Sentenza 25 settembre 2007
Massime • 1
In materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la "fermata" costituisca una fase della circolazione, talchè è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall'imputato risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto.
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La sentenza n. 39736/2025 affronta uno dei temi più ricorrenti nella giurisprudenza in materia di guida in stato di ebbrezza: la definizione penalmente rilevante della condotta di guida e, in particolare, la possibilità di ricondurvi situazioni di veicolo fermo, con motore acceso, in assenza di prova certa di una precedente circolazione. La pronuncia si colloca nel punto di frizione tra esigenze di tutela della sicurezza stradale e principio di legalità, offrendo una lettura rigorosa e non espansiva dell'art. 186 cod. strada. 1. Il fatto e l'iter processuale L'imputato viene tratto a giudizio per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-sexies, cod. strada, per aver …
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La Cassazione chiarisce quando la presenza in auto con motore acceso integra la “fermata” come fase della circolazione Con la sentenza n. 39736 del 10 dicembre 2025, la Cassazione ha chiarito che non risponde automaticamente di guida in stato di ebbrezza chi viene trovato in auto ferma a lato strada con il motore acceso. Il reato previsto dall'art. 186 C.d.S. richiede infatti una condotta di “guida”, che può comprendere anche la “fermata” quale fase della circolazione, oppure una precedente movimentazione del veicolo. Tuttavia, la sola accensione del motore non è sufficiente. Nel caso esaminato, mancava la prova che l'imputato avesse effettivamente condotto il mezzo su area pubblica …
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Domanda: Si può sanzionare l'automobilista in stato di ebbrezza se la sua auto è ferma e magari con il motore acceso? Risposta: Sulla questione, la giurisprudenza non è stata, ad oggi, in grado di dare una risposta univoca. Cerchiamo allora di comprendere quali possono essere i criteri per stabilire caso per caso se una simile condotta può essere sanzionata. Secondo alcune pronunce, il trovarsi a bordo di un veicolo in posizione di guida assume rilevanza di per sé ai fini sanzionatori, senza che sia necessario che il veicolo stia effettivamente circolando. Si pensi, ad esempio, alla sentenza della Cassazione n. 37631/2007, nella quale si è stabilito che è del tutto irrilevante ai fini …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2007, n. 37631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37631 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 25/09/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 01343
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 001952/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OI IM, N. IL 29/10/1980;
avverso SENTENZA del 12/11/2004 GIUDICE DI PACE di VENTIMIGLIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il Giudice di pace di Ventimiglia condannava AV SI alla pena pecuniaria dell'ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza. Il giudicante motivava il proprio convincimento, circa la ritenuta colpevolezza dell'imputato, richiamando le circostanze indicate dai verbalizzanti nella relazione di servizio, previa acquisizione e ritenuta utilizzabilità della stessa non essendo i verbalizzanti comparsi in dibattimento.
Ricorre per Cassazione l'imputato, tramite il difensore, denunciando violazione di legge, in particolare sul rilievo della asserita inutilizzabilità della relazione di servizio perché non rientrante tra gli atti destinati a far parte del fascicolo per il dibattimento ed acquisita dal Giudice di pace nonostante l'opposizione della difesa. Il ricorrente sostiene altresì che il giudicante avrebbe errato nel dichiarare la difesa decaduta da una prova testimoniale a discarico, posto che il teste non era comparso per un documentato e legittimo impedimento costituito dal ricovero in ospedale: detto teste era stato indicato a conferma della versione difensiva secondo cui al momento del controllo l'auto era ferma e non circolante. Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza delle censure dedotte. Per quel che riguarda la ritenuta sussistenza dello stato di ebbrezza, correttamente il giudicante ha tenuto conto del verbale relativo all'alcool test redatto dall'agente accertatore, trattandosi di documentazione che può far parte del fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p. ed è quindi pienamente utilizzabile, come precisato da questa Corte: "Il verbale di constatazione della violazione di cui agli artt. 186 e 379 reg. att. c.p.p. (cosiddetto alcool test), redatto dall'agente accertatore ai sensi dell'art. 200, non è soggetto al regime del deposito in cancelleria, atteso che costituisce atto pubblico che può essere inserito nel fascicolo del dibattimento ex art. 431 c.p.p. (Cass. 4, 22 aprile 2004, Siciliano, RV 228958; conforme Cass. 4, 30.10.2003, Venturi, RV 229695; Cass. 6, 6.5.2003, Casula, RV 227420); non rientra invece tra gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento, e non può pertanto essere acquisito (e quindi neanche utilizzato previa lettura), se non con il consenso anche della difesa dell'imputato, il verbale contenente le circostanze sintomatiche dello stato di ebbrezza rilevate dal verbalizzante per sua percezione in caso di mancato utilizzo dell'etilometro (ovvero rifiuto da parte del soggetto di sottoporsi al test). L'esito positivo dell'accertamento strumentale (alcool test) riveste valenza probatoria assorbente (cd. prova di resistenza) e rende quindi del tutto irrilevante - ai fini del giudizio di colpevolezza - il verbale (processualmente inutilizzabile perché irritualmente acquisito agli atti del dibattimento) descrittivo delle circostanze sintomatiche dello stato di ebbrezza quali rilevate dai verbalizzanti. Parimenti infondata è la seconda censura. Ed invero, la circostanza che l'auto, alla cui guida si trovava il AV, fosse in circolazione, e non parcheggiata, deve ritenersi inequivocabilmente provata sulla scorta dello stesso alcoltest della cui utilizzabilità si è appena detto: non si comprende, per quale ragione i Carabinieri avrebbero deciso di sottoporre ad accertamento con etilometro un soggetto in un'auto in "parcheggio" trasportando il macchinario fino alla vettura per procedere al controllo. "Ad abundantiam", giova sottolineare che nell'atto di gravame il ricorrente, pur dopo aver accennato nella premessa ad un'asserita situazione di parcheggio dell'auto, ha poi precisato, nello sviluppare i motivi di ricorso, che il teste indicato dalla difesa avrebbe dovuto riferire sulla circostanza "se l'autovettura fosse ferma o stesse circolando"; orbene, come è stato più volte precisato in giurisprudenza, la "fermata" costituisce comunque una fase della "circolazione" (cfr. in tal senso: Sez. 4, n. 3242/96, imp. Andreveno, RV. 204183; Sez. 3, n. 7864 del 27 novembre 1975, imp. Lustrino, RV. 134088): il che riveste carattere tranciante per quel che riguarda la doglianza circa la statuizione con la quale il Giudice di pace ha dichiarato la parte decaduta dalla prova, tenuto conto della irrilevanza, per le ragioni appena indicate, della circostanza sulla quale il teste avrebbe dovuto deporre. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrete al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2007