Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10358 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
1 035 8 /01 Aula 'A' REPUBLI CA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 21910/99 Consigliere Cron. 22974 Dott. Donato FIGURELLI Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere Ud. 21/06/01 Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
VA NN, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA S CROCE IN GERUSALEMME 4, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PUCCIARELLI, che lo rappresenta 2001 e difende, giusta delega in atti;
2917 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 22453/98 del Tribunale di ROMA, | depositata il 23/12/98 R.G.N. 38253/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato CORBO;
udito l'Avvocato CIPRIANI per delega PUCCIARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 28 maggio 1992, l'Ente Ferrovie dello Stato proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Pretore di Roma aveva condannato lo stesso Ente al pagamento, in favore di NA LI, suo dipendente, della somma di lire 7.096.175, oltre accessori, a titolo di indennità di trasferta, ex art. 17 legge n.34 del 1970, per il servizio da quest'ultimo prestato nel periodo 17 ottobre 1988-26 luglio 1989 presso il Servizio S.I.A. (Ferinform-Scalo Prenestino) in posizione di distacco rispetto all'Ufficio d'appartenenza. L'appellante assumeva che l'impugnata sentenza era ingiusta in quanto l'avvenuto spostamento dell'appellato dall'originario Ufficio d'appartenenza, sito in Udine, a quello di Roma, ubicato presso il S.I.A. (Ferinform-Scalo Prenestino), non rivestiva i requisiti per poter essere qualificato quale “trasferta”, bensì costituiva un vero e proprio trasferimento disposto su domanda, con conseguente insussistenza di qualsiasi diritto per il LI a percepire la reclamata indennità. Di conseguenza l'appellante concludeva chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'originaria domanda formulata dal LI. Costituitosi, l'appellato contestava le argomentazioni svolte dalla controparte a sostegno del gravame, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 13 maggio-23 dicembre 1998, l'adito Tribunale di Roma confermava la sentenza di primo grado, osservando, tra l'altro, che, sulla base della documentazione acquisita, emergeva che il lavoratore era stato assegnato solo temporaneamente alla sede di Roma e che solo con la delibera del 9 agosto 1989 tale situazione di temporaneità era venuta a cessare, avendo il Direttore Generale dell'Ente Ferrovie, disposto, con essa, il trasferimento dalle dipendenze dell'attuale impianto di appartenenza a quelle della "Direzione Centrale Informatica". Per la cassazione di tale sentenza ricorre la S.p.A. Ferrovie dello Stato con un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art.378 c.p.c. Resiste il LI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. della legge n. 34 del 1970 e di ogni altra norma e principio in materia di competenze accessorie per il personale F.S. ed in particolare di indennità di trasferta nonché omesso ed insufficiente esame di un punto decisivo della controversia (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Più precisamente, rileva che l'attribuzione della indennità in parola è subordinata all'assegnazione in trasferta per iniziativa unilaterale dell'azienda, mentre nella specie era stato il dipendente a chiedere di essere inviato presso il CEU di Roma;
M rileva, inoltre, che il Tribunale aveva ignorato i requisiti distintivi della trasferta e del trasferimento, con la conseguenza che la domanda del dipendente non poteva trovare accoglimento, trattandosi, appunto, di trasferimento. Il motivo è infondato. Va anzitutto osservato che il Tribunale, nel pervenire alle conclusioni contestate con il ricorso in esame, ha tenuto a precisare in punto di fatto che il LI, già in servizio presso la sede di Udine dell'Ente appellante, dopo aver presentato apposita domanda (sulla base di specifico invito-indagine formulato dal Servizio Personale dell'Ente F.S. con circolare P. 216/049830 del 9 luglio 1984) per essere utilizzato nel settore informatico per il costituendo S.I.A. (Servizio Informatico Aziendale) ed aver superato la selezione preliminare, venne dapprima "distaccato" presso la sede Ferinform di Roma, e poi