Sentenza 17 dicembre 2015
Massime • 2
Il procedimento in camera di consiglio innanzi alla Corte di cassazione avente ad oggetto i ricorsi ex art. 325 cod. proc. pen. in materia di sequestri deve svolgersi nelle forme del rito "non partecipato" previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. e non in quelle di cui all'art. 127 cod. proc. pen..
In tema di ricorso per cassazione deciso nelle forme del rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., l'acquisizione della requisitoria scritta del procuratore generale non è presupposto necessario ai fini della fissazione della data dell'udienza e della trattazione del ricorso.
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- 2. Irene Guerinihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Avvocato. È dottore di ricerca in Giustizia Penale ed Internazionale presso l'Università degli Studi di Pavia. Nata a Brescia nel 1982, si è laureata con lode presso l'Università degli Studi di Pavia, discutendo una tesi in Procedura penale dal titolo “La libertà personale nel processo penale italiano e francese”, relatore Chiar.mo Prof. Vittorio Grevi. Dal 2007 al 2013 ha collaborato con il dipartimento di Diritto e Procedura Penale Cesare Beccaria dell'Università di Pavia. Nel 2009 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali Pavia-Bocconi. Nel 2010 ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di …
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- 4. Ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali: per le SezioniIrene Guerini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
25 gennaio 2016 | Ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali: per le Sezioni Unite trova applicazione il procedimento camerale non partecipato Nota a Cass., Sez. Un., 17.12.2015 (dep. 30.12.2015), n. 51207, rel. Ramacci, ric. Maresca Per leggere la sentenza oggetto del presente contributo clicca qui. SOMMARIO: 1. I confini del tema. - 2. Il contrasto interpretativo. - 3. La soluzione proposta dalle Sezioni Unite. - 4. Qualche riflessione critica.
Leggi di più… - 5. Il rito cartolare nel giudizio penale in Corte di cassazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 aprile 2023
Indice: La giurisprudenza sul deposito delle richieste del Procuratore generale presso la Corte di cassazione L'omessa formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore generale presso la Corte di cassazione La tardiva comunicazione delle richieste del Procuratore generale presso la Corte di cassazione L'orientamento giurisprudenziale in ordine alla natura del termine del quinto giorno antecedente all'udienza per il deposito delle conclusioni della difesa 1. La giurisprudenza sul deposito delle richieste del Procuratore generale presso la Corte di cassazione Rispetto al procedimento cartolare in appello, non sono molte le pronunce in ordine al deposito, con il rito cartolare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/12/2015, n. 51207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51207 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2015 |
Testo completo
JADE 5 12 07 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Giorgio Santacroce - Presidente - Sent. n. sez. 29 CC 17/12/2015 Saverio Felice Mannino R.G.N. 28475/2015 Nicola Milo Giovanni Conti Massimo Vecchio IS Bianchi Maurizio Fumo Giorgio Fidelbo -Relatore - UC Ramacci ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. ES PE, nato a [...] il [...] 2. RA LA, nata a [...] il [...] avverso la ordinanza del 08/05/2015 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente UC Ramacci;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Carmine Stabile e dei Sostituti Procuratori generali Fulvio Baldi, Pietro Gaeta, Aurelio Galasso, Francesco Iacoviello, che hanno concluso chiedendo il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, ai fini dell'integrazione del contraddittorio difensivo nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. 의 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza dell'8 maggio 2015 ha confermato il decreto di sequestro probatorio eseguito nei confronti di PE ES ed LA RA e concernente armi da fuoco, detenute legittimamente ma conservate in un armadio blindato trovato aperto all'atto dell'accesso di polizia, armi bianche e munizioni, nonché marijuana, conservata in diversi involucri rinvenuti in più luoghi, ipotizzandosi, nei loro confronti, i reati di cui agli artt. 20 legge 110 del 1975, 697 cod. pen. e 73 d.P.R. 309 del 1990. 2. Avverso tale pronuncia i predetti hanno proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) e comma 2-ter cod. proc. pen. in relazione alla questione, sollevata in sede di riesame e concernente la mancanza di sigilli «nello scatolo di cartone ed all'interno delle buste contenenti il materiale sequestrato», nonché la mancanza di motivazione del decreto di convalida, in considerazione della riferita comprovata presenza in sede di accertamento tecnico, di un quantitativo di sostanza presunta stupefacente superiore a quello descritto nel verbale di sequestro. Deducono altresì la violazione di legge in relazione al contenuto di due verbali di sequestro (redatti uno alle ore 14,30 e l'altro alle 17,30, quest'ultimo relativo a sostanza stupefacente) dai quali risulterebbe la prosecuzione illecita dell'attività di ricerca, anche in assenza del difensore, presente solo all'accertamento tecnico effettuato in data 11 giugno 2015. 3. Il ricorso è stato assegnato alla Sesta Sezione penale, la quale, all'udienza del 15 settembre 2015, ha proceduto con rito camerale non partecipato, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.
