Sentenza 17 novembre 2022
Massime • 1
In tema di immigrazione clandestina, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui, per l'aggravante del numero di concorrenti nel reato, stabilisce un aumento di pena cinque volte superiore al minimo edittale e tre volte superiore al massimo, essendo giustificato il maggior rigore sanzionatorio dalla dimensione plurioffensiva dell'ipotesi aggravata, implicante il coinvolgimento di organizzazioni criminali operanti nell'ambito del traffico internazionale di migranti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2022, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2022 |
Testo completo
01445-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: FILIPPO CASA -Presidente Sent. n. sez. 1476/2022 UP 17/11/2022 BARBARA CALASELICE - R.G.N. 16919/2022 GIORGIO SC NI AP VINCENZO GALATI - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SM DI nato il [...] HM SI nato il [...] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale ELISABETTA CENICCOLA che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti con rinvio alla Corte di assise di appello di Bologna per la rideterminazione della pena con riferimento all'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286/1998, alla luce della sentenza C. Cost. n. 63/2022 e dichiarare i ricorsi inammissibili nel resto;
lette le conclusioni scritte dell'Avv. Elisabetta D'Errico nell'interesse di NI SM che ha chiesto, in via preliminare, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lett. d) d.lgs. 286/1998, nella parte residua che prevede un aggravamento di pena se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso, per contrasto con gli artt. 3, comma primo e 27, comma terzo Costituzione e trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
in via principale, annullare l'impugnata sentenza;
in subordine, annullare la sentenza con rinvio alla Corte di assise di appello di Bologna per la rideterminazione della pena in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d) d.lgs. 286/1998 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 63/2022; 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 10 novembre 2021 la Corte di assise di appello di Bologna ha confermato quella del 23 novembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna che ha ritenuto NI SM e IS ME colpevoli dei reati loro ascritti, condannandoli, rispettivamente, alla pena di tre anni di reclusione e 33.334 euro di multa e sei anni e quattro mesi di reclusione. Il procedimento ha avuto ad oggetto i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e terrorismo internazionale. ME è stato ritenuto responsabile di entrambi, NI solo del primo.
2. In fatto le due sentenze hanno reso una ricostruzione concorde.
2.1. La Corte di assise di appello ha integralmente richiamato la sentenza di primo grado evidenziando come il processo abbia tratto origine dall'arresto, in Somalia, di BU ZA ritenuto una sorta di facilitatore dell'organizzazione terroristica Islamic State. Dalle conseguenti indagini emerso che in Italia era attivo il terrorista AH AR SC ed altri soggetti che inviavano denaro a organizzazioni terroristiche operanti nel Corno d'Africa. Tra queste il gruppo Al-Shabaab operante in Somalia. Parallelamente gli stessi soggetti (fra i quali i ricorrenti) svolgevano anche l'attività consistente nel favorire l'ingresso illegale in Italia di immigrati. I giudici di merito hanno ricostruito le modalità con le quali SM ha favorito l'ingresso nel territorio nazionale della clandestina SU HA JA, il cui visto per ricongiungimento familiare era risultato contraffatto, e ha fornito documentazione falsa ad DN IA SU in vista del suo ingresso in Italia. documentiHa individuato nella fornitura di non veritieri e nella predisposizione di fittizi ricongiungimenti la prassi con la quale SM, d'intesa con altri soggetti, contribuiva a favorire l'immigrazione clandestina. In tal senso gli esiti del sequestro del telefono di un coimputato. Da tale attività è emerso il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda relativa a tale Naima, illegalmente proveniente dalla Malesia. Il ruolo dell'imputato ME, nella vicenda legata all'immigrazione clandestina, è emerso, invece, da intercettazioni dalle quali sono risultate le attività finalizzate a sistemare gli immigrati, a incassare i compensi, oltre all'interessamento a