Sentenza 9 marzo 2005
Massime • 1
L'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, nel prevedere la confisca dei beni o delle altre utilità di cui il condannato risulta avere, anche per interposta persona, a qualsiasi titolo, la disponibilità, intende designare la relazione effettuale del condannato con il bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. La disponibilità coincide, pertanto, con la signoria di fatto sulla "res" indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più appropriato sembra essere quello riferito al possesso nella definizione che ne dà l'art. 1140 cod. civ..
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2005, n. 11732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11732 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 09/03/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 1094
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 031912/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE MA UA, N. IL 01/11/1937;
2) DE MA GE, N. IL 15/01/1948;
3) AB RO, N. IL 10/08/1947;
avverso ORDINANZA del 15/04/2004 CORTE APPELLO di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI V. che ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze. OSSERVA
Con ordinanza del 15.4.2004, la Corte di Appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, disponeva la confisca a norma dell'art. 12- sexies del d.l. 8.6.1992, n. 306, convertito con modificazioni in l. 7.8.1992, n. 356, di più unità immobiliari intestati a TO
SA e a De SI CA, dei quali avevano la disponibilità De SI PA e De SI EL, condannati rispettivamente alla pena di venti anni e di diciassette anni di reclusione per concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione con sentenza divenuta irrevocabile.
I difensori dei condannati proponevano ricorso per Cassazione, denunciando violazione dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sull'assunto che i proprietari dei beni dovevano considerarsi terzi estranei e che era stata affermata una sorta di presunzione assoluta in ordine alla interposizione fittizia della titolarità dei beni, senza plausibile giustificazione della ritenuta disponibilità degli stessi da parte dei condannati, dell'affermata provenienza dei beni dall'attività delittuosa. Nell'interesse di TO SA veniva richiesto l'annullamento dell'ordinanza denunciando: a) la nullità del provvedimento perché emesso senza la sua partecipazione al procedimento;
b) l'erronea applicazione dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla provenienza dei beni e alla disponibilità degli stessi. Con memoria difensiva depositata il 7.3.2005, il difensore prospettava l'illegittimità costituzionale dell'art. 666, comma 6, in relazione all'art. 611, comma 1, c.p.p. per contrasto con il novellato art. 111 Cost., nella parte in cui la disposizione censurata consente la decisione in Camera di consiglio senza l'intervento dei difensori.
La questione di legittimità costituzionale deve dichiararsi manifestamente infondata. Invero, con riferimento ad analoga eccezione, è stato chiarito che la disciplina della procedura camerale prevista dall'art. 611 non determina alcuna limitazione del diritto di difesa, che non deve necessariamente identificarsi nella difesa orale davanti al giudice, essendo garantito in modo ampio il contraddittorio con l'attribuzione alle parti della facoltà di presentare motivi nuovi, memorie e repliche (Cass., Sez. 1, 23 febbraio 1993, Micci). Nel merito, è preliminare e assorbente l'esame del motivo di gravame, comune a tutti i ricorrenti, con il quale sono state dedotte mancanza e illogicità manifesta della motivazione sul punto riguardante la disponibilità dei beni da parte dei condannati De SI PA e De SI EL.
Le censure sono fondate.
L'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 prevede la confisca "dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica". Dall'analisi della disposizione traspare univocamente che l'oggetto della confisca è costituito, anzitutto, dai beni sui quali il condannato sia titolare di diritti, a lui facenti capo formalmente o attraverso lo schema simulatorio dell'interposizione fittizia. Lo spettro di operatività della confisca trascende, tuttavia, questa situazione in quanto investe anche i beni dei quali egli abbia la "disponibilità a qualsiasi titolo" e, con tale locuzione, la legge ha inteso indubbiamente designare la relazione effettuale del condannato col bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto, corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà, in forza dei quali egli può determinare autonomamente la destinazione, l'impiego e il godimento del bene stesso. La disponibilità coincide, cioè, con la signoria di fatto sulla "rei", indipendentemente e al di fuori delle categorie delineate dal diritto privato: e se ad una di tale categorie vuoi farsi proprio riferimento, il richiamo più appropriato risulta essere quello riferito al possesso nella definizione che ne da l'art. 1140 c.c.. Ciò posto, va riconosciuta l'esistenza dei vizi logici della motivazione denunciati dai ricorrenti, atteso che la Corte territoriale ha affermato che i condannati hanno la disponibilità dei beni confiscati "in considerazione del rapporto di coniugio della TO con De SI PA e di affinità con De SI EL, coabitante nello stesso stabile con il fratello e la cognata". È agevole obiettare che queste sole circostanze sono inidonee a sorreggere il convincimento sulla disponibilità dei beni da parte dei condannati, per l'evidente ragione che esse non sono affatto indicative dell'esercizio di poteri di fatto sulla cosa occorrenti a configurare la situazione di disponibilità che rappresenta il presupposto della confisca.
Per il vero, nell'ordinanza impugnata si parla anche di "pieno godimento degli immobili da parte dei condannati" e del loro potere di "libera destinazione, intesa come situazione di mero fatto, in virtù della quale la persona, pur non essendo giuridicamente titolare di alcun diritto sulla cosa, possa decidere circa il godimento o la destinazione della medesima". Simili enunciazioni non valgono, però, a sorreggere la congruenza logica e giuridica della decisione, in quanto la Corte territoriale ha indicato quale unica base giustificativa di tali affermazioni i rapporti coniugale, di affinità e di parentela, senza minimamente prospettare alcun concreto, preciso ed apprezzabile elemento di fatto che possa dimostrare la disponibilità dei beni confiscati da parte dei condannati.
Le lacune che pregiudicano la completezza della motivazione risultano ancor più marcate quando si considera che nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, in tema di confisca ex art. 12- sexies, nell'ipotesi di intestazione fittizia a terzi di beni che si assumano di provenienza illecita, non opera la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale ed incombe, invece, sull'accusa l'onere di dimostrare, ai fini dell'operatività nei confronti del terzo del sequestro e della successiva confisca, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, sicché possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca, con l'ulteriore conseguenza che spetta al giudice, poi, esplicare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, utilizzando allo scopo non solo circostanze sintomatiche di mero spessore indiziario, sibbene elementi fattuali, dotati dei crismi della gravità, precisione e concordanza, idonei a sostenere, anche in chiave indiretta, l'assunto accusatorio (Cass., Sez. 1^, 5 febbraio 2001, Di Bella). Pertanto, assorbite tutte le altre censure, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla stessa Corte di Appello di Firenze per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2005