Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9095 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE UPF 9095/01 Oggetto Risarcimento del danno SEZIONE JERZA JSSL Aziende ospedaliere - Debiti - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Successione tra enti R.G.N. 17768/99 Dott. Manfredo GROSSI - Presidente Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron.20906 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Rep. 3201 Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud. 16/03/01 Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SEN TENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 12000 sul ricorso proposto da: LUG. 2001il IL CANCELLIERE AZIENDA OSPEDALIERA O.I.R.M. S.ANNA, con sede in La Spezia, in persona del Direttore Dott. Luigi Boveri, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA presso lo studio dell'avvocato MARIO63, CONTALDI, che la difende anche disgiuntamente ANCELLERIA all'avvocato FABRIZIO GAIDANO, giusta delega in atti;
ricorrente contro ΑΓ SOLIMINE ANTONIO, CACCAVO IN SOLIMINE MARIA ANTONIETTA, in proprio e quali rappresentanti del figlio minore 2001 BI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PREVESA CANCELLERIA 532 11, presso 10 studio dell'avvocato ANTONIO SIGILLO', che li difende anche disgiuntamente agli avvocati ROBERTO SIGNETTI, CRISTIANO DE FILIPPI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1207/98 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 30/10/98 e depositata il 18/11/98 (R. G. 938/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI%; udito l'Avvocato Fabrizio GAIDANO;
udito l'Avvocato IO SIGILLO'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Alle 16.20 del 20.2.1984 la trentatreenne se- condipara MA TT CA partorì nell'Ospedale Sant'Anna di Torino un feto di kg. 4,5 cui fu diagnosticata sofferenza neonatale ed insuffi- cienza respiratoria conseguenti ad ipossia. Fu poi ac- certato in corso di causa che quando il capo del feto aveva già raggiunto lo stretto medio, la progressione era stata impedita da due giri di funicolo ombelicale avvolto intorno al collo e da un giro avvolto a bando- 2 liera;
e che il bambino (BI LI) è affetto da tetraparesi spastica grave, con cecità totale, assenza di controllo del capo, del tronco e degli sfinteri e grave epilessia. Nell'aprile del 1988 la CA ed il padre del bambino, IO LI, anche quali legali rappre- sentanti del figlio, convennero in giudizio innanzi al tribunale di Torino la U.S.S.L. Torino 9 (d'ora in avanti Us19) e l'Ospedale Ostetrico Ginecologico Sant'Anna chiedendo l'integrale risarcimento dei danni patiti. I convenuti resistettero. L'Ospedale eccepì anche il proprio difetto di legittimazione passiva per essere un mero apparato organizzativo e strumentale della Us19. Il primo dei due consulenti tecnici d'ufficio ri- tenne che i sanitari, pur comportatisi con perizia, avevano tuttavia peccato di una certa imprudenza per non aver eseguito la cardiotografia che avrebbe messo in evidenza la sofferenza fetale (già inferibile dal meconio nel liquido amniotico tinto, fatto uscire alle 14,20 in modo strumentale) ed avrebbe indotto i sanita- ri a preferire il taglio cesareo quando era ancora pos- sibile;
il secondo rilevò che la negligenza e prudenza dei sanitari altamente specializzati e qualificati era 3 consistita anche nel non aver preventivamente dato peso alla macrosomia fetale. Con ordinanza in data 13.7.1995 il giudice istrut- tore dichiarò l'interruzione del processo a seguito di dichiarazione del difensore della Us19 che alla Usl era subentrata l'Azienda Ospedaliera O.I.R.M. Sant'Anna.
1.2. Con atto notificato il 19.10.1995 i LI CA riassunsero il processo nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Materno Infantile O.I.R.M. - Sant'Anna che si costituì, preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ad causam in ordine all'azione risarcitoria, legittimata essendo la Regione EM, e rilevando che priva di legittima- zione doveva considerarsi anche la Us19 originariamente evocata in giudizio. In subordine si difese nel merito e chiamò in causa l'assicuratrice Assitalia-Le Assicu- razioni d'Italia s.p.a., che si costituì dichiarando di mettere a disposizione dell'assicurata USL1-23 il mas- simale di L.
