive, in conformità con l'indirizzo giurisprudenziale 19 la secondo cui in tema di stupefacenti, la detenzione illecita di stupefacenti costituisce un'autonoma ipotesi di reato, con la conseguenza che l'acquisto a fine di vendita e la consecutiva vendita di tutto o parte del quantitativo acquistato integrano distinte condotte di reato, non rilevando a tal fine la brevità del tempo intercorso tra le stesse, in quanto ciò non esclude che ciascun fatto cagioni autonomi eventi di pericolo, determinati da più azioni sorrette da autonome volizioni, ancorché poste in essere in esecuzione di un unico disegno criminoso (Cass. sez. 5 sent. n. 4529 del 10/11/2010 - dep. 08/02/2011 - Rv. 249252); per il VO, il PR ed il LA, relazione all'appartenenza al - sodalizio mafioso, con i ruoli indicati al capo a), le argomentazioni sono particolarmente puntuali a fronte dei generici rilievi circa la mancanza di prove in ordine all'individuazione del PR, all'affermazione di responsabilità del LA con ruolo apicale nell'ambito dell'associazione, all'estensione della stretta collaborazione del VO con il NT alla compagine criminale (le valutazioni dei giudici di merito non sono oggetto di specifica contestazione, anche laddove come nel caso del primo - motivo di ricorso del LA si riportano ampiamente i principi di diritto, noti alla Corte, che disciplinano la materia): il rinvio è per il LA alle pagine da 31 a 35 della sentenza di primo grado (le numerose conversazioni intercettate, riportate per stralci significativi, dalle quali si deduce che costui detto PI LI non era un mero - - partecipe del gruppo mafioso diretto dal NT ma che ne era il braccio destro, godendo appieno della sua fiducia, condividendone le scelte e ricevendone disposizioni che attuava poi con grandi margini di autonomia) ed alle pagine 4 e seguenti della sentenza di appello (dove a ragione si sottolinea la genericità - già in quella sede - della contestazione circa l'assenza di elementi univocamente rappresentativi del carattere d'intimidazione tipico di un'associazione mafiosa e lo spessore criminale dell'appellante); per il VO alle pagine da 35 a 38 della pronuncia del Tribunale (la confessione in ordine al rapporto particolare con il NT, oggetto di approfondimento investigativo, ed alla conoscenza della caratura mafiosa di quest'ultimo, per il quale aveva svolto attività illecite dietro compenso di denaro, riscuotendo prestiti, facendosi intestare fittiziamente proprietà immobiliari, prestando la propria collaborazione, dopo l'arresto del NT stesso, in favore del nipote, PR OS UC, succedutogli nella gestione degli "affari"), la 20 con specifico riferimento ai contatti del ricorrente con gli altri associati ed alla partecipazione ad incontri fra esponenti del clan (cd. summit), argomentazioni riscontrate dalla corte di appello alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata con puntuale riferimento al relativo materiale probatorio;
per il PR, nipote di NT GI, alle pagine da 38 a 43 della sentenza di primo grado (motivazione tutt'altro che mancante o apparente essendo stati valutati i contenuti delle intercettazioni eseguite in carcere nei confronti dello zio, attestanti lo stretto rapporto di collaborazione mafiosa fra i due, pur nella supremazia del NT, e la partecipazione ad incontri con gli altri associati, la cui conoscenza è stata confermata dalle dichiarazioni confessorie del VO) nonché alle pagine 4 e seguenti della sentenza di appello che, in riscontro alle tesi difensive già proposte in primo grado e poi reiterate pressochè pedissequamente nel ricorso in cassazione, ha evidenziato la univoca valenza accusatoria delle intercettazioni ambientali e gli ulteriori elementi di riscontro dell'attività del sodalizio mafioso); -sempre per il PR, in relazione al reato fine di usura sub i), il rinvio è alla pag. 12 della sentenza di appello, dove è compitamente confutata la tesi difensiva - anche in questo caso riproposta in cassazione - circa la mancata consapevolezza della pattuizione usuraria sottostante alla riscossione delle rate mensile dal debitore, essendo il ricorrente subentrato alle attività gestite originariamente gestite dallo zio, nonché circa la mancata indicazione testuale delle conversazioni intercettate, avendo il primo giudice correttamente ricostruito il contenuto della prova indicata in motivazione in termini corrispondenti a quanto emerge dalla c.n.r. (anche nel ricorso per cassazione il PR non ha indicato profili di discrepanza del tenore letterale dei dialoghi rispetto all'interpretazione fornita dal giudice di merito); ancora per il LA il vizio di motivazione si traduce in censure in fatto che, senza profili di novità rispetto ai precedenti gradi del giudizio, sottovalutano il quadro probatorio esaminato in termini plausibili dai giudici di merito - fornendo letture alternative irrilevanti in questa sede, basate su una lettura frammentaria delle risultanze investigative: per i reati sub d), f) e g) è sufficiente il rinvio alle pagine 14 e 15 della sentenza di secondo grado;
