Sentenza 21 gennaio 2015
Massime • 1
Non è configurabile il concorso nel delitto di estorsione di colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima solo quando l'agente opera nell'esclusivo interesse di quest'ultima e per motivi di solidarietà umana, non rilevando invece a tal fine il convincimento soggettivo della vittima che il mediatore sia con essa solidale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2015, n. 13520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13520 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2015 |
Testo completo
le 135 20/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome EL popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.207 - Presidente- Dott. Alfredo RI LOMBARDI -UP 21/1/2015 Dott. Silvana de BERARDINIS Consigliere Dott. Maurizio FUMO - Consigliere - R.G.N. 18644/2014 - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI Dott. GI DE MARZO . Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti dai difensori di: AT DR, nato a [...], il [...]; CI DI, nato a [...], il [...]; LO PI, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza EL 18/7/2013 ELla Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona EL Sostituto Procuratore generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio ELla sentenza limitatamente al riconoscimento ELl'aggravante di cui al comma sesto ELl'art. 416-bis c.p. e il rigetto dei ricorsi nel resto;
uditi per la parte civile l'avv. Ettore Barcellona, Giovanni Airò Farulla, Fausto RI Amato, che hanno concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi per gli imputati gli avv.ti GI Sceusa, Giovanni Aricò, Nino Mormino e Francesco Marasà, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposto nell'interesse dei rispettivi assistiti. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma ELla pronunzia di primo grado, confermava la condanna di AT DR per i reati di cui all'art. 416-bis c.p. - ritenuta però l'ipotesi ELla mera partecipazione all'associazione di tipo mafioso e di detenzione a fini di spaccio e offerta di sostanze stupefacenti;
di CI DI per il reato di estorsione pluriaggravata;
di LO PI per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, estorsione pluriaggravata, lesioni personali pluriaggravate e reati in armi connessi.
2. Avverso la sentenza ricorrono tutti e tre gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1 Il ricorso proposto nell'interesse EL AT articola tre motivi.
2.1.1 Con il primo deduce vizio di cui all'art. 606 lett. d) c.p.p. in relazione all'ordinanza EL 14 giugno 2013 con la quale la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di rinnovazione ELl'istruttoria dibattimentale proposta con il gravame di merito ad oggetto l'audizione di alcuni testimoni a confutazione ELle dichiarazioni EL collaboratore IG. In tal senso viene rilevato che il rigetto ELle richieste probatorie sarebbe stato fondato sul mero pregiudizio determinato dalla ritenuta inattendibilità degli altri testimoni (tutti dipendenti ELl'impresa EL AT) che già avevano deposto nel dibattimento di primo grado sulle circostanze sulle quali avrebbero dovuto riferire le nuove fonti indicate dalla difesa, peraltro viziato dal fatto che la Corte territoriale non si sarebbe resa conto che queste ultime rivestivano qualifiche soggettive (vicini di casa o soggetti che avevano intrattenuto rapporti di lavoro con l'imputato) diverse da quelle dei testimoni già assunti nel corso EL processo. Non di meno l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto che le prove richieste erano state scoperte dalla difesa successivamente alla sentenza di primo grado e dovevano considerarsi decisive.
2.1.2 Sempre con il primo motivo analoghi vizi vengono dedotti con riguardo al rigetto ELle richieste istruttorie avanzate con i motivi nuovi d'appello a confutazione ELle dichiarazioni EL collaboratore ST e ad oggetto l'accertamento ELle modalità attraverso le quali questi avrebbe avuto conoscenza EL presunto tentativo di inquinamento probatorio posto in essere dall'imputato intervenendo sui testi Crociata e Lo Nigro, emergendo dalle dichiarazioni rese dal medesimo al pubblico ministero da quelle rilasciate nel corso EL confronto dibattimentale con questi ultimi il pericolo ELl'avvenuta contaminazione ELla fonte.
2.1.3 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e correlati vizi ELla motivazione in merito alla ritenuta responsabilità ELl'imputato per i reati contestatigli. Sotto un primo profilo lamenta la mancata convergenza tra le dichiarazioni dei collaboratori elette a fondamento ELla prova ELla partecipazione ELl'imputato a Cosa Nostra in forza ELl'asserito reciproco riscontro, rilevando come le stesse facciano invece riferimento a contesti territoriali e periodi diversi, atteso che per quanto riguardo il segmento temporale 1999-2002 (al quale si riferiscono le dichiarazioni EL IG) il ST ha riversato nel processo solo conoscenze asseritamente acquisite de relato dallo stesso AT, dal MM EN e da Di TR EL, il quale ultimo peraltro in dibattimento si è avvalso ELla facoltà di non rispondere non confermando dunque le confidenze attribuitegli e che comunque lo stesso ST ha narrato contraddittoriamente essere stato estromesso dalla famiglia di TT prima EL suo ingresso nella medesima. Non di meno la Corte territoriale non avrebbe svolto alcuna verifica sulla potenziale attendibilità EL menzionato MM, che nessuna fonte ha invece indicato come soggetto coinvolto nella gestione ELla latitanza dei Lo IC. Sotto altro profilo la sentenza avrebbe ingiustificatamente svalutato, ai fini ELle verifica ELl'attendibilità EL collaborante, le evidenze che smentiscono quanto dallo stesso riferito circa il fatto che il AT gli avrebbe addirittura confidato di aver insegnato a RE Lo IC a nuotare durante la sua latitanza. Conseguentemente con riguardo al segmento temporale menzionato la prova ELla responsabilità EL AT sarebbe stata tratta esclusivamente dalle dichiarazioni EL IG, prive di riscontri esterni e contraddette sempre circa il coinvolgimento ELl'imputato nella gestione ELla latitanza dei Lo IC - dai testi IA e CO e da numerosi collaboratori di giustizia ( ZZ, UC e SE), le cui dichiarazioni sarebbero state illogicamente svalutate sulla base ELl'attribuzione al AT da parte EL ST ELla qualifica di esponente "riservato" ELl'organizzazione, senza che tale affermazione sia stata sottoposta a qualsiasi vaglio critico di attendibilità, posto che il collaborante non era in contatto con il AT e che il IG addirittura avrebbe escluso che i Lo IC lo considerassero in maniera particolare.
2.1.4 Sotto altro profilo il ricorrente, sempre con il motivo in esame, eccepisce l'errata qualificazione ELle condotte attribuite all'imputato dal IG, al più riconducibili al paradigma EL mero favoreggiamento, travisando altresì le dichiarazioni EL collaborante in merito all'affidamento ELl'arsenale dei Lo IC, che questi non avrebbe mai affermato essere stato custodito anche dal AT, ma soltanto dallo stesso collaboratore e poi dal RE NA. Né in senso contrario varrebbero le dichiarazioni rese sul punto dal ST, atteso che per l'appunto queste, non convergendo con quelle EL IG, sarebbero l'unica fonte di prova EL coinvolgimento EL AT nella gestione ELle armi dei Lo IC, priva però dei necessari riscontri.
2.1.5 Peraltro, nella valutazione ELl'attendibilità EL ST, la motivazione ELla sentenza risulterebbe gravemente lacunosa, non avendo la Corte territoriale voluto svolgere gli accertamenti menzionati nel primo motivo in merito alla possibile contaminazione ELle sue dichiarazioni ed avendo trascurato di considerare che le affermazioni EL collaborante in merito al ruolo apicale ricoperto dal AT in seno alla famiglia mafiosa di TT non solo sarebbero prive di riscontro - come evidenziato dai giudici d'appello al fine di riqualificare l'originaria contestazione ai sensi EL secondo comma ELl'art. 416-bis c.p. ma smentite dalle dichiarazioni EL De IO - e ELl'NO e addirittura contraddette da quanto riferito dal medesimo ST in ordine al ruolo che egli stesso avrebbe assunto nel sodalizio dopo la destituzione di colui che l'aveva in precedenza diretto. In tal senso la sentenza avrebbe dunque fatto errata applicazione EL principio di frazionabilità ELle dichiarazioni, non invocabile a fronte ELl'accertata falsità di una di queste, in quanto idonea a compromettere la stessa credibilità soggettiva ELla fonte.
2.1.6 Ancora il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe attribuito particolare valenza ai fini ELl'affermazione ELla responsabilità ELl'imputato alle dichiarazioni rese dal collaboratore De IO nella fase ELle indagini e acquisite in quanto divenute irripetibili per la morte EL medesimo. In tal senso la condanna sarebbe stata fondata in maniera preponderante su una prova assunta fuori dal contraddittorio e in violazione EL diritto ELl'imputato, costituzionalmente e convenzionalmente garantito, ad esamineu direttamente le fonti ELl'accusa. Non di meno, in ordine alle ragioni ELla frequentazione da parte ELl'imputato EL negozio EL De IO - presunta sede di summit mafiosi la sentenza avrebbe ingiustificatamente svalutato le dichiarazioni a - discarico fornite dal Lo CC GI. Infine, sul punto, illogica sarebbe l'interpretazione in chiave accusatoria fornita dai giudici d'appello di evidenze invero neutre come i dialoghi ELl'imputato con il Napoli e il US o la sua frequentazione ELlo studio EL ST.