1.000.000.000 qualora l'Azienda Ospedalie- ra OIRM Sant'Anna fosse stata dichiarata responsabile. Il tribunale respinse l'eccezione dell'Azienda ospedaliera sui rilievi: a) che gli uffici delle gestioni stralcio sono pri- vi di personalità giuridica, che compete invece alle Usl, ancorché gli organi ad essi preposti abbiano il 4 potere di stare in giudizio nei limiti delle loro at- tribuzioni, altro essendo la titolarità del rapporto giuridico, altro la mera gestione amministrativa e con- tabile di quel rapporto: b) che non era controverso che l'Azienda fosse suc- ceduta a titolo universale alla Us19; che l'Ospedale Sant. Anna era stato inglobato dapprima nella USL TO 1-23 con la riforma del 1978-80 e, dopo il frazionamento di questa in dieci USL sub- comunali, nella Us19 in base al decreto del Presidente della giunta regionale 9.11.1987. Ritenne il tribunale che, di conseguenza, era stata correttamente citata in giudizio la Us19 quale respon- sabile civile di un evento dannoso verificatosi nel'Ospedale S.Anna nel febbraio del 1984 e condannò l'Azienda ospedaliera al pagamento, in moneta attuale, della somma complessiva di L. 1.195.203.600. 2. L'Azienda ospedaliera interpose appello cui resistettero i LI CA che proposero anche gravame incidentale in punto di quantum debeatur SO- stenendo che essa non era succeduta nei debiti della Us19, che invece facevano capo alla Regione, secondo quanto affermato anche dalle sezioni unite della corte di cassazione. La corte d'appello di Torino, decidendo con senten- 5 za n. 1207 del 1998, ha ritenuto: a) non esservi dubbio che, al tempo dell'introduzione della causa, la Us19, in quanto suc- cessore universale della Usl1-23 sotto il profilo e per il titolo di cui all'art. 2049 c.C., fosse la Usl ne- cessariamente interessata nel senso indicato dall'art. 10, comma 4, 1.r. 13.8.86, n. 35 - alla defi- nizione del rapporto risarcitorio dedotto in causa (pa- gina 21); b) che il processo, interrotto a seguito della sop- pressione delle Usl, era stato correttamente riassunto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera O.I.R.M. S.Anna, essendo la stessa passivamente legittimata in ordine alla pretesa risarcitoria degli attori unitamente alla regione ed al commissario liquidatore della soppressa unità sanitaria locale, litisconsorti necessari nei confronti dei quali avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio. La corte d'appello ha dunque dichiarato la nullità dell'attività processuale svolta nel giudizio di primo grado dopo l'incompleta riassunzione della causa nei confronti della sola Azienda Ospedaliera ed ha rimesso la causa al primo giudice per la necessaria integrazio- ne relativamente alla fase successiva alla interruzio- ne. Ha infine respinto la domanda dell'Azienda ospeda- versata agli attori liera di restituzione della somma sentenza di primo grado in esecuzione della nell'assunto che, avendo il giudice dell'appello annul- lato la sentenza di prime cure per un vizio di caratte- re processuale, era precluso l'esame del merito.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'Azienda Ospedaliera O.I.R.M. S.Anna affidandosi a sei motivi, cui resistono con controricorso IO Solimi- ne e MA TT CA LI, anche quali le- gali rappresentanti del figlio minore BI LI. L'Azienda ospedaliera ha depositato anche memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE - pro-Va preliminarmente esclusa la necessità 1. spettata dai resistenti di integrazione del contrad- dittorio nei confronti dell'assicuratrice Assitalia chiamata in causa dall'Azienda Ospedaliera, che pose a disposizione il capitale, che fu condannata in primo grado a tenere indenne l'Azienda (nei limiti del massi- male) di quanto questa avrebbe erogato e che di ciò non si dolse, tanto che la sentenza di secondo grado non contiene alcuna statuizione nei suoi confronti. Vertendosi in ipotesi di garanzia impropria per es- sere basata la causa relativa alla chiamata su un tito- lo diverso da quello posto a fondamento della domanda 7 principale, non sussiste rapporto di inscindibilità di dipendenza di cause per gli effetti di cui all'art. 331 c.p.C.. 2. I primi tre motivi di ricorso censurano la sen- : tenza nella parte in cui ha ritenuto che la Us19 fosse succeduta nei debiti della Us11/23 e che, dunque, la indirizzata nei suoi domanda fosse stata correttamente confronti.
