Sentenza 20 dicembre 2007
Massime • 2
La costituzione di parte civile, una volta intervenuta in primo grado in virtù di procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., produce effetti in ogni stato e grado del processo, nel senso che il difensore della parte civile può resistere all'impugnazione dell'imputato, presentare conclusioni e notula spese senza necessità di altro mandato, che è richiesto soltanto per svolgere attività non difensive.
Allorché l'azione civile per il risarcimento del danno sia esercitata nel processo penale, ha luogo l'interruzione della prescrizione del relativo diritto per tutta la durata del processo e il termine riprende a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale che dichiari la prescrizione del reato, non potendosi ritenere che il riferimento contenuto nell'art. 2947, comma terzo, cod. civ., alla durata, eventualmente più lunga, della prescrizione penale operi solo con riguardo al termine base e non anche a tutti gli istituti propri di essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2007, n. 3601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3601 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 20/12/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1639
Dott. CORRADINI GR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 028087/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL IZ SS, N. IL 10/05/1964;
2) AB RO, N. IL 28/09/1943;
avverso SENTENZA del 12/02/2007 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso per Cassazione proposto dal difensore degli imputati LL IO SS e BE RI avverso la sentenza 14.6.2005 della Corte di Appello di Catanzaro, confermativa della sentenza 7.10.2004 del Tribunale di Lamezia Terme - con cui i suddetti imputati erano stati condannarti alla pena di Euro 300,00 di multa per ciascuno per il reato di ingiurie, nonché in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile De GR EL - la Corte di Cassazione annullava la sentenza di appello per irritale instaurazione del giudizio di secondo grado con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di Appello.
In sede di giudizio di rinvio la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza 12.2.2007, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere nel frattempo il reato estinto per prescrizione, ma ha confermato le statuizioni civili. Agli imputati era stato contestato, in base alla querela della De GR, di avere offeso l'onore ed il decoro di quest'ultima, che si era recata nel loro negozio in quanto aveva acquistato un telefonino che non era funzionante e che non le veniva poi restituito riparato, dicendole, il LL, "noi non siamo dei morti di fame come voi, fatturiamo dieci milioni annui" e la BE "morta di fame scostumata" e quindi "questo negozio è mio e tu non ci devi mettere più piede".
La Corte di merito, rispondendo agli specifici motivi di appello proposti dagli imputati, ha ritenuto che la accusa fosse provata alla stregua delle dichiarazioni della De GR, giudicate attendibili e sempre costanti e coerenti in relazione alla maggiore o minore dettagliatezza dei diversi racconti resi nelle varie fasi processuali, confortate da quelle del marito, CA AN, unico testimone oculare del fatto, la cui deposizione non era sovrapponibile a quella della moglie, per cui si era in presenza di due fonti di prova autonome la cui reciproca attendibilità emergeva anche confrontando la narrazione dell'episodio.
La Corte di merito ha escluso poi la sussistenza dei presupposti delle esimenti di cui all'art. 599 c.p., nelle forme invocate dagli imputati della provocazione e della reciprocità delle offese, poiché non erano emerse offese da parte della querelante e non poteva essere ritenuto ingiusto sotto nessun profilo e quindi neppure putativamente l'esercizio di un diritto quale quello di ottenere il soddisfacimento delle proprie richieste che si fondavano sul dato reale del difettoso funzionamento di un cellulare appena acquistato. Le statuizioni civili sono state infine confermate dalla Corte di merito sulla base del rilievo che la pronuncia di condanna al risarcimento del danno in primo grado era pienamente condivisibile anche in ordine alla quantificazione del danno morale, che era adeguata alle sofferenze psicologiche patite dalla persona offesa in conseguenza dell'episodio verificatosi e che nel contempo l'art. 578 c.p.p., non prevedeva alcuna prescrizione del diritto al risarcimento del danno in sede penale.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa degli imputati lamentando con cinque separati motivi:
1) Il giudice del rinvio doveva riconoscere la prescrizione dell'azione civile perché nel caso in esame, essendo pari a quella penale, era intervenuta al 5.1.2003, anche considerando la diffida del 5.1.1998, mentre la costituzione di parte civile era avvenuta solo all'udienza del 27.5.2004, non rilevando in tal caso, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3, eventuali cause di sospensione o interruzione relative alla prescrizione del reato;
