Sentenza 11 febbraio 2010
Massime • 1
Ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito con modificazioni nella legge n. 356 del 1992, è necessario accertare, quanto al "fumus commissi delicti", l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, di uno dei reati indicati dalla norma citata, e quanto al "periculum in mora", attesa la coincidenza di quest'ultimo requisito con la confiscabilità del bene, la presenza di seri indizi di esistenza delle condizioni che legittimano la confisca, e cioè da un lato la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, e dall'altro la mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi.
Commentario • 1
- 1. Sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini delFrancesco Menditto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1 - Il principio "innovativo" affermato dalla Corte. La complessa materia delle misure patrimoniali (penali e di prevenzione). La sentenza in commento sembra che "ribalti" il principio secondo cui non è consentito allegare la legittima provenienza dei beni sottoposti a sequestro (e confisca) ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 306/92, conv. in l. 356/92, attraverso redditi derivanti da evasione fiscale. L'importanza, anche pratica, del tema impone la ricognizione dei principi enucleati dalla giurisprudenza in materia di sequestro e confisca ex art. 12-sexies l. 356/92 e della loro applicazione da parte della Corte. Giova premettere che la materia delle misure cautelari reali è estremamente …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2010, n. 16207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16207 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 11/02/2010
Dott. VECCHIO MO - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 445
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 36220/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI SI, N. IL 09/10/1968;
2) NI IA, N. IL 12/07/1960;
3) OR NA, N. IL 09/04/1986;
avverso l'ordinanza n. 1463/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 23/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG Dott. DI CASOLA Carlo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
udito il difensore avv. Bargi Alfredo per tutti i ricorrenti per i quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 23.7.09, il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto l'appello proposto da NI IA, NI MO e OR NA avverso il decreto emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli in data 15.6.09, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo, ex D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n.356, introdotto dal D.L. 20 giugno 1994, n. 399, art. 2, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1994, n. 501, di quote societarie e beni aziendali della s.r.l. "BINGO LAS VEGAS".
Tali beni, sebbene formalmente intestati agli appellanti erano stati ritenuti dal G.I.P. nella effettiva disponibilità di NI LV, indagato per numerosi reati, fra i quali quelli di cui all'art. 648 ter c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, reati per i quali tale tipo di sequestro era ipotizzabile.
Avverso detto provvedimento del Tribunale di Napoli, NI MO, NI IA e OR AR, hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo il seguente unico motivo di ricorso:
- art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c): violazione D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies;
motivazione mancante ovvero meramente apparente:
essi ricorrenti erano titolari delle quote della s.r.l. "BINGO LAS VEGAS", la quale era società autonoma e distinta dalla società "LAS VEGAS", sia per la diversa sede sociale che per la diversità dei soci;
e l'iniziale decreto di sequestro preventivo era stato esteso anche alla s.r.l. "BINGO LAS VEGAS" solo perché ne era amministratore unico il ricorrente NI MO, fratello dell'indagato NI LV. Era altresì illegittimo il sequestro preventivo anche del conto corrente intestato al ricorrente NI MO presso la BNL di Capannori (LU), non potendo esso ritenersi come riferito in qualche modo alla s.r.l. "BINGO LAS VEGAS".
La motivazione addotta dal Tribunale del riesame era del tutto tautologica ed apparente, avendo essa ritenuto che l'intestazione della s.r.l. "BINGO LAS VEGAS" fosse stata fittiziamente riferita a NI MO, mentre invece si sarebbe trattato di società di cui il reale dominus sarebbe stato l'indagato NI LV, senza esaminare in alcun modo la copiosa documentazione contabile allegata, la quale dimostrava come la costituzione della s.r.l. "BINGO LAS VEGAS" fosse avvenuta con finanziamenti del tutto leciti, effettuati anche con l'aiuto di un terzo del tutto estraneo ai NI.
L'ordinanza impugnata andava quindi annullata.
Con riferimento al ricorso proposto da NI MO, NI IA e OR AR si osserva quanto segue. Il Tribunale del riesame di Napoli, con l'ordinanza impugnata nella presente sede, ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli il 15.6.09 ed avente ad oggetto le quote societarie ed i beni aziendali della s.r.l. "BINGO LAS VEGAS", quote societarie formalmente intestate agli odierni ricorrenti, ma che avevano formato oggetto di sequestro preventivo emesso, ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dal D.L. 20 giugno 1994, n. 399, art. 2, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1994, n. 501, siccome ritenute nella effettiva disponibilità di NI LV, fratello del ricorrente NI MO ed indagato per reati, fra i quali quelli di cui agli artt. 648 ter c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, reati per i quali tale tipo di sequestro era ipotizzarle.
