Sentenza 12 febbraio 2015
Massime • 1
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato costituito da somme di denaro disponibili su un conto corrente bancario può avere ad oggetto sia la somma fisicamente identificata in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa, sia una somma corrispondente al valore nominale di questa, a condizione che vi siano indizi del deposito del denaro di provenienza illecita in banca, attesa l'esigenza di assicurare una diretta derivazione causale della "res" dall'attività del reo per evitare un'estensione indefinita della nozione di profitto tale da ricomprendere qualsiasi vantaggio patrimoniale indiretto o mediato che possa scaturire da un reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento con cui il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo di somme di denaro giacenti su un conto corrente bancario considerate profitto del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, dopo aver escluso l'esistenza di elementi dai quali inferire che le somme distratte fossero state accreditate su conti correnti bancari).
Commentario • 1
- 1. Omesso versamento ritenute: si consuma con l'omissione del versamento che supera la soglia minima (Cass. Pen. n. 22061/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 settembre 2023
La massima Il reato di omesso versamento di ritenute certificate previsto dall' art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , essendo integrato da una condotta unisussistente, si realizza e si consuma con l'omissione del versamento che supera la soglia minima prevista alla scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta dell'anno precedente (Cassazione penale , sez. III , 23/01/2019 , n. 22061). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di omesso versamento di ritenute? Vuoi consultare altre sentenze in tema di omesso versamento di ritenute? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. III , 23/01/2019 , n. 22061 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2015, n. 16008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16008 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - del 12/02/2015
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 195
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 52720/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
nei confronti di:
CA EL N. IL 01/08/1961;
CA BE N. IL 21/12/1964;
CA ZO N. IL 09/08/1935;
avverso l'ordinanza n. 848/2014 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 01/12/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
sentite le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Ritano Gianluca che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 01/12/2014 il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto dal P.M. avverso il provvedimento di rigetto del G.i.p. del medesimo Tribunale della richiesta di sequestro preventivo formulata dal P.M., in relazione a contestazioni ai sensi degli artt. 216, 219 e 223 L. Fall..
Il Tribunale ha rilevato: a) quanto alla richiesta di sequestro del capitale sociale della M & C s.p.a., della SVE s.p.a., della SVE Marine s.p.a., della SVEFIN s.r.l. e della società SAIE Progetti, che, per la distanza temporale dei fatti e la complessa organizzazione riconducibile agli imputati, non era possibile ricostruire la provenienza della provvista, con conseguenti dubbi sulla sussistenza della prospettata pertinenzialità; b) quanto alla richiesta di sequestro dei conti correnti bancari riconducibili agli indagati, che non stata fornita la prova che le somme distratte fossero state accreditate su conti correnti, in difetto di indicazione di siffatti conti e della stessa somma per la quale era stata invocata la misura cautelare reale, e che comunque l'attivo recuperato poteva consentire il soddisfacimento della quasi totalità dei crediti ammessi, talché la richiesta di vincolare beni per oltre dodici milioni di dollari e oltre sedici milioni di euro risultava del tutto sproporzionata;
c) quanto alla richiesta di sequestro dei rapporti fiduciari, che, del pari, non emergevano elementi per affermare che il denaro provenisse dalle risalenti operazioni distrattive, anche perché la società fallita non era l'unica società produttrice di reddito.
2. Il P.M. presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione, con il quale denuncia violazione di legge. Dopo avere rilevato che l'entità dei crediti ammessi al passivo della società fallita era al netto dei crediti di Equitalia, oggetto di richiesta tardiva, il ricorrente sottolinea: a) quanto alla richiesta di sequestro del capitale delle società sopra ricordate, che queste ultime, per effetto delle condotte distrattive poste in essere in danno della società fallita, avevano registrato un incremento di valore delle quote e avevano rappresentato il mezzo per commettere il reato;
b) quanto alla richiesta di sequestro dei beni in amministrazione fiduciaria, che la disponibilità in capo agli indagati di ingenti liquidità, alla luce della successione cronologica degli avvenimenti e della circostanza che la società fallita era l'unica ad incassare notevoli ricavi, rendeva evidente, anche alla luce delle dichiarazioni del PU, che aveva riferito in ordine all'utilizzo, a fini personali degli indagati, del patrimonio sociale, che i beni dei quali si richiede il sequestro provenivano dai delitti contestati;
c) quanto alla richiesta di sequestro delle somme esistenti sul conto corrente della RA NG ES e NT LDA, che essa si fondava sugli ingenti e ingiustificati trasferimenti di denaro in favore di quest'ultima. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Al riguardo, va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).
Ciò posto, la motivazione dell'ordinanza impugnata, con riferimento alla richiesta di sequestro relativa ai beni di cui ai rapporti fiduciari e alle somme esistenti sul conto corrente della RA NG ES e NT LDA, non appare affetta dai vizi sopra ricordati, giacché, in definitiva, esclude la pertinenzialità di tali beni, alla luce delle incertezze ricostruttive correlate al decorso del tempo e all'epoca di instaurazione dei rapporti riconducibili agli indagati. Al riguardo, va ribadito che l'espressione "cose pertinenti al reato", cui fa riferimento l'art. 321 c.p.p., se è più ampia di quella di corpo di reato, così come definita dall'art. 253 c.p.p., e comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, non si estende sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la res e l'illecito penale (Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850). In definitiva, è certo esatto (Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228166) che il sequestro deve ritenersi sicuramente ammissibile sia allorquando la somma di denaro si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa sia ogniqualvolta sussistano indizi per i quali il denaro di provenienza illecita sia stato depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare. È evidente, a tal proposito, che la fungibilità del denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento non impone che il sequestro debba necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite, bensì la somma corrispondente al loro valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta, purché sia attribuibile all'indagato. E, tuttavia, se pure è vero che, nella formulazione dell'art. 240 c.p., comma 1 per "profitto del reato" si deve intendere il vantaggio di natura economica che deriva dall'illecito, quale beneficio aggiunto di tipo patrimoniale, che non deve essere necessariamente conseguito da colui che ha posto in essere l'attività delittuosa, è altresì vero che deve essere tenuta ferma, in ogni caso - per evitare un'estensione indiscriminata ed una dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, indiretto o mediato, che possa scaturire da un reato - l'esigenza di una diretta derivazione causale dall'attività del reo, intesa quale stretta relazione con la condotta illecita. Il ricorso è, invece, fondato, con riferimento alla richiesta di sequestro del capitale sociale delle della M & C s.p.a., della SVE s.p.a, della SVE Marine s.p.a., della SVEFIN s.r.l. e della società SAIE Progetti che, nella prospettazione accusatoria, peraltro confermata sul punto dall'ordinanza genetica, hanno rappresentato lo strumento attraverso il quale le condotte distrattive sono state poste in essere in danno della società fallita.
In tale prospettiva, che coglie nelle società in questione il corpo del reato, del tutto privo di concludenza è il requisito della pertinenzialità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al punto dell'omesso sequestro concernente il capitale sociale delle cinque società con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Roma. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015