Articolo 544 ter del Codice penale
Articolo 544 bisArticolo 544 quater
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Art. 544-ter.

(Maltrattamento di animali).

Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e' punito con la reclusione ((da sei mesi a due anni e)) con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo ((e al secondo)) comma deriva la morte dell'animale.
Entrata in vigore il 1 luglio 2025
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