2.1.7 Sempre con il secondo motivo, in relazione all'imputazione in materia di stupefacenti, il ricorrente lamenta la sostanziale omessa giustificazione ELla ritenuta attendibilità EL collaborante GI, la cui affermata convergenza con quelle EL ST ha costituito la prova EL reato, nonché la pretermessa verifica ELl'indipendenza ELle due fonti, atteso che dalle dichiarazioni rese dal citato ST all'udienza EL 7 ottobre 2011 emergerebbe come questi avesse avuto conoscenza di quelle ELl'altro collaboratore prima ELla sua deposizione, tanto più che quest'ultimo, come ritualmente contestatogli dalla difesa, ha modificato nel dibattimento la sua valutazione sull'entità ELlo stupefacente offerto dal AT rispetto a quella fornita nel corso ELle indagini preliminari.
2.1.8 Con il terzo motivo viene dedotta l'errata applicazione ELla legge penale e correlati vizi ELla motivazione in merito al riconoscimento ELle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto ELl'art. 416-bis c.p., non avendo la Corte territoriale dimostrato la consapevolezza ELl'imputato (o la sua colpevole ignoranza) EL carattere armato ELl'associazione, limitandosi alla meramente assertiva annotazione circa la notorietà ELla disponibilità di armi da parte di Cosa Nostra e a richiamare la vicenda ELla gestione ELle armi dei Lo IC, invero non provata come rilevato con il motivo precedente. E in maniera analoga i giudici d'appello avrebbero motivato con riguardo all'altra aggravante contestata, mentre nel corso EL processo alcuna prova sarebbe stata acquisita in merito al reimpiego in attività economiche lecite dei proventi ELittuosi ELl'associazione.
2.1.9 Infine il ricorrente lamenta il difetto di motivazione sulla dosimetria ELla pena e sull'entità ELl'aumento per la continuazione con il reato satellite, nonché sul diniego ELle invocate attenuanti generiche.
2.1.10 L'imputato, infine, ha presentato il 26 settembre 2014 memoria difensiva nella quale respinge le accuse per le quali è stato condannato.
2.2 Il ricorso proposto nell'interesse EL LO articola quattro motivi.
2.2.1 Con il primo viene eccepita l'errata applicazione ELla legge penale e correlati vizi di motivazione in ordine al disposto aumento di pena per la continuazione tra i reati giudicati nel presente procedimento e quelli oggetto dei precedenti giudicati formatisi nei confronti ELl'imputato, le cui pene già sono state eseguite nella loro interezza. Non di meno la sentenza in alcun modo avrebbe giustificato l'entità EL suddetto aumento, omettendo il doveroso confronto tra la regiudicanda e i fatti pregressi.
2.2.2 Analoghi vizi, nonché violazione di legge vengono dedotti con il secondo motivo in merito all'affermata responsabilità EL LO per il reato associativo contestatogli. In proposito il ricorrente eccepisce che, rimanendo alla narrazione EL collaborante De IO recepita dai giudici d'appello, fino al 2009 data ELla sua presunta formale - affiliazione a Cosa Nostra la condotta pregressa ELl'imputato al più avrebbe dovuto essere qualificata sotto il titolo EL concorso esterno o EL favoreggiamento, con la conseguenza che alcuna continuazione poteva essere configurata tra il fatto oggetto ELl'odierna contestazione e quelli cui si riferiscono le precedenti condanne, comunque inidonee a supportare la prova ELla partecipazione all'associazione, che la Corte territoriale avrebbe dovuto dunque reperire aliunde. Assertiva sarebbe poi la motivazione con cui la sentenza ha sostanzialmente liquidato le obiezioni difensive circa la radicale trasformazione subita dall'organizzazione negli anni, testimoniata da plurimi accertamenti giudiziari e tale da far legittimamente dubitare ELla sua riconducibilità al paradigma di cui all'art. 416-bis c.p.
2.2.3 Sotto altro profilo il ricorrente rileva come la prova ELla presunta affiliazione riposi esclusivamente sulle dichiarazioni EL Di IO, prive di riscontri sul punto, mentre la Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna evidenza di condotte univocamente sintomatiche ELla partecipazione EL LO all'associazione, non potendosi ritenere tali quelle evocate e concernenti il suo presunto coinvolgimento in traffici di stupefacenti, trattandosi di accuse dalle quali è stato assolto oppure concernenti fatti, per come . illustrato nella stessa sentenza, estranei alla vita EL sodalizio.
2.2.4 Con il terzo motivo gli stessi vizi vengono dedotti in relazione alla ritenuta F responsabilità ELl'imputato per il reato di estorsione pluriaggravata di cui al capo 12), rilevando l'illogicità EL giudizio di attendibilità ELla persona offesa e l'illegittima applicazione alle sue dichiarazioni EL principio di frazionabilità. In realtà la reticenza • ELla stessa in merito all'assoggettamento al pagamento EL "pizzo" per i periodi antecedenti a quello in contestazione, confermata invece dai collaboranti ST e AR, e il timore di ritorsioni con cui la Corte territoriale l'ha giustificata, avrebbero dovuto indurre quest'ultima quantomeno a ricercare dei riscontri a tali dichiarazioni e comunque rendono non inverosimile la tesi difensiva per cui egli avrebbe accusato il LO per coprire il vero autore ELl'estorsione, tanto più che la stessa trova fondamento . nelle testimonianze a discarico che hanno confermato l'esistenza di pregressi conflitti tra presunta vittima e imputato e che la sentenza ha svalutato in maniera EL tutto apodittica.
2.2.5 Con il quarto motivo gli stessi vizi vengono denunciati anche con riferimento ai residui reati relativi all'episodio ELla "gambizzazione" ELlo Stassi, evidenziandosi in : proposito come dalle viedoriprese effettuate dinanzi al negozio EL Di IO non emerge certo che i soggetti immortalati abbiano partecipato alla spedizione punitiva consumatasi in tutt'altro luogo, mentre le dichiarazioni eteroaccusatorie EL collaborante - secondo il quale il LO sarebbe entrato nella sala giochi dove la vittima venne ferita - sarebbero smentite dalle risultanze ELl'intercettazione tra il Lo CC e il Guercio, nel corso ELla quale il primo fa riferimento al coraggio dimostrato da tale GI nell'occasione, il quale certamente non può identificarsi con LO PI.
2.3 Nell'interesse EL CI sono stati proposti distinti ricorsi dai due difensori ELl'imputato.
2.3.1 Con il ricorso redatto dall'avv. Mormino vengono dedotti l'errata applicazione ELla legge penale e correlati vizi ELla motivazione in ordine alla ritenuta rilevanza concorsuale ELla condotta attribuita al CI, al quale pure la Corte territoriale, contrariamente all'originaria impostazione ELl'atto imputativo che lo proponeva come autore diretto ELl'estorsione ai danni dei fratelli AC, ha riconosciuto invece il ruolo di mero intermediario nella vicenda. In tal senso, secondo il ricorrente, la sentenza ha erroneamente escluso che l'imputato abbia agito nell'esclusivo interesse ELle persone offese, attraverso una illogica o lacunosa interpretazione ELle risultanze processuali invece idonee a provare la suddetta circostanza. In particolare i giudici ELl'appello avrebbero illogicamente svalutato il significato ELla genesi EL rapporto estorsivo, alla quale sarebbe rimasto estraneo il CI e il cui intervento venne invece autonomamente sollecitato in un secondo momento dalle stesse persone offese § . preoccupate dai "segnali" di potenziale interessamento "mafioso" alle loro attività : commerciali ricevuti. Dunque secondo la testimonianza ELle persone offese - ritenuta pienamente attendibile dai giudici territoriali non fu l'organizzazione mafiosa a selezionare l'imputato per condurre le trattative finalizzate alla transazione estorsiva, bensì la famiglia AC, rispetto alla quale, pertanto, il CI si era posto in posizione di solidarietà e per conto ELla quale aveva agito sfruttando i propri canali informativi. L'omessa considerazione EL significato di tali fatti avrebbe dunque portato la Corte palermitana a incentrare il giudizio di responsabilità ELl'imputato sulla rilevanza causale ELla sua condotta di intermediazione, elemento invece EL tutto insufficiente se viene pretermessa la corretta valutazione ELla qualifica soggettiva ELl'agente, giacchè . : per definizione anche l'intermediario non punibile pone in essere un contributo causalmente rilevante alla consumazione EL reato. Non di meno la sentenza impugnata avrebbe apoditticamente attribuito al CI il ruolo di esattore per conto EL sodalizio • mafioso EL "pizzo" imposto agli AC, nel mentre, sempre dalla testimonianza ELle persone offese emerge come egli abbia invece agito nell'interesse e per conto di queste ultime, che lo avevano incaricato di fare avere il "dovuto" agli estorsori con i quali preferivano non avere contatti diretti. Né l'azione ELl'imputato può essere ritenuta determinante come invece sostanzialmente ritenuto dai giudici d'appello - atteso che l'organizzazione mafiosa avrebbe comunque ottenuto per altra via il pagamento di quanto richiesto. Sul punto la Corte territoriale avrebbe poi illogicamente sminuito la valenza probatoria ELle dichiarazioni EL collaboratore AR, il quale ha dichiarato che all'esazione EL "pizzo" nei negozi degli AC provvedevano personalmente i fratelli NO per conto ELl'organizzazione mafiosa. Ancora la motivazione ELla sentenza risulterebbe incongrua nell'attribuzione all'imputato EL ricorso al metodo mafioso, laddove dalle risultanze processuali risulta che questi mai abbia esercitato una pressione psicologica sugli AC riconducibile a tale paradigma e che questi decisero in totale autonomia di sottostare alla richiesta estorsiva, per di più solo in un secondo momento, avendola inizialmente respinta.