2) Mancava la procura al difensore della parte civile per il grado di appello, essendo stata la procura speciale rilasciata limitatamente al primo grado, il che comportava la illegittimità della liquidazione delle spese alla parte civile per il grado di appello;
3) La conferma delle statuizioni civili nel giudizio di rinvio si fondava su un giudizio di sussistenza del fatto reato che era erroneo e comunque privo di motivazione in quanto: le dichiarazioni della persona offesa erano inattendibili e la sentenza impugnata non aveva spiegato per quale motivo a suo avviso lo sarebbero state, trattandosi di dichiarazioni incongruenti, più volte modificate e provenienti da persona interessata;
non erano stati valutati gli elementi favorevoli agli imputati consistenti nel fatto che era stato LL IO a chiamare i Carabinieri, che erano stati quindi i coniugi CA - De GR ad essere chiamati in caserma, che la De GR aveva presentato querela soltanto successivamente e che la De GR ed il marito avevano reso dichiarazioni contrastanti fra di loro e sempre diverse;
non era spiegato per quale motivo era stato ritenuto di utilizzare come prova il contenuto delle contestazioni e non invece le tre diverse opposte risultanze istruttorie;
4) Mancava ed era illogica la motivazione in ordine al mancato riconoscimento, in favore dell'imputato LL, della scriminante di cui all'art. 599 c.p., comma 2, poiché era emerso che la querelante ed il di lei marito avevano dato dei truffatori agli imputati rifiutando di andarsene se non fosse stato restituito il telefonino;
5) Mancava ed era illogica la motivazione anche in ordine alla mancata applicazione dell'art. 599 c.p., comma 1, per reciprocità delle offese, non essendo all'uopo sufficiente il rilievo della sentenza impugnata che "non sarebbe emersa in alcun modo". Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo i ricorrenti eccepiscono la prescrizione della azione civile in quanto sarebbe intervenuta in un momento precedente alla prescrizione del reato, sotto il profilo che, mentre alla prescrizione penale si applicano gli istituti della sospensione e della interruzione che ne prolungano il termine, ai sensi degli artt.159 e 160 c.p., lo stesso non avverrebbe per la prescrizione della azione civile, pur se innestata nel processo penale, la quale, a norma dell'art. 2947 c.c., comma 3, sarebbe quella più lunga prevista per il reato, ma soltanto nei limiti della prescrizione "base" quinquennale.
In effetti tale principio è stato affermato da Cass. Sez. Un. Civili 18.2.1997 n. 1497, rv. 502506, con riguardo alla prescrizione della azione di risarcimento del danno da reato esercitata in sede civile, per cui è stato ritenuto che, anche se il giudizio penale non sia stato promosso, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento del danno, a condizione che il giudice accerti incidenter tantum la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto reato in tutti i suoi elementi costitutivi, ma non assumono in tal caso rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale.
Nel caso in esame però la situazione appare diversa poiché la azione civile è stata esercitata nell'ambito del processo penale ed in tal caso la giurisprudenza è costante nell'affermare che, se vi sia stata costituzione di parte civile nel processo penale, si verifica la interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata del processo e tale termine rincomincia a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione.
Correttamente la sentenza impugnata ha richiamato l'art. 578 c.p.p., in virtù del quale la dichiarazione di estinzione del reato, successivamente alla sentenza di primo grado, impone il dovere del giudice di decidere sulla domanda della parte civile, la cui prescrizione è stata interrotta dalla costituzione di parte civile. Una volta che la azione civile è innestata nel processo penale la stessa soggiace, anche in punto di prescrizione, alle regole della prescrizione penale e quindi anche alla sospensione ed alla interruzione dei termini. Non appare infatti consentita una interpretazione dell'art. 2947 c.c., comma 3, per cui il riferimento alla più lunga prescrizione penale debba avvenire soltanto con riguardo al termine base e non anche a tutti gli istituti della prescrizione penale, poiché ciò comporterebbe il rischio inaccettabile di fare prescrivere la azione civile nel caso di scelta di innestarla nel processo penale, che pure è prevista dalla legge come regola e che non può danneggiare colui che ha già subito un danno.
D'altronde il momento di costituzione quale parte civile, nel caso di reato per cui è prevista la citazione diretta, come nella fattispecie in esame, non può precedere quello della conoscenza della citazione a giudizio da parte della persona offesa, mentre l'atto interruttivo della prescrizione penale è integrato dalla emissione del decreto di citazione, il che consente alla parte civile di avvalersi dell'effetto interruttivo integrato dalla emissione della citazione a giudizio qualora abbia scelto di esercitare la azione civile nell'ambito del processo penale, non potendo essere imposto alla parte di esercitare obbligatoriamente la azione civile in sede civile, per evitare la prescrizione, quando ha facoltà di scelta.
