Sentenza 15 novembre 1989
Massime • 3
Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui allo art. 61 n. 2 cod. pen. non è necessario ne' che la finalità consista in un determinato reato, ben potendo il reato-mezzo essere finalizzato ad una serie di reati o ad una alternativa di reati, ne' che il reato-fine sia stato effettivamente commesso. ( Conf mass n 163727).*
Ai fini della valutazione della chiamata in correità, non è necessario che gli elementi di riscontro siano obiettivi, potendo essere anche di ordine logico, come la concorrenza di gravi elementi indiziari, la sussistenza di più chiamate in correità concordanti le eventuali ritrattazioni dei collaboranti, ove se ne accerti la natura mendace. ( V mass n 183119; ( V mass n 181854; ( V mass n 179788; ( Conf mass n 181608, e ivi cit.).*
È inapplicabile la disciplina dell'art. 81 cod. pen. allorché sia ritenuta sussistente l'unicità del disegno criminoso tra il reato più grave ancora sub indice e quello meno grave, già oggetto di pronuncia irrevocabile. ( Conf mass n 182635; ( Conf mass n 182336; ( Conf mass n 181522; ( Conf mass n 180578; ( Conf mass n 177789; ( Conf mass n 176278; ( Conf mass n 176219; ( Conf mass n 175827; ( Conf mass n 175384; ( Conf mass n 175032; ( contra mass n 180827; ( contra mass n 180659; ( contra mass n 179469; ( contra mass n 179048; ( contra mass n 177637; ( contra mass n 177403; ( contra mass n 177200; ( contra mass n 177145; ( contra mass n 177117; ( contra mass n 175212; ( contra mass n 175113). Si veda anche Corte cost. 27 marzo 1987 n. 115 che ha ritenuto non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 cod. pen., proprio sul presupposto che il diritto vivente fosse quello affermato da sez. Un. 21 giugno 1986 n. 7682, mass.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/1989, n. 8996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8996 |
| Data del deposito : | 15 novembre 1989 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 15.11.89
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE II I PENALESEZIONE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 2698
Dott. MANLIO CRUCIANI Presidente
1. Dott. NICOLA ZINGALE SIere REGISTRO GENERALE
2. N. 15514/89
» IG BI
3. DOMENICO NARDI
4. RI ALTIERI:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) NI CO, n. a Brindisi il 25 luglio 1940;
2) FE NT, n. a Palermo il 17.6.1952;
3) ER NT,n. a AT il 26.6.1952;
4) AR CO, n. a AT il 1°.7.1959;
5) GR RO,n. ad Agrigento il 13.7.1955;
6) VI NI, n. a Napoli il 16.7.1934;
7) LA AL OM,n. a Palermo il 28.3.1950;
8) AG OM, n. a AT il 3.4.1957;
9) NA NT, n. a Sternara il 1°.1.1960;
10) AN CO, n. a Torino il 16.6.1952;
11) NI GI, n. a Palermo il 4.5.1949;
12) NO NT, n. a AT il 16.2.1963;
13) ST RE PA,n. a Torino il 2.6.1943;
14) RI TO,n. a AT il 13.11.1956;
15) NA IN, n. a Termini Imerese il 3.11.1946;'
16) SP IN, n. ad Agrigento il 4.3.1958;
17) CA RI,n. a Lercara Friddi il 28.8.1948;
18) DI MA PA,n. a AT il 10.4.1955:
19) AB DO,n. a Foggia il 6.9.1947;
20) CAPUTI. TR,n. a Fragagnano il 12.4.1959;
21 LA LE,n. a Palermo il 19.5.1958;
22) LL Salatore, n. a Palermo il 7.2.1950
Mod. 82 A. Spinosi Roma
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino
in data 11 novembre 1988, nonchè sul ricorso proposto da ES CO avverso l'ordinanza della stes-
sa Corte in data 17.10.1988, nel medesimo.procedi-
mento penale;
Visti gli atti, la sentenza e l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal SIere
Dr. Enrico Altieri
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu-
ratore Generale Dr.Di Ciccio
che ha concluso per la rettifica della pronuncia "per insufficienza di prove" in "per non aver commesso il fatto"; rigetto nel resto e rigetto di tutti gli altri ricorsi ad eccezione del OS per il quale chiede A.C.R. in ordine all'art; 81 C.P. e
rigetto nel resto
Uditi i difensori Avv. MA Ronco del foro di Torino
difensore degli imputati IS, OS e Gra-
ceffo e LL.
L'avv. Luigi Tartaglino del foro di Torino difensore di PO Vincenza
L'avv. A. Mittone del foro di Torino difensore di Pi-
stone RE. L'Avv. Sebastiano Lo Greco difensore di RT Giaco-
mo e IN IN.
OSSERVA 1: Gli attuali ricorrenti sono stai giudicati dalla
Corte d'Appello di Torino per una serie di episodi criminosi, soprattutto rapine commesse con armi, in sieme a numerosi altri imputati non ricorrenti.
La Corte definiva il procedimento, risultante dalla riunione di diversi procedimenti, con sentenza dello 11 novembre 1988, avverso la quale venivano proposti i ricorsi per cassazione, per i motivi che saranno in seguito esposti specificamente per ciascun ricor-
rente.
L'imputato ES CO, infine, proponeva ricor so per cassazione avverso l'ordinanza, pronunciata dalla Corte d'Appello nel medesimo procedimento, con la quale era stata rigettata una istanza di rinvio
del dibattimento.
Le indagini di polizia giudiziaria, che avevano por-
tato all'inizio del procedimento penale, avevano pre- So le mosse dalle rivelazioni di TI TR che,
il 21 novembre 1984, aveva confessato al P.M. la sua partecipazione ad una rapina, commessa il 29 mar- ZO 1979 in danno dell'agenzia n.2 del Credito Italia
no di Torino, facendo i nomi dei complici. Da tali dichiarazioni le indagini erano state estese a numerosi altri episodi criminosi, attribuiti, via via, agli imputati del presente procedimento. Nella
esposizione che segue si farà riferimento ai numeri dei capi d'imputazione indicati nella sentenza di appello. 21 Le imputazioni, ed i motivi di ricorso
2.1. IG CO
E' stato ritenuto responsabile di detenzione, porto,
cessione illegali continuati di armi comuni da spa-
ro (art. 9, 10, 12, 14 legge 14 ottobre 1974 n.497
81 cpv. cod.pen.) (capo 139) e nei suoi confronti
è stata confermata la condanna inflittagli dal Tribu-
nale di Torino alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclu sione e L.400.000 di multa, con le attenuanti generi-
che equivalenti alla recidiva.
Deduce difetto di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di giustificare adeguatamente il ri-
getto della sua richiesta di riduzione della pena.
2.2. NT NT
E' stato ritenuto responsabile del delitto di porto e di detenzione illegali continuati di armi, al fine di commettere rapine all'estero, in concorso con Ca-
puti TR e ER EN (non appellante), 5
10, 14 legge 14 ottobre 1974 n.497 (capo 134). Gli è
stata confermata la pena inflittagli dal Tribunale
ritenuta la continuazione rispetto a quella inflitta-
gli dal Tribunale di Ravenna con sentenza del 27.10.
82, nella misura di anni uno di reclusione e di Lire
200.000 di multa.
Ha dedotto vizi di violazione di legge pro cessuale e sostanziale e contraddittorietà e difetto di motivazione sui seguenti punti:
a) il porto illegale delle armi non gli è stato mai contestato%;B
b) la detenzione non poteva essergli addebitata, es-
... sendo le armi di esclusiva pertinenza del ER;
c) la motivazione della sentenza è contraddittoria,
là dove si afferma che la detenzione è assorbita nel reato di porto illegale;
d) erroneamente è stata ritenuta sussistente la deten zione, essendo state le armi subito occultate e mai
utilizzate%;B
e) erroneamente, e senza adeguata motivazione, è sta-
ta ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art.
61 n.2 cod.pen., non essendo stata la detenzione fi-
nalizzata al compimento di specifici reati.
2.3. RA NT
E 1 stato ritenuto responsabile, in concorso con CA- ti TR, DE LE, OS OM,
TI NT:
114) di tentata rapina aggravata in danno della UPIM
di S.MA Torinese, nell'agosto 1984 (artt.56, 110,
.628 1° e 3° comma cod. pen.);
115) di detenzione e porto illegali di armi comuni
da sparo continuati aggravati, commessi al fine di
commettere il delitto precedente (artt. 61 n.2, 81
110 cod.pen.%;B 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 cpv.,
n. 497);
116) di furto aggravato di autovettura, impiegata per commettere la tentata rapina (artt.61 n.2, 110, 624,
625 n. 5 cod. pen.).
E' stata confermata nei suoi confronti la sentenza di primo grado, che, ritenuta la continuazione tra i reati, lo condannava alla pena di anni uno, mesi
otto di reclusione e di L.500.000 di multa.
Deduce vizio di omessa motivazione sul ti-
ро е calibro delle armi e sulla denegata applicazione delle attenuanti generiche.
2.4. IA CO
con CA E' stato ritenuto responsabile, in concorso
FF OR, AN RO e SI ti TR,
TO (coimputati non ricorrenti о non appellanti):
.90) di tentata rapina aggravata in danno della mani- 7
fattura tabacchi di Torino (artt.56, 110, 628, 1° e 3° comma cod.pen.);
(91) di detenzione e porto illegali continuati di di verse pistole, al fine di commettere il precednete delitto (artt.61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 cod.pen.
10 e 12 1° e 2° comma, 14 legge 14 ottobre 1974 n.497).
Gli è stata ridotta la pena inflitta in primo grado ad anni tre di reclusione e L.600.000 di multa.
Ha dedotto i seguenti mezzi di annullamento:
(1) Difetto di motivazione in ordine alla sua parteci-
pazione ai fatti, non essendo stata adeguatamente va-
lutata la chiamata di correo nei suoi confronti, ed essendo stato disatteso senza idonea motivazione lo alibi da lui offerto per l'ora della tentata rapina;
2) Difetto di motivazione sul diniego delle attenuan-;
ti generiche. 2.5. EF RO
E' stato assolto per insufficienza di prove, a segui-
to di appello del P.M., in riforma della sentenza del
Tribunale di Torino, che lo aveva assolto per non aver
commesso il fatto, dai seguenti reati, contestati in concorso con TI TR, RT IA e ES
CO:
a) rapina aggravata in una sala da gioco in Düsseldorf
(Germania), (artt. 110, 628 1° e 3° comma cod.pen.) - 8 -
(capo A del proc.pen. riunito in appello, n.1434/86
R.G.);
lesioni gravi aggravate in danno di LA ME,
commesso in occasione della rapina sopra indicata
(artt. 61 n.2, 110, 112 n.1, 582, 585, 583 cod.pen.)
