Sentenza 24 novembre 2015
Massime • 1
In tema di traffico di stupefacenti, la circostanza aggravante della "ingente quantità", prevista dall'art. 80, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha natura oggettiva, sicchè si comunica anche agli altri compartecipi del reato, ancorchè sconosciuta o ignorata per colpa, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2015, n. 3908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3908 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2015 |
Testo completo
1 39 0 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1587 Dott. NICOLA MILO - Consigliere - Dott. ANNA PETRUZZELLIS REGISTRO GENERALE Consigliere - N. 24075/2015 Dott. ANGELO COSTANZO - Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI - Dott. ANTONIO CORBO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA AN N. IL 11/02/1980 DE EN N. IL 04/08/1971 AN KO N. IL 22/01/1972 AK RE N. IL 05/05/1984 avverso la sentenza n. 3566/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 19/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI Vito D'Ambrosio Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per I nifetto I fulti duce Udito, per la parte civile, l'Avv ConafUdit i difensor Avv. Autonio Borondoning 'accoplivent ЭрKO, che ha insistito aps des recort RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 19 novembre 2014, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del 19 febbraio 2014, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Modena ha condannato alle pene di legge, all'esito del giudizio abbreviato, gli imputati AF HA, KU DM, AN KO, CI LF e DE EN per violazioni della legge sugli stupefacenti, in particolare, AF HA, KU DM e DE EN per avere ceduto 1090 grammi di eroina a AN KO e CI LF, che ricevevano detta sostanza al fine di cederla a terzi, fatto per il quale i cinque prevenuti venivano tratti in arresto in flagranza di reato in data 8 dicembre 2012. Il Collegio emiliano ha inoltre confermato la condanna del solo AF in relazione a due precedenti cessioni di eroina a soggetto nei confronti del quale si procedeva separatamente, commesse il 20 e 27 novembre 2012. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. Alessandro Cristofori, difensore di fiducia di AF HA e DE EN, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale argomentato l'integrazione della circostanza aggravante dell'ingente quantità cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 in violazione dei principi affermati dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 36258 del 2012, trattandosi di 1090 grammi di eroina contenenti grammi 585,8 di principio attivo;
2.2. erronea applicazione dell'art. 59, secondo e quarto comma, cod. pen., per avere la Corte attribuito la medesima aggravante a DE EN, sebbene questi si limitasse a mettere a disposizione il proprio veicolo per il trasferimento del corpo di reato, senza nessuna relazione diretta con lo stupefacente;
2.3. violazione di legge penale in relazione all'art. 114 cod. pen., per avere il Giudice d'appello denegato al DE l'applicazione della circostanza attenuante in oggetto, sebbene questi assicurasse un contributo di minima rilevanza, quale mero incaricato del trasporto locale dello stupefacente;
2.4. violazione di legge penale in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per avere la Corte omesso di riconoscere nei confronti del DE le circostanze attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante dell'ingente quantità.
3. Ha proposto impugnazione anche l'Avv. Enrico Fontana, difensore di fiducia di CI LF, chiedendo che la sentenza sia cassata per i seguenti motivi: 2 অ B .
3.1. violazione di legge penale in relazione all'art. 114 cod. pen., per avere la Corte omesso di applicare a CI LF l'attenuante in oggetto, pur avendo egli assicurato un contributo di minima rilevanza ai fatti, quale mero corriere;
3.2. violazione di legge penale in relazione agli artt. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e 59, secondo e quarto comma, cod. pen., per avere il Giudice d'appello applicato a CI l'aggravante dell'ingente quantità in difetto dei presupposti per l'imputazione soggettiva, sebbene l'assistito non abbia mai acquisito la materiale ed effettiva disponibilità dello stupefacente e non potesse pertanto conoscere la percentuale eccezionale di purezza della sostanza;
3.3. violazione di legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per avere la Corte omesso di riconoscere al CI le circostanze attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza sull'aggravante dell'ingente quantità;
3.4. violazione di legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen., per avere il Giudice distrettuale inflitto un trattamento sanzionatorio eccessivamente gravoso nonostante la condizione di incensuratezza, l'assenza di precedenti di polizia e la condotta collaborativa dal medesimo tenuta.
