Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 310.
(Societa' autorizzate a possedere navi italiane)
Agli effetti dell'articolo 143, secondo comma, del codice, la prevalenza degli interessi nazionali nel capitale sociale si considera sussistente nelle societa' le cui partecipazioni spettano per tre quarti a cittadini italiani.
La prevalenza degli interessi nazionali negli Organi di amministrazione si considera sussistente, agli stessi effetti, nelle societe' in nome collettivo quando la maggioranza dei soci sono cittadini italiani, nelle societa' in accomandita quando cittadini italiani sono la maggioranza degli accomandatari, e nelle societa' per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative e negli altri enti privati di cui al successivo articolo 312 quando sono cittadini italiani la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, la maggioranza dei sindaci e i direttori generali.
(Societa' autorizzate a possedere navi italiane)
Agli effetti dell'articolo 143, secondo comma, del codice, la prevalenza degli interessi nazionali nel capitale sociale si considera sussistente nelle societa' le cui partecipazioni spettano per tre quarti a cittadini italiani.
La prevalenza degli interessi nazionali negli Organi di amministrazione si considera sussistente, agli stessi effetti, nelle societe' in nome collettivo quando la maggioranza dei soci sono cittadini italiani, nelle societa' in accomandita quando cittadini italiani sono la maggioranza degli accomandatari, e nelle societa' per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative e negli altri enti privati di cui al successivo articolo 312 quando sono cittadini italiani la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, la maggioranza dei sindaci e i direttori generali.
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- 1. Art. 568 - Regole generalihttps://www.filodiritto.com/ · 41.024216
[…] In ordine ai provvedimenti adottati dal giudice delegato, si è affermato in materia di misure di prevenzione che i suddetti provvedimenti, in assenza di disposizioni normative, non sono autonomamente impugnabili, in considerazione del principio di tassatività di cui all'art. 568, essendo tuttavia consentita l'opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione (Sez. 5, 11426/2016). […]
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