2.1. Col primo è dedotta violazione delle leggi statali e regionali di cui appresso, nonché omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione. L'Azienda ricorrente premette in fatto che dall'1.1.1980 e dunque alla data della nascita di Sa- bino LI, avvenuta il 19.2.1984 l'Ospedale S.Anna, per effetto della riforma di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, era una struttura priva di per- sonalità giuridica e di rilievo esterno, gestita dalla Usl sub comunale 1/23. La Us11/23 venne sciolta il 31.12.1987 e le sue funzioni vennero ripartite fra die- ci unità sanitarie di nuova creazione, sicché dall' 1.1.1988 la Us 19 subentrò nella gestione dell'ospedale S.Anna. L'atto di citazione venne dunque notificato nell'aprile del 1988 sul presupposto che la succeduta, oltre che nella gestioneUs 19 fosse dell'ospedale, anche nei debiti facenti carico alla 8 Us11/23. Successivamente, a decorrere dall'1.1.1995, per effetto della riforma prevista dal decreto legisla- tivo 30.12.1992, n. 502, alla Us19 è succeduta nella gestione dell'ospedale l'Azienda ospedaliera O.I.R.M. S.Anna. Aggiunge che essa (l'Azienda) aveva eccepito in primo e secondo grado che la Us19 era succeduta alla Us11/23 solo nella gestione dell'ospedale e non anche nei debiti e nei crediti, posto che le funzioni liqui- datorie erano state assegnate dapprima alla Usll e poi ad un ufficio stralcio, con la conseguenza che il rap- porto processuale radicato dagli attori (poi riassunto nei confronti dell'Azienda nell'erroneo presupposto che questa fosse af- a sua eravolta succeduta alla Us19) fetto da nullità sin dall'origine. Afferma dunque che erroneamente la corte territo- riale aveva dato rilievo al disposto dell'art. 10, com- ma 4, della legge regionale 13 agosto 1986, n. 35 (pre- vedente l'assegnazione degli atti in corso di tratta- zione e non ancora definiti della Usl1/23 alla Usll, che avrebbe proceduto alla definizione con la collabo- razione, ove occorra, della Usl subcomunale interessa- ta) giacché l'eventuale collaborazione ("ove occorra") (interessata secondo un criterio di compe-della Us19 tenza territoriale) aveva un effetto solo interno e non 9 toglieva che la gestione degli affari in corso della Us11/23 era attribuito in via esclusiva alla Usll. Quest'ultima disposizione dimostrava, infatti, che l'ordine affermato dalla decisione impugnata andava in- vertito: non era la Usll ad essere organo della Us19, ma viceversa. Nessuna norma stabiliva, infatti, che la Us19 rispondesse dei debiti, ovvero fosse legittimata alla trattazione dei rapporti della Usl1/23. Anche il richiamo all'art. 2049 C.C. non appariva pertinente, volta che, in base alla normativa regiona- le, solo dall'1.1.1988 si era verificato il trasferi- mento del personale dipendente alla Us19, sicché la corte territoriale aveva disposto una sorta di retroda- tazione della responsabilità del datore di lavoro. Del tutto improprio era infine il richiamo della decisione della corte di legittimità n. 12215/95. 2.2. Col secondo motivo è denunciata violazione de- gli artt. 102, 329 c.p.c. e 2697 C.C., nonché vizio di motivazione in punto di affermata formazione del giudi- cato endoprocessuale circa le funzioni meramente conta- bili della Usll-ufficio stralcio e del commissario li- quidatore che lo sostituì. Si sostiene che, a fronte dell'affermazione del tribunale sulla sussistenza della legitimatio ad causam della Us19 per rispondere dei debiti della Usl1/23 e 10 dell'Azienda ospedaliera quale successore universale di quest'ultima, "l'esponente aveva contestato entrambe le legittimazioni, ripercorrendo l'iter normativo" e che "tanto era sufficiente per impedire il formarsi del giudicato interno e per imporre al giudice l'obbligo di verificare se sussistesse la legitimatio ad causam". Si rileva, poi, che sulla parte che contesta la propria legittimazione non grava l'onere di individuare il soggetto effettivamente legittimato, come sembra ri- tenere la corte d'appello, giacché incombe invece all'attore provare che il convenuto è tenuto a rispon- dere della pretesa fatta valere nei suoi confronti ed al giudice di verificare, indipendentemente da ogni ec- cezione, che il convenuto è il soggetto "tenuto per legge a rispondere della domanda".
