Sentenza 23 settembre 2015
Massime • 1
Integra il reato di frode sportiva, previsto dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, colui che, nell'ambito di una competizione sportiva organizzata dall' UNIRE o da altra associazione ad esso aderente, faccia ricorso al doping equino ovvero somministri ai cavalli concorrenti sostanze in grado di indurne la debilitazione, trattandosi di condotte di per sé idonee ad alterare fraudolentemente i risultati della gara.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2015, n. 40648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40648 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2015 |
Testo completo
massimario 40 40 648/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 23/09/2015 Composta da: Sent. n. sez. 3161/2015 Presidente - ALDO FIALE REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.42863/2014 RENATO GRILLO LORENZO ORILIA IS ROSI SA RI ANDRONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LLOL IC nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/05/2014 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2015, la relazione svolta dal Consigliere RENATO GRILLO Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLA FILIPPI che ha concluso peper il rigetto- Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza del 13 maggio 2014 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in composizione monocratica di detta città del 4 aprile 2012 emessa nei confronti di LLOL EN imputato per i reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 1 della L. 401/89 (capo A) della rubrica); 648 cod. pen. (capo B) della rubrica); 81 cpv. e 544 ter cod. pen. (capo C) della rubrica) e 348 cod. pen. (capo D) della rubrica), assolveva il detto imputato dai reati sub B) e D) perché fatto non sussiste e dal reato di cui al capo C) limitatamente all'episodio del 4 giugno 2004 perché il fatto non era previsto dalla legge come reato;
dichiarava non doversi procedere nei riguardi del detto LLOL in relazione al reato di cui al capo A), limitatamente all'episodio del 4 giugno 2004, perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per i residui reati di cui ai capi A) e C) come ridefiniti dal primo giudice, in mesi sette di reclusione ed € 6.000,00 di multa confermando nel resto la sentenza impugnata.
1.2 Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: con il primo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale nonché vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà sia in riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di frode sportiva, sia in riferimento alla utilizzabilità delle analisi di laboratorio espletate da un laboratorio (UNIRELAB s.r.l.) non accreditato e comunque avente requisiti non conformi alla norma UNI ISO IEC 127025 così come previsto dal D.M. 797 del 16.2.2002. Nell'ambito del detto motivo la difesa si duole del mancato espletamento di una consulenza tecnica di ufficio o, in alternativa, della Commissione Scientifica sul doping ex art. 15 del regolamento antidoping ed in ogni caso contesta l'idoneità dimostrativa dell'uso di sostanze dopanti per comprovare l'avvenuta alterazione della gara. Con un secondo motivo la difesa lamenta analoghi vizi (inosservanza della legge penale e processuale nonché vizio di motivazione) con riferimento alla ritenuta prova della responsabilità dell'imputato asseritamente estraneo alla somministrazione ai cavalli di sostanze dopanti. Con il terzo motivo la difesa lamenta analoghi vizi in riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 544 ter cod. pen. come contestato al capo C) ed infine, con il quarto motivo riferito al trattamento sanzionatorio, lamenta analoghi vizi con riguardo alla ritenuta severità del trattamento punitivo non in linea con i parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile sia perché manifestamente infondato, sia perché generico. Sotto quest'ultimo profilo rileva il Collegio che tutte le censure sollevate si profilano generiche in quanto del tutto ripropositive di analoghe doglianze già prospettate con i motivi di appello ed esaminate dalla Corte territoriale che, sul punto, ha reso una motivazione completa e corretta. 1 S E' sufficiente, sul punto, ricordare che in ripetute occasioni questa Corte ha affermato che "È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (in termini Sez. 4^ 29.3.2000 n. 5191, barone, Rv. 216473; Sez. 1^ 30.9.2004 n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 6^ 23.6.2011 n. 27068, Spinelli, Rv. 250449; Sez. 4^ 9.2.2012 n. 18826, Pezzo, Rv. 253849).
1.1 Ma la genericità del ricorso vale anche in riferimento alla assenza di argomenti concreti da quali evincere l'effettiva carenza della motivazione da parte del giudice distrettuale il quale, invece, ha disatteso i vari punti della linea difensiva tendenti a dimostrare sia l'insussistenza dei reati sia i profili legati alla contestata utilizzazione delle analisi effettuate da laboratorio ritenuto non accreditato;
sia al trattamento sanzionatorio.
1.3 Osserva in proposito il Collegio che questa Suprema Corte ha avuto modo di precisare come l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richieda necessariamente una specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, bastando, invece, che il percorso argomentativo seguito evidenzi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio.
