Sentenza 12 dicembre 2001
Massime • 1
La nomina di un interprete all'imputato o indagato straniero, in quanto subordinata al concreto accertamento della mancata conoscenza della lingua italiana, costituisce, non un atto dovuto ed imprescindibile, ma un obbligo eventualmente derivante da un accertamento di fatto. Ne consegue che la mancata nomina dell'interprete, indipendentemente dall'essere stato effettuato o meno un accertamento sulla capacità dell'interessato di rendersi conto del contenuto degli atti, non rientra nell'ambito delle nullità assolute previste dall'art. 179 del codice di rito, ma di quelle relative, soggette pertanto alle disposizioni di cui agli artt. 181, 182 e 183 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2001, n. 6697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6697 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE FRANCO - Presidente - del 12/12/2001
1. Dott. PROVIDENTI FRANCESCO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CALABRESE RENATO - Consigliere - N. 6227
3. Dott. AMATO ALFONSO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARASCA GENNARO - Consigliere - N. 036535/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul proced. proposto da
1) SL IC N. IL 15/07/1972
avverso ORDINANZA del 16/08/2001 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO lette/sentite le conclusioni del P.G. Vito Monetti per il rigetto del ricorso
Con ordinanza del 16/8/2001 Il Tribunale di Bologna confermava l'ordinanza emessa dal GIP dello stesso Tribunale il 25/7/2001 con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IS VI, in ordine al reato previsto dagli articoli 110, 630 c.p.. Proponeva ricorso l'indagato, eccependo la violazione dell'articolo 143 c.p.p., dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Bologna, redatta in lingua italiana, senza la nomina di un interprete, con la conseguente impossibilità dell'imputato di conoscerne il contenuto e quindi con vizio di nullità assoluta. Con gli altri motivi censurava l'ordinanza, per aver erroneamente valutato i tatti acquisiti, e per aver basato le sue convinzioni sulle dichiarazioni della parte offesa. Lamentava infine la mancanza di motivazione in ordine all'esistenza delle esigenze cautelari. La prima censura è infondata.
La nomina di un interprete all'imputato straniero è subordinata all'accertamento della mancata conoscenza della lingua italiana (v. Cass. Sez. U. 31/5/2000 n. 12). Non costituisce quindi un atto dovuto ed imprescindibile, in tutti i casi in cui si debba procedere nei confronti di uno straniero, ma un obbligo nascente da un accertamento in fatto consistente nella verifica, cui è chiamato il giudice procedente, in ordine alla comprensione degli atti giuridici svolti nei confronti dell'imputato. Ne deriva che, la mancata nomina dell'interprete non rientra nelle nullità assolute previste dall'articolo 179 c.p.p.. Si tratta invece, di nullità relativa, che può sorgere, qualora il giudice ometta l'accertamento in tatto sulla capacità dell'imputato di rendersi conto del contenuto degli atti ovvero non provveda in conseguenza dell'indicato accertamento alla nomina dell'interprete. Sono, in ogni caso nullità eccepibili nei modi e nelle forme di cui agli articoli 181 e 182 c.p.p., e sanabili a norma dell'articolo 183 c.p.p.. In particolare deve considerarsi sanata la nullità e quindi non più eccepibile, nel caso in cui, l'interrogatorio di garanzia si sia svolto, alla presenza e con l'intervento dell'interprete, prima della richiesta di riesame, senza che l'imputato o il suo difensore abbiano eccepito la eventuale tardività dell'atto. In mancanza di alcun contatto fra le parti, prima della richiesta del provvedimento restrittivo, infatti, il giudice procedente, non poteva ritenere essenziale la nomina di un traduttore. La verifica è stata correttamente effettuata nel momento dell'interrogatorio, ed è stato nominato l'interprete, che ha permesso all'imputato di potersi adeguatamente difendere. Nessun pregiudizio può ascriversi alla difesa dell'imputato che, peraltro non ha sollevato, nel corso dell'interrogatorio alcuna eccezione, relativa alla fase precedente. Le altre censure, anche se proposte sotto il profilo del nomen iuris da attribuire al fatto contestato, riguardano il merito della vicenda e quindi possono essere rilevanti in sede di legittimità soltanto in ordine alla verifica dell'obbligo di motivazione, che non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle prove precedentemente assunte.
Nè, la Corte può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sulla attendibilità delle fonti di prova, giacché esso è attribuito ai giudici del merito.
L'ordinanza impugnata è ampiamente motivata in fatto. I giudici di merito hanno fondato il loro convincimento in ordine all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, sulla dettagliata descrizione dei fatti resa dalla parte offesa, confortata da quanto dichiarato da OU UN, che ha affermato di aver visto VS imbavagliato, legato mani e piedi a una scaffalatura metallica posta all'interno del garage dell'indagato mentre veniva picchiato selvaggiamente. Cui vanno aggiunte le dichiarazioni di ZZ NI che aveva accompagnato al Pronto Soccorso la vittima, ed ha affermato di aver saputo che l'organizzatore dell'aggressione era stato VI. Cui si aggiungono, ancora, le dichiarazioni della teste SO LA e la inverosimiglianza delle dichiarazioni difensive dell'imputato. Un insieme di elementi che hanno consentito ai giudici del riesame di motivare la loro ordinanza in modo logico e coerente con le risultanze processuali.
Anche per quanto concerne le esigenze di cautela la motivazione in fatto è condivisibile, logica e fondata su elementi oggettivi. In particolare il pericolo di fuga è stato correttamente considerato presente in un indagato, privo di permesso di soggiorno in Italia, trovato in possesso di un passaporto rilasciato dalla Repubblica del Kazakstan, con generalità che pare non corrispondano a quelle reali, che ha mantenuto i rapporti parentali con i congiunti in Lettonia, che ha rapporti commerciali soprattutto con l'estero, e che non ha legami affettivi in Italia, essendo legato ad una donna di origine russa.
Ed opportunamente, è stata rigettata l'istanza di concessione degli arresti domiciliari, in considerazione della brutalità dell'episodio, e della violenza delle sue modalità, chiaramente indicative di una personalità incline alla violenza, in grado di reiterare i comportamenti delittuosi ascrittigli. In definitiva, deve ritenersi che l'ordinanza sia esente dal vizi indicati nel ricorso che va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Deve darsi mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, sezione quinta penale, rigetta il ricorso proposto avverso l'impugnata ordinanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2002