Sentenza 15 ottobre 2002
Massime • 4
Il giudice ordinario, mentre non ha alcun potere di sindacare le scelte discrezionali della p.a. nella disciplina della sua organizzazione interna, ha l'obbligo di verificare se quelle scelte, qualora vengano in rilievo ai fini dell'incidenza causale su fatti di reato, siano compatibili con una condotta che possa essere complessivamente considerata come irreprensibile sul piano della liceità penale. (Nella specie, relativa ad omicidi colposi ascritti ai responsabili di vertice della brigata "Folgore" per la morte, in esercitazione, di alcuni paracadutisti, la Corte ha ritenuto correttamente configurata la colpa nell'adozione, da parte di quei vertici, senza studi preventivi e senza adeguata sperimentazione, di una tecnica di lancio incompatibile, per le sue caratteristiche, con il materiale in uso alla brigata, in relazione alla necessità di tutelare la sicurezza dei paracadutisti stessi, specie di quelli meno esperti).
Una volta contestata la condotta colposa e ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento omissivo, la qualificazione in appello della condotta medesima come colposamente commissiva e omissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato abbia avuto modo, in concreto, di apprestare in modo completo le sue difese in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito.
È configurabile la sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento, qualora esso sia stato accertato con giudizio controfattuale che, quantunque non fondato su una legge scientifica di spiegazione di natura universale o meramente statistica - per l'assenza di una rilevazione di frequenza dei casi esaminati - bensì su generalizzate massime di esperienza e del senso comune, sia stato ritenuto attendibile secondo criteri di elevata credibilità razionale, in quanto fondato sulla verifica, anche empirica, ma scientificamente condotta, di tutti gli elementi di giudizio disponibili, criticamente esaminati.
In tema di colpa, nelle attività pericolose consentite, poiché la soglia della punibilità dell'evento dannoso è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre il rischio consentito quanto più possibile. Ne consegue che l'impossibilità di eliminazione del pericolo non può comportare una attenuazione dell'obbligo di garanzia, ma deve tradursi in un suo rafforzamento. (Fattispecie in tema di esercitazioni di paracadutismo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/10/2002, n. 7026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7026 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
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D/MEO. хось 17.56 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pare
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE Udienza pubblica del 15.10.2002
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
1. dott. Bruno FRANGINI Presidente N. 1157
2. dott. Mariano BATTISTI Consigliere R.G.N. 9581/2002
Consigliere 3. dott. Carlo BRUSCO
SPAGNUOLO Consigliere 4. dott. Antonio
Consigliere 5. dott. Vincenzo ROMIS
ha pronunciato la seguente:
DIGIOSA
17,56 SE N T ENZA 44.02.03
sui ricorsi contro la sentenza in data 18 giugno 2001 della
Corte d'Appello di Firenze, proposti:
1) da LO UN nato ad [...] il [...];
2) da ME LO nato a [...] il [...];
3) dal PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO di
Firenze nei confronti di NO NT AL e
OL ST (omicidio HE) A ZZ BRUNELLO
(omicidio CA); di SA NA e FA AN
(omicidio HE) nonché di LO UN, OL
ST, NO NT AL, VA UN, BA
1
(tutti in relazione IC, OR AB e AS LO all'omicidio CI);
4) dalle parti civili HE IA AU, HE LI e
IL AT (tre: distinti ricorsi) nei confronti di NO NT AL e OL ST e, nei confronti di LO UN, limitatamente all'entità della provvisionale;
5) dalle parti civili CA IO, CAPELLINI KATIUSCIA e NI IA nei confronti di LO UN, NO
NT AL, OL ST, ZZ LO e
ME LO (per quest'ultimo limitatamente alle statuizioni civili);
6) dalle parti civili CI GU, DAL CORSO LIANA e CI RI nei confronti di LO UN;
STACCIOLI
ST, NO NT AL, VA UN, BARAMO
GE, CO VI, MISSEREAN, EO
IC, OR AB e AS LO.
Visti gli atti, la sentenza denunziata, i ricorsi e le memorie depositate.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
BRUSCO.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. GIANFRANCO IADECOLA, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NO NT e OL per essere il reato loro ascritto estinto per prescrizione;
l'accoglimento dei ricorsi delle parti civili HE nei confronti di NO NT e OL;
il rigetto di tutti gli altri ricorsi di imputati, procuratore generale e parti civili.
Udito, per tutte la parti civili, il prof. avv. ENRICO
MARZADURI che ha concluso per l'accoglimento di tutti i ricorsi delle parti civili e di quello del Procuratore generale e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi.
Udito il difensore del responsabile civile, Ministero della
Difesa, avv. dello Stato MAURO GRAMAGLIA che ha chiesto il rigetto dei ricorsi del Procuratore generale e delle parti civili e l'accoglimento di quelli degli imputati.
2 Uditi i difensori di LOI UN avv. CO CAROLEO GRIMALDI e avv. prof. ANTONIO CRISTIANI e di ME LO avv. ST SENESI i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi presentati dai Foro assistiti e il rigetto dei ricorsi presentati da Procuratore generale e parti civili.
Uditi l'avv. ROBERTO CARTEI per SA NA, l'avv. ALBERTO
UCCELLI per ZZ LO, l'avv. VALERIO VIANELLO
ACCORRETTI per VA UN, 1'avv. MARIO BARSANTI per BA
GE, l'avv. STEFANO DEL CO per O' AN, l'avv.
GIUSEPPE NO NT per NO NT AL, l'avv. prof. ANTONIO CRISTIANI per OL ST e
FA AN i quali hanno chiesto il rigetto di tutti i ricorsi proposti dalle parti civili e dal Procuratore generale nei confronti dei loro assistiti.
° д °
°
CAP. 1° - I FATTI ACCERTATI DAI GIUDICI DI MERITO.
Il quadro fattuale nel quale si inseriscono i tragici eventi oggetto del presente processo è stato così ricostruito dai giudici di merito.
Nell'ambito dell'attività di aviolancio svolta presso la
Scuola militare di paracadutismo (SM) della brigata
FO dal 1991 e fino al febbraio 1994, quando fu introdotta la nuova tecnica le cui caratteristiche verranno più avanti descritte, per i lanci di addestramento e per il conseguimento della qualifica di paracadutista (per ottenere la quale sono necessari tre lanci) e di paracadutista militare (che richiede l'esecuzione di altri due lanci) la tecnica di lancio era così impostata: i paracadutisti erano disposti su due file e si lanciavano alternativamente, uno da una porta e uno dall'altra porta del velivolo, dopo aver sostato Presso 10 stipite anteriore della porta, con intervallo temporale teorico di secondo l'uno ZZOO
O
dall'altro, secondo i tempi scanditi, a voce e con un movimento del dito indice, dai due direttori di lancio.
Questo sistema di lancio, secondo i responsabili della
3 Brigata, presentava alcuni inconvenienti: v'era il rischio di collisione in volo tra i paracadutisti che si lanciavano da due diverse porte (in realtà, lo si vedrà più avanti, le furono eliminate). In teoria la vecchia noncollisioni tecnica consentiva un più rapido (rispetto alla tecnica che successivamente introdotta) dei lanci verrà esaurimento
(perché venivano lanciati due paracadutisti in un secondo) ; ciòpratica le difficoltà in non 'avveniva per di sincronizzare i lanci dalle due porte con un conseguente complessivo rallentamento che invece con l'adozione della nuova tecnica non avrebbe dovuto verificarsi:
La nuova tecnica di lancio, che ebbe esecuzione dal 28 febbraio 1994, prevedeva invece che i paracadutisti di una fila si lanciassero uno dietro l'altro dalla medesima uscita.
Terminata una fila iniziava l'altra a lanciarsi dall'altra porta con la stessa cadenza. I paracadutisti si avvicinavano all'uscita a piccoli passi striscianti appaiando progressivamente i piedi e il direttore di lancio si limitava a dare il via al capofila mentre i successivi si lanciavano senza soluzione di continuità e senza alcun segnale da parte del direttore di lancio (questa tecnica veniva seguita nel caso di lancio da un aereo EN G 222 mentre era in parte modificata nel caso di lancio da un Lockeed C 130 Hercules perché in questo caso, ferma restando la tecnica di uscita, i paracadutisti si dalle due porte lanciavano contemporaneamente).
Le novità introdotte dalla nuova tecnica furono quindi le seguenti: fu eliminata la sosta al traverso della porta;
l'uscita non fu più eseguita contemporaneamente dalle due porte (salvo il caso del C 130 che, peraltro, per quanto interessa questo processo, fu utilizzato solo nel lancio cui si riferisce l'evento CI); fu eliminato lo sfalsamento dei lanci dalle due porte;
fu introdotta la progressione a passi striscianti;
fu introdotta l'uscita senza soluzione di continuità dopo il via dato al primo paracadutista della fila.
Secondo la Corte di merito la nuova tecnica aveva lo scopo di velocizzare al massimo l'uscita dei paracadutisti dall'aereo in modo che cadessero nella zona di operazione nel modo più concentrato e rapido possibile. Anzi i responsabili della brigata FO avrebbero cercato di diminuire
l'intervallo temporale tra i lanci rispetto a quelli in uso negli altri paesi Nato (che prevedevano un lancio al secondo) pervenendo ad una velocità di lancio che prevedeva tre lanci in due secondi. In definitiva, quindi, al di là del tempo utilizzato per il lancio complessivamente considerato,
l'intervallo tra un lancio e l'altro da una stessa porta fu complessivamente diminuito (da un secondo a due terzi di
4
i t
i secondo).
tecnica di lancio non si Alla nuova accompagnò un mutamento delle caratteristiche delle attrezzature destinate all'apertura del paracadute.
Su questo punto va premesso che dell'apertura paracadute nei lanci militari (e comunque in quelli presso la differenza della maggior brigata "FO") avvengono, a l'apertura del paracadute parte di quelli sportivi, con obbligata al momento dell'uscita dal velivolo. A tale scopo momento in cui riceve l'ordine dal nel il paracadutista, sucavo statico (sito direttore di lancio, aggancia ad un entrambi moschettone al quale è lati dell'aereo) תנו i agganciata la fune di vincolo che è collegata con la calotta del paracadute. Con la trazione manualmente esercitata dal paracadutista il moschettone si richiude con un bottone che, all'uopoforo. rotondo inserendosi forzatamente in תנו predisposto, blocca il meccanismo;
e questo blocco viene rafforzato con l'inserimento di uno spinotto (in pratica un filo di ferro) che il paracadutista introduce (dopo aver A indel moschettone) percepito il blocco del meccanismo תנו
il foro di piccole dimensioni che attraversa tutto moschettone provvedendo poi a ripiegarlo così rafforzando (ma questo è oggetto di contrasto tra le parti, come si vedrà) il blocco del moschettone.
Quando il paracadutista si lancia nel vuoto per effetto della trazione esercitata si strappa il collegamento della fune di vincolo con la parte superiore del paracadute che, lameno compressione esercitata, si apre. Il venuta moschettone e la fune di vincolo rimangono agganciati, insieme alla custodia, al cavo statico e quindi rimangono sull'aereo dal quale i paracadutisti si sono lanciati.
I tie incidenti oggetto di questo processo si sono verificati in tempi diversi con le seguenti modalità.
Nel primo incidente, verificatosi in Altopascio il 15 luglio 1994, decedeva l'allievo ufficiale HE IO imbarcato su un velivolo EN G 222, al secondo lancio di qualificazione di paracadutista, lanciatosi Come quattordicesimo uomo della fila di destra e ventottesimo al lancio;
il giovane veniva attinto al collo dalla fune di vincolo che ne provocava lo strangolamento. La morte non fu immediata perché, dopo l'atterraggio, HE ebbe la forza di alzarsi per poi venir colto da malore mortale. Non è stato accertato con sicurezza se l'ingaggio con la fune di vincolo sia avvenuto all'interno o all'esterno del velivolo (il primo giudice aveva ritenuto accertato che l'ingaggio fosse avvenuto all'interno dell'aereo mentre il giudice di appello
5 si è espresso in termini dubitativi).
Il 26 ottobre 1995 in Capannori si verificava il secondo incidente nel quale perdeva la vita CI IO, allievo paracadutista, che stava effettuando il suo quarto lancio per il conseguimento della qualifica di paracadutista militare e che si sfracellava al suolo per la mancata apertura del paracadute principale e il non corretto dispiegamento di quello di emergenza;
CI si era lanciato dall'aereo (un Lockeed Hercules C 130) come terzo uomo della fila di sinistra e la fune di vincolo non aveva esercitato la necessaria trazione, che provoca l'apertura del paracadute, perché il moschettone si era sganciato dal cavo statico per il mancato funzionamento del bottone di sicurezza mentre la spina -di sicurezza era rimasta tranciata dal meccanismo del moschettone. Inoltre, durante la discesa, non si era dispiegato il paracadute d'emergenza per l'assetto non corretto del paracadutista e per l'interferenza di questo paracadute con la fune di vincolo che, essendo rimasto aperto il moschettone, era rimasta unita al paracadutista. ने
Infine il 4 dicembre 1996 in Capannori era deceduto
CA IO in un incidente simile a quello che aveva riguardato HE;
CA si era lanciato da un velivolo
EN G 222, come quinto uomo della fila di sinistra, ma in questo caso l'ingaggio con la fune di vincolo era certamente avvenuto all'esterno del velivolo. Il decesso (avvenuto, come nel caso di HE, a seguito di un vero e proprio
"impiccamento") era stato pressochè istantaneo.
CAP. 2°
- I GIUDIZI DI MERITO.
I) A seguito delle indagini svolte dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Lucca veniva esercitata l'azione penale per i delitti di omicidio colposo in danno
-
dei tre citati paracadutisti, deceduti nel corso dei lanci di addestramento ricordati nei confronti di numerose persone poste al vertice della brigata, o che avevano avuto un ruolo ritenuto causalmente rilevante nella produzione degli eventi,
e il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, соп sentenza 18 giugno 2001, pronunziata all'esito di un processo numerosissime particolarmente laborioso e sviluppatosi in udienze, condannava LO UN (già comandante della brigata
"FO"), IACONO QUARANTINO SALVATORE (già dell'Ufficio esperienze e studi della brigata) e capo
OL ST (già capo di stato maggiore della brigata) per il delitto di omicidio colposo in danno di HE IO;
ME LO (già comandante del distaccamento della brigata)
e ZZ LO (già capo dell'Ufficio esperienze e studi
-
di ilNO) per EESS -in periodo successivo quelloa delitto di omicidio colposo in danno di CA IO.
Per i medesimi fatti il giudice di primo grado assolveva altri imputati dei medesimi reati;
assolveva inoltre tutti gli imputati del delitto di omicidio colposo in danno di
CI IO.
In sintesi il giudice di primo grado ha ritenuto che la nuova tecnica di lancio adottata dal gen. LO, comandante della brigata, fosse incompatibile con i materiali in uso (in particolare con le caratteristiche edel paracadute con quelle dell'aereo) 自 con il grado di preparazione del personale e che non fosse stata svolta un'adeguata sperimentazione;
queste condotte avrebbero avuto efficacia causale nel verificarsi degli incidenti nei quali. HE e
CA avevano perso la vita. Ha pertanto ritenuto responsabili dell'omicidio colposo in danno di HE, oltre al gen. LO, anche NO NT = OL per avere, negli studi preparatori, omesso ogni accertamento in tema di sicurezza e per доп aver segnalato al comandante, come sarebbe stato loro obbligo per le funzioni svolte, la situazione di pericolosità che la nuova tecnica creava per la sicurezza dei paracadutisti. Analogamente ha ritenuto in colpa, per l'omicidio colposo in danno di CA, il gen.
ME che aveva comandato la brigata in assenza del comandante e il col. ZZ: il primo per non aver modificato la tecnica in modo da renderla compatibile con il materiale usato;
il secondo per non aver segnalato la situazione di pericolosità che si era creata.
Il giudice di primo grado ha invece escluso che a questa innovazione fosse ricollegata la morte di CI e ha assolto gli imputati anche per altri addebiti relativi a questo decesso per non essere stata raggiunta la prova dell'elemento soggettivo e del rapporto di CA in merito all'adozione di un moschettone e di uno spinotto di sicurezza rivelatisi difettosi o inidonei. II) La Corte d'Appello di Firenze, investita delle impugnazioni degli imputati condannati e dei ricorsi del pubblico ministero e delle parti civili, ha, con sentenza 18 giugno 2001, solo parzialmente confermato la sentenza di primo grado rigettando gli appelli di LOI e MENCHI, accogliendo invece quelli di NO NT, OL e
ZZ e respingendo gli altri appelli proposti da pubblico ministero e parti civili contro la sentenza di primo grado.
Dopo aver respinto alcune eccezioni preliminari la Corte
7 ha premesso come il primo giudice avesse rilevato l'esistenza difetti nella di lancio, che di numerosi tecnicanuova risultava essere stata adottata fin dal 28 febbraio 1994, con della medesima, riferimento caratteristiche alle tecnica all'uso che ne veniva fatto alle caratteristiche dell'aereo che veniva utilizzato per i lanci e a quelle del paracadute in dotazione alla brigata.
In sintesi, secondo i giudici di primo e secondo grado divergono) i cui valutazioni questosu non punto (le seguitoa della "FO", responsabili della brigata Q delle tecniche di lancio dell'inefficienza verifica S
I precedentemente adottate (la Corte ricorda come i O D di un'esercitazione Nato paracadutisti italiani, nel lanciarsiriuscirono neppure a svoltasi a Carcassonne, non modificarono la ditecnica lancio tutti dall'aereo), icon materiali incompatibileuna vetusti adottandone " adottati (in particolare il paracadute IN 80 B), con le caratteristiche dell'aereo utilizzato (EN G 222) e con
⠀ tempi di intervallo troppo rapidi e non idonei a garantire la sicurezza dei giovani paracadutisti anche per l'insufficienza dell'addestramento impartito ai medesimi paracadutisti e ai direttori di lancio.
LO, III) a) Esaminando la posizione del gen. BRUNO all'epoca comandante della brigata "FO", riconosciuto in primo grado colpevole per il decesso di HE IO, la
Corte ha confermato che gli obblighi di garanzia gravavano principalmente su di lui e ha confermato la valutazione del primo giudice in merito alla sua responsabilità per quanto riguarda la decisione di adottare la nuova tecnica di lancio al fine di ovviare agli inconvenienti riscontrati, senza tener conto delle ricordate controindicazioni. Ha ritenuto che questa decisione fosse riconducibile alla sua volontà di procedere al mutamento delle procedure di lancio, pur conscio della vetustà del materiale e dell'insufficiente preparazione del personale di addestramento e delle reclute, onde evitare di dilazionare eccessivamente nel tempo l'adozione della nuova tecnica per le lungaggini che sarebbero certamente derivate dalla richiesta di sostituzione del materiale vetusto presentata al Ministero.
Ha poi, la Corte di merito, ritenuto certa l'esistenza rapporto di CA, anche in esito al giudizio del controfattuale, in relazione al decesso HE, ritenendo provato che l'adozione di tecniche e materiali diversi avrebbe con certezza evitato il verificarsi dell'evento anche se non era stato accertato con sicurezza se 10 sfilamento della fune di vincolo (che aveva attinto al collo il paracadutista provocandone lo strangolamento) fosse avvenuto
8 prima dell'uscita del paracadutista dalla carlinga dell'aereo immediatamente dopo atteso che, in entrambe le ipotesi, lo sfilamento e l'ingaggio con il collo sarebbero stati provocati dalla medesima causa.
A diverse conclusioni, sull'appello proposto dalle parti civili, prossimi congiunti di CAPELLINI CLAUDIO, sono pervenuti i giudici di merito in relazione al decesso del predetto. All'epoca il gen. LO non comandava più la brigata ed erano ampiamente emerse tutte le caratteristiche di pericolosità della nuova tecnica il cui uso quindi il nuovo comandante, gen. LO ME, avrebbe dovuto interrompere.
Non vi sarebbe, di conseguenza, alcuna continuità logica, storica e fattuale tra la condotta di LO e il decesso di
CA. Analogamente è stato rigettato l'appello delle parti civili, prossimi congiunti di CI IO, con argomentazioni che saranno più avanti esaminate.
b) Per quanto riguarda poi la posizione di ME LO, succeduto (di fatto;
lo si vedrà più avanti) nel comando della brigata "FO" dal 3 luglio 1996 e riconosciuto dal primo giudice responsabile della morte di CA IO, la Corte di merito ha rilevato che l'imputato, quale comandante della Scuola militare di paracadutismo della brigata FO, ben prima che divenisse comandante del distaccamento della brigata e che si verificasse l'incidente a CA, aveva attivamente partecipato, verificandone la definitiva fattibilità tecnica, alla procedura di verifica, in palestra e in volo, della nuova tecnica fornendo un parere che non conteneva alcuna controindicazione all'adozione della nuova tecnica.
Assunto di fatto il comando della brigata il gen. MENCHI alcun intervento aveva posto in essere per modificare le tecniche di lancio adottate dal gen. LO neppure quando era stato ufficialmente informato dal Ministero, nell'ottobre
1996, che il col. AN FA, capo dell'Ufficio addestramento e lanci della Scuola militare di paracadutismo della brigata FO, aveva segnalato alcune caratteristiche di pericolosità inerenti all'utilizzazione del paracadute in dotazione. Per altro verso l'imputato aveva sottovalutato il frequente verificarsi di interferenze con la fune di vincolo. La Corte ha quindi confermato la sentenza di condanna dell'imputato.
c) Il primo giudice aveva assolto tutti gli imputati dal delitto di omicidio colposo in danno di CI IO. Il pubblico ministero e le parti civili hanno appellato questo capo della sentenza nei confronti di VA UN, succeduto nel comando della brigata al gen. LO il 13 settembre 1994.
La sentenza impugnata ha condiviso sul punto le valutazioni
9 del primo giudice rilevando come le nuove tecniche di lancio. adottate dal gen. LO non avessero influito sulla causazione dell'evento verificatosi invece per l'imprevedibile apertura del moschettone.
NE (denominato 40313) le cui caratteristiche sono state, da entrambi i giudici di merito, riconosciute idonee malgrado il Ministero non ne avesse mai espressamente autorizzato l'uso e nonostante la casa costruttrice del paracadute non avesse mai approvato l'uso congiunto di questo moschettone con il paracadute IN 80 B. D'altro canto la
Corte ha riconfermato che l'imputato non aveva mai emesso atti ° espresso pareri o dato direttive volte a mantenere l'uso del moschettone già in uso da anni presso la brigata. Peraltro il gen. VA, dopo l'incidente CI e avendo appreso di un altro inconveniente mai in precedenza verificatosi, aveva immediatamente disposto la sospensione dell'uso dell'attrezzo.
d) La Corte ha invece accolto, assolvendo l'imputato,
*
* l'appello proposto da STACCIOLI AUGUSTO, capo di stato maggiore della brigata paracadutisti, ritenuto responsabile dal primo giudice per l'omicidio HE perché, richiesto di verificare la fattibilità della nuova tecnica di lancio, avrebbe trasmesso la Fichiesta all'Ufficio EESS (Ufficio
Esperienze e Studi) della brigata recependone poi supinamente le conclusioni e trasmettendole senza alcuna verifica 0 commento al comandante della brigata. Secondo la sentenza impugnata STACCIOLI aveva soltanto un doveze morale di segnalare che la velocizzazione dei lanci collideva con la vetustà dei materiali ma non aveva alcun obbligo giuridico di dissentire dal parere dell'Ufficio esperienze e studi.
D'altro canto queste valutazioni non erano in grado di trarre in inganno il gen. LO che, per la sua esperienza preparazione, era ben conscio di tali problemi. Per quanto riguarda invece gli altri due eventi la
Corte, respingendo l'appello sul punto di pubblico ministero e parti civili, ha confermato l'assoluzione di OL per gli omicidi in danno di CA e CI ritenendo, per il primo (avvenuto quando aveva Cessato dalle funzioni indicate), che l'imputato non avesse alcun potere di modificare le tecniche di lancio prima di cessare dalle sue funzioni né alcun obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo perché il primo ed unico garante della sicurezza dei paracadutisti era il comandante della brigata. Per quanto riguarda il secondo evento (CI) si è evidenziato, nella sentenza, come STACCIOLI non si fosse mai occupato delle vicende che riguardavano il moschettone. e) Ad analoghe conclusioni La Corte છે in pervenuta
10 merito alla posizione di IACONO NT SALVATORE condannato in primo grado per il decesso HE ed assolto per gli altri due. La Corte di merito ha sottolineato la mancanza di qualsiasi potere decisionale in capo all'imputato che dirigeva 1'Ufficio Esperienze e studi della brigata allorchè venne redatto il parere di cui si è parlato in precedenza. Ha ammesso come verosimilmente, nella redazione del parere di cui trattasi, NO NT avesse isolato gli aspetti relativi alla sicurezza per поп pregiudicare l'attuazione della decisione già presa dal gen. LO. Ma ha ribadito che l'Ufficio da lui diretto non aveva alcun potere decisionale e ha precisato che comunque il suo parere non era in grado di trarre in inganno un ufficiale dell'esperienza del gen. LO. Ha quindi concluso escludendo l'esistenza del rapporto di CA tra la sua condotta e l'evento.