4. In vista della predetta udienza, nelle sue conclusioni scritte, il Procuratore generale aveva formulato richiesta di fissazione di udienza camerale secondo il disposto dell'art. 127 cod. proc. pen., richiamando, a tale proposito, le conclusioni cui era pervenuta una precedente decisione delle Sezioni Unite (Sez. a U, n. 14 del 06/11/1992, dep.1993, LU, Rv. 192206), ritenute condivisibili nonostante quanto rilevato in successive pronunce (Sez. U, n. 41694 del 18/10/2012, Nicosia, Rv. 253289; Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242291) e considerate anche le indicazioni della Corte EDU, atteso il carattere, ritenuto afflittivo, dell'ablazione reale, sostanzialmente affine alle 2 misure sanzionatorie, che giustificherebbe un'ampia applicazione della partecipazione, della comunicazione e della contrapposizione dialettica. In subordine, il Procuratore generale richiedeva la rimessione degli atti alle Sezioni Unite.
5. La Sesta Sezione ha accolto tale ultima sollecitazione e, premessa una diffusa disamina dei precedenti giurisprudenziali e delle disposizioni richiamate, ha ritenuto necessaria una rivisitazione del precedente, consolidato, indirizzo interpretativo. Si osserva, che l'assenza di un espresso richiamo, da parte dell'art. 325, comma 3, cod. proc. pen., al comma 5 dell'art. 311 cod. proc. pen., che è l'unico ad imporre l'osservanza delle forme dell'art. 127 cod. proc. pen. per la trattazione del ricorso avverso le misure cautelari, avrebbe un oggettivo rilievo che non può essere attribuito, come affermato nelle precedenti pronunce delle Sezioni Unite (n. 14 del 1993, cit., e Sez. U, n. 4 del 26/04/1990, IO), alla scarsa qualità del dettato legislativo, risultando invece coerente con la diversa scelta, esplicitata dal mancato richiamo, di rendere applicabile al ricorso, consentito per la sola violazione di legge, il contraddittorio scritto, pieno e discrezionale. E' stata conseguentemente pronunciata ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite sul punto relativo alla procedura camerale da seguire a seguito di ricorso proposto a norma dell'art. 325 cod. proc. pen.
6. Il Primo Presidente, con decreto del 28 settembre 2015, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la data odierna la relativa udienza camerale di trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.
7. La Procura generale ha chiesto che sia riconosciuta la necessità del rito camerale partecipato ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., escludendosi la possibilità di ricorrere a quello disciplinato dall'art. 611 cod. proc. pen. Richiamati i contenuti della precedente requisitoria, nonché la giurisprudenza comunitaria e costituzionale, l'Ufficio requirente ha rilevato che, nel seguire le argomentazioni prospettate nella criticata ordinanza di rimessione, si recherebbe un intollerabile vulnus al diritto al contraddittorio difensivo, alla ragionevole durata dei processi ed all'efficiente organizzazione degli uffici giudiziari. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La questione di diritto per la quale i ricorsi sono stati rimessi alle Sezioni Unite è la seguente: "Se il rito da seguire in caso di ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 325 cod. proc. pen. deve svolgersi nel rispetto delle forme previste dall'art. 611 o di quelle previste dall'art. 127 cod. proc. pen.".
2. Va preliminarmente ricordato che, con l'art. 611 cod. proc. pen., il quale presenta corrispondenze con l'art. 531 del previgente codice di rito, è stata data attuazione all'art. 2, direttiva 89, della legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81). Nell'attuale formulazione, l'articolo 611 cod. proc. pen. così recita: Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica>>. Va peraltro considerata, nella lettura della disposizione codicistica in esame, anche la direttiva 95 contenuta nell'art. 2 della legge-delega n. 81 del 1987, concernente il «diritto delle parti di svolgere le conclusioni davanti alla Corte di cassazione», rispetto alla quale la dottrina ha posto in rilevo le differenze rispetto alla precedente legge-delega del 1974 (legge 3 aprile 1974, n. 108) che, nella direttiva n. 77, si riferiva, invece, alla «necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla Cassazione», osservando come la diversa formulazione possa ritenersi indicativa dell'intento di semplificare i mezzi di impugnazione mediante l'eliminazione di interventi e presenze non assolutamente necessari, considerando anche la peculiarità del giudizio di legittimità, la quale ben consente la possibilità di affidare i motivi di ricorso ad un atto scritto, senza l'obbligatorietà della illustrazione ed esposizione orale. La tipicità del giudizio di cassazione giustifica, pertanto, la scelta del rito da parte del legislatore, il quale, tuttavia, ha comunque lasciato inalterato il ricorso all'oralità del procedimento camerale laddove lo richiedano la posizione processuale dei soggetti coinvolti e l'oggetto del giudizio, con la conseguenza che il procedimento nella forma non partecipata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., in deroga a quanto previsto dall'art. 127 cod. proc. pen., costituisce una regola nel giudizio di cassazione, operante salvo che sia diversamente stabilito (lo si è 4 recentemente ricordato, in tema di rescissione del giudicato di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., in Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, par. 6 del Considerato in diritto).