2.3. Col terzo motivo la sentenza è censurata per "violazione di legge con particolare riferimento all'art. 61 della legge 833/78", nonché per omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione. La ricorrente si duole in primo luogo che, muovendo کے dalla premessa secondo la quale, prima della legge n. 549 del 1995, la Regione EM (come le altre regio- ni) non venne mai abilitata da leggi statali ad incide- re sulle vicende dei rapporti di diritto sostanziale tra le Usl ed i privati, la corte di merito abbia, in 11 nome dell'esigenza di salvaguardia della certezza dei rapporti giuridici sostanziali, ritenuto di effettuare un'interpretazione costituzionalmente adeguatrice delle norme regionali contenute nell'art. 10, 1.r. 13 agosto 1986, n. 353 e nell'articolo unico della legge 23 gen- naio 1985, n. 11, così giustificando la soluzione ac- colta: che, cioè, la Usll, l'Ufficio stralcio ed il Commissario regionale sarebbero semplici organismi di supporto amministrativo contabile della Us19, concreta- mente tenuta a rispondere del debito. Sostiene che l'argomento è contraddittorio, giacché dalla premessa che la regione non aveva il potere di incidere sui rapporti già in essere sarebbe stato inve- ce logico trarre il corollario che il rapporto in que- stione, sorto in capo alla Usl1/23, era rimasto nella titolarità dello stesso soggetto e non poteva essere stato trasferito alla Us19. Afferma in secondo luogo che è erroneo in diritto l'assunto secondo il quale la regione, prima della leg- ge statale n. 549 del 1995, non avrebbe avuto il potere di incidere sui rapporti giuridici che vedevano come parti le Usl.. Ciò in quanto l'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 aveva attribuito proprio alle re- gioni il compito di individuare gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali e di disciplinarne orga- 12 nizzazione e gestione;
e tanto aveva fatto con formula- zione così ampia da non potersi revocare in dubbio che le regioni avessero potestà di regolare anche i rappor- Rapporti che la regione EM aveva,ti pendenti. per quanto concerne quelli facenti саро alla Usl 23, appunto assegnato alla Usll.
2.4. Col quarto motivo è dedotta violazione di leg- ge con particolare riferimento all'art. 6, 1. 23 dicem- bre 1994, n. 724 ed all'art. 102 c.p.c., nonché motiva- zione omessa, insufficiente e contraddittoria. Espone la ricorrente che, provvedendo sul motivo d'appello avverso la decisione del tribunale che aveva ritenuto essere le nuove Aziende ospedaliere succedute ipso iure alle ex Unità sanitarie locali, la corte ter- ritoriale ha ritenuto ricorrere un litisconsorzio ne- cessario tra Azienda ospedaliera, Regione e Commissario liquidatore giustificata anche dalla necessità di adeguatrice làun'interpretazione costituzionalmente dove aveva affermato: "Succederebbe, infatti, che i cittadini, i quali hanno adito i tribunali e le corte per far valere i loro diritti all'equo risarcimento dei danni conseguenti alla lesione del loro diritto alla salute, verrebbero a scoprire, magari quando il diritto rivendicato fosse caduto sotto la scure della prescri- zione, che essi hanno convenuto in giudizio il soggetto 13 giuridico sbagliato, privo di qualsiasi forma di legit- timazione passiva". Ma tanto non poteva certo giustificare un litiscon- sorzio necessario, che ricorre o perché previsto dalla legge o quando sussista una legittimazione ad agire ne- cessariamente congiunta, determinata dalla affermata contitolarità del rapporto sostanziale che si fa vale- re. Il che andava nel caso di specie escluso in quanto l'Azienda era succeduta nelle funzioni di carattere sa- nitario e non anche nei crediti e nei debiti della Usl e poiché l'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha fatto divieto alle regioni di porre a carico delle neocostituite aziende sanitarie locali i debiti delle disciolte unità sanitarie, tanto che la corte di legit- timità, confermando da ultimo con sentenza n. 4847 del 1999 un consolidato orientamento, ha affermato che le nuove Aziende non sono subentrate nei rapporti obbliga- tori di cui erano parte le Unità sanitarie locali, es- sendo stati i debiti trasferiti alle regioni. Era inoltre censurabile sul piano della motivazione che la corte d'appello non avesse individuato il sog- getto giuridico successore della Usl, giacché proprio da tale omessa individuazione discendevano le enunciate conclusioni sulla sussistenza di un litisconsorzio ne- cessario. Ma, così ragionando, il litisconsorzio neces- 14 sario dovrebbe ravvisarsi in tutti casi in cui l'attore non sa scegliere quale, tra più soggetti, sia l'unico obbligato a rispondere della pretesa fatta valere in giudizio.
2.5. Col quinto motivo è denunciata violazione di legge "con particolare riferimento all'art. 23 della legge n. 87 del 1953 ed alle regole che legittimano la pronuncia secondo equità", nonché vizio di motivazione. La ricorrente considera incompatibile con un siste- ma basato su regole di diritto anche formali, che devo- no essere improntate al criterio di certezza, l'argomento di stampo equitativo che il litisconsorzio necessario sarebbe legittimato da un'interpretazione costituzionalmente adeguatrice della legge, per preser- vare il cittadino dal rischio di sentirsi rispondere, a distanza di tempo, di avere convenuto in giudizio il soggetto sbagliato (l'Azienda che, in forza della ese- cutività della sentenza di primo grado, aveva nella specie erogato, non essendovi tenuta, la somma di circa 2,5 miliardi di lire). La verità afferma è che gli attori avevano dap- prima convenuto in giudizio la Us19 che per legge non doveva rispondere dei debiti della Usl1/23; e, succes- sivamente, un'Azienda ospedaliera (la O.I.R.M. S.Anna) che per legge non doveva rispondere dei debiti delle 15 disciolte Unità sanitarie locali. Inammissibilmente era stata dunque invocata l'equità per giustificare un'interpretazione contra le- gem;
.che, peraltro, se sospettata di incostituzionali- tà, avrebbe dovuto indurre la corte d'appello ad inve- stire della questione la corte costituzionale e non già a sostituirsi al giudice delle leggi. Ne consegue - conclude sul punto la ricorrente la illegittimità della pronuncia con la quale la corte d'appello ha rimesso la causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio dopo l'incompleta riassunzione nei soli confronti dell'Azienda ospedaliera.