Con considerazioni analoghe a quelle formulate per altre posizioni la Corte ha poi rigettato gli appelli di pubblico ministero e parti civili in relazione agli omicidi colposi in danno di CA e CI.
f) Il giudice di primo grado aveva assolto con la formula "per non aver commesso il fatto" ER RC, già comandante dello stato maggiore della brigata e imputato per i decessi CA e CI, e contro questa decisione avevano proposto appello le parti civili CA – CI
(non il pubblico ministero) ma i loro appelli sono stati respinti e contro questa statuizione non è stato proposto ricorso.
g) E' stato invece annullato dal giudice d'appello il capo della sentenza di primo grado che aveva affermato la penale responsabilità, in relazione al decesso CA, di MAZZA BRUNELLO che aveva assunto, il 22 luglio 1996, le funzioni di capo dell'Ufficio EE.SS. In sintesi il ragionamento del giudice di appello è il seguente: l'ufficio indicato non ha compiti operativi o decisionali ma funzioni esclusivamente. consultive. La struttura militare non consentiva a MAZZA altro potere che segnalare gli inconvenienti, cosa che era stata fatta dal col. FA tre giorni prima di lasciare l'incarico. Secondo la sentenza impugnata neppure avrebbe potuto l'imputato sollecitare la risposta alla segnalazione del col. FA perché ciò avrebbe costituito una violazione dei doveri all'interno della struttura militare.
h) Il giudice di appello ha invece confermato la sentenza di primo grado nel capo relativo all'assoluzione di SA NA per tutti e tre gli eventi luttuosi di cui trattasi. L'imputato aveva svolto le funzioni di capo della Scuola Militare di Paracadutismo della brigata "FO" dal
11 9 settembre 1993 al 27 agosto 1995. La Corte di merito ha rilevato che lo studio sulla fattibilità della nuova metodica di lancio fu effettuato durante la precedente gestione della
SM. Dopo circa sei mesi rispetto alla data in cui ROSA aveva assunto l'incarico gli pervenne l'ordine di applicare la nuova metodica a tutti i lanci a partire dal 28.2.94, di provvedere all'approntamento della relativa metodica addestrativa, di organizzare una cattedra itinerante con il compito di aggiornare i direttori di lancio.
Stante la formale e sostanziale legittimità dell'ordine ricevuto non avrebbe potuto SA, secondo i giudici di merito, far altro che darvi esecuzione se non voleva
"rasentare" il reato di insubordinazione.. La sentenza di appello fa -poi rilevare per un verso che eventuali osservazioni di SA non avrebbero smosso il gen. LO dalla sua ferma volontà di realizzare il progetto;
per altro verso che SA trasmise ai superiori le preoccupate osservazioni di due sottufficiali sui pericoli del nuovo metodo di lancio e che il capo degli istruttori, siccome contrario alla nuova metodica, riportò nel 1993 note di qualifica negative e altro sottufficiale, parimenti critico sull'innovazione, rischiò il trasferimento (evitato proprio da SA).
In conclusione, sull'assoluzione di SA NA, la
Corte di merito ha ritenuto che, in relazione al decesso
HE, esistesse la scriminante dell'adempimento di dovere. תנןQuanto agli altri due decessi la Corte sottolinea essendosi verificati diverso tempo dopo la cessazione come, delle funzioni indicate ed essendo completamente mutato lo scenario derivante dall'introduzione della nuova metodica, non poteva più ritenersi esistente alcun rapporto tra le funzioni svolte dall'imputato e gli eventi luttuosi in questione. In relazione al decesso CI la Corte ha poi sottolineato come SA non si fosse mai occupato della riferita questione del moschettone.
i) La Corte ha confermato l'assoluzione di RE ER
GI (comandante della SM dal 28.8.95) e di ER RC
(capo dell'Ufficio addestramento e lanci della SMIPAR dalla medesima data) respingendo l'appello delle parti civili Su questa statuizione non sono stati proposti CA. erroneamente, come si preciserà in prosieguo, ricorsi;
stato pertanto dato loro avviso della odierna udienza essendo la sentenza d'appello divenuta ormai definitiva nei loro confronti.
12 lineamenti del sistema di uscita rapida poi elaborare i esposti in un manuale addestrativo. La Corte ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice per le considerazioni già svolte a proposito di OL ribadendo che l'Ufficio diretto da FANTINI non partecipò allo studio e alla sperimentazione della nuova tecnica né espresse alcun parere tecnico sulla sua fattibilità anche per la mancanza di poteri decisionali in ordine alla tecnica modificativa delle modalità di lancio. Peraltro FA, sia pure pochi giorni prima di lasciare l'incarico, era stato l'unico a denunziare, segnalandola formalmente, la grave situazione di pericolo per i paracadutisti costituita dallo sfilamento anticipato della fune di vincolo.
m) Parimenti la Corte ha respinto l'appello del pubblico ministero e delle parti civili FALCIONI sul capo della sentenza di primo grado che ha assolto BA GE in
_ relazione al decesso CI. BA, direttore dell'Ufficio logistico della SM, sarebbe stato responsabile dell'evento indicato per aver consentito l'uso di un moschettone inidoneo (quello, tra gli altri, dato in dotazione a CI) anche perchè munito di uno spinotto da
1,1 e non da 2 come exa reso necessario dalle
Caratteristiche dell'attrezzo. La Corte ha però escluso che l'Ufficio diretto dall'imputato avesse compiti diversi da quelli di
Coordinamento e da quelli burocratici e che fossero richieste
BA competenze tecniche il cui possesso soltanto poteva giustificare un'imputazione per colpa per aver acquistato materiale non idoneo all'uso. La Corte ha poi escluso ogni
Gilevanza ad un'annotazione apposta su una richiesta di acquisto del filo di ferro (nel quale si evidenzia. impossibilità dell'acquisto di questo materiale сод il
.ametro 1,1) riconducendo questo episodio allo stato di
*Confusione nel quale si trovava il reparto.
n) Analoghe considerazioni ha svolto la Corte, saminando gli appelli di pubblico ministero e parti civili
✓ ALCIONI, in merito alle contestazioni nei confronti di
CO AN e EO IV rispettivamente, all'epoca decesso CI, il primo capo della sezione aviolancio, acente parte dell'Ufficio logistico comandato da BA, 11 second o comandante della Compagnia aviolanci
Manutenzione. Pur esprimendo la Corte il sospetto che, dopo la morte di CI, sia stato fatto sparire tutto il fil di ferro di diametro mm. 1,1 e tutta la documentazione relativa a suo acquisto, la Corte ha condiviso il giudizio del primo giudice che non aveva ritenuto provato: che Requistato filo di ferro, per la confezione degli spinotti, fosse stato che esistesse una regolaquesto diametro (mm. 1,1);
13 cautelare, conosciuta o conoscibile, che rendeva necessario usare il fil di ferro del diametro di 2 mm.; che, se questo fosse stato usato, la rottura non sarebbe avvenuta.
o) sempre in relazione al decesso CI ha Corte ha dichiarato inammissibile ricorso di FALCIONI GUIDO nei confronti di ER IC e ha respinto gli appelli del p.m. e delle altre parti civili contro le assoluzioni di
ER, AS LO e OR AB che non si sarebbero nella fase del ripiegamento del accorti, paracadute poi che il moschettone presentava utilizzato da CI, difetto nel bottone d'arresto della slitta e un per averlo dotato di uno spinotto del diametro di mm. 1,1 costruito con materiale non regolamentare. La Corte ha confermato l'assoluzione pronunziata in primo grado rilevando che il vizio del moschettone era occulto;
non era visibile ad occhio nudo perché il difetto riguardava la molla sita all'interno. del bottone di chiusura e si manifestava solo in particolari circostanze. Per altro verso la Corte ha rilevato
* l'inesistenza di una regola cautelare concernente le
*dimensioni dello spinotto. Inoltre agli imputati, che non erano in possesso dei disegni dello spinotto, nessuno spiegato quali caratteristiche dovessero avere. aveva p) Infine, con riferimento all'assoluzione di NI
RC e CA CO (direttori di lancio nel volo in fcui perse la vita CI) il Procuratore generale presso la Corte d'appello ha rinunziato (questo si afferma in sentenza;
soltanto limitato a il p.g. ricorrente afferma di essersi ricorso proposto chiedere la conferma dell'assoluzione) al dal p.m. presso il Tribunale di Lucca. La Corte ha respinto
"gli appelli proposti dalle parti civili CI che поп hanno, contro questo capo della sentenza, proposto ricorso in cassazione.
CAP. 3°
- I RICORSI
CONTRO
LA SENTENZA D'APPELLO.
Contro la citata sentenza della Corte d'Appello stati proposti i seguenti ricorsi. sono
A) Il gen. UN LO ha presentato, a mezzo dei suoidifensori, due diversi ricorsi.
1) Con il primo ricorso si deduce, come primo motivo, 1° lett. b del c.p.p., violazione dell'art. 606 comma la e 589 cod. pen., e si affronta il relazione agli artt. in 43
14 problema della responsabilità penale relativa ad "eventi verificatisi in attività insopprimibilmente pericolose". I giudici di merito, adottando dichiaratamente i criteri utilizzabili in tema di infortuni sul lavoro, avrebbero omesso di considerare la natura insopprimibilmente pericolosa dell'attività di aviolancio natura che comporta che il
"rischio consentito deve essere in concreto commisurato, anche а livello statistico, se non si vuole, di fatto, impedirne l'esercizio". Se avessero tenuto conto di questi principi i giudici di merito non avrebbero potuto non prendere atto della circostanza che il nuovo sistema di lancio era stato già utilizzato per 26.000 lanci senza alcun inconveniente e che quindi 1'elemento di colpa è stato ravvisato in via postuma in relazione ad un fattore di rischio coincidente con quello insito nell'attività in questione;
fattore di rischio che non può essere interamente eliminato proprio perché connaturato alla. natura dell'attività la cui pericolosità non può essere integralmente eliminata.
Inammissibile sarebbe poi il percorso logico seguito dalla sentenza impugnata che oscillerebbe, inspiegabilmente e contradditoriamente, tra l'affermazione dell'esistenza di una colpa omissiva per poi fare riferimento ad una colpa di dell'antinomia tipo commissivo e senza tener conto, inoltre,
Concettuale tra l'esistenza dell'obbligo di impedire l'evento l'esistenza di attività a "rischio consentito" legalmente
Osercitate.
Con il secondo motivo del primo ricorso si deduce poi la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'asserita
Consapevolezza dell'esistenza di rischi eliminabili, e quindi dell'evitabilità dell'evento, da parte del ricorrente. Dopo aver contestato l'affermazione della Corte secondo cui il
Steriale usato era "vetusto" il ricorrente denunzia come del atto contradditoria la motivazione, contenuta nella sentenza impugnata, concernente la pericolosità della nuova tecnica di Cancio senza tener conto del fatto, come già ricordato nel Brino motivo, che questa tecnica aveva funzionato per 26.000 lanci. Parimenti arfettamente illogico e ontradditorio sarebbe l'aver ritenuto in colpa il gen. LO tecnica di lancio ritenuta avere imposto la nuova Cricolosa dai i quali peraltro, per suoi collaboratori Amore reverenziale, informarlo di tali avevano omesso di A ratteristiche di pericolosità e quindi senza che venisse conoscenza, da parte✓✓rovata la sua, di rischi specifici aratterizzanti la nuova tecnica di lancio;
dal che Doseguirebbe una palese violazione del principio della rsonalità della responsabilità penale.
15 deduce innanzitutto il 2) Con il secondo ricorso si vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esistenza del nesso causale tra l'adozione della procedura di lancio e il decesso HE. I giudici di merito nuova hanno ritenuto in colpa il gen. LO perché la nuova tecnica di lancio abbreviava eccessivamente i tempi tra un lancio 'altro e ciò sarebbe stato idoneo a favorire la commissione 1'a e di errori in relazione al tipo di materiale usato e al grado di addestramento dei paracadutisti e dei direttori di lancio.
Ma, secondo gli accertamenti in fatto svolti dai giudici di merito, nel caso del paracadutista HE, l'intervallo tra il lancio del paracadutista precedente e quello che si concluse con il tragico evento era stato di 1,14 secondi quindi ben più ampio di quello previsto dalla nuova tecnica e di lancio (tre lanci in due secondi) e più ampio, altresì, di quello previsto dalla precedente tecnica di lancio.
Il secondo motivo del secondo ricorso denunzia invece la violazione dell'art. 42 cod. pen. e dell'art. della
Costituzione. merito nell'esaminare la 27 I giudici di
* posizione degli altri imputati che avevano fornito pareri sulla fattibilità della nuova tecnica di lancio e sulla sua sperimentazione avrebbero accertato che avevano
#colposamente dai rischi di evidenziare l'esistenza omesso costoro insiti nell'accelerazione dei tempi tra un lancio e l'altro.
Obbligo del comandante, secondo il ricorrente, era quello di richiedere il supporto degli organismi qualificati a valutare la nuova metodica;
ma pareri erano se questi volutamente falsi,
° reticenti, stati. sui livelli di rischio Ericollegabili all'innovazione proposta addebitarne comandante la responsabilità al equivale ad affermarne
#responsabilità a titolo la di responsabilità oggettiva.
*altro verso la richiesta Per di pareri, la delega di attribuzioni, è stata fatta correttamente a persone idonee.
In definitiva la sentenza impugnata avrebbe riconosciuto che,
0
ammessane l'esistenza, il gen. LO non era a conoscenza pur della situazione di pericolo che la nuova tecnica di aviolancio era idonea a provocare.
Con il medesimo motivo si sottolinea che i giudici di interpretato la segnalazione Derito avrebbero erroneamente dal col. FA come critica nei confronti del nuovo metodo di lancio mentre, in effetti, si riferirebbe esclusivamente alla idoneità della fune di vincolo. Si evidenzia poi come
* 'applicazione dei criteri di prevedibilità ed evitabilità nell'esercizio di attività pericolose appaia contradditoria
„Perché dovrebbe portare al divieto di tali attività. Obbligo di coloro che di tali attività si occupano quello di
Sidurre al minimo i rischi ed a questo principio si sarebbe ispirato l'imputato al quale non è addebitabile la violazione alcuna regola tecnica idonea a prevenire l'evento.
16 Con il terzo motivo di questo ricorso si deduce infine violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. in la giudici di merito avrebbero, immutando l'accusa contestata, quanto i violato il diritto di difesa dell'imputato. Il primo giudice aveva infatti ritenuto la condotta a lui addebitata di tipo omissivo, in contrasto con l'imputazione formulata dal p.m.,
mentre il giudice di appello, ritenendo anche l'ipotesi dal primo commissiva (oltre a quella omissiva ritenuta giudice), avrebbe peraltro ritenuto l'esistenza di condotte non contestate sulle quali l'imputato non avrebbe avuto, in concreto, la possibilità di difendersi.
3) Il gen LO ha poi depositato note difensive nelle quali richiama la recente sentenza delle sezioni unite di questa Corte in tema di rapporto di CA nei reati omissivi impropri e riassume i principi in essa affermati. Ha ricordato poi i termini dell'imputazione elevata nei suoi
*confronti che aveva carattere omissivo e la motivazione delle
*sentenze di condanna che hanno ritenuto come la nuova tecnica di lancio avesse reso più dinamica la manovra di lancio
Eriducendo i tempi ed elevando la soglia di rischio.
Ciò premesso il ricorrente rileva peraltro come, nella sentenza impugnata, faccia difetto l'esame analitico del caso caso di specie, era concreto (decesso HE) perché, nel un intervallo quasi emerso che HE si era lanciato con
Striplo rispetto all'intervallo medio previsto dalla tecnica di lancio e doppio rispetto a quello previsto dalla nuova vecchia procedura di lancio. Deriva da ciò che, nel specifico, l'asserito elemento di rischio introdotto dalla caso nuova tecnica era stato neutralizzato. Alla luce dei principi Renunciati dalla ricordata sentenza delle sezioni unite il apporto di CA non potrebbe quindi essere ritenuto resistente mentre il giudice di primo grado avrebbe, secondo (aumento del fil ricorrente, fatto riferimento alle teorie serie ed apprezzabili 0 quella che richiama le rischio
"Probabilità di successo dell'ipotetico comportamento omesso) che la sentenza in questione ha ritenuto invece di non condividere.
inoltre ritenuto in Il giudice d'appello avrebbe differente da quello sentenza un fatto Ieato del tutto contestato affermando l'esistenza di una colpa commissiva per aver dato, l'imputato, direttive per eseguire i lanci con la nuova tecnica e motivando in modo del tutto illogico (in buona sostanza 10 si è ritenuto responsabile per aver introdotto la nuova tecnica di lancio). Con questa decisione la Corte di merito, oltre violare il principio della a
Corrispondenza tra imputazione e sentenza, avrebbe accolto un
17 concetto "debole" di CA in contrasto con la più volte ricordata sentenza delle sezioni unite e senza alcuna concreta verifica dei fatti relativi al decesso HE.
4) Infine va evidenziato che il gen. LO, dichiarazione depositata presso la con cancelleria di questa Corte il 1° ottobre 2002, ha dichiarato di rinunziare alla prescrizione nel frattempo maturata in relazione al reato di omicidio colposo in danno di HE IO.
B) Con il ricorso da lui proposto il gen. ME LO deduce i seguenti vizi:
- mancanza di motivazione sul motivo di appello con il non aver commesso il quale si chiedeva l'assoluzione per fatto in quanto la sentenza di condanna di primo grado era all'omicidio CA) stata pronunziata (in relazione sull'erroneo presupposto che egli rivestisse, all'epoca del
*fatto contestatogli, la qualità di comandante della brigata
FO mentre, in realtà, egli era comandante di · una struttura subordinata, il distaccamento FO. Questione di
✓ particolare rilievo perché, malgrado nel periodo indicato il comandante della brigata si trovasse in Bosnia, manteneva
Stutte le prerogative di comando comprese quelle relative alle tecniche di lancio;
manifesta illogicità della motivazione perché la Corte di
✓ merito ha escluso la responsabilità di tutti i subordinati del comandante della brigata FO perché i medesimi erano tenuti ad osservare gli ordini impartiti dal comandante della brigata e non ha applicato i medesimi criteri in relazione palla sua posizione pur non avendo egli rivestito la qualità comandante della brigata, ma soltanto del distaccamento, Gimanendo subordinato alle direttive del primo. L'unico obbligo che incombeva sul comandante del distaccamento quello di segnalare eventuali inconvenienti e ciò ME era fatto trasmettendo la segnalazione del col. FA aveva
Agli organi centrali che avevano, dal momento della ricezione della segnalazione, assunto la posizione di garanzia e ai quali soltanto competeva l'eventuale decisione di disporre la
Sospensione dei lanci;
manifestamente illogica sarebbe poi la motivazioneperché, contestato all'imputato di non aver essendo stato modificato una tecnica di lancio che prevedeva intervalli di tempo troppo brevi tra un lancio e l'altro non aveva tenuto
Conto della circostanza che tale tempo era stato raddoppiato portato a 0,88 secondi) e,dal gen. VA (che l'aveva
Noprattutto, non avrebbe considerato che, nel caso del lancio
18 di CA, l'intervallo era stato non solo rispettato ma ampiamente superato dal paracadutista (1,44 secondi fu l'intervallo dal precedente paracadutista nel suo ultimo tragico lancio). Con il medesimo motivo di ricorso si lamenta poi che la Corte abbia ritenuto che il lancio nel corso del quale avvenne il decesso di CA si fosse svolto in una situazione di grave confusione malgrado ciò fosse stato escluso dai testimoni escussi tutti immotivatamente ritenuti inattendibili e in presenza di una perizia che escludeva che il lancio si fosse svolto in modo disordinato;
inosservanza e falsa applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta esistenza del rapporto di CA accertato in base a criteri probabilistici, e non di certezza, in presenza di una perizia che aveva escluso l'esistenza di tale rapporto e in mancanza di una legge di copertura atta a giustificare che uno stato di confusione
(peraltro escluso dai testimoni) all'interno della carlinga potesse avere efficacia causale nella produzione dell'unico evento verificatosi su 160.000 lanci effettuati con quella metodica;
- inosservanza di norma processuale per aver fondato la condanna su circostanza mai contestatagli (l'avere nel 1993, quando era comandante della scuola di paracadutismo, espresso un parere favorevole all'uso del nuovo metodo di lancio) e che aveva formato oggetto di indagini a suo carico per il decesso HE;
indagini conclusesi con l'archiviazione per cui legittimamente il ricorrente aveva ritenuto che la circostanza avesse carattere neutro per l'indagine nei suoi confronti in merito al decesso CA.
Il gen. ME ha poi tempestivamente depositato motivi aggiunti con i quali denunzia la manifesta illogicità della
#motivazione della sentenza impugnata per evidente travisamento dei fatti laddove છે stato ritenuto che il
#decesso CA abbia trovato la propria causa (anche) nella fuoriuscita anticipata della fune di vincolo. Il tricorrente spiega analiticamente come, in base agli elementi di prova acquisiti al processo, ed in particolare dall'esame dei filmati (dei quali unisce copia) e dalle conclusioni peritali, risulterebbe invece dimostrato che l'incidente si è
Verificato quando la fune di vincolo era interamente uscita per cui nessuna efficacia causale sull'evento potrebbe avere avuto l'eventuale fuoriuscita anticipata della fune di vincolo.
Secondo il ricorrente l'incidente si sarebbe invece verificato per l'errata uscita del paracadutista dall'aereo, in particolare per l'erronea posizione della sua testa
19. le spalle), (spinta all'indietro anziché in "cassetta" tra per cui la formazione di un'ansa nella fune di vincolo ha trovato la testa del paracadutista in posizione errata ciò è conseguito l'ingaggio con il collo. e da
-Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello C) 1 diversi sentenza impugnata sotto di Firenze censura la profili attinenti ai capi della decisione che si riferiscono alla assoluzione di NO NT AL e OL
ST (omicidio HE) (omicidio ZZ LO
CA); alla conferma dell'assoluzione in primo grado di
SA NA e FA AN (omicidio HE) nonché di
LO UN, OL ST, NO NT AL,
VA UN, BA GE, O' AN, EO VI,
ER IC, OR AB e AS LO (tutti in relazione all'omicidio CI).
Per quanto riguarda gli omicidi HE e CA il ricorrente, premesso di condividere la ricostruzione fatti compiuta dai giudici di appello e di non aver nulla da occepire dei sull'individuazione
Cavvisati e sull'efficacia degli elementi di colpa fancio, denominato di "uscita rapida", nella determinazione causale del Quovo sistema di degli eventi, sentenza impugnata per la censura invece la all'individuazione dei profiliparte che si riferisce Personali di colpa che, secondo il ricorrente, si fonderebbe un'erronea interpretazione delle norme sulla disciplina filitare e sull'erronea applicazione delle medesime norme al aso concreto.
Il ricorrente si duole, innanzitutto, dell'affermazione,
Entenuta nella sentenza, secondo cui la colpa del gen. LO prirebbe ogni altra responsabilità dei subordinati che, in quanto tenuti alla disciplina militare, non avrebbero potuto dovuto esprimere alcun dissenso del loro mandante. Questa 1'erronea sulle scelte affermazione terpretazione ed applicazione degli artt. 41 e 51 cod. pen. comporterebbe rché il vincolo di gerarchia militare, sattendere l'obbligo se non consente di Emalmente legittimo, non comporterebbe affatto l'obbligo di finale di esecuzione Jeguarsi alla volontà del comandante anche nella fase di dell'ordine studi di pareri, nell'esecuzione di aborazione dei ttibilità e nella sperimentazione delle soluzioni adottate se, all'esito di queste vari problemi affrontati. Solo
Focedure sia stata rappresentata dalla persona subordinata e reale" la medesima può essere situazione "obiettiva
Eenuta esente da colpa. Parimenti errata è, per il ricorrente,
l'affermazione
20 secondo cui il rapporto di causalità tra le condotte dei predetti imputati e l'evento sarebbe da escludere perché il gen. LO, anche se avesse ricevuto pareri contrari, avrebbe comunque ordinato che il nuovo sistema di lancio venisse adottato perché, al contrario, è da presumere che, messo di fronte a pareri difformi dal suo, avrebbe tenuto conto delle motivate osservazioni prospettate sentendosi quantomeno in dovere di adottare correttivi idonei a salvare le vite dei paracadutisti. Né alcuna efficacia scriminante ha il richiamo alle norme del regolamento di disciplina militare perché non ci si trova in presenza di un problema attinente all'esecuzione ° meno di un ordine ma alla partecipazione alla formazione di un atto nel quale l'obbligo di esprimere un parere veritiero rimane integro.
Peraltro il ricorrente dubita anche che l'ordine impartito dal gen. LO fosse legittimo perché formato sulla base di una "rappresentazione infedele della realtà comunque volutamente e coscientemente lacunosa". Ne consegue che le condotte degli imputati devono essere ritenute cause preesistenti eziologicamente rilevanti rispetto all'ordine del gen. LO. Infine il ricorrente evidenzia che, pur se l'ordine impartito all'interno della gerarchia militare де impone l'osservanza, non per questo è escluso che il militare tenuto ad osservarlo esprima motivato dissenso senza תנו rifiutare l'esecuzione. Per quanto riguarda l'omicidio FALCIONI il 2
Procuratore. generale ricorrente si duole sotto diversi
S profili della mancanza e contradditorietà della motivazione, nonché della violazione degli artt. 41 e 51 cod. pen., impugna la sentenza di appello nelle parti che hanno e confermato l'assoluzione degli imputati in precedenza
"elencati (LO, OL, NO NT, VA, BA,
* O', EO, ER, OR e AS) senza peraltro riproporre il motivo relativo all'efficacia causale dell'adozione della nuova tecnica di lancio sul prodursi dell'evento.