(capo B del detto procedimento);
c) detenzione e porto illegali, continuati ed aggra-
vati, di diverse armi, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo (artt. 110, 61 n.2 cod.pen., 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n.497) (capo C del det-
to procedimento);
Ha dedotto vizio di insufficiente motivazione in or-
dine alla chiamata di correo nei suoi confronti, chie dendo di venire assolto con formula piena.
2.6. NO NI
E' stata confermata nei suoi confronti la sentenza
di primo grado, che lo aveva ritenuto responsabile un centinaio di pellic del delitto di ricettazione di provenienti da rapina, per averle acquistate da ce,
TI TR, IS RE, CA CO
(imputato non ricorrente), ai sensi art. 648 cod.
pen. e condannato alla pena di anni tre di reclusio ne e L.
3.000.000 di multa (v.capi 110 e 98).
Deduce vizi di omessa motivazione:
I) sul punto dell'affermazione della sua responsabi- 1
lità, per inadeguata valutazione delle chiamate di correo;
II) sulla denegata applicazione delle attenuanti ge-
neriche.
2.7. La MA OM E' stata confermata nei suoi confronti la sentenza di primo grado, che lo aveva ritenuto responsabile:
24) di rapina aggravata in danno del Credito Italia- no Agenzia n.2 di Torino in concorso- con TI
TR, FO AL e GA CA (gli ul-
timi due non appellanti o non ricorrenti) (artt.110,
628 1° e 3° comma n. 1 tutte le ipotesi, 61 n. 7 e n.11
cod.pen.) ;
25) di detenzione e porto illegali, aggravati e con-
tinuati, di armi, commessi in concorso coi predetti al fine di commettere il reato sopra indicato (artt.
81 10, 12 e 14cpv., 110, 112 n.1, 61 n.2 cod. pen.;
legge 14 ottobre 1974 n.497), e condannato alla pena di anni due di reclusione e di L.
1.000.000 di multa,
a titolo di aumento per la continuazione rispetto ai reati di cui alla sentenza del Tribunale di Torino
del 4 maggio 1987.
Ha dedotto vizio di cmessa motivazione, per avere i giudici di merito adeguatamente valutato non la chiamata di correo del TI nei suoi confronti, 10
e per aver ritenuto attendibili le chiamate di correo degli altri coimputati, pur essendo le stesse un pas
sivo adeguamento a quella del TI.
2.8. OS OM
E' stata confermata, nei suoi confronti,,(salvo che per il reato di ricettazione, capo 101) la dichiara-
zione di responsabilità della sentenza di 1° grado per i seguenti reati, ritenuta la continuazione tra gli stessi, con riduzione della pena ad anni cinque,
mesi undici di reclusione e L.
1.450.000 di multa;
75) rapina aggravata continuata in danno dell'Istitu
to S.PA di Torino
- Filiale di Farno Canavese e di Serena Palmino in concorso con TI TR,
LL NT e VA TR (coimputati non ricorrenti) (artt.61 n. .7, 81 cpv., 110, 628 1° e 3° comma n.1 cod.pen.);
76) porto e detenzione illegali aggravati di armi со
muni da sparo, commessi in concorso coi predetti,
nelle medesime circostanze, ai sensi degli artt.61 n.2, 110, cod.pen., 10, 12 1° e 2° comma, 14 legge
14 ottobre 1974 n.497;
77) furto aggravato di autovettura, commesSO in con-
corso coi predetti, al fine di commettere la rapina
61 n.2, di cui al capo 75), ai sensi degli artt. 110,
624, 625 n.2, 5 e 7 cod.pen.; 11 -
107) ricettazione di somme di danaro proveniente da rapina alla Cassa di Risparmio di Alessandria, ai sen-
si dell'art. 648 cod.pen.;
108) rapina aggravata in danno dell'ufficio postale
'di Corso Tazzoli n.235 in Torino e di diverse perso-
ne ivi presenti, in concorso con BB DO, Сари-
ti TR, LI IN (non ricorrente), TO
ne RE PA e ON GI e Petralia Dona to (gli ultimi due non appellanti), ai sensi degli articoli 110, 61 n.7, 628 comma 1° e 3° n.1 cod.pen.
109) detenzione e porto illegali di armi, comuni e
Ida guerra, in concorso coi predetti e al fine di com-
mettere la rapina sopra indicata, ai sensi degli ar-
ticoli 61 n.2, 110, 112 n.1 cod.pen.; 10, 12, 14 leg-
ge 14 ottobre 1974 n.497;
110 ) furto aggravato di autovettura, commesso, in
concorso coi predetti, al fine di commettere la rapi-
na di cui al capo 108), ai sensi degli articoli 61
n.2, 110, 624, 625 n.2, 5 e 7 cod.pen.;
111) ricettazione continuata aggravata di autovettu-
re e di targhe di autovetture provenienti da furto,
in concorso coi predetti e al fine di commettere la
rapina di cui al capo 108), ai sensi degli articoli
648 cod.pen.;
.61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1,
129) associazione per delinquere, contestata anche 12
a TA S., AT L., LL A., La CA G.
IO A., VA D., GA CA, ai sensi dell'art. 416 cod. pen.
Deduce violazione di legge, per non avere la Corte
d'Appello applicato la continuazione nei confronti di altre tre sentenze di condanna precedenti, passa-
te in giudicato, che egli aveva indicato, e che ri-
guardavano reati manifestamente commessi in esecuzio ne di un medesimo disegno criminoso, uno dei quali era una tentata rapina aggravata.
Deduce, inoltre, vizio di omessa motivazione sul di-
niego delle circostanze attenuanti generiche.
2.9. TI NT
E' stata confermata nei suoi confronti la sentenza di 1° grado, che lo riteneva responsabile, in concor
SO con TI TR, DE LE, RA An-
tonio, OS OM, dei seguenti reati:
114) tentata rapina aggravata in danno della UPIM
di S. MA IN, nell'agosto 1984, ai sensi de-
gli articoli 56, 110, 628 1° e 3° comma cod. pen.;
115) detenzione e porto illegali, continuati ed aggra vati, di armi comuni da sparo, in concorso coi pre-
detti e al fine di commettere la rapina di cui al
.....
capo 114), ai sensi degli articoli 61 n.2, 81, 110
cod.pen., 10, 12 comma 1° e 2° 14 legge 14 ottobre - 13
1974 n.497%;
116) furto aggravato di autovettura, in concorso coi predetti e al fine di commettere la rapina di cui al capo 114), ai sensi degli artt. 110, 61 n.2, 624,
625 n.5 cod.pen.;
inoltre, in concorso con BB DO, TI Pie-
tro, DE LE, TI NT:
117) raping aggravata in danno della UPIM di S.MA
IN, il 28 settembre 1984, ai sensi degli arti-
coli 110, 628 comma 1° e 3° n.1 tutte le ipotesi,
61 n.7 cod.pen.
118) porto e detenzione illegali, continuati ed aggra-
vati, di armi comuni da sparo, in concorso coi pre- detti e al fine di commettere la rapina di cui al capo 117), ai sensi degli artt. 110, 112, 81 cpv.,
61 n.2 cod.pen!; 10, 12, 14 legge 14 ottobre 1974
n. 497;
119) furto aggravato di un autofurgone in concorso coi predetti, al fine di commettere la rapina di cui al capo 117), ai sensi degli artt.110, 624, 625 n.5
e 7 61 n.2 cod.pen;
Ritenuta la continuazione tra detti reati,
gli è stata comminata la pena di anni cinque di re-
clusione e di L.
1.200.000 di multa.
Ha dedotto vizio di insufficiente motivazione in or- 14
-
dine alla valutazione della chiamata in correità
del coimputato AT, ritenuta attendibile dai giu-
dici di merito perchè un familiare del DE,coim putato, era effettivamente dipendente dell'UPIM di
S. MA. Senonchè, il AT aveva indicato erronea-
mente nel padre del DE il dipendente della
UPIM e presunto basista, mentre dipendente era la sorella del DE.
Il TI-ha, inoltre, impugnato l'ordinanza dibat timentale in data 18 ottobre 1988, con la quale la
Corte d'Appello ha disposto procedersi in contumacia,
ritenendo insussistente il suo impedimento a compari-
re, deducendo nullità del dibattimento e della sen-
tenza ai sensi dell'art. 185 n.3 cod.proc.pen.;
2.10. ES CO.
E' stata confermata nei suoi confronti la sentenza di primo grado, con la quale è stato ritenuto respon-
sabile dei seguenti reati:
a) proc.riunito n.1434/R.G.:
rapina in Düsseldorf (v.capo A, relativamente a Gra-
ceffo RO);
b) procedimento n.1434/86:
lesione personale grave aggravata in danno di LE
ME (v.capo B, contestato a EF RO);
92) detenzione e porto illegali di armi comuni da 15 -
sparo aggravati e continuati, al fine di commettere il delitto di cui al capo A).
La pena inflittagli è quella di anni tre e mesi sei
di reclusione e di L.600.000 di multa, ritenuta la continuazione fra i reati con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti.
Ha dedotto:
1) Difetto di motivazione sulla determinazione della pena inflitta;
B
2) Nullità della sentenza per non essere egli stato presente alla lettura del dispositivo;
3) Nullità del dibattimento e della sentenza, in con-
seguenza della nullità dell'ordinanza, da lui speci-
ficamente impugnata, con la quale è stata rigettata una sua istanza di sospensione del dibattimento per consentire la riunione ad altri procedimenti.
2.11. IN GI
E' stata applicata la prescrizione per i reati di cui ai capi 33, 37, 122, ed è stata confermata la di-
chiarazione di responsabilità per i seguenti reati:
26) rapina aggravata in danno di RE RE (in concorso con LL e SIo), ai sensi degli articoli 110, 628 1° e 3° comma n.1 cod.pen.%;
31) rapina aggravata in danno della Banca Popolare di
Novara, filiale di Rivara, ai sensi degli artt.81, 16 1 628 comma 1° e 3°, 61 n.7 cod.pen.; in concorso con
LL NT, SI OL e TT Sal
vatore;
32) porto e detenzione illegali aggravati e continua ti di armi, (artt.61 n.2, 110 c.p.; 10-12 е 14 legge!
14.10.1974 n. 497), in concorso con le persone e nel-
le circostanze indicate al capo precedente;
33) furto aggravato di autovettura, in concorso coi
predetti e al fine di commettere il reato di cui al capo 31 (artt. 110, 624, 625 n.2, 5 e 7, 61 n.2 cod.
pen.)%;B
(34) rapina aggravata in danno di IN NT,
in concorso coi predetti e al fine di commettere il delitto di cui al capo 31 (artt. 110, 628, 1° e 3°
comma);
35) resistenza aggravata a pubblico ufficiale (artt.
