Legge 20 luglio 2004, n. 189

Commentari88

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  • 1polizia giudiziaria
    https://www.brocardi.it/

  • 2Oltre antropocentrismo giuslavoristico verso riconoscimento permessi retribuiti per assistere animale domesticoAccesso limitato
    Tiziana Borello · https://www.altalex.com/ · 31 gennaio 2026

  • 3Maltrattamento di animali: guida al reato
    https://www.studiocataldi.it/

    Il reato di maltrattamento di animali è previsto dall'art. 544-ter c.p. che punisce chi cagiona una lesione a un animale o lo maltratta in qualsiasi modo con la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro La disciplina normativa Elementi del reato La pena La procedibilità La giurisprudenza sul maltrattamento di animali Approfondimenti su maltrattamento animali La disciplina normativa L'articolo 544-ter c.p. punisce "chiunque, per crudeltà o senza necessità , cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche". Introdotto dalla l. n. 189/2004 nell'ambito del …

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  • 4Il risarcimento del danno da perdita dell’animale d’affezione
    Avv. Paola Minopoli · https://www.iusinitinere.it/

    Quale risarcimento spetta nei casi in cui un evento lesivo coinvolga il nostro amato animale domestico? La risposta non è così scontata, contrariamente a quanto tutti noi possiamo immaginare. Nel nostro ordinamento, anche sulla scorta della normativa sovranazionale[1], si sono susseguiti nel tempo svariati interventi normativi volti a regolamentare la tutela degli animali, statuendo espressi doveri ed obblighi a carico anche di chi decida di detenerli nel proprio domicilio, individuando e salvaguardando la particolare categoria degli animali d'affezione. A titolo meramente esemplificativo si annoverano la legge quadro n. 281 del 1991, che detta i principi ispiratori volti alla corretta …

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  • 5I diritti degli animali
    https://www.studiocataldi.it/

    di Francesca Carraro In questa pagina: 1. I diritti degli animali e la normativa italiana 2. I diritti degli animali domestici 3. Gli animali domestici in condominio 4. La tutela degli animali in Europa 5. I diritti degli animali e la loro tutela in altri paesi del mondo 6. Quando nasce l'idea del riconoscimento dei diritti degli animali 7. Citazioni celebri 8. Le origini filosofiche del riconoscimento dei diritti agli animali 9. Le associazioni più attive in Italia e nel mondo 10. Prospettive in divenire Ultimi articoli sul tema dei diritti degli animali Il tema dei diritti degli animali si basa su diversi aspetti della convivenza fra uomo e animali. E' una materia molto complessa e …

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Giurisprudenza231

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  • 1TAR Roma, sez. 1T, sentenza 07/06/2024, n. 11603
    Provvedimento: Pubblicato il 07/06/2024 N. 11603/2024 REG.PROV.COLL. N. 16739/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 16739 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Mastrocola, Marco Coda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei …
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • tutela animali·
    • buona condotta·
    • art. 10-bis legge 241/90·
    • discrezionalità amministrativa·
    • procedimento penale·
    • guardia particolare giurata·
    • difetto di istruttoria·
    • art. 138 TULPS·
    • difetto di motivazione

  • 2Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/10/2025, n. 7854
    Provvedimento: Pubblicato il 07/10/2025 N. 07854/2025REG.PROV.COLL. N. 08140/2023 REG.RIC. N. 08141/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sui seguenti ricorsi in appello: 1) numero di registro generale 8140 del 2023, proposto da CA Odv - Agenzia Europea per la Tutela Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ione Ferranti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, contro il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Roma e la Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali …
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    • riconoscimento regionale·
    • nomina prefettizia·
    • disparità di trattamento·
    • giurisdizione amministrativa·
    • patrocinio a spese dello Stato·
    • eccesso di potere·
    • art. 10-bis l. 241/1990·
    • art. 138 TULPS·
    • motivazione provvedimento amministrativo·
    • guardia particolare giurata zoofila

  • 3TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 12/03/2025, n. 5159
    Provvedimento: Pubblicato il 12/03/2025 N. 05159/2025 REG.PROV.COLL. N. 06688/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6688 del 2021, proposto da Guardia Nazionale Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore , e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Scalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona dei legali rappresentante pro temporis , rappresentati e difesi …
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    • art. 230 Regolamento attuativo·
    • competenza prefettizia·
    • ordine pubblico·
    • autorizzazione uniformi·
    • delega di poteri·
    • art. 138 T.U. Pubblica Sicurezza·
    • guardia particolare giurata·
    • art. 254 Regolamento attuativo·
    • art. 6 legge 189/2004·
    • compensazione spese legali

  • 4Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/02/2025, n. 1412
    Provvedimento: Pubblicato il 19/02/2025 N. 01412/2025REG.PROV.COLL. N. 08847/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8847 del 2024, proposto dall'Associazione -OMISSIS- e dal sig. -OMISSIS-, anche nella qualità di legale rappresentante pro tempore della prima, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Clemente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , …
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    • guardia zoofila·
    • interpretazione conforme·
    • art. 13 l. 349/1986·
    • iscrizione R.U.N.T.S.·
    • circolari Ministero Interno·
    • protezione animali·
    • riconoscimento associazione·
    • compensazione spese·
    • Albo regionale associazioni animaliste·
    • art. 6 l. 189/2004

  • 5TAR Latina, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 528
    Provvedimento: Pubblicato il 06/05/2026 N. 00528/2026 REG.PROV.COLL. N. 00859/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 859 del 2025, proposto dall'associazione Guardie ecozoofile ambientali (GEA) ODV di TE, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Arianna Tomassi, con domicilio eletto in Cervaro (FR), via Sprumano 70/A e domicilio digitale eletto presso l'indirizzo p.e.c. studiolegaletomassi@pecavvocati.com; contro Ministero dell'interno e Questura di …
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    • art. 14 cost.·
    • regolamento di servizio·
    • art. 650 c.p.·
    • giurisdizione amministrativa·
    • patrocinio a spese dello stato·
    • art. 2 r.d.l. 1952/1935·
    • art. 119 d.p.r. 115/2002·
    • guardie zoofile·
    • art. 16 r.d. 773/1931·
    • art. 6 l. 189/2004·
    • eccesso di potere·
    • approvazione questore·
    • art. 97 cost.·
    • art. 21 d.lgs. 117/2017
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Modifiche al codice penale). 1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale e' inserito il seguente:
    "TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO
    IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
    Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
    Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
    La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
    La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
    Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
    La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
    Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
    La pena e' aumentata da un terzo alla meta':
    1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
    2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
    3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
    Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
    Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
    Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
    E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime". 2. All' articolo 638, primo comma, del codice penale , dopo le parole: "e' punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca piu' grave reato". 3. L' articolo 727 del codice penale e' sostituito dal seguente:
    "Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
    Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze". Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all'art. 1:
    - Il titolo IX del libro II del codice penale reca: «Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume».
    - Si riporta il testo dell' art. 638 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
    «Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). - Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.
    La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
    Non e' punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno».
  • Art. 2. Divieto di utilizzo a fini commerciali
    di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatone sul commercio dei prodotti derivati dalla foca 1. E' vietato utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti (felis silvestris ((e felis catus)) ) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonche' commercializzare , esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
    2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
    2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
    3. Alla condanna, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui ai commi 1 e 2-bis.
    3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.
    3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorita' amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
  • Art. 3. (Modifica alle disposizioni di coordinamento
    e transitorie del codice penale) 1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
    "Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attivita' circense, di giardini zoologici, nonche' dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresi' alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
    Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno": 2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.