Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2002, n. 38857
CASS
Sentenza 9 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di disciplina igienica degli alimenti, il mancato rispetto delle formalità concernenti la partecipazione al procedimento di analisi dei campioni, previste dall'art.223 disp. att. cod. proc. pen., costituisce una nullità soggetta al c.d. regime intermedio di cui all'art.180 cod. proc. pen.; ne consegue che, ove essa non venga ritualmente dedotta, deve ritenersi legittima l'acquisizione, da parte del giudice, del certificato di analisi che, riguardando sostanza deperibile, va considerato, al pari del verbale di prelievo dei campioni, atto irripetibile compiuto dalla polizia giudiziaria e, come tale, inserito nel fascicolo per il dibattimento, potendo essere utilizzato come mezzo di prova.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2002, n. 38857
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38857
    Data del deposito : 9 luglio 2002

    Testo completo