2.6. Col sesto motivo la sentenza è da ultimo cen- surata per violazione di legge con riferimento all'obbligo di restituzione delle somme pagate dalla ricorrente in forza della sentenza di primo grado, di- chiarata nulla. Respingendo l'istanza di restituzione la corte ter- ritoriale aveva violato il principio secondo il quale l'annullamento della sentenza che abbia disposto il pa- gamento obbliga il giudice che pronuncia l'annullamento a disporre comunque il rimborso delle somme pagate, in- dipendentemente dai motivi che hanno determinato la ri- forma della sentenza (quand' anche sussistano probabili- 16 tà che il dispositivo venga confermato). La ricorrente domanda dunque che, annullata sen za rinvio la sentenza, sia disposta la restituzione delle somme pagate in base all'art. 389 c.p.c.. 3.1. Il primo motivo è infondato. Il fulcro della doglianza relativa al difetto della titolarità del debito in capo alla Us19, originariamen- te evocata in giudizio, è costituito dall'assunto. che nei debiti della Usl1/23 succedette la Usll e non la Us19. Ciò in quanto l'art. 10, comma 4, della legge re- gionale del EM 13 agosto 1986, n. 35, recita: "Il comitato di gestione dell'unità socio sanitaria locale 1-23, all'atto del suo scioglimento, provvede ad asse- gnare alle unità socio sanitarie subcomunali, in base al criterio delle competenza territoriale, gli atti de- finiti di archivio e di deposito. Lo stesso comitato assegna gli atti in corso di trattazione e non ancora definiti alla unità socio sanitaria subcomunale n. 1 che provvede alla definizione con la collaborazione, ove occorra, della unità socio sanitaria locale subco- munale interessata. Sulla gestione dell'attività pen- dente la giunta regionale emanerà specifiche diretti- ve". Il decreto del presidente della giunta regionale 9.11.1987, n. 10826 costituì poi, con effetto 17 dall'1.1.1988, la Us19, trasferendo alla stessa le fun- zioni di cui alla legge 23.12.1978, n. 833 ed alle leg- gi regionali 22.5.80, n. 60, 11.2.85, n. 9 e 13.8.86, n. 35; mentre con delibera della giunta regionale del 30.12.1987 fu istituito un ufficio stralcio presso la Usll, cui vennero assegnati gli atti in corso di trat- tazione non ancora definiti. Sennonché, la circostanza che una delibera regiona- le abbia assegnato gli atti in corso di trattazione e non ancora definiti alla Usll non necessariamente rea- lizza о attesta la successione della stessa Usll nella titolarità del rapporto giuridico debitorio, ben poten- do avere riguardo alla mera gestione contabile ed eco- nomico finanziaria degli affari in itinere per ragioni di economia organizzativa. Non è invero incompatibile con la successione di un ente ad un altro nella titolarità di un rapporto la circostanza che la gestione di quel rapporto sia affi- data, per motivi organizzativi ○ contabili, ad un di- verso ente ovvero ad una diversa struttura. La gestione di un affare da parte di un ente non necessariamente coincide, insomma, con la titolarità, in capo alle stesso ente, del rapporto cui l'affare si riferisce. Non a caso la legge regionale sulla quale la ricorrente fonda i propri assunti (art. 10, comma 4, 1.r. n. 35 18 del 1986) ha riguardo, quanto all'assegnazione alla Usll, agli “atti in corso di trattazione e in ogni caso non ancora definiti" e non anche ai rapporti;
e li con- trappone agli “atti definiti di archivio corrente e di deposito", che invece sono assegnati alle unità sanita- rie subcomunali in base al criterio della competenza territoriale. Atti e non rapporti, come correttamente rilevano i controricorrenti, i quali pongono in rilievo come il riferimento ai "rapporti attivi e passivi" è per la prima volta operato dall'art. 38, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 e come, nella specie, non esistesse un atto amministrativo in corso di trattazione e non ancora definito riferibile alla causa presente, essendo stato il primo di essi integra- to dalla costituzione in giudizio della Us19, che nulla aveva infatti eccepito circa la propria legittimazione sostanziale. A tanto la ricorrente oppone in memoria che (a) se per atti si intendessero, come pretendono i controri- correnti "atti unilaterali aventi rilevanza esterna, posti in essere da una pubblica amministrazione nell'esplicazione di un'attività amministrativa", la distinzione