2. Tanto doverosamente premesso, tutte le censure risultano infondate. Correttamente la Corte di merito ha ritenuto integrata l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 1 della L. 401/89 (delitto di frode sportiva): l'art. 1 della L. 13 dicembre 1989, n. 401 prevede, in alternativa alle condotte contemplate nella prima parte dell'art. 1, la commissione di "altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" di "raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione".
2.1 Le varie ipotesi descritte dalla norma sono inequivocabilmente alternative tra loro, con la conseguenza che la commissione di qualsiasi atto fraudolento, diverso dalla promessa di danaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti alla gara, ma diretto al medesimo scopo di alterarne il risultato, integra egualmente l'ipotesi di reato prevista dalla norma (v. sul punto più dettagliatamente Sez. 3^ 23.3.2015 n. 3650, Bertini ed altri;
v. anche Sez. 2^ 29.3.2007 n. 21324, P.G. in proc. Giraudo, Rv. 237033).
2.2 Ne consegue che rientra nella previsione della fattispecie criminosa in parola la somministrazione di sostanze dopanti ad un cavallo prima della partecipazione ad una delle gare organizzate dall'UNIRE o da altra associazione ad esso aderente, così come, in diversa ipotesi, la somministrazione di altre sostanze che possano indurre la debilitazione di uno dei 2 s cavalli partecipanti alla gara, trattandosi di condotte di per sè idonee ad alterare fraudolentemente i risultati della gara stessa. (Sez. 3^ 3.4.2007 n. 16619, Trinchillo, Rv. 236819 con riferimento al doping equino ed alla frode sportiva ad esso collegata in cui si è precisato che "la somministrazione di sostanze eccitanti o di altra natura ad un cavallo prima della gara corrisponde proprio ad un'attività proiettata verso l'esterno da parte di colui che si ripromette di alterare i risultati della gara e non a quella del doping autogeno").
3. Anche la questione prospettata dalla difesa in relazione alla erronea utilizzazione delle analisi di laboratorio espletate da struttura non accreditata è palesemente destituita di fondamento. A parte le puntuali e corrette considerazioni svolte dalla Corte in merito alla regolarità delle procedure seguite dal laboratorio UNIRELAB s.r.l., va ricordato che detta struttura, operante sin dal 2003 e fondata dall'U.N.I.R.E. (Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine) divenuta successivamente A.S.S.I. (Agenzia per lo Sviluppo del settore Ippico), è sì, una società privata, ma a capitale interamente pubblico come emerge peraltro dal Decreto Interministeriale del 15 novembre 2012 emesso dal Ministero dell'Economia e Finanze e dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (M.I.P.A.A.F.). Tale società per statuto ha come oggetto l'assunzione organizzazione e gestione per conto proprio e del detto M..I.P.A.A.F. (cui è stato trasferito il detto laboratorio ai sensi dell'art. 23 quater comma 9 bis xzvizi del D.L. n. 95 del 16.7.2012), - tra gli altri di sevizi di natura diagnostica di laboratorio s - uomini, animali e prodotti di origine animale e vegetale anche per finalità di controllo dell'uso di sostanze dopanti di studi o e ricerca.
5.1 Ad oggi la detta società "UNIRELAB S.r.l." è certificata dall'istituto della qualità CERTIQUALITY in conformità alla norma UNI EN ISO 9001/2008 con certificato N°16941 ed è l'unico laboratorio italiano che esegue le analisi antidoping sui cavalli con metodiche accreditate dall'Ente Nazionale "ACCREDIA" in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, con accreditamento N° 751 per il laboratorio di tossicologia forense veterinaria di ET MI (sin dal 2007). Tale struttura, attraverso il laboratorio di tossicologia forense veterinaria, effettua, all'interno dello Stato ed a livello nazionale, tutte le analisi antidoping per il controllo delle sostanze vietate nel cavallo sportivo secondo quanto stabilito dal regolamento Antidoping di settore e fornisce anche le medesime prestazioni a numerosi Enti ed persino a Paesi esteri che organizzano manifestazioni sportive in cui gareggiano cavalli.
5.2 Va, dunque, escluso che il detto laboratorio non fosse accreditato;
ma, anche a volerlo considerare tale all'epoca dei fatti, in ogni caso si ritiene del tutto condivisibile l'ulteriore considerazione della Corte di Appello secondo la quale il laboratorio in questione è sopravvissuto alla stessa soppressione dell'UNIRE costituendo l'unico organismo in grado di effettuare analisi, con il doppio processo di revisione sul territorio nazionale. E del tutto correttamente la Corte ha rilevato che nessun elemento aveva fornito l'imputato, presente in entrambi i momenti, per contestare l'esattezza delle analisi: il che ha indotto la Corte ad escludere la necessità di disporre una perizia, così dimostrando l'assoluta fallacità della tesi difensiva della assenza di una consulenza tecnica. 3 6. Con riguardo, poi, al profilo affrontato dalla difesa circa gli esiti di analisi effettuate da un laboratorio non accreditato, va condiviso nella sua interezza quanto precisato dalla Corte di merito circa la configurabilità di una nullità di ordine generale sanabile e comunque sanata in quanto non eccepita in primo grado.