trovare soluzioni abitative per gli stranieri. In relazione al coinvolgimento dello stesso imputato nel finanziamento di gruppi operanti con finalità di terrorismo contigui ad Al-Shaabab, i giudici di merito hanno ricostruito l'ingresso e la regolarizzazione del cittadino straniero in Italia. Nel corso di intercettazioni sono emersi contatti tra l'imputato e i coimputati, a loro volta collegati con un "facilitatore" dell'Isis, BU ZA. In particolare, sono stati ricostruiti contatti con AH AR riconosciuto, a sua volta, colpevole di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo internazionale operante in Somalia e Italia. E' stata ricostruita l'attività di finanziamento, da parte di ME, mediante l'invio di denaro in Somalia per l'acquisto di armi;
tale invio avveniva mediante società internazionali di trasferimento dei soldi. E' stato, altresì, accertato l'invio di 2.777,76 euro e che la destinazione del denaro era una città posta a circa 600 km dal luogo di residenza dell'imputato; la circostanza ha escluso, secondo i giudici di merito, che potesse parlarsi di "aiuti familiari". Nella stessa città si concentravano altri finanziamenti provenienti da Europa e Stati Uniti da utilizzare per la lotta armata. Sono state analizzate anche le chat rinvenute sul telefono sequestrato all'imputato e dalle stesse sono stati ricostruiti i rapporti tra lo stesso e gli altri coimputati (separatamente giudicati) e la circostanza che gli stessi vertevano su и all! questioni inerenti acquisto di armi e munizioni o altro materiale con il medesimo scopo. E' stato altresì accertato che l'oggetto di alcune conversazioni era costituito dalla programmazione di azioni violente ai danni della polizia. In sostanza, è stato individuato in ME un soggetto inserito in un gruppo di persone avente la finalità di procurare (anche mediante la promozione di raccolte di fondi) finanziamenti a soggetti vicini al radicalismo islamico avendo, personalmente, provveduto all'invio di oltre 2.700 euro. E' stata accertata la sua appartenenza ad un gruppo indipendentista contrapposto alla polizia e pronto all'uso delle armi per perseguire i propri scopi. La finalità terroristica dell'organizzazione finanziata è stata affermata in ragione del fatto che, nel caso di specie, i gruppi finanziati si collocavano fuori dal contesto bellico e, in ogni caso, anche se rivolte verso i militari, le progettate azioni militari erano tali da determinare conseguenze certe, inevitabili e gravi in danno della vita e dell'incolumità della popolazione civile.
2.2. In relazione ai motivi di appello proposti da SM, la Corte bolognese ha, preliminarmente, dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 12, comma 3, lett. d) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nella parte in cui prevede un aumento di pena 2 quando il fatto è commesso da tre o più persone. Ha invece ritenuto irrilevante quella prevista nella stessa norma riferita all'ipotesi di utilizzo dei servizi internazionali di trasporto. In relazione al primo motivo di appello, basato sul fatto che SU HA JA e DN IA SU erano profughi entrati lecitamente in Italia, la Corte ha evidenziato la presenza di prove certe circa l'ingresso illegale dei due in Italia. Mai, infatti, costoro hanno chiesto il riconoscimento della condizione di profugo. Sul punto, la Corte si è soffermata ampiamente escludendo qualsiasi ipotesi di ingresso legale. Con riferimento a SU HA JA ha richiamato anche il contenuto di intercettazioni dalle quali è emerso come la donna fosse consapevole dell'illegalità del proprio ingresso in Italia. Per l'altro straniero sono state valorizzate la circostanza della falsità del documento utilizzato per entrare in Italia e l'esistenza di un accordo a titolo oneroso tra l'imputato e lo straniero in ordine al buon esito del suo arrivo. Altre indagini hanno riguardato i documenti utilizzati per l'ingresso e le modalità con le quali lo straniero è entrato in Italia. Diffusa la motivazione adottata anche in relazione alla terza persona il cui ingresso sarebbe stato favorito da SM. Respinte alcune eccezioni di natura processuale, la Corte di assise di appello ha ritenuto inammissibile il motivo di appello per difetto di specificità nella parte riferita all'ingresso di tale terza persona. La censura è stata anche respinta nel merito sulla scorta dell'analisi dettagliata delle