tra atti definiti ed in corso di trattazio- ne non avrebbe senso, giacché l'atto amministrativo unilaterale si esaurisce nella sua emanazione, sicché 19 non potevano esistere atti non definiti. Aggiunge che l'eventuale dubbio interpretativo è risolto in ogni ca- So, occorrendo con un'interpretazione autentica, dall'articolo unico della legge regionale 23 gennaio 11, n. la quale ha stabilito che "la gestione 1989, dell'attività pendente della disciolta Usl1-23 (Torino) di cui all'art. 10 della 1.r. 13 agosto 1986, n. 35, viene svolta da un commissario coadiuvato da due sub- commissari, con la collaborazione, ove occorra, delle usl subcomunali interessate". Neppure afferma (b) era possibile distinguere tra attività di trattazione in giudizio dei rapporti in sospeso ed attività di gestione contabile ed economico- finanziaria degli affari in itinere, come avevano fatto i primi giudici, in quanto tale distinzione non ha al- cun fondamento normativo e sarebbe del tutto illogica, prevedendo una diversa titolarità del rapporto a secon- da che la trattazione si svolga in via amministrativa ovvero in via giudiziale. Sul secondo rilievo va in contrario osservato che si tratta di stabilire la titolarità del rapporto non in relazione alla sede della sua trattazione, ma solo se tale titolarità sussistesse in capo alla Usl conve- nuta in giudizio o in capo ad altra Usl: e i giudici di merito hanno appunto concluso nel senso che del rappor- 20 to fosse titolare la Us19, dunque correttamente conve- nuta. Sul primo e più pregnante - rilievo deve osser- varsi che atto e rapporto evocano categorie concettuali nettamente distinte sul piano giuridico, benché il rap- porto possa derivare da un atto e l'atto essere emanato nell'ambito di un rapporto. Il primo attiene ad un mo- mento dinamico, il secondo ad un momento per così dire statico. Il primo evoca l'agire, il secondo l'essere. E poiché l'azione amministrativa è normalmente esercitata nell'ambito di un procedimento, dal quale l'atto ester- no promana, l'espressione "atti in corso di trattazione e non ancora definiti” è più indicativa di procedimenti amministrativi non ancora conclusi, di quanto non ap- paia espressiva di rapporti giuridici non ancora esau- riti, che inoltre mal si contrappongono agli “atti di archivio corrente e di deposito" ai quali la stessa norma sopra riportata fa riferimento. Ne consegue che se è certamente corretta l'osservazione dell'Azienda ricorrente secondo la quale è la legge a disporre la successione dei rapporti in capo agli enti pubblici, quando tuttavia la legge (nel- la specie regionale) nulla esplicitamente affermi, oc- corre aver riguardo al suo complessivo impianto al fine di stabilire a quale ente (o centro d'imputazione) vada 21 attribuita la titolarità di un rapporto facente capo ad un ente soppresso. La conclusione che, nella specie, a seguito della suddivisione del territorio del comune di Torino in 10 Usl subcomunali, dei rapporti di cui era titolare la soppressa Us11/23 fosse divenuta titolare la stessa Us19, nel cui territorio era collocato ed alla quale faceva capo l'ospedale S. Anna, è del tutto in linea in difetto di esplicite previsioni di segno opposto con il trasferimento da una Usl all'altra delle funzio- ni e del personale. Né la circostanza che la legislazione successiva (del 1992 e del 1994) non abbia collegato al subentro (delle Asl) nello svolgimento delle funzioni sanitarie (delle Usl) l'effetto della successione nei rapporti di debito e di credito dell'ente disciolto infirma il principio di normale consequenzialità di tale effetto, che infatti il legislatore ha esplicitamente escluso quando ha voluto evitare che si verificasse.
3.2. Le raggiunte conclusioni assorbono il secondo motivo di censura col quale la sentenza non è censurata nella parte in cui ha escluso che occorresse integrare il contraddittorio nei confronti dell'Ufficio stralcio e del commissario liquidatore, ma nella parte in cui ha invece affermato la titolarità del rapporto in capo al- 22 la Us19. Correttamente, come si sopra osservato, in virtù della ravvisata successione nei rapporti della Us 19 alla Us11/23 in parte qua, non elisa dall'assegnazione alla Usl 1 degli “atti" in corso di trattazione e non ancora definiti e nella successiva costituzione di un ufficio stralcio.
