Sentenza 31 marzo 2011
Massime • 1
È affetto da nullità, per vizio di motivazione apparente, il decreto di convalida del sequestro probatorio redatto su un modulo prestampato e recante mere formule di stile adattabili a qualsiasi caso, in quanto tali prive di qualsiasi riferimento alle concrete e specifiche esigenze probatorie. (Nella specie le esigenze probatorie erano state indicate barrando le rispettive caselle, contenenti frasi preconfezionate e generiche).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/03/2011, n. 25236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25236 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 31/03/2011
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 680
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 36309/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania;
avverso l'ordinanza emessa il 19 luglio 2010 dal tribunale del riesame di Catania nei confronti di:
IU OR RT;
udita nella udienza in camera di consiglio del 31 marzo 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 12.6.2010 il pubblico ministero presso il tribunale di Catania convalidò il sequestro probatorio disposto dalla PG in danno di IU OR RT di una area adibita a stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi, in relazione al reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a). Il tribunale del riesame di Catania, con l'ordinanza in epigrafe, annullò il decreto di convalida per mancanza di qualsiasi esigenza probatoria.
Il PM di Catania propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge ed omessa motivazione. Lamenta che il tribunale non ha motivato su tre delle quattro esigenze probatorie indicate nel decreto di convalida. La motivazione è poi apodittica ed in sostanza inesistente sulla dedotta necessità di disporre accertamenti tecnici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato perché l'ordinanza impugnata non è affetta nè da errori di diritto ne' da mancanza o apparenza della motivazione.
Il tribunale del riesame, invero, con un motivato apprezzamento di fatto, ha ritenuto che, in relazione alla fattispecie contestata, non vi era l'esigenza di alcun accertamento che giustificasse un sequestro probatorio, ed in particolare di alcun accertamento che investisse la natura dei rifiuti, la quale era già nota agli inquirenti che avevano più volte attestato (sia nel verbale di sequestro sia nel provvedimento di convalida) che si trattava di rifiuti speciali non pericolosi. Non vi erano quindi esigenze probatorie che giustificassero nel caso concreto l'incisione del diritto costituzionale e la necessità della acquisizione del bene in funzione della assicurazione della prova del reato per cui si procedeva o della responsabilità dell'indagato.
D'altra parte, il sequestro probatorio aveva riguardato una intera area di circa mq. 3.000, e non soltanto i rifiuti che su essa insistevano per la parte necessaria ad effettuare le prospettate analisi.
Il pubblico ministero ricorrente lamenta che il tribunale del riesame ha omesso di motivare sulle altre tre esigenze probatorie indicate nel provvedimento di convalida. L'assunto è chiaramente infondato. Come è noto, la sentenza delle Sezioni Unite 13 febbraio 2004, n. 5876, Ferazzi, ha, tra l'altro, statuito che "il decreto di sequestro a fini di prova del "corpo di reato" dev'essere necessariamente sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti" e che sia l'art. 42 Cost. sia l'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo postulano "necessariamente che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, pur quando essa si qualifichi come corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato - lo spossessamelo del bene - e il fine endoprocessuale perseguito - l'accertamento del fatto di reato".
Sulla base di questi principi, è già stato ritenuto che il decreto di convalida del sequestro probatorio non può consistere nel mero riempimento di un modulo predisposto, contenente frasi preconfezionate e generiche, consistenti in mere formule di stile, adattabili per qualsiasi caso e prive di ogni specifico riferimento al caso concreto, perché in questa ipotesi la motivazione è meramente apparente, mentre essa deve al contrario indicare le concrete e specifiche esigenze probatorie esistenti nel caso in esame (cfr. Sez. 3, 29.10.2008, Guacci). Nella specie, appunto, il decreto di convalida è stato redatto su un modulo prestampato dove le altre tre esigenze probatorie sono state indicate segnando le rispettiva caselle, nella quali si fa riferimento: 1) alla "necessità di garantire l'intangibilità delle tracce e delle cose pertinenti il reato"; 2) alla necessità di "stabilire caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione di quanto in sequestro"; 3) alla necessità di "procedere a diretto esame di quanto in sequestro anche in sede dibattimentale, al fine di una dettagliata verifica dello svolgimento dei fatti in contestazione".
Come si vede, si tratta di frasi del tutto generiche, di mere formule di stile, adattabili a qualsiasi caso, e quindi assolutamente inidonee a costituire quella specifica motivazione sulla sussistenza in concreto di esigenze probatorie tali da poter giustificare il sacrificio del diritto costituzionale.
Il ricorso del pubblico ministero deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2011. Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011