Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/2016, n. 5235
CASS
Sentenza 24 maggio 2016

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In tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi, occorre distinguere tra il prelevamento inerente ad attività amministrativa disciplinato dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. e quello relativo ad attività di polizia giudiziaria anche se precedente all'acquisizione della "notitia criminis", per il quale è applicabile l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. poiché operano, in tale seconda ipotesi, in via genetica le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, determinandosi una nullità d'ordine generale di cui all'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. nel caso della loro inosservanza, mentre, per la prima, i diritti della difesa devono essere assicurati solo laddove emergano indizi di reato, nel qual caso l'attività amministrativa non può più definirsi "extra-processum". (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che il prelievo compiuto su un cavallo in occasione di una competizione sportiva dagli organi dell'UNIRE - Unione Italiana Incremento Razze Equine - fosse avvenuto di propria iniziativa nell'ambito di accertamenti amministrativi antidoping, di natura ispettiva, senza che, nel corso di essi, fosse stato possibile ipotizzare a carico del ricorrente, identificato, peraltro, solo successivamente, l'insorgenza di indizi di reità che avrebbero imposto l'adozione di garanzie).

In tema di traduzione degli atti, la mancata nomina di un interprete all'imputato di cui sia stata accertata la mancata conoscenza della lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo e, comunque, non può più essere rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sia verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.

Commette il reato di frode sportiva, previsto dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, colui che, nell'ambito di una competizione organizzata dall'UNIRE o da altra associazione ad esso aderente, somministri ai cavalli sostanze dopanti o comunque in grado di alterarne la prestazione, trattandosi di condotte di per sé idonee ad alterare fraudolentemente i risultati della gara. (Fattispecie relativa alla somministrazione di un antinfiammatorio ad un cavallo prima della gara).

Integra la nullità d'ordine generale di cui all'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. l'acquisizione, nel corso di attività ispettive o di vigilanza durante il cui svolgimento siano emersi indizi di reato, degli atti necessari ad assicurare le fonti di prova senza l'osservanza delle disposizioni del codice di rito relative alla fase delle indagini preliminari.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/2016, n. 5235
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5235
Data del deposito : 24 maggio 2016

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