3.3. Ed assorbono, del pari, il terzo motivo, es- sendosi escluso che la regione EM avesse, in con- creto, assegnato alla Usll i rapporti facenti capo alla Us11/23. 3.4. Il quarto motivo è fondato. Erroneamente la corte di merito ha ritenuto in nome di un'esigenza sostanzialmente equitativa, benché colorata dal riferimento alla garanzia costituzionale della tutela dei diritti che potesse ravvisarsi liti- sconsorzio necessario dell'Azienda e del commissario liquidatore nella causa promossa per il pagamento di un debito (risarcitorio) del quale doveva rispondere la regione (ex art. 6, comma 1, 1. 23 dicembre 1994, n. 724, il quale dispone che "In nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifica- zioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamen- te, debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le 23 regioni dispongono gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime"). Tanto i giudici di secondo grado hanno ritenuto sulla scorta delle norme di cui agli artt. 2, comma 14, 1. 28 dicembre 1995, n. 549 ("per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le re- gioni attribuiscono ai direttori generali delle isti- tuite aziende sanitarie locali le funzioni di commissa- ri liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali e 1, comma 35, 1. 23 dicembre 1996, n. 662 ("gli...") eventuali avanzi di gestione registrati a decorrere dall'anno 1995 degli enti del Servizio sanitario nazio- nale devono essere destinati, in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi verificatisi negli anni prece- denti, anche oggetto delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549"). На in particolare considerato la corte d'appello che, benché la normativa statale affermi, in nome della razionalità e dell'efficienza, la rigorosa separazione della contabilità tra Aziende sanitarie e gestioni li- quidatorie, essa pone tuttavia "tra le due gestioni un collegamento, sia pure transitorio, che si può qualifi- care di solidarietà passiva in senso lato. Ciò nella 24 misura in cui detta normativa impone, per ragioni di interesse pubblico, di destinare al finanziamento delle gestioni liquidatorie gli eventuali avanzi delle ge- stioni contabili delle aziende sanitarie verificatesi negli anni 1995 e seguenti” (pag. 39 della gravata sen- tenza). A tali considerazioni l'Azienda ospedaliera ricor- rente puntualmente oppone il principio consolidato se- condo il quale unico soggetto responsabile dei debiti delle soppresse unità sanitarie è la regione (vengono citate Cass., nn. 9804 del 1996; nn. 7842, 10939 del 1997; nn. 5611, 6549 del 1998; nn. 1559, 102, 4847, 12764, 1331 del 1999; nn. 1829, 1868, 2032, 5881, 6022, 6420, 8427, 8437, 9693, 10667, 13077, 14544 del 2000), posto che, a norma dell'art. 6 della legge n. 724 del 1994, i debiti facenti capo alle unità sanitarie locali (sostituite dalle aziende unità sanitarie locali di cui all'art. 3, d. lgs. n. 502 del 1992) non possono in al- cun modo gravare sulle neocostituite aziende, realiz- zandosi invece, attraverso la costituzione di apposite gestioni stralcio (ciascuna rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore), la successione ex lege delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza del- le soppresse unità sanitarie locali", sicché deve 25 escludersi una solidarietà passiva tra le aziende sani- tarie locali e la regione, senza che sia perciò confi- gurabile l'illegittimità costituzionale della citata normativa per contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost." (è citata Cass., n. 6429/2000). È appena il caso di osservare, poi, che la corte comunque ricollega conseguenze erronee allad'appello ravvisata (ed insussistente) solidarietà, giacché nelle cause nelle quali sia domandata una condanna, la soli- darietà dell'obbligazione non determina, come inequivo- camente si evince dal disposto dell'art. 1306 C.C., l'esigenza della partecipazione al giudizio dei coobli- gati, sicché non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Né le norme sopra richiamate consentono la configu- razione di un rapporto giuridico plurilaterale, tale da postulare che l'Azienda ospedaliera sia posta in grado di partecipare al processo formativo della decisione e di difendersi in relazione ai necessari effetti della decisione nei suoi confronti, posto che il citato art. 1, comma 35, 1. 23 dicembre 1996, n. 662, (recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica") là dove prevede che gli eventuali avanzi di gestione del Servizio sanitario nazionale siano destinati, in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi verifica- 26 tisi negli anni precedenti, non contempla in alcun modo ricadute negative su una determinata Azienda ospedalie- destinazione prioritaria degli ra in ragione della avanzi stessi. La gravata sentenza ha dunque errato là dove ha ri- tenuto che l'Azienda ospedaliera (la quale aveva del resto immediatamente e fondatamente protestato la pro- pria estraneità, essendo succeduta la regione nei debi- ti delle disciolte unità sanitarie locali) fosse liti- sconsorte necessaria (con la regione) in ordine alla pretesa creditoria fatta valere dagli attori.
3.5. Del debito l'Azienda stessa non doveva invece rispondere, sicché va accolto per tale assorbente ra- gione anche il sesto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si è doluta del rigetto della domanda di re- stituzione delle somme pagate in esecuzione della sen- tenza di primo grado.
3.6. Il quinto motivo rimane assorbito.
4. Va ulteriormente rilevato rientrando nei pote- ri della corte di legittimità la verifica della regola- rità del rapporto processuale che in primo grado non avrebbe dovuto essere dichiarata l'interruzione del processo ex art. 300, comma 1, c.p.c.. La successione ex lege delle regioni alle soppresse unità sanitarie locali integra, invero, una successione 27 (Cass., a titolo particolare nei rapporti obbligatori 1989/97 e 12712/98; 1237/2000 e Cass. nn. sez. un., nn. 5602/98) che, in quanto caratterizzata da una procedura di liquidazione affidata ad un'apposita gestione stral- cio strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante (individuata nell'ufficio respon- sabile della stessa unità sanitaria locale cui si rife- rivano i debiti ed i crediti inerenti alle gestioni pregresse e rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario li- quidatore), realizza una sorta di perdurante soggetti- vità dell'ente soppresso durante la fase liquidatoria (Cass., n. 7482/97 e sez. un. n. 450/2000) e comporta la conseguenza che il processo instaurato nei confronti di una Usl prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie (Cass., sez. un., n. 102/1999 e Cass., n. 6022/2000). Ai sensi dell'art. 111, comma 1, c.p.c. il processo avrebbe dunque dovuto proseguire tra le parti origina- rie innanzi al tribunale di Torino, salva la possibili- tà di intervento ° chiamata in causa del successore a titolo particolare.
5. Ne consegue che, pur se per ragioni diverse dal- 3 la erroneamente ravvisata esigenza di integrazione del contraddittorio nei confronti della regione e del com- 28 missario liquidatore, la causa va rimessa al giudice di primo grado ai sensi degli artt. 383, ultimo comma, e 354, comma 1, c.p.c., in quanto la Usl non avrebbe do- vuto essere estromessa dal giudizio. Effetto, invece, impropriamente realizzato mediante il provvedimento di- chiarativo dell'interruzione del processo, emesso nell'erroneo presupposto che la Usl fosse venuta meno (recte: che fosse esclusa la perdurante soggettività dell'ente soppresso nella fase liquidatoria) e che si rendessero dunque applicabili gli artt. 110 e 300 c.p.c, anziché l'art. 111 c.p.c., concernente la suc- cessione a titolo particolare nel diritto controverso, cui consegue la prosecuzione nel processo tra le parti originarie e non la sua interruzione. Il processo dovrà dunque essere riassunto e prose- guire innanzi al giudice di primo grado dal momento della interruzione quanto alla domanda di risarcimento originariamente proposta dai LI CA. Il tri- bunale di Torino si pronuncerà inoltre, nel rispetto degli enunciati principi, sulla pretesa restitutoria della Azienda ospedaliera nei confronti dei LI- CA a seguito del pagamento che si assume effettua- to in esecuzione della sentenza di primo grado, anch'essa cassata. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le 29 parti le spese dell'intero giudizio nella fase e nei gradi successivi all'interruzione. Il giudice cui è ri- messa la causa dovrà, dunque, regolare esclusivamente le spese relative alla fase del giudizio di primo grado fino al momento dell'interruzione e quelle della ulte- riore fase che si svolgerà innanzi a lui.
P.Q.M.
la corte accoglie il quarto ed il sesto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti gli al- tri, cassa la sentenza impugnata e quella di primo gra- do e rinvia la causa al tribunale di Torino;
1097 250.000 compensa tra le parti le spese dell'intero giudi- 169000 zio. TOT 4100001 Roma, 22 maggio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente MH Audu j IL CARE Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì - 5 LUG 2001 M IL CANCELLIERE C1 E R P Giovanni Giambattista LE ENTRATE ROMA 2 U S VAFUGIOICIO DEL OTT. 2001 versate € 410.000 (life QUATTROCENTORIECIALLA) in data Registrate 46915 al n. p. fl Dirigento Area Servizi (Dott.ssa MA Grazie! FILIPPO. zizri Responsabile Servicio A (Dr. M. RACE