Sentenza 29 settembre 2015
Massime • 1
Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015 che ha novellato l'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti.
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Rifiuti.Indumenti usati Cass. Sez. III n. 35000 del 18 settembre 2024 (CC 29 mag 2024) Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. L. ed altro RITENUTO IN FATTO 1. S.L. e R.L. ricorrono per l'annullamento dell'ordinanza del 24 novembre 2023 del Tribunale di Venezia che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di perquisizione e sequestro del 9 ottobre 2023 emesso dal Pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale iscritto a loro carico per il reato di cui all'art. art. 452-quaterdecies cod. pen. ed in esecuzione del quale era stata sequestrata documentazione contabile e di trasporto della società Co.ma.tess s.n.c. dei F.lli Lazzarin Adriano e Andrea, nonché materiale tessile vario e …
Leggi di più… - 2. La perquisizione nell'art. 103, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/2015, n. 44640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44640 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2015 |
Testo completo
44 64 0/ 1 5 10 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da n. 1782 sez. Sent. n.. Saverio Felice Mannino - Presidente - CC - 29/09/2015 Guicla Mulliri R.G.N. 12289/2015 Vito Di Nicola - Relatore - Gastone Andreazza Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LL ET, nata a [...] il [...] avverso la ordinanza del 20-02-2015 del tribunale della libertà di Isernia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alberto Cardino che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per la ricorrente : RITENUTO IN FATTO 1. ET LL ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza del 20 febbraio 2015 con la quale il tribunale della libertà di Isernia ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero per il reato previsto dall'articolo 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 per avere il ricorrente presentato dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture per operazioni inesistenti relativamente agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 per fatti che si assumono commessi in Isernia.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il ricorrente, tramite i difensori, solleva due motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 324, comma 7, codice di procedura penale in relazione all'articolo 309, commi 5, 9 e 10, codice di procedura penale nonché inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale in relazione va all'articolo 125 codice di procedura penale per mancanza di motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b) e c), codice di procedura penale). Assume che il tribunale del riesame non ha preso minimamente in considerazione quanto ritualmente eccepito dai difensori con i motivi aggiunti relativamente alla mancata trasmissione agli atti della procedura incidentale di tutta la documentazione oggetto di sequestro e della quale è stata chiesta la restituzione;
documentazione che, siccome mancante agli atti del fascicolo del riesame messo a disposizione dei difensori, avrebbe dovuto comportare l'annullamento del decreto di sequestro perché la mancata trasmissione doveva ritenersi causa di caducazione del vincolo.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza od erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all'articolo 125 codice di procedura penale per motivazione apparente. Sostiene il ricorrente come la motivazione del provvedimento impugnato debba ritenersi meramente apparente posto che ha argomentato in ordine alla pertinenzialità dei documenti sequestrati rispetto al reato contestato pur in assenza della trasmissione dei documenti in sequestro da parte dell'autorità giudiziaria procedente. Inoltre sia il decreto di (perquisizione e) sequestro che il provvedimento di convalida del pubblico ministero non contengono alcuna, pur elementare, descrizione dei contenuti illeciti ascritti all'indagato, riportando la sola indicazione degli articoli di legge violati con l'aggiunta di una scarna e altrettanto generica enunciazione del tempo di commissione dei fatti. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché presentato nei casi non consentiti. .