4. Nel ricorso presentato nell'interesse di AN KO, l'Avv. Antonio Buondonno ha chiesto che la sentenza sia cassata per i seguenti motivi:
4.1. mancanza di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità espresso a carico dell'assistito dalla Corte d'appello, che si è limitata a ripercorrere la tesi del primo giudice ed a ritenere inverosimile la tesi difensiva con motivazione apodittica;
4.2. vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità espresso a carico dell'assistito, per avere il Giudice d'appello stimato inverosimile la tesi difensiva e confermato il giudizio di penale responsabilità a carico del AN in contrasto con le risultanze processuali ed, in particolare, sia con le dichiarazioni dei coimputati CI, AF e DE, che hanno escluso la sua partecipazione alla vicenda, sia con le intercettazioni, da cui emerge che lo stupefacente sarebbe stato ritirato da un unico soggetto;
4.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso del AN ai fatti, per avere la Corte omesso di considerare che, come emerge dagli atti, l'assistito giungeva a Modena partendo da Milano su di un'autovettura diversa da quella utilizzata da CI e si manteneva a distanza dal luogo della consegna dello stupefacente;
4.4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 114 cod. pen., per avere la Corte omesso di applicare detta attenuante al AN, sebbene questi assicurasse un contributo di minima rilevanza;
4.5. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 59 cod. pen. e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, per avere la Corte ravvisato 3 083 l'integrazione dell'aggravante in parola sebbene: a) il quantitativo oggetto della condotta superi di pochi grammi il limite definito dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 36258 del 2012; b) lo stupefacente fosse destinato all'ampio mercato milanese;
c) l'elevata concentrazione di principio attivo contenuto nello stupefacente non potesse essere nota all'assistito.
5. Nella memoria depositata nella Cancelleria di questa Corte, l'Avv. Antonio Buondonno e l'Avv. Vianello Accoretti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso presentato nell'interesse di AN KO, con particolare riguardo alla violazione di legge ed al vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso dell'assistito nel delitto, non trovando riscontro probatorio il ruolo di "staffetta" : contestato, dovendosi piuttosto ritenere sussistenti i presupposti della connivenza non punibile.
6. In udienza, il Procuratore generale Dott. Vito D'Ambrosio ha chiesto che i ricorsi siano tutti rigettati, mentre l'Avv. Antonio Buondonno, nell'interesse di AN KO, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi presentati AF HA, AN KO, CI LF e DE EN sono infondati in relazione a tutte le deduzioni mosse e vanno pertanto rigettati.
2. Sono inammissibili i motivi con i quali AN ha contestato il giudizio di penale responsabilità espresso a proprio carico dalla Corte territoriale (sub punti 4.1., 4.2. e 4.3. del ritenuto in fatto), in quanto basati su considerazioni di merito non deducibili in sede di ricorso per cassazione, a fronte della puntuale e lineare motivazione sviluppata dalla Corte d'appello al riguardo.
2.1. Nell'iter argomentativo seguito dal Collegio di merito non sono ravvisabili incompletezze nella ricostruzione dei fatti né vizi logici ictu oculi percepibili, suscettibili di scrutinio da parte di questa Corte di legittimità, cui è preclusa la verifica circa la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Ed invero, il Giudice distrettuale ha argomentato la ritenuta partecipazione dell'imputato alla condotta criminosa evidenziando come gli inquirenti fossero in grado di monitorare l'incontro fra i cinque cittadini albanesi, dell'8 dicembre 2012 in San Possidonio (in provincia di Modena), sulla base di emergenze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali nonché degli sms, coordinate con le informazioni assunte mediante il controllo con GPS delle vetture in uso agli E indagati ed al conseguente servizio di osservazione, controllo e pedinamento. Sulla scorta di tali atto d'indagine, i Giudici della cognizione hanno accertato che 4 অ AF HA e KU DM giungevano sul luogo dell'appuntamento a bordo dell'auto BMW del primo e che CI LF e AN KO arrivavano ivi ciascuno a bordo della propria autovettura;
AN, KU, CI e AF venivano osservati conversare fra loro (intorno alle 17:29) e, dopo oltre mezz'ora, essere raggiunti dal DE EN, che arrivava sul posto a bordo dell'auto in suo uso;
il tempestivo intervento dei Carabinieri consentiva di sequestrare sull'autovettura del CI un quantitativo di stupefacente del tipo eroina contenente il 68% di principio attivo, pari a grammi 585,8. Secondo quanto ricostruito dai decidenti di merito sulla base delle evidenze probatorie, AF, KU e DE vendevano lo stupefacente a CI e AN, i quali acquistavano la sostanza a fine di cessione a terzi;
il pagamento del corrispettivo della cessione sarebbe avvenuto in Albania nelle mani del dominus, essendo AF incaricato soltanto della consegna della droga a mezzo del proprio collaboratore DE (v. pagine 4 e seguenti della sentenza in verifica).
