Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2009, n. 21669
CASS
Sentenza 11 marzo 2009

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La mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosce la lingua italiana dà luogo a una nullità che è a regime intermedio e, come tale, deve essere eccepita dalla parte presente prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo.

L'omesso avviso di deposito, nella segreteria del P.M., della relazione del consulente tecnico da quest'ultimo nominato costituisce mera irregolarità che non incide sulla validità e utilizzabilità dell'atto, ma rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro cui è consentito l'esercizio di attività difensive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2009, n. 21669
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21669
    Data del deposito : 11 marzo 2009

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