Secondo il ricorrente, anche su questo evento, la Corte sarebbe incorsa nel medesimo errore in cui è incorsa nell'esame degli altri incidenti. Secondo la Corte l'uso di uno spinotto inidoneo era riconducibile alla confusione che regnava sul punto dell'uso di tali materiali;
confusione di cui sarebbe stato responsabile il comandante della SM, gen. RE, al quale peraltro nessuna contestazione in proposito era mai stata fatta. Nei motivi ricorso di si sostiene che la corte di merito, escludendo la responsabilità dei sottoposti del gen. RE, avrebbe di fatto applicato, incorrendo nelle medesime violazioni, i principi in tema di gerarchia militare in precedenza evidenziati;
principi a
21 maggior ragione in questo caso inapplicabili perché sull'uso degli spinotti non vi era stato alcun "ordine" da parte del superiore.
Il ricorrente lamenta poi la mancanza di motivazione, nella sentenza impugnata, sull'affermazione che, se anche lo spinotto fosse stato di dimensioni regolamentari (mm. 2 di diametro), non vi sarebbe la prova che avrebbe resistito alle forze cui è andato soggetto al momento del lancio. Le prove assunte nel giudizio (che vengono analiticamente indicate) sarebbero idonee a provare il contrario. Si sottolinea poi la contradditorietà della motivazione laddove per un verso si ritiene provato che la brigata acquistava regolarmente filo di ferro del diametro di mm. 1,1 (con cui sarebbe stato confezionato lo spinotto) per poi dubitare della medesima circostanza.
Illogico sarebbe poi il ragionamento della Corte sulla funzione di sicurezza dello spinotto in questione che i giudici di merito non avrebbero ritenuto provata in contrasto con gli elementi di prova acquisiti al processo, di cui si dà conto nelle sentenze di merito, e con le risultanze della inchiesta tecnica disciplinare disposta dalla medesima
(autorità militare sul decesso CI. Parimenti illogico sarebbe poi aver escluso la funzione di sicurezza dello spinotto in base alla considerazione che tale funzione era stata "ignorata, svilita e comunque sottovalutata dai vari responsabili". Quanto all'inesistenza di una conoscibile, sulle caratteristiche regola, Conosciuta tecniche dello spinotto il ricorrente richiama il contenuto dei disegni tecnici del moschettone che indicano espressamente che lo spinotto deve essere costruito con filo di acciaio del diametro di 2 mm.
era costituito Uno degli elementi di contestazione
40313), dall'uso di un moschettone ritenuto inidoneo (mod. costruttore, la cui per l'inaffidabilità del anche utilizzazione non era mai stata autorizzata dal Ministero. La mancata autorizzazione all'uso, anche se non fu mai espresso secondo il motivo di esplicito divieto, non poteva, esame, condurre ad escludere la responsabilità dei icorso in uso avevano invece Responsabili della FO che tale Consentito
° tollerato. Tanto più che no schettone emergeva anche da un verbale di collaudo che si 1'inidoneità del ora risolto negativamente per l'idoneità al delicato uso cui era predisposto.
Infine il ricorrente si duole anche dell'erroneità delle
Argomentazioni che caratterizzerebbe la decisione impugnata sul punto dell'imprevedibilità dell'apertura del moschettone ssendo occulto il vizio da cui era affetto. Secondo
il
22 non corrisponderebbe al vero ricorrente questo accertamento per quanto attiene al "gioco eccessivo tra corpo e slitta, difetto che consenti l'incastro di appunto tra corpo e slitta". una metà dello spinotto
D) Le parti civili hanno anch'esse proposto distinti ricorsi contro la sentenza in esame.
1) Con riferimento all'omicidio proposti tre ricorsi, di identico HE sono stati contenuto, da parte diHE IA AU, HE LI e IL AT. I ricorrenti condividono la ricostruzione dei fatti e l'accertamento delle cause degli eventi compiuti dalla Corte
.appello ma di vizio Favvisabile denunziano il nell'individuazione delle singole responsabilità dovuto ad erronea interpretazione delle norme che riguardano il r generale dovere di obbedienza in ambito militare e l'illogica applicazione di tali principi al caso concreto "particolare riferimento alle posizioni di NO NT, con OL e FA. Secondo i ricorrenti la Corte di merito avrebbe fondato la sua decisione sul rilievo che la colpa del gen. LO assorbirebbe e renderebbe lecite le gravi colpe dei subordinati.
Questa ricostruzione, secondo i ricorrenti, si pone in
51 cod. pen.; ferma Revidente contrasto con gli artt. 41 e la legittimità formale dell'ordine impartito dal restando sua deliberazione deve essere
*comandante della brigata la una serie di elementi considerata la conclusione conoscitivi forniti da altri uffici i cui responsabili non
- di elementi di potevano omettere di fornire corretti Valutazione;
e se a tale obbligo non hanno adempiuto con ciò
Stesso hanno realizzato condotte fonte di responsabilità a loro carico. Se હૈ vero,
Osservano i ricorrenti, che i subordinati di eseguire l'ordine non possono rifiutare legittimamente impartito dal superiore ciò non si verifica hella fase preparatoria nella quale rimane integra la facoltà (e l'obbligo) di fornire i corretti elementi conoscitivi o quelli emersi nel corso della sperimentazione.
Sull'efficienza determinazione dell'evento causale di queste condot te non può, nellaesservi secondo i ricorrenti, dubbio perchè, se fosse Comandante stata la rappresentata situazione reale, decisione al соп ogni probabilità sarebbe stata rinviata la e si n'ulteriore sarebbe ricorsi sperimentazione. adSono Vesistenza di quindi da escludere una causa di giustificazione (art. 51 cod (pen.) e l'interruzione del nesso causale (art. 41 cod. pen.)
. on essendo in discussione, nel caso di specie, il problema
23 di dare esecuzione ad nנן ordine legittimo formazione concorrere alla ma quello di dell'ordine gerarchico fornendogli i corretti elementi di valutazione per del superiore la sua decisione.
Contradditoria sarebbe infine la sentenza impugnatasulla valutazione di legittimità dell'ordine impartito. La sentenza dà infatti atto che l'ordine del gen. LO era viziato sotto il profilo della immediata fattibilità tecnica e poi ne afferma invece la legittimità formale e sostanziale.
Del resto il dovere di segnalare inconvenienti problematiche non implica alcun sicurezza in tema di e inadempimento dell'ordine ma semmai costituisce l'adempimento di un dovere.
2) Relativamente all'omicidio CA hanno p roposto ricorso, denunziando della legge penale e manifesta violazione illogicità della motivazione, le parti civili CA IO, CA IU e NI IA nei confronti di NT ALLO UN, NO OL ST contro e i capi della sentenza che hanno confermato l'assoluzione pronunziata in primo grado;
confronti di ZZ LO nei in relazione all'assoluzione intervenuta in secondo grado e nei confronti di ME LO limitatamente alle statuizioni di natura civile contenute nella sentenza d'appello.
del gen. LO Per quanto riguarda la ricorrenti posizione secondo la giurisprudenza di ricordano i come, legittimità, il venir della posizione di garanzia da meno parte di un soggetto (per la cessazione della funzione o per ultra ragione) consente soltanto di individuare la posizione un nuovo garante ma non fa venir meno la responsabilità di Cello che l'ha preceduto anche se il nuovo soggetto isponga dei poteri per immutare la situazione di pericolo Ossendo irrilevante che il precedente garante non sia più in rado di intervenire allorchè si verifica l'evento. Si ha quindi una somma di responsabilità colpose che concorre nella Produzione dell'evento. Né è sufficiente, per escludere la esponsabilità del primo garante, che intervengano alcuni lamenti di novità; tanto più che, nel decesso caso del
PE, gli stessi di rischio individuati nel elementi
HE furono ritenuti rilevanti a conferma della cesso
Continuità sostanziale della vicenda".
In merito poi alla posizione degli correnti affermano altri imputati cheOcisione manifestamente impugnata illogica la nella parte in cui esclude sponsabilità dei la subordinati pur ammettendo che essi entemente abbiano assunto conclusioni пеп veritiere in
24 esito agli studi di fattibilità e alle sperimentazioni eseguite ed evidenziano l'errore giuridico in cui è incorsa la Corte di merito nel ritenere che la gerarchia militare sia idonea ad impedire l'espressione di pareri corretti ° ad escludere la cooperazione colposa. Si può infatti concorrere nelle responsabilità derivanti dalla formazione e dall'esecuzione di un ordine anche se si è privi di potere decisionale in merito.
Si afferma poi nei motivi di ricorso, per quanto la posizione di ZZ, l'erroneità dell'assunto riguarda secondo cui il predetto non potrebbe rispondere del reato ascrittogli perché l'ufficio da lui diretto (Esperienze e studi) non aveva funzioni operative ma soltanto consultive e si sottolinea, inoltre, 1' illogicità dell'affermazione secondo cui la segnalazione del col. FA lo esimeva da altre iniziative ed in particolare dalla segnalazione degli tutela dell'integrità fisicainconvenienti a dei paracadutisti.
Infine si censura la sentenza impugnata per mancanza di
*motivazione sulle domande, contenute nei motivi di appello Dei confronti del gen. ME, di rideterminazione della provvisionale e di ricalcolo delle spese liquidate dal primo
*giudice
3) Con riferimento all'omicidio di CI
IO Thanno proposto ricorso le parti civili CI GU, DA
CO NA e CI RI nei confronti di tutte le persone alle quali era stato addebitato l'evento in questione icon esclusione degli imputati ER, SA, FA,
CA e GIACOMINI. Con riferimento all'imputato ER
IC il solo CI GU impugna la sentenza impugnata perché erroneamente la Corte di merito avrebbe dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancata notificazione dell'atto di impugnazione atteso che,. questa omissione, Gecondo il ricorrente CI GU, non comporta 'inammissibilità dell'impugnazione да la rimessione ell'imputato nei termini per la proposizioneall'impugnazione incidentale (se consentita).
Per quanto attiene alla conferma dell'assoluzione di
LO, OL, NO NT e VA dal reato in esame i ficorrenti evidenziano innanzitutto come la Corte (superando
✓ dubbi contenuti nella sentenza di primo grado) abbia dato atto che il ministero mai aveva autorizzato l'uso del
Boschettone CMP 40313 per poi, contradditoriamente, di dimostrare tentare una sorta di ignoranza incolpevole impossibilità per di rappresentarsi la ma atorizzazione ncanza di
25 I ricorrenti censurano poi la sentenza impugnata per travisamento del fatto sindacabile in sede di legittimità perché denunziato con i motivi di appello con censure alle quali la Corte di merito non ha dato alcuna risposta. In sintesi, secondo i ricorrenti, l'asserita ignoranza incolpevole dell'inesistenza dell'autorizzazione dell'uso del moschettone sarebbe documentalmente smentita dal carteggio intervenuto tra la SM che, già nel 1992, aveva richiesto alla Brigata di consentire l'uso del moschettone e dalla risposta della Brigata medesima che prospettava soluzioni alternative tutte aventi come presupposto che questa autorizzazione non esistesse.
Si lamenta poi che la Corte abbia valorizzato un elemento irrilevante compatibilità del (l'astratta moschettone con il paracadute RV e l'astratta idoneità a svolgere i compiti di ritenzione della fune di vincolo) posto iche la ditta costruttrice del paracadute aveva escluso la possibilità dell'uso di questo moschettone per evitare il pericolo che venissero utilizzati moschettoni difettosi perché mal costruiti;
abbia fatto riferimento ad elementi
Inconferenti (la sovrabbondanza e quindi la necessità di maltire i moschettoni 40313) e sia incorsa nei vizi di
Manifesta illogicità e violazione di legge per aver fatto
Conseguire l'irrilevanza colpose delle condotte Call'atteggiamento ambiguo degli organi ministeriali che raltro avevano consentito l'uso di altri moschettoni idonei il'uso.
In conclusione si chiede l'annullamento della sentenza mpugnata nei confronti del gen. VA, comandante della
Figata all'epoca del decesso CI, ma si sottolinea come possano andare esenti da responsabilità gli altri Hiputati. Il gen. LO perché, nel carteggio ricordato del 992, aveva di fatto autorizzato l'uso del moschettone in uestione. Sia VIVA che LOI sarebbero responsabili, anche Motto il profilo omissivo, non avendo svolto i dovuti controlli e omettendo altresi di adottare i necessari
Fovvedimenti. OL e NO NT avrebbero rimenti cooperato, nell'ambito delle rispettive competenze, mancanza di qualsiasi relazione subordinazione خه rarchica che imponesse di eseguire un ordine in questo caso desistente.
Le ricorrenti parti civili CI censurano poi la itenza impugnata deducendo i vizi di manifesta illogicità
-
ila motivazione e violazione di legge nella parte in cui confermato la sentenza di assoluzione nei confronti di GE, CO 1 AN, EORAMO VI, ER LI, OR AB AS PAOLO ai quali era stato e
26 contestato di aver consentito, non impedito, l'uso di uno
°
spinotto non regolamentare sul rilievo che non era stato provato che lo spinotto avesse una reale funzione di sicurezza suppletiva. I ricorrenti denunziano un'inversione dei criteri di accertamentonto della colpa che richiedono preliminarmente l'accertamente dell'esistenza di una regola cautelare volta ad evitare l'evento e, successivamente,
l'esigibilità rispetto di tale regola da parte del dell'agente.
Ma, soprattutto, nei motivi di ricorso ci si duole che la Corte di merito sia incorsa in un palese travisamento del fatto, perché non avrebbe tenuto conto dei sicuri elementi di prova che confermavano la funzione di sicurezza dello spinotto (confermata dai periti, dai testimoni e da valutazioni di organi tecnici appartenenti al medesimo ambiente militare). Questi elementi erano. stati analiticamente evidenziati nei motivi di appello ma su queste doglianze la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di mancanza di motivazione.
Quanto all'esistenza della regola cautelare essa era
Resistente, conosciuta o conoscibile perché le caratteristiche dello spinotto risultavano dal disegno tecnico del medesimo che costituisce una regola tecnica per la sua costruzione per cui non possono essere ritenuti esenti da colpa coloro che hanno costruito il manufatto e coloro che dovevano
Controllare il materiale. Sull'efficienza causale della violazione della regola cautelare i ricorrenti sostengono che
Sarebbe stato provato che uno spinotto regolamentare avrebbe impedito l'evento. Manifestamente illogica sarebbe poi la motivazione nella parte in cui per un verso ritiene provata circostanza dell'acquisto di filo di ferro del diametro di
1,1 per poi contestare l'efficacia probatoria di questa ircostanza.
Infine, sul problema dell'individuazione delle singole
Cesponsabilità, i ricorrenti contestano l'affermazione econdo qui lo stato di inefficienza della
Scuola Giustificherebbe l'attribuzione di ogni responsabilità
Comandante della medesima perché a ciascuno degli imputati è al ttribuibile una violazione di regole cautelari nello volgimento delle rispettive funzioni con efficacia causale ella verificazione dell'evento. Ciò, in particolare, per Quanto riguarda responsabili dell'ufficio logistico che anno il compito specifico di controllare la corrispondenza materiali da acquistare alle regole contenute neiapitolati tecnici e il responsabile della compagnia violanci e manutenzioni, cui competeva anche l'iniziativa blativa all'approvvigionamento del materiale necessario per realizzazione degli spinotti, e che ha ammesso di
27 conoscere le prescrizioni sulla loro costruzione.
Analoghe considerazioni vengono infine svolte sullecondotte degli appartenenti alla sala revisori e ri piegatori che avevano l'obbligo di controllare la conformità funzionalità del materiale destinato al lancio.
CAP. 4° LE MEMORIE PRESENTATE DALE PARTI. Sono state-presentate, nel giudizio davanti a questaCorte, le seguenti memorie:
1) Il Ministero della Difesa, responsabile civile, dall'Avvocatura rappresentato dello Stato, rileva innanzitutto, nelle memoria presentata, che i giudici di
✓ merito si sarebbero avventurati in un sindacato su materie riservate alla discrezionalità della pubblica amministrazione su scelte tecniche sulle quali non può essere esercitato il
* controllo giurisdizionale anche perché dirette a rendere più efficiente la struttura dell'esercito interessata.
Premesse alcune considerazioni sulla metodica di lancio sull'addestramento ricevuto dai paracadutisti deceduti si
Cansura poi la sentenza della Corte fiorentina per Gitenuto l'inidoneità avere dell'aereo utilizzato per i lanci (EN G 222) evidenziando che le caratteristiche tecniche di questo aereo 10 rendono maggiormente idoneo rispetto all'altro aereo (C 130) utilizzato per gli aviolanci. Riferisce poi come la sperimentazione sia avvenuta numero di lanci (4539) e che i ongruo con un dati statistici iportati nelle sentenze di merito consentono di non Offermare che gli incidenti abbiano fignificativo con l'adozione della nuova tecnica. subito un incremento
In diritto la memoria censura poi la sentenza per avere tilizzato criteri di valutazione che, nello svolgimento di Etività pericolose, non sono utilizzabili perché una ercentuale di rischio, in queste attività, è ineliminabile completamente governabili. quanto gli eventi non sono frilevante sarebbe poi il problema della riconducibilità alla condotta al più alto livello della gerarchia perché la on fattibilità della è, nella sentenza nuova tecnica pugnata, soltanto asserita e non dimostrata e tutti coloro he hanno partecipato alle vicende che interessano Focesso hanno applicato una tecnica valida e rientrante nel questo schio consentito.
28 Quanto alla posizione di garanzia si essa è memoria, nellaosserva, che attribuita a tutti coloro che, della gerarchia militare, nell'ambito a qualunque titolo intervengono nelle varie fasi dell'attività di aviolancio fino ai direttori di lancio e ai singoli paracadutisti che hanno un obbligo di controllo visivo sul paracadutista che lo precede. Ma l'ultimo segmento di garanzia è attribuito al medesimo paracadutista che assume quindi un obbligo di autogaranzia in relazione a quelle parti dell'attività che sono più sotto il governo (anche) di altre persone (per non es. la discesa e l'atterraggio).
Ciò in particolare attiene al problema, ineliminabile, della fune di vincolo che richiede che il paracadutista posizione di uscita assuma una corretta soprattutto in relazione alle zone del corpo che possono interferire con la fune. Ne consegue che l'adempimento dell'obbligo di garanzia presuppone l'indefettibile cooperazione del soggetto garantito che, peraltro, fruisce di un addestramento speciale e, per accedere al corpo, deve essere dotato di speciali caratteristiche psico fisiche.
In conclusione il responsabile civile chiede che questa
Corte assolva gli imputati condannati in sede di merito dai
Creati loro ascritti perché il fatto non sussiste eliminando le statuizioni civili adottate nei confronti del Ministero resistente @ rigetti i ricorsi proposti dal Procuratore generale e dalle parti civili.
2) Il col. NO NT, nella memoria depositata,
Seccepisce innanzitutto l'inammissibilità dei ricorsi proposti dal procuratore generale e dalle parti civili perché diretti a quella ad una diversa ricostruzione dei fatti rispetto
Compiuta dai giudici di entrambi i gradi del giudizio. Nel merito si richiamano invece le argomentazioni della d'appello soprattutto laddove si evidenzia come una semplice Corte attività di studio, quale quella fornita dall' esponente, non può dar luogo a responsabilità qualora sia seguita da una fase applicativa nella quale eventuali vizi possono tanto più se, come nel caso di individuati ed eliminati;
essere
* Specie, difetti nell'agente ogni potere decisionale. In ogni caso, si aggiunge, per ritenere l'esistenza del rapporto di Causalità, si sarebbe dovuto provare che, se il resistente avesse evidenziato taluni asseriti inconvenienti della nuova tecnica, l'evento non si sarebbe verificato con probabilità prossima alla certezza;
scludono questa possibilità.al contrario i fatti accertati
Si evidenzia poi, nella memoria difensiva, come la Corte merito, nel censurare l'attività del col. NO
29 NT, incorra in un vero e proprio travisamento del fatto perché confonde il problema del veleggiamento della (problema noto, fune di vincolo all'interno dell'aereo e affrontato in tutte le sedi all'interno della studiato brigata, compreso lo studio;
addebitato all'esponente) con il problema dell'ansa che la fine forma all'esterno dell'aereo; fenomeno, quest'ultimo, che fu casualmente scoperto nel luglio del 1996. Di qui la segnalazione al Ministero della e l'asserita difesa, solo in quest'epoca, del col. FA;
tardività di questa segnalazione non è dovuta al timore delle reazioni del gen. LO (timore immotivatamente ritenuto, dalla Corte, il motivo delle carenze nelle attività di studio sperimentazione) ma al fatto che solo in quel periodoe
l'inconveniente fu scoperto.
La Corte di merito sarebbe poi incorsa in una serie di travisamenti del fatto ritenendo che la nuova metodica di lancio fosse diretta ad una velocizzazione dei lanci (in realtà inesistente perché il metodo precedentemente adottato prevedeva le uscite da due porte contemporaneamente) mentre lo scopo era quello di renderli più fluidi e ordinati. Del resto i tre lanci nei quali si sono verificati gli eventi luttuosi di cui al presente processo hanno avuto tempi di uscita superiori a quelli ritenuti ottimali dalla stessa
Corte. Né da alcun documento risulta che i tempi di lancio indicati dalla Corte (tre lanci ogni due secondi) fossero stati indicati dal gen. LO o da altri;
l'unico documento nel quale si fa riferimento a questi tempi è lo studio redatto dall'esponente nel 1993 quando era capo dell'Ufficio EE.SS; ma tale studio di fattibilità si riferiva a dati riscontrati con paracadutisti esperti e brevettati. Del tutto illogiche sarebbero poi le considerazioni, che fanno riferimento Contenute nella sentenza impugnata,
Alle modifiche introdotte nel 1997 perché la valutazione di adeguatezza della tecnica di lancio andava compiuta con obiettivo delle modalità uscita e comparativo esame un di Eispetto a quelle precedenti anche perché non si conoscono le
✓ otivazioni di tali modifiche. Oltretutto un
Approfondito delle risultanze processuali avrebbe dimostrato esame che le modifiche introdotte nel 1997, comprese quelle che si Diferiscono ai materiali utilizzati, erano controindicate, non necessarie, inutili e pericolose.
Quanto alla conoscenza che i A vevano di tali fenomeni l'esponente ribadisce come la Corte vertici della brigata abbia confuso lo sfilamento all'interno dell'aereo con quello
✓erificatosi all'esterno indicando i relativi punti
Centenza In avvenuto questo travisamento. in cui sarebbe della itro travisamento sarebbe poi incorsa la Corte laddove ha tenuto che il lancio di HE fosse avvenuto in una
30 situazione di confusione quando il contrario era stato affermato dai direttori di lancio presenti, ritenuti immotivatamente inattendibili perché facenti parte del medesimo corpo (e anche questa affermazione sarebbe inesatt a perché i direttori di carico e lancio appartengono ad a ltro corpo).
Infine si sottolinea che le caratteristiche duedei lanci nei quali avvennero le morti di HE e CA avevano caratteristiche del tutto diverse per cui è illogico ritenere che la nuova metodica di lancio possa aver avuto efficacia causale su entrambi gli eventi.
Quanto all'omicidio CI l'esponente rileva l'inammissibilità dei ricorsi proposti dal procuratore generale e dalle parti civili in quanto diretti a rivalutare fatti accertati dai giudici di merito i con particolare riferimento all'affidabilità tecnica del moschettone 40313. In ogni caso una circostanza decisiva esclude che la 1. responsabilità del decesso CI possa essere ricondotta a
NO NT: il moschettone usato da CI faceva parte di una partita consegnata al magazzino della "FO" ben due anni dopo che l'esponente aveva cessato dal suo incarico.
Infine, per quanto riguarda il decesso CA, delle affermazioni. esponente evidenzia la correttezza Contenute nella sentenza della Corte di merito sul problema della successione delle posizioni di garanzia e rileva come de parti civili omettano di prendere in considerazione le altre ragioni (che vengono analiticamente indicate) che hanno condotto entrambi i giudici di merito ad escludere la responsabilità. sua
3) ZZ LO ha depositato memoria di replica alle
Impugnazioni nei suoi confronti riportando il passo della riformando la motivazione della sentenza di appello che, dentenza di primo grado, ha escluso la sua responsabilità in ordine al decesso CA.
Quanto al ricorso della parte civile CA nella Memoria si sottolinea, evidenziando la completezza della otivazione contenuta nella sentenza della Corte d'Appello di Tirenze, la genericità e superficialità delle censure
Proposte che non sono in grado di inficiare le conclusioni ella sentenza in merito alla sua responsabilità.
Analoghe considerazioni vengono fatte in relazione al icorso del Procuratore generale del quale si sottolineaîtresì l'assenza di riferimenti specifici alla posizione di
31 ZZ LO. Con memoria congiunta 4) EO O' AN e VI hanno, in riferimento all'omicidio CI loro addebitato, analiticamente riportato le ragioni addotte dal
Tribunale di Lucca per escludere che la spina di sicurezza avesse una funzione di sicurezza;
hanno inoltre ribadito che non era stata acquisita la prova dell'acquisto del fil di ferro di mm. 1,1 e che non era neppure provato che, se il diametro fosse stato di 2 myn. il mos chettone avrebbe resistito allo strappo.
Hanno poi sintetizzato i motivi dei ricorsi proposti dal
Procuratore generale e dalle parti civili evidenziando come, in questi ricorsi, non si evidenzi alcuna manifesta illogicità che sarebbe contenuta nelle due sentenze di merito ma si richieda invece al giudice di legittimità una rilettura dei fatti accertati nei giudizi di merito in contrasto con i limiti del giudizio di legittimità davanti alla Corte di cassazione.