In ogni caso la eccezione di prescrizione dell'azione civile avrebbe dovuto essere proposta al momento della richiesta di costituzione della parte civile, a norma dell'art. 80 c.p.p., costituendo pacificamente la prescrizione civile una eccezione in senso proprio la cui deduzione è rimessa alla facoltà della parte, mentre invece nel caso in esame la prescrizione non era stata dedotta nel primo grado del giudizio e neppure nell'atto di appello, bensì soltanto nel primo ricorso per Cassazione.
Il primo motivo di ricorso è quindi infondato.
È infondato pure il secondo motivo di ricorso con cui si deduce che in sede di appello la parte civile mancava di procura speciale, con conseguente illegittimità della liquidazione delle spese alla parte civile per il grado di appello.
Premesso che le spese della parte civile per il grado di appello non sono state liquidate perché la sentenza di appello è stata annullata con sentenza 20.9.2006 della Corte di Cassazione ed in sede di rinvio sono state poi liquidate soltanto le spese del giudizio di rinvio, come risulta dalla sentenza ora impugnata, in ogni caso la costituzione di parte civile, una volta intervenuta in primo grado in virtù di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p., produce effetti in ogni stato e grado del processo, nel senso che il difensore della parte civile può resistere alla impugnazione dell'imputato, presentare conclusioni e la notula delle spese senza necessità di altro mandato, che è richiesto soltanto per svolgere attività non difensive, come proporre domande o impugnare la sentenza (v. Cass. sez. 3 n. 21284 del 2003, rv. 224517; Cass. n. 11657 del 1997, rv. 209260). È stato anzi ritenuto pure che la presunzione di efficacia della procura per un solo grado del giudizio, anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre gravame, possa essere vinta attraverso la interpretazione del mandato (v. Cass. sez. 4 n. 40275 del 12006, rv. 235393; Cass. Sez. Un. n. 44712 del 2004, rv. 229179), ma ciò non interessa nel caso in esame poiché è comunque pacifico che per il semplice esercizio di attività difensionali non è necessario un nuovo mandato.
Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché la sentenza di rinvio ha esaminato, sia pure al limitato fine di stabilire la sussistenza degli estremi del reato di ingiurie in relazione al diritto della parte civile al risarcimento del danno, tutte le prove a carico ed a discarico con motivazione logicamente ineccepibile e conforme al parametro normativo per farne discendere che gli imputati, seccati per la "pretesa" della De GR di esercitare il suo diritto di consumatore nei confronti del venditore di un apparecchio difettoso, avevano offeso ed umiliato la acquirente e, con estrema tracotanza, avevano persino chiamato telefonicamente, al fine di mettere paura alla De GR, i carabinieri del vicino comando, che peraltro avevano ritenuto inopportuno intervenire sul posto.
In tale ambito probatorio la circostanza che la De GR abbia presentato querela soltanto in un secondo momento non solo non scredita la teste bensì ne accresce la attendibilità poiché dimostra che non sarebbe neppure stata sua intenzione presentare la querela, mentre si è decisa a farlo soltanto a seguito del comportamento inaccettabile degli imputati che, dopo averla umiliata, avevano persino cercato di fare intervenire i Carabinieri poiché aveva esercitato il suo diritto di garanzia nei confronti del venditore e cioè del soggetto che aveva la responsabilità nei suoi confronti.
Non è poi vero che le dichiarazioni dei testi De GR e CA fossero contrastanti poiché la sentenza impugnata ha dato ragione della non coincidenza delle dichiarazioni, che però non si contraddicevano, bensì si completavano.
A fronte di tali argomentazioni il terzo motivo di ricorso contiene soltanto valutazioni di merito non prospettabili in sede di legittimità, il che rende inammissibile il motivo.
Ugualmente pretestuosi appaiono il quarto ed in quinto motivo di ricorso con cui si invocano le esimenti della reciprocità delle offese e della provocazione in assenza di qualsiasi prova di un comportamento men che corretto da parte della persona offesa. Ed anche sotto tale profilo i ricorrenti invocano una diversa ricostruzione dei fatti che non è consentita in questa sede. Per mero tuziorismo si rileva, infine, che correttamente sono state utilizzate come prova le contestazioni e non i verbali di sommarie informazioni testimoniali, poiché ciò discende dalla scelta del legislatore in sede di approvazione del nuovo codice di procedura penale ed è consequenziale al rito accusatorio, per cui la prova si forma a dibattimento e le dichiarazioni pregresse - fermi i divieti di letture e di allegazioni - non possono essere utilizzate come prove al di fuori delle contestazioni, bensì soltanto per valutare la credibilità dei testi (art. 500 c.p.p., commi 1 e 2). Il ricorso deve essere in definitiva respinto in quanto infondato sotto tutti i profili addotti, con la consequenziale pronuncia in punto di spese (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2008