Sentenza 4 febbraio 2016
Massime • 1
L'esercizio di un preteso diritto - anche se oggetto di contestazione - integra il reato di cui all'art. 393 cod. pen. soltanto qualora la pretesa esecitata violentemente non appaia del tutto esorbitante e pretestuosa rispetto a quella vantata nella realtà, configurandosi, in tal caso, il delitto di estorsione. (Fattispecie in tema di richiesta di compenso per attività di intermediazione mediante fatturazione di somme artatamente e manifestamente maggiorate, nella quale, la S.C. ha precisato che, sebbene il requisito distintivo fra le due fattispecie criminose consista nell'elemento psicologico, non ogni pretesa azionabile civilmente è sufficiente per qualificare il fatto come esercizio arbitrario, in quanto la sola pretesa rilevante è quella oggettivamente credibile, rendendo incerto l'esito di un eventuale giudizio civile).
Commentari • 2
- 1. Minacciare di adire le vie legali per conseguire profitto ingiusto può essere estorsioneAvv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Prospettare all'altro azioni giudiziarie al fine di ottenere somme di denaro non dovute può integrare – a carico di chi prospetta le suddette azioni giudiziarie e qualora vi siano tutti i presupposti di legge – il reato di estorsione. La minaccia di adire le vie legali, paventando azioni giudiziarie o esecutive, pur atteggiandosi all'apparenza come lecita e dunque come non ingiusta, può costituire illegittima intimidazione, idonea ad integrare l'elemento materiale del reato di estorsione, allorché la stessa non sia formulata con l'intento di esercitare un diritto, bensì con il fine di conseguire un profitto ingiusto (Cass., Sez. II, 07/05/2013 – 05/09/2013 n. 36365; Cass., Sez. II, …
Leggi di più… - 2. Creditore esagera, condannato per estorsione (Cass.8467/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 febbraio 2019
Quando una pretesa creditoria venga esercitata violentemente e sia esorbitante e pretestuosa rispetto a quella vantata realmente, si verte nell'ambito del delitto di estorsione e non di esercizio arbitrio delle proprie ragioni, in quanto il soggetto agente è consapevole di pretendere ciò che non gli è dovuto. E' inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2016, n. 8096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8096 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2016 |
Testo completo
80 9 6 / 16 sentenza N. 361 R. Gen. N. 51713/2014 U.P. del 04/02/2016 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano : LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE + Composta da ANTONIO PRESTIPINO Presidente UGO DE CRESCIENZO GIOVANNI DIOTALLEVI GEPPINO RAGO Relatore ROBERTO M. CARRELLI PALOMBI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN OL, nato [...], avverso la sentenza del 09/04/2014 della Corte di Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo il rigetto;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 09/04/2014, la Corte di Appello di Torino, confermava la sentenza pronunciata in data 05/10/2012, dal Tribunale della medesima città nella parte in cui aveva ritenuto AN OL colpevole del delitto di estorsione aggravata a danno di OI RI costringendolo a dargli una somma complessiva di € 86.102,58 mediante tre bonifici.
