Sentenza 14 maggio 2002
Massime • 2
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, è legittimo il sequestro probatorio avente per oggetto campioni di acque marine, sussistendo il nesso di pertinenza tra la res oggetto di sequestro ed il reato ipotizzato (inquinamento e danneggiamento delle acque marine), e non essendo configurabile uno specifico divieto di apprensione relativo alla medesima res, oggetto del provvedimento di sequestro.
In tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche e preordinato alla tutela delle acque dall'inquinamento, occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività amministrativa disciplinato dall'art. 223 norme di att. cod. proc. pen. e quello inerente ad attività di polizia giudiziaria nell'ambito di un'indagine preliminare, per il quale è applicabile l'art. 220 norme di att. cod. proc. pen. e, quindi, operano le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, anche laddove emergano indizi di reato nel corso di un'attività amministrativa che in tal caso non può definirsi extra-processum.
Commentario • 1
- 1. Attività ispettive o di vigilanza: fonti di prova ed analisi di campioni.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
L'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice». Dalla semplice lettura emerge che la norma presuppone, per la sua applicazione, un'attività di vigilanza o ispettiva in corso di esecuzione specificamente prevista da disposizioni normative e la sussistenza di indizi di reato emersi nel corso dell'attività medesima. Solo in tal caso è richiesta l'osservanza delle disposizioni del codice di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2002, n. 23369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23369 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TORIELLO FRANCESCO - Presidente - del 14/05/2002
Dott. DE MAIO GUIDO - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI GUIDO - Consigliere - N. 00712
Dott. LOMBARDI ALFREDO MARIA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI IG - Consigliere - N. 004964/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di SIRACUSAnei confronti di:
1) AR ME N. IL 31/07/1948
2) AM AL N. IL 17/11/1948
2) ZI MA N. IL 26/06/1943
4) IT D'RI IU N. IL 26/09/1945
5) AR IU N. IL 11/12/1943
6) AV NO N. IL 14/06/1947
7) AN AL N. IL 08/03/1955
8) RO RR N. IL 11/08/1955
9) CA TR N. IL 18/02/1956
10) RU IG N. IL 11/12/1955
11) BA ST N. IL 18/11/1947
avverso ORDINANZA del 08/01/2002 TRIB. LIBERTA, di SIRACUSA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO sentite le conclusioni del P.G. Dr. F.M. Iacoviello che ha concluso per annullamento con rinvio della sentenza impugnata Udito il difensore Avv.to MUSCO Enzo (Catania) e Avv.to REALE Epechia Paolo (Siracusa)
MOTIVAZIONE
Il Tribunale di Siracusa, sezione per il Riesame, fu chiamato a pronunciarsi su istanza di riesame presentata da:
AR LO avverso i provvedimenti di sequestro emessi dal Pubblico Ministero tre in data 8.10.2001 e uno in data 1.10.2001;
AR LO, AM VA, AR VA, CA IE, RU UI e BA IA avverso il decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero in data 15.11.2001;
AR LO e AM VA avverso i provvedimenti di sequestro emessi dal Pubblico Ministero in data 30.10.2001, 5.10.2001, 5.11.2001 e 12.11.2001;
ZI LO, IT D'RI GI, GI, AV ET, AN VA e RO RR, avverso i provvedimenti di sequestro emessi dal Pubblico Ministero in data 1.10.2001, 5.10.2001, 8.10.2001, 30.10.2001 e 15.11.2001;
AR VA, CA IE, RU UI e BA IA avverso i provvedimenti di sequestro emessi dal Pubblico Ministero in data 1.10.2001, 5.10.2001, 8.10.2001, 30.10.2001, 5.11.2001 e 12.11.2001.
Avendo il P.M. prodotto, all'udienza di trattazione, i decreti di restituzione delle cose sequestrate li 1.10.2001 (procedura interna di budget dello stabilimento Enichem OL) e il 30.10.2001 (campioni di acqua proveniente dallo scarico 7 adiacente alla portineria sud del menzionato stabilimento), il predetto Tribunale. con ordinanza in data 8.1.2002, così provvide:
Visti gli artt. 324 e 309 c.p.p., dichiara inammissibili i ricorsi avverso i provvedimenti di sequestro dell'1.10,2001 e del 30.10.2001 di cui ai nn. 65 e 69/01 T.L. e 3 e 4/02 T.L., per carenza di interesse.
rigetta tutti i ricorsi oggetto dell'odierno riesame e per l'effetto conferma tutti i provvedimenti impugnati, ad eccezione del sequestro eseguito il 6.11.2001 (decreto di perquisizione del 5.11.2001) di cui al n. 71/01 T.L., che invece, il n accoglimento della relativa istanza di riesame, annulla.