61 n.2, 110, 337 cod.pen.), in concorso coi predetti,
al fine di commettere la rapina di cui al capo 31);
36) ricettazione di arma aggravata (artt. 110, 61 n.2,
648 cod.pen.), in concorso come sub 31).
La pena inflittagli in primo grado è stata ridetermi nata nella misura di anni tre, mesi dieci di reclu-
sione e di L.
1.400.000 di multa.
Ha dedotto vizio di omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione sui seguenti punti: - 17
(a) sulla sussistenza del dolo di concorso nella rapi-
na di cui al capo 26), avendo egli affermato di non essere stato a conoscenza del progetto dei complici%3
b) sulla denegata applicazione, nei suoi confronti,
della desistenza volontaria per la rapina alla Banca
Popolare in Rivara, essendo stato egli costretto a
partecipare, pur avendo manifestato la volontà di re cedere, dalla minaccia esercitata con arma da un com plice;
c) sulla mancata diminuzione della pena per una più
favorevole valutazione delle attenuanti generiche e sulla diminuente del vizio parziale di mente, non avendo la Corte d'appello adeguatamente valutato la personalità dell'imputato, pur definendolo "individuo di struttura psicologica assai debole".
2.12. IS NT
E' stata confermata nei suoi confronti la sentenza di 1° grado con la quale è stato dichiarato responsa-
bile dei seguenti reati:
102) rapina aggravata in Torino, in una sala da gio-
co clandestina di D'AN TO, in concorso con
BB DO, TI TR, ES CO, Ca-
tania ZO (artt.110, 112 n.1, 628 comma 1 ° e 3°
n.1 cod.pen.);
103) porto e detenzione illegale continuati aggrava- - 18
- ti di armi, nelle predette circostanze e in concorso con le dette persone (artt. 61 n.2, 81, 110 cod.pen.,
10, 12, 1° e 2° comma, 14 legge 14 ottobre 1974 n.
497).
Ritenuta la continuazione tra detti reati, è stato condannato alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione e L.
1.000.000 di multa.
Ha dedotto vizio di omessa e insufficiente motivazio ne:
a) sulla ricostruzione dell'episodio di cui al capo
102) come rapina, e non come scontro tra bande rivali;
(b) sulla denegata applicazione delle attenuanti ge-
neriche.
2.13. IS RE Carlo
In riforma della sentenza di primo grado, impugnata,
stato dichiara- oltre che dall'imputato, dal P.M., è
to responsabile dei seguenti reati :
95) rapina aggravata in danno della Banca Popolare
di S. Stefano in Cinto Caomaggiore, ai sensi degli ar-
ticoli 61 n.7, 110, 628 1° e 3° comma n.1 cod.pen.,
in concorso con BI IT
96) porto e detenzione illegale di armi, in concor-
so col predetto e al fine di commettere il delitto di cui al capo 95 (artt.61 n.2, 110 cod.pen., 10,12
e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497); - 19
97) furto aggravato di autovettura, ai sensi degli articoli 62 n.2, 110, 624, 625 n.7 cod.pen., al fine di commettere la rapina di cui al capo 95), in con-
corso col predetto 3B
98) rapina aggravata in danno della Pelliccerie Riu-
nite in ME, in concorso con TI TR e Car-
done G.NC (artt.110, 628 comma 1° e 2°, 61 n.7
cod.pen.);
99) detenzione e porto illegali aggravati di armi, ai sensi degli articoli 110, 81 cpv., 61 n.2 cod.pen.%;
10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497, in concorso coi predetti, al fine di commettere la rapina di cui al capo 98);
104) rapina aggravata in danno della Cassa di Rispar
mio di Alessandria, filiale di Borgo S. Martino, in
concorso con TI TR e con AT ZO, ai
sensi degli articoli 110, 628 1° e 3° comma n.1, 61
n.7 cod.pen.;
105) detenzione e porto illegali di armi continuati aggravato, ai sensi degli articoli 110, 81, 61 n.2
cod.pen., 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497, in concorso coi predetti, al fine di commettere la rapi-
na di cui al capo 104);
106) furto aggravato di autovettura, ai sensi degli articoli 110, 624, 625 n.2, 5 e 7; 61 n.2 cod.pen., 20 1
in concorso coi predetti, al fine di commettere la rapina di cui al capo 104);
108) rapina aggravata in danno dell'ufficio postale di Corso Tazzoli in Torino, ai sensi degli artt. 110,
61 n.7, 628 1° e 3° comma n. 1 cod.pen., in concorso con BB DO, TI TR, LI Gioacchi-
no, OS OM, IA GI, Petra-
lia ON%;B
(109) porto e detenzione illegali continuati di armi da guerra e comuni, in concorso coi predetti e al
fine di commettere la rapina di cui al precedente ca po (artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, cod.pen.; 10, 12 e
14 legge 14 ottobre 1974 n.497);
110) furto aggravato di autovettura, in concorso coi
predetti e al fine di commettere la rapina di cui al capo 108); (artt. 110, 112 n.1, 624, 625 n.2, 5, 7%; 61
n. 2 cod. pen.);
111) ricettazione continuata aggravata di autovettu- re e targhe di autovetture provenienti da furto, in
concorso coi predetti, al fine di commettere la rapi-
na di cui al capo 108); (artt.110, 112 n.1, 648,61
n. 2, 81 cod.pen.);
142) porto e detenzione illegali continuati di armi da guerra e comuni (artt. 81 cpv., 9, 10, 12, 14 legge 21
Ritenuta la continuazione tra detti reati, la pena.
nei suoi confronti è stata determinata nella misura di anni otto di reclusione e di L.
3.000.000 di multa.
Ha dedotto:
a) violazione della legge processuale (art. 498 e se-
guenti in relazione all'art.524 n.3 c.p.p.) essendo stata irritualmente dichiarata la sua contumacia nel dibattimento d'appello, nonostante il legittimo impe-
dimento a comparire attestato dal certificato del servizio sanitario delle carceri;
b) omessa ed insufficiente motivazione sulle condizio ni mentali dell'imputato, ritenuto pienamente capace.
nonostante le contraddittorie risultanze di diverse perizie psichiatriche;
B omessa motivazione sulla valu-
tazione della capacità sotto il profilo dell'art.88
cod.pen.;
c) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazio-
ne sulla valutazione degli elementi di prova assunti
a carico dell'imputato, e precisamente:
c. 1.: per quanto riguarda le chiamate in correità del Biancarosso, del TI e del Catania, le stesse SO-
no prive dei necessari riscontri, e non è stato rico-
nosciuto il debito rilievo ai cattivi rapporti esi-
stenti tra i chiamanti in correità e il IS stes-
so; 22
c. 2: la sentenza d'appello, riformando quella di primo grado che aveva assolto il IS dalla rapi- na avvenuta in Cinto Caomaggiore (capi 95, 96, 97),
ha assunto come prova di responsabilità le contraddit torie ed insufficienti dichiarazioni testimoniali sulle caratteristiche di uno dei rapinatori, che si attagliavano al IS;
non ha tenuto in adegua-
to conto il mutamento di versione del BI;
ha riconosciuto valore indiziante alle minacce che
il BI, a suo dire, aveva ricevuto dal TO
ne, mentre da tale fatto l'imputato era stato assol-
to in istruttoria con ampia formula.
C. 3.: Nel riformare la sentenza di assoluzione del
Tribunale per quanto attiene alla rapina alla Cassa
di Risparmio di Alessandria in Borgo S. Martino (capi
104, 105 e 106), la Corte d'Appello è incorsa in vi-
zio di travisamento dei fatti ed insufficiente ed omessa motivazione perchè: la descrizione fatta da un testimone, il quale sostiene che i rapinatori era no travisati con fazzoletti, non si attaglia al rac- conto dei collaboranti, i quali sostenevano che,
nell'occasione, il IS aveva soltanto una parruc-
ca. Inoltre, lo stesso teste ricorda che la persona
(identificata dalla sentenza nel IS) era "inter- no ai 20 anni" (mentre il IS, all'epoca, ne 23
aveva 41).
Inoltre, mentre il AT aveva dichiarato che l'ac-
cesso alla banca era avvenuto attraverso una finestra del bagno, della quale erano state segate le inferria-
te, dai rapporti della polizia non risultava manomes-
sa l'integrità dei locali. C.4. La dichiarazione di responsabilità in relazione alla rapina in danno della pellicceria di ME
(capi 98-99) si fonda su una insufficiente motivazio- ne, sul punto della attendibilità della chiamata in correità, che la Corte di appello ha ritenuto confer-
mata da elementi assolutamente vaghi e precisamente una descrizione delle caratteristiche fisiche del rapinatore, che si asseriscono corrispondenti a quel-
le dell'imputato, fatte da un teste circa 5 anni do-
po il fatto, e la coincidenza del ruolo di tale per- sona (il capo dei rapinatori), col racconto del CA-
ti, il quale aveva riferito che la rapina era stata
guidata dal IS. C.5. Anche relativamente alla rapina in danno dello ufficio postale di Corso Tazzoli in Torino la sen-
tenza è viziata da insufficiente e contraddittoria motivazione, non essendo le generiche indicazioni dei testi sufficienti a corroborare la chiamata in
correità del AT e del OS, oltre che 24
-
delle dichiarazioni accusatorie (non di scienza diret ta) del TI.
Tanto più che le stesse dichiarazioni accusatorie sono state ritenute inaffidabili nei confronti di altri chiamati in correità. C.6. Per quanto riguarda l'imputazione di detenzione e porto illegali di armi (capo 142), la sentenza omet
--
te di motivare sulla attendibilità della chiamata in correità del BI, unico elemento sul qua-
le è stata fondata la dichiarazione di responsabilità. C.7. Non è stata data adeguata giustificazione del diniego di applicazione delle attenuanti generiche.
Chiede, inoltre, l'assoluzione con formula piena dai reati per cui è stato assolto con la formula dubita tive (capi 93-94).
2.14. VI TO
E' stata confermata, nei suo confroni, la sentenza
di primo grado che lo aveva dichiarato colpevole:
42) di rapina aggravata in danno della Banca Naziona-
le del Lavoro - inAgenzia n.5 di Torino, concorso con TI TR, La MA OM, AV OS,
GA CA (artt. 110, 112, 628 comma 1° e 3°
n. 1, 61 n. 7 e 11 cod.pen.);
43) detenzione e porto illegali di arma, in concorso
coi predetti e al fine di commettere la rapina di A p
- 25
-
cui sopra (artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 cod.pen.; 10,
12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n.497). Ritenuta la continuazione tra detti reati e rispetto a quelli di cui alla sentenza della Corte d'Appello
di Milano del 26 febbraio 1982, la Corte d'Appello
ha rideterminato la pena nella misura di anni cinque e mesi sette di reclusione e L.
