Sentenza 3 aprile 2007
Massime • 1
La somministrazione di sostanza dopante ad un cavallo partecipante ad una competizione sportiva organizzata da UNIRE integra il reato previsto dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che non punisce soltanto le offerte o promesse di denaro, utilità o vantaggi a taluno dei partecipanti al fine di alterare l'esito della manifestazione, ma anche qualsiasi diverso atto fraudolento volto al medesimo scopo, e cioè a "raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione". (Nell'affermare tale principio la Corte ha escluso che la somministrazione di sostanza dopante ad un cavallo possa trovare il medesimo trattamento riservato ai "fenomeni autogeni di doping", e cioè alla somministrazione a se stesso di sostanze dopanti da parte dell'atleta, che sono puniti ai sensi della legge n. 376 del 2000).
Commentario • 1
- 1. Rassegna della Giurisprudenza di Merito e di Legittimità in materia di dopingStudio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 31 luglio 2013
– Legge 14 dicembre 2000 n. 376:“Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” Art. 9 L. 376/2000 (disposizioni penali) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2007, n. 16619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16619 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 03/04/2007
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1035
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 29426/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Cimino Mauro, difensore di fiducia di TR AS, n. a Napoli il 30.8.1960;
avverso la sentenza in data 4.5.2006 della Corte di Appello di Napoli, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, in data 15.3.2005, venne condannato alla pena di giorni venti di reclusione ed Euro 200,00 di multa, quale colpevole del reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art.
1. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di colpevolezza di TR AS in ordine al reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 1, ascrittogli per avere compiuto atti fraudolenti, consistiti nel somministrare una sostanza dopante-benzoilecgonia metabolica della cocaina - al cavallo Cuor di Leone, al fine di ottenere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della gara "Premio Dohm" del giorno 7.11.2001, cui ha partecipato detto cavallo.
La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva dedotto che il fatto ascrittogli non integra l'ipotesi criminosa prevista dalla norma citata, nonché contestato l'esistenza di prove sufficienti della sua commissione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione della L. n. 401 del 1989, art. 1, nonché la mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza.
Si deduce che la norma citata punisce la condotta di chiunque offre o promette danaro od altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva del CONI o dell'UNIRE, al fine di alterarne il risultato;
che nella specie la condotta ascritta all'imputato non integra alcuna delle ipotesi previste dalla norma citata;
che l'ambito della descritta fattispecie criminosa non può essere esteso ai fenomeni autogeni di doping, che trovano la loro sanzione negli ordinamenti sportivi, secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte. Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione della norma incriminatrice, nonché la mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza con riferimento alla attribuzione della condotta di cui alla contestazione. Si deduce che il fatto è stato ascritto all'imputato per una sorta di responsabilità oggettiva e, cioè, per essere stato accertato che il RI era il guidatore del cavallo nella corsa del 7.11.2001; che, infetti, non era emerso alcun elemento di prova a suo carico ed, anzi, era stato accertato che molte persone avevano accesso alla scuderia in cui si trovava il cavallo sia nei giorni precedenti, sia il giorno della corsa;
che, inoltre, i giudici di merito hanno anche omesso di valutare adeguatamente i risultati delle analisi, dai quali era emerso che la quantità di sostanza dopante era compatibile con un'ipotesi di assunzione per inquinamento ambientale.
Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione di norme penali o di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ed in particolare la nullità delle analisi eseguite sul cavallo in sede sportiva.
Si deduce che le analisi sul cavallo sono state eseguite in sede sportiva, senza che sia stato instaurato il contraddittorio con l'indagato e senza che sia stata garantita l'assistenza di un difensore e, pertanto, sono affette da nullità.
Il primo motivo di gravame non è fondato.
La L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 1, prevede, in alternativa alle condotte descritte dal ricorrente ("offre o promette danaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale, "CONI", dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine, "UNIRE", o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad esso aderenti), la commissione di "altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" di "raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione".