2.3.2 Il ricorso proposto nell'interesse ELl'imputato dall'avv. La Blasca articola quattro motivi. Errata applicazione ELla legge penale e vizi ELla motivazione vengono dedotti h con il primo motivo, nel quale viene innanzi tutto contestata l'apoditticità ELl'affermata attendibilità ELle persone offese, rilevandosi come, da una accurata analisi ELla genesi ELle loro dichiarazioni, emerge come le stesse vantassero uno specifico interesse ad uniformarsi a quelle EL collaboratore ST, la cui pubblicazione sui giornali avvenne proprio a cavallo tra la convocazione degli AC da parte degli inquirenti - all'esito ELla quale gli stessi negarono di essere stati vittime di estorsione e la loro successiva - spontanea presentazione nel corso ELla quale verbalizzarono le accuse nei confronti EL CI. In secondo luogo il ricorrente ribadisce il contrasto, già eccepito nel ricorso ELl'avv. Mormino, tra le dichiarazioni di EN AC e quelle EL collaborante AR in merito all'identificazione ELl'esattore EL "pizzo" pagato al sodalizio mafioso. . 5 Contrasto che peraltro avrebbe dovuto ancor più insospettire la Corte territoriale circa la veridicità EL racconto ELle persone offese in virtù EL fatto che quando le stesse hanno reso le loro prime dichiarazioni ancora non erano note quelle ELlo AR, ma, come detto, solo quelle EL ST. Non di meno EL tutto apodittica ed illogica sarebbe la spiegazione offerta in sentenza nel tentativo di superare il menzionato contrasto.
2.3.3 Sotto altro profilo il ricorso lamenta poi il travisamento da parte ELla Corte territoriale EL racconto di EN AC, cui avrebbe erroneamente attribuito l'affermazione per cui egli si era rivolto al CI sapendolo inserito in un "certo ambiente", mentre il teste avrebbe semplicemente riferito che egli aveva interpellato l'imputato perché, essendo stato in passato detenuto, lo riteneva in grado di interpretare i segnali che aveva percepito. Ancora il ricorrente sottolinea le reticenze e le contraddizioni che hanno punteggiato le deposizioni degli AC e di cui i giudici ELl'appello non avrebbero immotivatamente tenuto conto.
2.3.4 Ulteriori incongruenze illogicamente svalutate dalla Corte territoriale sempre ai fini ELl'attendibilità degli AC, concernono quanto riferito dal collaborante ST in merito ai problemi insorti nel 2008 con i pagamenti e che sarebbero stati appianati grazie all'intervento ELl'imputato, circostanze di cui non vi è menzione alcuna nel racconto ELle persone offese, rivelatesi quanto meno reticenti.
2.3.5 Il secondo motivo ripropone con identità di argomenti le doglianze proposte con il ricorso ELl'altro difensore in ordine alla non punibilità ELla condotta attribuita al CI, avendo egli agito a tutto concedere come mero intermediario nell'esclusivo interesse ELle persone offese. Con il terzo motivo invece viene eccepita l'inconfigurabilità ELl'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991, rilevandosi come per l'appunto l'imputato non abbia agito nell'interesse EL sodalizio mafioso e mai abbia posto in essere comportamenti espressivi EL metodo che lo caratterizza.
2.3.6 Con il quarto ed ultimo motivo viene invece dedotta violazione di legge per la mancata applicazione, all'esito EL dibattimento, ELla diminuente processuale relativa al giudizio abbreviato condizionato all'esame dei fratelli AC richiesto dal CI e non ammesso all'udienza preliminare. In proposito il ricorrente evidenzia come l'esame dibattimentale ELle persone offese abbia impegnato non più di una mattinata al contrario di quelli dei collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni predibattimentali l'imputato aveva invece accettato di rendere utilizzabili chiedendo il rito alternativo -e che comunque le ambigue e già evocate circostanze relative alla genesi ELla denunzia EL CI giustificavano la richiesta di una loro nuova audizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso proposto nell'interesse EL AT è parzialmente fondato nei limiti che varranno illustrati.
2. Il primo motivo è peraltro inammissibile. Generiche si rivelano infatti le censure mosse alla decisione ELla Corte territoriale di non accogliere le istanze di rinnovazione ELl'istruttoria dibattimentale proposte dalla difesa.
2.1. Quanto alle richieste avanzate con il gravame di merito il ricorrente non ha saputo precisare in che modo la specifica qualifica dei testi richiesti asseritamente trascurata dai giudici d'appello sarebbe idonea a differenziare il loro potenziale contributo, rispetto al tema di prova introdotto dalla difesa, da quello offerto dai testi assunti nel dibattimento di primo grado. Non solo. Il ricorso omette in ogni caso di evidenziare le ragioni per cui gli stessi testi sarebbero stati decisivi. Va infatti ricordato il costante insegnamento di questa Corte per cui la mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità, a norma ELl'art. 606, comma primo, lett. d) c.p.p., esclusivamente quando si tratta di una "prova decisiva", ossia di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione EL tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre - } confrontati con le altre ragioni poste a sostegno ELla decisione - solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell'ambito ELl'istruttoria dibattimentale (ex multis Sez. 6, n. 37173 EL 11 giugno 2008, Ianniello, Rv. 241009; Sez. 2, n. 21884 EL 20 marzo 2013, Cabras, Rv. 255817). Non di meno deve ribadirsi, per l'appunto, come sia onere EL ricorrente esplicitare le ragioni per cui la prova di cui lamenta la mancata assunzione possa ritenersi decisiva nel senso illustrato, non essendo a tal fine sufficiente la mera indicazione EL suo oggetto a meno che tale indicazione risulti sufficiente all'uopo per l'evidenza EL suo significato, il che non è nel caso di specie e ancor meno la sua mera evocazione. - 2.2 Analoghe considerazioni valgono per le richieste avanzate con i motivi nuovi d'appello, le quali peraltro risultano avere ad oggetto non un fatto certo nel suo accadimento, bensì la sollecitazione EL giudice d'appello a compiere una sorta di h indagine preliminare al fine di verificare una mera ipotesi, tanto più che dallo stesso verbale di interrogatorio EL ST allegato al ricorso risulta che questi sarebbe stato informato ELla circostanza eccepita dal ricorrente dai suoi familiari.
3. Venendo alla censure sollevate con il secondo motivo (catalogato come primo avverso la sentenza), manifestamente infondata è quella di carattere, per così dire, "metodologico".
3.1 Nel lamentare, infatti, la violazione ELle regole di valutazione ELle dichiarazioni dei collaboratori, il ricorrente ha evocato i principi affermati in un noto precedente ELle Sezioni Unite risalente al 1992 richiamato anche dalla sentenza e per cui il giudice dovrebbe in primo luogo sciogliere il problema ELla credibilità EL dichiarante;
in secondo luogo dovrebbe verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche ELle dichiarazioni EL chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli ELla precisione, ELla coerenza,ELla costanza, ELla spontaneità; infine dovrebbe esaminare i riscontri cosiddetti esterni (Sez. Un., n. 1653/93 EL 21 ottobre 1992, Marino ed altri, Rv. 192465). L'esame EL giudice, sempre secondo il citato arresto EL Supremo Collegio, andrebbe compiuto seguendo l'indicato ordine logico, perché non sarebbe possibile procedere ad una valutazione unitaria ELla chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa.
3.2 Tale orientamento è stato peraltro progressivamente rettificato dalle stesse Sezioni Unite, le quali anche di recente hanno avuto modo di precisare come, nella valutazione ELla chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve sì verificare la credibilità soggettiva EL dichiarante e l'attendibilità oggettiva ELle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva EL dichiarante e l'attendibilità oggettiva EL suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, c.p.p. alcuna specifica tassativa sequenza logica o cronologica (Sez. Un., n. 20804/13 EL 29 novembre 2012, Aquilina e altri, Rv. 255145). Ed è a tale arresto pienamente condiviso dal collegio che implicitamente si è ispirata la Corte territoriale nel compiere una valutazione complessiva e circolare ELl'attendibilità intrinseca ed estrinseca ELle dichiarazioni dei collaboratori.
3.3 Come ricordato dalla sentenza Aquilina, poi, l'unica regola posta a pena di inutilizzabilità dall'art. 192 c.p.p. è quella contenuta nel terzo comma EL suddetto articolo e relativa all'acquisizione di riscontri esterni alla dichiarazione eteroaccusatoria resa dal coimputato o dall'imputato di reato connesso. Ogni eventuale questione . relativa alla valutazione sull'attendibilità intrinseca EL dichiarante rimane dunque confinata nell'ambito ELla critica ELla motivazione ELla sentenza e non già ELla pur dedotta violazione di legge.
4. Infondata è invece la doglianza, sollevata sempre con il secondo motivo EL ricorso EL AT, relativa al difetto di convergenza ELle dichiarazioni dei collaboratori rispetto al fatto oggetto di prova.