per l'episodio di usura sub j), in danno di TT GI, riconducibile alle attività del NT nel contesto associativo e affidate in seguito al ET quale suo successore, il rinvio 21 la è in particolare alle pagine 64 e seguenti della sentenza di primo grado (il contenuto delle intercettazioni precedenti l'arresto, le precise dichiarazioni rese dopo la fase iniziale dalla vittima, riscontrate da quelle del VO); per l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sub k) e per i singoli episodi di detenzione e spaccio ex art. 73 d.p.r. 309/90 sub 1), m), o), p), q), r) e t) uno dei quali oggetto di - esplicita ammissione (sub r) il rinvio è alle pagine della sentenza di primo grado da 65 a 66 (le conversazioni intercettate dalle quali si coglie la collaborazione stabile e continuativa del LA con NT GI, CE GI e GU GI in un'attività all'ingrosso e successiva rivendita agli spacciatori catanesi di sostanze stupefacenti), da 73 a 75 e da 80 a 89 nonché alle pagine da 16 e segg. della sentenza di appello (la plausibile interpretazione dei dialoghi intercettati, la rilevanza delle dichiarazioni confessorie ed etero accusatorie di GU GI, i riscontri di polizia ed il sequestro di stupefacente); -per il GU che nel ricorso a sua firma ha riproposto pedissequamente le censure formulate in appello e nei motivi aggiunti ha eccepito in primis l'esistenza di vizi motivazionali inerenti l'affermazione di responsabilità, senza specificare su quali tesi difensive la sentenza di appello avrebbe omesso di pronunciarsi "distorcendo le prove in atti" e "motivando su prove non risultanti dagli atti" (affermazioni apodittiche riportate a pag. 17) il rinvio, per le censure ammissibili a fronte dei rilievi di cui al paragrafo 1 che precede, è, circa la sussistenza dell'associazione sub k) e la partecipazione alla stessa, alle pagine 16 e seguenti della sentenza di appello (l'ammissione di aver fatto parte di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, unitamente a NT GI, CE GI e LA GI LI - dichiarazione resa al P.M. il 27/01/2010; l'attendibilità intrinseca ed estrinseca di tali dichiarazioni;
i riscontri costituiti dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali).
3. Le censure relative al trattamento sanzionatorio.
3.1 II IO, la UA ed il LA hanno ritenuto carente sotto il profilo motivazionale la sentenza impugnata con riferimento all'aggravante prevista dall'art. 80 d.p.r. 309/90, con riferimento il primo ai capi m) ed u), la seconda al capo m) ed il terzo ai capi m), o) e p). Il IO ritiene che la corte territoriale 2 la 2 22 non abbia valutato il "principio attivo per poter stabilire il dato quantitativo che consente di configurare l'ipotesi aggravata"; la UA contesta in fatto che 60 chilogrammi di droga leggera (marijuana) possano considerarsi un quantitativo idoneo a saturare il mercato per un lungo periodo e/o soddisfare un esoso numero di consumatori;
il LA infine lamenta l'applicazione automatica dell'aggravante nel mancato rispetto dei parametri a tal fine indicati dalla citata giurisprudenza di legittimità. La Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'aggravante in questione per il capo m) in quanto trattasi di "quantitativo ingente corrispondente ai criteri di valutazione vigenti secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto"; ai quantitativi di droga ingente fa riferimento anche per gli altri reati (trattasi di 60 chili di marijuana per un valore complessivo di circa 40 mila euro per il capo m, di 37 chili di marijuana per un valore di circa 21.000 euro per il capo o, di 37 chili di marijuana per il capo P e di 50 chili di hashish per il capo u). In tal modo la corte ha condiviso il ragionamento del primo giudice che aveva a sua volta riscontrato la tesi accusatoria sul punto sottolineando l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente, sufficiente a soddisfare un numero molto elevato di tossicodipendenti (cfr. capi d'imputazione). Va precisato innanzitutto che in tema di traffico di stupefacenti, la circostanza aggravante