In ogni caso, pur a voler ritenere ammissibile in questa sede una valutazione del genere di quelle richieste con i
Gicorsi, si sottolinea come le valutazioni compiute dai
Egiudici di merito debbano corrette perché essere ritenute asserita funzione di sicurezza meccanica suppletiva della
Spina под era mai stata da alcuno divulgata e le
Caratteristiche dello spinotto, per le ragioni indicate dai
Egiudici di merito, non potevano che far escludere la funzione di sicurezza. La riprova dell'inesistenza di tale funzione la
✓✓✓ avrebbe nell'uso del termine "circa" per l'indicazione del diametro del filo di ferro con cui erano confezionati gli
✓ pinotti anche in considerazione della circostanza che il
Toro di entrata della spina era di mm. 2 per cui il rispetto Calle dimensioni avrebbe reso particolarmente difficoltoso inserimento dello spinotto. La funzione di sicurezza, infine, era esclusa anche per la circostanza che il materiale sato per il suo confezionamento veniva riutilizzato e ciò lo
Sandeva meno resistente soprattutto a causa delle ripiegature the avvenivano in occasione di ogni lancio.
PRATICO' e EO chiedono pertanto che i ricorsi
Contro di loro proposti vengano dichiarati inammissibili o, subordine, che vengano rigettati.
5) RE ERGI – ER RC, ai quali era stato
✓ municato l'avviso per l'odierna udienza, hanno presentato moria con la quale precisano che nei loro confronti non ato presentato ricorso né dal Procuratore generale presso
32 la Corte d'appello di Firenze né dalle parti civili. Memoria di contenuto analogo ha depositato CA CO GE.
Tutti chiedono pertanto che venga dato atto del passaggio in giudicato delle sentenze di assoluzione nei loro confronti
(in subordine RE e ER chiedono che il ricorso delle parti civili CA venga dichiarato inammissibile).
- PREMESSA DI METODO E QUESTIONI PRELIMINARI. CAP. 5°
I) L'intreccio tra le questioni proposte in relazione ai diversi eventi oggetto del. presente processo e la formulazione di censure di identico o analogo contenuto, о
*tra di loro connesse, rende opportuno trattare congiuntamente ele più importanti questioni (l'elemento soggettivo, la CA ecc.) esaminando poi, alla luce delle conclusioni tratte, le singole posizioni interessate in relazione ai motivi di gravame proposti. Inoltre, per ragioni di ordine Logico, si tratteranno i ricorsi che si riferiscono ai decessi HE e CA separatamente da quelli che iguardano il decesso CI che presenta (non State essendo riproposte le censure sull'efficacia causale dell'adozione della nuova tecnica su questo decesso) problemi
Completamente diversi. La complessità dei problemi da esaminare ha inoltre, come conseguenza, l'impossibilità di seguire quello che costituisce l'ordine logico Strattamente normalmente nell'esame referibile delle questioni relative della responsabilità penale (condotta l'accertamento apporto di CA con l'evento elemento soggettivo) per
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Inevitabile intrecciarsi (anche nelle sentenze di merito e egli atti di impugnazione) di temi che riguardano tutti gli lementi della fattispecie;
per le stesse ragioni sarà
✓✓ possibile evitare ripetizioni nella trattazione dei vari
Foblemi.
V'è ancora da aggiungere che i frequenti richiami che la
Ontenza impugnata fa alla sentenza di primo grado, spesso portando le primo giudice, ha reso motivazioni del
✓ cessario che questa Corte si riferisse, in più occasioni, Tille considerazioni svolte dal Tribunale di Lucca. In questo capitolo verranno trattate le liminari proposte da ricorrenti e resistenti comprese le questioni poste eccezioni di inammissibilità dei ricorsi
0 deglielli.
33 II) Eccezione di inammissibilità di al cuni ricorsi.
NT ha eccepito Il resistente IACONOl'inammissibilità dei ricorsi proposti nei suoi confronti dal
Procuratore generale e dalle parti civili affermando che, con gli atti di impugnazione, si chiederebbe al giudice di legittimità di rivalutare gli elementi di fatto accertati dai giudici di merito.
L'eccezione è infondata perché l'esame dei ricorsi, come potrà verificarsi in seguito, dimostra a sufficienza che, a dei Ficorsi che effettivamente parte alcuni aspetti richiedono un sindacato non consentito in questa sede (per il;
es., соде si vedrà, e come correttamente affidabilità del moschettone in il giudizio sosserva, resistente di il nucleo delle censure è relazione al decesso CI) rispettoso degli accertamenti in fatto svolti dai giudici di merito ma sottolinea la manifesta illogicità, o la giuridica erroneità, delle conclusioni che де sono state tratte.
Hondate o infondate che siano queste tesi l'inammissibilità va esclusa riferendosi ad un vizio censurabile in sede di
Tegittimità con argomentazioni non manifestamente infondate.
Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda l'analoga richiesta di dichiarare inammissibili dai
Cesistenti CO é EO. i ricorsi formulata e
vanno fatte in relazione alle Analoghe considerazioni eccezioni di ZZ LO che lamenta anche la genericità dei ricorsi nei suoi confronti. Genericità che, almeno per
Alcune censure (in particolare quella che si riferisce alla gerarchia del vincolo della itenuta natura esimente
(Militare), non solo è da escludere ma, per quanto si dirà, Condata.
In ogni caso i pur esistenti aspetti di inammissibilità,
Contenuti in alcuni ricorsi, verranno evidenziati nel corso ell'esame delle impugnazioni delle quali è però da escludere integrale inammissibilità.
III) Inammissibilità dell'appello della parte civileCI UN.
La Corte d'appello di nammissibile l'appello proposto dalla parte civile CI Firenze ha dichiarato NO (non anche CO) nei confronti di ER IC perché l'atto di quelli di DA CO NA e pugnazione non era stato notificato alla persona contro cui CI
stato proposto l'appello.
34 Il ricorso contro questa statuizione è fondato atteso che l'art. 591 comma 1° lett. C del codice di rito, richiamato in motivazione a fondamento della statuizione censurata, comprende, tra i casi di inammissibilità поп dell' impugnazione, la mancata notificazione dell'atto di gravame a cura della cancelleria alla parte privata contro cui è proposta. Infatti la norma indicata, mentre richiama espressamente, ai dichiarazione di fini della inammissibilità, le disposizioni degli artt. 581, 582, 583, 585 e 586 c.p.p., omette proprio il riferimento all'art. 584 che prevede la notificazione in questione. L'unico effetto che può quindi derivare da tale omissione (non sanzionata di nullità o da decadenza da alcuna diversa norma) è il mancato decorso del termine per 1'impugnazione incidentale della parte privata, ove sia consentita.
Conseguentemente il giudice del gravame, Ove rilevi l'omissione in questione, non può dichiarare trasmettere1'inammissibilità dell'impugnazione ma deve
l'atto alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato perché proceda alla notificazione in questione a meno che non risulti che la parte cui spettava la notificazione dell'atto ne abbia comunque avuto conoscenza
(la giurisprudenza di legittimità è uniforme nel senso indicato: v. Cass., sez. III, 11 novembre 1999 n. 14443,
Parathoner; sez. V, 12 gennaio 1999 m. 38, Galasso;
sez. II,
23 marzo 1998 n. 8413, Gatto;
sez. IV, 28 marzo 1996 m. 7173,
Moro).
La giustificazione di questa disciplina è agevolmente rinvenibile nella considerazione che sarebbe iniquo prevedere una causa di inammissibilità (o di nullità o di decadenza) dell'impugnazione per l'inosservanza di un adempimento la cui esecuzione non dipende dall'iniziativa della parte ma della cancelleria.
Ne consegue l'annullamento senza rinvio della statuizione sul punto contenuta nella sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Firenze perché, dopo gli adempimenti dovuti, proceda alla trattazione dell'appello proposto da CI GU.
IV) Definitività della sentenza impugnata nei confronti di alcune parti.
Rileva questa Corte che erroneamente è stato dato avviso dell'odierna udienza, per il giudizio di cassazione, a
RE ERGI, ER RC e CA CO GE. TORELLI e PERANI, imputati dell'omicidio colposo in
35 di CA, sono stati assolti in primo grado e danno contro questa decisione hanno proposto ricorso solo le parti civili. Contro la statuizione del giudice di secondo grado, che ha respinto l'appello delle parti civili, non è stato proposto ricorso ancorché nella procura speciale rilasciata al difensore per la proposizione del gravame vengano indicati i loro nomi. L'atto di impugnazione cui soltanto deve farsi
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riferimento essendo irrilevante che la procura sia stata rilasciata con un mandato più ampio non è infatti rivolto
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nei confronti di RE e ER.
CA era invece imputato dell'omicidio colposo in danno di CI ed era stato assolto in primo grado.
L'appello delle parti civili è stato respinto e, anche in questo caso, la procura alle liti per proporre ricorso ricomprende anche il suo nome ma l'atto d'appello non solo non lo indica tra i destinatari del ricorso ma lo esclude espressamente. Per quanto riguarda invece l'appello del P.m. nei confronti di CA CO la Corte lo ha dichiarato inammissibile per rinuncia ma il Procuratore generale impugnante ha precisato che, nel giudizio di appello, поп aveva rinunziato all'impugnazione ma ne aveva chiesto il rigetto. Peraltro, poiché il p.g. ricorrente non impugna questa statuizione, nessuna pronunzia deve essere adottata da questa Corte.
CAP. 5°
- LE CONDOTTE E L'ELEMENTO SOGGETTIVO NEI REATI
CONTESTATI (DECESSI HE E CA).
Si è già accennato alla necessità di modificare l'ordine logico nell'esame degli elementi costitutivi della fattispecie che rende necessario, nel caso di specie, procedere, dopo la descrizione delle condotte rilevanti, all'esame degli elementi di colpa astrattamente e oggettivamente considerati per verificare, successivamente, se questi elementi di colpa abbiano dato causa agli eventi di danno.
Si è ancora accennato, nella sintesi delle motivazioni, quali siano gli elementi di colpa, ravvisati dai giudici di merito nella condotta degli imputati, che hanno avuto efficacia determinante nella causazione dei due eventi che hanno condotto alla morte di HE e CA. In questa sede verranno esaminate le condotte e i profili di colpa che, secondo i giudici di merito (sostanzialmente concordi su questi aspetti) le connotano "oggettivamente", per poi
36 delle contrapposte censure delle parti procedere all'esame sulla riferibilità dei comportamenti colposi alle singole persone.
In estrema sintesi le condotte accertate dai giudici di agli imputati quali si
- delle merito addebitatee successivamente l'eventuale verificherà colposa natura essere così riassunte : per HEi decessi possono e CA nell'aver adottato, senza idonei studi preventivi e senza adeguata sperimentazione, tecnica di lancio che, una per il dinamismo che introduceva, per la velocizzazione dei lanci e sensibile riduzione poteri dei di per la autocontrollo del paracadutista e di controllo da parte del direttore di lancio anche per l'eliminazione della sosta al traverso della porta dell'aereo era incompatibile con il
-
materiale in uso alla brigata ed in particolare con le caratteristiche del paracadute la cui fune di vincolo tendeva fuoriuscire già all'interno dell'aereo formare a e a pericolose anse che potevano attingere parti vitali del corpo del paracadutista.
Ciò premesso agevole constatare anzitutto che la sentenza impugnata non ha posto in discussione il potere degli organismi militari di introdurre nuove tecniche di lancio e neppure ha sindacato la validità tecnica di questa innovazione. Ha invece limitato la sua disamina alla verifica se la nuova tecnica di lancio, per le innovazioni che la caratterizzavano, fosse compatibile con le caratteristiche del materiale utilizzato in relazione alle necessità di tutelare la sicurezza dei giovani paracadutisti e, in particolare, di quelli dotati di minore esperienza. Infine se nuova tecnica fosse stata adeguatamente studiata e la sperimentata e se i direttori di lancio e i paracadutisti fossero stati convenientemente addestrati.
Nessuna indebita invasione del campo riservato alla discrezionalità della pubblica amministrazione (asserita invasione che, nel giudizio di appello, aveva condotto alla formulazione di un'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione) si è quindi verificata. I giudici di merito non hanno posto in discussione l'opportunità di modificare la precedente metodica di lancio né hanno sindacato la validità tecnica della medesima ma la sua compatibilità con i materiali in uso e con l'insufficienza dell'addestramento e della sperimentazione e questa verifica rientra pienamente nei poteri del giudice ordinario.
Ne consegue l'infondatezza delle considerazioni svolte dal Ministero della difesa, responsabile civile, nella parte in cui sostiene che la sentenza impugnata avrebbe travalicato limiti della cognizione attribuita al giudice ordinarioi
37 effettuando una sorta di indebito sindacato sull'attività discrezionale della pubblica amministrazione. Al contrario i giudici di merito non si sono avventurati in alcun sindacato di questo genere limitandosi a verificare la compatibilità della scelta discrezionalmente adottata dagli organismi militari con elementari esigenza di tutela dell'incolumità fisica dei paracadutisti.
Prescindendo per il momento dalla soluzione del problema se le condotte ritenute causa degli eventi dannosi avessero natura omissiva o commissiva va rilevato che ai responsabili di vertice della brigata FO è stato contestato di avere adottato la nuova tecnica di lancio (c.d. a "uscita rapida") senza tener conto delle caratteristiche dei materiali usati e di quelle del personale addetto.
Tutti fattori da valutare unitariamente perché, è stato non illogicamente osservato dai giudici di merito, un fattore di rischio può essere esaltato dalle caratteristiche parimenti pericolose di altro elemento di scenario (per es. le descritte caratteristiche della fune di vincolo venivano esaltate dalla turbolenza creata dalla mancanza di deflettori dell'aereo EN G 222). Il livello di pericolosità aumenta infatti in modo esponenziale per la combinazione di tutti i fattori di rischio contemporaneamente esistenti che, isolatamente considerati, avrebbero potuto trovare ragioni di contenimento che divenivano invece sempre più ingovernabili per la loro compresenza (e per la compresenza dei fattori umani di cui si dirà). E' necessario ora verificare, in relazione agli accertamenti di fatto condotti dai giudici di merito, la congruità logica delle conclusioni tratte dai medesimi ai fini della ritenuta esistenza dell'elemento soggettivo nei reati contestati alla luce delle censure contenute in tutti i ricorsi e nelle memorie dei resistenti.
I) I materiali utilizzati: il paracadute RV 80 B.
conSotto il profilo dei materiali utilizzati, riferimento alla prevedibilità dell'evento, hanno osservato i giudici di merito che il rischio di interferenze tra la fune di vincolo e il paracadutista era un rischio conosciuto e questi casi di interferenza subirono un netto aumento dopo l'introduzione della nuova tecnica. E infatti:
il paracadute RV 80 B era vetusto sotto il profilo costruttivo;
ciò in particolare per le caratteristiche dello stivaggio della fune di vincolo e per il mancato rinforzo degli elastici di ritegno della medesima fune che ne
38 consentivano lo sfilamento già all'interno dell'aereo anche a causa della turbolenza che si creava in prossimità dell'uscita;
il sistema di fuoriuscita del paracadute dal sacco porta sfilamento alle spalle del paracadutista) calotta (con lo aggravava i rischi di ingaggio del collo con la fune
(e infatti il modello successivamente adottato, vincolo di paracadute RV 80 C, fu dotato di un sistema diverso di il fuoriuscita dal sacco con il ribaltamento del paracadute sopra la testa);
la fune di vincolo del paracadute RV 80 B
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caratteristiche tali non tubolare;
morbida (era piatta e aveva ciò risultava, non rigida) da favorire il veleggiamento e e secondo quanto riferito nella sentenza impugnata, già dal 1980 e dai filmati della stessa ditta produttrice del paracadute;
era noto che la fune di vincolo tendeva inoltre a sfilarsi
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già all'interno dell'aereo e per questa ragione il gen.
NT (autore della precedente tecnica di lancio) introdotto l'uso di un bretellino di traino (si tratta di una aveva porzione della fune di vincolo, da questa separata, che viene assicurata direttamente al moschettone e impugnata dal fune di vincolo paracadutista per il trascinamento della lungo il cavo statico) ;
il fenomeno dello sfilamento era stato osservato
-
e filmatoil 9 febbraio 1994 ed era stato segnalato dal col. DE FELICE già il 15 giugno 1990 oltre che dal col. FA nel giugno 1996;
gli stessi imputati LO, STACCIOLI e NO NT
-
avevano sostanzialmente ammesso, nel Corso dell'esame dibattimento di questi primo grado, l'esistenza di nel inconvenienti (addirittura LO e NO NT hanno con sincerità ammesso riferiscono i giudici di merito che se
-
fosse stato problema del maggiormente considerato il
-
materiale CA avrebbe potuto salvarsi). La sentenza di primo grado riporta testualmente l'indicata segnalazione del col. DE FELICE datata 15 giugno 1990 e diretta al comando di brigata il cui tenore è stato
- ritenuto astrattamente idoneo, anche da solo, a fondare il giudizio di prevedibilità degli eventi HE e CA.
Il nastro di vincolo, così si esprime in questo scritto l'ufficiale, "soggetto nella fase di uscita del paracadutista al flusso turbolento d'aria, agente soprattutto in prossimità della parte posteriore della porta, incontrollabili formazioni,assumere tende ad in genere а forma di
39 ansa, tanto più ampie quanto più il relativo moschettone è vicino al fermo di arresto del cavo statico del vettore;
tale effetto può portare alla formazione di veri e propri nodi che possono interessare e avvolgere le braccia 0 addirittura il collo sia del d.l. che del paracadutista".
Insomma i giudici di merito hanno accertato che, già nel giugno 1990, un ufficiale della brigata FO aveva previsto che, anche con l'adozione della precedente tecnica (che consentiva maggiori possibilità di controllo. autocontrollo), si potessero verificare i decessi HE e
CA. Ciò comporta che neppure possa e essere messo indiscussione, sotto il profilo soggettivo, l'elemento della fattispecie costituito dalla prevedibilità dell'evento che, apparendo (dall'esame dei capi d'imputazione; le sentenze non
\affrontano questo problema). essere stata contestata agli imputati soltanto la violazione di regole di diligenza, prudenza e perizia e quindi la sola colpa generica
-
può ritenersi presunta come nel caso della violazione di una 1 non regola integrante la colpa specifica (in questo senso Cass., sez. IV, 15 ottobre 1997 n. 10333, Pretto;
1° dicembre 1989
n. 1501, Iannuzzi;
9 giugno 1989 n. 14202, Belloni).
Trattando del paracadute è necessario esaminare a questo punto (anche se il problema riguarda anche il problema della CA) le argomentazioni svolte, nei motivi aggiunti, dal in cui gen. ME in merito al travisamento del fatto sarebbe incorsa la sentenza impugnata per avere ritenuto che l'eventuale fuoriuscita anticipata della fune di vincolo possa aver avuto rilievo nella CA dell'incidente
CA mentre i dati oggettivi dimostrano che l'incidente si è verificato per l'uscita errata del paracadutista ed in particolare per l'erronea posizione assunta dal capo del medesimo.
Questa censura può essere esaminata unitamente a quella proposta nella memoria difensiva depositata da NO
NT nella quale si sostiene che i giudici di merito avrebbero confuso il veleggiamento della fune di vincolo già all'interno dell'aereo con il problema della formazione di anse all'esterno del velivolo subito dopo il lancio. Secondo il resistente quest'ultimo problema sarebbe stato casualmente scoperto solo nel luglio del 1996 e avrebbe formato oggetto della nota segnalazione al Ministero del col. FA.
Anche se volessero ritenersi ammissibili, in sede di legittimità, censure di questo genere che richiedono una rilettura degli atti processuali (e infatti il ricorrente
ME, per avvalorare la sua tesi, produce alcuni fotogrammi del lancio in cui trovò la morte CAPELLINI IO) va comunque osservato che le affermazioni riportate si pongono
40 in evidente contrasto con gli accertamenti in fatto svolti dai giudici di merito. Quanto al motivo del gen. ME basti ricordare come la tesi della fuoriuscita anticipata della fune di vincolo è stata fondaṭa, dai giudici di merito, sulle
* conclusioni dei periti in base ai medesimi elementi (in particolare i fotogrammi dél lancio) dei quali oggi il ricorrente pretende una diversa lettura.
Per quanto riguarda invece le osservazioni di INO
NT è da rilevare oltre alla ricordata segnalazione
-
del col. DE FELICE che solo con interpretazione illogicamente riduttiva potrebbe leggersi come riferita al veleggiamento interno della fune di vincolo che già il primo giudice aveva osservato come la formazione di anse nella fune di vincolo all'esterno dell'aereo, immediatamente dopo il
*lancio, fosse un problema che preesisteva all'introduzione
*della nuova tecnica di lancio e, a fondamento di questa
*affermazione, sono stati indicati elementi di prova costituiti da un filmato predisposto dalla stessa ditta
IN, produttrice del paracadute, risalente addirittura agli anni '80 e un filmato del 9 febbraio 1994. In entrambi questi documenti cinematografici risulterebbe (e questa Corte non può certamente sindacare questa valutazione dei documenti fotografici effettuata dai giudici di merito) che le anse si formavano anche all'esterno del velivolo.
II) I materiali utilizzati: il velivolo EN G 22.
La sentenza impugnata ha poi richiamato alcune delle
Caratteristiche del velivolo EN G 222 che aggravavano i ischi del veleggiamento: la mancanza di deflettori dell'aereo (a differenza del C 130) che aumentava la brbolenza in prossimità della porta di uscita;
la
Estemazione del cavo statico spostato verso l'esterno = Posto sopra la testa del paracadutista con aumento del ischio di interferenza con il collo (nell'aereo C 130 il avo statico è maggiormente spostato verso il centro
511' aereo e in posizione maggiormente sopraelevata); la Presenza della toilette che costringeva i paracadutisti in
Ondo alla fila a spostarsi verso il centro dell'aereo con un llungamento della fune di vincolo di circa 60 (questo conveniente fu eliminato, dopo il decesso di HE, con sostituzione della toilette con una tendina) ; uno spazio aterno angusto e porte d'uscita di dimensioni eccessivamente idotte con il rischio di urto contro i montanti (urto che si Orificò in effetti nel caso CAPELLINI che, prima di
✓ nciarsi, urtò contro lo stipite della porta e questo urto è tato ritenuto causalmente Filevante nell'adozione uccessiva postura scorretta del paracadutista). della
41
.
1 Ne consegue che logicamente i giudici di merito hanno tratto la conclusione che queste caratteristiche dell'aereo unitamente al preesistente rischio di veleggiamento della
- fune di vincolo già all'interno del velivolo, la maggior dinamicità e rapidità dell'uscita dalla medesima porta 1'eliminazione della sosta al traverso della porta avessero contribuito a drasticamente ridurre, anche per il disordine che si creava all'interno del velivolo, le possibilità di autocontrollo del paracadutista e quelle di controllo del direttore di lancio impossibilitato ad intervenire nel caso di fuoriuscita anticipata della fune di vincolo o assunzione di posizione scorretta da parte del paracadutista;
con i conseguenti rischi per la sua incolumità.
III) Aggravamento del rischio e fattori umani.
Questi rischi furono significativamente aggravati dalla circostanza che la nuova tecnica fu applicata non in modo y
* graduale (eventualmente riservandola inizialmente ai paracadutisti più esperti) ma a tutti i lanci, compresi quelli delle reclute;
e la sentenza impugnata, con ragionamento certamente non illogico, ricorda quali difficoltà incontrino i soggetti che svolgono un'attività avente caratteristiche di elevata specializzazione (tanto più se particolarmente pericolosa) a modificare entro breve tempo gli automatismi acquisiti con un addestramento di lunga durata e particolarmente impegnativo.
I giudici di merito hanno altresì fornito dati statistici dai quali emerge che, nel triennio di applicazione della nuova tecnica, il numero di incidenti (di cui due mortali) dovuti ad interferenze della fune di vincolo con il collo aumento del 50 % (su un numero di lanci praticamente uguale), rispetto a quelli avvenuti nel triennio precedente (diminuirono invece i casi di interferenza con altre parti del corpo). Hanno anche ricordato, a conferma circostanza della che le ricordate imperfezioni del paracadute siano state accentuate dall'introduzione della nuova tecnica di lancio, che dei quattordici paracadutisti deceduti nel corso di aviolanci dal 1972 al 1996 solo HE e CA hanno perso la vita per lo strangolamento da parte della fune di vincolo (la sentenza di primo grado ricorda
- pag. 80 anche un caso, verificatosi nel 1995, in cui il paracadutista rischiò seriamente la vita con modalità analoghe tanto da riportare "una vasta escoriazione della superficie laterale destra del collo e della regione retroauricolare").
Il problema relativo ai fattori umani è stato variamente sottolineato nelle sentenze di merito e riguarda sia i paracadutisti che il personale addetto ai lanci ed in
42 particolare i direttori di lancio. Sotto il primo profilo, hanno sottolineato i giudici di primo e secondo grado, la nuova tecnica sia stata adottata per tutti i nuovi lanci e come quindi anche per quelli effettuati dalle reclute al primo lancio. Sotto il secondo profilo si rilevato che i direttori di lancio ebbero un solo mese di tempo per studiare e sperimentare la nuova tecnica.
considerazione delle caratteristiche In della che ha ridotto di un terzo il tempo di uscita del tecnica nuova paracadutista e ha eliminato la sosta alla porta e il "via" individuale del direttore di lancio (salvo che per il primo paracadutista in uscita) appare congruamente argomentata la
-
valutazione dei giudici di merito secondo i quali questo maggior dinamismo delle uscite limitava considerevolmente le facoltà di auto ed etero controllo del paracadutista ed eliminava sostanzialmente la possibilità di correggere posture scorrette ed altri errori del paracadutista. Problema esasperato (e anche questa conclusione dei giudici di merito, peraltro fondata su tutte le acquisizioni probatorie ed in particolare sui risultati della perizia, non appare né immotivata né illogica) dalla riduzione o eliminazione delle possibilità di intervento da parte dei direttori di lancio.
