Sentenza 28 aprile 2005
Massime • 1
Quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'articolo 41, comma primo, cod. pen. In questa ipotesi, la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante da fatto commissivo od omissivo dell'agente), ad opera di terzi, non è una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua ad essere efficace (affermazione resa nell'ambito di un procedimento penale per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose provocati dal malfunzionamento di una caldaia installata in un appartamento, addebitato alla condotta colposa di colui che aveva rilasciato erroneamente la dichiarazione di idoneità dell'impianto e di coloro che avevano eseguito in modo analogamente erroneo alcuni lavori di manutenzione che non avevano rimosso la condizione di pericolo derivante dalle condizioni dell'impianto).
Commentari • 3
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La condotta omissiva tenuta dai genitori che rimangono inerti anche dopo l'inefficacia di cure omeopatiche contribuisce concausalmente alla verificazione dell'evento mortale: ai genitori spetta la c.d. posizione di protezione, la quale impone al garante di preservare determinati beni giuridici da tutti i pericoli che possano minacciarne l'integrità. Il genitore esercente la potestà sui figli minori e, come tale, investitc:i, a norma dell'art. 147 c.c., di una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell'integrità psico-fisica dei medesimi, risponde, a titolo di causalità omissiva di cui all'art. 40. c.p., allorquando sussistano le seguenti condizioni: a) conoscenza o conoscibilità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2005, n. 43078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43078 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 28/04/2005
Dott. BATTISTI Mariano - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - N. 655
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 043212/2004
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI IE, N. IL 14/11/1940;
2) IO IO, N. IL 28/05/1964;
3) LL IM, N. IL 11/06/1969;
avverso SENTENZA del 15/06/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FERRI Enrico che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Iannetti Piero Cesare che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore Avv. Brusatori Felice per il PO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il tribunale di Busto Arsizio-Gallarate, con sentenza del 12 giugno 2002, affermava la penale responsabilità di GI PO per il reato di omicidio colposo in danno di RC TA e di lesioni colpose in danno di ON TE, e assolveva, dalla stessa imputazione, per non aver omesso il fatto, FA BA e IM AL.
Agli imputati era stato contestato di avere causato per colpa - negligenza;
imprudenza e imperizia - la morte del TA e le lesioni personali della TE per inalazione di ossido di carbonio, essendo deceduto il TA e avendo riportato le lesioni la TE la mattina del 2 novembre 1997, nella loro abitazione, in Vergiate, dopo avere, il TE, armeggiato con la caldaia per fare uscire l'acqua calda.
Al PO era stato contestato, in particolare, di avere rilasciato al TA, nel 1995, una dichiarazione di idoneità dell'impianto di riscaldamento risultata errata sia sotto il profilo formale - doveva essere rilasciato un certificato di conformità come previsto dalla L. n. 46 del 1990, attestante che l'impianto era a regola d'arte -, sia sotto il profilo sostanziale, perché era emersa la non corrispondenza al vero di tale dichiarazione essendo l'impianto risultato contrario alle norme vigenti, in particolare alle norme Unicig.
Al BA - titolare dell'impresa di manutenzione "Termorapida" - e al AL, dipendente dello stesso, era stato contestato di avere eseguito, nel 1996, nell'impianto di riscaldamento, alcuni lavori di manutenzione, consistiti nella sostituzione di alcuni della caldaia e dello scarico dei fumi e nell'installazione di un termostato di sicurezza per il controllo della fuoriuscita dei fumi. Secondo il tribunale si era trattato di lavori di manutenzione ordinaria e nessuna responsabilità poteva essere attribuita ai due imputati per il cattivo stato di manutenzione dell'impianto e per il mancato funzionamento del termostato di regolazione dei fumi, essendo stati eseguiti i lavori nel gennaio del 1996 e essendo avvenuto il decesso nel novembre del 1997: in quei quasi due anni il termostato poteva essersi rotto e la caldaia e l'impianto potevano essersi nuovamente sporcati e deteriorati.
