Sentenza 9 giugno 2017
Massime • 1
La notificazione all'imputato latitante può essere effettuata soltanto mediante consegna di copia dell'atto al difensore, non essendo ammesse forme equipollenti a tale modalità di notificazione. (Fattispecie relativa alla notificazione del decreto di irreperibilità emesso al giudice di appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2017, n. 31548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31548 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2017 |
Testo completo
31548 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09/06/2017 SENTENZA 1591 N. Composta dagli ill.mi sig.ri: PIERCAMILLO DAVIGO - Presidente - REGISTRO GENERALE IGNAZIO PARDO - Rel. Consigliere - ALBERTO PAZZI N. 1707/2017 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI VINCENZO TUTINELLI ha pronunciato la seguente : SENTENZA Sul ricorso proposto da: AJ RI nato il [...] avverso la sentenza del 21/07/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppina Fodaroni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 21 luglio 2016 la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Castrovillari in data 26 giugno 2013, riduceva ad anni 2 mesi 1 3 di reclusione ed €500,00 di multa la pena inflitta a PA ON in ordine ai delitti di rapina, porto abusivo di oggetto atto ad offendere e lesioni personali allo stesso contestati.
1.2 Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con distinti motivi: violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione alla nullità del decreto di latitanza che non era stato preceduto da ricerche analoghe a quelle previste per la declaratoria di irreperibilità; - nullità del decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di primo grado posto che non erano state effettuate le dovute ricerche;
nullità del decreto di irreperibilità emesso dalla Corte di appello per insufficienza delle disposte ricerche;
- contraddittorietà ed illogicità della motivazione per avere il giudice di appello omesso la valutazione di prova decisiva fornita dall'imputato circa la sua presenza in Albania nei giorni di consumazione dei fatti e per la revoca dell'ordinanza ammissiva l'escussione della parte offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
2.1 In relazione al primo motivo si ricorda come secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice (Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Rv. 258792). Ne consegue l'inammissibilità della prima doglianza posto che per la declaratoria di latitanza non è né necessario né indispensabile procedere alle stesse ricerche previste per la dichiarazione dello stato di irreperibilità. Del resto si tratta di situazione del tutto differenti posto che la latitanza, riconosciuta nella fase delle indagini preliminari nei confronti del ricorrente, presuppone la volontaria sottrazione ad un provvedimento coercitivo mentre l'irreperibilità è solo la condizione di ignota identificazione del luogo di residenza, domicilio o dimora dell'imputato.
2.2 In relazione al secondo motivo la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena 2 di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello. E difatti l'eccezione di nullità del decreto di irreperibilità di primo grado non risulta essere stata proposta in sede di appello e non può essere proposta per la prima volta nella presente sede di legittimità. In ogni caso quanto alla ritualità della notifica va ancora ricordato come la notificazione all'imputato latitante non può che essere effettuata mediante consegna di copia dell'atto al difensore, non essendo ammesse forme equipollenti (Sez. 4, n. 23590 del 05/02/2009, Rv. 244212).
2.3 Anche il terzo motivo è inammissibile;
ed infatti posto che è pacifico essere emerso come il decreto di irreperibilità emesso per il giudizio di appello sia stato preceduto da nuove ricerche effettuate a cura proprio del giudice di secondo grado, non sussiste la dedotta inidoneità delle predette ricerche posto che al momento di effettuazione delle stesse non vi era alcun elemento specifico per ritenere che il ricorrente si trovasse all'estero ed in particolare in Albania. Le ricerche di cui al comma quarto dell'art. 169 cod.proc.pen. da effettuarsi all'estero presuppongono quale necessaria ed imprescindibile condizione che dagli atti risulti che l'imputato risieda o dimori all'estero; e nel caso di specie posto che tale presupposto non risulta provato sussistere al momento dell'adozione da parte del giudice di appello del decreto di irreperibilità questi non poteva disporre ricerche fuori dal territorio nazionale.
2.4 Infine quanto al quarto motivo è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La Corte di appello di Catanzaro ha adeguatamente spiegato perché a fronte del duplice riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa e del teste Spanò e dell'esatta indicazione del suo soprannome, fosse superflua qualsiasi ulteriore attività di rinnovazione istruttoria ed a fronte di tali specifiche considerazioni il ricorso insiste nella deduzione di contraddittorietà ed illogicità della sentenza che appare manifestamente insussistente. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen., per manifesta infondatezza;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e 3 valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende. Roma, 9 giugno 2017 IL CONSIGLIERE EST. Dott. Ignazio Pardo IL PRESIDENTE Dott. Piercamillo Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 26 61U 2017 IL MA DI CANCELLIERE Claudia Pianelli E R P For U S *