utilizzato, dal 17 ottobre 1988, presso la Direzione Centrale Informatica, con contemporaneo suo definitivo trasferimento dall'impianto di Udine alla Direzione Centrale Informatica di Roma. 2 Ha quindi osservato che dalla documentazione in atti, proveniente dalla stessa società appellante e, comunque, non contestata, si ricavava che, in epoca precedente alla pronuncia della richiamata delibera avente ad oggetto il passaggio professionale, il LI venne assegnato soltanto temporaneamente alla sede di Roma, come comprovato dal tenore dei due Telex inviati nel maggio e settembre 1988, dai quali risultava che egli, assieme a tutti gli altri colleghi prescelti, fu repentinamente "distaccato" a Roma per essere "utilizzato per esigenze S.I.A.", nonché dalla stessa delibera del 9 agosto 1989, con cui il Direttore Generale dell'Ente Ferrovie ne dispose il passaggio al profilo professionale di segretario d'Informatica ed il “contemporaneo trasferimento dalle dipendenze dell'attuale impianto d'appartenenza a quelle di Direzione Centrale d'Informatica". M Ad ulteriore conforto del carattere temporanea dell'assegnazione in parola, il Tribunale ha aggiunto considerazioni emergenti dalle ragioni sottostanti al distacco stesso. Ha rilevato in proposito il Giudice a quo che il LI e così pure gli altri suoi colleghi, anch'essi indicati nell'elenco di cui ai predetti Telex, vennero convocati presso il Centro Elettronico di Roma al fine di conseguire un perfezionamento delle conoscenze informatiche già possedute, con la previsione che, soltanto nel caso in cui tale periodo di addestramento di fosse positivamente concluso, essi sarebbero stati definitivamente assegnati al C.E.U.. In linea con tale interpretazione era inoltre la nota del Direttore delle Risorse Umane del 28 dicembre 1988 (in atti), nella quale si affermava -anche se solo a fini interni di organizzazione dell'Ente- che il movimento dei dipendenti in questione era avvenuto "per coprire vacanze esistenti presso codesta Direzione", e che tali spostamenti erano divenuti definitivi "al termine di un procedimento" che aveva avuto tutte le caratteristiche di un vero e proprio accertamento professionale, con la conseguenza che l'operazione doveva considerarsi come disposta per esigenze di servizio. Orbene, il Giudice a quo con tale motivazione non è incorso in alcuna delle violazioni e vizi denunciati. Né in violazioni di legge, dal momento che, nel ritenere l'assegnazione in parola "trasferta”, ha mostrato di tenere conto dei requisiti richiesti dall'art. 1 della legge n.34 del 1970 per la concessione della relativa indennità e cioè: l'espletamento di un incarico di servizio fuori della residenza ordinaria (luogo in cui hanno sede l'ufficio, la stazione o l'impianto cui il dipendente appartiene); la temporaneità dell'incarico; l'ordine del superiore. Ma non è incorso neppure in vizi di motivazione. Invero,-come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (cfr., in M particolare, tra le tante, Cass. sez. un. 27 dicembre 1997 n.13045)- il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dall'ordinamento. In questa prospettiva, pertanto, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di cassazione a stabilire se gli elementi di prova confermano, in modo sufficiente, l'esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione. Il controllo, dunque, non ha per oggetto le prove, ma solo il ragionamento giustificativo. Esso ripercorre l'argomentazione svolta nella motivazione dal giudice del merito a sostegno della decisione assunta e ne valuta la correttezza e la sufficienza. 4 Alla luce di tale principio deve escludersi il lamentato vizio di motivazione della sentenza del Tribunale di Roma, essendo stata, la giustificazione del decisum, svolta in maniera congrua, priva di lacune e di vizi logici. Il ricorso va, quindi, rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno attribuite all'avv. Alberto Pucciarelli, per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 25.000, oltre lire 2.500.000 per onorari con attribuzione all'avv. Alberto Pucciarelli. Roma, 21 giugno 2001. Il Consigliere est. Il Presidente VoobPhl Reparis be MunisРерито IL CANCEL ERE 0291, B/A LUG. 2001 Depositato ancelleria I D , A Z IL CANCELERE S 0 1 A T T R A R G A D A E D , E O T O N R T N L O S E I T S G A T E E I L R R L I E D D O 5