2 - La Corte di appello di Milano, con sentenza del 15 giugno 2004, in accoglimento dell'appello dal procuratore della Repubblica, affannava la penale responsabilità del BA e dal IM e, rigettando il relativo appello, confermava la sentenza nei confronti del PO.
La Corte di merito osservava che non potevano esservi dubbi che la dichiarazione di conformità, con la quale il PO aveva dichiarato che l'impianto di riscaldamento ora stato realizzato secondo le regole specifiche della buona tecnica e secondo le norme vigenti, si riferisse a tutto l'impianto e, quindi, non solo ai tubi per l'adduzione del gas, ma anche agli apparecchi di utilizzazione, e aggiungeva che questa dichiarazione era stata rilasciata dal PO per consentire l'allacciamento alla rete del gas da parte della società "Metanifera Sommese Gasdotto di Vergiate", che l'aveva richiesta a seguito della ristrutturazione dello stabile;
senza quella dichiarazione non sarebbe stata possibile l'erogazione del gas e, quindi, l'attivazione dell'impianto difettoso che aveva causato la morte del TA.
Quanto, poi, al BA e al IM la Corte, premesso che "i lavori di manutenzione, eseguiti da questi ultimi, erano da considerarsi lavori di manutenzione straordinaria e non ordinarla, non essendo stati limitati ad una messa a punto dell'impianto, ma essendo consistiti anche nella realizzazione di una nuova apparecchiatura - il termostato di rilevamento dei fumi -", e rilevato che "incombeva sui manutentori, che avevano potuto constatare tutte le anomalie, di ripristinare efficienza e sicurezza o, nel caso ciò non fosse stato attuabile - come, infatti, non era -, di mettere in guardia il TA dall'utilizzare l'impianto, rendendolo edotto dei pericoli derivanti dal suo uso", poneva in evidenza che sussisteva il nesso di causalità tra la condotta dei manutentori e l'evento: se il termostato avesse funzionato nessuna fuoriuscita di ossido di carbonio si sarebbe verificata e non era risultato in alcun modo ne' documentalmente, ne' dall'esame della TE e degli altri testi che, in quel, periodo, vi fosse stata altra modifica dell'impianto o avaria dello stesso".
3 - I difensori ricorrono per Cassazione.
A - PO:
a - Il difensore denuncia, con il primo motivo, "vizio di motivazione, quanto alla ritenuta responsabilità per la funzione di garanzia che egli avrebbe assunto per conto del TA nei confronti della Società Metanifera Sommese circa l'idoneità dell'"impianto di riscaldamento".
Deduce che "la qualità di dichiarazione sufficiente a dare la rassicurazione sulle condizioni dell'impianto voluta dalla L. n. 46 del 1990 - e in questo caso necessaria per acconsentire all'erogazione del gas metano da parte della società fornitrice del servizio - esige la redazione di una documentazione ben più dettagliata di quella rilasciata dal ricorrente, al quale;
peraltro. era stato richiesto di compilare solo un modulo prestampato e reperito presso l'ente erogatore e, del resto, lo stesso perito, incaricato della perizia in sede di indicente probatorio, ha masso in rilievo che la dichiarazione del PO non era conforme alla certificazione di cui necessita per legge la società fornitrice del servizio al fine di acconsentire all'erogazione del gas, sicché, in forza di tale atto inidoneo, la Società Metanifera Sommese non avrebbe dovuto ne' potuto erogare il gas".
b - Denuncia, con il secondo motivo, "errata applicazione dell'art. 41 c.p.p. e difetto di motivazione sul punto".
Deduce che "rimane incontestato che il testo del documento- dichiarazione 12 dicembre 1995 era solo nel senso che veniva garantita la regolarità dei tubi di adduzione del gas all'immobile;
la dichiarazione, quindi, non si riferiva all'intero impianto, non ai c.d. apparecchi di utilizzazione".
