Sentenza 17 settembre 2014
Massime • 2
Il sequestro strumentale alla confisca previsto dall'art. 321, secondo comma, cod. proc. pen. costituisce figura specifica ed autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dal primo comma dello stesso articolo, per la cui legittimità non occorre necessariamente la presenza dei requisiti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo "tipico", essendo sufficiente il presupposto della confiscabilità, con la conseguenza che compito del giudice è quello di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, tanto nell'ipotesi facoltativa che in quella obbligatoria.
La competenza a disporre il sequestro preventivo, dopo che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio e prima che gli atti siano stati trasmessi al giudice competente, spetta al Gup, sia per i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica ex art. 554 cod. proc. pen., che per i reati assegnati al tribunale in composizione collegiale ex art. 317 cod. proc. pen., spettando inoltre a chi eccepisca l'incompetenza funzionale, l'onere di allegare gli elementi dai quali desumere che, al momento della decisione, il Gup avesse perso la competenza a provvedere in ragione dell'intervenuta trasmissione degli atti al giudice del dibattimento.
Commentari • 7
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 luglio 2020 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Gabriella Maria E. avverso il decreto di sequestro preventivo del 3 marzo 2020 finalizzato alla confisca di somme di denaro ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., in quanto non ancora eseguito, e rigettato l'impugnazione proposta dalla medesima avverso analogo provvedimento emesso il successivo 22 maggio 2020 finalizzato alla confisca ex art. 240, secondo comma, c.p., avente ad oggetto terreno di proprietà dell'indagata. Entrambi i provvedimenti erano stati adottati, oltre che nei confronti della E., anche nei confronti di Pasquale C., …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 19 luglio 2022, e depositata il 16 agosto 2022, il Tribunale di Lecce, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha respinto l'appello presentato da M.L. avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Lecce aveva rigettato l'istanza dal medesimo presentata per la revoca del sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce nei confronti di M.F., ed avente ad oggetto il tratto di litorale prospiciente lo stabilimento balneare "Lido Orsetta" sito in località (Omissis) del Comune di Melendugno, gestito dalla società "L'Orsetta di M.L. s.a.s." di cui lo stesso era divenuto socio …
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Decreto di sequestro preventivo Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata a seguito di ricorso depositato avverso un provvedimento di rigetto emesso dal tribunale del riesame. In particolare, la difesa impugnava un decreto di sequestro preventivo emesso in relazione all'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-bis, comma 1, lett. a), riferibile al reato presupposto di cui all'art. 515 c.p. Analizziamo nel dettaglio la decisione della Suprema Corte. Indice: 1. Il decreto di sequestro preventivo 2. I motivi di ricorso della società: 2.1 Il GIP che ha emesso il sequestro è incompetente per territorio 2.2 Non sussiste il fumus del …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 luglio 2020 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Gabriella Maria E. avverso il decreto di sequestro preventivo del 3 marzo 2020 finalizzato alla confisca di somme di denaro ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., in quanto non ancora eseguito, e rigettato l'impugnazione proposta dalla medesima avverso analogo provvedimento emesso il successivo 22 maggio 2020 finalizzato alla confisca ex art. 240, secondo comma, c.p., avente ad oggetto terreno di proprietà dell'indagata. Entrambi i provvedimenti erano stati adottati, oltre che nei confronti della E., anche nei confronti di Pasquale C., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/09/2014, n. 47684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47684 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 17/09/2014
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 3124
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 15720/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI RI, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 16/01/2014 del Tribunale della libertà di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, limitatamente all'omessa motivazione sull'istanza di sostituzione. Inammissibilità del ricorso nel resto;
udito per l'indagato l'avv. Nan Enrico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale della libertà di Torino, con l'ordinanza in epigrafe, pronunziando sulla richiesta di riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo, funzionale alla successiva confisca per equivalente, emesso dal GUP della medesima città per reati tributari (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 8 e 10 quater) avente ad oggetto disponibilità finanziarie (conti correnti e libretti di risparmio) nella titolarità di NI RI, ovvero delle società PLAZA AGENCY s.r.l., INCA RE s.r.l., CABOR s.r.l., IMMOBILIARE VALSUSA s.r.l, sino alla concorrenza dell'importo di 550.000,00 Euro.
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza, ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, NI RI affidando il gravame a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)) in relazione all'art. 317 c.p.p., comma 2 e art. 328 cod. proc. pen..
