Articolo 9 bis del Codice delle assicurazioni private
Articolo 9Articolo 11
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30 giugno 2015
Art. 9-bis. (( (Trasparenza e responsabilita' dell'attivita' di vigilanza) )) (( 1. L'IVASS svolge la propria attivita' in modo trasparente e responsabile. Nel perseguimento di tali principi, fatto salvo il rispetto della riservatezza, pubblica sul sito internet ed aggiorna periodicamente le seguenti informazioni:
a) il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, delle raccomandazioni e degli orientamenti generali in materia assicurativa e riassicurativa, ed ogni altro provvedimento rilevante di carattere generale relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza;
b) i criteri generali e i metodi di vigilanza, inclusi gli strumenti utilizzati nell'ambito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies;
c) i dati statistici aggregati sugli aspetti principali relativi all'applicazione della regolamentazione prudenziale;
d) le modalita' di esercizio delle opzioni previste dalla direttiva n. 2009/138/CE ;
e) gli obiettivi della vigilanza e le principali funzioni e attivita' svolte dall'IVASS.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in modo tale da consentire un raffronto dei metodi di vigilanza adottati dalle autorita' di vigilanza degli Stati membri, anche mediante l'utilizzo di un formato comune definito a livello comunitario. ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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