Deduce, inoltre, che "l'intervento di manutenzione straordinaria di posizionamento del termostato fumi, posto in essere dal BA e dal AL, unito alle altre numerose omissioni nella manutenzione agli stessi contestate, debbono essere considerati fattori che hanno certamente interrotto ogni eventuale rapporto di causalità, essendo di per sè significativamente ed autonomamente decisivi ed incisivi nel determinismo causale dell'evento, dando così luogo ad una diversa e nuova catena causale da cui quest'ultimo ha tratto origine".
Deduce, infine, che, come già sottolineato nei motivi di appello, la perizia ha dimostrato che causa determinante del sinistro è stato il funzionamento, nello stesso tempo, del caminetto e della caldaia, il che vuol dire che la caldaia, da sola, non avrebbe determinato l'esalazione dell'ossido di carbonio causa della morte del TA. B - BA e AL;
a - Il difensore denuncia, con il primo motivo dei due identici ricorsi, "inosservanza e/o erronea applicazione di norma giuridica, contraddittoria motivazione avuto riguardo all'intervento posto in essere dal prevenuto sull'impianto in proprietà dal TA", deducendo che la Corte di appello ha erroneamente definito l'intervento dal BA e del Galli come lavoro di manutenzione straordinaria, laddove si trattava di semplice lavoro di manutenzione ordinaria, tanto è vero che è la stessa Corte che, a pag. 8, nella nota 2, contraddicendosi, definisce l'intervento degli imputati come "lavoro di manutenzione e di pulizia della caldaia" che è tipico lavoro di manutenzione ordinaria, ne' le cose cambiano quanto al termostato "la cui collocazione non costituisce affatto nuova apparecchiatura, ma mera miglioria di quella esistente". b - Denuncia, con il secondo motivo, "inosservanza e/o erronea applicazione di noma giuridica, contraddittoria motivazione avuto riguardo all'intervento posto in essere dagli imputati sull'impianto"; deducendo che "non si vede quale obbligo di garanzia gravasse sui prevenuti, i quali si sono limitati ad eseguire ciò che loro veniva richiesto, ovvero la manutenzione dell'impianto per avere quell'acqua calda che stava tanto a cuore al TA". c - Denuncia, con il terzo motivo, "inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, in punto sussistenza del nesso di causalità, contraddittoria motivazione avuto riguardo all'incidenza causale della condotta dei prevenuti rispetto all'evento morte", deducendo che è impossibile ritenere il rapporto di causalità tra il mancato funzionamento del termostato e l'evento ove si rifletta che la stessa Corte ha ammesso che il TA, la mattina dei fatti, nel non vedere scorrere l'acqua calda, era sceso e aveva armeggiato con la caldaia ed era logico ritenere che avesse armeggiato anche nel passato;
non era, poi, da escludere che, in quel biennio dall'intervento, si fosse verificato un guasto.
d - Denuncia, con il quarto motivo, "violazione di legge e contraddittoria motivazione in ordine alla posizione della parte civile", deducendo che conseguenza dell'accoglimento dei motivi è il venir meno delle statuizioni civili della sentenza. e - Denuncia, con il quinto motivo, "violazione di legge e omessa, illogica, contraddittoria motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva alla L. n. 689 dal 1981, ex art. 53", deducendo che la Corte, pur irrogando la pena nel minimo edittale, ha omesso di concedere "il beneficio" di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 53, ovvero la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria con rateizzazione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - I motivi di ricorso del PO sono infondati.
a - Volendo accedere alla tesi - primo motivo che la dichiarazione per consentire l'erogazione del gas metano da parte della società fornitrice del servizio avrebbe dovuto avere un contenuto ben più completo, mentre all'imputato era stato richiesto di compilare un modulo prestampato fornito dall'ente erogatore, non può non conseguirne che il PO, non avendo ispezionato l'impianto, si sarebbe dovuto astenere, come hanno sottolineato i giudici di merito, dal rilasciare quella dichiarazione sia per la mancata ispezione, sia, in ogni caso, par essere consapevole che quel modulo prestampato, sul quale l'ente erogatore avrebbe fondato o negato il proprio benestare, non era conforme a legge.