2. Contro la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la VIOLAZIONE DELL'ART. 393 COD. PEN. sotto i seguenti profili: la difesa (pag. 6 ss ricorso avv.to Mencobello;
ricorso avv.to Bertolino), in punto di fatto, ha premesso che «i giudici di merito non hanno messo in discussione l'esistenza in capo all'imputato di un diritto (di credito di prestazione d'opera nei confronti di OI RI) riconosciuto e azionabile ли nel nostro ordinamento». Successivamente, tra i due, insorse un «contrasto non già sull'an ma sul quantum dovuto che i giudici di merito hanno ritenuto di risolvere citando un esperto». Ma, i giudici non aveva considerato che «qualsiasi professionista, al termine di una prestazione professionale attribuisce ad essa un valore assumendo i criteri dai tariffari e applicando, in taluni casi, maggiorazioni previste per cause tipiche differenti da settore per attività». Ciò che, quindi, i giudici di merito non avevano considerato era che, al di là del quantum dovuto, l'imputato era convinto di avere legittimamente emesso una fattura al termine della sua prestazione d'opera e che avesse diritto ad averla pagata: il che, configura, quantomeno sotto il profilo soggettivo, il dolo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non quello estorsivo (pag. 8 ss ricorso avv.to Mencobello). La difesa, poi, insiste sul fatto che lo stesso OI aveva contribuito materialmente alla redazione della fattura, espungendone le voci che non potevano essere liquidate dalla Regione: quindi, il OI acconsenti all'emissione, da parte di NI, di una fattura di 86.000,00 euro, seppure con un certa riserva mentale: sarebbe, quindi, contraddittoria la sentenza nella parte in cui, dopo avere posto le suddette premesse fattuali, nega perentoriamente, che fra PA OI e NI fosse intercorso un accordo (pag. 6 ss ricorso avv.to Bertolino). In ogni caso, si trattava pur sempre di una pretesa creditoria che l'imputato ritenne di riscuotere per vie brevi invece che rivolgersi al giudice, e, quindi, di un esercizio arbitrario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
2. IN PUNTO DI FATTO, la vicenda per cui è processo, è stata così ricostruita dalla Corte territoriale (recependo così quanto sostenuto dallo stesso Tribunale): «L'emissione da parte di NI OL, quale titolare della ditta "Procacciatutto", della fattura di Euro 86,097,08 si inserisce nella più vasta vicenda relativa ai lavori di ristrutturazione della struttura di Via degli Abeti n. 12, nella quale OI RI aveva ubicato la sede dell'associazione "Speranza Azzurra 2000', lavori per i quali PA OI aveva ottenuto dei finanziamenti regionali e comunitari per un importo complessivo di circa Euro 4.300.000,00 [....] Nel mese di novembre 2003 NI OL si trovava in difficoltà economiche poiché doveva affrontare spese per la ristrutturazione di un bar per circa 30 mila Euro ed il OI aveva deciso di aiutarlo. A tal fine aveva deciso di inserire la figura dell'NI nell'ambito del progetto di finanziamento comunitario, avendo scoperto che l'attività di consulenza per l'elaborazione del 2 14 progetto poteva essere iscritta per un ammontare massimo di circa Euro : 27.000,00. L'NI, quindi, aveva "dato una mano" a PA OI nella prima fase del progetto "inteso come progetto sociale, come proiezione anche futuro di un qualcosa, spazi destinati di un qualcosa Diciamo intanto il fatto che mi ** stesse vicino questo già era per me una cosa abbastanza, come dire lo vivevo positivamente. Poi su tante cose chiedevo anche il suo parere, mentre il lavoro definitivo come Procacciatutto era raccogliere le buste di tutte le ditte che si sono presentate, far visitare a tutti quanti il cantiere. Fare una fotocopia cioè tutta F una serie di lavori". A tal fine l'imputato era stato anche inserito nel disciplinare di gara [...] OI aveva poi aiutato NI a compilare la fattura, togliendo le voci che quest'ultimo aveva inserito nella bozza e che non erano riconoscibili poiché di competenza di architetti, geometri ed ingegneri ed indicando attività per le quali l'NI si era impegnato o che erano tate svolte personalmente dal OI [...] Per quanto concerne l'importo della fattura, OI era consapevole del fatto che la Regione avrebbe finanziato per quel tipo di attività una somma tra 26 e 29 mila Euro e che la cifra indicata dall'NI era non soltanto eccessiva, ma anche erroneamente calcolata in misura percentuale sul valore complessivo del finanziamento regionale, di circa 4,3 milioni di Euro, non essendo configurabile attività di intermediazione in un contesto di gara pubblica d'appalto. Tuttavia, a fronte dell'insistenza di NI e della sua testardaggine, PA OI non si era opposto ritenendo il dato tutto sommato irrilevante perché sapeva che la comunità europea avrebbe comunque riconosciuto l'importo massimo stabilito di 26-29 mila Euro per consulenza [...] Dopo aver emesso la fattura l'NI aveva insistito per ottenere il pagamento, recandosi anche presso gli Uffici della Regione per chiedere notizie dell'erogazione del finanziamento. Nell'estate del 2004 aveva saputo che il finanziamento all'associazione era stato erogato ed allora aveva affrontato violentemente PA OI, esigendo con minacce il pagamento della somma di 86 mila Euro».