4.1 In proposito va precisato innanzi tutto che tale "fatto", ai sensi ELl'art. 187 c.p.p., si identifica con la partecipazione ELl'imputato all'organizzazione mafiosa nota come "Cosa Nostra" nell'arco temporale descritto in imputazione e che la convergenza tra le dichiarazioni eteroaccusatorie rese da più imputati di reato connesso è presupposto EL reciproco riscontro tra le medesime anche quando le stesse si riferiscano a distinti frammenti ELl'attività criminosa, purchè comunque idonei a collegare l'imputato al fatto nel suo complesso (Sez. 1, n. 40237 EL 10 ottobre 2007, Cacisi, Rv. 237867).
4.2 Ed in tal senso la sentenza impugnata ha fornito logica ed esauriente motivazione ELle ragioni per cui le dichiarazioni dei collaboratori, pure quando riferite a periodi diversi ELla militanza ELl'imputato nell'associazione, convergano nel costituire la prova ELla sua stabile partecipazione all'organizzazione, a nulla rilevando che le conoscenze EL ST relative al periodo 1999-2002 elette a riscontro di quelle EL IG siano state acquisite de relato dallo stesso imputato e da altri soggetti che non hanno confermato le sue dichiarazioni o perché avvalsisi ELla facoltà di non rispondere (Di TR) o perché non sentiti (MM). jintwak 4.2.1 Alla luce dei principi affermati nella già citata menzionata Aquilina ELle Sezioni Unite, infatti, le dichiarazioni sulle confidenze acquisite dall'imputato non necessitano di alcuna conferma da parte di quest'ultimo, al quale non si applica l'art. 195 c.p.p., per essere suscettibili di utilizzazione probatoria, mentre qualora la fonte primaria, identificabile nell'imputato connesso o collegato, si avvalga ELla facoltà di non rispondere, la dichiarazione di seconda mano è comunque utilizzabile, anche se non sottoposta al vaglio ELla fonte diretta (oltre alle citata Sezioni Unite ex multis Sez., 1, n. 26284 EL 6 luglio 2006, Greco, Rv, 235001; Sez. 4, n. 46556 EL 4 ottobre 2004, Biancoli, Rv. 231465). In un sistema ruotante intorno al principio EL libero convincimento EL giudice, pertanto, la chiamata de relato è comunque utilizzabile ed ha una sua efficacia, ove anche la fonte primaria non possa essere compulsata (imputato nel medesimo procedimento che non ne fa richiesta o non vi consente) o si avvalga ELla facoltà di non rispondere (imputato in procedimento connesso о collegato) o ne divenga impossibile l'audizione (morte, infermità, irreperibilità).
4.2.2 Il fatto poi che il Di TR sia stato estromesso dalla famiglia di TT prima che in questa facesse ingresso il ST, asseritamente trascurato dalla sentenza, è circostanza di cui il ricorrente non precisa la decisività e comunque solo genericamente prospettata in difetto ELl'allegazione integrale ELl'atto probatorio da cui la stessa emergerebbe. Quanto al MM - l'ultima fonte diretta EL ST - non risulta che la difesa (che peraltro non l'ha eccepito) ne abbia richiesto l'audizione, mentre che alcuna fonte escussa nel processo ne abbia indicato il ruolo nella latitanza EL Lo IC è obiezione generica se non accompagnata dalla dimostrazione che tale circostanza sia stata oggetto di specifica indagine nel corso ELl'istruttoria dibattimentale.
4.2.3 Non di meno va ricordato che un collaboratore di giustizia, anche non coimputato o non indagato nello stesso procedimento, può essere credibile quando ha acquisito le notizie propalate nell'ambito ELla sfera di criminalità organizzata in cui sia inserito, purché venga accertata l'intrinseca attendibilità ELle sue dichiarazioni, nonché la sussistenza di riscontri esterni, i quali, in caso di più chiamate convergenti, possono anche consistere nella circostanza che le dichiarazioni riconducano, anche se in modo non sovrapponibile, il fatto all'imputato, essendo sufficiente la confluenza su comportamenti riferiti alla sua persona e alle imputazioni a lui attribuite, cioè l'idoneità ELle dichiarazioni a riscontrarsi reciprocamente nell'ambito ELla cosiddetta "convergenza EL molteplice" (Sez. 1, n. 31695 EL 23 giugno 2010, Calabresi e altri, Rv. 248013).
4.3 Quanto alle critiche alla valutazione di attendibilità EL ST queste sostanzialmente si sono concentrate sull'episodio relativo al fatto che il AT si sarebbe vantato di aver insegnato a nuotare al Lo IC. In proposito la Corte territoriale ha evidenziato l'assoluta marginalità ELla circostanza (né il ricorrente ha saputo spiegarne la decisività ai fini ELla valutazione complessiva di attendibilità EL collaboratore che è stata fondata sulla riscontrata veridicità di ben altre sue affermazioni) e ha evidenziato le ragioni per cui la stessa non sia in grado di minare il giudizio di attendibilità EL collaborante. Spiegazione che il ricorrente in maniera EL tutto assertiva ritiene manifestamente illogica, dimenticando che il collaboratore non ha dichiarato di aver visto l'imputato insegnare al Lo IC a nuotare, ma soltanto che lo stesso si fosse per l'appunto vantato di averlo fatto, talchè correttamente i giudici d'appello hanno ritenuto irrilevanti le prove a difesa tese a dimostrare l'ipotetica idiosincrasia EL AT per l'acqua.
4.4 Con riguardo alle dichiarazioni EL IG le censure svolte con il ricorso risultano innanzi tutto minate nel loro presupposto alla luce di quanto osservato in precedenza in relazione al riscontro indipendente (per stessa ammissione EL ricorrente a p. 17 ELl'atto d'impugnazione) che le stesse hanno trovato in quelle EL ST. Quanto poi alla presunta smentita che le stesse avrebbero trovato nelle altre risultanze processuali, il ricorrente, per un verso, ha omesso di confrontarsi con l'articolata confutazione svolta in sentenza circa la rilevanza e attendibilità ELle testimonianze dei coniugi IA e dei collaboratori che hanno affermato di non aver conosciuto il AT e, per l'altro, cerca di sollecitare una, inammissibile in questa sede, rivalutazione di tale compendio probatorio prospettandone un significato probatorio tutt'altro che imposto dal suo contenuto.
4.5 Altresì inammissibili sono le doglianze relative all'eccepito presunto contrasto tra le dichiarazioni EL ST e EL IG circa l'effettiva intraneità ELl'imputato al sodalizio mafioso, frutto ancora una volta di una lettura soggettivamente orientata dei riferimenti probatori di interesse e EL mancato confronto con la motivazione resa dalla sentenza.
4.5.1 In realtà, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente né la Corte territoriale, né il ST hanno mai attribuito al AT la qualifica di "uomo d'onore riservato" evocata dal ricorrente (p. 24 EL ricorso) elaborando in tal modo una forzata e infeELe sintesi ELle risultanze processuali.
4.5.2 Come ampiamente illustrato in sentenza, il collaboratore ha invece negato che l'imputato, all'epoca in cui era utilizzato a supporto ELla latitanza dei Lo IC, fosse stato già formalmente affiliato a Cosa Nostra. E sempre il collaboratore, per come risulta dal testo ELla sentenza, ha spiegato in maniera EL tutto lineare che l'impiego EL AT doveva intendersi "riservato" nel senso che non doveva essere pubblicizzata la sua funzione al fine di tutelare la sicurezza dei latitanti al cui servizio era dedito. I giudici EL merito hanno dunque interpretato correttamente le parole EL ST, che non ha inteso attribuire al AT un rango di prestigio e il cui racconto non collide dunque con il brano ELle dichiarazioni EL IG riportato nel ricorso.
4.6 La Corte territoriale ha conseguentemente interpretato in maniera giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile le risultanza processuali per confutare l'obiezione - peraltro sviluppata in maniera EL tutto assertiva - per cui nella fase di assistenza ai Lo IC al più il AT avrebbe assunto il ruolo di mero favoreggiatore e non già di partecipe all'organizzazione, evidenziando l'irrilevanza di una affiliazione formale e come la natura e continuità nel tempo ELle funzioni svolte dall'imputato implichino la sua adesione di fatto al sodalizio mafioso e la sua cooptazione da parte di quest'ultima. In proposito è infatti necessario ribadire che, ai fini ELla partecipazione associativa, non rileva la gerarchia interna al gruppo criminale, né la differenza tra soggetto formalmente affiliato e soggetto "vicino" al gruppo o comunque gravitante nel suo perimetro, bensì il ruolo dinamico e funzionale svolto dall'interessato, che, rimanendo a disposizione ELl'ente e attivandosi nell'interesse ELlo stesso, dimostra di condividere il fenomeno associativo. Ancor più chiaramente deve essere affermato come non siano le regole "formali" che l'organizzazione si è data a segnare il perimetro ELla fattispecie tipizzata nell'art. 416-bis c.p., bensì l'effettivo contenuto ELla condotta posta in essere dall'agente. Peraltro è appena il caso di ricordare come l'esperienza giudiziaria dimostri che la formale affiliazione non segni necessariamente il momento di ingresso EL singolo nell'organizzazione nota come Cosa Nostra, bensì nella maggior parte dei casi rappresenti un momento saliente ELla sua "carriera" all'interno ELla medesima e cioè un passaggio di "grado", dopo aver già gravitato al suo interno con compiti per lo più esecutivi, ma non per questo meno sintomatici ELla sua intraneità al sodalizio. Ed in tal senso questa Corte ha avuto ad esempio modo di affermare come rispondano EL reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso i soggetti che, pur non compartecipando ancora al patrimonio di conoscenze ELl'organizzazione e non disponendo di potere ELiberativo, si siano messi a disposizione EL sodalizio mafioso e svolgano una sorta di apprendistato in attesa ELla piena affiliazione formale (Sez. 1, n. 9091 EL 18 febbraio 2010, Di Gati e altri, Rv. 246493) e sotto altro profilo di precisare che, ai fini ELl'accertamento ELl'appartenenza all'associazione ex art. 416-bis c.p., ciò che rileva posta l'esistenza, di fatto, ELla struttura ELinquenziale prevista dalla legge - è l'innestarsi EL contributo apportato dal singolo agente nella prospettiva EL perseguimento ELlo scopo comune, ovvero ELl'attività ELittuosa conforme al piano associativo, e non la considerazione che EL detto soggetto hanno gli altri componenti l'associazione mafiosa (Sez. 5, n. 13071 EL 14 febbraio 2014, Petrone e altro, Rv. 260211).