In altri termini, la incompletezza della dichiarazione, la mancata previsione nello stampato di determinate indicazioni, richieste, secondo l'imputato, dalla legge - e, stando alla sentenza impugnata, il perito ing. Bonfanti ha confermato la circostanza citando i relativi riferimenti normativi - non esonera affatto il PO da responsabilità, ma in qualche modo, l'aggrava e ciò proprio perché l'imputato sapeva che la "Metanifera Sommese", per erogare il gas, si sarebbe avvalsa di quel documento che non era secundum legem. Potrebbe discutersi, dunque, se alla responsabilità del PO si sarebbe dovuta aggiungere la responsabilità della "Metanifera Sommesse" per avere la società accolto la domanda di erogazione suffragata da quell'incompleto documento - il che avrebbe richiesto, ovviamente, l'accertamento se i dati mancanti erano stati condizioni sine qua non dell'evento -; ma, è comunque, certo che il PO, in questo caso, avrebbe cooperato con la Metanifera, avendole fornito, richiesto dall'interessato, un documento con dati assolutamente non controllati - e risultati non veri - e, comunque, sfornita di tutta una serie di altri dati richiesti dalla legge.
b - La tesi - secondo motivo - che il testo di quel documento è nel senso che, con esso, si garantivano soltanto gli impianti di adduzione e non pure gli apparecchi di utilizzazione è stata disattesa dalla Corte di appello con il richiamo a quanto affermato dal consulente Bersotti, il quale, nel porre in risalto, che la dichiarazione di idoneità dell'impianto riportava nel titolo la specificazione "a valle del contatore", ha osservato che questa espressione "comprendeva, certamente, i tubi di alimentazione - quelli che nel ricorso vengono indicati come impianti di adduzione - ma, altrettanto innegabilmente, gli apparecchi di utilizzazione perché anch'essi a valle del contatore, "comprendeva, insomma, tutto, tubi di adduzione e tutte le apparecchiature, caldaia e tutto il resto, "essendo evidente che la finalità della dichiarazione di idoneità è quella di tutelare la sicurezza dell'utente e della collettività in relazione al funzionamento dell'impianto a gas nel suo complesso".
Il giudice di merito, quindi, ha interpretato il documento e, come è noto, l'interpretazione di un documento e, come è noto, l'interpretazione di un documento è un accertamento-giudizio di fatto riservato alla competenza funzionale del giudice di merito e sottratto al controllo di legittimità se correttamente motivato e, nella specie, la correttezza della motivazione, fondata proprio sulla lettera testo, è incontestabile.
c - L'ulteriore tesi, secondo cui l'intervento, nel 1996, dei manutentori BA e AL, eseguito non nel rispetto delle regole, si è risolto in una causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, è priva di fondamento giuridico. Ai tre imputati sono state contestate, a ben vedere, condotte omissive/commissive.
È stato, invero, rimproverato al PO di avere rilasciato quella dichiarazione - condotta commissiva - senza avere esaminato l'impianto - condotta omissiva -; e al BA e al AL di avere effettuato lavori di manutenzione "senza eliminare tutte le anomalie ripristinando efficienza e sicurezza e, ove ciò non fosse stato possibile, mettendo in guardia il TA dall'utilizzare l'impianto, rendendolo edotto dei pericoli derivanti dall'uso dello stesso" - condotta omissiva -, e, inoltre, di avere installato un termostato di rilevamento dei fumi senza averne collaudato il funzionamento:
condotta commissiva-omissiva.
Ebbene, i tre imputati, nel momento in cui hanno accettato l'incarico ricevuto, si sono obbligati a non omettere ciò che avrebbero dovuto fare e a non fare ciò che hanno fatto e le condotte omissive - soprattutto il mancato, preventivo, controllo dall'impianto, per il PO, e il mancato collaudo del termostato per il BA e il AL - sono state, al pari delle condotte commissive, determinanti nella causazione dell'evento.