della "ingente quantità", prevista dall'art.80, comma secondo, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, ha natura oggettiva, sicchè si comunica anche agli altri compartecipi del reato, ancorchè sconosciuta o ignorata per colpa, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen. (Cass. sez. 6 sent. n. 3908 del 24/11/2015 - dep. 29/01/2016 - Rv. 266062), con la conseguenza che il rilievo della UA a riguardo è privo di consistenza. E' cosa nota inoltre che, ai fini della determinazione della nozione di ingente quantità rilevante per la integrazione della circostanza aggravante di cui al comma 2 dell'art. 80 del d.p.r. n. 309 del 1990, la prevalente giurisprudenza di questa Corte si è assestata, anche a seguito dell'intervento chiarificatore della Sezioni unite penali, nel senso di ritenere tendenzialmente integrata la predetta fattispecie laddove la quantità detenuta sia almeno superiore a duemila volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionalità del giudicante nel ravvisare gli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie laddove il siffatto limite risulti essere superato (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 23 la 20 settembre 2012, n. 36258; idem Sezione IV penale, 17 marzo 2013, n. 10618; idem 20 ottobre 2014, n. 43771). A tale impostazione ha fatto riferimento il giudice di merito per un verso soffermandosi sul dato ponderale rilevante e per altro (la corte territoriale) richiamando la recente giurisprudenza della Suprema Corte che pochi mesi prima si era espressa a sezioni unite. A fronte di tale assetto motivazionale i motivi di ricorsi risultano del tutto generici perché con riferimento ai criteri richiamati non indicano quali - elementi nel caso concreto avrebbero dovuto escludere l'applicazione dell'aggravante, a fronte del quantitativo di droga in argomento, né esplicitano le ragioni specifiche per ritenere superato il metodo d'indagine indicato: essi si traducono in affermazioni assertive ed in richiami (il LA) ad una giurisprudenza precedente al suddetto intervento delle sezioni unite. Il carattere aspecifico dei motivi esclude ulteriori approfondimenti sul punto.
3.2 II VO, il LA ed il GU (oltre al RA la cui posizione sarà esaminata in seguito) hanno contestato l'applicazione dell'aggravante ex art.7 I. 203/91 sostenendo il VO - che la corte territoriale non ha fornito - un'adeguata motivazione al rilievo circa la mancata conoscenza dell'attività illecita del sodalizio mafioso nonché - il LA e il GU - che sul punto sussiste un vero e proprio vuoto motivazionale a fronte del rilievo formulato in appello circa il dolo specifico e l'agevolazione dell'attività mafiosa sono manifestamente infondate: il primo giudice ha infatti Le censure evidenziato sulla base delle prove richiamate in precedenza che non può - dubitarsi non solo della consapevolezza in capo al VO della natura usuraria del prestito ma della consapevolezza della caratura mafiosa del NT, con il quale aveva instaurato un rapporto di amicizia e per conto del quale riscuoteva somme di denaro in restituzione del prestito di cui al capo j) (confessione resa al P.M. il 27/01/2010) sì che è evidente l'azione agevolatrice del sodalizio criminale;
conclusione condivisa dalla corte di appello che ha sottolineato ulteriori elementi indicativi dell'inserimento del VO nelle dinamiche associative proprio in relazione all'usura contestata, con riferimento al fatto che costui, dopo l'arresto del NT, mantenne lo stesso ruolo, consegnando al nuovo referente del clan mafioso, PR, le somme di danaro riscosse, con obbligo di riferire a quest'ultimo in ordine a tutti gli affari che già facevano capo al NT (tale prosecuzione dell'attività di riscossione "evidenzia il fatto che il 4 la 242 VO non agisse per un interesse personale ed esclusivo del NT distinto rispetto a quello dell'associazione" - pag. 10 della sentenza impugnata). La motivazione è immune da censura anche con riferimento al NT, in quanto l'usura è stata ritenuta riconducibile alle attività gestite originariamente da costui nel contesto associativo e successivamente proseguite dal PR, in una sorta di successione all'interno del sodalizio mafioso (pag. 13), affermazione coerente sul piano logico, basata su precisi riferimenti istruttori. Le affermazioni confessorie del GU confermano il collegamento con l'associazione mafiosa dei Ceusi ed i frequenti viaggi effettuati per l'acquisto ed il trasporto delle sostanze stupefacenti, contando sul supporto organizzativo e logistico degli altri sodali.
