CASS
Sentenza 11 marzo 2009
Sentenza 11 marzo 2009
Massime • 2
La mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosce la lingua italiana dà luogo a una nullità che è a regime intermedio e, come tale, deve essere eccepita dalla parte presente prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo.
L'omesso avviso di deposito, nella segreteria del P.M., della relazione del consulente tecnico da quest'ultimo nominato costituisce mera irregolarità che non incide sulla validità e utilizzabilità dell'atto, ma rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro cui è consentito l'esercizio di attività difensive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2009, n. 21669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21669 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2009 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento