Sentenza 4 novembre 2003
Massime • 1
L'ordine impartito dal Questore allo straniero, ai sensi dell'art. 14, comma 5 bis, del T.U. sull'immigrazione emanato con D.L.gs. 25 luglio 1998 n. 286, di lasciare entro cinque giorni il territorio nazionale, siccome meramente attuativo del decreto di espulsione emesso dal prefetto ai sensi del precedente art. 13, comma 1, lett. b), del medesimo T.U., non deve contenere alcuna indicazione circa le modalità dell'impugnazione,essendo questa prevista dal comma 8 del citato art. 13 solo per il suddetto decreto prefettizio (conforme, sez. I, 16 - 28 gennaio 2004 n. 46, PM in proc. Kodin, non mass.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2003, n. 46352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46352 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CHIEFFI SEVERO PRESIDENTE
1.Dott. MARCHESE ANTONIO CONSIGLIERE
2.Dott. SILVESTRI GIOVANNI "
3.Dott. CAMPO STEFANO "
4.Dott. GIRONI EMILIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ASTI;
nei confronti di:
SARB CRISTINA N. IL 09/03/1982;
avverso SENTENZA del 10/01/2003 TRIBUNALE di ASTI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere CAMPO STEFANO;
udito il Procuratore Generale in persona del dr. Giuseppe FEBBRARO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
OSSERVA
1. Con sentenza in data 10 gennaio 2003 il Tribunale di Asti assolveva, con la formula perchè il fatto non sussiste, SARB CRISTINA, cittadina extracomunitaria, dal reato di cui all'art. 14 co. 5°-ter D.lgs. 25.7.1998 n. 286 (rimaneva, senza giustificato motivo, in Italia in violazione dell'ordine impartitole dal Questore di Asti di lasciare il territorio dello Stato).
Il giudice del merito affermava che l'ordine impartito dal Questore di Asti all'imputata risultava illegittimo, in quanto "..carente dell'indicazione di termini e modi per la relativa impugnazione, requisito - quest'ultimo - indefettibile perchè relativo al diritto di difesa del destinatario dell'atto..".
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione per saltum il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, il quale deduce erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1° lett. b) C.P.P. in relazione all'art. 14 co.
5-bis d.l.gs. 286/1998 come modificato dall'art. 14 legge 30.9.2002 n. 189), asserendo che soltanto il decreto di espulsione emesso nei confronti del cittadino straniero dal Prefetto deve contenere, a norma dell'art. 13 d.l.gs. 286/1998 le indicazioni delle modalità riguardanti la sua eventuale impugnazione e la sua traduzione in una lingua conosciuta dall'espulso ovvero in lingua francese, inglese o spagnola, mentre la prima delle dette formalità non è prevista dalla legge per il decreto emesso dal Questore, ai sensi dell'art. 14 co. 2°-bis del citato decreto legislativo, nei casi in cui non sia possibile trattenere lo straniero in un centro di permanenza temporanea ovvero siano trascorsi i termini di permanenza. senza che sia stata eseguita l'espulsione amministrativa (art. 13 d.lgs. 286/1998) o il respingimento (art. 10 d.l.gs. 286/1990).
3. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va chiarito che, a norma dell'art. 13 co. 7° d.l.gs. 286/1998, il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al primo comma dell'art. 14 del citato decreto legislativo (n.d.e.:
decreto del questore che dispone il temporaneo trattenimento dello straniero in un centro di permanenza) nonchè ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione vanno comunicati all'interessato unitamente alle indicazioni in ordine alla modalità della sua impugnazione e a una traduzione in una lingua conosciuta dallo straniero ovvero, se non è possibile, in francese, inglese o spagnolo.
Ne discende che, come regola generale, qualsivoglia provvedimento - oltre quelli nominativamente indicati in detta norma - dell'autorità riguardante il rapporto tra il cittadino straniero e il territorio dello Stato deve essere motivato, corredato dalla comunicazione relativa alla sua impugnativa e tradotto in una delle lingue ivi specificate.
Tuttavia, per quanto concerne la fattispecie che ci occupa, il decreto emesso dal questore ai sensi dell'art. 14 co. 5°-bis del d. l.gs. 28.7.1998 n. 286 come modificato dall'art. 13 co. 1° lett. b) della legge 30.7.2002 n. 189 non ha come contenuto disposizioni riguardante "l'ingresso, il soggiorno o l'espulsione" del cittadino straniero, bensì soltanto l'ordine di lasciare entro un certo termine il territorio dello Stato, in quanto "...destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Asti il 17.12.2002 e notificato in pari data..".
Trattasi, di tutta evidenza, di un provvedimento meramente esecutivo di quello di espulsione regolarmente emesso dal competente prefetto, di guisa che, per la sua legittimità , non era necessaria l'indicazione delle modalità di impugnazione così come indicate dalla legge, riferendosi il relativo onere comunicativo al provvedimento di espulsione prefettizio e non già a quello riguardante la sua mera esecuzione.
Infatti, l'atto meramente esecutivo trae la sua. legittimità dal provvedimento dell'amministrazione, che è quello che impone al suo destinatario il comando dell'autorità pubblica in esso espresso, di tal che, non avendo natura imperativa, per la sua legittimità non sono previste le formalità indicate per quello che esprime la volontà dell'amministrazione e che, in quanto tale, è esplicitamente (art. 13 co. 8° d. lgs. 286/1998) soggetto alla eventuale impugnazione da parte dell'interessato contrariamente a quello esecutivo della cui impugnabilità non si fa alcuna menzione nel decreto legislativo più volte citato.
Per le suesposte ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio degli atti, a norma dell'art. 569 co. 4° C.P.P., al giudice competente per l'appello, meglio indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino per il giudizio di secondo grado.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 DICEMBRE 2003.