L'automatismo dell'uscita, velocizzata e non più cadenzata quindidal gesto del direttore di lancio, rendeva praticamente impossibile un intervento all'ultimo istante che avrebbe potuto creare gravi pericoli sia al paracadutista che al direttore di lancio.
Queste considerazioni appaiono incensurabili in questa sede perché i giudici di merito le hanno fondate sugli accertamenti svolti dai periti i quali hanno anche verificato, con lo studio delle videocassette dei lanci, che frequentemente avveniva che i direttori di lancio non rilevassero il posizionamento anomalo del paracadutista. Il giudice di primo grado ha riferito anche di casi di lanci, eseguiti con la tecnica precedente, nei quali i paracadutisti, approfittando della brevissima sosta al traverso della porta, riuscivano ad allontanare la fune di vincolo pericolosamente allungatasi (in un la fune si caso era posizionata davanti al collo e il paracadutista riuscito spostarla prima di lanciarsi). а. era
E aumentarono altresì gli urti del corpo dei paracadutisti contro la carlinga.
Per quanto riguarda invece la preparazione del personale le sentenze di merito hanno posto in evidenza che la nuova tecnica fu _posta in esecuzione senza che i direttori di lancio e i paracadutisti l'avessero bene assimilata. I primi, come si è già accennato, ebbero un solo mese di tempo per apprenderla e insegnarla agli allievi. Da ciò i giudici di
43 "merito hanno tratto conferma proprio dall 'esame dei lanci in à cui TRICHES e CA perirono;
lanci che furono caratterizzati da notevoli differenze t ra un intervallo e l'altro e da un consistente discostamento rispetto ai tempi f minimi complessivi. Ne deriverebbe la conseguenza, secondo la sentenza impugnata, che i direttori di lancio incontrassero
✓ notevoli difficoltà a fare rispettare i tempi di lancio (che in precedenza dettavano essi stessi mentre, con la nuova tecnica, erano scanditi autonomamente da coloro che si lanciavano) e non avessero la possibilità di prestare la
* necessaria attenzione alla posizione assunta dalla fune di vincolo.
Può ancora_ricordarsi, come sottolineato nella sentenza impugnata, che nel dibattimento di primo grado era emerso come le obiezioni sull'introduzione della nuova tecnica provenissero, in particolare, dai maestri di palestra il cui capo non solo ebbe qualifiche negative (a causa delle preoccupazioni manifestate in merito all'innovazione disposta) ma neppure fu ufficialmente informato dell'inizio della sperimentazione e dell'adozione della nuova tecnica e che il gen. RE, quando assunse il comando della Scuola di paracadutismo, ricevette numerose segnalazioni, da parte di ufficiali e sottufficiali, sull'esistenza degli inconvenienti in precedenza ricordati e sull'opportunità che la nuova tecnica non venisse utilizzata per i lanci delle reclute.
IV) Gli accorgimenti in uso negli altri paesi Nato.
A comprovȧ della necessità, per il rispetto delle ragioni di sicurezza (e a dimostrazione che nessun sindacato
è stato svolto sull'opportunità di adottare la nuova tecnica di lancio) i giudici di merito hanno riferito (in particolare nella sentenza di primo grado) i dati comparativi con gli alla Nato che avevano adottato una altri paesi aderenti tecnica a uscita rapida simile a quella in esame.
Innanzitutto in questi altri paesi, che pur adottano la tecnica di "uscita rapida", la cadenza è di un paracadutista al secondo e i giudici di merito hanno più volte sottolineato quali conseguenze avesse, sui livelli di sicurezza, un'accelerazione dei tempi di uscita rispetto ad una cadenza ritenuta di assai elevata efficienza.
In secondo luogo è stato accertato che in questi paesi l'adozione della nuova stata variamente tecnica accompagnata dal mutamento del sistema di fuoriuscita del paracadute con un ribaltamento che lo allontana dal corpo del paracadutista ed in particolare dal collo (Danimarca,
44 Germania, Portogallo, Regno Unito e Usa), con l'adozione di Funa fune di vincolo tubolare о più rigida (Danimarca, Usa), e quindi meno sensibile alle (Germania, Portogallo e aerodinamiche (in Belgio, dove è stata mantenuta
for ze piatta, la fune è però più larga e spessa) e con lo stivaggio Festerno della fune di vincolo che ne rende maggiormente visibili eventuali allentamenti.
Si è aggiunto che, in alcuni di questi paesi, il numero dei direttori di lancio per il C 130 è stato raddoppiato ( mentre, per l'aereo corrispondente all'EN G 222 (il C 27 A), è prevista la presenza di aiutanti direttori di lancio con il conseguente innalzamento del livello di sicurezza.
Ancora: in alcuni paesi Nato (Belgio, Germania, Usa) è giudice ha previsto un accorgimento che il primo motivatamente ritenuto risolutivo dei problemi creati dalla possibilità di veleggiamento della fune di vincolo: consegna la fune al momento del lancio il paracadutista al direttore di lancio e ciò sarebbe sufficiente ad impedirne il eleggiamento. In conclusione su questo punto: i paesi che hanno adottato la tecnica ad uscita rapida hanno efficacemente contenuto i rischi con l'adozione di accorgimenti che invece i responsabili della brigata FO neppure hanno affrontato fino al decesso CA.
V) Le ragioni delle scelte operate dai responsabili della FO.
Secondo la sentenza impugnata dalle conclusioni delle commissioni militari incaricate dell'inchiesta interna per le morti di HE e. CA (che pure avevano escluso ogni responsabilità dei vertici della brigata FO per gli eventi in questione) emerge il duro giudizio che "i giovani paracadutisti fossero ossessionati dal 'quando' lanciarsi
' come lanciarsi". La credibilità di questa tesi anziché dal non può prescindere dall'accertamento (ovviamente riservato al giudice di merito) delle ragioni che hanno spinto i responsabili della brigata "FO" ad una scelta che, immotivata, apparirebbe irragionevole. se La sentenza impugnata non si è sottratta a questo compito e ha spiegato le ragioni per le quali i responsabili della brigata FO, pur consci dell'inadeguatezza del materiale e della limitatezza del tempo destinato alla sperimentazione e all'addestramento, operarono comunque per l'introduzione anticipata della nuova tecnica ritenuta necessaria per velocizzare i lanci;
ciò avvenne perché le'lungaggini burocratiche" avrebbero impedito per lungo tempo
45 1'innovazione e così "fu completamente e volutamente taciuto l'innalzamento del livello di pericolo per i paracadutisti, specialmente se reclute, che i lanci più veloci avrebbero comportato in relazione al vecchio materiale".
E, a conferma di queste valutazioni, la sentenza ricorda соще, dopo il decesso CA, furono introdotte tutte quelle modifiche al materiale (la fune di vincolo fu resa tubolare e rigida;
furono aumentati e rinforzati gli elastici di ritegno della fune di vincolo;
fu modificata la posizione di stivaggio del paracadute in modo che l'apertura avvenisse in posizione più distanziata dalla testa del paracadutista) alla tecnica di lancio (i direttori di lancio vennero e raddoppiati;
fu prevista la consegna della fune di vincolo al
#direttore di lancio;
l'intervallo di lancio tra i paracadutisti fu portato a un secondo;
furono esclusi dalla nuova tecnica i lanci delle reclute).
Non si tratta di un giudizio a posteriori sulla idoneità della nuova tecnica ma di una valutazione compiuta sugli elementi di conoscenza, in precedenza indicati, posseduti (o che dovevano essere posseduti) dagli imputati all'epoca degli incidenti e specificamente indicati nella sentenza impugnata. Elementi di conoscenza che avevano convinto gli organismi militari degli altri paesi che avevano compiuto analoga scelta della necessità di adottare le cautele più volte descritte. E non può non sottolinearsi, come osservato dai giudici di merito, che alcuni degli accorgimenti indicati
(raddoppio dei direttori di lancio;
aumento dell'intervallo di lancio;
esclusione delle reclute dall'uso della nuova tecnica) ed eventualmente quello da tempo in uso in Belgio,
Germania e USA (la consegna della fune di vincolo al direttore di lancio) avrebbero potuto essere utilmente adottati immediatamente e senza attendere le complesse procedure burocratiche ministeriali.
A questa ricostruzione vengono Hosse nei motivi di ricorso e nelle memorie presentate, oltre alle censure già esaminate, le seguenti critiche che verranno esaminate in modo congiunto.
VI) La sperimentazione. Su questo aspetto le osservazioni contenute nella sentenza impugnata sono particolarmente drastiche perché hanno sostanzialmente escluso che sia stata effettuata alcuna seria sperimentazione non essendo stato rinvenuto alcun documento scritto, fotografico o cinematografico a conferma dell'avvenuta sperimentazione che anche i periti hanno ritenuto sostanzialmente inesistente.
46 La Corte di merito ha condiviso, riassumendole, le considerazioni svolte nella sentenza di primo grado che aveva rilevato come non esistesse alcun documento relativo ai primi lanci, ai risultati dei medesimi, alla presenza o assenza di momenti critici e che rendessero conto dei risultati della sperimentazione;
che non esisteva alcuno spunto da cui potesse ricavarsi che, oltre ai tempi di velocizzazione e al risparmio di ore di volo e di passaggi, si fosse tenuto conto dei problemi della sicurezza e si fosse fatto riferimento agli accorgimenti adottati in altri paesi per ridurre i rischi che la nuova tecnica aveva amplificato in notevole misura.
Quanto all'obiezione che la sperimentazione avrebbe riguardato un numero elevato e comunque sufficiente di lanci
(4539) i giudici di merito hanno fatto riferimento all'indagine peritale che ha rilevato varie incongruenze
(anche temporali) nel rilevamento di questi dati e ha comunque posto in evidenza come questi lanci fossero del tutto scollegati da una seria analisi dei risultati della
[sperimentazione che ne potessero convalidare la fattibilità e Cla coerenza non solo con gli obiettivi di velocizzazione ma, altresi, con quelli relativi alla sicurezza. E' quindi agevole constatare come la Corte di merito abbia dato adeguato conto delle critiche svolte nei confronti della sentenza di primo grado esponendo in modo convincente le argomentazione poste a fondamento del rigetto degli appelli sui punti indicati e convalidando, in modo argomentato, le considerazioni svolte sul punto dal primo giudice che aveva osservato: "Per potersi, cioè, avere un quadro razionale d'insieme sarebbe stato necessario procedere gradualmente, prima con personale più esperto e poi con personale meno preparato;
prima con equipaggiamento leggero e poi con equipaggiamento più pesante;
sarebbe stato opportuno fare lanciare le stesse persone prima con una tecnica e poi con l'altra, raccogliendo dati (sulle uscite scomposte, sulle spinte, sugli urti contro le porte, sulla durata delle uscite individuali e totali) da comparare;
sarebbe stato opportuno verificare le possibilità d'intervento, in caso di anomalie, dei direttori nell'altradi lancio nell'una e tecnica ........... Tutto ciò под è stato fatto, essendo state ignorate le ragioni della sicurezza ed essendo state tenute di mira soltanto le ragioni dell'efficienza." La sentenza impugnata evidenzia come nulla di ciò sia stato fatto e che, della asserita sperimentazione, sia stata trovata traccia esclusivamente in tre lettere che davano conto dell'inizio e della fine di essa e segnalavano problemi marginali e alcun cenno facevano ai problemi della sicurezza.
47 心
*Inoltre, da altri documenti reperiti, risulterebbe che in realtà la sperimentazione (se esistente: la Corte di merito riferisce che alcuni testi hanno escluso di
Spartecipato o di esserne stati consapevoli o di esserne stati avervi
Binformati) era iniziata prima di quanto attestato. molto dopo (la tesi della ed era
*terminata Corte, peraltro incensurabilmente argomentata, è che la nuova tecnica stata introdotta prima che sia la sperimentazione, ammessane l'esistenza, fosse terminata).
In ogni caso può osservarsi conclusivamente punto come sia stato incensurabilmente su questo accertato che, se anche sperimentazione vi è stata, non si è tenuto conto in alcun modo, nello svolgerla, dei problemi relativi alla sicurezza dei paracadutisti. E la sentenza impugnata sottolinea ancora che l'istruttoria dibattimentale svolta ha dimostrato come vi sia stata, di fatto, una sovrapposizione tra sperimentazione, addestramento ed esecuzione della nuova metodica.
VII) Colpa omissiva e colpa commissiva.
Si lamenta (motivi LO) che la Corte di merito abbia, in buona sostanza, immutato l'imputazione ritenendo la colpa di natura omissiva e commissiva mentre il primo giudice l'aveva configurata come esclusivamente omissiva.
Com'è noto la giurisprudenza di legittimità adotta, nel verificare la mancata corrispondenza tra accusa contestata e fatto ritenuto in sentenza, criteri non formali ° meccanicistici ma criteri sostanziali e si ispira principio al secondo cui il parametro che consente di verificare, nel caso in cui sia accertato lo scostamento indicato, l'esistenza della violazione del principio ricordato è costituito dal rispetto del diritto di difesa nel senso che l'imputato deve avere avuto, in concreto, la possibilità di difendersi dall'accusa contestatagli come avviene nei casi in cui dell'addebito si sia trattato nelle varie fasi del processo ovvero in quelli nei quali sia stato lo stesso imputato ad evidenziare il fatto diverso quale elemento sua discolpa (si vedano, da ultimo, nella a giurisprudenza di legittimità, Cass., IV, 27 febbraio П. 7725, Burali;
sez. II, 12 ottobre 2000 sez. 1. 11082,2002
Fichera; 15 marzo 2000 п. 5329, Imbimbo). Naturalmente non deve trattarsi di fatto completamente diverso ed eterogeno con immutazione dell'imputazione nei suoi elementi essenziali
(v. Cass., sez. I, 14 aprile 1999 n. 6302, Iacovone;
sez. VI, 14 gennaio 1999 n. 2642, Catone) .
Nel caso di specie non solo risultano rispettati tutti i
48 presupposti indicati, con particolare riferimento alle possibilità concesse (ed ampiamente utilizzate, in particolare dal gen. LO) di difendersi su tutte le accuse contestate ma è comunque da escludere che i fatti ritenuti in rentenza siano diversi da quelli contestati.
Il contrasto tra i due giudici di merito è infatti di esclusivamente nominalistico perché, ferma restando ipo fimputazione originaria e i fatti contestati, i giudici hanno ritenuto di attribuire una diversa configurazione teorica alle condotte accertate che, dal primo giudice, sono State ritenute di natura omissiva e dal secondo sia omissiva
Che commissiva. Ricostruzione, quest'ultima, che questa Corte fitiene corretta perché ha natura certamente commissiva
☑introduzione, nelle condizioni indicate, della nuova
Recnica alla quale si sono poi accompagnate altre condotte
Commissive (per es. l'utilizzazione di materiali inidonei) e
Omissive (per es. il mancato idoneo addestramento di allievi direttori di lancio).
Del resto ben raramente nei reati omissivi impropri alla
Condotta omissiva non si accompagna un facere che, in qualche modo, incrina la natura del tutto passiva di questo tipo di
Creati. E spesso la stessa condotta, a seconda del punto di vista adottato, può essere ritenuta di natura omissiva °
Commissiva; anche nel caso in esame l'utilizzazione di materiali inidonei e vetusti (condotta commissiva) può essere descritto anche come mancata attivazione perché la brigata
FO potesse disporre di materiali adeguati (condotta omissiva). E' quindi da rigettare la doglianza denunziata anche sotto il profilo del vizio di motivazione.
VIII) Attività pericolose. Un altro gruppo di censure attiene alla natura dell'attività di aviolancio;
la pericolosità di questa attività sarebbe insopprimibile e quindi non potrebbe essere addebitato a chi la gestisce un evento destinato, prima o poi, a verificarsi (motivi LO) e senza tener conto che, con questa tecnica, prima del decesso TRICHES erano stati effettuati ben 26.000 lanci senza alcun inconveniente. Queste argomentazioni sono riprese nella memoria del responsabile civile.
Questo gruppo di censure inerisce in buona sostanza ad altro aspetto della fattispecie del reato che si colloca ai confini tra l'elemento soggettivo e l'elemento oggettivo costituito dal rapporto di causalità: l'aspetto della
49 evitabilità dell'evento. Per fondare la оprevenibilità è sempre affermato, non responsabilità dell'agente, si Sufficiente che l'evento sia stato cagionato da una condotta fosse evitabile (un che l'eventoColposa ma è necessario quindi colposamente terapeutico erratio intervento e non potrà essere posto a base di una condanna per seguito
-
destinata lase vittima era micidio colposo comunque a Horire con gli stessi tempi e modalità: quindi quell'errore hon "cagionato" l'evento). Nelle attività pericolose ha aunque ad un più elevato grado di prevedibilità di eventi dannosi corrisponde anche un minor grado di prevenibilità dei redesimi.E
Il duplice presupposto dal quale prendono avvio queste è certamente censure è corretto. Innanzitutto l'aviolancio (che nel diritto civile qualificabile "attività pericolosa" comporta una sostanziale inversione dell'onere della prova: art. 2051 cod. civ.) perché presenta tutte le caratteristiche the la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto connotare
(anche separatamente) tali laattività: pericolosità
Entrinseca, quella dipendente dalle modalità di esercizio e quella derivante dai mezzi adoperati: si veda, da ultimo,
Cass., III civ., 2 marzo 2001 n. 3022. In secondo luogo sez. certamente vero che un margine di rischio (il c.d. "rischio nelleConsentito) cheattività pericolose l'ordinamento autorizza è ineliminabile e, ciò non ostante, l'esercizio di queste attività non è vietato perché considerate socialmente utili.
Ma da queste (ovvie) constatazioni non possono derivare le conseguenze che i ricorrenti e il responsabile civile vogliono trarne. Proprio perché si tratta di attività pericolose e proprio perché l'ordinamento accetta l'esistenza ineliminabile del margine di rischio - la persona alla quale è attribuita una posizione di garanzia (questa volta intesa in senso più ampio di quello relativo alla CA omissiva, ex art. 40 comma 2° cod. pen., e comprensivo di tutti i casi di attribuzione ad una persona della tutela della salvaguardia dei beni primari) nello svolgimento delle attività medesime ha obbligo, di נון maggiore e non minore intensità, di ridurre il margine di rischio nei limiti più ristretti che le conoscenze scientifiche, le nozioni di comune esperienza e le disponibilità di materiali utilizzabili consentono. Per fare un esempio: chi organizza soccorsi in alta montagna deve non solo addestrare adeguatamente i soccorritori ma dotarli del materiale più idoneo ad evitare rischi alle persone addette a questa attività altruistica ma pericolosa. Se a questo obbligo avrà adempiuto non potrà certo rispondere di eventi derivati anche da fatti astrattamente prevedibili e dalle conseguenze non prevenibili nelle condizioni in cui
50 l'attività si svolge. In definitiva, nelle attività pericolose consentite, proprio perché la soglia della prevedibilità è più alta, nel senso che gli eventi dannosi sono maggiormente prevedibili (e spesso in minor misura evitabili) rispetto alle attività comuni, maggiore deve essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre il rischio consentito nei limiti del possibile. Quindi ineliminabilità del rischio non corrisponde ad un'attenuazione dell'obbligo di garanzia ma semmai ad un suo rafforzamento.
Così, nell'attività di aviolancio, non potrà certamente essere addebitato _ a chi la organizza, il fatto che adeguatamente addestrato subisca un paracadutista evento un dell'atterraggio per una dannoso al momento sua erronea manovra o durante la caduta per eventi (per es. atmosferici) " imprevedibili. Ma è certamente obbligo del garante prevenire gli eventi dannosi che possano derivare da un insufficiente iddestramento o dall'uso di materiale inidoneo perché avente caratteristiche tali da aumentare il rischio già insito ell'attività svolta.
Il quadro fattuale, incensurabilmente accertato dai Miudici di merito nel caso in esame, è idoneo a dimostrare he i garanti dell'incolumità dei paracadutisti hanno invece ivolto un'insufficiente (0 inesistente) addirittura ttenzione al problema sicurezza posto in maniera della clatante dalla nuova tecnica che riduceva al massimo intervallo nei tempi di uscita per attribuire eccessivo, se Ton esclusivo, rilievo alla velocizzazione dei lanci. Ciò non ha nulla a che fare con il problema dell'insopprimibilità del ericolo in queste attività perché gli eventi non sono collegabili a questo margine di rischio insopprimibile ma ila negligenza, imprudenza e imperizia con le quali sono tati affrontati i problemi della sicurezza che l'adozione alla nuova tecnica poneva in relazione alle caratteristiche el materiale e alle capacità del personale ed in particolare quello di addestramento.
Né può avere rilievo la circostanza che, con la nuova cnica di lancio, al momento dell'incidente HE, fossero tati effettuati ben 26.000 lanci senza che si verificassero Venti dannosi perché a parte il all'ammissibilità problema in questa sede di questo alutazioni le tematiche di questo processo sono diverse tipo di
-
guardano l'accertamento relativo alla corretta adozione e alla nuova tecnica di lancio e alla sua influenza causale eventi mortali verificatisi.ugli Per altro verso si trebbe obiettare, al rilievo dei ricorrenti, che i giudici merito hanno richiamato le conclusioni peritali dalle
51 quali è emerso, al contrario di quanto sostenuto nei ricorsi, che con la velocizzazione dei lanci aumentarono, per fortuna senza altre conseguenze mortali, i casi di interferenza tra la fune di vincolo e il collo del paracadutista.
Neppure appare condivisibile la censura che si riferisce ad un'asserita incompatibilità tra l'esistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento e la legittima esistenza di attività a "rischio consentito" (motivi LO). Questa antinomia non esiste perché, come si è visto, anche nelle attività pericolose, l'obbligo giuridico di impedire l'evento non solo non viene meno ma addirittura viene esaltato. E le stesse argomentazioni valgono per le analoghe considerazioni, contenute nel secondo ricorso LO, che si riferiscono ad un'asserita contradditorietà tra l'applicazione dei criteri di prevedibilità ed evitabilità nell'esercizio delle attività pericolose. Al problema relativo allo svolgimento di attività pericolose consentite si ricollega il problema della posizione di autogaranzia sviluppato, in particolare, nella memoria del responsabile civile. Corrette sono le premesse del ragionamento: fermo restando che l'obbligo di garanzia è attribuito a tutti coloro che, all'interno della gerarchia militare, intervengono nelle varie fasi dell'attività di aviolancio, è però altrettanto vero che v'è una fase finale (in cui tutti i soggetti garanti non hanno più alcun potere di intervento in quanto l'ultimo segmento di garanzia છે attribuito al medesimo paracadutista. Non è però corretta la conclusione che da tale premessa viene tratta: che anche il governo della fune di vincolo sia attribuito esclusivamente al paracadutista che, per evitare interferenze con il corpo, dave assumere una posizione corretta.
Se infatti, come è stato accertato nei casi di specie, la velocizzazione del lancio contribuisce all'assunzione di posizioni scorrette e alla fuoriuscita anticipata della fune di vincolo;
se diminuiscono le possibilità di controllo, da parte del direttore di lancio, dell'eventuale posizione
*corretta e le possibilità di governo della fune di vincolo;
* tutto ciò avviene non può più dirsi che questa fase delicatissima del lancio sia attribuita esclusivamente
Ul'autogaranzia del paracadutista perché si tratta di fasi helle quali può, e deve, operare l'obbligo di garanzia dei soggetti tenuti del lancio a salvaguardare la sicurezza creando le condizioni che ne consentano l'esecuzione con la
Baggior tutela possibile dell'incolumità del paracadutista. Del resto non è neppur vero che l'obbligo di garanzia Panga meno integralmente nella fase finale del lancio. Ciò si Ferifica solo se i titolari dell'obbligo di garanzia abbiano
52 interamente adempiuto agli obblighi derivanti da tale posizione: per es. se abbiano convenientemente addestrato il paracadutista nelle tecniche di caduta al suolo (o in punti sopraelevati come gli alberi) in quelle che consentono di
°
fronteggiare fenomeni atmosferici prevedibili. Persiste invece l'obbligo di garanzia, e rende responsabile degli eventi dannosi verificatisi, l'inadempimento degli obblighi connessi alla posizione in questione causalmente ricollegabili ad un evento dannoso.
IX) Incidenza dell'altrui comportamento omissivo.
Come già si è accennato nelle premesse le parti civili e il procuratore generale hanno censurato la sentenza impugnata дella parte in cui ha escluso la penale responsabilità di alcuni imputati (OL, NO NT e ZZ) in quanto, secondo l'assunto della Corte di merito, la loro posizione subordinata e il vincolo di gerarchia militare
Avrebbero loro impedito di esprimere pareri difformi rispetto Ila volontà irremovibile del gen. LOI di procedere l'adozione della nuova tecnica di lancio. Da questa
Premessa di fatto (i pareri trasmessi al gen. LO sarebbero
☐ tati reticenti e fuorvianti) il ricorrente LO deduce che
✓ gli avrebbe finito per rispondere del fatto altrui, in olazione del principio della responsabilità personale, perché, secondo il suo assunto, egli non poteva neppure
Ospettare che i suoi collaboratori, invece di evidenziare la tuazione reale accertata, gliene avessero sottoposta una diversa per timore reverenziale o per compiacerlo.
Il problema relativo alla rilevanza del vincolo di gerarchia militare verrà esaminato più avanti nel Corso ll'esame dei motivi contenuti nei ricorsi del procuratore
Derale e delle parti civili nei confronti di OL,
CO NT e ZZ.