Tale ordinanza, limitatamente alla pronuncia di annullamento del decreto di sequestro probatorio 5.11.01, è stata impugnata con ricorso per cassazione dal P.M. presso quello stesso Tribunale. Alla valutazione del ricorso occorre premettere un riepilogo dei fatti che hanno condotto all'emissione del decreto di sequestro probatorio di cui si discute. Il P.M. presso il Tribunale di Siracusa procedeva nei confronti dei predetti dipendenti dell'EN di OL Gargallo per violazione della normativa sulla tutela delle acque (art. 59 D.Lvo 152/99) e per danneggiamento delle acque marine antistanti lo stabilimento medesimo (art. 635 co. 2 c.p.). In data 5.11.2001, essendo emersi elementi che facevano ritenere l'esistenza, all'interno di un reparto dello stabilimento medesimo, di luoghi o serbatoi nei quali venissero illecitamente stoccati rifiuti pericolosi, il P.M. predetto emise il 5.11.2001 decreto di perquisizione e sequestro relativo al reparto indicato, che venne eseguito il giorno successivo da ufficiali specializzati del Nucleo Investigativo Circondariale Tutela Ambientale e Sanitaria. A tale esecuzione assistettero il P.M. che aveva emesso il decreto, i C.T.U. già in precedenza nominati nell'ambito dello stesso procedimento, nonché gli ing. AL, RE e RA, tutti tecnici dipendenti della soc. EN di OL. Nel corso dell'operazione, l'attenzione degli operatori fu attratta da alcuni serbatoi di stoccaggio e da alcuni pozzetti che sfociavano direttamente a mare, per cui si procedette al sequestro probatorio di alcuni campioni di liquidi contenuti nei detti serbatoi e pozzetti al fine di procedere successivamente (come, poi, si sarebbe effettivamente proceduto), mediante consulenza tecnica irripetibile ex art. 360 c.p.p., all'analisi chimico-fisica dei liquidi in questione. È anche opportuno riassumere il percorso argomentativo seguito dal Tribunale nell'ordinanza di annullamento del decreto di sequestro, che può essere, sia pure rapidamente, condensato nei passaggi seguenti: 1) le modalità di campionamento di acque, potendo influire sull'attendibilità delle successive analisi, devono essere rispettose dei diritti di garanzia che la legge riconosce all'interessato; 2) tali garanzie sono estranee al sequestro probatorio di campioni di acque o prodotti, per cui l'indagato o i suoi consulenti sarebbero ingiustificatamente privati della facoltà di interloquire sulle modalità di campionamento;
3) il sequestro probatorio di campioni e acque non può ritenersi legittimo "in considerazione dell'evidente lesione che si produce ai diritti della difesa", lesione tanto più grave in quanto il sequestro probatorio, costituendo atto irripetibile, trova ingresso nel fascicolo del dibattimento.