1.500.000 di multa e interdizione dai pp.uu. per anni cinque.
Il VI ha dedotto:
a) Difetto ed insufficienza, nonchè contraddittorietà
della motivazione sul valore probatorio delle chiama-
te in correità del TI e del AT, che la stes-
sa sentenza ciconosce non sempre coincidenti, dando,
in proposito, spiegazioni non congrue, quale l'impre-
ciso ricorso dei collaboranti%;B
b) difetto di motivazione sul diniego delle attenuan ti generiche e sulla richiesta di riduzione della pena:
2.15. IN IN
La Corte d'appello, in riforma. della sentenza di
primo grado, lo ha ritenuto responsabile:
a) (procedimento riunito n.1876/86):
di rapina aggravata in danno dell'Ufficio postale di Corso Tazzoli di Torino, in concorso con BB
DO, TI TR, IA GI, Cirulli 26
IN, OS OM, AL ON,
IS RE PA, AT ZO (artt.110,
61 n. 7, 628 comma 1° e 3° n.1 cod.pen.);
B) di detenzione e porto illegale di armi, commessi in concorso coi predetti, al fine di commettere la rapina di cui al capo A) (art. 61 n.2, 110, 112 n.1;
10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497);
C) di furto aggravato di autovettura (artt.110, 61
n.2, 624, 625 n.2, 5, 7 cod.pen.), in concorso coi predetti e al fine di commettere la detta rapina;
D) di ricettazione continuata aggravata di autovet- ture e di targhe, in concorso coi suddetti e al fine
di commettere la rapina (artt. 110, 112 n.1, 81 cpv.,
648 cod.pen;)%;B
G) di detenzione illegale continuata aggravata di ar-
da guerra e comuni da sparo, in concorso con TO mi
RE PA (v.capo 142), ai sensi degli artico- ne li 110, 81 cpv., 61 n.2 cod.pen. e 10, 12 legge 14
ottobre 1974 n.497.
Ritenuta la continuazione tra detti reati, con le at-
tenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la
Corte d'Appello ha determinato la pena nella misura di anni quattro di reclusione E di L.2.000.000 di
multa.
Ha dedotto vizio di omessa ed insufficiente motivazio 1 27
ne sulla valutazione delle chiamate di correo del Biancarosso e del AT, che la sentenza ha giudi-
cato attendibile e confermata sulla base di elementi equivoci o vaghi.
La sentenza, inoltre, non ha posto nel giusto rilie-
vo le seguenti circostanze:
il principale "collaboratore" di questo procedimento,
il TI, non accusa il IN in relazione ai rea-
ti in questione;
il AT non è disinteressato nel-
l'accusare, per cui doveva essere adeguatamente moti vata l'esclusione della tesi dell'accusa calunniosa.
2.16 PO IN
La Corte d'Appello ha confermato nei suoi confronti la sentenza di primo grado, che lo aveva dichiarato responsabile:
51) di rapina aggravata in danno della Sittam s.p.a.
in Milano, in concorso con TI TR, LL Ro
sario, La CA GI, AT IN (artt. 110, 628 comma 1° e 3°, 61 n.7 cod.pen.);
52) di detenzione e porto illegali aggravati di armi
(artt.110, 61 n. 2 cod.pen., 10, 12 e 14 legge 14 ot-
tobre 1974 n.497), in concorso coi predetti e al fi- ne di commettere la predetta rapina;
53) furto aggravato di autovettura, in concorso coi
predetti, al fine di commettere la rapina (art.110, ..
28
61 n.2, 110, 624, 625 n.5 cod.pen.).
Ritenuta la continuazione ed esclusa la recidiva, era stato condannato alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione e L.800.000 di multa, oltre alla interdizione dai p.u. per anni cinque.
Ha dedotto difetto e insufficienza della motivazione in relazione alla attendibilità dei chiamanti in cor- reità; in particolare, sulle circostanze che, pur non essendo residente in [...], e come tale poco esper-
to delle strade e del traffico di tale città, appare strano che sia stato adibito al ruolo di autista del-
la banda.
Lamenta, inoltre, difetto di motivazione sulla mancata applicazione dell'attenuante di cui
all'art.114 cod.pen. e delle attenuanti generiche.
2.17 ES RI
E' stata confermata nei suoi confronti la sentenza di primo grado, che lo ha dichiarato responsabile:
61) di rapina aggravata, in concorso con TI Pie-
tro e con VA TR, in danno di AS Giu
lio e di BO CO (artt.110, 628, comma 1° e 3° n.1 cod. pen.);
62) di porto e detenzione illegali aggravati conti-
nuati di armi, in concorso come sopra e al fine di
commettere detta rapina (artt. 61 n.2, 81 cpv., 110 29
cod. pen.; 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n.497);
(63) rapina aggravata continuata in danno della Cassa
di Risparmio di Torino filiale di Favria C.se,
- e della guardia giurata Gallo Lassere Bartolomeo, in concorso con TI TR, LL NT e Vaz-.
zana TR};
64) furto aggravato di autovettura, in concorso, come sopra, al fine di commettere detta rapina (artt.61
n.2, 110, 624, 625 n.2, 5 e 7 cod.pen.); 65) di detenzione e porto illegali aggravati di ar-
mi, in concorso come sopra e al fine di commettere la rapina (artt. 61 n.2, 110 cod.pen.%; 10, 12 e 14 leg-
ge 14 ottobre 1974 n.497);
81) di rapina aggravata in danno dell'orefice Ghilar-
din in Leinì, in concorso con TI TR e con Vaz-
zana TR (artt.110, 628 comma 1° e 3° n.1 cod.
pen.);
82) di detenzione e porto illegali continuato di ar-
mi, in concorso come sopra e al fine di commettere la rapina di cui al capo 81) (artt.62 n.2, 81 cpv.,
110 cod. pen.%; 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497);
84) di rapina aggravata in danno degli orefici Neirot
e Fracassi in Torino, in concorso con TI Pie- ti e VA TR (artt. 110, 628 comma 1 e 3 tro n.1 61 n.7 cod.pen.); 30
(85) di detenzione e porto illegale continuati aggrava-
ti di armi, in concorso come sopra e al fine di commet tere la rapina di cui al capo precedente (artt.110,
61 n.2 cod.pen.%; 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974
n.497);
86) di furto aggravato di autovettura, in concorso come sopra e al fine di commettere le rapine di cui al capo 84 (artt.110, 624, 625 n.5, 61 n.2 cod.pen.).
Ha dedotto vizio di insufficiente e mancante motiva-
zione sul diniego di applicazione delle attenuanti generiche.
2.18 Di MA PA
E' stata confermata nei suoi confronti l'assoluzione per insufficienza di prova dai seguenti reati:
55) rapina aggravata in danno della Banca Toscana di
Galleno, in concorso con TI TR e SP Vin-
cenzo (artt. 110, 628 comma 1° e 3° cod.pen.)%;B
56) porto e detenzione illegali aggravati e continua-
ti di armi, in concorso come sopra, al fine di commet-
tere la predetta rapina (artt. 110, 61 n.2, 81 cpv.
cod.pen.; 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n.497);
57) furto aggravato di autovetture, in concorso come
sopra, al fine di commettere la rapina di cui al ca-
po 55 (artt. 110, 624, 625 61 n.2 cod. pen.). n. 5,
insufficienza della motivazione sul- Deduce difetto e 31
la valutazione delle prove, le quali se correttamente valutate avrebbero dovuto determinare una sua assolu zione con formula piena.
Lamenta, in particolare, che la chiamata in correità nei suoi confronti è contraddittoria e non confermata da elementi esterni.
2.19. BB DO
E' stata parzialmente confermata la sentenza di 1°
grado, con la quale è stato dichiarato colpevole:
102) di rapina aggravata nella "bisca" D'AN (artt.
110, 628, comma 1° e 3° n.1, 61 n.7 cod.pen.), in concorso con TI TR, ES GI NC, Pisa-
no NT, AT ZO;
103) di porto e detenzione illegali aggravati conti-
nuati di arma, in concorso come sopra e al fine di commettere la rapina di cui al capo precedente (artt.
110, 61 n.2, 81 cpv. 1° e 2° cod.pen.%; 10, 12 e 14
legge 14 ottobre 1974 n. .497);
(117) di rapina aggravata in danno del deposito UPIM
di S. MA IN in concorso con TI TR,
DE LE, TI NT e AT ZO
(artt. 110, 628 comma 1° e 3° n. 1, 61 n.
7.cod.pen.);
118) di porto e detenzione illegali aggravati e con-
tinuati di armi (artt.110, 61 n.2, 81 cpv. cod.pen.;
10, 12 e 1' legge 14 ottobre 1974 n. 497), in concorso 1 32 1
come sopra, al fine di commettere la rapina di cui al capo 117);
119) di furto aggravato di autovettura (artt.110,
624, 625 n.5 e 7; 61 n.2 cod.pen.), in concorso come
sopra, al fine di commettere detta rapina;
.
130) di procurata inosservanza di pena (art. 390 cod.
pen.), per aver aiutato AT ZO a sottrarsi
¦all'esecuzione di una pena.
Ritenuta la continuazione tra detti reati, la pena inflittagli è stata quella di anni cinque e mesi sei di reclusione e di L.
1.200.000 di multa, oltre alla interdizione dai p.u. per anni cinque.
Ha dedotto:
(a) violazione dell'art.479, in relazione all'art. 524
n.1 e n.3 cod. proc.pen;
Lamenta che, in relazione ai reati di cui ai capi
102 e 103, egli avrebbe dovuto essere assolto, es-
sendovi a suo carico soltanto le chiamate in correi- tà del Catania e del TI, contradittorie, non CO-
stanti, non confermate da elementi di prova esterni.
Osserva, inoltre, che la sentenza è viziata da omes-
sa e insufficiente motivazione circa la prova della sua partecipazione alla rapina alla UPIM (capi 117 e
118), avendo egli ammesso soltanto la sua responsabi lità in relazione al furto dell'auto.
------ - 33
In ogni caso, doveva, sulla base delle risultanze processuali, essere esclusa la sua responsabilità
perchè il contributo causale da lui dato era nullo;
quanto meno doveva applicarsi l'art.114 cod.pen.;
b) difetto e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del fatto contestato al capo 130), essendo emerso che, all'epoca della lati- tanza, il AT viveva col proprio suocero;
c) difetto di motivazione circa-la mancata applica-
..
zione delle attenuanti generiche.