4.7 Generiche sono poi le doglianze relative al coinvolgimento EL AT nella custodia ELl'arsenale dei Lo IC, che sostanzialmente si traducono nella denunzia EL travisamento ELle dichiarazioni EL IG e nella conseguente erronea affermazione ELla convergenza ELle stesse con quelle EL ST.
4.7.1 In proposito viene in conto innanzi tutto l'assorbente rilievo per cui per dedurre il travisamento ELla prova il ricorrente deve assolvere l'onere di specifica indicazione ELl'atto probatorio con il cui contenuto la motivazione ELla sentenza sarebbe in conflitto. E quanto alle condizioni per cui può ritenersi assolto l'onere di indicazione posto dalla lett. e) ELl'art. 606 c.p.p., si è altresì precisato che, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani, giacchè così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio ELle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata EL vizio dedotto (Sez. 4 n. 37982 EL 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. F., n. 32362 EL 19 agosto 2010, Scuto ed altri, Rv. 248141).
4.7.2 In tal senso è allora evidente l'aspecificità ELla doglianza, giacchè il ricorso riporta per l'appunto solo un brano ELle dichiarazioni EL IG ed omette di riprodurre od allegare nella sua interezza la deposizione EL collaboratore.
4.7.3 Non di meno va osservato che il suddetto brano si riferisce al momento in cui i Lo IC affidarono al IG la primigenia custodia ELl'arsenale, mentre l'episodio in cui sarebbe coinvolto AT, per come emerge dal testo ELla sentenza, è di anni successivo e riguarda il recupero EL borsone contenente le armi dalla casa EL NA cui lo stesso collaboratore lo aveva affidato al momento in cui aveva dovuto interrompere la sua assidua frequentazione dei latitanti in quanto divenuto oggetto di attenzioni da parte ELle forze ELl'ordine. Quindi l'eccezione EL ricorrente si rivela altresì manifestamente infondata.
4.8 Non colgono nel segno nemmeno le obiezioni avanzate con riguardo alla attendibilità EL ST.
4.8.1 Già si è detto in precedenza ELla natura meramente congetturale dei dubbi sulla possibile "contaminazione ELla fonte", tanto più che dall'interrogatorio EL ST allegato al ricorso emerge come egli abbia dichiarato che furono i suoi familiari ad informarlo EL tentativo in atto di screditarlo. Irrilevanti e meramente strumentali si rivelano dunque i rilievi EL ricorrente sulla presunta incompletezza ELla verifica compiuta dalla Corte territoriale sull'attendibilità EL collaboratore.
4.8.2 Generiche o manifestamente infondate sono invece le altre doglianze. I giudici d'appello hanno ritenuto non riscontrate le dichiarazioni EL ST circa il ruolo dirigenziale ricoperto dal AT nella famiglia di TT, ma non per questo dovevano ritenerlo inattendibile. Né la presunta falsità ELl'affermazione può dedursi t dalla tempistica ELla affiliazione EL collaboratore e EL AT, circostanza irrilevante alla luce di quanto osservato in precedenza in merito al valore relativo di tale investitura formale. Quanto poi alla presunta smentita che l'affermazione EL ST avrebbe trovato nelle dichiarazioni EL Di IO e ELl'NO, ancora una volta il ricorso difetta di autosufficienza e pertanto non è possibile apprezzare il vizio di omessa valutazione ELle prove menzionate. E ciò a tacere EL fatto che i limitati brani estrapolati dalle deposizioni dei due collaboratori di per sé nemmeno confortano la tesi difensiva. Ed infatti il Di IO comunque si limita a precisare che l'DR (sia egli o meno il AT) venne affiancato dal Corso nella gestione ELla famiglia, il che quantomeno non esclude che questi avesse rivestito un ruolo di vertice, mentre l'NO si riferisce ad un periodo precedente (maggio/giugno 2009) a quello in cui il ST colloca l'assunzione da parte ELl'imputato ELla reggenza di TT (dicembre 2009, per come evidenziato dallo stesso ricorrente a p. 32 EL ricorso).
4.9 Non colgono nel segno nemmeno le doglianze relative all'utilizzazione ELle dichiarazioni predibattimentali EL Di IO acquisite ai sensi ELl'art. 512 c.p.p. a causa EL suo suicidio.
4.9.1 In proposito deve essere innanzi tutto ricordato che la richiamata disposizione è applicabile anche in caso di morte EL dichiarante dovuta a suicidio, evento che non può essere equiparato alla volontaria sottrazione all'esame di cui alla disposizione prevista dall'art. 526, comma 1-bis c.p.p. la quale presuppone, in ogni caso, la potenziale attuabilità ELl'audizione (Sez. 1, n. 2596/03 EL 22 novembre 2002, Chivasso e altri, Rv. 223252). Conseguentemente manifestamente infondato è il richiamo operato dal ricorrente alla giurisprudenza relativa a quest'ultima disposizione.
4.9.2 Sotto altro profilo deve rilevarsi che in ogni caso la condanna EL AT non si è fondata né unicamente, né in maniera preponderante sulle dichiarazioni EL Di IO, atteso che la frequentazione EL locale di quest'ultimo e la vicenda ELl'alleanza tra le famiglie di S. RI EL ES e TT di cui le sue dichiarazioni si occupano risultano, anche alla luce di quanto illustrato in precedenza, solo alcuni - e nemmeno i più importanti degli elementi sui quali la Corte territoriale ha dimostrato di fondare il - proprio convincimento. In tal senso, alla luce dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza ELla CorteEDU in relazione all'art. 6§3 ELla Convenzione, l'utilizzazione di tali dichiarazioni non ha comportato la violazione dei principi EL giusto processo.
4.9.3 Quanto infine alla compatibilità convenzionale ELlo stesso disposto ELl'art. 512 c.p.p. affrontata a questo punto per mero desiderio di completezza - è poi necessario - ricordare come la stessa Corte EDU, nell'occuparsi EL tema ELl'utilizzazione probatoria ELle dichiarazioni EL teste deceduto (che nella fattispecie si era suicidato) e non assunte in contraddittorio con l'imputato, nel caso Al-Khawaja v. UK, dopo una prima pronunzia EL 20 gennaio 2009 nella quale aveva radicalmente escluso che le stesse potessero fondare la condanna qualora costituenti l'unica o preponderante prova a carico, ha successivamente corretto tali conclusioni con la pronunzia ELla Grande Camera EL 15 dicembre 2011, nella quale è stato invece precisato come la fattispecie non comporti l'automatica violazione ELle regole EL giusto processo, dovendosi valutare se, tenuto conto ELle norme ELl'ordinamento processuale nazionale di riferimento, sussistano strumenti di valutazione ELla attendibilità ELla prova in grado di controbilanciare la compromissione EL diritto al contraddittorio ELl'imputato. Strumenti certamente presenti nel codice di procedura penale italiano, sia con riguardo alle regole di valutazione ELla prova assegnate al giudice e di motivazione EL suo convincimento in merito, sia in relazione al diritto esercitabile dall'imputato di ottenere l'assunzione di prova contraria anche solo al fine di mettere in discussione la generale credibilità EL dichiarante premorto.
4.10 Inammissibili sono poi le doglianze relative alle intercettazioni ambientali e alla frequentazione da parte EL AT ELlo studio EL ST, che risultano EL tutto generiche e comunque versate in fatto. Con specifico riguardo al secondo tema di prova il ricorso inoltre omette il doveroso confronto con l'articolata motivazione ELla sentenza, che in maniera logica trae dalla vicenda in questione riscontri alle dichiarazioni EL ST, risultando per
contro
EL tutto inconferente il richiamo EL ricorrente alla giurisprudenza citata nel ricorso. -4.11. Infondate e per certi versi inammissibili sono infine le doglianze EL ricorrente contenute sempre nel secondo motivo di ricorso concernenti il reato di cui al capo 2). Oggetto di lamentela è in sostanza l'incompleta valutazione da parte ELla Corte territoriale ELla genuinità ed autonomia ELle dichiarazioni EL ST e ciò in quanto questi avrebbe ammesso di conoscere quelle rese dal GI, la cui convergenza ha determinato la prova ELla responsabilità EL AT per il menzionato reato.
