Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2010, n. 16207
CASS
Sentenza 11 febbraio 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito con modificazioni nella legge n. 356 del 1992, è necessario accertare, quanto al "fumus commissi delicti", l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, di uno dei reati indicati dalla norma citata, e quanto al "periculum in mora", attesa la coincidenza di quest'ultimo requisito con la confiscabilità del bene, la presenza di seri indizi di esistenza delle condizioni che legittimano la confisca, e cioè da un lato la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, e dall'altro la mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi.

Commentario1

  • 1Sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini del
    Francesco Menditto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1 - Il principio "innovativo" affermato dalla Corte. La complessa materia delle misure patrimoniali (penali e di prevenzione). La sentenza in commento sembra che "ribalti" il principio secondo cui non è consentito allegare la legittima provenienza dei beni sottoposti a sequestro (e confisca) ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 306/92, conv. in l. 356/92, attraverso redditi derivanti da evasione fiscale. L'importanza, anche pratica, del tema impone la ricognizione dei principi enucleati dalla giurisprudenza in materia di sequestro e confisca ex art. 12-sexies l. 356/92 e della loro applicazione da parte della Corte. Giova premettere che la materia delle misure cautelari reali è estremamente …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2010, n. 16207
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16207
Data del deposito : 11 febbraio 2010

Testo completo