6.1 Le analisi effettuate sui due cavalli "I BL e IL rr". (vanno escluse quelle riguardanti il terzo cavallo IC di AL per i cui episodi è intervenuto il proscioglimento) rientrano tra gli accertamenti eseguiti nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste dalla legge ed eventualmente non ripetibili, per il cui espletamento vanno osservate le prescrizioni di cui all'art. 223 disp. att. c.p.p. L'eventuale inosservanza del procedimento previsto dalla disposizione citata a garanzia dell'interessato è causa di nullità di ordine generale, a regime intermedio, alla quale si applica il disposto di cui all'art. 180 c.p.p. (v. tra le tante oltre a Sez. 3^ 3.4.2007 n. 16619, Trinchillo, Rv. 236819, già citata, anche Sez. 3^ 15.3.2000 n. 5207, Murri, Rv. 216069; idem 28.6.2006 n. 37400, P.G. in proc. Bigi, Rv. 235140; Sez. 6^ 6.10.2010 n. 36695, Drago, Rv. 248527). Detta nullità, pertanto, essendosi eventualmente verificata in sede di attività ispettiva o di indagini preliminari, doveva essere eccepita immediatamente nel giudizio di primo grado e non può quindi essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
8. Del tutto inconsistente e generico, anche nei suoi contenuti, il secondo motivo riferito a tale UA (indicato come "allenatore del cavallo in questione" del quale non viene fatto il nome), soggetto del tutto diverso dall'odierno ricorrente LLOL risultato essere l'allenatore custode e driver dei due cavalli sopra menzionati (vds. pag. 4 della sentenza impugnata). La Corte di merito, peraltro, ha chiarito in modo esemplare le ragioni per le quali il LLOL (e solo lui) potesse essere considerato il responsabile della somministrazione di sostanze dopanti ai due cavalli atteso anche il rinvenimento nel maneggio di sostanze stimolanti vietate vds. pag. 4 cit.). -va9. Con riguardo al terzo motivo - anche questo assolutamente generico nei contenuti anche evidenziata la sua manifesta infondatezza alla luce della esaustiva motivazione della Corte territoriale in merito alla configurabilità del reato di maltrattamento di animali per somministrazione ai cavalli di sostanze dopanti.
9.1 Va in proposito precisato che già lo stesso testo dell'art. 544 ter comma 2° cod. pen. nella sua formulazione successiva alla introduzione della nuova fattispecie delittuosa per effetto della L. 20.7.2004 n. 189, prevede una specifica ipotesi di reato di maltrattamenti quale diretta conseguenza della somministrazione di sostanze dopanti ad animali: recita, infatti, il citato secondo comma "La stessa pena [prevista dal comma 1° dell'art. 544 ter cod. pen.] si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi". Si tratta quindi di una ipotesi di maltrattamenti legata in riferimento alla prima parte del secondo comma in esame al solo - - fatto della somministrazione di sostanze vietate all'animale, sicchè una volta accertato tale evento non occorre altra indagine. Peraltro in una recente sentenza di questa Sezione (Sez. 3^ 4 3.2.2011 n. 23449 D.M.G., non massimata) è stato precisato che il rinvenimento di un cavallo custodito all'interno di locali in cui erano state ritrovate sostanze dopanti integra il fumus del reato contestato in quanto la sottoposizione di un animale a doping costituisce di per sé danno per l'animale alla sua salute e quindi maltrattamento, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 comma 2° della L. 376/00 che definisce "doping" la somministrazione di farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le prestazioni agonistiche degli atleti (o degli animali). 10. Infine, con riferimento al motivo afferente al trattamento sanzionatorio, ritenuto irragionevolmente severo, la motivazione della Corte non lascia adito a dubbi sulla correttezza degli argomenti essendosi giudice territoriale conformato ai parametri enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. e avendo, a tale riguardo, evidenziato la gravità della condotta anche sotto il profilo della reiterazione e l'assoluta assenza di resipiscenza da parte dell'imputato. 11. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, che si ritiene congrua nella misura di € 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi il ricorrente in colpa nell'avere dato causa all'inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 23 settembre 2015 Il Presidente Il Consigliere estensore nato Grillo Aldo Fiale елоAero fall DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 SET 2016 RE IL CA Luaka Mar 5