2. Quanto al primo motivo, va chiarito che l'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere al tribunale cautelare "gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto di riesame" (art. 324, comma 3, cod. proc. pen.), con la conseguenza che non è affatto richiesta (anche) la trasmissione delle cose sequestrate che, qualora necessarie per l'esercizio dei diritti di difesa, può essere comunque oggetto di specifica e comprovata richiesta, nella specie mancante. . Siffatta possibilità è resa possibile, in materia di riesame cd. "reale", proprio dal fatto che la trasmissione degli atti può essere frazionata, non contemplando l'art. 324 cod. proc. pen. una fattispecie di caducazione della misura per inosservanza del termine perentorio di cinque giorni che decorre dalla comunicazione all'autorità giudiziaria procedente dell'avviso di presentazione della richiesta di riesame esclusivamente per la riesaminabilità delle misure vez cautelari coercitive, come previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. Le Sezioni Unite AV hanno, infatti, riaffermato il principio secondo il quale, nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, AV, Rv. 255581) sicché il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l'acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, cit., Rv. 255582). Tale approdo ermeneutico deve ritenersi tuttora valido, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 aprile 2015, n. 47 ratione temporis non applicabile al caso di specie, pur essendo comunque opportuno precisare, qualora se ne ritenesse l'applicabilità in ragione della specifica doglianza sollevata, che non assume alcun rilievo il fatto che il nuovo testo del comma 7 dell'art. 324 cod. proc. pen. (novellato dall'art. 11 della legge n. 47 del 2015), oltre a ribadire il rinvio ai commi 9 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen., comunque novellati, abbia operato il rinvio anche al comma 9-bis del medesimo articolo, che abilita ora il ricorrente a chiedere il differimento dell'udienza camerale e che, nel riesame reale, ha comunque un senso quando gli atti della procedura siano 3 stati interamente trasmessi "entro il giorno successivo" alla ricezione dell'avviso all'autorità procedente del deposito dell'istanza di riesame e l'interessato abbia la necessità di un differimento della data dell'udienza per soddisfare le proprie esigenze difensive. Va quindi considerato che indipendentemente dalla natura del rinvio a - seguito dell'introduzione della nuova normativa, se cioè il rinvio debba ancora intendersi in senso recettizio O statico (così come compiutamente e condivisibilmente teorizzato dalle Sezioni Unite AV sulla base della previgente normativa e della modifica ex lege 8 agosto 1995, n. 332 che aveva attinto solo l'art. 309 cod. proc. pen., e significativamente, per quanto qui interessa, i commi 5 e 10, non anche la struttura dell'art. 324 cod. proc. pen. e neppure terzo comma in particolare) ovvero formale o dinamico (come sembrerebbe sostenibile sulla base della riforma ex lege n. 47 del 2015 con conseguente applicazione anche nel riesame reale dell'annullamento del provvedimento cautelare in caso di motivazione mancante o carente in punto di autonoma valutazione, della perentorietà dei termini per il deposito dell'ordinanza di riesame, nonché dell'impossibilità di rinnovare la misura divenuta inefficace per la decorrenza dei ve termini) resta il fatto che, quanto alla trasmissione degli atti e alla natura del - termine collegato a detta trasmissione con le relative conseguenze, il riesame reale contiene, rispetto al riesame personale, una disposizione autonoma, autosufficiente e, quantunque facente parte del medesimo sottosistema, speciale ratione materiae, cristallizzata nel comma 3 dell'art. 324 cod. proc. pen. il cui termine ("entro il giorno successivo") conserva la sua natura ordinatoria, con la conseguenza che la perentorietà del termine non può essere predicata sulla base che il rinvio da parte dell'art. 324, comma 7, al comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. contiene anche il rinvio al comma 5 dell'art. 309, senza che il legislatore incida direttamente sulla disposizione ad hoc ex art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che è disposizione peraltro solo parzialmente sovrapponibile all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. Ed è istruttivo che legislatore, pur in presenza di una problematica del genere, che ha visto due interventi delle Sezioni Unite penali (NO nel 2008 e AV nel 2013), non abbia affatto inciso sulla struttura del terzo comma dell'art. 324 cod. proc. pen., che è rimasto inalterato anche a seguito della riforma del 2015. Ne consegue che, anche dopo l'entrata in vigore della legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha novellato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non è applicabile, nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il 4 diverso termine indicato dall'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria sicché il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l'acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione.