3. Ciò posto, va preso in considerazione il sistema delle impugnazioni in materia di sequestro, iniziando dal sottolineare come, con riferimento al sequestro probatorio, l'art. 257, comma 1, cod. proc. pen. stabilisca che contro il decreto che lo dispone possano proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324 cod. proc. pen., l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Analoga previsione è contenuta nell'art. 322, comma 1, cod. proc. pen. riguardo al sequestro preventivo, che contempla anche il difensore dell'imputato tra i soggetti che possono presentare richiesta di riesame. Sempre in tema di sequestro preventivo, l'art. 322-bis cod. proc. pen. abilita i medesimi soggetti, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 322, a proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.
3.1. Invece, con riferimento al procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, l'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. stabilisce che, contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. In questa ipotesi, avverso l'ordinanza emessa dal giudice, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, a conferma di un orientamento giurisprudenziale decisamente maggioritario, può essere proposto ricorso per cassazione (Sez. U, n. 7946 del 31/01/2008, Eboli, Rv. 238507), che va deciso in camera di consiglio, con le forme del rito non partecipato di cui all'art. 611 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242291).
3.2. L'art. 325 cod. proc. pen. specifica poi, al comma 1: «Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, A l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge». Va a tale proposito ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nella nozione di "violazione di legge", per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione in ragione della espressa previsione del citato comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di 5 legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non massimata sul punto;
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Il successivo comma 2 così dispone: «Entro il termine previsto dell'articolo 324, comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame>>. Al comma 3 si prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 311, commi 3 e 4 cod. proc. pen. Il primo dei commi richiamati stabilisce che il ricorso va presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione. Il comma 4 specifica che, nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, sebbene il ricorrente abbia facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione. Inoltre, il successivo comma 5, non richiamato dall'art. 325, ma di interesse per la soluzione della questione in esame, prevede che la corte di cassazione decida entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme previste dall'articolo 127. 4. I contenuti delle richiamate disposizioni e, segnatamente, quello dell'art. 311, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la possibilità di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della "discussione", ha orientato le precedenti decisioni delle Sezioni Unite, inducendo a ritenere superabile, in ragione di tale specifico riferimento, il mancato espresso richiamo al comma 5 del medesimo articolo, che impone l'osservanza delle forme di cui all'art. 127. In particolare, nella sentenza IO (n. 4 del 1990, cit.) si è affermato che il richiamo del comma 4 dell'art. 311 cod. proc. pen. rende impossibile la trattazione scritta, in quanto la disposizione prevede una "discussione", necessariamente orale e la possibilità di enunciare motivi nuovi prima del suo inizio, delineando così un modulo procedimentale ritenuto incompatibile con quello dell'art. 611 cod. proc. pen., che è basato unicamente su atti scritti e consente alle parti di presentare motivi nuovi fino a quindici giorni prima dell'udienza camerale. 6 Tale evenienza, dunque, sarebbe indicativa della sussistenza di uno di quei casi in cui, secondo l'art. 611, «è diversamente stabilito» e, risultando inapplicabili le forme del procedimento camerale speciale, non possono che essere adottate quelle generali dell'art. 127 cod. proc. pen., nonostante l'assenza, nell'art. 325 cod. proc. pen., di un rinvio al comma 5 dell'art. 311. La mancanza del rinvio avrebbe tuttavia, quale conseguenza, l'inapplicabilità, ai ricorsi in materia di sequestro, del termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, fissato dal comma 5 dell'art. 311, entro il quale deve intervenire la decisione della corte di cassazione La sentenza IO ha conseguentemente ritenuto che l'art. 325, comma 3, cod. proc. pen. abbia parificato i ricorsi in materia di misure cautelari reali a quelli in materia di misure