L'BB ha, inoltre, proposto ricorso, deducendo vizio di insufficiente motivazione, avverso l'assolu-
zione per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi da 108) a 113).
2.20 TI TR
E' stata confermata nei suoi confronti la sentenza di primo grado, che l'aveva dichiarato responsabile dei reati di cui ai sopra elencati capi 24), 25),
41), 42), 43), 45), 46), 47), 48), 49), 50), 51), 52),
53), 54), 55), 56), 57), 58), 59), 60), 61), 62),
63), 64), 65), 66), 67), 68), 69), 70), 71), 72),
73), 74), 75), 76), 77), 78), 79), 80), 81), 82),
84), 85), 86), 87), 88), 89), 90), 91), 92) 98), 99).
102), 103), 104), 105), 106), 108), 109), 110), 111),
113), 114), 115), 116), 117), 118), 119), 125)112), 34
-
126), 127), 133), 134), 135), A B (proc.n.1434/86).
Ritenuta la continuazione tra detti reati,
con le attenuanti generiche equivalenti alle aggra-
vanti, è stato condannato alla pena di anni quattro,
mesi sei di reclusione e di L.
1.000.000 di multa.
Ha dedotto difetto di motivazione sulla valutazione del suo comportamento processuale, per il quale avrebbe dovuto essergli applicata la pena nel minimo, col minimo aumento per la continuazione.
2.21 DE LE
Le imputazioni e i motivi di ricorso sono identici a quelli relativi a TI NT (n.2.9., capi 114, 115), 116), 117), 118), 119).
2.22. LL TO
E' stata confermata nei suoi confronti la sentenza di primo grado, che l'aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e di L. 350.000 di multa, ritenuta la continuazione tra i reati per i delitti di detenzione e porto illegali di armi aggra vati (artt.61 n.2, 110, 112 n.1; 10, 12 e 14 legge
14 ottobre 1974 n.497), commesso in Palermo in concor
So con TI TR e LL RI (capo 54). 3 contradditorietà nella motivazio Ha dedotto difetto non avendo la sentenza posto in giusto rilievo ne,
la divergenza, tra le versioni dei chiamanti in cor- - 35
reità circa la sua partecipazione ai fatti.
2.23. RT IA E' stata per lui confermata la sentenza di primo gra-
do, che lo dichiarava responsabile: 92) di detenzione e porto illegali aggravati conti-
nuati di armi, in concorso con TI TR, e Manes
CO (artt.110, 81 cpv., 61 n.2 cod.pen ; 10,
12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n.497;
137) di cessione illegale di arma (art. 9 legge 14
ottobre 1974 n.497);
138) di favoreggiamento personale e falsità documen÷
tale, ritenuta la continuazione tra i due reati (artt.
81 comma 1°, 378, 477, 468 cod.pen.)%;B
A)
- procedimenti n.1434/86: di rapina aggravata con-
tinuata in Düsseldorf, in concorso con TI TR,
EF RO, ES CO (artt. 110, 628
1° e 3° comma cod. pen.);
B) stesso procedimento: lesione personale grave ed aggravata, in Düsseldorf, in concorso come sopra
e al fine di commettere la rapina (artt. 110, 61 n.2,
112 n.1, 582, 583, 585 cod.pen.).
Ritenuta la continuazione tra detti reati, con la re-
cidiva, è stato condannato alla pena di anni cinque,
mesi sei di reclusione e L.
1.500.000 di multa, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per anni 5. 36 1
Ha dedotto vizio di difettosa, insufficiente e con-
traddittoria motivazione:
(a) sulla valutazione delle chiamate in correità nei suoi confronti%;B
b) sulla mancata applicazione delle attenuanti gene-
riche.
E' stata ordinata in udienza la riunione del ricorso del ES, agli altri ricorsi.
3. MOTIVI DELLA DECISIONE 3.1. I criteri adottati dai giudici di merito nella va-
lutazione delle prove
La maggior parte delle censure formulate dai ricorren ti contro la sentenza riguardano la valutazione delle chiamate in correità, sulla cui base è stata afferma-
ta la responsabilità di numerosi imputati.
Tali chiamate in correità, vuoi per difetti intrinse-
ci vuoi per mancanza di validi elementi esterni di conferma, non sarebbero idonee a costituire prove.
E 1 stata da diversi difensori e dal Procuratore Gene-
rale, con memorie scritte, e nella discussione orale,
sollecitata l'applicazione dell'art.192 del nuovo CO-
dice di procedura penale, applicabile ai procedimen-
ti in corso in forza dell'art. 245 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, secondo il quale il giudice deve valutare la prova "dando conto nella - 37
motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati" e, per quanto attiene alle dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato o da persona
'imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, le stesse devono essere valutate "unitamen-
te agli altri elementi di prova che ne confermano la attendibilità".
Occorrerà, quindi, verificare se i giudici della Cor-
te d'appello (e quelli del Tribunale, per i capi di sentenza che sono stati integralmente confermati),
nella valutazione delle prove abbiano usato criteri non difformi da quelli indicati dalle norme citate.
Tale verifica sarà effettuata in via generale, con
le opportune integrazioni e precisazioni rese neces-
sarie dalla posizione di ciascun ricorrente. 3.1. I criteri seguiti dalla sentenza per la valutazione delle chiamate in correità La sentenza ha affrontato il problema in via generale,
dandosi carico delle diverse opinioni all' epoca esi stenti, le quali andavano dalla totale svalutazione della chiamata di correo alla sua utilizzazione come
prova. Premessa tale esposizione, i giudici d'appel-
lo hanno ritenuto di dover condividere l'impostazio ne data dal Tribunale, secondo la quale non sussiste un divieto legislativo, sia pure implicito, di uti- 38
lizzazione delle dichiarazioni dell'imputato come mezzo di prova, e che occorre verificarne in modo ri-
goroso, data la peculiarità della fonte, di per se
'stessa sospetta, la attendibilità intrinseca e la conferma esterna.
D'altra parte, la sentenza non ha condiviso l'altra impostazione, secondo cui alla chiamata in correità
dev'essere riconosciuto pieno valore di prova, col
solo limite della non contraddittorietà con le altre emergenze processuali.
I giudici di merito hanno, invece, seguito l'indirizzo intermedio, riconoscendo valore di prova alle dichiarazioni in questione, a condizione che queste fossero integrate attraverso i c.d. riscontri
esterni, non fossero in contraddizione con altre ri-
sultanze processuali, e non sussistessero collusioni
condizionamenti dei collaboranti in danno del chia-
mato in correità.
Premessa tale regola, la sentenza ha escluso che pos-
sa ravvisarsi una contraddizione nel successivo chia-
rimento, nella successiva rettifica di precedenti di chiarazioni, nella divergenza tra le dichiarazioni di diversi collaboranti, quando tutto ciò riguardi elementi marginali, soprattutto quando, come nel pre-
sente procedimento, i collaboranti sono persone che - 39 hanno commesso centinaia di gravi delitti, nell'arco di un assai breve arco di tempo, con complici volta a volta diversi, per cui le sovrapposizioni le in- versioni e i falsi ricordi sono perfettamente possibi li senza che l'impianto generale della chiamata ne
sia minimamente scossa.
La Corte d'Appello ha, successivamente,
esposto le ragioni per cui le chiamate in correità
del TI, del AT, del BI, del Costan- za e del ES devono essere considerate intrinseca-
mente attendibili, stanti la loro congruenza e logi- cità e nonostante i tentativi, rimasti privi di ve-
rifica, di screditare i collaboranti con l'esposizio ne di vicende sentimentali o di rancore per ragioni economiche.
Tali criteri valutativi, Osserva questa sono in perfetta sintonia con quelli dettati Corte,
dall'art. 192 del nuovo codice di procedura penale,
norma che, come risulta dai lavori preparatori, ha re-
cepito l'indirizzo della più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte risolvendo in senso afferma-
tivo la questione della utilizzabilità come prova della chiamata in correità, esigendo soltanto, come
limite legale di ammissibilità, il dovere del giudi-
ce di valutarla "unitamente agli altri elementi di 22
- 40
+ prova.
Indagine che i giudici di merito hanno puntualmente effettuato, sia nelle premesse generali, sia con ri-
ferimento a ciascuna posizione.
La norma citata non ha, peraltro, risolto nè il problema della c.d. verifica intrinseca nè
ha precisato quali siano gli elementi idonei ad esse-
re assunti come riscontri.
:
Restano, quindi, valide le indicazioni date dalla più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte
(v., fra le altre, S.U., 19 marzo 1988 n.3692; 15
settembre 1987 n.9820; 12 febbraio 1988 n.1896), se-
condo cui non è necessario che gli elementi di ri-
scontro siano obiettivi, potendo essere anche di or-
dine logico, come la concorrenza di gravi elementi indiziari, la sussistenza di più chiamate in correi-
tà concordanti;
le eventuali ritrattazioni dei col-
laboranti, ove se ne accerti la natura mendace.
Mantiene, quindi, validità, anche nel nuovo sistema
processuale, il principio, enunciato più volte dalle pronunce di questa Corte, della inesistenza, nel no-
stro ordinamento, di una gerarchia di valore tra i diversi mezzi di prova (v., di recente, S.U. 18 feb-
braio 1988 n.1185).
In questa sede, pertanto, non può essere chiesto un 41
riesame dell'apprezzamento contenuto nella decisione
di merito, ove la stessa abbia applicato criteri va-
lutativi, conformi alle regole dell'art.192 del nuovo codice di rito e con motivazione immune da vizi logi-
ci о da lacune su punti essenziali.
Fatte queste premesse, osserva questa Cor-
te che le censure formulate dai ricorrenti devono essere disattese, o perchè infondate, o perchè invol-
genti un riesame nel merito, inibito in sede di legittimità.
Ciò in quanto i giudici di merito hanno fatto un corretto uso del loro potere-dovere di valu-
tazione delle risultanze di fatto, anche alla luce del nuovo regime processuale.
3.2. L'inammissibilità dei ricorsi per i quali i motivi sono stati depositati precedentemente al deposito del-
la sentenza Prima di esaminare specificamente i motivi di ricorso dedotti da ciascun imputato, è necessario risolvere, in via generale, il problema della ammissi-
bilità dei ricorsi di coloro che hanno presentato i motivi contestualmente alla dichiarazione d'impugna-
zione, e precisamente il ES, il TI, il
RT, il RA, il ES e 1'Abbate.