3. Quanto al secondo motivo, va ricordato che il tribunale cautelare ha evidenziato che il pubblico ministero, nel decreto di sequestro, ha ipotizzato nei . confronti dell'indagato la violazione dell'articolo 2 decreto legislativo n. 74 del 2000; in particolare ha contestato all'indagato di aver presentato dichiarazioni 3 fraudolente mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 (fatti che si assumono commessi in Isernia). Il tribunale del riesame ha correttamente affermato che il decreto contiene una sufficiente indicazione dei fatti per cui si procede, fatti che, con tutta evidenza, integrano la fattispecie astratta di reato contestato in tutti i suoi profili oggettivi e soggettivi. ven In concreto, poi, il ricorrente è risultato essere l'amministratore unico della "Elcom Elettrocommerciale S.p.A." (v. annotazione di polizia giudiziaria del 22 dicembre 2014) ed è emerso che gli uffici amministrativi della società oggetto dell'indagine erano di fatto ubicati in una unità immobiliare, costituita da un palazzo e da un capannone appartenente alla famiglia AR, la quale aveva concesso in affitto detti locali commerciali anche ad altre società, tutte riconducibili alla medesima compagine societaria (v. annotazione di P.G. del 21 gennaio 2015). A conferma di tale assunto, la polizia giudiziaria, nella citata annotazione, ha evidenziato come tra i dipendenti della "Elcom Elettrocommerciale S.p.A.", vi fossero tale BR AR e RO AR. In particolare, dalle indagini di polizia giudiziaria è emerso che nell'immobile in questione, benché ciascuna società, ivi presente, avesse in affitto locali determinati, tutta l'attività amministrativa, contabile e fiscale veniva svolta nei medesimi uffici. Vi era infatti una condivisione di archivi, di uffici tecnici, contabili e fiscali, nonché del sistema informatizzato di fatturazione, registrazione e tenuta delle scritture di magazzino. Sulla base di tale accertamento, il pubblico ministero, nel decreto di perquisizione del 21 gennaio 2015, ha individuato i beni da ricercare in modo adeguato e coerente, avendo indicato in particolare tutta la documentazione fiscale su supporto cartaceo e o informatico, relativa ad operazioni inesistenti;
e disposto la perquisizione di tutti i locali sul rilievo che l'immobile veniva promiscuamente utilizzato da numerose società riconducibili alla famiglia 5 AR per cui era opportuno estendere la perquisizione a tutti i locali dell'edificio su indicato. Il tribunale cautelare ha dunque correttamente ritenuto che il pubblico ministero avesse legittimamente esercitato la facoltà di ricercare le cose, utili per l'accertamento dei fatti, all'interno dell'intero complesso immobiliare, tanto sulla base di specifici elementi investigativi che lo autorizzavano ad agire in tal senso, ed ha altrettanto correttamente ritenuto sussistente il nesso di pertinenzialità tra le cose ricercate e quelle sequestrate attraverso l'indicazione contenuta, quanto alla documentazione ed alle altre cose apprese, nel verbale di esecuzione della perquisizione e del sequestro, pervenendo alla conclusione che i documenti (contabili, fiscali, bancari, eccetera) oggetto di sequestro, proprio in quanto relativi alle società presenti nella medesima unità immobiliare e tutte di fatto collegate alla società titolare dello stabile, apparissero indispensabili o quantomeno utili all'accertamento dei fatti per i quali si procedeva. Dalle indagini effettuate dalla polizia tributaria, era emerso che l'indagato aveva presentato dichiarazioni fraudolente ai fini Iva e imposte dirette facendo uso di fatture emesse sulla base di operazioni soggettivamente inesistenti. Quando, come nella specie, il nesso pertinenziale tra cose sequestrate e ve reato è desumibile dalle indicazioni contenute nei verbali di esecuzione dei decreti di perquisizione e sequestro, non vi è alcuna necessità di analizzare la documentazione cartacea o informatica sequestrata per delibare sulla legittimità meno del vincolo, derivando da ciò la manifesta infondatezza dei rilevi formulati nei confronti dell'ordinanza impugnata.
4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 136 della Corte costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla relativa declaratoria, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29/09/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Vito Di Nicola Saverio Felice Mannino варешема In'To d'erc e : DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL - 6 NOV 2015 MEREIL CANCERLERE E T R Luana Mariani O C : 7