4.11.1 In proposito va osservato innanzi tutto che il ricorrente ancora una volta si è limitato a riprodurre un singolo brano ELla deposizione EL collaboratore, impedendo così di apprezzare l'effettiva consistenza EL difetto di motivazione denunciato, tanto più alla luce EL fatto che nella trascrizione riportata non è stato possibile decifrare proprio le parole con le quali il ST ha spiegato le ragioni ELla sua conoscenza di quanto riferito dal GI.
4.11.2 In secondo luogo, perché la circostanza denunziata dal ricorrente possa assumere il rilievo attribuitogli sarebbe stato necessario dimostrare che invero il ST abbia narrato ELl'episodio oggetto di imputazione per la prima volta in sede dibattimentale ovvero che la conoscenza di quanto dichiarato dal GI fosse precedente al momento in cui egli ELlo stesso episodio aveva riferito per la prima volta nel corso ELla sua collaborazione.
4.11.3 Va poi osservato che in realtà, per come risulta dal testo ELla sentenza, a dire che la sostanza offerta in vendita dal AT ammontasse a due chilogrammi e non ad uno solo (giacchè questa è la precisazione svolta dal ST su cui si è fermata l'attenzione EL ricorrente) non fu il GI, bensì il genero NO, che riportava il fatto de relato dal suocero, talchè deve ritenersi che i giudici d'appello abbiano implicitamente ritenuto irrilevante la circostanza con valutazione che deve ritenersi alla luce di quanto illustrato corretta.
4.11.4 Quanto poi alla presunta contraddittorietà tra il racconto EL GI e quello dallo stesso reso nella fase predibattimentale, le censure EL ricorrente si rivelano generiche ed apodittiche. Ed altrettanto inammissibili risultano quelle fondate sulle dichiarazioni ELl'NO che invero per come emerge dallo stesso brano riportato nel - ricorso invero ha confermato che la cessione ELlo stupefacente non andò a buon fine perché il ST pretendeva che il pagamento avvenisse immediatamente in contanti, esattamente come riferito da quest'ultimo. Che tale circostanza sia incompatibile con il coinvolgimento EL AT nella vicenda è invece affermazione EL tutto assertiva e inidonea a minare la tenuta logica ELla linea argomentativa sviluppata dalla Corte territoriale.
6. Infondate sono le censure mosse alla sentenza con il terzo motivo EL ricorso EL AT in merito alla ritenuta sussistenza ELl'aggravante di cui al quarto comma ELl'art. 416-bis c.p. Anche a prescindere dalla vicenda ELl'arsenale dei Lo IC, comunque idonea a dimostrare la consapevolezza ELl'imputato ELla disponibilità di armi da parte EL sodalizio, la sentenza ha in ogni caso fatto buon governo ELl'insegnamento di questa Corte per cui non si espone a censura la sentenza EL giudice di merito che ritenga la sussistenza ELl'aggravante menzionata qualora come nella specie - il ELitto associativo sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" aderente a Cosa Nostra, atteso che la stabile dotazione di armi da parte ELla suddetta organizzazione mafiosa può ritenersi, sulla base ELl'esperienza storica e giudiziaria, fatto notorio non ignorabile dai singoli partecipi (Sez. 1, n. 5466 EL 18 aprile 1995, Farinella, Rv. 201650; Sez. 6, n. 5400/00 EL 14 dicembre 1999, D'Ambrogio, Rv. 216149; Sez. 6, n. 11194 EL 8 marzo 2012, Lupo, Rv. 252177; Sez. 5, n. 21294 EL 1 aprile 2014, P.G. in proc. Alaimo e altro, Rv. 260227, in motivazione).
7. Coglie invece nel segno l'analoga doglianza avanzata con lo stesso motivo in relazione all'altra aggravante contestata all'imputato in relazione al reato associativo e cioè quella di cui al sesto comma ELl'art. 416-bis c.p. Contrariamente a quanto osservato in precedenza, in proposito il riferimento alla presunta notorietà EL reimpiego dei proventi illeciti in attività economiche non è sufficiente ad assolvere l'onere probatorio attesa la peculiare struttura ELla fattispecie. Mentre nell'ipotesi di cui al citato quarto comma l'oggetto ELla consapevolezza (o ELla colpevole ignoranza) EL partecipe è infatti la generica disponibilità di armi da parte di un'organizzazione che fa ricorso alla violenza per affermare e conservare il proprio potere, quella disciplinata dal successivo sesto comma fa invece riferimento ad una specifica attività (il finanziamento ELl'economia lecita attraverso il reimpiego dei proventi illeciti per l'appunto) che, se pure deve essere riferita all'associazione in quanto tale e non al singolo partecipe, richiede la prova che quest'ultimo non abbia quantomeno colpevolmente ignorato (cfr. Sez. Un., n. 25191 EL 27 febbraio 2014, Iavarazzo, Rv. 259589). In tal senso deve allora ritenersi che la motivazione ELla sentenza sul punto risulti insufficiente e la stessa, limitatamente a questo aspetto, deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione ELla Corte d'appello di Palermo per nuovo esame e per l'eventuale rideterminazione EL trattamento sanzionatorio, fermo restando che è facoltà EL giudice di rinvio confermare le conclusioni assunte dalla pronunzia annullata in merito alla configurabilità ELl'aggravante, purchè con motivazione adeguata al principio di diritto affermato. Conseguentemente devono ritenersi assorbite le conclusive doglianze avanzate con il terzo motivo in merito alla commisurazione ELla pena.
8. Infondato e per certi versi inammissibile è poi il ricorso proposto nell'interesse EL LO.
8.1 Pregiudiziale è l'esame EL secondo motivo che invero è manifestatemente infondato quanto alle censure in diritto, atteso che correttamente la Corte territoriale ha tratto la prova ELl'organicità ELl'imputato a Cosa Nostra per il periodo in contestazione anche dalle sentenze passate in giudicato emesse nei suoi confronti e che hanno accertato la sua intraneità al sodalizio mafioso negli anni precedenti, considerando dunque la natura permanente EL reato e il difetto di prova ELl'intervenuto distacco EL LO dall'organizzazione successivamente alla pronunzia ELle menzionate condanne e valutando tali circostanze congiuntamente alle dichiarazioni rese dal ST e il Di IO circa la sua partecipazione all'associazione anche nell'arco temporale contestato con l'odierna imputazione. Quanto al tentativo EL ricorrente di operare una rivisitazione ELla natura dei rapporti pregressi ELl'imputato con l'associazione, oltre a scontarsi con l'oggetto ELl'accertamento contenuto nelle menzionate sentenze, lo stesso si traduce in una rilettura soggettivamente orientata ELle risultanze processuali finalizzata a sollecitare una rivalutazione EL compendio probatorio inammissibile in questa sede. Ed analogo giudizio deve essere riservato alle obiezioni concernenti la prospettata disgregazione ELl'organizzazione, peraltro genericamente sostenute mediante il sommario riferimento a fonti probatorie di cui non viene riportato lo specifico contenuto e che in maniera altrettanto generica erano stati sollevate con l'appello, ma che soprattutto non si confrontano con l'effettivo contenuto ELla motivazione resa dalla Corte territoriale in merito alla natura non anomala dei rituali eseguiti per la cooptazione EL LO e ELle dinamiche intervenute tra le famiglie di TT e di S RI di ES, che invece in maniera meramente assertiva il ricorrente evoca come sintomi ELla dissoluzione ELl'associazione.
8.2 Infondate e peraltro parimenti generiche sono le doglianze EL ricorrente sul difetto di prova ELl'organicità ELl'imputato all'associazione, atteso che nella motivazione ELla sentenza è chiarito come le dichiarazioni EL Di IO trovino riscontro in quelle EL ST (invero nemmeno prese in considerazione con il motivo di ricorso), convergenza che, come già chiarito trattando la posizione EL AT, è sufficiente riguardi il fatto oggetto di contestazione (e cioè per l'appunto la condotta partecipativa) e non necessariamente ogni singolo episodio narrato dai due collaboratori, talchè è irrilevante che sulla vicenda ELl'affiliazione le dichiarazioni EL Di IO non vantino uno specifico riscontro una volta che quelle EL ST le confermano con riguardo alla qualifica di "uomo d'onore" assunta dall'imputato nel periodo d'interesse. Manifestamente infondati sono infine i rilievi avanzati nei confronti ELla motivazione ELla sentenza in ordine al contenuto ELla condotta di partecipazione attribuita al LO, atteso che i giudici d'appello hanno tra l'altro specificamente individuato nel coinvolgimento ELl'imputato nell'estorsione di cui al capo 12) e nel ferimento ELlo Stassi precise e logiche evidenze EL suo ruolo attivo in seno al sodalizio.
8.3 Venendo al terzo motivo, manifestamente infondata è la pretesa EL ricorrente per cui il principio di frazionabilità ELla prova dichiarativa non si applicherebbe alla testimonianza ELla persona offesa, trattandosi di principio elaborato dalla giurisprudenza a prescindere dalla qualifica ELla fonte da cui le dichiarazioni promanano e che comunque sarebbe quantomeno paradossale valesse per quelle ELl'imputato di reato connesso o per il coimputato e non per il testimone.