Tutti e tre, anche se in tempi diversi, hanno assunto, dunque, l'obbligo di impedire l'evento, garantendo, il PO, che l'impianto di riscaldamento era del tutto compatibile con l'erogazione del gas e garantendo, il BA e il AL, che il termostato di rilevamento dei fumi avrebbe impedito il verificarsi di pericolose concentrazioni di ossido di carbonio.
E, allora, non può non richiamarsi il principio secondo il quale, "quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi, diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 1, (Cass., 7 novembre 2001, Burali;
6 dicembre 1990, Bonetti ed altri). In questa ipotesi, infatti, la "mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante da fatto commissivo od omissivo dell'agente: in questo caso del PO), ad opera di terzi (il BA e il AL), non è una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima (la condotta del PO) continua ad essere efficace)".
d - L'ultima tesi, secondo la quale, l'ossido di carbonio si è sprigionato esclusivamente dal camino e, quindi, non v'è rapporto di causalità tra l'omesso controllo delle condizioni dell'impianto di riscaldamento, ivi compresa la caldaia, e l'evento, è, anch'essa, priva di fondamento.
1 - Deve dirsi, anzitutto, che, stando alla sentenza del tribunale, sembra sia stata proprio la caldaia, nella sua completezza - la caldaia, cioè, in funzione sia per il riscaldamento dell'ambiente che per il riscaldamento dell'acqua - a determinare l'evento. Si legge, invero, a pag. 6 della sentenza del tribunale, che "il teste Parma, che ha eseguito le prove tecniche presso l'abitazione del TA, ha riferito di avere effettuato la prova chimica inizialmente con la sola caldaia in funzione, senza riscontrare alcuna produzione di ossido di carbonio;
successivamente la rilevazione chimica è stata effettuata con il camino acceso e la caldaia in funzione solo per il riscaldamento dell'ambiente ed anche in questo caso non era stata rilevata la produzione di ossido di carbonio"; "infine la rilevazione chimica è stata effettuata con il camino in funzione e la caldaia in funzione sia per il riscaldamento dell'ambiente che per il riscaldamento dell'acqua e in tale caso, con le finestre e le prese chiuse, si era verificata una altissima concentrazione di ossido di carbonio nell'ambiente, pari a 400 mg. per, metro cubo, a livelli certamente letali per l'uomo. L'ossido di carbonio, dunque, è comparso soltanto quando la caldaia è stata posta nelle condizioni di assolvere, congiuntamente, le due funzioni cui ora destinata.
2 - Ma, volendo prescindere da ciò, è di tutta evidenza che il PO, se avesse ispezionato con cura l'impianto destinato ad essere alimentato con il gas, notando quel camino non avrebbe potuto omettere di porsi il problema, tenendo conto anche della superficie di aerazione - ed è il tribunale che, a pag. 5, dice che "la contemporanea presenza dei due elementi, caldaia e caminetto, avrebbe richiesto una superficie di aerazione maggiore ed avrebbe comportato la necessità di un flusso di aerazione autonomo del caminetto - se in quell'ambiente vi fossero le condizioni per la compresenza della caldaia di riscaldamento dell'ambiente e dell'acqua, alimentata con il gas, e del camino.
Ed è tutto questo che la Corte di appello ha, sostanzialmente, sottolineato quando si è soffermata sulla condotta emissiva/commissiva rimproverata ad PO.
2 - I motivi di ricorso del BA e del AL sono, del pari, infondati.
a - La Corte ha motivato la propria definizione dell'intervento degli: imputati come di intervento per lavori di manutenzione straordinaria - primo motivo - facendo propria la tesi del P.M., il quale aveva osservato che "l'intervento eseguito dall'impresa rappresentata dal BA non era stato di manutenzione ordinaria, ma straordinaria, non essendo stato limitato ad una messa a punto dell'impianto-caldaia, ma essendo stato esteso ad una integrazione - che il giudice di primo grado ha definito miglioria - costituita dalla realizzazione di una nuova apparecchiatura, il termostato di rilevamento fumi che, in una prospettiva di sicurezza, avrebbe dovuto determinare, come non ha determinato, lo spegnimento automatico dell'impianto in caso di pervertimento alla soglia di allarme e, secondo la legge (L. n. 457 del 1978, art. 31, lett. b) e da giurisprudenza, l'integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici all'interno delle unità abitative, costituisce manutenzione straordinaria".