Avendo costoro formulato censure, sotto diversi pro- - 42
fili, contro la motivazione della sentenza, prima che la stessa fosse depositata, devesi ritenere che le
stesse censure siano prive del requisito della spe-
cificità, e pertanto i ricorso devono essere dichia-
rati inammissibili. Per l'BB dovrà procedersi al-
la correzione della formula assolutoria per alcuni reati, come si dirà in seguito.
Anche le censure formulate contro l'ordinan dibattimentale, che ha rigettato un'istanza del za
ES di rinvio del dibattimento, sono inammissibili,
trattandosi di un sindacato dell'uso di un potere discrezionale, che peraltro la Corte d'appello ha adeguatamente motivato con l'esigenza di speditezza del procedimento.
3.3. Il rigetto degli altri ricorsi
I ricorsi del Cordella, del TI, del LL,
del IG, del NT, del IA, del-
lo NO, del La MA, del OS, del Mari
ni, del IS, del IS, del VI, del Ri-
naldo, e dello PO sono infondati e devono essere
rigettati.
3.3.1 DE LE e TI NT.
Le censure dei ricorrenti, formulate in unico atto,
riguardano, genericamente, la valutazione dell'atten dibilità dei collaboranti, - 43
Sotto tale profilo si Osserva che la sentenza impugna-
ta, confermativa di quella di 1° grado, ha adeguata-
mente motivato, in piena aderenza ai criteri enuncia-
ti in via generale, e che questa Corte condivide, cir-
ca l'attendibilità intrinseca delle chiamate in cor-
reità (TI e AT), la loro reciproca conferma e integrazione, l'elemento di controllo "esterno"
dell'esistenza di un dipendente della UPIM di S. Mau- ro con funzioni di basista, familiare del DE.
I ricorrenti hanno dedotto contraddittorię
tà nella motivazione, per avere il TI indicato nel padre del DE la persona che aveva svolto
il ruolo di basista. Giustamente la sentenza non ne ha tenuto conto, stante la possibilità di un impreci-
so ricordo, e il fatto che lo stesso DE, dopo l'iniziale negativa, aveva ammesso che il proprio pa- dre e la propria sorella avevano lavorato alle dipen-
denze della UPIM.
Quanto ai motivi dedotti dal TI in relazione ad una affermata nullità dell'ordinanza dichiarativa di contumacia (specificamente impugnata con dichiara-
zione e motivi contestuali in data: 12 novembre 1988),
anche tali censure sono infondate, avendo la Corte
d'Appello dato atto nell'ordinanza dell'esito degli accertamenti medico-legali, secondo il quale non sus - 44
-
sisteva alcun impedimento a comparire all'udienza.
Ogni ulteriore censura costituisce un sindacato del-
l'apprezzamento effettuato dai giudici di merito sul dedotto impedimento, sindacato non consentito in que-
sta sede.
3.3.2 LL TO Le censure si risolvono in un sindacato sull'apprez-
zamento delle risultanze processuali da parte dei giudici di merito, i quali hanno adeguatamente moti-
vato sulla intrinseca attendibilità delle chiamate in correità, le cui modificazioni nel tempo, peral- tro su elementi marginali, in difetto di un vago so-
spetto di accusa calunniosa, sono state giustificate.
Nè sussiste la prospettata contraddittorię
tà della motivazione, risultante da un affermato con-
trasto tra le dichiarazioni dei chiamanti in correi-
tà (TI e LL) e quelle del coimputato
La CA GI.
Le prime dichiarazioni di costui circa la presenza del LL TO a Torino, (e non a Palermo per commettere una rapina, come affermato dai chiamanti in correità) non potevano costituire սո valido elemen to di contrasto sul piano logico, non essendosi il
La CA espresso in termini di certezza;
quanto alla modificazione dibattimentale, nella quale il La Roc- - 45
ca si dice certo della presenza del LL VA
re a Torino, bene è stato ritenuto dai giudici di ap-
pello un elemento di conferma della attendibilità
delle dichiarazioni dei collaboranti, stante il fon-
dato sospetto di una certezza che nasce a distanza di
anni dal fatto.
3.3.3. IG Francesca
La richiesta di riduzione della pena, attraverso una più favorevole valutazione delle concesse attenuanti generiche, è stata disattesa dalla Corte d'Appello
con appropriata motivazione, osservandosi che l'impu-
tato, pur ammettendo la propria responsabilità, aveva
taciuto i nomi dei fornitori delle armi, dimostrando,
così, di voler mantenere legami con organizzazioni criminali.
Chiedere che venga riconosciuto un maggior peso ad altre situazioni personali del ricorrente CO-
stituisce un sindacato sull'uso di un potere discre-
zionale del giudice di merito.
3.3.4 NT NT
La sentenza impugnata non è incorsa in er-
rori di diritto e ha fornito una compiuta e non con-
traddittoria giustificazione su tutti i punti di cen-
sura dedotti. Infatti, il porto illegale delle armi
è stato ritualmente contestato all'imputato, median- - 46
te l'indicazione della condotta e nei diversi interro-
gatori; la detenzione delle armi è stata correttamen-
te ritenuta, (anche se assorbita dal porto illegale)
essendo risultato con certezza che il possesso con-
giunto delle armi, da parte di tutti i coimputati, si era protratto per un tempo apprezzabile%3B che le armi potevano essere rapidamente utilizzate, anche se occultate nell'autovettura; che non è necessario,
ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui allo art. 61 n.2 cod.pen., che la finalità consista in un determinato reato, ben potendo la detenzione o il porto di armi essere finalizzato ad una serie di reati,
o ad una alternativa tra reati diversi non essendo necessario che il reato-fine sia stato commesso (v., fra le altre, Sez. V, 14.2.84, Maggi;
B Sez.V, 13.1.1976,
Memoli).
Circa la mancata applicazione delle attenuanti di cui all'art. 114 e 62 bis cod.pen., e di quelle previste dall'art.5 legge 2.10.1967 n. .895, non sussistono er-
rori giuridici o vizi di motivazione: secondo la ri-
costruzione dei fatti risultante dalle sentenze dei giudici di merito 1'imputato fu sorpreso insieme ai complici al possesso delle armi, il che lo poneva sullo stesso piano degli altri, per cui nulla poteva far ritenere che il contributo da lui dato alla rea- - 47
-
lizzazione del piano criminoso fosse minimo.
Quanto alle altre due attenuanti, la loro la pri applicabilità è stata correttamente esclusa:
per la enorme potenzialità offensiva di una delle ma,
armi (pistola cal.357 "magnum"); la seconda con la capacità criminale rivelata (scelta di un'impresa delittuosa particolarmente grave, in un paese lonta-
no, con grande determinazione e dispiegamento diimez zi) e i numerosi e gravi precedenti penali dell'impu-
tato.
3.3.5 IA CO
Non sussistono, nella ricostruzione della rapina ai danni della Manifattura Tabacchi di Torino
(capi 90 e 91), incongruenze ° vizi logici tali da infirmare la correttezza della motivazione.
A carico del ricorrente vi sono le accuse di diversi chiamanti in correità (ben cinque), coincidenti su-
gli elementi essenziali e confermate, attraverso il
racconto dei testimoni, quanto al numero dei rapina-
tori e alle caratteristiche fisiche di alcuni di CO-
storo (uno recante una cicatrice sul volto, come,
appunto, il SI, che confessò la sua responsabi-
lità). A ciò si aggiunga il riconoscimento effettua-
to dal ES in udienza.
Quanto alla dedotta insufficiente о omessa motivazio - 48
ne sull'alibi offerto dal ricorrente, osserva questa
Corte che la sentenza impugnata ha ampiamente motiva-
to sull'attendibilità dell'alibi, sulla sua rilevan-
iza, sulla sua inidoneità, stante la non decisività F
delle circsotanze offerte, a contrastare. le acquisi-
zioni probatorie emerse dalle dichiarazioni dei coim putati e dei testimoni.
Dalla ricostruzione dei fatti risultante dalle sen-
tenze dei giudici di merito, tenuto conto dell'ora in cui il IA fu visto in un'aula del Tribu- nale di Torino e l'ora della rapina, unitamente alla breve distanza tra il Tribunale e il luogo del delit-
to (circa sei chilometri), anche ammessa la esattez-
za delle ore indicate da coloro che hanno fornito lo alibi, non poteva escludersi che il IA si fosse allontanato per il breve tempo necessario per commettere il delitto, facendosi vedere nuovamente in
Tribunale. Ne consegue che la motivazione sul punto non può ritenersi difettosa ° contraddittoria.
Quanto alla denegata applicazione delle at tenuanti generiche, si osserva che la Corte d'Appello
ha correttamente motivato sul punto, facendo riferi-
mento ad una particolare callidità dell'imputato dimo-
strata nella sua difesa.
3.3.6. NO NI - 49
Anche costui è stato raggiunto da una preci- ed articolata chiamata di correo (quella del CA- sa ti), non determinata da animosità, non contraddetta da altre emergenze probatorie, riscontrata attraver- SO alcuni particolari indicati dal collaborante, come
l'esistenza di un ingresso posteriore, accessibile con mezzi, nella villa in cui le pellicce rapinate furono consegnate;
la presenza di un cane "dobermann"
nel giardino%3B la difese generiche e inconcludenti del ricorrente su punti che egli avrebbe potuto facilmen-
te dimostrare.
Le ulteriori critiche mosse contro la sen-
tenza si risolvono in censure sull'apprezzamento delle risultanze processuali, non consentite in sede di le-
gittimità.
Quanto alla censura sul diniego delle atte-
nuanti generiche la Corte d'Appello ha compiutamente assolto al dovere di motivazione sul punto, indican-
do la obiettiva gravità del fatto, le condizioni par-
ticolarmente agiate dell'imputato, i reiterati episo-
di di ricettazione per cui egli aveva riportato con-
danne.
3.3.7 La MA OM
Non sussiste, nei suoi confronti, alcun vizio logico alla motivazione, essendosi i giudici di merito per- - 50
fettamente attenuti ai criteri di valutazione della prova per chiamata in correità, criteri che questa
Corte ha condiviso.
In particolare, la Corte d'Appello ha dato atto del-
la precisione del racconto del TI, della compro-
vata assenza di motivi di rancore verso il La MA;
della conferma risultante dalla attestazione diretta della perfetta coincidenza tra le caratteristiche fisiche di uno dei rapinatori, riferite da un teste,
e quelle del La MA.
Anche in questo caso si chiede, in defini-
tiva, un terzo esame nel merito.