intercettazioni dalle quali è stato ritenuto dimostrato l'ingresso illegale in Italia e la partecipazione alla relativa organizzazione proprio da parte dell'imputato. Con riguardo al motivo di appello riferito all'aggravante della finalità di trarre profitto, la Corte bolognese ha segnalato come in tutti e tre gli episodi sia emersa la circostanza che sono state pagate somme di denaro per l'ingresso illegale. E' stato escluso che il contrario possa evincersi dalla conversazione n. 9875 citata nell'atto di appello e come gli stranieri abbiano aspettato alcuni giorni in albergo prima di raggiungere le località di destinazione proprio nell'attesa del perfezionamento del pagamento. La quantificazione della pena è stata condivisa in ragione del comportamento reticente di SM e tenuto conto della gravità del fatto, dell'intensità del dolo e dei motivi di profitto che hanno caratterizzato l'azione. In relazione al primo motivo di appello proposto da ME riferito al reato di 3 cui all'art. 270 quinquies cod. pen., la Corte ha richiamato le prove riguardo ai rapporti tra l'imputato e soggetti già condannati per associazione terroristica o dei quali era già emerso il coinvolgimento nella raccolta e nell'invio di finanziamenti in Somalia per l'acquisto di armi. Fra i destinatari la milizia Al-Shabaab, implicata in azioni di terrorismo internazionale. Sono stati richiamati i copiosi contatti tra ME e tali persone, oltre alla partecipazione in chat internazionali nelle quali si faceva riferimento all'organizzazione delle operazioni di finanziamento e della destinazione dello stesso all'acquisto di armi. L'imputato ha effettuato personalmente il trasferimento del denaro che non poteva certamente essere ritenuto destinato ad aiuti familiari. ndo Su tale aspetto la Corte si è soffermata ampiamente, indicato precisi elementi fattuali che l'hanno determinata ad escludere la possibilità di ritenere le rimesse di denaro destinate alla famiglia dell'imputato. Ciò ha fatto anche alla luce della interpretazione delle chat e delle conversazioni telefoniche acquisite agli atti. In tal senso è stato richiamato anche un messaggio dello stesso imputato del 25 ottobre 2018 ove si faceva riferimento al fatto che i finanziamenti erano diretti alle tribù. In ordine al fatto che il denaro fosse destinato a finanziare operazioni terroristiche, la sentenza di appello ha richiamato la ricostruzione della sentenza di primo grado riguardo alla organizzazione sociale e politica sulla base di tribù nella regione ove si trova la località nella quale veniva spedito il denaro e dove è attivo da diverso tempo il "Fronte per la liberazione dell'Ogaden", organizzazione combattente antigovernativa (ritenuta terroristica dal governo etiope in quanto già protagonista di azioni del genere) composta da clan di varia provenienza. In tale contesto ME aveva esortato i componenti della propria tribù a compiere azioni violente, compresa l'uccisione di militari. A tale proposito, sono stati riportati diversi messaggi dal contenuto giudicato inequivoco dalla Corte bolognese, anche in relazione alla loro finalizzazione a perseguire un vero e proprio programma politico militare. Sul loro contenuto la Corte si è soffermata ampiamente argomentando in merito alla loro interpretazione nel senso di promozione e incitamento ad azioni armate. In ordine al motivo di appello relativo al delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina la Corte di assise di appello ha motivato con riferimento al contenuto delle captazioni agli atti dalle quali ha desunto la configurabilità del reato, con particolare riferimento alla consapevolezza che si 4 х ы н trattasse di favorire l'ingresso di soggetti privi dei requisiti per entrare nel territorio italiano. E' stato, altresì, escluso che costoro versassero in condizioni di bisogno. Infine, in ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte felsinea ha segnalato come la concessione delle attenuanti generiche non sia un diritto dell'imputato e che, nel caso di specie, non sono emersi positivamente valutabili in tal senso. In particolare, è stato messo in evidenza il finanziamento intenzionale dell'acquisto di armi per finalità terroristiche, l'avere favorito l'illegale ingresso in Italia di un numero consistente di immigrati, oltre all'intensità del dolo e alla mancanza di qualsiasi concreta forma di resipiscenza.