3.3 Alcuni rilievi riguardano la mitigazione del trattamento sanzionatorio, lamentandosi il mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen. (la UA) nonché la non riconducibilità delle fattispecie alle ipotesi attenuate di cui al quinto comma dell'art. 73 d.p.r. 309/90 (il IO e il LA), al sesto comma dell'art.74 d.p.r. d.pr. 309/90 (il LA), al settimo comma dell'art. 74 (il GU). La corte territoriale ha fornito a riguardo una motivazione coerente con le - meramente reiterativi risultanze processuali mentre i rilievi dei ricorrenti rispetto ai corrispondenti motivi di appello non considerano le argomentazioni - del giudice di appello: il ruolo svolto dalla UA funzionale rispetto al buon esito dell'azione delittuosa e quindi strumentalmente connotato da particolare utilità per i correi;
la gravità delle costanti violazioni della disciplina in tema di stupefacenti, soprattutto in considerazione degli acquisti di ingenti quantitativi di marijuana e della predisposizione di specifiche modalità organizzative, ostative al riconoscimento dell'attenuante di cui al sesto comma dell'art. 74; la particolare gravità delle condotte relative ai singoli episodi contestati ex art. 73 e le modalità che hanno indotto ad escludere la lieve entità di cui al quinto comma della norma. La genericità del motivo di appello del GU relativo alla circostanza attenuante di cui all'art. 74 comma 7 d.p.r. 309/90, senza indicazione specifica delle circostanze che il primo giudice avrebbe omesso di considerare rispetto al paradigma normativo, esimeva da un obbligo motivazionale sul punto. Il IO ed il VO hanno lamentato infine, l'uno, il mancato esame del motivo relativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e, l'altro, I 25 la il bilanciamento fra circostanze di segno opposto in termini di equivalenza anziché di prevalenza. Il motivo del IO è incomprensibile posto che il giudice di appello, accogliendo la doglianza sul punto, ha determinato la pena “previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della sua collaborazione e delle dichiarazioni confessorie" (pag.22). Il bilanciamento in termini di equivalenza è altresì adeguatamente motivato sia per il IO (pag. 22) che per il VO (pag. 15) sottolineandosi, per quest'ultimo, il limitato apporto della collaborazione processuale e la gravità dei fatti.
3.4 Altri motivi, infine, riguardano la determinazione della pena. Ritiene la difesa del VO che la pena per il reato associativo sub a) sia illegale "perché superiore rispetto al limite edittale massimo previsto dalla fattispecie incriminatrice prima della legge 251/2005" sul presupposto di una "riqualificazione" del delitto da parte del P.M. sotto il profilo del tempus commissi delicti fino alla fine del 2004, come da "richieste di pena depositate all'udienza del 12.11.2010". E' evidente che la richiesta conclusiva del P.M. non ha determinato da parte dell'organo giudicante al quale compete l'eventuale riqualificazione dei reati - una delimitazione temporale del capo d'imputazione, con la conseguenza che il VO è stato ritenuto responsabile con doppia pronuncia conforme del reato ascrittogli sub a) in conformità con la contestazione, rimasta immutata nel corso del giudizio;
tale reato è stato altresì ritenuto più grave rispetto al delitto di usura aggravata sub j), ai fini della continuazione. Orbene, il reato associativo, di natura permanente, è stato contestato "da data antecedente e prossima al febbraio 2004 sino ad oggi" (ossia sino alla data di formulazione dell'accusa con il provvedimento di rinvio a giudizio), con la conseguenza che correttamente la corte territoriale ha affermato, con riferimento al VO, oltre che al PR, che "deve ritenersi corretta l'individuazione della pena base nella misura di anni sette di reclusione, coerente con i limiti edittali previste dalle modifiche introdotte dalla I. 205/2005 (da cinque a dieci anni di reclusione, n.d.r.) ed adeguata alla gravità dei fatti, realizzati in un congruo arco temporale e con un'intensità del dolo indicativa di una concreta pericolosità sociale". la 26 I rilievi del IO sulla determinazione della pena sono generici, basati sul trattamento sanzionatorio relativo alla UA, senza tener conto del diverso ruolo -nella commissione del reato sub m), circostanza ben evidenziata dai giudici di merito che giustifica una diversità, peraltro contenuta, nell'entità della pena - per tale delitto. Lo