3.3.8. OS OM
Questa Corte non ritiene di condividere la tesi, SO-
stenuta nei motivi e nella discussione orale, di una applicabilità del vincolo della continuazione rispet-
to a fatti meno gravi di quello attualmente giudica-
to. Nella specie, è pacifico che i fatti che costitui-
scono oggetto del presente procedimento sono più gra vi di quelli che hanno costituito oggetto dei proce-
dimenti, definiti con sentenza di condanna, indica-
ti dal ricorrente.
Nei darsi carico del contrasto esistente nella giurisprudenza della Corte Suprema sul punto
(v., nel senso affermativo, la citata sentenza delle - 51 S.U. n.7682 del 21 giugno 1986, e precedenti decisio-
ni delle sezioni semplici, come Sez.VI, 23 aprile
1986 n.4880), questa Sezione non ritiene di seguire tale indirizzo, anche in considerazione della senten-
za della Corte Costituzionale del 27 marzo 1987 n.115,
la quale ha dichiarato inammissibili о non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da vari giudici sugli articoli 81 cod.pen. e 90 cod.
proc.pen., nella parte in cui escludono la possibili-
tà di effettuare il giudizio di continuazione tra rea meno gravi già giudicati e reati più gravi per i ti quali il giudizio sia ancora in corso.
Ciò perchè le deroghe al principio dell'intangibili-
tà del giudicato costituiscono eccezioni (come quel-
la dell'art: 579 cod.proc.pen.), insuscettibili di estensione per analogia, e alle quali non può asse-
gnarsi valore di indici di un principio che autoriz-
zerebbe la modificazione della pena, in deroga alla regola fondamentale dell'intangibilità del giudicato
(art 90 cod. proc.pen.).
Inoltre, l'applicazione dell'art.81 cpv.
nel caso in esame comporterebbe un nuovo giudizio di merito, involgente la totalità del fatto già giudi-
cato e nell'apprezzamento della sua gravità, in quan to costituente una rivalutazione dello stesso fatto 52
alla luce del fatto nuovo.
Il che non si verifica nel caso opposto,
in cui il giudicato si sia formato sul fatto più gra- ve, in quanto l'applicazione della continuazione non comporta alcuna manipolazione del giudicato stesso.
La soluzione contraria, del resto, non è imposta dal la citata sentenza della Corte Costituzionale, la quale, come è noto, non ha adottato alcuna pronuncia
"manipolatrice", nel presupposto che il problema consentisse una pluralità di soluzioni e potesse es-
sere risolto, in via definitiva, soltanto dal legi-
slatore. (Si veda, da ultimo, Sez.VI, 30.9.1987
n. 1387).
Il nuovo codice di procedura penale ha introdotto, infatti, la indiscriminata possibilità
di "manipolazione" di diversi giudicati, in sede di esecuzione, semprechè la continuazione non sia stata esclusa dal giudice della cognizione (art.671).
3.3.9 IN GI
Il ricorrente ha denunciato vizio di omessa motiva-
zione, in relazione ai punti sopra indicati, nonchè
mancata applicazione della causa di non punibilità della desistenza volontaria in relazione alla rapina alla banca di AR (capi 31, 32 e 33). La sentenza, però, ha adeguatamente motivato in rela 53
zione a tutti i punti dedotti.
La piena consapevolezza,da parte del IN, che ha ammesso di aver guidato l'autovettura usata per la rapina in danno del RE (capo 26), è stata rite-
inuta provata attraverso le dichiarazioni dei compli-
ci, unitamente al rilievo, di carattere logico, che chi deve condurre un'autovettura da parte di altre per-
sone che intendono commettere una rapina non può non essere a conoscenza di tutto il piano criminoso, so-
prattutto perchè a colui che viene adibito a un tale
ruolo si richiedono prontezza di riflessi e preventi-
va pianificazione del percorso da seguire nella fu-
ga e nell'eventuale inseguimento.
Correttamente, inoltre, stata esclusa la desisten- za volontaria per la rapina alla Banca in Rivara, non
avendo l'imputato desistito dall'azione o impedito l'evento.
La minaccia posta in essere da uno dei complici nei confronti del IN, del resto, aveva soltanto lo scopo di impedirgli, durante la fuga, e, quindi, quan-
do la rapina era già stata consumata, di arrestare
l'autovettura e di allontanarsi a piedi.
Del pari risulta correttamente motivata la mancata diminuzione della pena per una più favorevole valuta-
zione delle concesse attenuanti generiche, giustifi- 54 cata con la particolare gravità degli episodi crimino si contestati.
Quanto, infine, alla denegata applicazione della di-
minuente del vizio parziale di mente, per la quale il ricorrente ha dedotto omessa e incongrua motivazio ne, per non avere la Corte d'appello tenuto conto soprattutto di un precedente accertamento peritale eseguito nel 1985, dal quale risultava una tendenza
alla gracilità mentale, la Corte d'appello ha osser-
vato che dalla stessa perizia emergeva una esclusio-
.ne tassativa dell'infermità parziale o totale.
Ogni ulteriore censura costituisce un sin-
dacato dell'apprezzamento del giudice di merito, ini-
bito in questa Sede.
3.3.10 IS NT
Il ricorrente, oltre a denunciare la intrinseca ed estrinseca attendibilità dei collaboranti, in rela-
zione alla rapina nella bisca D'Aima, lamentQ che
la Corte d'appello non abbia adeguatamente motivato sulla ipotesi, introdotta dallo stesso D'AN, che
l'episodio andasse ricostruito, non già come rapina,
bensì come scontro tra bande rivali.
Questa Corte esserva che, avendo la senten za affermato la responsabilità degli imputati sulla base delle chiamate in correità di tre coimputati - 55
c :(Manes, Catania e Caputi), cui le dichiarazioni si
integrano e si confermano reciprocamente, in presenza
** di elementi esterni di controllo, ne conseguiva che nessun dovere di motivazione sussisteva in relazione ad una mera ipotesi, priva di qualunque supporto pro-
batorio, anche a titolo di mera notizia.
Parimenti infondata è la censura relativa al diniego delle attenuanti generiche, ampiamente e correttamen-
te motivata con riferimento ai gravi e numerosi pre-
cedenti penali dell'imputato.
3.3.11 IS RE PA
La censura di nullità della sentenza, per avere la
Corte di appello dichiarato la contumacia dell'impu- tato senza adeguatamente valutare l'impedimento a comparire da lui allegato è stata irritualmente dedot- ta, non avendo il IS espressamente impugnata,
l'ordinanza di contumacia.
Secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'impugnazione espressa unita-
mente alla sentenza dell'ordinanza dichiarativa di contumacia, secondo il principio stabilito dall'art. 200 cod. proc.pen., è sempre richiesta, salvo che il vizio dedotto concerna l'irregolare costituzione del rapporto processuale, e non, come nel caso in esame,
attenga alla valutazione della natura e della gravità - 56
dell'impedimento a comparire (Si vedano, fra le altre,
Sez. VI, 10 dicembre 1983 n.10613; Sez. I, 13 maggio
1982 n.609). Quanto al vizio di omessa motivazione sul negato espe rimento di perizia collegiale, per non avere la Corte
•
d'Appello tenuto conto di precedenti accertamenti psichiatrici, dai quali emergeva una infermità, to-
tale o parziale, dell'imputato, osserva qu esta Cor-:
te che i giudici di merito hanno fornito esaurienti
.e non contraddittorie spiegazioni circa il loro con-
vincimento di una capacità del IS, condividendo il giudizio e le argomentazioni del perito d'ufficio,
non contraddette neppure dal consulente tecnico del-
l'imputato sul punto di una sua possibile guarigine intervenuta tra i primi accertamenti e quello effet-
tuato nel presente procedimento.
Non rilevandosi, quindi, alcun vizio logico nella motivazione, non può, in questa sede, essere ulterior-
mente sindacato l'apprezzamento del giudice di meri-
to sulle condizioni mentali dell'imputato, anche in relazione alla sua capacità processual ( art.88 cod.
proc.pen.).
Passando alle censure mosse sulla valutazione delle chiamate in correità, osserva questa Corte che le ar-
gomentazioni svolte dal ricorrente circa le regole - 57
-
processuali sulla ammissibilità e limiti di tale mez-
zo di prova sono superate dalla applicazione dello art.192 del nuovo codice di procedura penale, il qua-
le, come si è detto ammette l'ammissibilità dello stes- 4、、",
so, purchè sia valutato congiuntamente ad altri mezzi di prova.
Quanto alle specifiche censure formulate sulla intrin-
seca validità delle chiamate di correo, alla non con-
traddizione tra loro e con le altre risultanze pro-
cessuali, alla loro ulteriore conferma attraverso ele-
menti di controllo esterni, si osserva che le stesse.
costituiscono, in sostanza, una richiesta di un ter-
ZO esame nel merito.
-----
La Corte d'appello ha, infatti, correttamente e coren-
temente applicato i criteri di valutazione enunciati in via generale, e che questa Corte ha pienamente.
condiviso, ritenendo raggiunta la prova della respon-
sabilità là dove le dichiarazioni dei coimputati era-
no attendibili e confermate, ed escludendola quando non presentavano tali caratteri, come per i reati di
cui ai capi 94 e 95.
Infatti, per gli altri episodi delittuosi contestati,
la Corte d'appello ha ricercato ben più consistenti elementi di conferma, rispetto a quelli indiziari,
desunti soprattutto dal comportamento processuale - 58 -
e dalle dichiarazioni dell'imputato, rispetto ai rea-
ti per cui è stata confermata la sentenza di assolu-
zione con la formula del dubbio.
Per quanto attiene alla rapina in Cinto
Caomaggiore, le dichiarazioni del BI sono non contrad- state ritenute attendibili, per la loro dittorietà, per la loro costanza, per l'assenza di motivi di rancore tra i due imputati, e confermate
attraverso diversi riscontri obiettivi (come il ri-
trovamento delle manette usate per immobilizzare gli impiegati della banca, il fatto che uno dei rapinato-
ri, come riferito dai testi, indossava una parrucca;
la coincidenza tra le caratteristiche fisiche del Pi stone con quelle del rapinatore, descritta dai testi moni;
il rilievo che da altre fonti emergeva che il
IS era solito compiere rapine anche da solo,
e travisato con una parrucca, per nascondere la cal- vizie, e con occhiali da sole con vetri spessi).
La valutazione di tali risultanze è stata esposta con motivazione non contraddittoria e priva di lacune%3B il contrasto tra le varie dichiarazioni del BI non verte su particolari essenziali,
e quindi non è idoneo a svalutare il complessivo im-
pianto della chiamata di correo.
Tutte le ulteriori critiche non sono altro che inam- - 59
missibili richieste di un riesame nel merito.