Si sostiene che il Gip abbia disposto il decreto di sequestro preventivo nonostante fosse stato già emesso il decreto dispositivo del giudizio e non avendo dunque alcuna competenza a provvedere. Il ricorrente si duole quindi del fatto che il Tribunale del riesame abbia respinto l'eccezione di incompetenza richiamando erroneamente l'art. 317 c.p.p., comma 2, che, genericamente, attribuisce, in materia di sequestro conservativo, la competenza al Gip dopo che sia stato disposto il rinvio a giudizio e prima che gli atti siano stati trasmessi al Giudice competente.
2.2. Con il secondo motivo di gravame lamenta violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)) in relazione agli artt. 467 e 554 cod. proc. pen. per mancanza del requisito dell'urgenza a provvedere.
2.3. Con il terzo motivo di gravame denuncia violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) per omessa motivazione sulle esigenze cautelari.
Si rileva che il Collegio cautelare ha respinto la doglianza difensiva riguardante la mancanza del periculum in mora ritenendo erroneamente che il fumus commissi delicti fosse requisito necessario e sufficiente per l'adozione del provvedimento di sequestro in presenza di beni assoggettabili a confisca ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, e con ciò violando il dettato dell'art. 148 c.p.p., comma 3, (recte art. 125 c.p.p., comma 3) secondo il quale le sentenze e le ordinanze devono essere motivate a pena di nullità e si chiede che, qualora dovesse essere confermata l'interpretazione in proposito fornita dal primo Giudice, la Corte sollevi questione di legittimità costituzionale dell'art. 321 c.p.p., comma 2 e della L. 27 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, nonché della L. n. 190 del 2012 in relazione all'art. 111 Cost..
2.4. Con il quarto motivo di gravame si deduce violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) per omessa motivazione in relazione alla richiesta avanzata in via subordinata e disattesa, relativa alla commutazione del sequestro delle somme in denaro con il sequestro di alcuni immobili, per equivalente, di proprietà di INCA.RE s.r.l..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. I primi due motivi, essendo tra loro connessi, possono essere congiuntamente esaminati.
2.1. Va segnalato in premessa come la misura cautelare reale sia stata adottata per reati (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 e, per connessione, art. 10 quater stessa legge) attribuiti alla competenza del tribunale in composizione monocratica e per i quali è prevista l'udienza preliminare.
L'art. 554 cod. proc. pen., rubricato "atti urgenti" e collocato tra le disposizioni che regolano il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, dispone che il giudice per le indagini preliminari (...) provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice (a norma dell'art. 553, comma 1). Il libro Vili del codice di procedura penale, al cui interno è collocata la precedente disposizione, è stato sostituito dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 44.
2.2. Come è noto, l'impianto originario del codice era strutturato, per la materia penale e fatte salve le attribuzioni della Corte d'assise, su una ripartizione della competenza per materia assegnata ad organi giudiziari diversi (Tribunale e Pretura). Con la L. 19 febbraio 1998, n. 51 istitutiva del giudice unico di primo grado e con la conseguente soppressione delle Preture, escluse le innovative disposizioni degli artt. 33 bis e ss. cod. proc. pen. inserite nel capo 6 del libro 1 del codice e dirette a regolare la competenza tra il tribunale in composizione collegiale e quello in composizione monocratica, il libro 8 del codice di procedura penale fu novellato con un intervento di semplice coordinamento secondo il mutato assetto dell'organizzazione giudiziaria, lasciando inalterate le precedenti disposizioni e sostituendo sostanzialmente la parola "pretore", ove presente nelle disposizioni di riferimento, con quella di "giudice".
Con tale unica correzione rimase in vigore, per quanto qui interessa, l'art. 559 cod. proc. pen., poi abrogato dalla L. n. 479 del 1999, che era formulato negli stessi termini dell'attuale art. 554 cod. proc. pen. ed era strutturato sul presupposto che, per i reati attribuiti alla competenza pretorile, non fosse prevista l'udienza preliminare.
Va ricordato infatti che il procedimento pretorile era caratterizzato per essere privo dell'udienza preliminare sul presupposto, come si legge nei lavori preparatori, che l'esclusione di tale udienza fosse "coerente con i criteri di massima semplificazione del procedimento pretorile, posto che l'udienza preliminare introduce un momento di controllo e di contraddittorio che, necessario per i reati di maggiore gravità di competenza del tribunale, per i quali le indagini preliminari possono protrarsi a lungo, costituirebbe un inutile appesantimento in relazione ai reati di competenza del pretore".
Fu tuttavia immediatamente rilevato come il mutato assetto delle competenze attribuisse alla cognizione del giudice monocratico reati di particolare gravità sottraendosi perciò all'imputato non solo la garanzia della collegialità ma anche quella dell'udienza preliminare persino al cospetto di reati gravi e ad accertamento complesso.