Le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito, uniformandosi ai rilievi dell'appellante P.M., sono esatte.
Ed, invero, se le sostituzioni effettuate dagli imputati - la "sostituzione per caldaia murale IRIS di 1 blocchetto diodi 2^ fiamma, 1 Jolly sfogo aria, 1 termometro, 1 tubo collegamento valvola vie di sfiato con termostato sanitari" - non possono non essere considerate "interventi rivolti a mantenere in efficienza gli impianti esistenti" e, quindi, interventi ordinari, nel senso di interventi dalla quotidianità, di normale routine, non può essere, invece, definita tale;
come ha correttamente ritenuto la Corte di merito, quella parte dell'intervento consistita nella installazione di un termostato di sicurezza scarico fumi, gonfiato verso espansione, termostato che, se avesse funzionato, avrebbe impedito l'evento termostato, dunque, costituente un quid novi tecnologico in termini di sicurezza, quel quid novi che, specialmente se all'interno delle unità abitative, è certamente intervento di manutenzione straordinaria .
b - Il secondo motivo non è meno infondato.
Può discutersi se i due imputati dovessero rifiutare quel lavoro visto che quanto ad essi richiesto dal Vitale non prevedeva la completa messa a punto dell'impianto; se dovessero o non dovessero rilasciare al TA il libretto di istruzioni, se dovesse essere applicata la norma Unigic 71229/82 punto 2.8, secondo cui "per qualunque lavoro di modifica si deve procedere come se si trattasse di un nuovo impianto".
Ma, ciò che deve ritenersi assolutamente fuori discussione è che gli imputati sono stati sicuramente investiti di una posizione di garanzia e ciò anche se l'installazione del termostato dovesse essere considerata un intervento di manutenzione ordinaria. Gli imputati, infatti, nel momento in cui, ex contractu, si sono obbligati a collocare quel termostato di rilevamento dai fumi che, "in una prospettiva di sicurezza, avrebbe dovuto determinare lo spegnimento automatico dell'impianto in caso di pervenimento alla soglia di allarme", assumevano anche la posizione di garanzia detta di "protezione", nel senso che spettava ad essi, sulla base del semplice contratto potendo scaturire le posizioni di garanzia anche dal contratto, oltre che dalla legge - assicurare, fare in modo, che, per quanto li concerneva, quel termostato avrebbe funzionato allorché ve ne fosse stato bisogno.
Quell'impianto poteva rivelarsi fonte di pericolo, che i due imputati, almeno sotto un determinato profilo - l'eventuale pericolosa eccedenza dei fumi - ai sono obbligati a rendere innocua, il che significa che, con il contratto, si sono obbligati a proteggere il TA e la moglie da quella fonte, protezione che implicava, necessariamente, che il termostato funzionasse in caso di bisogno.
c - E, la colpa principe degli imputati è stata ravvisata dai giudici di merito nel mancato funzionamento del termostato, ritenuta, in concorso con la condotta del PO, causa del l'evento, causa - rectius, rapporto di causalità - che i ricorrenti contestano nel terzo motivo.
"Il perito e il consulente - così la Corte a pag. 10 - hanno riscontrato come la modifica impiantistica costituita dalla installazione del termostato, si sia rilevata inadeguata rispetto all'esigenza di sicurezza cui doveva presiedere;
il suo corretto funzionamento avrebbe invece, determinato lo spegnimento della caldaia e dunque, interrotto la produzione di monossido di carbonio". "L'Ing. Bersotti e l'Ing. Di Martino - così ancora la Corte - hanno concordemente rilevato che non vi sia prova che il termostato abbia mai funzionato - e non si stato, invece, difettoso sin dall'origine - e ciò perché non vi è alcuna documentazione di un avvenuto collaudo, operazione tanto più necessaria in quanto il nuovo intervento costituiva una modifica e si attuava su un impianto vecchio".