3. Avverso la sentenza II ME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore Avv. Douglas Duale, articolando tre motivi.
3.1. Con il primo ha eccepito la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. relativamente al reato di cui all'art. 270-quinquies, cod. pen. per vizio della motivazione. Nessuna motivazione sarebbe stata fornita in punto di qualificazione come terrorista» del gruppo asseritamente destinatario di finanziamenti da parte dell'imputato. Il giudizio circa quella natura del gruppo poteva essere frutto solo di una valutazione politica e non giurisdizionale. Peraltro, la nozione di «attività terroristica» è, per sua natura, fluida e storicamente variabile con conseguente contrasto anche con il principio di tassatività implicando un giudizio di carattere discrezionale influenzato dalle contingenze storiche e culturali.
3.2. Con il secondo motivo è stata eccepita la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione in ordine alla prova della colpevolezza del ricorrente in relazione ai due reati di cui all'imputazione. Ha lamentato la mancata valutazione dei motivi di appello da parte della Corte bolognese che si sarebbe semplicemente adeguata alla sentenza di primo grado. Ha indicato la presenza di salti logici per l'omessa considerazione di elementi di prova sia soggettiva che oggettiva».
3.3. Con il terzo motivo ha lamentato la mancata considerazione del contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2022 in relazione all'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998 che comporta la rideterminazione della pena essendo intervenuta sulla fattispecie di reato individuata come più grave fra quelle contestate. 5 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche NI SM, per mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. Elisabetta d'Errico, articolando due motivi.
4.1. Con il primo, in via preliminare, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lett. d) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per contrasto con i principi di uguaglianza - ragionevolezza e di proporzionalità della sanzione ex artt. 3 e 27, comma terzo, Cost. La questione riguarda l'aggravante prevista dalla norma citata per il caso in cui il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro, essendo stata l'altra aggravante (prevista dalla medesima disposizione), dell'avere agito utilizzando servizi internazionali di trasporto, già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2022. La Corte di assise di appello ha ritenuto la questione manifestamente infondata non violando la previsione censurata alcuna disposizione costituzionale ed essendo stabilito il correlato aumento di pena sul presupposto della «evidente maggiore gravità, pericolosità e disvalore sociale della condotta posta in essere». In punto di rilevanza della questione nel presente giudizio, il ricorrente ha segnalato come l'aggravante in questione abbia concretamente inciso sulla determinazione del trattamento sanzionatorio nonostante l'avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche. illegittimitàDa qui l'affermazione secondo cui la declaratoria di costituzionale richiesta potrebbe incidere sulla quantificazione della pena finale. E' stata illustrata, altresì, la non manifesta infondatezza della questione. La previsione di una pena che, nel caso di fatto commesso da tre o più persone, determina una pena di cinque volte superiore rispetto al minimo edittale e di tre volte superiore rispetto al massimo è stata ritenuta irragionevole e sproporzionata. Da un lato, è stato messo in evidenza come la stessa disposizione preveda un incremento di pena identico per chi ha agito esponendo il soggetto trasportato a rischio per la propria vita o incolumità fisica o sottoponendolo a trattamenti inumani e degradanti ovvero, ancora, se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale del territorio dello Stato di cinque o più persone o se gli autori hanno la disponibilità di materie esplodenti. Si tratta di ipotesi in cui l'aumento di pena è giustificato dalla natura plurioffensiva delle condotte e dalle modalità particolarmente cruente dell'azione, mentre nel caso in cui la condotta sia posta in essere da tre o più persone la condotta non lede ulteriori beni giuridici e costituisce una modalità tipica di 6 x u a consumazione del reato. A tale proposito, ha richiamato le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 63 del 2022 in punto di aggravante dell'utilizzo di servizi internazionali di trasporto o documenti falsi, alterati o illegalmente ottenuti. Peraltro, anche quando nel codice penale è stato previsto un aumento di pena nel caso di reati commessi da tre o più persone in concorso, mai è stato previsto un incremento di pena in misura corrispondente a quello di cui alla norma in questione.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata eccepita la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con particolare riferimento alla sua mancanza, in ordine alla circostanza aggravante dell'avere agito l'imputato a fine di profitto. Dagli atti non sarebbe emersa la prova che l'imputato abbia tratto una qualche utilità dalla condotta delittuosa. Sul punto i motivi di appello non sarebbero stati adeguatamente esaminati e smentiti dai giudici di appello. In particolare, gli accertamenti finanziari hanno escluso l'esistenza di movimentazione economica, mentre non è stata presa in considerazione una conversazione del 5 dicembre 2018 (progr. n. 9875) tra l'imputato e uno dei coimputati nel corso della quale il secondo aveva dichiarato espressamente di non avere guadagnato nulla facendo riferimento anche ad importi davvero esigui. Analogo vizio è stato segnalato con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio rispetto al quale nell'atto di appello era stata sollecitata la rivisitazione in termini maggiormente proporzionati al concreto disvalore del fatto.
5. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio per la rideterminazione della pena con riferimento all'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e declaratoria di inammissibilità, nel resto, dei ricorsi. Il difensore di SM NI ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' fondato il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di IS ME che, riguardando la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice relativa al reato di immigrazione clandestina, estende i propri 7 bz effetti anche alla posizione dell'altro coimputato ai sensi dell'art 30 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 2 cod. pen.
2. Il ricorso proposto da NI SM è infondato.
2.1. La questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, relativamente all'aggravante prevista per il caso in cui il reato è stato commesso da «tre o più persone in concorso tra loro>> è manifestamente infondata. Incidentalmente, ma con argomentazioni qui pienamente condivise, sul punto si è soffermata la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa norma censurata nella parte in cui prevede l'aggravamento della pena per chi abbia utilizzato servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. In particolare, la Corte ha rilevato come le ipotesi aggravate di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 «si ricollegano chiaramente, nella prospettiva del legislatore, alla dimensione plurioffensiva delle ipotesi ivi contemplate, il cui orizzonte di tutela trascende di gran lunga quello dell'ordinata gestione dei flussi migratori» e che ha ad oggetto anche le stesse persone trasportate che versano in stato di bisogno. In particolare, in tal senso vanno lette le previsioni del comma 3, lett. b) e c) dell'art. 12 cit. e le aggravanti, ivi previste, dell'essere stata la persona trasportata esposta rispettivamente a un pericolo per la propria vita o incolumità, e a trattamenti inumani o degradanti. Il medesimo riferimento è stato compiuto all'aggravante di cui al comma 3- bis, lett. a) avente ad oggetto il fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione ovvero allo sfruttamento sessuale o lavorativo. La Corte ha altresì evidenziato come una dimensione plurioffensiva, seppure in diversa direzione, è caratteristica anche di altre ipotesi aggravate previste dall'art. 12 t.u. immigrazione. Le fattispecie aggravate di cui al comma 3, lettera a) (fatto riguardante l'ingresso o la permanenza illegale di cinque o più persone), lettera e) (disponibilità di armi o materie esplodenti da parte degli autori del fatto), nonché lettera d) all'inciso iniziale (fatto commesso da tre o più persone in concorso tra loro) appaiono tutte evocare, secondo le verosimili intenzioni del legislatore, scenari di coinvolgimento di organizzazioni criminali attive nel traffico internazionale di migranti: ipotesi rispetto alle quali la decisione quadro 2002/946/GAI richiede, ancora, allo Stato membro di adottare pene privative della libertà non inferiori, nel massimo, a otto anni (supra, punto 3.7.2.)». Si tratta del passaggio argomentativo che precede la soluzione della questione di legittimità dell'aggravante prevista per avere usato servizi internazionali di trasporto o documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. Con riferimento alla prima delle aggravanti è stata esclusa qualsiasi ratio giustificatrice, mentre con riferimento alla seconda è stata negata l'esistenza di una ratio riferita all'entità particolarmente elevata dell'aumento di pena. In particolare, è