Il ricorrente contesta il convincimento del Tribunale denunciando, con il primo motivo, "straripamento dei limiti del potere di cognizione attribuito al Tribunale del Riesame", in conseguenza dell'erronea applicazione dell'art. 309 co. 9, richiamato dal comb. disp. degli artt. 257 e 324 co. 7 c.p.p., precisa che l'ordinanza impugnata avrebbe "sovrapposto al piano della valutazione della legittimità del sequestro, che è l'unico spatium attribuito al giudice del riesame, il piano della valutazione della violazione dei diritti della difesa nella formazione della prova che, di contro, trova il proprio campo di esistenza esclusivamente nell'istruzione dibattimentale". Il ricorrente sostiene che, in tema di regolamentazione del prelievo di campioni di sostanze liquide finalizzato alle successive analisi chimiche, occorre distinguere il prelievo "inerente ad attività amministrativa", che sarebbe disciplinato dall'art. 223 norme di coordinam. c.p.p., dal prelievo inerente ad attività penale di pol. giud., che sarebbe disciplinato dall'art. 220 norme di coordinam. c.p.p. (in base al quale, "quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice"). E nel caso in esame (in cui si era già in sede di indagine preliminare e per di più a carico di soggetti noti, e in cui, con il decreto di sequestro probatorio, il P.M. aveva conferito agli indagati, la facoltà di farsi assistere alle operazioni propri tecnici di fiducia") doveva ritenersi applicabile la norma da ultima indicata, che sarebbe stata pienamente rispettata;
di talché, i rilievi esposti dal ricorrente, per un verso, renderebbero impossibile sostenere (come, invece, fatto dal Tribunale del Riesame) che "il sequestro penale di campioni leda tout court i diritti di difesa nella formazione della prova" e, per altro verso, "evidenziano tematiche attinenti all'efficacia probatoria delle res sequestrate che, in nessun caso, possono essere oggetto del potere di cognizione attribuito al Tribunale del riesame". Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del principio di tassatività delle nullità di ordine processuale di cui all'art. 177 c.p.p., in quanto, "il giudice del riesame, sancendo il principio di illegittimità del sequestro probatorio di campioni di sostanze, ha individuato il divieto di sequestro di una specifica res (campioni di sostanze contenute in contenitori) non riscontrabile nel vigente c.p.p. Il ricorso è fondato in entrambi i suoi motivi. Dei quali, il secondo è fondamentale e va, prima di ogni altro rilievo, sottolineato con rigore, essendo pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che la legittimità di un sequestro probatorio va, in sede di riesame ex art. 355 co. 3 c.p.p., valutata in relazione a due soli parametri: quello della sussistenza dei presupposti normativamente imposti (fumus delicti e configurabilità della res oggetto del provvedimento come "corpo del reato" o come "cosa pertinente al reato") e l'altro, della non appartenenza della res sequestrata a quelle per le quali esiste uno specifico divieto di apprensione (come, ad es., il divieto ex art. 103 co. 6 c.p.p. di sequestro della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore). E risulta evidente come nel caso in esame il sequestro probatorio di campioni non possa essere ritenuto in contrasto con nessuno dei due limiti indicati, essendo incontestabili il fumus dei reati ipotizzati (che, in effetti, non risulta contestato, almeno nella presente procedura) e il nesso di pertinenzialità tra le res sequestrate (appunto, i campioni di acque marine) e i reati stessi. Va, quindi, su tale secondo requisito, decisamente confutata l'affermazione conclusiva dell'ordinanza impugnata. secondo cui "... il concetto di campione, proprio per la sua ontologica essenza tecnica, non appare riconducibile alla astratta categoria di cosa pertinente al reato". Nel caso in esame, infatti, le res sequestrate (acque marine) avevano, prima ancora di una ontologica essenza tecnica di campioni, una propria naturalistica entità, direttamente oggetto dell'attività ipotizzata come criminosa (inquinamento e danneggiamento, appuno, delle acque marine).
È, tuttavia, evidente che una siffatta impostazione andrebbe ribaltata ove risultasse che, attraverso il ricorso al sequestro probatorio di campioni di sostanze - destinato in quanto tale a confluire nel fascicolo del dibattimento risultassero lesi i diritti della difesa (sì da ipotizzare un uso dell'istituto strumentalmente illecito, in quanto finalizzato ad eludere tali diritti nel delicato tema della formazione della prova). Si tratta, in siffatta ipotesi, di un ulteriore profilo di illiceità, verificabile solo per il tramite del raffronto con i dati normativi che disciplinano, da un punto di vista generale, il prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche. La distinzione, fatta dal ricorrente al riguardo, tra prelievo inerente ad attività amministrativa e prelievo inerente ad attività penale di polizia giudiziaria nell'ambito di un'indagine preliminare è giuridicamente ineccepibile, al pari dell'individuazione delle rispettive norme di riferimento: l'art. 223 delle norme di coordinamento c.p.p. per il primo, il precedente art. 220 per il secondo caso. L'art. 223, che qui non interessa direttamente, disciplina l'attività amministrativa di analisi di campioni e garanzie per l'interessato, prescrivendo a tutela dello "interessato" una serie di garanzie. L'art. 220 dispone che "quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice". Nonostante l'identità dell'incipit delle due norme richiamate ("quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti..."), l'applicabilità di tale seconda norma al caso in esame non è seriamente contestabile, in quanto, se la norma stessa prevede l'osservanza delle norme del cod. di proc. pen. qualora emergano indizi di reato nel corso di un'attività amministrativa, risulta a fortiori evidente che le norme stesse debbano trovare applicazione anche quando si sia già in sede di indagine preliminare e per di più a carico di soggetti noti. Tale conclusione è allineata con giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 3^, 16.10.98) ed è condivisa dal Tribunale stesso che, tuttavia, ha ritenuto che le norme del c.p.p. applicabili sarebbero anche o quelle relative all'accertamento urgente ai sensi dell'art.354 c.p.p. e con le garanzie difensive dell'art. 356 c.p.p., o quelle relative alla consulenza tecnica ripetibile ex art. 359 c.p.p.; o quelle relative all'ispezione ex art. 364 c.p.p. (nel corso della quale il P.M. può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica ritenuta necessaria ad accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato, operazione tecnica naturalmente effettuata ai sensi dell'art. 359 c.p.p.), o, infine, quelle degli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 c.p.p il Tribunale, poi, afferma la praticabilità, al fine del prelievo e della successiva analisi del campione, anche del sequestro probatorio, "ma non nel senso che oggetto del sequestro in tal caso sarebbe il campione stesso, quanto piuttosto nel senso che ben potrebbe il P.M. sequestrare i contenitori (autobotti, serbatoi e pozzetti) dai quali poi effettuare i campionamenti". Una siffatta distinzione caso, non chiarendo quali norme sarebbero applicabili in relazione al campionamento per tale via effettuato, riconduce il problema al punto di partenza. La conclusione, al di là di ogni valutazione circa le altre vie indicate dal Tribunale (tutte, astrattamente, percorribili, con qualche inconveniente, riferibile in particolare alla sostanziale eliminazione del cd. "effetto sorpresa") non può essere che unica: non v'è motivo per negare legittimità al sequestro probatorio dei campioni, essendo, peraltro, pacifico che il potere di sequestro, in quanto riferito a cose obiettivamente sequestrabili, non è condizionato dalle modalità con le quali queste sono state reperite (le cui illegittimità possono eventualmente dar luogo solo a responsabilità disciplinari o addirittura penali), ma unicamente dall'acquisibilità del bene e dalla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema. E, d'altra parte, evidente che il sequestro probatorio di campioni, e le successive analisi non possono prescindere dal rispetto delle norme di garanzia, chiaramente desumibili dal sistema e da insopprimibili esigenze di tutela del diritto di difesa (di norma, assicurata dal rispetto del norme del codice di rito).
Nel caso in esame, tali garanzie sono state osservate, avendo il P.M., nel corso dell'esecuzione del decreto di sequestro probatorio di campioni, conferito concretamente agli indagati la facoltà di fare assistere alle operazioni propri tecnici di fiducia: nella specie assistettero, per gli indagati, all'intero corso delle operazioni gli ing.P.AL, V.RE e C.RA, tutti tecnici dipendenti della soc.EN di OL (i quali, una volta in dibattimento, potrebbero testimoniare circa le modalità, eventualmente non corrette, di campionamento effettuate dalla P.G.);
inoltre, al termine del campionamento, le cui modalità tecniche erano state compiutamente descritte nel verbale di sequestro, i relativi campioni furono sigillati e controfirmati ai lembi dal C.T.U. e dai predetti tecnici EN AL e RE. Tali rilievi dimostrano, da un lato, che, nel caso in esame, il sequestro probatorio non ha, tout court e in astratto, leso i diritti della difesa e dall'altro che, comunque, potrebbero essere dalla difesa sollevate problematiche relative all'efficacia probatoria delle attività di campionamento e di analisi (problematiche che, tuttavia, esulano - come esattamente osservato dal ricorrente - dal potere di cognizione istituzionalmente proprio del Tribunale del Riesame). L'ordinanza impugnata, che ha affermato in violazione del cit. art. 220 l'illegittimità del sequestro di campioni di acque, va quindi annullata senza rinvio (riavendo così piena validità l'originario provvedimento di sequestro).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'annullamento del sequestro eseguito il 6.11.2001 di cui al n. 71/01 T.L.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2002