Sentenza 9 luglio 2002
Massime • 1
In tema di disciplina igienica degli alimenti, il mancato rispetto delle formalità concernenti la partecipazione al procedimento di analisi dei campioni, previste dall'art.223 disp. att. cod. proc. pen., costituisce una nullità soggetta al c.d. regime intermedio di cui all'art.180 cod. proc. pen.; ne consegue che, ove essa non venga ritualmente dedotta, deve ritenersi legittima l'acquisizione, da parte del giudice, del certificato di analisi che, riguardando sostanza deperibile, va considerato, al pari del verbale di prelievo dei campioni, atto irripetibile compiuto dalla polizia giudiziaria e, come tale, inserito nel fascicolo per il dibattimento, potendo essere utilizzato come mezzo di prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2002, n. 38857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38857 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MALINCONICO Alfonso - Presidente - del 09/07/2002
1. Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 1651
3. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 10720/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE Giuseppina, n. il 6.4.1967 a Messina, ivi res.te;
avverso la sentenza del Tribunale di Pozzo di Gotto, sez. distaccata di Milazzo, dell'8/15.1.2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. V. GERACI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTO E DIRITTO
A carico di Giuseppina EC, titolare di un pubblico esercizio, bar- ristorante, sito in Milazzo ed imputata della la contravvenzione di cui all'art. 5 lett. d) L. 283/62, per aver detenuto a scopo di vendita "crema pasticciera" contaminata da carica microbiotica e coliformi in concentrazione eccedente i limiti di tolleranza, ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza in epigrafe, con la quale è stata, all'esito di giudizio di opposizione a decreto penale, dichiarata colpevole del suddetto reato.
L'impugnazione è affidata a tre motivi.
Nel primo si deduce, ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) in rei. all'art. 194 c.p.p., la violazione degli artt. 4 D.Lgvo. 3/3/93 n. 123,2 D.M. 16/12/93 e 223 disp. att. c.p.p., in ordine al procedimento di analisi, per difetti afferenti la comunicazione inziale, l'esito e la mancata ripetizione.
Con il secondo motivo si lamentaci sensi dell'ari 606 co. 1, lett. e) ed e),l'acritica acquisizione del mero dato documentale, non confermato attraverso l'esame dibattimentale dell'analista, delle suddette analisi.
Con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) in rel.530 c.p.p. e 40, 42, 43 C.P., 5. L. 283/62 e 521 c.p.p, si censura l'affermazione di responsabilità pronunziata sulla base del mero dato formale della titolarità della licenza, nonostante fosse emersa l'avvenuta cessione di fatto, ancorché non ancora "volturata", dell'esercizio ad una società, il cui preposto aveva presenziato al prelievo dei campioni ed aveva ricevuto gli avvisi del procedimento di analisi;
sotto diverso profilo si censura l'introduzione di un elemento di specificazione della colpa contravvenzionale, l'aver indebitamente delegato l'attività soggetta ad autorizzazione sanitaria, modificativo della contestazione iniziale. Il primo motivo deduce una censura inammissibile, attenendo ad una nullità soggetta al c.d. "regime intermedio" di cui all'art. 180 c.p.p., che non è stata debitamente dedotta nel corso del giudizio di merito (v., tra le altre, Cass. 3^ n. 10209/97), dal cui verbale si rileva soltanto una mera e generica opposizione, da parte della difesa, alla produzione "documentale" addotta dal P.M., senza esplicitare che tale produzione, con specifico riferimento al referto di analisi sfavorevoli, fosse motivata dal mancato rispetto delle formalità partecipative al riguardo previste. Sicché legittima deve ritenersi l'acquisizione da parte del giudice del certificato di analisi, che riguardando sostanza deperibile, va considerato, al pari del verbale di prelievo dei campioni, atto irripetibile compiuto dalla p.g. (v., tra le altre, Cass. 3^, n. 6028/93, n. 11431/94), e come tale, ai sensi dell'art. 431 co. 1 lett. b) c.p.p. inserito nel fascicolo per il dibattimento, potendo essere utilizzato quale mezzo di prova. Rimane così superato il secondo motivo di ricorso, tanto più che nessuna sostanziale censura è stata formulata in ordine al concreto risultato delle analisi, avvenuto su campioni il cui prelevamento presso l'esercizio de quo, oltre ad essere stato testimonialmente confermato dai verbalizzanti, neppure è stato contestato. Non miglior sorte merita il terzo motivo, considerato che solo con la dismissione della titolarità della licenza d'esercizio, autorizzazione personale il cui esercizio non è trasferibile o delegabile senza il consenso della P.A. che l'ha rilasciata, l'imprenditore esercente si libera dall'osservanza degli obblighi, disciplinanti l'attività stessa, imposti dalla legge e dall'autorità; sicché correttamente, nel caso di specie, in cui la ed "voltura" della licenza non era ancora avvenuta, il cessionario che di fatto aveva iniziato a gestire l'esercizio non poteva considerarsi che alla stregua di un preposto della titolare. Correttamente, pertanto, e senza incorrere in alcuna modifica del fatto attribuito rispetto a quello contestato, il giudice di merito ha ravvisato gli estremi della colpa contravvenzionale, che può assumere anche i connotati di quella in vigilando, tenuto conto della persistente titolarità della licenza che, ponendo la EC ancora quale principale interlocutrice nei confronti della P.A autorizzante e, conseguentemente, dell'utenza dei consumatori, le imponeva di accertarsi che le persone, di fatto operanti nell'ambito dell'azienda si attenessero alle disposizioni dettate per la tutela della pubblica igiene. Tale elemento fattuale non andava necessariamente specificato nel capo d'imputazione, essendo al riguardo sufficiente l'indicazione della titolarità dell'esercizio e ben potendo, senza eccedere i limiti della contestazione, il giudice di merito poi motivare in ordine alle ragioni per le quali la condotta contravvenzionale è stata, ex art. 42 u.c.C.P., ravvisata a titolo di colpa a carico dell'imputata.
Al rigetto del ricorso consegue, infine, la condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 9 luglio 2002. Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2002