Sentenza 24 giugno 2015
Massime • 1
In tema di traduzione degli atti, anche dopo l'attuazione della direttiva 2010/64/UE ad opera del D.Lgs. 4 marzo 2014 n.32, la mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosce la lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo e, comunuqe, non può più essere rilevata nè dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sia verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2015, n. 30891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30891 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2015 |
Testo completo
O S C U R A T A 308 9 1/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n 27-62 sez. Amedeo Franco - Presidente - Lorenzo Orilia UP 24/06/2015 Vito Di Nicola R.G.N. 37266/2014 - Relatore - Elisabetta Rosi In caso di diffusione del EN ZZ presente provvedimento omettere is generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: ha pronunciato la seguente ☐ disposto d'ufficio ☐ a richiesta di parte ✓ imposto dalla legge SENTENZA IL CANCELLIERE LU sul ricorso proposto da H.A. nato in "omissis" avverso la sentenza del 07-03-2014 della corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Dario Masini che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
O S C U R A T A RITENUTO IN FATTO 1. H.A. ricorre per cassazione impugnando la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Salerno ha confermato quella emessa dal tribunale della medesima città che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione per il reato (capo a) previsto dall'articolo 572 codice penale perché sottoponeva la moglie G.N. a continui maltrattamenti, esponendola abitualmente ad una serie di atti lesivi della sua integrità fisica e del patrimonio morale, tale da imporre un regime di vita intollerabile. In particolare, la minacciava ripetutamente, la aggrediva con calci e pugni, pure nel corso della gravidanza, cagionandole varie lesioni personali, alcune anche refertate;
nonché per il reato (capo c) previsto dagli articoli 81 capoverso e 609 bis codice penale perché, in più occasioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con violenza e minacce, costringeva la moglie G.N. a subire atti sessuali consistiti in congiunzioni carnali. va 2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza il ricorrente, tramite il difensore, affida il gravame ad un unico motivo con il quale lamenta l'errata interpretazione e la mancata applicazione degli articoli 111 Costituzione, 6 paragrafo 3 convenzione europea dei diritti dell'uomo, articolo 3 paragrafo 2 direttiva numero 64 del 2010, articolo 143 codice di procedura penale, per la mancata traduzione di atti processuali nella lingua conosciuta dall'imputato (articolo 606, comma 1, lettera c) codice di procedura penale). Il ricorrente premette di essere di nazionalità marocchina e di comprendere unicamente la lingua araba. Osserva pertanto che gli atti processuali che gli sono stati notificati (vocatio in ius del primo grado ed al grado di appello, come anche le sentenze dei giudici di merito e di tutti gli atti compiuti all'interno del processo, non sono stati tradotti in tale lingua con conseguente violazione delle norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie eccepite non essendo stato assicurato il diritto dell'imputato a comprendere le accuse che le sono state mosse sia con riferimento alla traduzione delle dichiarazioni orali e sia con riferimento agli atti scritti. Da ciò deriva la nullità di tutti gli atti processuali compiuti e della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché presentato fuori dai casi consentiti.
2. Il vizio denunciato non è infatti rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, avendo questa Corte affermato il principio, al quale occorre dare O S C U R A T A continuità anche dopo l'entrata in vigore della legge d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 (intitolato "Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali"), che la mancata nomina di un interprete all'imputato il quale non conosce la lingua italiana dà luogo a una nullità che è a regime intermedio e, come tale, deve essere eccepita dalla parte presente prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo (Sez. 1, n. 21669 del 11/03/2009, Ciucan, Rv. 243794) e comunque non può essere più rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sia verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. Va infatti ricordato che il decreto legislativo, che ha dato attuazione alla direttiva 2010/64/UE, non contiene una disciplina transitoria, con la conseguenza che tutti gli atti del presente procedimento, essendo stati compiuti sotto il vigore della previgente disciplina, sono governati dal principio "tempus regit actum". Non trova pertanto applicazione la disposizione introdotta dal comma 4 dell'art. 1 del d.lgs. n. 32 del 2014 (art. 143, comma 4, cod. proc. pen.), secondo la quale, vigendo (come in precedenza) una presunzione relativa di conoscenza della lingua del processo esclusivamente per chi sia cittadino italiano, negli altri casi "l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria". In ogni caso, l'eventuale vizio non è stato eccepito con i motivi d'appello, sicché il ricorrente è incorso anche nella preclusione prevista dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. che stabilisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione nel caso, nella specie sussistente, di violazione di legge (non rilevabile d'ufficio e) non dedotta con i motivi di appello.
3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 136 della Corte costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla relativa declaratoria, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende. O S C U RA TA
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 24/06/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Vito Di Nicola Amedeo Franco nio d'usure Анли DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 LUG 2015 ANC RE Luand