Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 88. Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile 1. L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
2. L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile e' stato escluso su richiesta della parte civile, questa non puo' esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.
3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.
2. L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile e' stato escluso su richiesta della parte civile, questa non puo' esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.
3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.
Commentari • 35
- 1. L’esclusione d’ufficio della parte civile -estrattoLorena Papini · https://www.diritto.it/ · 11 ottobre 2023 · 152.05826
[…] Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare. Art. 88 c.p.p. – Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile 1. […]
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Giurisprudenza • 106
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2024, n. 18869Provvedimento: […] Quanto rilevato dai giudici di palazzo della Consulta consente di riaffermare quanto ritenuto da giurisprudenza risalente, ovvero che al momento dell'applicazione di una misura di prevenzione lo stato mentale del proposto non è irrilevante in quanto il giudice del processo di prevenzione, analogamente a quanto dispone l'art 88 cod. proc. pen., deve controllare le condizioni psichiche del proposto e, nell'ipotesi di accertata infermità totale, disporre la sospensione del procedimento per tutta la durata della malattia. […]Leggi di più...
- infermità mentale del proposto – sospensione del procedimento·
- necessità·
- misure di prevenzione·
- sicurezza pubblica·
- procedimento