Le varie ipotesi descritte dalla norma sono inequivocabilmente alternative tra loro, con la conseguenza che la commissione di qualsiasi atto fraudolento, diverso dalla promessa di danaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti alla gara, ma diretto al medesimo scopo di alterarne il risultato, integra egualmente l'ipotesi di reato prevista dalla norma.
Rientra, quindi, senza ombra di dubbio nella previsione della fattispecie criminosa la somministrazione di sostanze dopanti ad un cavallo prima della partecipazione ad una delle gare organizzate dall'UNIRE o da altra associazione ad esso aderente, così come, in diversa ipotesi, la somministrazione di altre sostanze che possano indurre la debilitazione di uno dei cavalli partecipanti alla gara, trattandosi di condotte di per sè idonee ad alterare fraudolentemente i risultati della gara stessa.
Per completezza di motivazione deve essere rilevato che la condotta presa in esame dalla sentenza citata dal ricorrente (sez. 6^, 199603011, Omini, RV 204787), riguarda i "fenomeni autogeni di doping", e, cioè, la somministrazione da parte dell'atleta di sostanze dopanti a se stesso, condotta attualmente punita dalla L. 14 dicembre 2000, n. 376, e non coincide certamente con quella di cui alla fattispecie ascritta all'imputato.
Invero, la somministrazione di sostanze eccitanti o di altra natura ad un cavallo prima della gara corrisponde proprio ad un'attività proiettata verso l'esterno da parte di colui che si ripromette di alterare i risultati della gara e non a quella del doping autogeno, essendo diretta ad incidere su una componente diversa da quella che pone in essere su se stesso l'atleta che partecipa alla gara e che, secondo la citata sentenza, non è riconducibile all'ipotesi di reato di cui alla contestazione.
Peraltro, la questione in precedenza esaminata dalla giurisprudenza di legittimità è attualmente superata dalla previsione normativa della autonoma punibilità, con più grave sanzione, delle ipotesi di doping autogeno di cui alla citata L. n. 376 del 2000. Il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato. In effetti il ricorrente, sotto l'apparente denuncia di una violazione di legge e del vizio di motivazione della sentenza impugnata chiede il riesame delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legittimità, al fine di ottenere una diversa valutazione delle stesse rispetto a quella formulata dai giudici di merito che ne hanno affermato la colpevolezza. Peraltro, l'accertamento della responsabilità dell'imputato è fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici, avendo la sentenza impugnata evidenziato l'esistenza di adeguati e convergenti elementi indiziali a carico dell'imputato, quali le circostanze che il TR, oltre ad essere il guidatore dei cavallo, ne era anche l'allenatore e, pertanto, aveva la custodia e cura dell'animale, e avrebbe introitato il premio conseguente alla frode sportiva posta in essere.
La sentenza ha, altresì, escluso, con motivazione adeguata, che potesse esservi incertezza in ordine alla commissione della frode sportiva, avendo evidenziato che la assunzione della sostanza dopante da parte dei cavallo per effetto di un asserito inquinamento ambientale era stata prospettata dal tecnico, che aveva effettuato le analisi, solo a livello di ipotesi;
ipotesi, però, non suffragata dal alcun elemento di riscontro.
E, infine, infondato l'ultimo motivo di ricorso.
Le analisi effettuate sul cavallo rientrano tra gli accertamenti eseguiti nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste dalla legge ed eventualmente non ripetibili, per il cui espletamento devono osservarsi le prescrizioni di cui all'art. 223 disp. att. c.p.p.. Orbene, l'eventuale inosservanza del procedimento previsto dalla disposizione citata a garanzia dell'interessato è causa di nullità di ordine generale, a regime intermedio, alla quale si applica il disposto di cui all'art. 180 c.p.p. (cfr. sez. 3^, 200005207, Murri, RV 216069; conf. sez. 3^, 200238857, Greco, RV 222790 ed altre). Detta nullità, pertanto, essendosi eventualmente verificata in sede di attività ispettiva o di indagini preliminari, doveva essere eccepita immediatamente nel giudizio di primo grado e non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, peraltro, non essendo stata neppure eccepita nei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 3 aprile 2007. Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2007