2.2. Contrariamente a quanto eccepito nel ricorso, il Giudice bolognese non si è sottratto dal prendere in disamina la tesi sostenuta dalla difesa del AN - secondo la quale egli si sarebbe limitato ad accompagnare l'amico CI ignorando il motivo della trasferta - ed, anzi, ne ha evidenziato le ragioni di palese inverosimiglianza, ponendo in luce come l'utilizzo da parte dei correi di due vetture fosse all'evidenza volto a realizzare una sorta di "staffetta" per garantire il trasferimento in massima sicurezza in caso di possibili controlli delle forze dell'ordine (v. pagina 6 della sentenza). Argomentazioni che, stante la perfetta aderenza alle risultanze probatorie e la coerenza a comuni e condivisibili massime d'esperienza oltre che a logica, non prestano il fianco a censure coltivabili col ricorso di legittimità.
2. Manifestamente infondate, e pertanto inammissibili, sono le doglianze mosse in merito al denegato riconoscimento agli imputati DE, CI e AN della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. (censura dedotta sub punti 2.3, 3.1 e 4.4 del ritenuto in fatto). Le considerazioni svolte dalla Corte territoriale nel ritenere insussistenti i presupposti per applicare la circostanza a tali imputati (v. pagina 7 della : sentenza in verifica) risultano invero conformi al consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, certamente condiviso da questo Collegio, alla stregua del quale la circostanza attenuante del contributo di minima importanza assume un significato di tipo causale che deve essere apprezzato sulla base di parametri valutativi assoluti, nel senso che perché possa essere riconosciuta - l'apporto - del concorrente non deve avere avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto al contributo degli altri concorrenti, ma deve avere assunto un'importanza obiettivamente minima, rilevabile, in considerazione della 5 tipologia del reato commesso, dal grado di efficienza causale delle singole condotte. (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006 - dep. 05/10/2006, Battistella e altri, Rv. 234365; da ultimo, Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015 dep. 20/08/2015, Caradonna Rv. 264455).
3. Infondata è anche la contestata integrazione della circostanza aggravante dell'ingente quantità, motivo comune ai ricorsi presentati dagli imputati AF, DE (sub punto 2.1), CI (sub punto 3.2) e AN (sub punto 4.5).
