Articolo 105 del Codice penale
Articolo 104Articolo 98
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1 luglio 1931
Art. 105.

(Professionalita' nel reato)

Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualita', riporta condanna per un altro reato, e' dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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