cautelari personali per quanto concerne le forme di trattazione, non estendendo però ai primi il termine di trenta giorni per la decisione, che ha considerato giustificato, nel suo rigore, solo per le misure di natura personale. Le considerazioni svolte nella sentenza IO sono state pienamente ribadite dalla successiva sentenza LU (n. 14 del 1993, cit.), la quale, nel respingere nuovamente la diversa soluzione interpretativa, prospettata nell'ordinanza di rimessione sulla base del mancato espresso richiamo al comma 5 dell'art. 311 cod. proc. pen. da parte dell'art. 325, ha rilevato la superfluità di tale rinvio in presenza del riferimento alla "discussione", contenuto nel comma 4 dell'art. 311, che presuppone, necessariamente, la forma orale del procedimento. Sulla base di tale assunto, viene negata anche la fondatezza della tesi (ora nuovamente prospettata nell'ordinanza di rimessione), che il rinvio potrebbe operare soltanto per la parte applicabile e, cioè, quella riguardante la possibilità di enunciare nuovi motivi e non anche per la discussione orale, perché vi osterebbe l'inequivoco tenore letterale delle norme e, inoltre, perché, venendo eliminata la discussione, sarebbe vanificato il termine stabilito per la presentazione di nuovi motivi, individuato, appunto, nell'inizio della discussione, privando di efficacia la norma stessa. Infine, la sentenza LU rileva che, accedendo alla contraria soluzione della questione, la mancanza della discussione comporterebbe l'impossibilità, per il pubblico ministero, di controdedurre ai nuovi motivi enunciati dalla controparte.
5. E' il caso di segnalare che, in una successiva, isolata, pronuncia (Sez. 1, n. 3259 del 02/05/2000, Selini, Rv. 216755) si è affermato che le forme camerali di cui all'art. 127 cod. proc. pen., in sede di ricorso per cassazione in 7 procedimenti riguardanti i sequestri, vanno osservate soltanto per quelli proposti dalle parti processuali legittimate a richiedere il riesame del provvedimento di sequestro e che concretamente abbiano partecipato al relativo procedimento, mentre nei casi inerenti all'istanza di restituzione della cosa in sequestro, formulata da soggetto non intervenuto nella procedura di riesame, va osservato il rito camerale non partecipato e con solo contraddittorio scritto tra le parti.
6. Ritiene il Collegio che le argomentazioni sviluppate nelle richiamate pronunce IO e LU, entrambe ormai risalenti nel tempo, vadano oggi riviste, pur in presenza di un quadro normativo immutato, alla luce dei contributi interpretativi offerti da successivi interventi delle Sezioni Unite, dando pure conto di quanto rilevato dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale richiamata anche nella requisitoria della Procura generale.
7. Si è già ricordato in precedenza che, con riferimento al ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal g.i.p. a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 9857 del 2008, dep. 2009, Manesi, cit.) hanno individuato, quale rito da seguire, quello non partecipato di cui all'art. 611 cod. proc. pen. Richiamando le argomentazioni svolte in altra pronuncia (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, Rv. 224612), secondo la quale il modello camerale tipico previsto per le decisioni della corte di cassazione dall'art. 611 cod. proc. pen., su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento», diverge dal modello camerale tipico delineato dall'art. 127 cod. proc. pen. per le fasi procedimentali di merito, la sentenza Manesi ha posto in evidenza: la natura di norma speciale dell'art. 611 cod. proc. pen. rispetto alla norma generale dettata dall'art. 127 cod. proc. pen.; il fatto che l'art. 611 cod. proc. pen. costituisce attuazione della previsione contenuta all'art. 2, direttiva 89, della legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, nonché della previsione di cui all'art. 2, direttiva 95, della medesima legge contenente l'indicazione del «diritto delle parti di svolgere le conclusioni davanti alla Corte di Cassazione», di cui pure si è detto in precedenza;
che il rito camerale di cassazione previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. costituisce una forma specifica e generale per la sede di legittimità, derogatoria rispetto alla forma prevista in via generale per la sede di merito, la cui peculiarità consiste nella modalità attuativa del principio del contraddittorio (cartolare e non partecipato). Da tale enunciato la decisione trae la conclusione che «la disciplina speciale, dettata per il rito camerale in cassazione, costituisce già di per sé deroga alla disciplina generale;
