Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2006, n. 37400
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Sentenza 28 giugno 2006

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Le procedure di campionamento e analisi su prodotti alimentari deperibili previste dal D.Lgs. 3 marzo 1993, n.123 rispettano il principio del contraddittorio, che trova specifica disciplina anche nell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen., in quanto il metodo del doppio campionamento consente di assicurare che alle "preanalisi" possa seguire, ove necessario, una procedura garantita di controllo e nuovo accertamento. (La Corte, nel verificare la conformità a questo principio della normativa della Regione Sardegna, ed in particolare del Piano regionale per la vigilanza e il controllo sanitario della produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, ha richiamato l'importanza dei principi contenuti nella sentenza n. 434 del 1990 della Corte costituzionale).

Costituisce nullità soggetta al cosiddetto regime intermedio previsto dall'art. 180 cod. proc. pen. il mancato rispetto delle formalità volte a garantire la partecipazione della parte privata all'analisi dei campioni prelevati con riferimento ad alimenti deperibili; qualora tale violazione non venga ritualmente dedotta, risulta legittima l'acquisizione al fascicolo dibattimentale del certificato di analisi che, in ipotesi di alimenti deperibili, va considerato atto irripetibile e può essere utilizzato quale mezzo di prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2006, n. 37400
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37400
    Data del deposito : 28 giugno 2006

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