A identiche conclusioni deve pervenirsi "
riguardo alla rapina in danno della pellicceria di
ME, per la quale vi è concorrenza di due chiama-
te in correità, quella del TI e quella del Cata-
nia (quest'ultima de relato, ma particolarmente qua-
lificata, avendo il AT ammesso di aver partecipa to alla spartizione del bottino), ulteriormente con- 3-
fermato attraverso le deposizioni testimoniali, che descrivono i caratteri somatici di uno dei rapinatori in modo corrispondente a quelli del IS, ricor-
dando, inoltre, che lo stesso rapinatore portava una
parrucca (una vera e propria "divisa da lavoro" dello imputato, come si è già rilevato).
D'altra parte, sul dedotto vizio di omessa motivazio-
ne sulla prospettata tesi di un accordo tra il Catania
ed il TI di calunniare il IS, osserva questa
Corte che, in merito, la sentenza impugnata ha forni- to una esauriente spiegazione, per disattendere tale tesi, osservando che, all'epoca delle rivelazioni del AT il TI non aveva ancora scelto la via della collaborazione, attestandosi su una totale ne-
gativa.
Anche sulla partecipazione del IS alla rapina ai danni della Cassa di Risparmio di Alessandria in P A P
60
Borgo S. Martino i giudici della Corte d'Appello hanno corretto uso del potere di valutazione delle fatto un dando adeguata motivazione del loro convinci- prove,
mento (dichiarazioni del TI e del AT, non contraddittorie sui punti essenziali e confermate
dai rilievi obiettivi della p.g. e daile dichiarazio ni dei testimoni%3B inattendibilità della descrizione dell'abbigliamento, contrastante con quella fornita dai collaboranti, fatta da un teste).
Le stesse considerazioni devono essere fat-
te per la detenzione e il porto illegali di armi (ca-
po 109), per cui è stata data congrua e non contrad-
dittoria motivazione sulla attendibilità delle dichia-
razioni del BI, confermate da tutta una se-
rie di riscontri oggettivi e dalla iniziale, pervi-
cace negativa del complice e custode delle armi, Ri-
naldo IN, e dello stesso IS, di conoscer-
si bene, tanto che l'uno aveva fatto padrino di bat-
testimo al figlio dell'altro.
Anche le censure rivolte alla sentenza,
sul capo relativo alla responsabilità del IS
per la rapina all'ufficio postale di Corso Tazzoli
in Torino (capi 108, 109, 110 e 111) riguardano, in sostanza, l'apprezzamento dei fatti.
Sul piano logico e del corretto uso delle **
61
regole processuali in materia di valutazione della prova la motivazione della sentenza (che, sul punto, deve essere integrata con quella di primo grado, che
è stata confermata) è assolutamente ineccepibile,
avendo ritenuto che le chiamate in correità erano credibili intrinsecamente, erano non contraddittorie tra loro%;B erano confermate da numerosi e gravi ele-
menti esterni di riscontro, uno dei quali assoluta-
mente decisivo: il timore, manifestato dal IS,
che uno dei testimoni, suo vicino di casa, potesse averlo riconosciuto, e il fatto che il testimone in questione era veramente vicino di casa dell'imputato.
A conferma dell'imponente quadro probato-
rio la sentenza impugnata ha indicato la significati- va ritrattazione di un altro coimputato, il Lingua-
glossa, che, dopo avere chiamato in correità il Pi-
stone, ha ritrattato l'accusa in sua presenza.
La sentenza ha interpretato tale atteggia-
mento processuale come un ulteriore indizio di colpe-
volezza del IS, fornendo un'adeguata motivazio-
per cui non può essere ravvisata, sul punto, alcu- ne,
contraddittorietà о incongruenza nella motivazio- na ne stessa.
La fondatezza delle dichiarazioni dei collaboranti,
i quali, non solo affermarono la presenza del Pistone, 62
ma gli assegnarono un ruolo preminente nell'ideazio- ne e nell'esecuzione della rapina è stata, inoltre,
ulteriormente e correttamente ritenuta dalla senten-
za anche in base alle tardive e parziali ammissioni dell'imputato il quale, in un memoriale, ammise sol tanto di aver ricevuto dal AT ia richiesta di fornire dei locali per la custodia delle armi e ri-
manere in attesa coi complici per non essere visti,
richiesta che egli aveva respinto.
Anche su tale versione dei fatti la sentenza ha ade-
guatamente motivato, ritenendola inattendibile per la sua tardività, e perchè ancorata ad una serie di asserzioni di fatto dimostratesi infondate.
3.14. VI TO
La sentenza impugnata, accogliendo le argomentazio-
ni svolte in quello di primo grado, ha fornito una
"
adeguata giurisprudenza del giudizio di valore proba-
torio delle chiamate in correità, esponendo le linee comuni delle dichiarazioni del TI e del AT,
confermantesi tra loro, anche su punti di spiccata valenza accusatoria, come il soprannome di "Nacchio",
certamente attribuito all'imputato e da costui reci-
samente negato.
Adeguata e non contraddittoria è, inoltre, la motiva-
zione sulle divergenze tra le dichiarazioni dei due 63
collaboranti, come sulla identificazione di colui che assoldò il VI per la rapina, particolare di scarso significato, che non può certamente contrasta- re, sul piano logico, la validità dell'accusa nel suo complesso.
Anche il diniego delle attenuanti generiche è stato ampiamente giustificato col riferimento ai gravi pre-
cedenti penali dell'imputato e ai suoi legami con la malavita siciliana.
3.3.12 IN IN.
Per la valutazione delle censure in merito al giudi-
zio di responsabilità per la rapina all'ufficio posta le di Corso Tazzoli in Torino si deve far riferimen-
to alle dichiarazioni del Biancorosso, e a quanto os- servato a proposito del IS, soprattutto in rela-
zione alla coincidenza tra le dichiarazioni del Bian-
carosso con quelle del AT, e ai numerosi riscon-
tri oggettivi di tali dichiarazioni.
In tale situazione, ben scarso rilievo poteva avere la ritrattazione del AT, intervenuta successiva mente, e in un altro procedimento.
Tutte le ulteriori argomentazioni svolte nei motivi costituiscono censure all'apprezzamento dei fatti,
inibite in sede di legittimità.
3.3.13. PO IN - 64 -
Anche le censure del detto ricorrente sono volte,
nella sostanza, ad un riesame di fatto, ○ sono, CO-
munque, infondate.
Oltre i già ripetuti rilievi, comuni a quasi tutti i occorrers reggiiple the ricorrenti, sulla valutazione delle chiamate in cor-
rietà, pan basta ricordare che lo PO (di-
chiarato responsabile della rapina in danno della
Sittam in Milano) è stato raggiunto da due chiamate di correo (AT e TI) perfettamente coinciden- ti, e confermate da diversi riscontri, oltre che dal-
la pervicace negativa, smentita da prove incontesta-
bili, della conoscenza dei due coimputati.
Quanto alla pretesa illogicità, insita nel fatto di aver chiamato a svolgere il delicato ruolo di autista una persona che risiedeva in Toscana per una rapina a Milano, bene ha osservato la Corte d'Ap-
pello che l'utilizzazione di persona estranea all'am-
biente era, anzi, un idoneo accorgimento, per evitare riconoscimenti nell'ambiente milanese, dove tutti po-
terono operare a viso scoperto.
Dalla ricostruzione dei fatti risultante dalla senten za conseguiva, poi, logicamente che il ruolo dello autista in una rapina è talmente importante da non
poter essere applicata, come ha chiesto il ricorren- te, l'attenuante di cui all'art.114 cod.pen. よ
.65
La rettificazione della formula di proscioglimento. 4
Per i ricorrenti assolti da alcune o da tutte le im-
putazioni per insufficienza di prova si impone, per effetto dell'art. 254 delle disposizioni di attuazio ne, di coordinamento e transitorie del nuovo codice di procedura penale, la rettificazione della formula con quella applicabile al caso concreto secondo il
nuovo rito.
Nei casi in cui non è stata raggiunta la piena prova della partecipazione degli imputati ai di-
versi fatti, la formula applicabile è quella "per non aver commesso il fatto" (art. 530 del nuovo codice di
procedura penale).
Tale sostituzione deve essere pronunciata nella forme di cui all'art.538 cod.pro c.pen., in quanto si trat-
ta dell'applicazione di norme più favorevoli all'impu-
tato, sopravvenute dopo la sentenza impugnata, e per- tanto non necessitante di previo annullamento.
Non può farsi luogo alla stessa rettifica nei confronti del IS, in relazione ai reati di
cui ai capi 93) e 94), per i quali è stata pronuncia-
ta assoluzione per insufficienza di prove, essendosi,
sul punto, formato il giudicato, per non avere l'impu tato proposto ricorso contro tale capo della sentenza.
Infatti, nella dichiarazione d'impugnazione, si fa - 66
riferimento soltanto alle condanne riportate, per cui il gravame non può ritenersi esteso, implicitamente o per logica conseguenza, ai capi di sentenza rela-
tivi alla assoluzione.
Al rigetto o alla dichiarazione d'inammis-
-
sibilità dei ricorsi consegue la condanna alle spese processuali, nonchè della somma di L.
1.000.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte;
Visto l'art.549 cod. proc.pen. dichiara inammissibili i ricorsi di ES RI, TI TR, Caser-
ta IA, RA NT, ES CO e ri-
getta i ricorsi di DE LE, TI Anto-
nio, LL TO, IG CO, Ferran-
te NT, IA CO, NO NI, La
MA OM, OS OM, IN Giusep-
pe, IS NT, IS RE PA, VI
TO, IN IN e PO IN%;
Condanna tutti i predetti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al pagamento della somma di L.
1.000.000 a favore della Cassa delle ammende;
cod.proc.pen., 530 n.l Visti gli articoli 538 u.c. 67
di attuazione, coordinamento e transitorie dello stes-
so codice, sostituisce la formula di assoluzione per insufficienza di prove con quella "per non aver com-
messo il fatto" nei confronti di EF RO
e di Di MA PA, nonchè nei confronti di BB
DO, relativamente ai reati di cui ai capi da
108 e 113%; dichiara inammissibile il ricorso dell'Ab-
bate nel resto.
IL PRESIDENTE
Ecc.Dott.CRUCIANI MANLIO
хе IL CONSIGLIERE ESTENSORE
D . ID ALTIERI RI idos
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 22 GIU. 1990
LA ER LABORATORE DI CANCELLERIA
Cinzia Diprima 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
81 cpv., 61 n.2, 110 cod.pen.,ai sensi degli articoli
14 ottobre 1974 n. 497).
254 delle disposizioni e n.2 nuovo cod.proc.pen.,