8.4 Generiche e nuovamente versate in fatto sono invece le altre doglianze avanzate con lo stesso motivo. La Corte territoriale ha in maniera articolata e coerente alle emergenze processuali riassunte in sentenza spiegato le ragioni per cui le eventuali e parziali reticenze EL ZZ non inficiano l'attendibilità ELle sue accuse, avendo le stesse trovato plurimi riscontri nelle dichiarazioni ELlo AR e EL ST, ritenuti idonei a tranquillizzare sulla generale credibilità ELla persona offesa secondo una valutazione che deve ritenersi tutt'altro che illogica alla luce EL complessivo compendio probatorio posto a fondamento ELla decisione e che dunque non presenta alcuno dei vizi prospettati con il motivo di ricorso. Ed infatti, non applicandosi alle dichiarazioni di quest'ultima, secondo il costante insegnamento di questa Corte, le regole di valutazione tracciate nel terzo e quarto comma ELl'art. 192 c.p.p., giudice chiamato a svolgere una pur approfondita verifica ELla loro attendibilità, ben può ritenerla positivamente svolta in forza ELl'acquisizione di elementi anche non individualizzanti, purchè in grado di fornire una logica conferma ELla credibilità generale EL loro autore.
8.5 Manifestamente infondate e generiche sono anche le censure mosse con il quarto motivo di ricorso. Ed infatti è lo stesso ricorrente ad ammettere che le dichiarazioni EL Di IO abbiano trovato un significativo riscontro individualizzante nelle video riprese effettuate in via Mendola, così come rilevato in sentenza. Quanto invece all'intercettazione che la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare è sufficiente evidenziare come la stessa sia solo genericamente individuata nel ricorso, che non ne riporta integralmente il contenuto e men che meno lo stesso è stato allegato all'atto d'impugnazione che difetta dunque di autosufficienza. Non di meno deve osservarsi come il ricorrente abbia altresì omesso di dimostrare la decisività ELla prova asseritamente trascurata, atteso che non è dato comprendere perché i presunti apprezzamenti EL Lo CC circa il coraggio dimostrato nel corso ELl'attentato allo Stassi da tale GI dovrebbero inevitabilmente escludere la partecipazione all'azione EL LO.
8.6 All'imputato deve invece essere esteso il motivo di ricorso EL AT relativo al difetto di dimostrazione da parte ELla Corte territoriale in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento ELl'aggravante di cui al sesto comma ELl'art. 416-bis c.p., contestatagli nel capo A). Pertanto anch'egli deve giovarsi ELl'annullamento con rinvio per nuovo esame sul punto già disposto nei confronti EL coimputato, con conseguente assorbimento ELle doglianze svolte in merito alla commisurazione ELl'aumento di pena a seguito ELla riconosciuta continuazione tra i reati oggetto ELla sentenza impugnata e quelli per cui il LO è stato in precedenza giudicato, attesa l'eventuale necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio riservatogli qualora sulla sussistenza ELla menzionata aggravante il giudice EL rinvio dovesse pervenire a diverse conclusioni da quelle rassegnate nella sentenza oggi impugnata.
9. Infondati e per certi versi inammissibili sono infine anche i ricorsi proposti nell'interesse EL CI.
9.1 Prendendo le mosse da quello presentato dall'avv. Mormino, con il quale si lamenta soprattutto il difetto di rilevanza concorsuale ELla condotta attribuita all'imputato, è innanzi tutto opportuno ricordare come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima, anche se per incarico di quest'ultima, non risponde di concorso nel reato di estorsione solo se agisce nell'esclusivo interesse ELla stessa vittima e per motivi di solidarietà umana (ex multis Sez. 2, n. 2833/13 EL 27 settembre 2012, P.C., Adamo e altri, Rv. 254298).
9.2 Principio questo di cui la Corte territoriale ha dimostrato di aver fatto buon governo, giungendo, attraverso una corretta interpretazione ELle risultanze processuali riportate in sentenza e adeguata motivazione, ad escludere che l'imputato, nel fungere 1 da intermediario tra i fratelli AC e l'organizzazione mafiosa, abbia per l'appunto agito nell'esclusivo interesse di questi ultimi.
9.2.1 In tal senso la sentenza impugnata ha riconosciuto che fu EN AC a rivolgersi al CI, dopo che il fratello NI aveva ricevuto ambigui segnali di un possibile interessamento alla sua attività commerciale ELl'organizzazione criminale, ed ha parimenti ammesso che furono sempre i fratelli AC a chiedere all'imputato di riscuotere, alle scadenze stabilite, le somme "dovute" per poi recapitarle agli estorsori. Ma ha ritenuto tali circostanze insufficienti a sostenere la tesi ELl'intermediario "incolpevole", rilevando come le persone offese sostanzialmente non abbiano mai avuto un contatto diretto con i percettori finali EL "pizzo", né abbiano mai ricevuto direttamente da loro alcuna richiesta estorsiva, giacchè questa venne comunicata alle vittime esclusivamente dal CI, il quale dunque non si limitò ad eseguire un mandato conferitogli da queste ultime, ma si fece veicolo ELle pretese ELla consorteria mafiosa. Non di meno i giudici ELl'appello hanno tratto le proprie conclusioni anche dal fatto che l'attività di "intermediazione" si sia protratta, a cadenze regolari, per un lungo arco temporale, circostanza idonea ad evidenziare come il ruolo assunto dall'imputato veniva esercitato nell'interesse tanto ELle persone offese cui certamente premeva - evitare compromettenti contatti diretti con eventualmente noti esponenti mafiosi - quanto ELl'organizzazione criminale, presso la quale il CI si era sostanzialmente accreditato come il garante ELla stabilità dei pagamenti degli AC.
9.2.2 Ed in tale contesto ricostruttivo fondato sul concorde racconto ELle persone offese la Corte territoriale ha quindi inserito le dichiarazioni EL collaboratore ST, il quale non solo ha confermato che effettivamente i fratelli AC erano sottoposti ad estorsione da parte EL sodalizio cui egli apparteneva circostanza peraltro già - riscontrata dal rinvenimento nel rifugio dei fratelli Lo IC ELl'elenco dei commercianti estorti dalla loro famiglia, nel quale per l'appunto erano inseriti anche i nominativi dei tre AC ma altresì il ruolo svolto nell'interesse EL medesimo - sodalizio dal CI nella gestione ELl'estorsione.
9.3 Tale apparato giustificativo, come detto coerente alla risultanze processuali e ai principi giuridici di riferimento, è in grado di resistere alle censure mosse dal ricorrente.
9.3.1 Innanzi tutto il ricorso ELl'avv. Mormino, pur apparentemente non formalizzando l'eccezione in maniera esplicita, lamenta una latente violazione EL principio di correlazione in ragione EL fatto che la struttura concorsuale EL reato non era stata oggetto di contestazione nell'originaria imputazione. A parte che all'imputato era stato contestato di aver agito nell'interesse ELl'organizzazione mafiosa, in proposito è agevole evidenziare come il fatto ricostruito dai giudici d'appello non si discosta da quello originariamente contestato, né la configurazione EL concorso EL CI con altre persone non ha comportato una trasformazione essenziale EL medesimo, atteso che all'imputato è stata addebitata sempre la medesima condotta, non registrandosi dunque alcuna possibile menomazione EL diritto di difesa. In proposito va dunque ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte per cui non sussiste violazione EL principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, contestato a taluno un reato commesso uti singulus, se ne affermi la responsabilità in concorso con altri (ex multis Sez. 6, n. 21358 EL 5 maggio 2011, Cella, Rv. 250072).
9.3.2 Infondate al limite ELl'inammissibilità sono poi le doglianze avanzate con lo stesso ricorso in merito all'interpretazione dei dati fattuali ai fini ELla qualificazione ELla condotta ELl'imputato, che, nel proporre una lettura soggettivamente orientata ELle risultanze processuali, si traducono invero nel tentativo di sollecitare questa Corte ad una rivalutazione EL compendio probatorio che non le compete.
9.3.3 Già si è detto inoltre di come la sentenza riconosca che il CI sia stato scelto dalle vittime EL reato per condurre le trattative con il sodalizio mafioso, ma ciò non significa necessariamente che solo per tale motivo possa (o addirittura debba) ritenersi che egli abbia agito nel loro esclusivo interesse, come invece sostanzialmente pretende il ricorrente, il quale non si confronta in realtà con l'articolata linea argomentativa sintetizzata in precedenza, trascurando di considerare alcuni degli elementi essenziali cui la Corte territoriale ha logicamente ancorato le proprie conclusioni e cioè la durata EL rapporto di intermediazione e le dichiarazioni EL ST (invero nemmeno menzionate nel ricorso), le quali ben evidenziano come, anche sotto il profilo soggettivo, il reato gli sia addebitabile.
9.3.4 Quanto poi alla considerazione per cui il rapporto tra le persone offese e l'organizzazione mafiosa già si fosse instaurato, il ricorrente ancora una volta omette di correlarsi alla motivazione EL provvedimento impugnato, che evidenzia come le "inquietanti" visite ricevute da uno degli AC nel proprio negozio certamente avevano messo in allarme lo stesso e i suoi fratelli, ma che proprio per questo essi avevano deciso di rivolgersi al CI, non riuscendo ad interpretare in maniera univoca i segnali ricevuti (o anche solo sperando di non doverli interpretare come la loro esperienza di commercianti operanti in una città notoriamente afflitta dalla pratica EL "pizzo" gli faceva temere) e comunque non avendo ancora ricevuto richieste esplicite a cui corrispondere, ELle quali invece si fece "latore" per la prima volta, come detto, proprio l'imputato.
