Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/2015, n. 44640
CASS
Sentenza 29 settembre 2015

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Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015 che ha novellato l'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti.

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  • 2La perquisizione nell'art. 103, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/2015, n. 44640
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44640
Data del deposito : 29 settembre 2015

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