3. LA MOTIVAZIONE DELLA CORTE: la Corte territoriale ha respinto l'appello proposto dall'imputato (il quale aveva dedotto, sostanzialmente, le stesse censure di cui al presente ricorso: cfr pag. 17 ss della sentenza impugnata), adducendo la seguente testuale motivazione: «Circa la natura estorsiva delle pretese economiche dell'NI, ritiene la Corte che OI RI abbia diffusamente e chiaramente spiegato le motivazioni che l'avevano spinto ad inserire l'imputato nel progetto di finanziamento comunitario, e cioè il desiderio di aiutarlo consentendogli di ottenere una somma di circa 26 29 mila Euro, che avrebbe integrato di tasca propria sino a raggiungere la somma di 30 mila Euro che occorreva all'NI per i lavori di ristrutturazione del bar. Il OI ha, altresì, spiegato di essere personalmente intervenuto nella redazione della 3 Ch fattura al fine di evitare che con l'inserimento di attività riservate a soggetti qualificati la spesa fosse ritenuta non liquidabile, e di avere ceduto alle pressioni dell'NI, che insisteva per la valutazione dell'attività in misura percentuale sul valore del progetto, ritenendo la questione sostanzialmente priva di rilevanza poiché sapeva che la Regione avrebbe in ogni caso riconosciuto una somma inferiore. Al contrario, non è credibile quanto affermato dall'NI, e cioè che la fattura rispecchiava l'accordo intervenuto preventivamente con PA OI, sia in relazione ai lavori svolti, sia in relazione alla somma dovuta per gli stessi, calcolata nella percentuale del 2%, dovuta al procacciatore d'affari. Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, gli assunti hanno trovato smentita nella relazione e nella deposizione dibattimentale del consulente tecnico del Pubblico Ministero Angelo Tropini, che ha spiegato come le prestazioni fornite dall'NI fossero assolutamente modeste e tali da poter giustificare un compenso di non più di Euro 7.500,00, oltre IVA, mentre è di tutta evidenza l'incompatibilità logica dell'opera del mediatore con il meccanismo della gara pubblica con cui l'appalto è stato aggiudicato. Sulla base delle chiare ed univoche emergenze processuali non può, pertanto, residuare alcun dubbio sul fatto che l'NI al momento in cui predispose la fattura fosse pienamente consapevole : del fatto che la somma nella stessa indicata fosse priva di giustificazione, in quanto non poteva non conoscere il valore delle prestazioni svolte, del tutto estranee alla asserita attività di procacciatore d'affari. Del tutto indimostrato, oltre che contrario alla logica, è l'asserito accordo con PA OI in ordine al compenso dovuto. Non può escludersi, ed anzi è altamente probabile, che OI RI abbia presentato alla Regione la fattura "gonfiata" dell'NI anche con lo scopo di "gonfiare" a sua volta le spese per ottenere il finanziamento pubblico e, tuttavia, tale circostanza non legittima le esorbitanti richieste dell'imputato, che ha consapevolmente approfittato della "copertura" documentale e dell'imprudenza del OI per fare uso strumentale della fattura e dell'apparente giustificazione economico-commerciale per mascherare le proprie richieste estorsive. In questo contesto le pressioni effettuate dall'NI presso i funzionari della Regione, così come la minaccia di chiedere l'intervento dei Carabinieri per ottenere il pagamento della fattura, dimostrano la precisa volontà dell'NI di fare uso strumentale della fattura e non, come prospettato dalla difesa, la sua buona fede e la convinzione della legittimità della pretesa, essendo assolutamente manifesta l'iniquità del corrispettivo richiesto. Il fatto è stato correttamente qualificato come estorsione poiché l'NI ha consapevolmente preteso con la minaccia una somma che non era dovuta, mirando al conseguimento di un profitto ingiusto, ottenendo dal OI una somma manifestamente sproporzionata rispetto al valore delle modestissime prestazioni svolte in suo favore». In sostanza, la Corte, ha respinto l'appello sotto i seguenti profili: 4 a) l'NI al momento in cui predispose la fattura era pienamente consapevole del fatto che la somma nella stessa indicata era priva di giustificazione;
b) il OI RI aveva presentato alla Regione la fattura "gonfiata" dell'NI anche con lo scopo di "gonfiare" a sua volta le spese per ottenere il finanziamento pubblico;
c) l'NI fece uso strumentale della fattura, dovendosi escludere la sua buona fede e la convinzione della legittimità della pretesa, essendo assolutamente manifesta l'iniquità del corrispettivo richiesto, manifestamente sproporzionato rispetto al valore delle modestissime prestazioni svolte a favore del OI.
