Sentenza 27 luglio 2010
Massime • 1
Integra la nullità d'ordine generale di cui all'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. l'acquisizione, nel corso di attività ispettive o di vigilanza durante il cui svolgersi siano emersi indizi di reato, degli atti necessari ad assicurare le fonti di prova senza l'osservanza delle disposizioni del codice di rito, relative alla fase delle indagini preliminari. (La Corte ha precisato che la nullità deve, pertanto, essere eccepita prima della pronuncia del provvedimento che conclude l'udienza preliminare, ovvero, se questa udienza manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma primo, cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Utilizzabilità del verbale di constatazione nel giudizio penaleDott. Giuseppe Di Franco · https://www.fiscoetasse.com/ · 26 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 27/07/2010, n. 38393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38393 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 27/07/2010
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 3
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 22057/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI NZ, N. IL *04/08/1983*;
avverso la sentenza n. 31/2009 CORTE APPELLO di POTENZA, del 07/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25.7.2009, il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, dichiarò CO CE responsabile dei reati di cui all'art. 81 cpv. c.p., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, n. 12 e successive modificazioni, e concesse le attenuanti generiche equivalenti - ritenuta la continuazione - lo condannò alla pena di mesi due e giorni 15 di arresto ed Euro 4.100,00 di ammenda. Avverso tale pronunzia propose gravame l'imputato, e la Corte d'Appello di Potenza, con sentenza del 7.1.2010, in parziale riforma della decisione di primo grado disponeva la sospensione condizionale della pena.
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) c) e) con riferimento agli artt. 125, 191 c.p.p. in relazione all'art. 220 disp. att. c.p.p., per inutilizzabilità della prova in quanto allorché l'ispettrice del lavoro ha invitato il consulente del lavoro a produrre la documentazione inerente la posizione lavorativa dei soggetti stranieri erano ampiamente emersi gli indizi di reità, e pertanto la documentazione avrebbe dovuto essere acquisita secondo le forme e le garanzie previste dal codice di rito, e sul punto la motivazione della sentenza impugnata è del tutto apparente;
2) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) con riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22 in quanto manca la prova della sussistenza del reato, sotto il profilo del difetto della prova del rapporto di dipendenza dei cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno nonché della stessa qualità di legale rappresentante della società italiana costruzioni s.r.l. in capo al ricorrente risultante dalla visura camerale, ma in epoca anteriore ai fatti contestati. Sul punto la motivazione della sentenza è del tutto carente.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, osservato che al termine massimo di prescrizione per il reato in questione di anni quattro e mesi decorrente dal 6.5.2005, data del commesso reato, vanno aggiunti giorni 306 per sospensione della prescrizione medesima, e pertanto il termine massimo di prescrizione (12.9. 2010 - 6.11.2009 + 306 giorni) non è ancora decorso. In secondo luogo, rileva il Collegio che non appare nella specie sostenibile la tesi della "inutilizzabilità" delle prove, dal momento che l'inutilizzabilità, prevista in via generale dall'art. 191 c.p.p., si riferisce alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle, la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalità prescritte e, in particolare, senza l'intervento del difensore, poiché, in questo caso, si applica la disciplina sulla nullità.
Considerato che
la nullità, nella specie identificabile in quella prevista dall'art. 178 c.p.p., lett. c), è rilevata anche di ufficio, ma, se verificatasi nel giudizio di primo grado, non può essere rilevata ne' dedotta "dopo la deliberazione della sentenza" (art. 180 c.p.p.), e che nella specie la nullità si sarebbe verificata, secondo il ricorrente, in una fase "preprocessuale", nella quale, tuttavia, in presenza dell'emergere di indizi di reato, si sarebbero dovute osservare le disposizioni del codice nel compimento degli atti "necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale" (art. 220 disp. att. c.p.p.), rammenta il Collegio, quanto alla deducibilità della nullità, che si osservano, in tal caso, le regole dettate dall'art. 181 c.p.p., comma 2 afferenti alla fase delle indagini preliminari: nullità, queste, che devono essere eccepite prima della pronuncia del provvedimento emesso dal giudice, una volta conclusa l'udienza preliminare (art. 424 c.p.p.). Se questa udienza manchi, l'eccezione deve essere sollevata, ai sensi dell'art.181 c.p.p., comma 2, entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p., comma 1 e, cioè, prima che vi sia costituzione delle parti.
L'imputato, invece, a mezzo del suo difensore, ha sollevato per la prima volta, l'eccezione con i motivi di appello;
mentre nel corso del giudizio di primo grado non v'è traccia di un qualsiasi intervento, sul punto, da parte della difesa, la quale - al contrario - non ha sollevato alcuna eccezione al momento dell'acquisizione della documentazione in udienza.
Il primo motivo è pertanto manifestamente infondato;
i restanti motivi identici a quelli d'appello, parimenti agli stessi sono del tutto generici non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. La motivazione appare poi coerente e rispondente agli elementi presi in considerazione e non denota un deficit valutativo da parte del giudice di merito, il quale ha evidenziato che la teste \Becce\, lungi dall'esprimere congetture, ha riferito il dato obiettivo della mancata adesione da parte del CO\ alla richiesta di esibizione dei permessi di soggiorno dei dipendenti stranieri, e che non vi sono dubbi sull'esistenza dell'elemento psicologico del reato, anche in considerazione della natura contravvenzionale del reato per cui si procede.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2010