stesso dicasi per la richiesta di "sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità", quanto mai vaga, a fronte della diversità delle fonti normative di riferimento (art. 73 comma 5 bis d.p.r. 309/90, art. 105 I. 689/1981, art. 186 C.d.S. nessuno dei quali applicabile alla fattispecie). Lamenta infine il GU nell'ultimo dei motivi aggiunti l'omessa motivazione e la violazione di legge in ordine alla corretta determinazione della pena, sottolineando la conferma in appello del trattamento sanzionatorio, nonostante l'esclusione dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art.74 d.p.r. 309/90; censura altresì l'omessa indicazione del calcolo aritmetico relativo alla pena complessivamente irrogata. Analoghi rilievi sono stati proposti dal NT e dal LA, attesa la conferma quoad poenam anche nei loro confronti della sentenza di primo grado, nonostante l'esclusione della suddetta aggravante (per tali ricorrenti si renderà in ogni caso necessario il giudizio di rinvio per la rideterminazione della pena complessiva per le ragioni che saranno esposte nel paragrafo che segue). Il rilievo del GU è all'evidenza infondato in quanto il primo giudice non ha applicato ai fini sanzionatori l'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 74 d.p.r. 309/90 in conseguenza del riconoscimento delle attenuanti prevalenti sulle aggravanti contestate;
ha considerato pertanto il limite edittale del secondo comma (pena non inferiore a dieci anni di reclusione) ed effettuato su tale base la riduzione per le attenuanti. L'esclusione in appello dell'aggravante non ha inciso quindi sul calcolo della pena trattandosi di un effetto già prodottosi nel precedente grado di giudizio per la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti dell'art. 74. L'aumento per i quattro reati in continuazione della stessa specie (violazioni dell'art. 73 d.p.r. 309/90) è stata determinato complessivamente in quattro anni di reclusione e, quindi, implicitamente, per ciascuna violazione in un anno di reclusione (si evidenzia in ogni caso che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità nel reato continuato non dà luogo a nullità l'aumento di pena per i reati satelliti determinato in termini unitari e complessivi, e non distintamente, in 27 relazione a ciascuna delle violazioni Cass. sez. 5 sent. n. 17081 del 26/11/2014 - dep. 23/04/2015 - Rv. 263700). Per nessuno dei reati in questione risulta maturato il termine prescrizionale (almeno quindici anni reato sub d - oltre il periodo di sospensione relativo ai - due giudizi).
4. I motivi di ricorso del NT, del LA e del RA in relazione alla condanna in appello per il reato di estorsione aggravata di cui al capo e). I ricorrenti sono stati assolti in primo grado dal reato loro ascritto al capo e) di imputazione perché il fatto non sussiste;
alle pagine 46 e segg. il gup ha ritenuto che fosse stata la parte lesa, Di NO Biagio - medico chirurgo - a rivolgersi al NT, suo paziente, perché si interessasse in relazione al furto, da egli appena subito, della sua autovettura BMW;
ad avviso di quel giudice, dalle numerose intercettazioni di rilievo in relazione a tale vicenda non risultava che la vittima, liberamente rivoltasi al NT, di cui conosceva lo spessore criminale, fosse stata in qualche modo minacciata o che le fosse stata prospettata la possibilità di non ricevere in restituzione il mezzo qualora non avesse pagato (pagamento anzi neppure richiesto prima del recupero della vettura, come dichiarato dallo stesso Di NO, e successivamente effettuato, senza alcuna minaccia, neanche implicita, di non rientrare in caso contrario nel possesso del bene). Accogliendo l'appello del P.M. che, invece, ravvisava nel contenuto delle intercettazioni, gli elementi di prova della estorsione, la corte di appello ha condannato i tre ricorrenti, sintetizzando alle pagine 23 e 24 le ragioni del diverso convincimento. -Il RA condannato solo per tale reato in particolar modo, ma anche NT ed il LA hanno eccepito il vizio motivazionale ritenendo del tutto inadeguata la critica alla valutazione probatoria del primo giudice e mancante la motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato con riferimento al contributo causale di ciascun concorrente ed alle singole responsabilità. Il motivo è fondato. La costante giurisprudenza di legittimità ha infatti evidenziato che il giudice di appello che riformi totalmente la pronuncia assolutoria di primo grado, valutando diversamente il medesimo compendio probatorio deve delineare con adeguata motivazione le linee portanti del proprio alternativo percorso argomentativo, che metta in evidenza le ragioni di incompletezza o incoerenza del provvedimento 28 la riformato (di recente Cass. sez. 2 sent. 17812 del 09/04/2015 - dep. 29/04/2015 - Rv. 263763). Nel caso di specie la corte territoriale ha condiviso le premesse in fatto ed in diritto del tribunale: il Di NO richiese al NT di interessarsi per scoprire chi avesse rubato il veicolo e quest'ultimo, tramite il LA, suo braccio destro, individuò il RA quale soggetto in grado di contattare i ladri;
l'auto fu alla fine trovata e restituita la Di NO che a quel punto versò l'importo di euro 1.000; non è configurabile il concorso nel delitto di estorsione di colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima quando l'agente opera nell'esclusivo interesse di quest'ultima e per motivi di solidarietà umana (da ultimo Cass. sez. 5 sent. n. 13520 del 21/01/2015 - dep. 30/03/2015 - Rv. 262896). Sebbene la corte di appello riconosca che i ricorrenti furono estranei al furto dell'auto e che il Di NO spontaneamente si rivolse al NT - persona che, nota per il suo spessore criminale, egli aveva avuto modo di conoscere personalmente afferma poi essere "sussistenti i presupposti tipici del delitto in - contestazione". Richiama a tal fine genericamente "il tenore delle conversazioni in atti", senza indicare quelle ritenute rilevanti e sintetizzarne i tratti salienti sì da consentire un riscontro del proprio convincimento. Le uniche due frasi riportate nella sentenza impugnata, peraltro estrapolate dal contesto e senza indicazione della fonte, sono poco significative e comunque non decisive: 1) "il LA dice al Di NO < dottore questa macchina non si sarebbe trovata più>>" (anche l'intervento nell'interesse esclusivo della vittima ha la finalità del ritrovamento del bene, evitandone il reimpiego in un mercato parallelo); 2) "il LA fa presente al RA che (il Di NO) è un medico del policlinico e si deve tenere sotto pressione nel caso risultasse utile" (la prospettiva di qualche - eventuale utilità futura derivante da un presumibile debito di riconoscimento del Di NO non esclude affatto il disinteresse dei ricorrenti nella vicenda in esame). Per il resto le affermazioni della corte di appello risultano sganciate da un iter argomentativo basato sulle acquisizioni in atti, risolvendosi in affermazioni di principio prive di giustificazione. Si afferma infatti che la pattuizione del 29 pagamento di un prezzo risulta raggiunta in epoca precedente alla restituzione e che il LA ed il NT erano portatori di uno specifico interesse economico personale, avendo tenuto una parte del denaro versato dal Di NO: circostanze che escluse dal primo giudice non è dato intendere su quali 1 elementi precisi di riscontro si basino. La motivazione pertanto deve essere riformulata in stretta aderenza con il quadro probatorio.
5. Per tutte le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi di IO RI, UA EL, RC AT, VO AN, PR OS e GU GI devono essere dichiarati inammissibili;
segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria. La sentenza impugnata va invece annullata con riferimento a NT GI, LA GI LI e RA AT limitatamente al reato di cui al capo e) con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per un nuovo giudizio sul punto e per l'eventuale rideterminazione delle rispettive pene;
i ricorsi del NT e del LA risultano per il resto inammissibili per manifesta infondatezza, con conseguente definitiva affermazione della loro responsabilità penale in relazione agli altri reati per cui hanno riportato condanna.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di IO RI, UA EL, RC AT, VO AN, PR OS, GU GI e condanna i suddetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RA AT nonché, limitatamente al reato di cui al capo E), nei confronti di NT GI e LA GI LI, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per un nuovo giudizio sul punto e per l'eventuale rideterminazione delle rispettive pene complessive;
dichiara inammissibili nel resto i ricorsi del NT e del LA. Così deciso in Roma il giorno 15 settembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Piercamillo Davigo Dr Luigi Agostinacchio DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 SET. 2016 Oggi IL CANCELLIERE Daniele Colapint