stata esclusa la possibilità di individuare la giustificazione dell'incremento della sanzione nei collegamenti con organizzazioni internazionali (che, invece, giustificano il maggior rigore sanzionatorio sulla base delle fonti normative sovranazionali). E' stato segnalato come «il Protocollo di Palermo ha unicamente di mira il fenomeno del traffico internazionale di migranti, gestito per lo più da grandi organizzazioni criminali che ricavano ingenti profitti da tale attività; mentre il "Facilitators Package" dell'Unione europea mira si a colpire entrambi i fenomeni (rispetto all'obiettivo del controllo dei flussi migratori all'interno, in particolare, dell'area Schengen), ma calibra i propri obblighi di incriminazione e di punizione in maniera distinta per le due tipologie di condotte, riservando l'obbligo di adottare severe sanzioni privative della libertà soltanto a quelle riconducibili al traffico internazionale di migranti». A fondamento della decisione, quindi, è stata posta l'impossibilità di collocare le aggravanti per le quali è stata resa la pronuncia di dichiarazione di incostituzionalità nel contesto del traffico internazionale di migranti, Deve, quindi, al contrario, affermarsi la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della previsione della circostanza aggravante che, al contrario, trova la propria ragione nel coinvolgimento di organizzazioni criminali, quale, appunto, quella dell'essere stato commesso il fatto da tre o più persone.
2.2. Non esistono i lamentati vizi di violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'aggravante del fine di trarre profitto. La motivazione si rinviene alle pagg. 21 e 22 della sentenza di appello ed è completa. I giudici di merito hanno fatto riferimento a conversazioni nelle quali si definisce il prezzo pattuito un buon affare senza il quale l'operazione non sarebbe stata portata a buon fine. Inoltre, hanno espressamente preso in considerazione la conversazione n. 9875 del 5 dicembre 2018 citata nell'atto di appello (e nel ricorso per cassazione per lamentarne la mancata considerazione) affermando che dalla stessa non emergono elementi tali da escludere il profitto. 9 у м E' stata effettuata una ricostruzione fattuale sull'attesa di diversi giorni in camere di albergo da parte di due immigrate che sono state trasferite solo dopo l'arrivo dei soldi. Analogamente, la finalità di profitto è stata desunta anche dalla circostanza che la gestione dell'immigrazione clandestina è stata effettuata «in comune>> unitamente ad altri soggetti e, quindi, con la chiara finalità di ottenere un personale profitto economico. Non sussistono, quindi, i vizi lamentati. In ordine alla quantificazione della pena, si osserva che la stessa è stata ampiamente illustrata con riferimento ai seguenti profili: contributo non particolarmente significativo quanto alla ricostruzione del fatto;
assenza di concreta resipiscenza;
gravità del fatto, intensità del dolo e motivi a delinquere. Si tratta di elementi certamente rilevanti e tali da rendere infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio, stante la mancanza di qualsiasi profilo che renda evidente» il dedotto vizio di carenza motivazionale. Peraltro, la censura riferita al profilo in esame appare, per certi versi, anche generica e aspecifica laddove la critica si risolve nella denunciata mancata considerazione di «elementi oggettivi e soggettivi ricorrenti nella fattispecie in esame che avrebbero meritato attenzione» senza la specificazione di quali siano tali elementi.