Sussiste, dunque, - questa la conclusione - il nesso di causalità tra la condotta dei due manutentori e l'evento; se il termostato avesse funzionato, nessuna fuoriuscita di ossido di carbonio si sarebbe verificata".
Nessun dubbio, quindi, per la Corte di appello sul nesso di causalità tra il non funzionamento del termostato e la morte del TA.
I ricorrenti contestano questa conci usi una osservando, come si è visto, sia che è la stessa Corte di appello che da per certo che il TA, quella mattina, non vedendo uscire acqua calda, è sceso ed ha armeggiato con la caldaia - armeggiare che, secondo i ricorrenti, è del tutto logico e probabile che il TA, nel biennio dall'intervento, abbia ugualmente effettuato -, sia che il termostato, in quel biennio, poteva benissimo essersi guastato. I ricorrenti hanno mutuato dalla sentenza di primo grado questi argomenti, che la Corte ha sinteticamente, ma efficacemente, neutralizzato sottolineando che "non risultava in alcun modo, ne' documentalmente, ne' dall'esame della TE e degli altri testi, che, in quel periodo vi fosse stata alcuna altra modifica dell'impianto o avaria dello stesso.
L'ipotesi, semplice ipotesi, avanzata nei ricorsi, di un guasto del termostato nel biennio dall'intervento è stata superata dalla Corte con il richiamo degli atti - documenti - e con il riferimento alle dichiarazioni dei testi, nessuno dei quali aveva parlato di altre modifiche dell'impianto o di avarie - guasti - dello stesso. È vero che il TA quella mattina ha armeggiato: ma, ha armeggiato, come risulta dalle sentenze, per ottenere l'acqua calda, e non si è minimamente dimostrato, e neppure eccepito, che per ottenere l'acqua calda occorresse anche armeggiare, manipolare, il termostato regolatore dei fumi.
E, supposto che il TA abbia armeggiato anche nel passato, vale, anche per il passato, il rilievo logico appena fatto. L'unica prova a favore dei prevenuti sarebbe stata il collaudo del termostato, la conferma inequivoca della installazione di un termostato funzionante, collaudo, invece, che, come posto in evidenza dai giudici di merito, non v'è stato, sicché ciò che emerga è, anzitutto, che il termostato non è stato sottoposto ad alcun controllo di efficienza quando è stato installato e, poi che dal momento della installazione all'evento non v'è stata alcuna ulteriore modifica dell'impianto o avaria dello stesso, donde la inevitabile conclusione, cui sono pervenuti i giudici di merito, che non v'è alcuna prova che il termostato fosse, sin dall'inizio, un termostato funzionante.
d - Il quarto motivo è inammissibile perché, ex art. 606 c.p.p., comma 3, non è uno dei motivi consentiti dalla legge, che le statuizioni civili della sentenza impugnata, nel caso di accoglimento dei motivi con i quali si è contestata la responsabilità, vengono meno ex se, come ineluttabile conseguenza logico-giuridica di quel l'accoglimento.
e - Il quinto motivo è infondato.
Non v'è dubbio che la Corte di appello avrebbe potuto disporre la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria. Ma, il mancato esercizio di questa facoltà non è impugnabile con il ricorso per Cassazione, a meno che la conversione sia stata espressamente richiesta alla Corte, richiesta della quale non v'è alcuna menzione ne' nella sentenza, ne' nel motivo di ricorso.
3 - I ricorsi, pertanto, vanno rigettati;
segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e alla rifusione, in solido delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile, che si liquidano come nel dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento dalla spese processuali, nonché a rifondere, in solido, alla parte civile le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 1.687,50, di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2005