In merito alla censura proposta dall'imputato LO va vece osservato che se i fatti accertati dai giudici di
✓ rito corrispondessero a quelli descritti nel motivo di corso effettivamente il ricorrente а buon diritto
Onsurerebbe la sentenza impugnata, In realtà la Corte
Appello di Firenze (a parte la ricostruzione, un po'
✓ ricaturale, che la sentenza impugnata opera dell'ambiente Olla brigata FO i cui vertici vengono descritti come Pavidi esecutori di ordini non dati, ma presunti, di un capo despota) bene ha evidenziato le condotte colpose proprie e Personali del gen. LO che, prescindendo dai pareri acquisiti dai suoi subordinati, era, oltre che provetto paracadutista, Persona di elevatissima competenza ed esperienza, anche a Vello internazionale, nel campo dell'aviolancio
53 Ciò che la sentenza impugnata addebita al gen. LO è di avere volutamente e scientemente ignorato la lacunosità e le '5' omissioni delle quali, proprio in virtù della sua
-
elevatissima competenza specifica nel settore, poteva ° comunque doveva rendersi conto che caratterizzavano le relazioni dei suoi collaboratori i quali avrebbero avuto unico intento di soddisfare l'irrevocabile decisione del
Toro comandante di introdurre la nuova tecnica per portare efficienza dei paracadutisti italiani al medesimo livello degli altri paesi Nato ed anzi migliorando le prestazioni fispetto ai risultati cui questi paesi erano pervenuti.
Si aggiunga che, secondo la sentenza impugnata, la competenza e l'esperienza del gen. LO dovevano consentirgli
(: avvertire la lacunosità del lavoro svolto posto che le relazioni dei suoi sottoposti mentre affrontavano in modo
-
(saustivo i problemi relativi alla fattibilità della nuova
Letodica, alla maggiore concentrazione dei paracadutisti ll'obiettivo, al risparmio di ore di volo erano del tutto lenti sui problemi relativi alla compatibilità della nuova todica con esigenze di tutela della sicurezza in relazione materiali usati, alle conseguenze della velocizzazione dei nici e ai tempi occorrenti per un adeguato addestramento del
Esonale (in particolare i maestri di palestra e i direttori lancio).
Analogamente è stata accertata (lo si è già accennato) punto di fatto e anche queste omissioni potevano e
Revano essere rilevate dal l'assoluta gen. LO -
Sufficienza (se non inesistenza) della sperimentazione e este carenze non potevano, o dovevano, sfuggire ad persona elevatissima competenza nel settore come il gen. LO del le deve quindi ritenersi infondata la critica rivolta alla
Cenza impugnata che, al contrario di quanto si sostiene in orso, ha fatto riferimento a comportamenti colposi propri medesimo ricorrente pur riconoscendo (è vero: senza
I me le necessarie conseguenze) le gravi carenze di cui si
Parlato nelle omissioni e nelle relazioni predisposte dai collaboratori.
La conclusione della Corte d'Appello è che il gen. LOI gia fatto ingannare "perché ha voluto essere ingannato dai collaboratori". E questa icastica conclusione, per to si è detto, appare fondata su un accertamento di fatto gruamente motivato ed esente da vizi logici e giuridici lo rendono insindacabile in questa sede.
✗) La posizione del gen. MENCHI in relazione al decesso CA.
54 Si trattano in questa sede le censure che coinvolgono
Il gen. come particolarmente l'aspetto soggettivo. MENCHI, si è in precedenza accennato, ha dedotto la mancanza di motivazione sul motivo di appello con il quale aveva eccepito che il riconoscimento della sua responsabilità in ordine al decesso CA era fondato sull'erroneo presupposto che egli rivestisse la qualità di comandante della brigata
"FO" mentre, in realtà, egli era il comandante del distaccamento "FO" (struttura subordinata alla brigata) in questa qualità, non aveva il potere di modificare le ge, tecniche di lancio;
modifica che costituiva prerogativa esclusiva del comandante della brigata.
Su questo motivo di ricorso è innanzitutto da escludere l'esistenza di un erronea interpretazione delle funzioni isvolte dal gen. ME. Il primo giudice aveva infatti espressamente qualificato l'imputato quale "Comandante del
Distaccamento FO (struttura sostitutiva della Brigata, impegnata in operazioni militari in Bosnia)". Il primo giudice ha quindi ritenuto che, in assenza del comandante della brigata, le sue funzioni venissero svolte dal comandante del distaccamento. Affermazione incensurabile in giuridicamentee corretta perché rispettosa delle fatto disposizioni contenute nell'art. 12 comma 4° del d.p.r. 18 luglio 1986 11. 545 (" al militare investito di comando deceduto, assente o impedito, subentra di iniziativa, fino alla nomina del successore il militare, che ne abbia titolo, in servizio presso lo stesso comando e reparto, più elevato in grado e, a parità di grado, più anziano ").
L'imputato, con i motivi di appello, oltre a riaffermare non pericolosità della nuova tecnica di lancio, aveva la ribadito che non era in suo potere modificarla e che il comando della brigata, pur dislocato in Bosnia, continuava ad esercitare i suoi poteri di comando. La sentenza della Corte
d'Appello di Firenze поп ha omesso di motivare su questo motivo di appello e non ha erroneamente presupposto che il gen. ME comandasse la brigata dando invece espressamente atto che egli era il comandante del distaccamento anche se, per l'assenza del comandante, fatto ne svolgeva le خه funzioni. Sotto questo profilo le censure del ricorrente sono dunque infondate anche perché la norma indicata non prevede in alcuna parte una limitazione dei poteri del sostituto.
In realtà la Corte di merito ha indicato tre elementi a a carico del gen. ME a fondamento dell'affermazione della sua personale responsabilità per il decesso di CA:
1993,ME svolgeva, nell'agosto le funzioni di aveva dato parere comandante della SM e, in tale veste,
55 positivo sulla definitiva fattibilità tecnica della metodica che la nuova tecnica potesse e aveva il parere espresso essere adottata senza controindicazioni di sorta anche dagli che forma oggetto allievi paracadutisti. Su questo punto, ME, deve gen. ricorso del dimotivo dell'ultimo affermarsi la manifesta infondatezza della censura secondo cui il fatto non gli sarebbe mai stato contestato;
premesso che al ricorrente non è stato contestato il decesso HE,
CA decesso perresponsabilità il ai della fini 1'argomento è stato dalla Corte di merito utilizzato non come autonoma condotta colposa ma esclusivamente come elemento di colpevole non (0 della conoscenza della ai fini conoscenza), da parte del ricorrente, delle problematiche prova ditecnica lancio chesicurezza la nuova relative alla poneva;
assunto il comando del distaccamento di fatto, quello e, "di controllare della brigata, il gen. ME aveva omesso con la massima attenzione se fossero stati eliminati tutti i pericoli esaltati dalla nuova metodica fin dalla sua origine tanto più che "la e, in caso contrario, porvi rimedio"; sulla fattibilità tecnica della nuova sperimentazione exa ancora in come tutta unametodica, a due anni dalla sua introduzione, la Corte precisa COISO realizzazione";di serie di fatti (le conclusioni delle commissioni d'inchiesta sul decesso HE, i 28 casi di interferenza con la fune di
1'addestramento vincolo verificatosi dopo l'evento HE, dei direttori di lancio ancora in corso dopo oltre due anni tecnica), oltre quelli già dall'introduzione della nuova
° dovuto essere conosciuti) che avrebbero
) conosciuti avrebbero dovuto indurre il sull'inidoneità dei materiali, immediati provvedimenti e all'adozione ME di decisivi (alcuni dei quali, come si è già accennato, potevano gen. il materiale) essere anche senza rinnovare per adottati ovviare alle gravi carenze esistenti in tema di sicurezza per la salvaguardia dei paracadutisti durante i lanci;
l'imputato fu informato ufficialmente, nell'ottobre 1994, della missiva del col. FA che segnalava al Ministero fune di vincolo della difesa come il veleggiamento della potesse costituire un grave pericolo per i paracadutisti e, ciò non ostante, non adottò alcun provvedimento limitandosi a segnalare il grave inconveniente alla soc. RV.
sentenzalache ricava quindi Da quanto esposto si impugnata non è incorsa nell'errore denunziato perché mai ha confuso le funzioni di comandante della brigata con quella di comandante del distaccamento solo attribuendo a quest'ultimo, ricordate, i come previsto dalle disposizioni normative poteri di comando della brigata in assenza e impossibilità di svolgere le proprie funzioni da parte del comandante della
56 brigata. In secondo luogo ha individuato altresì condotte colpose proprie del ricorrente (tra l'altro in parte estranee alle funzioni vicarie svolte) e certamente riconducibili alle proprie attribuzioni e a quelle di fatto esercitate.
Quanto agli altri motivi del ricorso ME va osservato iche 1'infondatezza del secondo motivo (in sintesi:
'inesigibilità da parte sua di condotte diverse da quelle di segnalare eventuali inconvenienti;
segnalazione effettuata dal già col. FA) discende considerazioni svolte in merito al comando di fatto assunto sia dalle
Idella brigata sia da quanto si dirà in tema di gerarchia militare.
Gli altri motivi del ricorso ME sono stati о
Verranno di seguito trattati nel corso della disamina degli
Argomenti cui si riferiscono. Il motivo di ricorso nei suoi confronti proposto dalle parti civili CA, e iguardante le statuizioni civili, verrà esaminato in sede di Conclusioni.
IL RAPPORTO DI CAUSALITA' NEI DECESSI HE E PELLINI.
°
6
I) Premessa.
Il problema che si è posto all'attenzione dei giudici di to riguarda la riconducibilità degli eventi in danno di
CHES e CA alle descritte condotte ritenute colpose;
Forrerà quindi valutare se i giudici di merito abbiano ito di adeguata, giuridicamente corretta e non illogica vazione il loro convincimento in merito alla soluzione problema se le condotte medesime (che, per quanto si è to in precedenza, devono essere considerate sia omissive
Commissive) abbiano o meno cagionato i luttuosi eventi.
il responsabile civile e I ricorrenti LO e ME, he delle persone nei cui confronti sono stati proposti i Orsi, hanno contestato sotto diversi profili l'esistenza rapporto di CA tra le condotte loro addebitate e eventi dannosi di cui si tratta nel presente processo. In ņi ricorsi, nelle memorie depositate e nella discussione sono stati richiamati i principi di recente affermati questa sezione e dalle sezioni unite accertamentoazione della Corte in tema di di Orto dell'esistenza di del CA per cui occorre premettere alcunederazioni di carattere generale su questo tema.
.57 In generale può osservarsi che il concetto di causa delle azioni umane, o degli eventi naturali, costituisce da lungo tempo oggetto della ricerca filosofica, scientifica e delle scienze sociali. Nel più ristretto ambito della scienza Egiuridica il rapporto di CA costituisce un criterio di imputazione oggettiva di un evento alla condotta di un soggetto;
solo se l'evento può essere ritenuto ricollegabile alla condotta l'agente potrà essere tenuto a risponderne
(concorrendo i criteri di imputabilità soggettiva).
Il codice penale ha esplicitato questo concetto nella formula usata dall'art. 40, comma 1°, con la previsione che l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, debba essere "conseguenza" della sua azione od omissione. Con questa formulazione il codice, come è comunemente riconosciuto, ha inteso accogliere la c.d: teoria condizionalistica della CA ("condicio sine qua non") o dell'equivalenza delle cause.
Tradizionalmente si afferma che all'accertamento dell'esistenza del rapporto di CA si perviene con un procedimento di eliminazione mentale: un'azione è causa di un evento se non può essere mentalmente eliminata senza che
l'evento venga meno o si verifichi con modalità diverse. La condotta deve costituire quindi una condizione c.d. necessaria (contrapposta alle condizioni c.d. sufficienti) per il verificarsi dell'evento. Questo aspetto del problema della CA merita un approfondimento perché attiene ad Juno dei problemi sollevati con i ricorsi e costituisce uno dei fondamenti della sentenza impugnata in relazione alle assoluzioni di NO NT, OL = ZZ (l'altro riguarda la esigibilità delle condotte e verrà trattato più avanti).
Il procedimento di eliminazione mentale costituisce un metodo largamente approssimativo, come è stato in più occasioni dimostrato, che non sempre consente di pervenire ad una ragionevole soluzione del problema. In particolare la dottrina ha chiarito come il procedimento di eliminazione mentale sia inutilizzabile nei casi di CA alternativa ipotetica (si consideri il caso di distruzione di un bene che sarebbe stato ugualmente distrutto per altra causa) ° di CA addizionale (si pensi alla duplice, contemporanea, indipendente ed efficace azione omicida). Con il processo di eliminazione mentale l'evento si verifica ugualmente in entrambi i casi ma apparirebbe singolare escludere il nesso di condizionamento per una delle due condotte. E lo stesso deve dirsi nel caso di concorso di cause sopravvenute di cui si dirà più avanti.
58 Anche se espressa in termini diversi (non per tutti gli assolti per il rilievo del vincolo gerarchico Cimputati
✓ militare la sentenza impugnata fa riferimento al problema del rapporto possa trarsi dal di CA) sembra che
-
ragionamento della Corte di merito una duplice conclusione.
*La prima si fonda sul vincolo di gerarchia militare e attiene
Aquindi al problema della esigibilità della condotta ritenuta
Edoverosa: se la condotta non è esigibile da una persona le conseguenze della sua condotta non possono esserle addebitate E non perché difetti il rapporto di CA materiale (se il
#campione di nuoto vede una persona che sta affogando e non
Kinterviene si può dire che la sua condotta omissiva ha cagionato materialmente l'evento) ma perché non può essere
Britenuto colposo il suo comportamento (si tratta di tematica particolarmente infida cui esistono opinioni discordanti su che invece ravvisano, nel caso descritto, l'inesistenza del
(rapporto di CA per l'inesistenza della posizione di garanzia).
Il secondo versante del ragionamento assolutorio invece specificamente attinente al problema di cui ci stiamo occupando. Si dice, nella sentenza, che se anche IACONO
NT e OL avessero espresso pareri veritieri e non reticenti sui problemi della sicurezza e della tutela dell'integrità fisica dei paracadutisti che l'adozione della nuova tecnica poneva questa sarebbe stata comunque adottata
-
dal nota la sua ferma intenzione di LO, essendo gen. comunque all'innovazione. Dunque gli eventi si procedere sarebbero verificati ugualmente anche in presenza della condotta omessa.
Si è visto che la stessa sentenza in alcuni suoi passi smentisce questa apodittica affermazione perché in essa si afferma anche che se i pareri avessero evidenziato le problematiche della sicurezza nei termini reali avrebbero ilprovocato a tempo indeterminato rinvio invece dell'adozione della nuova tecnica che imponeva il rinnovo del materiale obsoleto e la sostituzione con altro di nuova concezione che solo gli organi ministeriali potevano disporre. Ma, anche se fosse vera l'ipotesi secondo cui in ogni caso il gen. LO avrebbe introdotto la nuova tecnica, esclusa l'esistenza del per questo potrebbe ritenersi non rapporto di CA per NO NT e OL.
Il metodo dell' "eliminazione" mentale, pur ammessane la perdurante validità, va infatti utilizzato coordinandolo con l'utilizzazione dei criteri legali sul concorso di cause. Nel con l'adozione caso di atto complesso che si conclude un concludendo il dell'ordine è quest'ultimo attc che, per 1'affermazione di procedimento, crea i presupposti responsabilità, se colposamente adottato. E gli atti che
59 hanno in precedenza contribuito alla sua formazione costituiscono cause preesistenti il cui concorso non esclude
'esistenza del rapporto di CA (art. 41 comma 1° cod.
#pen.).
Ma se ci poniamo dal punto di vista di chi gli atti essere è l'ordine conclusivo che presupposti ha posto in costituisce una causa sopravvenuta e l'efficacia quindi causale dell'atto presupposto. non può che essere valutata secondo i criteri previsti dall'art. 41 comma 2° cod. pen. e conclusivo esclusa soltanto se l'atto potrà essere costituisce uno sviluppo "eccezionale" della condotta. Cosa che la sentenza impugnata non afferma e non potrebbe affermare (il parere favorevole o il voto favorevole espresso progetto un'altra iniziativa ad un ad prevede, come sviluppo normale, che il progetto ° l'iniziativa vengano approvati ed eseguiti).
Insomma il metodo dell'eliminazione mentale negli atti complessi, a formazione progressiva o collegiali (e in altre situazioni assimilabili) va utilizzato tenendo conto della base pervenire disapplicazione non alla su necessità di interpretativa delle norme sul concorso di cause ponendo nel nulla il principio, normativamente previsto, dell'equivalenza delle cause. Si deve quindi fare riferimento all'atto nel suo complesso (se l'atto non fosse stato adottato i decessi non sarebbero avvenuti) e alle condotte di tutti coloro che hanno contribuito a formarlo e non alle singole componenti del medesimo in relazione alle quali valgono gli usuali criteri da utilizzare nell'accertamento del concorso di cause.
Questo, a parere della Corte, è il criterio da adottare tutti i casi in qui la condotta di soggetto si in תנו inserisce in modo efficiente in un processo causale e questo
I vale anche nel caso di condotte di natura diversa: se tre medici, chiamati a consulto, forniscono tutti colposamente la stessa diagnosi errata che provoca la morte del paziente per escludere il rapporto di CA non basta affermare che, eliminando mentalmente uno dei tre pareri (quale ? se si affermasse un tal principio l'esclusione varrebbe per tutti), la terapia non sarebbe mutata e il paziente sarebbe morto ugualmente perché le norme sul concorso di cause impongono di considerare unitariamente i tre pareri e compiere il giudizio di eliminazione mentale considerandoli complessivamente.
Si è detto che il caso in esame si caratterizza per la presenza di condotte commissive omissive che, si assume e hanno cagionato gli eventi dannosi. Vanno quindi esaminati, prima in astratto e poi con riferimento alla fattispecie in esame, anche gli aspetti che si riferiscono al problema della CA (in questo caso forse prevalenti). omissiva
60 Problema più complesso perché, nella CA omissiva, il non è, nella realtà fenomenica, decorso degli avvenimenti influenzato dall'azione (che non esiste) di un soggetto.
La CA omissiya che, proprio per
* caratteristiche, della dottrina qualifica
-
parte queste "equivalente normativo della CA" una costruzione giuridica (art. 40 comma 2° cod. pen. che non come si configura come
-
caso usa la locuzione "equivale", secondo l'equazione: non ta impedire equivale a cagionare) che consente di ricostruire
61'imputabilità oggettiva come violazione di un obbligo di agire, di impedire il verificarsi dell'evento (in violazione del c.d. obbligo di garanzia di cui tratteremo più avanti);
Tomissione che provoca l'evento di pericolo o di danno (reati
Pomissivi impropri O commissivi mediante omissione;
Contrapposti ai reati omissivi propri nei quali il reato si perfeziona con la mera omissione della condotta dovuta).
La maggior complessità dei problemi in tema di CA è ricollegata tanto alla ai reati omissivi impropri non ecessità, in questo tipo di reati, di individuare (secondo i iteri ai quali si accennerà più avanti) se l'evento sia onseguenza dell'omissione accertata (problema che si pone in do non dissimile nel caso di reati commissivi ferimento all'azione compiuta), né dalla ricostruzione in ipotetica dell'efficaciameramente con che questo è problema comune alla CA attiva perché, dell'azione (che in questi casi, il giudice deve ricostruire, in via di omessa
⚫tesi, l'effetto missiva) ma dalla necessità ulteriore di individuare la dell'eliminazione della dotta positiva che, se posta in essere, avrebbe evitato il condotta
(si è detto che, nella CA dursi dell'evento
:Osiva, il procedimento logico è doppiamente ipotetico). essendo che se l'evento fosse destinato Imente con tempi e modalità identici a prodursi indicato processo di eliminazione mentale, (in base in precedenza indicato, che più propriamente, nella inteso nel Balità omissiva, dovrebbe essere chiamato di "aggiunta" (ale), anche nel caso in cui l'agente gli interventi avesse attivato richiestigli, le omissione non potrebbero essere a lui addebitate. conseguenze CA omissiva, proprio per essere giustificata non in base ad ase ad una ricostruzione logica e itenazione di fatti materiali esistenti nella realtà ed icamente una verificabili, uita su ipotesi e costituisce una CAnon su certezze. Si tratta quindi di Causalità ipotetica, Esiva, quella normativa, fondata, un giudizio controfattuale ("contro i fatti": su intervento come sarebbe omesso fosse stato adottato si il prodursi dell'evento ?) alla quale si fa ricorso
61 per ricostruire una sequenza che però, a differenza della CA commissiva, non potrà mai avere una verifica fenomenica che invece, nella CA commissiva è spesso
(non sempre però) verificabile. In questo caso, si è detto, il rapporto si istituisce tra un'entità reale (l'evento verificatosi) e un'entitǎ immaginata (la condotta omessa) mentre nella CA commissiva il rapporto tra due entità reali. Nell'enunciato ipotetico della CA omissiva tanto l'antecedente che il conseguente sono falsi
(la condotta richiesta non è stata posta in essere;
l'evento si è verificato).
Si badi: la CA omissiva non è di origine soltanto normativa. Per avere conferma di ciò basti ricordare che in ordinamenti giuridici, anche di tradizioni non diverse dal
Phostro, è comunemente riconosciuta l'efficacia causale dell'omissione anche in assenza di una norma che la preveda espressamente come il 2° comma dell'art. 40 cod. pen. ricordato. Secondo un orientamento, ormai largamente diffuso e
Condiviso, per compiere la ricostruzione del fenomeno causale
Sevono essere utilizzate (come nella CA commissiva ma l'ulteriore ricordata necessità di verificare on poteticamente l'efficacia salvifica della condotta omessa) leggi c.d. di copertura (espressione ermetica che starebbe significare che la spiegazione di un evento può aversi solo
Coprendo" meglio sarebbe dire "spiegando" l'evento con
-
-
da legge come parimenti si dice, sussumendo l'evento
ܼܿܘ otto una legge). Leggi di copertura, di origine scientifica,
The possono avere un valore universale о un valore
Omplicemente statistico e la cui funzione è quella di
Etribuire un valore generalizzante a sequenze di accadimenti trimenti tra di loro arbitrariamente collegate sulla base presunzioni non fondate su leggi dotate di un pari grado credibilità.
Va ancora precisato che la riferita conclusione teorica
Ala diversità della CA omissiva rispetto a quella missiva, pur prevalente, è peraltro posta in discussione una corrente dottrinaria che invece motivatamente sostiene anche nella CA omissiva, "l'effetto condizionante '
dunque reale: il tasso di ipoteticità del sillogismo che si si imposta non è maggiore né diverso da quello di un llogismo relativo alla CA attiva" (la dottrina che proprio questo orientamento richiama gli studi che hanno quadrato la condotta omissiva tra i "processi statici" e, riconoscendo la natura reale del condizionamento, ritiene nella CA omissiva la spiegazione dell'evento
Yanga non con una "ricostruzione del passato", come nella salità commissiva, ma con un giudizio "prognostico").
62 Indipendentemente dalla soluzione di questi problemi va segnalato che il pluridecennale dibattito, teorici giurisprudenziale e dottrinale, diretto ad individuare criteri soddisfacenti per ricollegare l'evento all'omissione in termini di ragionevolezza non si è ancora concluso ė, ancora di recente, ha trovato nuovi sviluppi. L'interprete deve infatti constatare come, a seconda delle epoche, il problema della CA omissiva si sia posto oscillando da impostazioni teoriche (per es. quella dell'aumento del rischio) che tendevano a trasformare i reati omissivi in questione in reati di mera condotta con grave lesione dei
-
principi di legalità e di determinatezza per averli invece il legislatore indiscutibilmente configurati come reati di evento (per es. i delitti di lesioni e omicidio) ed altre che richiedevano invece l'impossibile prova della certezza dell'esistenza del rapporto eziologico non raggiungibile in questa materia non solo per le caratteristiche ipotetiche della CA omissiva ma anche per la variabilità dei casi specifici, per la normale coesistenza di concause e per la frequentissima non assolutezza delle leggi scientifiche applicate.
giurisprudenza di legittimità,La formatasi prevalentemente (con riferimento non solo alla CA
Omissiva) sul problema della responsabilità professionale medica in tema di trattamenti terapeutici, ha prevalentemente
Seguito, negli ultimi due decenni, una linea che può
-definirsi di tipo "probabilistico" affermando con varianti
Per lo più terminologiche - che, per ritenere esistente il apporto di CA materiale, si dovesse accertare che intervento omesso, se tempestivamente e correttamente
☐ sequito, avrebbe avuto "serie ed apprezzabili probabilità di
**ccesso" (in realtà le formulazioni usate sono le più verse e quella indicata è la formula riassuntiva che meglio prime questa linea interpretativa).
Spesso questo giudizio di natura probabilistica si presso in termini percentuali con margini di oscillazione, la verità, eccessivamente ampi (verso il basso) secondo percorso interpretativo che si è spinto fino
'attribuzione di un evento ad un soggetto sol perché, con sua condotta, ha eliminato diminuito le chances di
°
Avezza del bene individuale protetto. In queste ipotesi è Hese che l'orientamento c.d. "probabilistico" si risolve in
Ollo dell'aumento del rischio e a queste conseguenze non si traggono neppure i sostenitori di un'altra teoria, quella l'imputazione oggettiva dell'evento, sorta peraltro per tringere l'ambito di applicazione della teoria dizionalistica.
63 Anche in questo campo l'impostazione probabilistica trova il suo fondamento (peraltro di natura più pratica che teorica) sulle medesime difficoltà ricostruttive: la natura ipotetica della ricostruzione a posteriori, le difficoltà di individuazione del trattamento omesso che avrebbe potuto salvare il bene о diminuire il rischio, la più frequente diversità delle condizioni soggettive e la compresenza di concause rende ancor più difficoltosa la ricostruzione del fatto sotto il profilo della CA. Ma identico è il fondamento teorico pratico che sta alla base della teoria probabilistica: la constatazione dell'impossibilità, nella CA omissiva impropria, di individuare con certezza il fattore condizionante omesso che, se compiuto, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento. II) I più recenti orientamenti della giurisprud enza di legittimità.