3.1. Sotto un primo aspetto, va posto in evidenza che, come correttamente rilevato dal Giudice a quo, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 non può ritenersi avere inciso sui parametri quantitativi espressi nella sentenza di questa Corte a composizione allargata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012 - dep. 20/09/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253150), in quanto i limiti massimi detenibili già previsti dall'ormai venuto meno comma 1-bis lett. a) dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 sono stati reintrodotti col comma 1-bis dell'art. 75 d.P.R. n. 309/1990 inserito dall'art. 1, comma 24-quater, lett. b) del D.L. n. 36 del 2014 come modificato dalla legge di conversione: si tratta di limiti posti ai fini dell'accertamento della destinazione ad un uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente i quali tuttavia, essendo l'illecito penale costituito in contrapposizione all'illecito amministrativo, ben possono fungere da punto di riferimento per la valutazione della casistica penale. In questo senso si è del resto già pronunciato questo Supremo Collegio, là dove ha affermato che, per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma 1-bis, dell'art. 75, d.P.R. n. 309/1990, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309/1990 (Sez. 4, n. 32126 del 20/06/2014 - dep. 21/07/2014, Jitaru e altri, Rv. 260123; Sez. 6, n. 6331 del 4/2/2015 - dep. 12/02/2015, Berardi, Rv. 262345). Nessun rilievo può pertanto essere mosso all'argomentare dei Giudici della cognizione di primo e di secondo là dove, con considerazioni congrue, hanno ravvisato la sussistenza nella specie dei presupposti della circostanza aggravante in parola alla luce del quantitativo di principio attivo, superiore al valore - soglia definito dalle Sezioni Unite di questa Corte, e delle complessive modalità organizzate dell'approvvigionamento di un quantitativo di sostanza stupefacente di eccezionale purezza direttamente dai narcotrafficanti albanesi, cui sarebbe stato direttamente pagato il corrispettivo. 6 ap 4. E' infondata anche l'ulteriore deduzione concernente l'imputazione soggettiva dell'aggravante in parola, comune ai ricorsi presentati nell'interesse degli imputati DE (sub capo 2.2), CI (sub capo 3.2) e AN (sub capo 4.6). La Corte ha invero argomentato, con una motivazione immune da vizi logici ictu oculi rilevabili (v. pagina 8 della sentenza), come la consapevolezza dei ricorrenti circa la straordinaria concentrazione di principio attivo si evinca dalle modalità di gestione della trattativa, certamente "sovradimensionate" ove aventi ad oggetto una normale consegna di droga, che dimostrano in termini di ragionevole prevedibilità concreta come la predetta circostanza oggettiva fosse conosciuta da tutti i concorrenti o comunque ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa. Conclusione che si appalesa conforme al consolidato insegnamento di questo giudice di nomofilachia, secondo il quale l'aggravante in oggetto ha natura oggettiva (v. Sez. 4, n. 12186 del 27/11/2003 - dep. 13/03/2004, Duro, Rv. 227908), di tal che, in applicazione del disposto dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., si comunica anche agli altri compartecipi del reato, ancorché sconosciuta o ignorata per colpa.
5. Muovono censure non delibabili in questa Sede i ricorrenti DE (sub punto 2.4) e CI (sub punti 3.3. e 3.4) nella parte in cui censurano eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione la dosimetria della- مین pena, con specifico riguardo sia alla mancata concessione delle circostanze Con giudizio di prevalenza sull'agginvante起 attenuanti generiche ovvero alla determinazione della riduzione in forza di dette attenuanti, sia alla commisurazione della pena.
5.1. A tale proposito mette conto evidenziare come, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte di legittimità, la concessione o meno delle (on connesso bilanciamento exert·63e.p.) circostanze ex art. 62-bis cod. pen. costituisca giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice di merito e sottratto al controllo di legittimità, tanto che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare 0 meno il riconoscimento del beneficio (ex plurimis Cass. Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Le circostanze attenuanti generiche hanno difatti lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Cass. Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). 7 In particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Cass. Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). Elementi di segno positivo che, nella specie, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto insussistenti, con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici (v. pagina 9 della sentenza).
5.2. Analoghe considerazioni vanno svolte in merito alla dosimetria della pena, là dove la determinazione della pena entro il minimo e il massimo edittale : rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è pertanto insindacabile nella sede di legittimità allorchè l'apprezzamento sul punto sia sostenuto da una motivazione adeguata. In ossequio ai principi fissati da questa Corte, è pertanto inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142). Incensurabili nella sede di legittimità sono pertanto le argomentazioni svolte con riferimento alle posizioni dei ricorrenti, sviluppate a pagina 9 della decisione impugnata, in quanto sostenute da considerazioni immuni da vizi logici ictu oculi percepibili.
6. Dal rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 24 novembre 2015 Il consigliere estensore Presidente Nicola Milo Alessandra Bassi for DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 29 GEN 2016 S IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito802