Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2007, n. 3601
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Sentenza 20 dicembre 2007

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La costituzione di parte civile, una volta intervenuta in primo grado in virtù di procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., produce effetti in ogni stato e grado del processo, nel senso che il difensore della parte civile può resistere all'impugnazione dell'imputato, presentare conclusioni e notula spese senza necessità di altro mandato, che è richiesto soltanto per svolgere attività non difensive.

Allorché l'azione civile per il risarcimento del danno sia esercitata nel processo penale, ha luogo l'interruzione della prescrizione del relativo diritto per tutta la durata del processo e il termine riprende a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale che dichiari la prescrizione del reato, non potendosi ritenere che il riferimento contenuto nell'art. 2947, comma terzo, cod. civ., alla durata, eventualmente più lunga, della prescrizione penale operi solo con riguardo al termine base e non anche a tutti gli istituti propri di essa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2007, n. 3601
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3601
    Data del deposito : 20 dicembre 2007

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