Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/10/2002, n. 7026
CASS
Sentenza 15 ottobre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

Il giudice ordinario, mentre non ha alcun potere di sindacare le scelte discrezionali della p.a. nella disciplina della sua organizzazione interna, ha l'obbligo di verificare se quelle scelte, qualora vengano in rilievo ai fini dell'incidenza causale su fatti di reato, siano compatibili con una condotta che possa essere complessivamente considerata come irreprensibile sul piano della liceità penale. (Nella specie, relativa ad omicidi colposi ascritti ai responsabili di vertice della brigata "Folgore" per la morte, in esercitazione, di alcuni paracadutisti, la Corte ha ritenuto correttamente configurata la colpa nell'adozione, da parte di quei vertici, senza studi preventivi e senza adeguata sperimentazione, di una tecnica di lancio incompatibile, per le sue caratteristiche, con il materiale in uso alla brigata, in relazione alla necessità di tutelare la sicurezza dei paracadutisti stessi, specie di quelli meno esperti).

Una volta contestata la condotta colposa e ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento omissivo, la qualificazione in appello della condotta medesima come colposamente commissiva e omissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato abbia avuto modo, in concreto, di apprestare in modo completo le sue difese in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito.

È configurabile la sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento, qualora esso sia stato accertato con giudizio controfattuale che, quantunque non fondato su una legge scientifica di spiegazione di natura universale o meramente statistica - per l'assenza di una rilevazione di frequenza dei casi esaminati - bensì su generalizzate massime di esperienza e del senso comune, sia stato ritenuto attendibile secondo criteri di elevata credibilità razionale, in quanto fondato sulla verifica, anche empirica, ma scientificamente condotta, di tutti gli elementi di giudizio disponibili, criticamente esaminati.

In tema di colpa, nelle attività pericolose consentite, poiché la soglia della punibilità dell'evento dannoso è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre il rischio consentito quanto più possibile. Ne consegue che l'impossibilità di eliminazione del pericolo non può comportare una attenuazione dell'obbligo di garanzia, ma deve tradursi in un suo rafforzamento. (Fattispecie in tema di esercitazioni di paracadutismo).

Commentari3

  • 1Omicidio colposo: L'Ente proprietario di una strada, ad uso pubblico, riveste una posizione di garanzia
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    1. Con sentenza del 21 dicembre 2021, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa il 3 marzo 2020 dal Tribunale di Locri, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di C.D. e M.G. per il reato di cui all'art. 589, comma 2, c.p. in danno di G.P. e, ritenute le già concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena, per ciascuno degli imputati, in anni uno di reclusione applicando ad entrambi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. è stata confermata la condanna di C. e M. - in solido con la responsabile civile Amministrazione Provinciale di …

     Leggi di più…

  • 2Le linee guida non sono vincolanti ed il medico in alcuni casi ha il dovere di non rispettarle.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 gennaio 2023

    Responsabilità medica penale Con la sentenza n. 7849/22, la Quarta Sezione della Suprema Corte ha affermato che le raccomandazioni contenute nelle linee guida definite e pubblicate ai sensi della L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 5 - pur rappresentando i parametri precostituiti a cui il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l'osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia - non integrano veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, data la necessaria elasticità del loro adattamento al caso concreto; ne consegue che, nel caso in cui tali raccomandazioni non siano adeguate rispetto …

     Leggi di più…

  • 3Colpa medica: Le linee guida non vincolano la libertà di scelta professionale del medico.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 23 marzo 2022

    La massima In tema responsabilità medica, le linee guida definite e pubblicate ai sensi dell' art. 5 legge 8 marzo 2017, n. 24 , sono raccomandazioni di ordine generale, che contengono regole cautelari di massima, flessibili e adattabili, prive di carattere precettivo, rispetto alle quali è fatta salva la libertà di scelta professionale del sanitario nel rapportarsi alla specificità del caso concreto, nelle sue molteplici varianti e peculiarità e nel rispetto della relazione terapeutica con il paziente. La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 03/02/2022 , n. 7849 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 26 marzo 2021, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna emessa dal …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/10/2002, n. 7026
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7026
Data del deposito : 15 ottobre 2002

Testo completo