4. Come si è illustrato, la difesa del ricorrente ruota, sostanzialmente, su questo sillogismo: a) l'imputato aveva svolto lavori per il OI;
b) quindi, aveva maturato un credito;
c) di conseguenza, al di là del quantum dovuto, la sua richiesta era sorretta dalla convinzione di esercitare un proprio diritto: il che, non consentiva di ritenere, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza del delitto di estorsione, ma solo dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La censura nei termini in cui è stata dedotta, è infondata. I fatti, così come ricostruiti dalla Corte, devono darsi per pacifici (anche, perché, neppure il ricorrente, li contesta). Le domande alle quali occorre rispondere sono le seguenti: a) l'NI, avrebbe potuto rivolgersi al giudice civile per ottenere il pagamento della fattura di € 86.000,00? b) la pretesa, quand'anche azionabile civilmente, era credibile, ed aveva una sia pur minima possibilità di essere accolta? Alle suddette domande, in punto di fatto, la Corte ha dato risposta nettamente negativa sulla base di una precisa ed incensurabile ricostruzione del fatto. E' chiaro, quindi, che, essendo stato accertato che la fattura era stata : emessa in modo strumentale e, comunque, per un importo spropositato rispetto alle modestissime prestazioni fornite dall'imputato a favore del OI, l'NI sapeva perfettamente che non poteva pretendere quella somma esorbitante perché la fattura era stata, anche con la connivenza del OI, "gonfiata". E' proprio per questo motivo che, nella fattispecie in esame, è fuorviante invocare il principio di diritto secondo il quale l'elemento che differenzia l'estorsione dall'esercizio arbitrario, consiste nell'elemento soggettivo: ciò è vero e va ribadito, ma quel principio va applicato cum grano salis, nel senso che non F ogni pretesa azionabile civilmente, è sufficiente, di per sé, per far qualificare il fatto come esercizio arbitrario: la pretesa, infatti, che scrimina (rispetto a quella ۱۶ 5 : estorsiva) è solo quella che anche se oggetto di contestazione da parte del debitore alla stregua di puntuali elementi fattuali, sia tale che possa essere - ritenuta oggettivamente credibile e tale, quindi, da rendere problematico l'esito di un eventuale giudizio civile. Ma, al contrario, quand'è pacifico che la pretesa esercitata violentemente è del tutto esorbitante e pretestuosa rispetto a quella vantata realmente, allora, non vi è alcun dubbio che si verta nell'ambito dell'estorsione proprio perché l'agente è ben consapevole di pretendere ciò che non gli è dovuto. Il ricorso, pertanto, dev'essere respinto alla stregua del seguente principio di diritto: in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'esercizio di un preteso diritto anche se oggetto di contestazione - che scrimina, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del dolo, la suddetta fattispecie rispetto al delitto di estorsione, è solo quello che, alla stregua di concreti elementi fattuali, consenta di ritenere la pretesa creditoria oggettivamente credibile e tale, quindi, da rendere problematico l'esito di un eventuale giudizio civile. Di conseguenza, ove risulti che la pretesa creditoria esercitata violentemente sia esorbitante e pretestuosa rispetto a quella vantata realmente, si verte nell'ambito del delitto di estorsione in quanto il soggetto agente è consapevole di pretendere ciò che non gli è dovuto».
3. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA Il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/02/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Prestipino Geppino Rage Jul DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 29 FEB. 2016 IL A DICASS Cancelliere M CANCELLIERE E R P U Claudia Planelli S E T O R N O E C 6