Sentenza 1 aprile 1998
Massime • 1
Il processo verbale di constatazione redatto dalla guardia di finanza o dai funzionari degli uffici finanziari è un atto amministrativo extraprocessuale, come tale acquisibile ed utilizzabile ex art. 234 cod. proc. pen. a fini probatori. Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att., giacché altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/1998, n. 7820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7820 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Salvatore Gennaro Tridico Presidente del 1 aprile 1998
2. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
3. Dott. Amedeo Postiglione Consigliere N. 1153
4. Dott. Guido De Maio Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N. 39401/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LA AY, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 3 giugno 1997 dalla corte d'appello di Roma;
Udita nella pubblica udienza del 1^aprile 1998 la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza del 3 giugno 1997 la corte d'appello di Roma confermò la sentenza emessa il 1 giugno 1996 dal tribunale di Roma, che aveva dichiarato LA AY colpevole del reato di cui all'art. 1, secondo comma, lett. b), del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, perché,
avendo effettuato negli anni 1988, 1989 e 1990 cessioni di beni o prestazioni di servizi rispettivamente per lire 1.303.797.000, per lire 2.463.530.000 e per lire 1.940.500.000, ne aveva omesso la fatturazione, e lo aveva condannato alla pena di mesi cinque di arresto e di lire dieci milioni di ammenda, oltre pene accessorie, e con la sospensione condizionale della pena.
Il LA propone ricorso per cassazione deducendo:
a) violazione dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. Lamenta che la sentenza impugnata si basa su di un verbale di constatazione redatto dai funzionari tributari di cui erroneamente, ed in violazione degli artt. 511 e 515 cod. proc. pen., si è data lettura ed acquisizione al fascicolo del dibattimento. Invero, la guardia di finanza, quando inizia un accertamento fiscale, opera come organo dell'amministrazione finanziaria e non come polizia giudiziaria, sicché, quando emergono indizi di reato, deve esserne immediatamente informato il pubblico ministero e gli agenti possono esplicare solo le attività loro delegate dal pubblico ministero. Quindi il processo verbale redatto senza la osservanza di tali norme non è legittimo atto di polizia giudiziaria e non è acquisibile al fascicolo del dibattimento.
b) violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen. Lamenta che la sentenza del tribunale è manifestamente illogica quando afferma che la esistenza di innumerevoli cessioni di beni è risultata alla stregua delle ammissioni dello stesso imputato, mentre quest'ultimo ha affermato di avere sì ricevuto le merci ma mai di averle cedute. Il tribunale ha poi errato nel quantificare l'importo delle imposte evase rifacendosi al verbale di constatazione, che però non è stato acquisito al fascicolo del dibattimento agli effetti contabili e pertanto non può essere utilizzato dal giudice del merito nella motivazione.
Motivi della decisione
Il primo motivo è infondato. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in materia di controlli fiscali, il processo verbale di constatazione può essere inserito nel fascicolo del dibattimento come documento extra-processuale redatto nel corso di un'attività amministrativa ed essere utilizzato a fini probatori (Sez. III, 17 aprile 1997, Cetrangolo, m. 208.633, proprio in un caso relativo a rigetto di ricorso avverso sentenza di condanna per avere l'imputato omesso di annotare ricavi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi). Esattamente, quindi, la corte d'appello lo ha acquisito nel fascicolo del dibattimento per il motivo che esso è atto irripetibile, in quanto contiene la descrizione di una situazione altrimenti suscettibile di modifica o di alterazione, accertata attraverso l'attività di controllo da parte degli uffici finanziari sul contenuto delle scritture ad una determinata data e sul prezzo di vendita delle merci in un preciso giorno.
D'altra parte, sempre secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in materia di accertamento di reati tributari, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza o dai funzionari degli uffici finanziari è un atto amministrativo extraprocessuale come tale acquisibile ed utilizzabile ex art. 234 cod. proc. pen. nel suo vario contenuto, senza necessità di dover richiamare normative affini o analoghe del codice di rito stabilite per specifici mezzi di prova. Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità prescritte dall'art.220 disp. att. cod. proc. pen., giacché, altrimenti, la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile (Sez. III, 21 gennaio 1997, Basile, m. 206.944; Sez. III, 10 aprile 1997, Cosentini, m. 208.030; Sez. III, 15 maggio 1996, Caruso, m. 205.514). Ora, nella specie non risulta, e del resto nemmeno è stato dedotto dal ricorrente - il quale si è limitato ad una generica contestazione della possibilità di acquisizione e di utilizzabilità del verbale di constatazione - che gli agenti finanziari abbiano proseguito la loro attività anche dopo l'insorgere degli indizi di reato e, comunque, anche se così fosse, non risulta ne' è stato dedotto che il verbale di constatazione sia stato utilizzato a fini probatori in parti contenenti atti successivi al sorgere degli indizi di reità.
Il secondo motivo è anch'esso infondato. Invero i giudici del merito, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, hanno ritenuto che, a seguito degli accertamenti effettuati dal funzionari tributari, accertamenti immuni da vizi procedurali, fosse rimasta provata la omessa fatturazione di cessione di beni e prestazioni di servizi per il periodo indicato per complessive lire 5.707.627.000, prova peraltro confermata dalle dichiarazioni dello stesso imputato che nel dibattimento aveva ammesso di avere compiuto numerose cessioni di beni, in particolare quelli ricevuti delle società OT e RT NV. Esattamente, poi, la corte d'appello ha ritenuto corretto il procedimento seguito dall'ufficio finanziario che aveva proceduto induttivamente alla ricostruzione dell'importo evaso, e ciò perché può legittimamente ricorrersi al metodo induttivo quando manca la documentazione contabile, e nella specie mancava appunto la documentazione relativa alle vendite effettuate a terzi. D'altra parte, sempre secondo l'apprezzamento in fatto compiuto dalla corte d'appello, le lagnanze dell'imputato relative alla mancata redazione da parte degli uffici operanti dell'inventario dei beni a suo dire giacenti in magazzino non erano supportate da alcun elemento a sostegno.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione terza penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 1 aprile 1998. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 1998