È noto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, il sequestro preventivo è strettamente collegato alla confisca obbligatoria, prevista in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti per determinati reati, elencati dalla norma di legge di cui sopra, fra i quali rientrano, come sopra detto, quelli ipotizzati a carico di NI LV. In tal caso la confisca ha struttura e presupposti diversi dall'istituto della confisca prevista dall'art. 240 c.p., in quanto, mentre per tale ultima norma assume rilievo la correlazione fra un determinato bene ed un certo reato, nella confisca ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce fra un patrimonio ingiustificato ed una persona, nei cui confronti sia stata pronunciata condanna per uno dei reati indicati nell'articolo da ultimo citato (cfr. Cass. 1^, 25.10.2000 n. 5263). Consegue da quanto sopra che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, convertito nella L. n. 356 del 1992, aggiunto dall'art. 2 D.L. n. 399 del 1994, convertito con modificazioni nella L. n. 501 del 1994, è
necessario accertare, quanto al c.d. "fumus commissi delicti" l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato (nella specie a NI LV), di uno dei reati indicati dalle norme citate e, quanto al c.d. "periculum in mora", elemento quest'ultimo coincidente con la confiscabilità del bene, la presenza di seri indizi circa l'esistenza dei medesimi indizi che potrebbero legittimare la confisca e cioè da un lato la sproporzione fra il valore dei beni rispetto al reddito od alle attività economiche del soggetto indagato e, dall'altro, la mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni medesimi (cfr. Cass. 1^ 19.1.07 n. 15908). Nel contesto normativo e giurisprudenziale sopra delineato, il provvedimento del Tribunale di Napoli, impugnato nella presente sede di legittimità, ha una sua peculiare fisionomia, essendo esso consistito nel rigetto di un'istanza proposta da NI MO, NI IA e OR AR, intesa ad ottenere la restituzione delle quote societarie sopra elencate, formalmente ad essi intestate, ma sottoposte a sequestro preventivo dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, siccome ritenute nella effettiva disponibilità di NI LV, fratello del ricorrente NI MO e soggetto indagato per delitti che consentivano l'adozione di detta misura cautelare.
3- Il sindacato di legittimità esercitato da questa Corte Suprema, con riferimento alle ordinanze emesse dal Tribunale del riesame ai sensi degli artt. 322 bis e 324 c.p.p. in materia di misure cautelari reali è limitato, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 1, al solo vizio di violazione di legge.
È da escludere quindi la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), trattandosi di vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge (cfr., in termini, Cass. SS. UU. 28.5.03 n. 12). È richiesto invece che la motivazione manchi assolutamente, ovvero sia del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, si da non essere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero che le linee argomentative del provvedimento siano così scoordinate da rendere impossibile la percezione delle ragioni che hanno giustificato il provvedimento (cfr., in termini, Cass. 2A 16.11.2006 n. 5225). Fatte tali premesse, occorre rilevare che il Tribunale di Napoli ha respinto l'istanza proposta da NI MO, NI IA e OR AR con motivazione non condivisibile, in quanto manifestamente inesistente.
Il Tribunale si è infatti limitato a ritenere che la costituzione della s.r.l. "BINGO LAS VEGAS" costituisse una fittizia intestazione per sfuggire alla normativa antimafia.
Il Tribunale non ha svolto alcun concreto accertamento onde appurare, come era suo compito, se gli odierni ricorrenti svolgessero attività economica ovvero fossero titolari di risorse tali da consentire loro sia la costituzione della s.r.l. "BINGO LAS VEGAS", avvenuta in Lucca con rogito del 20.1.09, sia il successivo acquisto, effettuato da tale ultima società con rogito del 13.3.09, del ramo d'azienda costituito dall'attività del gioco del bingo, svolta nei locali siti in Lucca, via delle Ville n. 987, ad essa venduto dalla s.r.l. "LAS VEGAS".
Non risulta pertanto se i beni sottoposti a sequestro abbiano o meno un valore chiaramente eccedente il reddito degli odierni ricorrenti, con conseguente insussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del sequestro preventivo delle quote societarie anzidette. Occorre poi rilevare che manca alcuna valida motivazione in ordine al sequestro preventivo del conto corrente personale, acceso presso la BNL di Capannori (LU), di cui era titolare il ricorrente NI MO, non potendosi all'evidenza tale conto corrente ritenere come collegato in qualche modo con le quote societarie della s.r.l. "BINGO LAS VEGAS", ovvero ritenere come bene in qualche modo riconducibile a detta società; e non è qualificabile come motivazione quanto ritenuto nell'ultima pagina del provvedimento impugnato, laddove si legge che trattasi "di questione che, se fondata, andrà risolta mediante richiesta di restituzione all'a.g. procedente".
Da quanto sopra consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio degli atti al Tribunale del riesame di Napoli, affinché, in piena libertà di giudizio, provveda a riesaminare gli atti, tenendo presenti i principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010