9.3.5 Nè può rilevare che le vittime ELl'estorsione non abbiano eventualmente percepito l'intermediario come soggetto che agisse anche О esclusivamente nell'interesse degli estorsori, affidandosi alla sua persona nella convinzione che invece fosse con loro solidale, poiché ciò che rileva è l'oggettivo contenuto ELla condotta di intermediazione e non come venga soggettivamente percepita dalla persona offesa EL reato. -e9.3.6 Inconferente è inoltre l'obiezione per cui l'organizzazione mafiosa comunque cioè senza l'intervento EL CI - avrebbe ottenuto il pagamento EL "pizzo", giacchè, a tacere d'altro, è sufficiente ricordare come il contributo ELl'imputato per essere considerato penalmente rilevante non deve risultare infungibile. Che poi tale contributo sia stato utile anche agli AC la Corte territoriale non lo ha negato. Né lo hanno negato le persone offese e nemmeno il ST (che ha spiegato come proprio l'intercessione ELl'imputato consentì di "liquidare" il versamento dovuto per tutti i negozi degli AC in maniera forfettaria), ma ciò non comporta automaticamente che lo stesso sia stato posto in essere nell'esclusivo interesse ELle prime.
9.3.7 Rinviandosi alla trattazione EL ricorso ELl'avv. La Blasca - che le ripropone in termini sostanzialmente identici la confutazione ELle censure relative alle dichiarazioni EL collaboratore AR, deve ancora evidenziarsi l'infondatezza ELle obiezioni EL ricorrente sull'affermato utilizzo EL metodo mafioso. Già si è detto ELl'irrilevanza ELla percezione soggettiva ELla vittima circa l'effettivo ruolo svolto dall'intermediario, che ben può dissimulare la reale natura EL suo interessamento alla vicenda estorsiva. Ciò che conta nel caso di specie è che il CI ha veicolato - perpetrandola nel tempo la minaccia proveniente dall'organizzazione mafiosa, la cui - "ovattata" trasmissione, senza dunque necessità di ricorrere ad azioni violente anche solo di carattere dimostrativo, raggiungendo in maniera pressoché istantanea il risultato voluto è di per sé emblematica ELla sua paradigmaticità. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dunque, l'intermediario che di tale minaccia sia latore anche nell'interesse ELla suddetta organizzazione deve ritenersi consapevole strumento di quest'ultima nel conseguimento EL peculiare stato di coazione ELla vittima EL reato che la natura "mafiosa" ELla stessa minaccia intende provocare.
9.4 Venendo ai motivi svolti nel ricorso a firma ELl'avv. La Blasca, inammissibili devono ritenersi le censure mosse con il primo motivo in ordine alla ritenuta attendibilità ELle persone offese che si traducono in una lettura soggettivamente orientata EL materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento ELla decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi ELla lett. e) ELl'art. 606 c.p.p. e che finiscono per contestare in maniera EL tutto assertiva la logicità ELla linea argomentativa seguita dalla Corte territoriale.
9.4.1 Con specifico riguardo alle dichiarazioni ELlo AR come detto evocate anche nel ricorso ELl'avv. Mormino - i giudici ELl'appello, anche alla luce di quelle EL ST, hanno argomentato in maniera non manifestamente illogica e tutt'altro che divergente dal loro effettivo contenuto le ragioni per cui le stesse non compromettano l'attendibilità di quelle degli AC. In definitiva, ragionando in maniera assolutamente coerente sul fatto che questi ultimi avrebbero avuto tutto l'interesse a sostenere di aver pagato per alcuni anni direttamente ai fratelli NO il pizzo visto che gli stessi erano oramai morti, hanno sostanzialmente ritenuto che l'apparente contrasto tra le diverse dichiarazioni trovi spiegazione o negli approssimativi ricordi ELlo AR o fors'anche nella possibilità che nella prima e più risalente fase ELl'estorsione in qualche occasione la riscossione EL pizzo sia avvenuta direttamente da parte dei NO e che gli AC non lo abbiano ricordato. I due ricorsi, nell'enfatizzare invece la circostanza, omettono però di confutare, se non in maniera assertiva, il ragionamento svolto in sentenza, rivelando sul punto una latente genericità.
9.4.2 Insussistente è poi il travisamento ELle dichiarazioni di EN AC denunciato sempre con il primo motivo EL ricorso ELl'avv. La Blasca. Infatti la Corte territoriale non ha attribuito alle parole ELla persona offesa un significato diverso da quello che le è proprio. Soprattutto la sentenza non ha affermato che dalle suddette dichiarazioni si ricaverebbe la consapevolezza da parte EL dichiarante ELla contiguità mafiosa ELl'imputato. Generiche risultano infine le ulteriori lamentele relative alla presunta svalutazione ELle dichiarazioni EL ST sul ritardato versamento di una ELle rate EL pizzo. Anche su questo punto la sentenza ha ampiamente motivato spiegando le ragioni per cui la mancata menzione ELla circostanza da parte ELlo AC non ne comprometta la credibilità ed ancora una volta le doglianze EL ricorrente omettono di confrontarsi in maniera effettiva con tale spiegazione. Con riguardo infine al fatto che lo AC si sarebbe contraddetto affermando che i pagamenti si interruppero perché più nessun emissario ELla cosca si presentò ad esigerli, quando invece egli aveva in precedenza narrato di essersi sempre personalmente recato nel negozio EL CI a 4 consegnare il danaro, si tratta di circostanza la cui decisività ai fini di sovvertire la tenuta logica EL ragionamento probatorio complessivo operato in sentenza il ricorrente non ha saputo indicare. -9.4.3 Per quanto riguarda il secondo motivo EL ricorso ELl'avv. La Blasca che nella sostanza riprendono quanto eccepito nell'altro ricorso in merito all'irrilevanza penale ELla condotta contestata all'imputato - si rinvia a quanto illustrato sub .3. 9.4.4 Manifestamente infondato è poi il terzo motivo, con il quale viene contestata la configurabilità ELl'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991. In proposito, a parte quanto già osservato in precedenza con riguardo alla natura intimamente "mafiosa" ELla minaccia consapevolmente veicolata dal CI, deve osservarsi come sia inevitabile ritenere che l'esattore EL pizzo imposto da un'organizzazione mafiosa agisca al fine di agevolarne l'attività, il che è sufficiente per affermare, come ha fatto la Corte territoriale, la sussistenza ELl'aggravante medesima. :
9.4.5 Manifestamente infondata è infine l'eccezione di carattere processuale sollevata con il quarto ed ultimo motivo e relativa alla mancata applicazione ELla diminuente processuale relativa al giudizio abbreviato condizionato non ammesso nell'udienza preliminare. La relativa richiesta è stata infatti correttamente rigettata dalla Corte territoriale in ragione EL fatto che la necessità ELl'integrazione probatoria originariamente richiesta fosse stata negata in quanto la stessa si risolveva nella mera riaudizione ELle persone offese già sentite nel corso ELle indagini preliminari, risultando dunque priva EL carattere ELla novità e finalizzata ad instaurare quel contraddittorio sulla prova invero già acquisita alla cui rinunzia da parte ELl'imputato è invece ispirato il rito alternativo. E' EL tutto irrilevante, dunque, quale sia stato l'impegno EL tempo processuale che l'assunzione ELle menzionate prove dichiarative abbia effettivamente richiesto nel corso EL dibattimento, giacchè le ragioni EL rigetto opposto nell'udienza preliminare e nel giudizio d'appello alle diverse istanze ELl'imputato solo di riflesso riguardano l'incompatibilità ELle esigenze di economia processuale, attingendo in prima battuta la stessa insussistenza dei presupposti normativamente fissati dal quinto comma ELl'art. 438 c.p.p. per concedere l'accesso al rito condizionato e la cui esistenza deve essere verificata dal giudice EL dibattimento alla luce ELla situazione esistente al momento ELla pregressa valutazione negativa compiuta nell'udienza preliminare (Sez. 2, n. 51817 EL 6 dicembre 2013, P.G., Stanganelli e altri, Rv. 258116). 10. In conclusione la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione ELla Corte d'appello di Palermo per il AT e il LO limitatamente al riconoscimento ELl'aggravante di cui all'art. 416-bis comma 6 c.p. e per l'eventuale rideterminazione EL trattamento sanzionatorio. I ricorsi dei due menzionati imputati devono essere rigettati nel resto e per gli stessi si rinvia la decisione sulle spese ELle parti civili al definitivo. Il ricorso EL CI deve invece essere integralmente rigettato e l'imputato condannato al pagamento ELle spese processuali, nonché alla refusione ELle spese sostenute nel grado dalle parti civili che si liquidano in euro 2.500 in favore di ciascuna di esse, oltre accessori di legge e con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AT DR e di LO PI, limitatamente alla aggravante di cui all'art. 416-bis comma 6 c.p., con rinvio ad altra sezione ELla Corte d'appello di Palermo per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti ricorrenti. Rigetta il ricorso di CI DI che condanna al pagamento ELle spese processuali, nonché al rimborso ELle spese sostenute nel grado dalle parti civili che liquida in euro 2.500 in favore di ciascuna di esse, oltre accessori di legge e con distrazione in favore dei procuratori anticipatari. Così deciso il 21/1/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Alfredo RI Lombardi Luca Pistorelli DEPOMTATA IN CANCELLERIA addi 30 MAR 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise f ш