il mero richiamo all'art. 127 riferito al procedimento 8 incidentale di merito, se può valere a definire l'ambito di ricorribilità del provvedimento del giudice di merito, non può essere esteso meccanicamente alla procedura da seguire nella successiva fase di legittimità, la quale, "se non è diversamente stabilito", è regolata da una specifica forma». Si è anche osservato come il rito camerale di cassazione sia previsto per materie che incidono su diritti soggettivi o posizioni di rilevanza anche costituzionale, per i quali il contraddittorio cartolare costituisce valido espletamento del diritto defensionale delle parti. Ancor più recentemente, si è affermato (Sez. U, n. 41694 del 18/10/2012, Nicosia, Rv. 253289), con riferimento al procedimento per la trattazione in camera di consiglio non partecipata, in sede di legittimità, dei ricorsi in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, che essa non trova ostacolo nella sentenza 10 aprile 2012 della Corte EDU, nel caso EN c. Italia, perché tale pronuncia, nell'affermare la necessità che al soggetto interessato possa, quanto meno, essere offerta la possibilità di richiedere una trattazione in pubblica udienza, non si riferisce al giudizio innanzi alla Corte di cassazione. In tale occasione, sia pure con riferimento al ben diverso tema dell'alternativa tra rito camerale non partecipato e udienza pubblica, le Sezioni Unite hanno condiviso le conclusioni cui è pervenuta la Corte costituzionale nella sentenza n. 80 del 2011 nel desumere, dalla giurisprudenza della Corte EDU, il principio secondo il quale, in riferimento al giudizio di legittimità, la pubblicità della udienza non rappresenta un corollario necessario e inderogabile del diritto alla pubblicità del processo garantito dall'art. 6, § 1, della CEDU, quanto meno con riferimento alla tematica dei procedimenti speciali che vengono qui in discorso. In senso reciproco, d'altra parte, ed a corroborare un simile assunto, sta la circostanza che, ove si sia verificata una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, nei gradi di merito, la eventuale trattazione del ricorso per cassazione in udienza pubblica non varrebbe come pure puntualizzato dalla citata sentenza - в n. 80 del 2011 a rimuovere e "sanare" quella violazione, dal momento che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha più volte precisato che lo svolgimento pubblico del giudizio di impugnazione che sia a cognizione limitata, come nel caso in cui il relativo sindacato sia circoscritto ai soli motivi di diritto, non compensa la mancanza di pubblicità del giudizio anteriore, "proprio perché sfuggono all'esame del giudice di legittimità gli aspetti in rapporto ai quali l'esigenza di pubblicità delle udienze è più avvertita, quali l'assunzione delle prove, l'esame dei fatti e l'apprezzamento della proporzionalità tra fatto e sanzione">. 9 8. Anche le sezioni semplici penali hanno, in più occasioni, preso in esame questioni di legittimità costituzionale dell'art. 611 cod. proc. pen. sollevate sotto diversi profili. Una prima valutazione è stata effettuata dalla Prima Sezione, la quale ha rilevato la manifesta infondatezza, con riferimento all'art. 24 Cost., della questione, prospettata riguardo alla parte in cui l'art. 611 cod. proc. pen., derogando a quanto stabilito dall'art. 127, prevede il rito camerale non partecipato, osservando che il diritto di difesa è comunque garantito dalla facoltà di presentare memorie a sostegno del ricorso e non deve necessariamente esplicarsi con la presenza della parte all'udienza camerale (Sez. 1, n. 5161 del 14/12/1992, dep. 1993, Micci, Rv. 193075). A conclusioni analoghe è successivamente pervenuta la Terza Sezione penale in relazione alle sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., osservando che l'art. 24 Cost. tutela il diritto di difesa in quanto tale e non una sua particolare modalità di esercizio, quale la difesa orale davanti al giudice (Sez. 3, n. 3093 del 27/09/1995, Caporale, Rv. 202808; conf. Sez. 5, n. 32728 del 13/06/2001, Canalicchio, Rv. 219344). Nello stesso senso, con riferimento all'ormai abrogato comma 2 dell'art. 611 cod. proc. pen. (la cui disciplina è stata peraltro trasfusa nell'art. 610 cod. proc. pen.), v. Sez. 1, n. 5379 del 29/09/2000, Srebot, Rv. 217613 e Sez. 5, n. 4118 del 17/11/2000, dep. 2001, Manfredi, Rv. 217937). Con riferimento all'art. 76 Cost. è stata, poi, ritenuta manifestamente infondata altra questione, sollevata ipotizzando l'eccesso di delega rispetto ai criteri direttivi contenuti nell'art. 2 della legge n. 81 del 1987 e, in particolare, rispetto alle direttive n. 2 (non essendo assicurata la trattazione orale del ricorso), n. 3 (non essendo realizzata la partecipazione della difesa su basi di parità rispetto all'accusa) e n. 89 (non essendo previste adeguate garanzie di difesa). Si è rilevato che l'esigenza di assicurare l'oralità del processo non solo non è imposta in via assoluta, ma attiene alla formazione della prova e non alle Вы modalità di esercizio della difesa in sede di discussione dibattimentale;
