Sentenza 7 dicembre 2006
Massime • 1
Non può dirsi assolutamente inutilizzabile, alla luce dell'art. 234 cod. proc. pen., il documento che una parte produca in copia e non in originale allorché, in applicazione del principio di non tassatività dei mezzi di prova deducibile dall'art. 189 del medesimo codice, il giudice ritenga che la copia sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti. (Nella fattispecie il Pubblico Ministero aveva prodotto in copia e non in originale la documentazione attestante la proprietà dell'area oggetto di abuso edilizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2006, n. 5747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5747 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 07/12/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 2037
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 029390/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO IS, N. IL 18/09/1945;
avverso SENTENZA del 30/05/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARMO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 23 febbraio 2005 e depositata in cancelleria il 7 marzo 2005 il tribunale di Nola in composizione monocratica dichiarava i coniugi LU AN e AN RO responsabili dei reati:
a) di cui agli artt. 81 e 110 c.p., L. n. 47 del 1985, art. 20, lettera c) perché, quali proprietari e committenti, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in zona sottoposta a tutela ex D.Lgs. n. 490 del 1999, artt. 139 e 146 (già L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies) avevano eseguito, senza la prescritta concessione edilizia, un manufatto costituito da un piano terra composto da due vani, cucine, bagno con annesso disimpegno esterno coperto, avente un'altezza interna di m. 3,00 circa (massima) e di m. 2,90 circa (minima) e posto a quota m. 0,10 circa rispetto all'attuale piano di campagna;
d) di cui all'art. 81 c.p., L. n. 47 del 1985, art. 20, lettera c), in relazione al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, già L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avevano eseguito le opere di cui al capo A) in zona sottoposta a vincolo paesistico ambientale senza la prescritta autorizzazione ex D.Lgs. n. 490 del 1999, art.161;
e) di cui all'art. 734 c.p. per avere, mediante le opere di cui al capo a), distrutto o alterato le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità ex artt. 1497/1939;
f) di cui agli artt. 110 e 349 c.p. perché, in concorso tra loro, LU AN nella sua qualità di comproprietaria e custode giudiziaria del manufatto abusivo sequestrato ad AN RO, quale comproprietario dello stesso, avevano violato i sigilli apposti per ordine dell'autorità in data 19 febbraio 2002 al fine di assicurare la conservazione e l'identità della cosa, (per fatti accertati in Sant'Anastasia il 9 febbraio 2002 e il 25 marzo 2002) e, unificati i reati dal vincolo della continuazione nel reato più grave di cui al capo f) , e concesse le circostanze generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, tenuto conto dell'aumento ex art. 81 c.p., li aveva condannati alla pena di sei mesi e giorni quindici di reclusione ed Euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, concedendo la sospensione condizionale della pena;
aveva revocato il decreto di sequestro preventivo e disposto la restituzione dell'immobile in sequestro all'avente diritto ordinando, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art.7, u.c. e D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, comma 2, la demolizione delle opere per cui era intervenuta la condanna e il ripristino dello stato dei luoghi a spese dei condannati e a cura del Pubblico Ministero.
A seguito di appello proposto da entrambi gli imputati, e dal procuratore generale, con sentenza pronunciata il 30 maggio 2006 e depositata il 9 giugno 2006 la Corte di Appello di Napoli assolveva AN RO dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto, applicava a LU AN la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno, confermando nel resto l'impugnata sentenza e condannando la AN al pagamento delle maggiori spese processuali.
Proponeva ricorso per cassazione la AN chiedendo alla Corte, per il motivo che sarà nel prosieguo analiticamente esaminato, in via principale, di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e, in via subordinata, di annullarla con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lettera c) in relazione all'art. 234 c.p.p. e art. 191 c.p.p., comma 2. Deduce la ricorrente che nei motivi di appello aveva lamentato che la produzione, da parte del Pubblico Ministero, del titolo di proprietà dell'area interessata dall'abuso, a seguito del quale era stato promosso il procedimento penale, era avvenuta in violazione dell'art.234 c.p.p., in quanto il documento era stato prodotto in copia non conforme all'originale, senza che fosse stato specificato da parte del Pubblico Ministero il motivo che avrebbe reso impossibile la produzione dell'originale o, quantomeno di una copia conforme. Tale motivo era stato disatteso dalla Corte di Appello la quale aveva ritenuto trattarsi di nullità relativa, sanata per mancata tempestiva eccezione.
La Corte non aveva considerato che le conseguenze della violazione della norma processuale commessa dal Pubblico Ministero e dal giudice di primo grado non erano date dall'insorgere di una nullità dell'atto probatorio, sanabile se non eccepita tempestivamente, ma dalla inutilizzabilità della prova documentale acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge e, più specificamente, del divieto di acquisizione di una copia ove non fosse dimostrata l'impossibilità di acquisire l'originale. Si trattava quindi di nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
Il motivo è infondato.
Come ha specificato questa Corte in precedenti decisioni è vero che in tema di documenti l'art. 234 c.p.p., richiede che essi vengano acquisiti in originale, potendosi acquisire la copia del documento solo quando l'originale non è recuperabile;
peraltro, poiché il codice di rito non ha accolto il principio di tipicità dei mezzi di prova, tant'è che l'art. 189 c.p.p., si occupa espressamente delle prove non disciplinate dalla legge, il giudice può ben utilizzare quale elemento di prova, anziché l'originale, la copia di un documento quando essa sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti (v. Cass. 18 ottobre 1993, n. 10309 Fumerò e 22 gennaio 1997, n. 2065 Winkler). Considerato che anche la mancata tempestiva contestazione dell'acquisizione della copia del titolo di proprietà dell'immobile, (peraltro atto pubblico) su cui è stato eseguito l'abuso da parte del difensore dell'imputata deve ritenersi significativa ai fini della ritenuta ammissibilità ed affidabilità della prova da parte del giudice di merito, va respinto il ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2007