Questo orientamento è stato sottoposto a vivace critica da parte di alcune sentenze (v. in particolare Cass., sez.
IV, 28 settembre 2000 n. 1688, Baltrocchi, per esteso in Foro it., 2001, I, 420; più di recente sez. IV, 25 settembre 2001 n.
1652, Covili e altri, sul tema della esposizione
11' inalazione delle fibre di amianto) di questa medesima
Rezione che, richiamando un autorevole orientamento ottrinario, ha capovolto l'impostazione tradizionale della
Zurisprudenza di legittimità fondata sul giudizio
Cobabilistico giungendo ad affermare che "in tanto il iudice può affermare che un'azione od omissione sono state ausa di un evento, in quanto possa effettuare il giudizio ontrofattuale avvalendosi di una legge proposizione cientifica che 'enunci una connessione tra eventi in una 0
Ecentuale vicina a cento' ".
I passaggi logici attraverso i quali questo orientamento pervenuto alle conclusioni riportate possono così assumersi: premesse le acquisizioni in precedenza riferite
Ila natura del giudizio controfattuale da operarsi nel caso reato omissivo improprio, al valore universale 0
- plicemente statistico delle leggi di copertura, al www battito dottrinale sulla diversa natura, 0 meno, della salità omissiva rispetto a quella commissiva la sentenza
Cata afferma che il giudice non può non prendere atto dei gliori esiti della ricerca giuridico scientifica ed in Eticolare del fatto che tali orientamenti, pur divergendo la natura della CA omissiva, purtuttavia convergono la necessità che, per ritenere esistente il rapporto di Balita, a conclusione del giudizio controfattuale, il dice dovrà verificare che l'intervento omesso,
Ottuato, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento se con
64 una probabilità vicino alla certezza.
All'esito di questa ricostruzione la Corte, nella sentenza Baltrocchi, ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello che aveva affermato la responsabilità del medico in un caso nel quale le probabilità di sopravvivenza erano state percentualizzate (a seconda dell'accoglimento di due diverse ipotesi ricostruttive) nel 50 e nel 28 per cento.
A conferma della ricostruzione effettuata le sentenze citate richiamano le conclusioni contenute nel progetto di riforma del codice penale, elaborato dalla commissione ministeriale istituita con d.m. 1° ottobre
1998, che effettivamente, nella prima stesura, si sulesprimeva nei reati omissivi inrapporto di CA termini di certezza.
III) L'intervento delle sezioni unite della Corte di
Cassazione.
Più recentemente, per dirimere il contrasto all'interno di questa medesima sezione, sono intervenute le insorto sezioni unite di questa Corte che, con la sentenza 10 luglio
2002 n. 30328, Franzese (depositata 1'11 settembre 2002); hanno posto un punto fermo su questa complessa problematica proponendone una condivisibile ricostruzione.
In sintesi le sezioni unite, dopo aver ribadito la perdurante validità della teoria condizionalistica (ritenuta temperata con il riferimento alla teoria della "CA umana" quanto alle serie causali sopravvenute, autonome e
Indipendenti di cui all'art. 41 comma 2° cod. pen.) e la
Recessità di procedere al giudizio controfattuale al fine di orificare se, eliminata mentalmente la condotta presa
Considerazione, l'evento si sarebbe ugualmente verificato, in anno poi confermato la necessità che la spiegazione causale ell'evento verificatosi hic et nunc provenga da attendibili isultati di generalizzazioni del senso comune ovvero facendo corso generalizzante della sussunzione del singolo evento affermare che otto leggi scientifiche che consenta di antecedente può essere considerato condizione
Oll'evento se rientra tra quelle conseguenze che le indicate necessaria eggi di "copertura" consentono di ritenere aver provocato evento.
Secondo le sezioni unite "il ricorso a generalizzazioni
Cientificamente valide ancorare il consente infatti di udizio controfattuale, altrimenti insidiato da ampi margini indeterminatezza,discrezionalità di gettivi a parametri grado diin esprimere effettive potenzialità
65 per i più esplicative della anchecondizione necessaria, fenomeni naturali, fisici, complessi sviluppi deicausali chimici o biologici".
a trattare più specificamente della Passando poi la sentenza citata, senza addentrarsi CA omissiva hella soluzione del già accennato problema teorico della dell'effetto normativa, reale, ° meramente natura condizionante omissivi impropri, ha però nei reati richiamato, condividendolo, l'orientamento che ritiene valido dell'evento" imputazione con di Fil "paradigma unitario riferimento al "condizionale controfattuale" la cui formula eliminato"mentalmente il deve rispondere al quesito se mancato compimento dell'azione doverosa e sostituito alla dinamico מט ipotetico processo componente statica supposto comportamento Come doveroso, al corrispondente hic
• et evento lesivo, nunc realizzato, il singolo verificatosi, sarebbe, ° non, venuto meno, mediante ZI enunciato esplicativo 'coperto' dal sapere scientifico del tempo." sono giunte alla Da queste premesse le sezioni unite conclusione che, "superato l'orientamento che si sostanzia in pratica nella 'volatilizzazione' del nesso eziologico", il "criteri contrasto giurisprudenziale di verta sui determinazione e di apprezzamento del valore probabilistico causale"; non viene dunque in spiegazionedella nomologico 10 condizionalistico e considerazione statuto
"verificabilità ma la sua concreta della CA processuale" e su tale problema la Corte ha ritenuto di non condividere l'orientamento che, particolarmente sul tema dei trattamenti terapeutici, fa riferimento, al fine di ritenere condizionamento, "serie ealle il nesso di accertato apprezzabili probabilità di successo" del trattamento omesso in quanto, con questa formula, si esprimono coefficienti il violare rischio di i indeterminati di probabilità con principi di legalità e tassatività della fattispecie e della garanzia di responsabilità per fatto proprio.
Fatte queste premesse le sezioni unite hanno indicato del problema la soluzione via che riconduce una del nesso di dell'esistenza processuale all'accertamento alla strequa di quei canoni di "certezza condizionamento dadissimili quelli utilizzati per processuale", non costitutivi della elementi degli altri l'accertamento fattispecie, che conduca, all'esito del ragionamento di tipo induttivo, ad un giudizio di responsabilità caratterizzato da
In razionale". quest'ottica, "alto grado credibilitàdi "non sostenibile che si elevino secondo la sentenza citata, a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo le leggi scientifiche universali e quelle statistiche che
66 ad 1',coefficiente probabilistico 'prossimo esprimano חנן cioè alla certezza', quanto all'efficacia impeditiva della '
prestazione doverosa e omessa rispetto al singolo evento."
Seppur riferimento alla scienza medica, ща con con argomentazioni di carattere generale utilizzabili nel caso in esame come si dirà più avanti, le sezioni unite, da questa considerazione, checonclusione la certezza traggono la It processuale" dall'esistenza di può derivare anche coefficienti medio bassi di probabilità c.d. frequentista quando, corroborati da positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti, possano essere utilizzati per il riconoscimento
Per converso livelli giudiziale del rapporto di CA. addirittura schemi elevati di probabilità statistica, о
interpretativi dedotti da leggi universali, richiedono sempre la verifica concreta che conduca a ritenere irrilevanti spiegazioni diverse. Con la conseguenza che non è "consentito dedurre automaticamente e proporzionalmente dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge la conferma dell'ipotesi sull'esistenza del rapporto di CA".
E' inadeguato, infatti, secondo la sentenza in esame, esprimere il grado di corroborazione dell'explanandum mediante coefficienti numerici mentre appare corretto enunciarli in termini qualitativi per cui le sezioni unite mostrano quell'orientamento di condividere della giurisprudenza di legittimità che fa riferimento alla c.d.
"probabilità logica" che, rispetto alla c.d. "probabilità
statistica", consente la verifica aggiuntiva dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica al singolo evento.
Solo con l'utilizzazione di questi criteri può giungersi alla certezza processuale sull'esistenza del rapporto di CA in modo non dissimile dall'accertamento relativo a tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie con criteri dissimili "dalla sequenza del ragionamento non inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192 comma 2 c.p.p. al fine di pervenire alla conclusione, caratterizzata da alto grado di credibilità razionale, che "esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta omissiva dell'imputato, alla luce della cornice nomologica e dei dati ontologici, è stata condizione 'necessaria' dell'evento, attribuibile per ciò all'agente come fatto proprio". contradditorietà Mentre 1'insufficienza, la e
l'incertezza del riscontro probatorio, e quindi il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva, non possono che condurre alla negazione dell'esistenza del nesso di condizionamento.
67 La CA nei decessi HE e CA.
IV)
Nel caso questi decessi premesse di le riferite a) teoriche possono tradursi hella necessità di dare una risposta al seguente quesito: una volta presa la decisione di adottare la nuova tecnica (condotta commissiva insindacabile davanti al giudice ordinario per le ragioni già esposte) e, questa l'attuazione (anche imporne successivamente, di omissioni consistite nell'aver condotta commissiva) le sperimentarla edi studiarla nella prima fase, ai problemi della con specifico riferimentoomesso, adeguatamente sicurezza, e l'aver omesso, nella seconda fase, di rinnovare se fossero state i materiali condotte che, costituiscono merito i giudici di hanno comportamenti che adottati i l'incolumità ritenuto necessari per salvaguardare dei paracadutisti, avrebbero consentito di evitare il verificarsi degli eventi dannosi ?
La risposta dei giudici di merito che verrà di seguito esaminata analiticamente è perentoria nel senso che, a della situazione di obiettiva valutazione fronte di rischio che la nuova tecnica comportava, sarebbe certamente una avvenuto che si sarebbe atteso, per la sua introduzione, che il materiale venisse rinnovato, che venisse compiuta adeguata fosse sottoposto e che il personale ad sperimentazione adeguato addestramento. Sia il processo di eliminazione (o meglio "aggiunta") mentale il giudizio controfattuale che conclusione: se gli alti medesima dunque alla adottato condotte conducono ufficiali della brigata FO avessero conformi alle regole di prudenza, diligenza e perizia loro richieste gli eventi non si sarebbero verificati.
Al fine di pervenire a queste conclusioni la Corte di merito ha dichiaratamente optato per la scelta di un modello "forte" o "rigoroso" di CA, quello cioè che si rifà ai principi enunciati nelle citate sentenze Baltrocchi e LI di questa sezione. I ricorrenti peraltro contestano che la abbia effettivamente seguito questi sentenza impugnata criteri e sostengono, al contrario, che la decisione avrebbe di CA di fatto accertato l'esistenza del rapporto probabilistica 0, criteri della teoria i. seguendo del rischio ° dell'imputazione dell'aumento addirittura, oggettiva dell'evento.
Occorre pertanto verificare in dettaglio le doglianze e ME in merito al problema proposte dai ricorrenti LO CA (per la inevitabilmentespesso verità l'elemento soggettivo) per della frammiste a quelle concernenti verificare se la sentenza impugnata si sia attenuta non tanto
68 ai dichiarati quanto a quelli, del tuttocriteri condivisibili, indicati nella citata sentenza delle sezioni
unite.
la Corte di merito Secondo ricorrenti e resistenti Wavrebbe accertato l'esistenza del rapporto di CA tra le condotte, ritenute colpose, degli imputati e gli eventi verificatisi secondo criteri probabilistici e non di certezza memoria NO NT) (ricorso ME;
LOI;memoria facendo riferimento alla superata giurisprudenza che riteneva rapporto di affermare l'esistenza del sufficiente, per successo" della "serie probabilità di CA, alle condotta omessa (o di quella corretta adottata al posto di Del essere adottata). (quella inidonea che avrebbe dovuto fatto che la Corte abbia, al di là delle enunciazioni che seguito questi di certezza, criteri riferimento a fanno criteri sarebbero sicuri indici: la circostanza che la Corte dai abbia trasformato il giudizio probabilistico espresso periti in un giudizio di certezza;
l'inesistenza, nei casi specifici, della velocizzazione dei lanci ritenuta la causa
(per IACONO degli eventi;
l'inesistenza della prova con certezza avrebbe NT) che la omessacondotta evitato il prodursi dell'evento.
L'esame della sentenza impugnata (e di quella di primo grado più volte richiamata dal giudice d'appello) consente di ritenere infondate queste critiche in parte già esaminate per quanto attiene al giudizio di eliminazione mentale.
Si è visto, esaminando l'elemento soggettivo del reato, che agli imputati è stato addebitato in sintesi (si tratta aver adottato una dell'ulteriore necessaria ripetizione) di tecnica di lancio che, non tanto per le sue caratteristiche intrinseche (ritenute insindacabili dal giudice), quanto per la natura dei materiali utilizzati (ed in particolare del velivolo e del paracadute usati) accentuava notevolmente i rischi per la sicurezza peraltro già presenti nella tecnica
Inoltre l'insufficienza precedenza adottata. dell'addestramento e della sperimentazione ha ulteriormente in aggravato questi rischi anche perché la nuova tecnica è stata adottata per i lanci delle reclute (HE ora al secondo lancio) comunque per paracadutisti di limitata esperienza era rimasto inattivo per о
(CA era al quinto lancio ma lanciò con l'equipaggiamento ed inoltre si diversi mesi;
contemporanea presenza di tutti Ecompleto). la militare dei rischi come moltiplicatore agitofattori ha questi esistenti.
Il problema che si pone è pertanto quello di verificare abbiano adeguatadifornito merito di i giudici valutazione sull'efficienza causale se di loro motivazione la
69 sostanzia laquesti comportamenti colposi in termini di "alto grado di credibilità razionale" nel quale si certezza processuale come affermato dalle sezioni unite nella sentenza ricordata. consente di
Orbene l'esame della impugnata affermare che i giudici di merito si sono attenuti a questi sentenza inseriscono univocamente criteri con argomentazioni che si con la sentenza Enel percorso giurisprudenziale conclusosi delle sezioni unite.
Va nuovamente ricordato (anche in questo caso si tratta di necessarie ripetizioni) che, secondo quanto accertato dai giudici di merito, con la tecnica precedente per ogni fila avveniva un lancio ogni secondo;
il direttore di lancio aveva verificare la per malimitato, sufficiente, assunta dal paracadutista un tempo l'eventuale fuoriuscita della fune di vincolo. Con la nuova e correttezza della posizione tecnica (che non prevedeva più l'uscita alternata dalle due porta prima da una e poi l'uscita continua dall'altra) i tempi di uscita dal medesimo lato sono porte ma stati ridotti di un terzo perché le uscite dovevano avvenire al ogni due secondi. Ciò ha zitmo di tre paracadutisti dinamismo nell'avvicinarsi dei paracadutisti all'uscita e un minor tempo a disposizione del un maggior comportato eventuali posizioni verificare direttore di lancio per con la conseguenza paracadutista: iscorrette assunte dal per correggerle. la sentenza di primo grado ricorda che, nel primo periodo di E dell'impossibilità interveniredi tre casi della nuova tecnica, il paracadutista che seguiva andò ad investire quello che in applicazione lo precedeva. considerevolmente,
i rischi già esistenti Questa velocizzazione aumentava secondo i giudici di merito, derivanti dalle caratteristiche del paracadute RV 80 B la e cui fune di vincolo, anche per le caratteristiche di apertura veleggiare già a tendeva sfilarsi, anse pericolose, che presentava, a ad attingere il corpo del paracadutista anche in parti vitali all'interno velivolo, a formare del come il collo. Ciò premesso va innanzitutto precisato, in merito alla critica che si riferisce alle conclusioni peritali, che il giudice d'appello e quello di primo grado (ai quali soltanto
è devoluto il compito di interpretarle) hanno precisato che i in senso dubitativo sono affatto espressi le loro si sull'esistenza rapporto questione non periti conclusioni avrebbero carattere dubitativo esclusivamente sul del in ma
problema relativo all'accertamento del luogo e del momento il collo di HE dell'ingaggio tra la fune di vincolo e
70 (problema di cui si tratterà più avanti).
Con riferimento a quest'ultimo evento la Corte di merito ha rilevato che il difetto fondamentale, che la nuova tecnica esaltava, era quello che riguardava la fune di vincolo del in termini escluso, di e ha motivatamente HE si sarebbe ugualmente paracadute
.
l'evento se il paracadute che certezza, verificato in presenza di due condizioni: 1) più ovvia delle laadottando fosse stato modificato gliadottato altri paesi avevano soluzioni, chequella aderenti alla Nato, modificando il suo sistema di apertura e le caratteristiche della fune di vincolo e degli elastici di il trattenuta che ne avrebbe impedito l'uscita anticipata e all'esterno del velivolo;
2) se veleggiamento all'interno e sistema il ΠΟΤΟ,ex adottato fosse stato ripristinato, dell'uscita Tuttidella consegna della fune di vincolo al direttore di lancio
°
dall'aereo.. immediatamente prima provvedimenti adottati dopo il decesso di CA.
A queste conclusioni la Corte è pervenuta in esito al giudizio controfattuale correttamente effettuato in base agli dimostrano come l'evento acquisiti che elementi di prova forzata della all'introduzione riconducibile HE sia nuova tecnica di lancio mentre, con la tecnica precedente,
l'errata postura e sarebbe stato possibile correggere di vincolo sfilatasi che, dal collo la fune allontanare dell'aereo, avrebbe all'esterno dunque, né all'interno né potuto attingere il collo del giovane paracadutista.
Il caso del decesso CA è solo in parte diverso.
In questo caso l'ingaggio tra la fune di vincolo e il collo del paracadutista avvenne certamente all'esterno (del resto nel caso HE aveva verosimilmente, contribuito all'uscita anticipata della fune di vincolo, era che, la toilette,
Era stato una tendina). sostituita da numero dei paracadutisti da stata eliminata e dal gen. VA, il lanciare ma la cadenza era rimasta, se non immutata, comunque dimezzato,
Nato inferiore al ancora al di sotto degli standards secondo. E, anche in questo caso, il giudizio controfattuale operato dalla Corte di merito si sottrae alle censure che le sono state rivolte: la tecnica di uscita e l'ansia provocata l'urto hanno provocato cadenza imposta giovane paracadutista, dalla rapidissima l'assunzione di una postura scorretta e quindi l'ingaggio con stipite10 contro da parte del se fossero la veleggiante fune di vincolo. Conseguenze che, stati adottati i provvedimenti in precedenza indicati per il caso HE (modifiche al paracadute e consegna al direttore di lancio della fune di vincolo), non si sarebbero verificate con certezza sarebbe stato evitato l'evento.
e da aggiungere un ulteriore Nel caso CA
71 elemento, causalmente rilevante nel verificarsi dell'evento, rilevato dai giudici di merito i quali hanno accertato che i direttori di lancio exano inanch'essi addestramento due in servizio e quindi avevano anch'essi perché richiamati scarsa dimestichezza con il nuovo metodo posto che avevano svolto la loro attività secondo la tecnica precedente. lanciatosia siCA pacifico કેAncora: che con 1'equipaggiamento completo e ciò aggravava complessivamente le condizioni di sicurezza del lancio (che effettivamente, per CA, fu particolarmente scomposto).
b) Passando all'esame dei motivi specifici proposti sotto il causaleprofilo deve osservarsi che saranno specifiche del decesso esaminate prima le problematiche HE;
poi quelle comuni per HE e CA;
quelle cheCI, presentano che riguardano il decesso caratteristiche completamente invece diverse, saranno dei ricorsi esaminate separatamente dell'esame nel corso delle parti civili e del procuratore generale riguardanti questo evento.
Un primo gruppo di censure riguarda esclusivamente il decesso HE e si riferisce alla circostanza che, per se lo sfilamento sarebbe stato accertato questo evento, non della fune di vincolo sia avvenuto quando il giovane paracadutista si trovava ancora all'interno dell'aereo ovvero quando già si era Ciò peraltro all'esterno.lanciato non rileva ai fini dell'accertamento del rapporto di CA avendo, i giudici di merito, fornito di adeguata motivazione la loro tesi che l'evento fosse riconducibile, in entrambe le tecnica di lancio e alle ipotesi, all'adozione della nuova caratteristiche del paracadute.
di condizionamento deve infatti ritenersi Il nesso provato solo quando (caso assai improbabile) venga non accertata compiutamente la concatenazione causale che ha dato luogo all'evento ma, altresì, in tutti quei casi nei quali, ilaccertato compiutamente descritto ° essendo pur non l'evento sia tale meccanismo, disuccedersi complessivo comunque riconducibile alla condotta colposa dell'agente sia purchè sia possibile alternative;
e condotte pure con di diversi meccanismi escludere l'efficienza causale Cass. sez. IV, 15 marzo eziologici. In questo senso cons. '
1995 n. 2650, Trotta, che ha ritenuto irrilevante cause alternative dell'eventodi l'indicazione una delle qualora le conseguenze dell'una o dell'altra soluzione siano identiche, e la sentenza più volte ricordata pronunziata dalle sezioni unite nel caso FR ("poiché il giudice non può conoscere tutte le fasi intermedie attraverso le quali la causa produce il suo effetto, né procedere ad una spiegazione
72 continua di eventi, l'ipotesi ondata serie su una nesso di partenzain sul icostruttiva formulata condotta umana e singolo evento potrà ondizionamento tra soltanto con quantità ssere riconosciuta di una fondata da escludere recisazioni e purchè sia ragionevolmente intervento di un diverso ed alternativo decorso causale.".
Queste conclusioni sono condivise anche dalla prevalente dottrina. Si si può pretendere che il è detto che "non produzione meccanismo di l'intero spieghi Hiudice dell'evento, e non 10 si può pretendere perché non 'fasi intermedie' conoscere esattamente tutte le attraverso le quali la causa 'produce' l'effetto finale". possibile
Nel caso in esame il giudice di primo grado aveva motivatamente optato per la tesi secondo cui lo sfilamento della fune di vincolo era avvenuto già all'interno del velivolo e precisamente in corrispondenza della toilette;
essendo HE il penultimo della fila era stato costretto a provocando l'iniziale verso il centro dell'aereo deviare fuoriuscita della fune. Il giudice di appello non ha ritenuto ma ha l'altra soluzione invece di optare per o per 1'una evidenziato come, in entrambe le ipotesi, l'evento fosse da addebitare alla nuova tecnica. Se nel primo caso (fuoriuscita la presenza dell'aereo) v'era tra le concause all'interno avuto i casi, può aver in entrambi della toilette e se, del la sentenza capo efficacia causale l'errata postura impugnata e quella di primo grado rilevano che la fuoriuscita anticipata della fune di vincolo è stata comunque provocata caratteristiche del che ne consentiva dalle paracadute l'uscita anticipata non essendo gli elastici di ritegno in grado di resistere a sollecitazioni accidentali o alla forza aerodinamica mentre l'errata postura è invece ricollegabile avvenuto con dell'aereo svuotamento alle. dimodalità disordine e confusione e con tempi addirittura inferiori a quelli previsti dalla nuova tecnica.
I giudici di merito hanno quindi fornito una congrua e di sull'esistenza rapporto del motivazione illogica CA per entrambe le ipotesi alternative esaminate sullenon sottrae al tale valutazione si modalità dell'incidente. E controllo di legittimità.
c) Un secondo gruppo di censure, riguardante i decessi di verifica in CA,e una questione HE pone Si dice concreto dell'esistenza del rapporto di CA. la memoria LO;
il ricorso (si vedano il secondo ricorso e se anche fosse ME;
la memoria NO NT) che, vero che la nuova tecnica era diretta a velocizzare i lanci concreto dei tempi di dei paracadutisti, la verifica in
73 (uscita nei lanci HE e CA dimostrerebbe che questa nei due casi in esame si è verificata velocizzazione non perché i due paracadutisti si sono lanciati dal velivolo con un intervallo, rispetto al paracadutista che li ha preceduti, ben superiore al tempo teorico previsto dalla nuova tecnica e addirittura superiore all'intervallo previsto dalla tecnica anteriormente utilizzata. Da ciò conseguirebbe l'esclusione dell'esistenza del di condizionamento tra 1'adozione nesso della nuova tecnica e i decessi in questione.
Questa censura, certamente seria e non pretestuosa, merita un attento esame. Il dato di partenza fattuale deve ritenersi esatto perché accertato dai giudici di merito.
Corretta è anche la premessa di natura più strettamente giuridica da cui partono le considerazioni svolte nei motivi nella memoria che l'esistenza del rapporto di citata: CA tra condotta ed. evento vada verificata in concreto
.e nel senso che non è sufficiente l'astratta idoneità della condotta colposa a cagionare l'evento per ritenere esistente il nesso di condizionamento да si richiede l'accertamento che, in concreto, "quella" condotta colposa abbia cagionato
("quell'evento" hic et nunc verificatosi.
si sostiene, è chestato accertato Se dunque, colposamente si sia ritenuto di accelerare i tempi dei lanci senza tener conto delle caratteristiche e della vetustà del materiale e dell'insufficiente addestramento del personale e dei paracadutisti creando quindi una situazione di maggior pericolo per l'incolumità di coloro che si dovevano lanciare
-
la verifica che, in questi specifici casi, i lanci siano avvenuti con intervalli di tempo (rispetto al paracadutista che si era lanciato prima di HE e CA) superiori addirittura ai tempi previsti dalla precedente tecnica non consente di affermare che la nuova tecnica (caratterizzata appunto dalla velocizzazione e quindi dalla riduzione degli essere ritenuta e l'altro) possalancio intervalli un tra causa degli eventi.
hanno fornito di merito una sentenze Entrambe le cui compito del questo quesito per motivata risposta a giudice di legittimità è soltanto quello di verificare se si di risposta (manifestamente) illogica,
° tratti giuridicamente scorretta, mentre esula da questa verifica, la verifica della per la natura del presente giudizio, correttezza dell'accertamento dei dati di fatto svolto dai giudici di merito.