che il procedimento camerale in cassazione non attribuisce alcun privilegio all'accusa, essendo esclusa in esso la presenza non solo del difensore ma anche del pubblico ministero e, infine, che il diritto di difesa è adeguatamente assicurato dalla facoltà del difensore di presentare memorie e memorie di replica (Sez. 6, n. 4679 del 27/11/1997, dep. 1998, Testa, Rv. 209780; conf. Sez. 1, n. 4775 del 05/10/1998, dep. 1999, De Filippis, Rv. 212287). È stata poi rilevata, con riferimento alla trattazione dell'istanza di ricusazione, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale riferita alla mancata ammissione del difensore alla discussione orale sia nel corso 10 della procedura di ricusazione che in sede di ricorso per cassazione, secondo quanto prescritto nell'art. 127 cod. proc. pen. Si è osservato, a tale proposito, che il legislatore ordinario, in ossequio all'art. 24 della Costituzione, è tenuto a garantire, in ogni stato e grado dei procedimenti giudiziari, l'esplicazione del diritto di difesa, sebbene le modalità attraverso le quali questo diritto trova attuazione nelle specifiche e singole procedure possono essere stabilite di volta in volta dalla legge e la sua concreta esplicazione può essere, conseguentemente, adeguata e adattata alla natura della materia trattata, alle esigenze di celerità o anche di massima semplificazione che il legislatore intenda perseguire, purché non lo faccia in maniera del tutto arbitraria ed irragionevole e tale da vanificare il diritto costituzionalmente garantito, sicché il contraddittorio scritto, specie quando ponga le parti in situazione di assoluta parità, non si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione (così, Sez. 4, n. 1003 del 31/03/1999, Sette, Rv. 214772).
9. Per ciò che riguarda, invece, la compatibilità dell'art. 611 cod. proc. pen. con i principi della CEDU, la piena legittimità della procedura camerale non partecipata è stata riconosciuta con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione, in quanto la garanzia del contraddittorio orale in tale materia è riferita, dalla Corte EDU (sent. 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c. Italia), al giudizio di merito (Sez. 1, n. 8990 del 13/02/2008, Ambrogio, Rv. 239515; conf. Sez. 6, n. 2269 del 15/12/2009, dep. 2010, Del Vento, Rv. 245706; Sez. 1, n. 14010 del 26/02/2008, Cucurachi, Rv. 240137; Sez. 1, n. 11279 del 26/02/2008, Magnisi, Rv. 239046; Sez. 1, n. 13569 del 04/02/2009, Falsone, Rv. 243552; Sez. 5, n. 35371 del 20/06/2013, Scinardo, Rv. 255765). In tema di esecuzione è stata poi ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 611 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'intervento orale delle parti, osservandosi che tale procedimento Br camerale non è in contrasto con i principi del contraddittorio e della parità delle parti caratterizzanti il "giusto processo" a norma dell'art.111, secondo comma, Cost., poiché assicura il contraddittorio cartolare tra le parti, poste su un piano di parità attraverso la possibilità di presentare memorie e memorie di replica e ricordando come la Corte EDU, nel ribadire la rilevanza della pubblicità dell'udienza dei procedimenti che possono incidere sui diritti fondamentali del cittadino, abbia previsto cause legittime di deroga in ragione della natura della questione trattata connotata da alto tecnicismo (Corte EDU, Sez. 2, 18 maggio 2010, Udorovic c. Italia), la quale è destinata alla verifica della sussistenza dei presupposti per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, già stabilito in 11 sentenze irrevocabili, secondo la regola del cumulo giuridico previsto in ipotesi di reato continuato, in luogo del cumulo materiale delle pene (così, Sez. 1, n. 42160 del 10/10/2012, De Stefano, Rv. 253812). Ad analoghe conclusioni si è pervenuti, infine, con riferimento ai ricorsi in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 10547 del 13/02/2014, Troci, Rv. 259218). 10. Dalla sommaria disamina delle richiamate pronunce emerge, dunque, chiaramente la piena legittimità della procedura camerale disciplinata dall'art. 611 cod. proc. pen. anche alla luce della normativa convenzionale e costituzionale, attraverso la non equivocabile distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità, di cui si è appena detto, cosicché una soluzione interpretativa diversa da quella prospettata nelle sentenze IO e LU sarebbe priva delle negative conseguenze prospettate nella requisitoria della Procura generale, che peraltro, come si è avuto occasione di notare, investono non il tema dell'alternativa tra procedura in camera di consiglio partecipata e quella non partecipata, che qui solo interessa, ma quello ben diverso dell'alternativa tra procedura camerale e udienza pubblica. 