3. I primi due motivi di ricorso proposti nell'interesse di IS ME sono inammissibili.
3.1. Il primo motivo contenente la censura di vizio di motivazione riferito alla natura terroristica dell'organizzazione favorita dai finanziamenti dell'imputato è totalmente decentrato rispetto alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. Manifestamente infondato il rilievo per cui la nozione di «terrorismo>> dovrebbe essere frutto solo di una valutazione politica e non giurisdizionale. Sul punto la sentenza si è soffermata ampiamente con argomentazioni prive di fratture logiche e pienamente coerenti. Prestando adesione all'orientamento consolidato secondo cui «per ritenere integrata la finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies cod. pen., non è sufficiente la direzione dell'atteggiamento psicologico dell'agente, ma è necessario che la condotta posta in essere del medesimo sia concretamente idonea a realizzare uno degli scopi indicati nel predetto articolo (intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali ecc. di un Paese о di un'organizzazione internazionale), 10 му determinando un evento di pericolo di portata tale da incidere sugli interessi dell'intero Paese» (Sez. 1, n. 28009 del 15/05/2014, Alberto, Rv. 260076), la Corte di assise di appello ha indicato puntualmente gli elementi per cui, nel caso di specie, è stata ritenuta la finalità terroristica dell'organizzazione finanziata. Essi derivano dall'accertata disponibilità dell'organizzazione terroristica favorita di armi e mezzi militari e della loro utilizzazione, nel contesto di una lotta indipendentista, contro le forze di polizia e quelle militari con l'utilizzazione di una forza e una violenza indiscriminatamente rivolte anche nei confronti dei civili. Tanto risulta non solo da quanto già accertato dalle autorità etiopi, ma anche dalle copiose informazioni desunte dalla chat e dai messaggi rinvenuti sui telefoni dell'indagato e dei coimputati (anche separatamente giudicati). Proprio l'individuazione dell'O.N.L.F. (Ogaden National Liberation Front, ossia l'organizzazione finanziata) quale gruppo terroristico operante in assenza di un contesto bellico legittimante azioni violente contro i militari è stata posta al centro dell'argomentazione sviluppata da pag. 29 a pag. 31 della sentenza a fronte della quale le censure del ricorrente si pongono in termini di estrema genericità.
3.2. Totalmente aspecifico il secondo motivo di ricorso che censura la motivazione della sentenza di appello per essersi «supinamente adeguata≫ a quella di primo grado e per avere operato dei «salti illogici>> omettendo l'esame di «elementi di prova sia soggettiva che oggettiva». Si tratta di considerazioni di evidente genericità in quanto non contenenti un confronto specifico con le parti di motivazione censurate, oltre che con la complessiva motivazione della sentenza: manca una indicazione del pregiudizio concreto derivante dal (descritto) conformarsi della Corte di assise di appello alla motivazione del giudice di primo grado, non essendo stato spiegato quali siano stati i rilievi difensivi proposti con l'atto di appello (con il quale la sentenza impugnata, invece, costantemente si confronta) asseritamente omessi. ir Ancora, non sono stati indicati gli elementi di prova offerti ai giudici di merito che sarebbero stati trascuraști e la loro specifica incidenza sulla ricostruzione del fatto operata in sentenza. Tali evidenti carenze ricostruttive rendono il motivo in esame palesemente inammissibile.
4. La sentenza deve essere annullata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2022 che ha (come ampiamente ricordato al par.
2.1. al quale si rinvia) dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lettera d), d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, limitatamente alle parole «o utilizzando 11 servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti». L'aggravante dell'utilizzazione dei servizi internazionali di trasporto è stata ritenuta sussistente dai giudici di merito e la relativa eliminazione determina una incidenza sulla determinazione del trattamento sanzionatorio che, non potendo essere operata in questa sede, deve essere demandata al giudice del rinvio.
5. In accoglimento del terzo motivo di ricorso di IS ME e in applicazione dell'art. 30 legge n. 87 del 1953 cit., deve essere annullata, nei confronti di entrambi gli imputati, la sentenza limitatamente alla predetta aggravante con rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Nel resto, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di ME IS e rigettato quello di SM NI.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di entrambi i ricorrenti, limitatamente alla dell'utilizzazione dei servizi circostanza aggravante internazionali di trasporto di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286/98, con rinvio per nuovo giudizio sulla rideterminazione della pena ad altra Sezione della Corte di assise appello di Bologna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di ME IS. Rigetta nel resto il ricorso di SM NI. Così deciso il 17/11/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Filippo Casa Vincenzo Galati DEPOSITA IN CANCELLERIA 17 GEN 2023 GIUDIZIARIO IL FUNZION Ma 12