2.3. La disciplina transitoria ed il differimento (sino al 2 gennaio 2000) della riforma nella materia penale permisero di apportare interventi correttivi che furono introdotti con la L. 16 dicembre 1999, n. 479 la quale modificò, tra l'altro, l'impianto del libro
Vili del codice nel cui interno fu appunto riproposta la norma sull'adozione degli atti urgenti e delle misure cautelari (art. 554 cod. proc. pen.) modellata sull'abrogato art. 559 cod. proc. pen. e dunque con un difetto di coordinamento perché la disposizione abrogata teneva ovviamente conto solo dei reati a citazione diretta e non anche di quelli con l'udienza preliminare, i quali, secondo la ripartizione delle competenze scaturite a seguito delle L. n. 479 del 1999, avrebbero dovuto partecipare alla medesima disciplina,
rientrando i relativi procedimenti nella cognizione del tribunale in composizione monocratica.
In precedenza, siccome per i reati rientranti nella cognizione del tribunale il codice, salvo che in materia di sequestro conservativo, non conteneva una disposizione ad hoc quanto all'adozione del sequestro preventivo dopo che fosse stato emesso il decreto che dispone il giudizio, questa Corte ha condivisibilmente affermato che il sequestro conservativo e quello preventivo hanno entrambi natura cautelare e quindi è possibile l'applicazione per analogia della disciplina prevista per il primo al secondo, con la conseguenza che si è ritenuta la competenza del Gip ad emettere il provvedimento di sequestro preventivo successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio e prima dell'invio degli atti al Tribunale, secondo quanto previsto dall'art. 317 c.p.p., comma 2, (Sez. 6, n. 2620 del 30/05/1994, Milanese, Rv. 199079). Quest'orientamento, ripreso anche da successive pronunce che hanno investito casistiche diverse, non è più riproponibile a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado perché, quanto ai reati di competenza del tribunale in composizione monocratica con o senza udienza preliminare, esiste una norma espressa che, sebbene parametrata sui reati a citazione diretta, deve essere applicata sulla base dell'eadem ratio per tutti i casi regolati dall'unico procedimento di cognizione che è quello davanti al tribunale in composizione monocratica.
2.4. Peraltro è possibile accreditare la discrasia (ossia il riferimento nell'art. 554 cod. proc. pen. al solo art. 553 cod. proc. pen. e non anche agli artt. 432 e 457 cod. proc. pen.) ad un difetto di coordinamento agevolmente superabile attraverso l'interpretazione (estensiva), sia perché alla parola "decreto", contenuta nell'art. 554 cod. proc. pen. non può essere attribuito il solo significato -
in virtù della succinta ricostruzione storica in precedenza riportata - di decreto di citazione a giudizio ma anche (per i reati che richiedono l'udienza preliminare) del decreto di giudizio immediato (art. 456 cod. proc. pen.) e del decreto che dispone il giudizio (art. 429 cod. proc. pen.), con la conseguenza che il legislatore del 1999 minus dixit quam voluit, e sia perché le disposizioni che regolano il giudizio immediato e l'udienza preliminare contengono (rispettivamente agli artt. 457 e 432 cod. proc. pen. e salvo variazioni lessicali ma a contenuto del tutto equivalente) disposizioni analoghe all'art. 553 c.p.p., comma 1, richiamato dall'art. 554 c.p.p. senza che il mancato rinvio debba ritenersi produttivo di conseguenze sul piano dell'uniforme trattamento della disciplina.
Ciò posto, la circostanza che quest'ultima disposizione espressamente conferisca al giudice il potere di adottare, unitamente agli "atti urgenti", le "misure cautelari", depotenzia del tutto il secondo motivo di gravame, per la fondamentale ragione che il potere di emettere le misure cautelari è alternativo rispetto ai casi in cui deve sussistere l'urgenza di provvedere, e consente alla Corte di rettificare, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., comma 1, la motivazione, ininfluente sul dispositivo, con la quale il Collegio cautelare ha rigettato il motivo di gravame sul rilievo che, nella specie, fosse applicabile l'art. 317 c.p.p., comma 2, che sostanzialmente enuncia, ratione materiae, il medesimo principio declinato dall'art. 554 cod. proc. pen.. Quanto poi all'eccezione di incompetenza funzionale del GU nel disporre il sequestro preventivo, sollevata dal ricorrente, osserva la Corte come proprio dall'art. 554 cod. proc. pen., derivi che la competenza a disporre il sequestro preventivo, una volta che sia stato emesso il decreto dispositivo del giudizio, spetti al giudice per l'udienza preliminare sino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non venga trasmesso al giudice dibattimentale.