11. Ponendo nuovamente l'attenzione sui contenuti delle disposizioni codicistiche in esame, va osservato come rilevi, in primo luogo, la specialità della procedura camerale non partecipata nel giudizio di cassazione, che opera se non è diversamente stabilito», come precisa l'art. 611 cod. proc. pen. La formula utilizzata sembra riferirsi ad una espressa indicazione della differente procedura applicabile, precludendo, così, la possibilità di interpretazioni sostanzialmente fondate su deduzioni di natura implicita, quali quelle prospettate nelle sentenze IO e LU. In altre parole, l'art. 325, comma 3, e l'art. 311, commi 3 e 4, in esso richiamato, non stabiliscono alcunché di diverso rispetto a quanto indicato dall'art. 611 cod. proc. pen., diversamente da quanto è da dire con riferimento al comma 5 dell'art. 311, laddove l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127 cod. proc. pen. è invece specificatamente effettuata. Va inoltre rilevato che l'art. 311 cod. proc. pen. riguarda il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure coercitive, sicché la sua complessiva conformazione è chiaramente calibrata con specifico riferimento ad esse, ed il richiamo alla «discussione», presente nel comma 4, non può ritenersi determinante ai fini della individuazione del rito, così come non può ritenersi che la sua mera presenza sia significativa di una diversa previsione da parte del 12 legislatore, il quale avrebbe, così, «diversamente stabilito» rispetto all'art. 611 cod. proc. pen. Da ciò consegue che l'assenza di un richiamo anche al comma 5 dell'art. 311 da parte dell'art. 325 cod. proc. pen. non è affatto irrilevante, venendo a mancare quella espressa previsione di un diverso rito camerale che l'art. 611 chiaramente richiede nell'individuare i casi in cui non si procede nella forma non partecipata. Considerando, dunque, l'art. 311 cod. proc. pen. nel suo complesso, perde rilievo anche la ulteriore osservazione, presente nella sentenza IO, secondo la quale il mancato richiamo al comma 5, produce comunque concrete conseguenze, rendendo inapplicabile, in tema di sequestri, l'obbligo di decidere il ricorso entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Tale ultima affermazione, significativamente oggetto di critica nei commenti alla decisione, mostra una evidente debolezza argomentativa, forzando la lettera della legge in un tortuoso percorso, seguendo il quale si sarebbe inteso perseguire il medesimo risultato che si sarebbe potuto ottenere attraverso il semplice richiamo al comma 5 dell'art. 311 cod. proc. pen., ovvero disciplinandosi del tutto autonomamente il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro, senza alcun richiamo ad altre disposizioni. Una lettura organica dell'art. 311 cod. proc. pen. rende peraltro condivisibili le osservazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, laddove si osserva che la prevista possibilità di presentazione di motivi nuovi fino all'udienza può essere compresa solo se correlata alla necessità di fissare l'udienza medesima nei trenta giorni dalla ricezione degli atti, come disposto dal comma 5, considerando che i tempi ristretti giustificano la possibilità di introdurre argomenti nuovi a sostegno dei motivi già proposti e la conseguente deroga al comma 2 dell'art. 127 cod. proc. pen. В Nel valutare, dunque, l'ambito di operatività dell'art. 325, comma 2, cod. proc. pen. in relazione ai richiamati commi 3 e 4 dell'art. 311 cod. proc. pen., non può prescindersi dal considerare che quest'ultimo è strutturato in relazione alle misure cautelari personali e dal fatto che il contenuto del comma 5 non può essere ignorato. Solo attribuendo rilievo alla circostanza che soltanto tale comma contiene un richiamo espresso all'art. 127 cod. proc. pen., e considerandone i contenuti, che lo saldano perfettamente ai commi precedenti, può pervenirsi ad una interpretazione coerente, giungendo così alla conclusione, prospettata nell'ordinanza di rimessione, secondo la quale il richiamo, operato dall'art. 325, comma 3, cod. proc. pen. al comma 4 dell'art. 311, va riferito esclusivamente all'obbligo di enunciazione contestuale dei motivi di ricorso;
