Sentenza 24 marzo 2015
Massime • 1
La confisca prevista dall'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale articolo, è necessario accertare, quanto al "fumus commissi delicti", l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al "periculum in mora", la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2015, n. 26832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26832 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 24/03/2015
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 503
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 31951/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI TT N. IL 06/01/1975;
LI ON N. IL 08/05/1946;
avverso l'ordinanza n. 2530/2006 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 03/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATERNÒ RADDUSA TT;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, per le reiezioni dei ricorsi.
Udito il difensore Avv. FORMICOLA F., per LI A., TORALDO G., per LI B., AN G. per LI A e LI B..
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. OL AN e OL BE, con autonomi ricorsi e tramite i rispettivi difensori fiduciari, impugnano la decisione del Tribunale del riesame di Napoli con la quale è stata data conferma al sequestro, reso dal Gip del medesimo Tribunale, finalizzato alla confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, caduto su alcune partecipazioni societarie totalitarie e sul compendio patrimoniale di riferimento delle medesime compagini societarie, ritenute nella disponibilità sostanziale dei ricorrenti oltre che del coindagato SE LU, che, tuttavia, non ha interposto ricorso.
2. Tanto in ragione del fumus dei reati presupposti sottesi alla futura confisca , accertata, nel più grave ambito della gravita indiziaria, dal Gip e confermata dal Tribunale del riesame (anche in sede di rinvio in esito all'annullamento sul punto reso da questa Corte con sentenza del 21/3/2013) rispetto alla contestata ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p., (capo A della rubrica del PM) oltre che con riferimento a molteplici contestazioni afferenti il concorso in alcuni falsi ideologici, tutti aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7. 3. In entrambi i ricorsi si contesta la sussistenza del fumus del reato associativo segnalandosi al fine l'inadeguatezza delle propalazioni accusatorie, ritenute inattendibili intrinsecamente, non riscontrate ab externo e comunque inutilizzabili perché patologicamente viziate dalla violazione della L. n. 82 del 1991, art. 16 quater, comma 9; e si evidenzia che tali contestazioni assumono ulteriore rilievo in ragione dell'annullamento della ordinanza con la quale venne ritenuta la gravita indiziaria del reato associativo.
Si contesta, inoltre, l'assenza di motivazione in punto al periculum utile a giustificare il provvedimento ablativo temporaneo.
4. I ricorsi sono infondati e meritano la reiezione.
5. La confisca prevista dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale articolo, è necessario accertare, quanto al "fumus commissi delicti", l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al "periculum in mora", la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi. (Sez. 1^, n. 19516 del 01/04/2010 - dep. 24/05/2010, Barilari, Rv. 247205).
6. Nel caso, quanto al primo presupposto , la decisione impugnata finisce per riposare sulle considerazioni spese dal Tribunale nel fondare la gravita indiziaria quanto alla contestazione associativa di matrice mafiosa ascritta ai ricorrenti. Vero è che tale percorso argomentativo è stato oggetto di annullamento da parte di questa Corte con la sentenza indicata dai due ricorrenti e resa in esito alla impugnazione proposta nei confronti della misura cautelare personale applicata agli stessi.
Al contempo, tuttavia, giova evidenziare come il detto annullamento, sul quale sostanzialmente riposano i due ricorsi nel ribadire i profili in rito e di motivazione addotti per contrastare il fumus della odierna misura reale, non porta automaticamente ad escludere il substrato di riferimento utile al sequestro, notoriamente non coincidente e di certo basato su un perimetro cognitivo meno profondo della gravita indiziaria chiesta per le misure personali. In ogni caso e in termini ancor più radicali, siffatto annullamento risulta oggi definitivamente superato sia dalla conferma del provvedimento genetico reso in sede di rinvio dal Tribunale del riesame sempre quanto alla gravita indiziaria valutata per la misura personale in ordine alla contestazione associativa;
sia dalla conferma di tale ultima decisione, resa , sempre in data odierna, separatamente da questo stesso Collegio della Corte.
Il profilo relativo al fumus del reato presupposto risulta dunque oggi definitivamente cristallizzato dal giudicato cautelare caduto dalla gravita indiziaria sottesa alla misura personale applicata per il medesimo reato in danno dei due ricorrenti.
7. Quanto al periculum, il ricorso deve ritenersi inammissibile. Diversamente da quanto addotto nel gravame, la decisione in parte qua risulta motivata grazie al pedissequo riferimento al portato argomentativo speso sul punto dal Gip. Richiamo favorito dalla assenza di specifiche contestazioni sul punto dedotte con il riesame. In particolare, il periculum risulta ancorato da entrambi i giudici della cautela - con valutazioni che anche in parte qua si sovrappongono e integrano a vicenda - al giudizio di mafiosità ascritto alle imprese coinvolte nel sequestro ed ascritte alfa titolarità degli indagati, frutto di investimenti e di dinamiche di collocazione nel mercato di riferimento radicalmente alterate dalla matrice criminale delle condotte ascritte ai ricorrenti, in ragione della accertata contiguità con il clan OL e dell'intersecarsi degli interessi del clan con quelli perseguiti, tramite tali iniziative imprenditoriali, dai OL.
Dato, questo, della identificazione delle società coinvolte nel sequestro in utilità patrimoniali frutto della illecita accumulazione di proventi di provenienza illecita, che le difese non hanno contrastato con la dovuta specificità neppure in occasione dei ricorsi di legittimità.
8. Alla reiezione dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2015