Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 agosto 2004 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 luglio 2025 |
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L'abbandono di animali è un reato contravvenzionale che il nostro ordinamento prevede e punisce all'articolo 727 del codice penale con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro Abbandono di animali: cosa dice l'art. 727 c.p. Caratteristiche del reato Ratio legis L'abbandono di animali dopo la l. 189/2004 Concetto di abbandono L'abbandono di animali nella giurisprudenza Indice guida di diritto penale Cosa dice l'art. 727 del codice penale L'abbandono di animali è un reato commesso da chi "abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività" e da chi "detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi …
Leggi di più… - 2. tra vacatio legis e rimproverabilità soggettiva | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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Per leggere il testo della sent. 14734/19, clicca qui. Per leggere il testo della sent. 17691/19, clicca qui. Per leggere il testo della sent. 16755/19, clicca qui. 1. Con tre diverse pronunce, a cavallo tra il 2018 e il 2019, la Corte di Cassazione conferma (e rinforza) l'idea secondo cui, ai fini della condanna per maltrattamento di animali – e segnatamente per il delitto di cui all'art. 544 ter c.p. e per la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. – non assumono rilievo solamente condotte offensive del sentimento di pietas umana nei confronti degli animali, ma anche quelle in grado di incidere sulla stabilità e serenità fisiopsichica di questi esseri senzienti, anche qualora non si …
Leggi di più… - 5. Un problematico caso-limite di 'maltrattamento di animali': aragosteTatiana Giacometti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, il Tribunale di Firenze ha ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 727, co. 2, c.p. (e punito con l'ammenda di 5.000 euro) il proprietario di un ristorante che ha detenuto animali destinati al consumo in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. In occasione di due accessi alle cucine del ristorante, la Polizia Municipale aveva infatti verificato che granchi, aragoste e un astice erano detenuti, ancora vivi, all'interno di frigoriferi a temperature prossime agli zero gradi centigradi, molto inferiori a quelle delle acque nelle quali quegli animali vivono in natura. Alcuni degli …
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Giurisprudenza • 232
- 1. TAR Latina, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 528Provvedimento: Pubblicato il 06/05/2026 N. 00528/2026 REG.PROV.COLL. N. 00859/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 859 del 2025, proposto dall'associazione Guardie ecozoofile ambientali (GEA) ODV di TE, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Arianna Tomassi, con domicilio eletto in Cervaro (FR), via Sprumano 70/A e domicilio digitale eletto presso l'indirizzo p.e.c. studiolegaletomassi@pecavvocati.com; contro Ministero dell'interno e Questura di …Leggi di più...
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- art. 21 d.lgs. 117/2017
- 2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/02/2025, n. 1412Provvedimento: Pubblicato il 19/02/2025 N. 01412/2025REG.PROV.COLL. N. 08847/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8847 del 2024, proposto dall'Associazione -OMISSIS- e dal sig. -OMISSIS-, anche nella qualità di legale rappresentante pro tempore della prima, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Clemente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , …Leggi di più...
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- 3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/10/2025, n. 7854Provvedimento: Pubblicato il 07/10/2025 N. 07854/2025REG.PROV.COLL. N. 08140/2023 REG.RIC. N. 08141/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sui seguenti ricorsi in appello: 1) numero di registro generale 8140 del 2023, proposto da CA Odv - Agenzia Europea per la Tutela Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ione Ferranti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, contro il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Roma e la Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali …Leggi di più...
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- 4. Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2025, n. 2372Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da AR SA, nato a [...] il [...] e AR DA, nato a [...], il [...] avverso la sentenza del 17/10/2023 della Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dall'avv. C. Tirozzi, per la parte civile costituita LAV, Lega Anti Vivisezione ONLUS, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o, Penale Sent. Sez. 3 Num. 2372 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: VERGINE CINZIA …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Modifiche al codice penale). 1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale e' inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO
IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta':
1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime". 2. All' articolo 638, primo comma, del codice penale , dopo le parole: "e' punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca piu' grave reato". 3. L' articolo 727 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze". Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il titolo IX del libro II del codice penale reca: «Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume».
- Si riporta il testo dell' art. 638 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). - Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.
La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non e' punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno». - Art. 2. Divieto di utilizzo a fini commerciali
di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatone sul commercio dei prodotti derivati dalla foca 1. E' vietato utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti (felis silvestris ((e felis catus)) ) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonche' commercializzare , esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui ai commi 1 e 2-bis.
3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.
3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorita' amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. - Art. 3. (Modifica alle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale) 1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attivita' circense, di giardini zoologici, nonche' dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresi' alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno": 2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.