precisazione a ben 13 vedere per nulla superflua, essendo giustificata dalla necessità di affermare esplicitamente che la presentazione di una dichiarazione di impugnazione autonoma rispetto ai motivi, consentita nella fase del merito nella materia qui considerata, non è consentita nel giudizio di cassazione. La diversa disciplina del rito camerale relativo alla trattazione del ricorso per cassazione regolato dall'art. 325 cod. proc. pen. trova, peraltro, ulteriore giustificazione, in linea generale, nella sostanziale differenza tra il regime cautelare personale e quello reale (messo in evidenza da Sez. U, n. 26268 del 17/06/2013, Rv. 255582, Cavalli), che legittima opzioni procedurali diversificate e, in particolare, nel fatto che il ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. è ammesso solamente per violazione di legge;
evenienza, quest'ultima, che dà ben ragione dell'opzione del legislatore verso un rito camerale non partecipato, il quale assicura comunque la pienezza del contraddittorio tra le parti. Va peraltro osservato che, diversamente da quanto rilevato dalla Procura generale nelle sue conclusioni, il ricorso al rito camerale non partecipato non determina rilevanti conseguenze sulla celere definizione dei processi, considerato, in primo luogo, che il maggior termine di trenta giorni di cui all'art. 610, comma 5, cod. proc. pen., rispetto a quello stabilito dall'art. 127 cod. proc. pen., può essere comunque ridotto a richiesta delle parti, secondo quanto disposto dall'art. 169 disp. att. cod. proc. pen.; e, in secondo luogo, che per l'individuazione della data della udienza ex art. 611 cod. proc. pen., diversamente da quanto sostenuto nella requisitoria, non è affatto necessario attendere che sia licenziata la requisitoria scritta, l'assenza della quale non impedisce comunque la trattazione del ricorso (v. Sez. 1, n. 4355 del 19/11/1991, dep. 1992, Chillè, Rv. 188823). Са 12. Al quesito posto in apertura della presenta parte motiva, vale a dire "se il rito da seguire in caso di ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 325 cod. proc. pen. deve svolgersi nel rispetto delle forme previste dall'art. 611 o di quelle previste dall'art. 127 cod. proc. pen.», si deve pertanto rispondere che deve osservarsi la procedura di cui all'art. 611 cod. proc. pen.". 13. Venendo ora all'esame dei motivi di ricorso, deve rilevarsi la manifesta infondatezza degli stessi. Lamentano, in particolare, i ricorrenti che il Tribunale non avrebbe fornito risposta su una specifica deduzione, concernente la insufficienza o mera apparenza della motivazione del provvedimento di convalida di perquisizione e 14 sequestro effettuata dal pubblico ministero nella parte concernente le modalità di custodia delle cose apprese dalla polizia giudiziaria. 14. Va a tale proposito rilevato che, secondo quanto già osservato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 25383 del 27/05/2010, Galluzzi, Rv. 247825; Sez. 6, n. 6166 del 14/03/1995, Sanfilippo, Rv. 201824), le modalità di custodia delle cose sequestrate, descritte negli artt. 259 e 260 cod. proc. pen., costituiscono prescrizioni meramente indicative che, da un lato, sono derogabili per ragioni di impossibilità o di opportunità, e, dall'altro, non sono astrattamente contestabili, salvo il caso in cui vengano specificamente dedotti inconvenienti sostanziali attinenti ad ipotesi concrete di alterazione, modificazione ° sostituzione dei reperti. Il provvedimento di convalida, presente in atti, contiene l'espressa indicazione, da parte del Pubblico ministero procedente, della conferma delle modalità di custodia dei reperti e costituisce motivazione certamente adeguata in difetto di specifiche esigenze tali da imporre particolari modalità di conservazione delle cose sequestrate. Il Tribunale, inoltre, ha espressamente affermato che nessuna censura poteva essere mossa al provvedimento impugnato sotto il profilo motivazionale, così implicitamente fornendo risposta a tutte le doglianze formulate, sul punto, dalla difesa. Quanto alle deduzioni ulteriori poste a sostegno del motivo di ricorso e concernenti il diverso peso dello stupefacente riscontrato in sede di accertamento tecnico rispetto a quello constatato all'atto del sequestro, va rilevato che trattasi di questione di fatto che non può essere prospettata in sede di legittimità. Per ciò che concerne, infine, la censura concernente l'indicazione di diversi orari nei verbali di sequestro, dalla semplice disamina degli stessi emerge chiaramente che la polizia giudiziaria ha dato atto della data e dell'ora di redazione di ciascuno di essi (rispettivamente, 27 marzo 2015 ore 17,30 e 27 marzo 2015 ore 14,30), precisando, in entrambi i verbali, di aver proceduto al sequestro alle precedenti ore 12,30, all'esito di perquisizione. 15. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro mille. 15
P.Q.M.
Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/12/2015. Il Componente estensore Il Presidente Giorgio Santacroce UC Ramacci Leorges fouloarsy SEZIONI UNITE PENALI Depositato in Cancelleria 30 DIC 2015 il CORTE M A P E R S U 10 16