A ben vedere, si tratta della traduzione di un principio generale, comunque ricavabile dal sistema, secondo il quale è competente ad adottare i provvedimenti cautelari il giudice che procede ma che al tempo stesso sia nella materiale disponibilità degli atti processuali.
Ed infatti le disposizioni di cui all'art. 317 c.p.p., comma 2 e art. 554 cod. proc. pen. svolgono la funzione di fissare una regola certa nel passaggio da una fase all'altra del processo in presenza di atti urgenti da espletare o di un bisogno cautelare da soddisfare.
2.5. Va dunque ritenuto che spetta al GU di adottare, dopo che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio e prima che gli atti siano stati trasmessi al giudice competente, il decreto di sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 554 cod. proc. pen. per i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica e, ai sensi dell'art. 317 c.p.p., comma 2, per i reati di competenza del tribunale in composizione collegiale.
Va infine precisato che il GU, una volta che abbia formato, ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., il fascicolo per il dibattimento, lo debba trasmettere "senza ritardo", unitamente al decreto ex art. 429 cod. proc. pen. o ad eventuali misure cautelari in corso di esecuzione, alla cancelleria del giudice competente per il giudizio, e ciò implica la sollecita esecuzione dell'adempimento ed implica altresì che può intercorrere un ragionevole, purché breve e comunque processualmente non sanzionabile, lasso di tempo che non preclude l'adozione, ai sensi dell'art. 554 cod. proc. pen., di misure cautelari.
Eventuali ritardi nella formazione del fascicolo per il dibattimento e nella sua trasmissione al giudice competente per il giudizio non possono, con tutta evidenza, incidere sulla competenza, essendo l'inerzia suscettibile, se ingiustificata, esclusivamente di rilievi disciplinari.
Nel caso di specie, il ricorso neppure rispetta il principio dell'autosufficienza quanto alla circostanza, fondamentale per risolvere la questione della competenza, che, allorquando è stata disposta la misura cautelare, il fascicolo per il dibattimento fosse stato formato e fosse stato trasmesso al giudice competente per il giudizio.
Peraltro, trattandosi di un fatto processuale ed essendo anche tali fatti oggetto di prova (art. 187 c.p.p., comma 2), è onere della parte allegare gli elementi dai quali desumere che, al momento della decisione, il GU avesse perso la competenza a provvedere sicché, in mancanza di qualsiasi allegazione in tal senso, la doglianza non può essere accolta.
3. Quanto al terzo motivo, il ricorrente ignora il costante orientamento di questa Corte secondo il quale il sequestro strumentale alla confisca previsto dall'art. 321 c.p.p., comma 2, costituisce figura specifica ed autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dal comma 1 dello stesso articolo. La particolarità della misura finalizzata alla confisca consiste nel fatto che per la legittimità di essa non occorre necessariamente la presenza dei presupposti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo "tipico" ma è necessario e sufficiente il presupposto della confiscabilità del bene: ossia la condizione che si tratti di cose di cui è consentita la confisca a tenore del codice penale o delle leggi speciali (nella specie, a norma della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, che ha previsto la confisca di valore per i reati tributari).
Ne consegue che compito del giudice, nel disporre il sequestro in esame, è quello di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca: il che può avvenire, secondo la disciplina sostanziale del diritto penale, tanto nei casi di confisca facoltativa quanto nei casi di confisca obbligatoria (Sez. 6, Sentenza n. 3343 del 25/09/1992, Garofalo ed altri, Rv. 192862) e ciò rende manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale che il ricorrente chiede che la Corte sollevi.
4. Con riferimento al quarto motivo di gravame, osserva la Corte che il suo accoglimento presupporrebbe esistente un diritto dell'indagato ad indicare, in surroga, un bene di valore equivalente a quello sottoposto al vincolo e a pretenderne la sostituzione. Tale diritto non solo non è tutelato dall'ordinamento ma le doglianze del ricorrente, da un lato, non tengono conto che, con l'incameramento del denaro, il sequestro, attesa la fungibilità di esso, è eseguito sempre in forma specifica sul profitto diretto e mai per equivalente e che, posto ciò, vi è un favor legis per il sequestro in forma specifica, tanto che al sequestro di valore si può ricorrere solo quando il primo non sia possibile (argumenta ex art. 322 ter cod. proc. pen.) e, dall'altro, che non è consentito permutare il denaro con un bene immobile della società per la semplice ragione che, in tale caso, il sequestro colpirebbe un bene non assoggettabile al sequestro preventivo per equivalente in quanto, per i reati tributari, non è ammesso, in base al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il sequestro di valore sui beni delle persone giuridiche, salvo che queste costituiscano uno schermo fittizio attraverso il quale la persona fisica persegua i suoi illeciti scopi.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2014