In particolare la Corte fiorentina ha rilevato, quanto al lancio che provocò la morte di HE, che questo lancio complesso, da un notevole nel caratterizzato, fu suo risparmio di tempo rispetto quello previsto dalla nuova a
74 tecnica. Ciò non ostante alcuni dei paracadutisti, tza quali HE (che si lanciò a 1,14 secondi dal precedente), si lanciarono con notevole ritardo (in questo lancio si passa da una cadenza minima di 0,8. paracadutisti al secondo ad una di 2,27massima paracadutisti secondo) . questa al Da circostanza (ma anche dai dati rilevati in perizia e dalla ha del teste SOZZO) la sentenza tratto il deposizione convincimento che il lancio, nel suo complesso, sia avvenuto
"in mezzo al disordine, alla confusione più completa", senza che i direttori di lancio fossero in grado di disciplinarlo se le reclute avessero assunto soprattutto, di avvedersi e, dell'aereo posizioni pericolose all'interno оscorrette (ovvero all'atto di iniziare la rotazione del corpo davanti alla porta. Secondo la Corte di merito questa confusione "ha provocato nei giovani la perdita di quel poco di automatismo psico-fisico che avevano acquistato in palestra" per cui, subentrato uno stato di agitazione, è avvenuto che alcuni si lanciassero quasi a ridosso del paracadutista che li aveva preceduti mentre altri tardarono a lanciarsi.
La Corte ha poi rilevato che questa ricostruzione, oltre che fondata sugli elementi di prova ricordati, è avvalorata dalla relazione della commissione d'inchiesta interna della brigata FO (che pure aveva escluso ogni responsabilità eventigli quale, dopo nella verificatisi) aver per evidenziato come questa tecnica induce i paracadutisti a concentrare la loro attenzione sul "quando" uscire e non sul
"come" uscire, si sottolineava la necessità di perseguire soluzioni tecniche che consentissero al paracadutista di lancio. direttori di assumere corrette e ai di posizioni regolare le cadenze di uscita al fine di evitare situazioni di pericolo.
le considerazioni e i dati di fatto Analoghe sono acquisiti dai giudici di merito che vengono in considerazione nell'esame del ricorso ME per il decesso CA. Anche accertato che il in questo caso i giudici di merito hanno che lancio "si svolse in modo tumultuoso e senza disciplina",
notevole risparmio complessivamente effettuato con un fu che si tempo programmato al e (1,88 secondi) rispetto "effetto fisarmonica" (cioè il c.d. nuovamente verificò aumenti del medio ditempo significative riduzioni
° si(come HE) intervallo tra i vari lanci) e CAPELLINI lanciò con un notevole ritardo rispetto al tempo medio di lancio previsto alrispetto paracadutista l'aveva che preceduto.
Se dunque fossero anche fondate le critiche che il gen.
ME ha rivolto alla sentenza impugnata avere- per affermazioni, base ad ritenuto inattendibili (in riferite alla quasi indubbiamente opinabili e apodittiche,
75 ineluttabile falsità delle deposizioni quando condizionate dallo "spirito di corpo") le testimonianze dei paracadutisti lanciatisi nel corso dell'esercitazione che si concluse con la morte di CA - le argomentazioni dei giudici di merito sarebbero comunque, incensurabili davanti al giudice di filmato che sul legittimità perché fondate, oltre dell'incidente e sulle conclusioni peritali, un dato di su fatto incontestabile quale la esasperazione del c.d. "effetto fisarmonica" idoneo a dimostrare una totale e macroscopica inosservanza dei tempi di lancio (si pensi che CA si lanciò a 1,44 secondi dal paracadutista che lo precedeva. e che il paracadutista che seguiva CA si lanciò invece dopo un intervallo di tempo inferiore a quello previsto).
Da questa due tragici lanci,deiricostruzione merito, compiuta dai giudici di emerge incensurabilmente l'inesistenza vizio di motivazione chiaramente del denunziato. E' la nuova tecnica di lancio, nel suo complesso e nelle modalità esecutive adottate, ad aver potenziato i difetti e ad eliminato del materiale utilizzato aver le possibilità di controllo da parte dei direttori di lancio e di autocontrollo da parte dei Laparacadutisti. confusione e di aveva stato di unocreato velocizzazione disordine che rendeva inefficienti i sistemi di controllo che funzionato pur con avevano quel momento Fino a 'utilizzazione di materiale obsoleto (durante il periodo in si. erano era la tecnica Monticone поп stata usata Sui Zerificati incidenti mortali e i casi di interferenza con del del paracadutista erano stati di vitali corpo parti umero significativamente inferiore).
consegue che il giudizio della Corte di merito Ne econdo cui la nuova tecnica ha dato causa ai due incidenti nche se nei due casi considerati i paracadutisti si erano anciati con un intervallo temporale superiore è esente dai
-
izi denunziati avendo i giudici motivatamente ricollegato, modo certamente non illogico, gli eventi verificatisi alla Hova tecnica di lancio ritenuto e avendo coerentemente
Grilevante il tempo di uscita di HE e CA proprio
Arché la velocizzazione riguardava l'uscita dell'intero
Suppo provocando gli inconvenienti ricordati che
Dinvolgevano tutti i paracadutisti compresi quelli che, ll'effetto "fisarmonica" provocato, usufruivano di un tempo lancio superiore.
E, nella situazione di fatto accertata dai giudici di rito ed efficacemente descritta nelle due sentenze, del tto logico @ argomentato appare il conseguente giudizio о non acquisita capacità, dapres sull'impossibilità, so te dei direttori di lancio di disciplinare la sequenza dei Aci con ciò confermandosi il giudizio espresso, in entrambe
76 le sentenze di merito, sulla inadeguata preparazione dei medesimi ad affrontare le situazioni di pericolo che si creavano nel corso del lancio. d) V'è un ultimo problema da affrontare. Il presente processo si caratterizza, sotto il profilo della CA, per un'altra particolarità (frequentemente riscontrabile nei casi di processi per responsabilità colposa) che si rende pur под essendo stata espressamente necessario esaminare
-
proposta da ricorrenti e resistenti (con l'eccezione ricorso del gen. MENCHI di cui si dirà) del specifico riferimento al problema della CA.
- per il suo
•
Si è accennato in precedenza come l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale su questo tema abbia condotto alla soluzione, accolta anche dalle sezioni unite, che, tema di CA omissiva (ma, lo si è visto, anche in tema in di CA commissiva) il procedimento logico che conduce ll'affermazione che la condotta dell'agente costituisce
Condizione necessaria dell'evento va fatto utilizzando le
Reggi c.d. di "copertura"; leggi scientifiche che possono
Avere carattere universale ° statistico e che possono
Consentire di pervenire all'affermazione (o alla negazione) dell'esistenza del rapporto di CA in termini di levata probabilità razionale e logica (la certezza processuale" raggiungibile con l'utilizzazione dei criteri
Revisti dall'art. 192 comma 2° del codice di rito).
Si innesta su questo aspetto del problema la censura del
ME che sottolinea come non esista alcuna legge di 20.
Copertura che consenta di affermare che "data una situazione estrema confusione durante il lancio situazione a
Eta determinata dalla metodica di lancio era pressochè sua evitabile che uno dei paracadutisti fosse preso dal panico, lanciasse in modo scomposto e dimenticasse quei precetti pure gli erano stati insegnati e che gli avrebbero
QU (e questo sicuramente) salvato la vita se li avesse plicati". Si chiede in conclusione il ricorrente come
Osibile sia affermare l'esistenza di una tale legge di pertura se ben 160.000 lanci erano avvenuti con quella todica (quella corretta dal gen. VA) senza che si ificassero incidenti.
Si pone quindi il problema di come accertare l'esistenza l'esclusione) del nesso di condizionamento nei casi in cui esista una legge scientifica (universale o statistica non leva), idonea a spiegare il verificarsi dell'evento, senta che di pervenire ad una soddisfacente soluzione blama prospettato. Problema che assume particolare rilievo del come quello che stiamo esaminandocasi 1
che si
77 presentano con aspetti di novità e addirittura di unicità (si
è accennato che i casi HE e CA sono unici per le
Loro modalità; né risulta l'esistenza di casi di
"impiccamento" dei paracadutisti in altri paesi)
o che, per la inesistente frequenza di eventi ricollegabili alle cause sottraggono alla leggi diformazione di si ipotizzate, spiegazione.
E' infatti ben diverso il caso del trattamento terapeutico per combattere una determinata malattia (nel qual caso si può calcolare, salvo poi completare l'accertamento secondo criteri di probabilità logica, quale percentuale di alsottoposta ha avuto un esito favorevole se persone corretto trattamento: a meno che si tratti di trattamenti innovativi o di patologie assai rare) dai casi di incidenti o infortuni privi di un'indagine frequentista che possa convalidare il giudizio sull'efficienza causale della
condotta.
puntoE' evidente che una risposta negativa sul
(1'impossibilità di accertare il rapporto di causalità in assenza di leggi di copertura che consentano di affermare la ricorrenza delle conseguenze ricollegabili a una determinata condotta) condurrebbe ad un giudizio di non liquet in tutti questi casi. La risposta, non rinunciataria, a questo quesito stata però fornita dalla più volte ricordata sentenza
FR delle sezioni unite con il alle richiamo
"generalizzate regole di esperienza" che possono consentire costitutivo della di accertare i.l ripetuto elemento fattispecie dalla "esperienza tratta da attendibili risultati di generalizzazione del senso comune"
Le caratteristiche specifiche del caso che stiamo esaminando rendono necessarie alcune precisazioni su questo aspetto del problema della CA.
E' stato autorevolmente osservato (proprio a commento della sentenza FR) come sia rischioso fare affidamento alle massime di esperienza o al senso comune perché spesso queste generalizzazioni si sono dimostrate inaffidabili e si
è affermato che, per distinguere le massime di esperienza attendibili da quelle inattendibili, criterio "l'unico razionale è quello di utilizzare le generalizzazioni del dietro ad esse, esserepossa senso comune solo quando, con le sue individuato un ben definito sapere scientifico, controllo della conferma e della ipotesi da sottoporre al falsificazione".
impostazione del questa Questo collegio condivide evitare è che si deve Ciò che l'ordinamentoproblema. pervenga all'accertamento del condizionamento (ma nesso di
78 anche di tutti gli altri elementi della fattispecie) con l'utilizzazione di criteri intuitivi
° mediante semplici congetture o anche con l'utilizzazione di criteri. meramente probabilistici. Ma la mancanza di leggi di spiegazione non vieta al giudice di pervenire al risultato a lui richiesto
(positivo o negativo che sia) fondandosi esclusivamente sulle massime di esperienza ° sulle generalizzazioni del senso comune purchè anche le massime o il senso comune abbiano un solido fondamento scientifico che confermi la valutazione che ricollega la condotta all'evento. Insomma, come è stato affermato, il libero convincimento del giudice deve fondarsi comunque sulla cultura e sul metodo scientifici e поп tradursi in un inaccettabile soggettivismo.
Perché si possa dire che la condotta di un soggetto è stata "causa" di un evento non è quindi indispensabile l'esistenza della legge scientifica che lo dimostri. La dimostrazione può avvenire anche con l'utilizzazione delle generalizzate massime di esperienza o del senso comune purchè massime e comune siano caratterizzate da un senso riconosciuto e non discutibile fondamento scientifico. In definitiva l'elevato grado di credibilità razionale che consente di affermare l'esistenza del rapporto di CA
(sia omissiva che commissiva) può raggiungersi anche per questa via: ciò che rileva è che l'accertamento in questione sia stato criticamente condotto con metodo scientifico. E' questo metodo il metodo scientifico che rende affidabili
-
-
le massime e le generalizzazioni di cui si discute.
Fatte queste premesse occorre verificare se la sentenza impugnata si sia attenuta ai criteri indicati. Va su questo punto subito rilevato che i giudici di merito non hanno affidato la loro valutazione a intuizioni o a giudizi preconcetti ma si sono rifatti innanzitutto alla valutazione fornita dai periti che hanno fondato sulle loro conoscenze scientifiche la ricostruzione del quadro causale degli eventi. I periti, secondo quanto accertato dai giudici di merito, hanno esaminato con metodo scientifico tutte le caratteristiche dei materiali usati, delle metodiche di lancio (comprese quelle del metodo precedentemente utilizzato), singoli lanci;
valutato dei hanno comparativamente tecniche e materiali in uso in altri paesi aderenti alla Nato;
hanno preso in esame tutti i documenti disponibili per verificare la sperimentazione della metodica, le caratteristiche di un elevatissimo numero di lanci, le caratteristiche degli incidenti e delle anomalie verificatesi un arco di tempo di diversi anni;
hanno visionato i in filmati dei lanci. "
I giudici, sulla scorta di questi elementi raccolti dai
79 periti, hanno poi verificato la corrispondenza delle conclusioni dai medesimi raggiunte con gli altri elementi di
(prova raccolti, con i mezzi di prova assunti o disponibili (testimonianze, esami degli imputati, documenti, ispezione dei luoghi ecc.). Tutti questi elementi sono stati verificati criticamente ponendoli a confronto con gli elementi di giudizio forniti dalle difese;
elementi di giudizio che, nella più parte dei casi (10 dimostrano le numerose assoluzioni pronunziate) sono stati ritenuti maggiormente convincenti di quelli forniti dall'accusa.
In conclusione: ben può affermarsi che il rapporto di con un giudizio controfattuale CA è stato accertato una legge scientifica diche, sebbene non fondato Su spiegazione ("copertura") di natura universale o meramente statistica per l'assenza di un rilievo frequentista dei casi esaminati è stato correttamente ritenuto attendibile perché fondato sulla verifica anche empirica, ma scientificamente condotta, di tutti gli elementi di giudizio disponibili criticamente esaminati dai giudici. Tanto da poter pervenire, per mezzo della valutazione descritta e criticamente condotta, alla conclusione richiamata ritenuta attendibile secondo criteri di elevata credibilità razionale come può anche affermarsi, attendibile al di là di ogni 0, ragionevole dubbio.
CAP. 7°
- POSIZIONE DI GARANZIA E SUCCESSIONE NELLA MEDESIMA.
I) Premessa.
La prevalente natura omissiva delle icondotte che avuto efficaciagiudici di merito hanno ritenuto avere causale sul prodursi degli eventi HE e CAPELLINI rende necessario verificare se le persone condannate, e le altre nei cui confronti è stato proposto ricorso, rivestissero una posizione di garanzia per la tutela dell'incolumità fisica dei paracadutisti.
Il problema della posizione di garanzia è strettamente connesso al problema della CA e per questa ragione se ne tratta dopo questo argomento anche se parte della dottrina tende a sovrapporre, anche parzialmente, il problema relativo all'obbligo di garanzia a quello concernente l'obbligo di diligenza. Non ritiene questo collegio di aderire a questa impostazione peraltro criticamente valutata da altra parte della dottrina: l'obbligo di garanzia costituisce infatti lo strumento per ricollegare, da un punto di vista obiettivo, il
80 facere ed verificarsi di un accadimento ad תנן non indipendente dall'esistenza della colpa che può anche mancare
((in dottrina è stato fatto il caso del bagnino che non sente le grida del bagnante in pericolo per il rumore provocato da mezzi meccanici: fermo restando l'obbligo di garanzia
- e quindi il rapporto di CA materiale tra l'omissione del esclusa la colpa e l'evento può essere invece all'obbligobagnino di il bagnino non è venuto meno perché diligenza).
Com'è noto l'obbligo di garanzia si fonda sul disposto cui non 40 cod. pen., secondo dell'art. impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire del capoverso equivale a cagionarlo, laddove si fa riferimento all'obbligo fondamento di questa giuridico di impedire l'evento. Il disposizione è da ricercare nei principi solidaristici che norme contenute negli impongono (oggi anche in base alle una tutela della Costituzione) 2° 41 artt. 2, 32 e comma non essendo i rafforzata e privilegiata di determinati beni
- titolari di essi in grado di proteggerli adeguatamente
- con qualità di 1'attribuzione determinati della soggetti "garanti" della salvaguardia dell'integrità di questi beni a ritenuti di primaria importanza per la persona.
Sull'origine e l'ambito di applicazione della posizione di garanzia v'è contrasto tra le teorie che ritengono che gli una fonte soltanto da derivare obblighi del terzo possano "formale" della formale (e infatti si parla di teoria e le teorie che fanno riferimento posizione di garanzia) sostanzialistici (ma esistono anche criteri teorie c.d. "miste"). La prima teoria, che sembra accolta dal piuttosto a cpv. dell'art. 40 (che parla infatti di obbligo "giuridico") individua, quali fonti dell'obbligo in questione, la legge e non esistono il contratto (e su queste fonti ovviamente condotta precedente illecita ° divergenze) nonché la e la consuetudine (e su pericolosa, la negotiorum gestio queste fonti invece le opinioni sono divergenti anche perché, più in generale, la soluzione del problema della fonte è
principio di delrispetto al strettamente connesso determinatezza della fattispecie).
voltedi più La giurisprudenza legittimità ha riaffermato che la posizione di garanzia può avere una fonte normativa non necessariamente di diritto pubblico ma anche di natura privatistica, anche non scritta e addirittura trarre origine da una situazione di fatto, da un atto di volontaria determinazione, da una precedente condotta illegittima (cfr. Avallone;
1°127 81, 12 ottobre 2000 n. IV, Cass., sez. n.199821 maggio 8217, 1. 11356, Cocco;
1993ottobre Fornari;
5 novembre 1983 n. 9176, Bruno) che costituisca il dovere di intervento e il corrispondente potere giuridico, o
81 di fatto, che consente al soggetto garante, attivandosi, di impedire l'evento.
Ma, nel caso in esame, non è necessario inoltrarsi nella soluzione di questo complesso problema perché la fonte dell'obbligo di garanzia delle persone indicate è sicuramente di origine normativa e si fonda, essenzialmente, sul disposto dell'art. 21 comma 2° lett. f del regolamento di disciplina militare (approvato con d.p.r. 18 luglio 1986 m. 545) secondo cui il superiore deve "assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti"; disposizione che costituisce applicazione simmetrica, per l'ordinamento militare, dell'art. 2087 cod. civ. applicabile nelle organizzazioni di lavoro civili.
caso, laV'è ancora da osservare che, nel nostro posizione di garanzia è riferibile, sotto il profilo funzionale, ad entrambe le categorie in cui tradizionalmente si inquadrano gli obblighi in questione: la posizione di garanzia c.d. di protezione (che impone di preservare il bene protetto da tutti i rischi che possano lederne l'integrità) e che è cristallizzata, per quanto riguarda l'organizzazione militare, nella norma in precedenza riportata;
e la posizione c.d. di controllo (che impone di neutralizzare le eventuali fonti di pericolo che possano minacciare il bene protetto) che deriva, nel caso di attività di dalleaviolancio, caratteristiche di rilevante pericolosità dell'attività medesima che impongono, a coloro che la organizzano, disciplinano e gestiscono di "controllarne", appunto,
l'esercizio eliminando nei limiti del attenuando,о possibile, le fonti di pericolo insite nell'attività.
II) Successione nella posizione di garanzia. Decesso CA e ricorsi
contro
NO NT, STACCIOLI e
ZZ.
Al fine di valutare il fondamento del ricorso proposto dalle parti civili CA nei confronti del gen. LO e dei col. NO NT e OL, per il reato di omicidio colposo in danno del loro congiunto, occorre affrontare il problema della c.d. successione nella posizione di "1
garanzia". Verranno invece più avanti indicate le ragioni che non consentono di condividere la delpronunzia giudice d'appello in relazione all'assoluzione di NO NT e ragioni fondate sulla OL per il decesso HE;
rilevanza del vincolo di gerarchia militare. E le ragioni che consentono invece di affermare la correttezza argomentativa in merito alla conferma della condanna del gen. LO per il medesimo evento.
82 Il gen. LO ha infatti lasciato il comando della brig.
FO il 13 settembre 1994 e gli è succeduto il gen. VIVA che ha mantenuto il comando della brigata fino al novembre
1996; al gen. VIVA stato contestato esclusivamente
l'omicidio colposo in danno di CI dal quale è stato assolto (in seguito si esamineranno i ricorsi del Procuratore generale e delle parti civili contro questo capo della decisione).
Il giudice di primo grado aveva assolto LO, NO
NT e OL dall'accusa di omicidio colposo in danno di CA IO, ritenendo invece responsabili di questo evento ME e MAZZA. Per questi ultimi imputati,
(escluso che potesse addebitarsi ad essi l'omissione di una attendibile sperimentazione, la sentenza di primo grado ha invece ritenuto che fosse ad essi addebitabile la grave
Comissione "di non avere apprezzato che la metodica all'epoca vigente esasperava i limiti dei materiali a disposizione (in particolare, l'estraibilità della fune di vincolo), annichiliva la possibilità di percezione del pericolo e di intervento del direttore di lancio nonché l'autocontrollo dello stesso paracadutista." A maggior ragione, dopo la segnalazione del col. FA sull'inconveniente della fune di vincolo, gli imputati, secondo il primo giudice, avrebbero dovuto adottare i provvedimenti necessari per evitare il pericolo di ingaggio della fune con il paracadutista (tra l'altro si ricorda nella sentenza che tra l'infortunio
HE e quello CA vi furono 28 casi di interferenza con la fune di vincolo).
Esaminando invece la posizione di LO, IACONO NT, OL, FA e SA il primo giudice aveva escluso che questi imputati potessero rispondere dell'omicidio CA in base a tre considerazioni: innanzitutto perché la tecnica in vigore al momento del decesso CAPELLINI "non era più esattamente la stessa introdotta nel febbraio 1994 (basti pensare al dimezzamento del numero dei paracadutisti)"; in secondo luogo perché gli imputati non avevano più la possibilità, anche volendo, di intervenire perché destinati ad altri incarichi Aggiungeva poi il primo giudice che ogni tecnica deve essere sottoposta ad una incessante verifica di compatibilità con tutti fattori di scenario. i
Da ciò la conclusione che "non può esserci continuità, né logica né storica, tra il momento introduttivo di una variante, 0 addirittura di tutta una nuova tecnica, ed il momento della sua applicazione, trovando il momento applicativo causa esclusiva nel consenso del temporalmente responsabile". soggetto
83 I giudici di secondo grado hanno condiviso questa soluzione sul rilievo che "il comandante della brigata non era più il LO ma il ME il quale, essendo perfettamente a conoscenza della pericolosità della nuova tecnica per aver a tutto l'iter che lapreceduto partecipato sua aveva il comandante della SM), introduzione (all'epoca era avrebbe potuto modificarla o annullarla con un atto di Suo
escluso la continuità logica, volontà". E hanno parimenti storica fattuale tra la posizione LOI ile decesso e
CA perché i due elementi di rischio (incapacità del paracadutista di gestirsi e le difficoltà di controllo dei direttori di lancio) erano stati individuati, la metodica era stata in parte modificata, era intervenuta la segnalazione del col. FA (la Corte d'appello non ha ripreso l'argomento, erroneo, del primo giudice sull'impossibilità di intervenire degli imputati per avere ormai lasciato
l'incarico; né quello, irrilevante per la posizione del precedente garante, sull'obbligo del successore di verificare continuativamente la compatibilità dell'attività con tutti i fattori di scenario) .
Questa ricostruzione appare manifestamente illogica e si
Ipone in evidente contraddizione con le argomentazioni svolte da entrambi i giudici di merito (in particolare dal giudice di primo grado) laddove hanno invece verificato le continuità tra i due incidenti ritenendo che la tecnica dell'uscita rapida avuto efficacia causale nel verificarsi di avesse entrambi gli incidenti in mancanza dell'adozione di accorgimenti e materiali idonei per questa tecnica.
Premesso che entrambi i giudici affermano che la nuova tecnica ad uscita rapida esaltava i difetti conosciuti del paracadute ed aumentava notevolmente, per le maggiori difficoltà di autocontrollo del paracadutista, i rischi di ingaggio con la fune di vincolo e che ai direttori di lancio la nuova tecnica praticamente impediva di intervenire sia per correggere le posizioni scorrette sia per controllare che la fune di vincolo fuoriuscisse prima del dovuto è da non osservare che si rilevano corrette le critiche, contenute nei ricorsi delle parti civili, secondo cui questi difetti sono i medesimi che hanno provocato sia il decesso TRICHES che quello CA (non è una indebita valutazione del fatto operata da questa Corte: lo affermano leconcordemente sentenze di merito).
Né i provvedimenti del gen. VA (che aveva dimezzato il numero dei paracadutisti trasportati sul velivolo EN e aumentato di poco l'intervallo di lancio che comunque restava sempre inferiore al secondo previsto negli altri paesi della
Nato) avevano significativamente modificato la tecnica di
84 uscita o in qualche modo interferito sulle caratteristiche del paracadute o fatto optare per l'uso di un velivolo (pure in dotazione alla brigata) che eliminasse o riducesse, per la presenza dei la turbolenza che costituiva una deflettori, delle cause del veleggiamento anticipato della fune di vincolo già all'interno dell aereo.
In definitiva le uniche modifiche intervenute dopo il decesso HE (il dimezzamento del numero dei paracadutisti dovevano lanciarsi e il modesto allungamento che dell'intervallo di lancio) avevano forse diminuito gli inconvenienti derivanti dall'uso di velivolo di piccole nנו dimensioni (non per le dimensioni della porta ma per la minor confusione che si creava all'interno) e certamente eliminato una soltanto delle cause di fuoriuscita anticipata della fune di vincolo (la presenza della toilette sostituita da una tendina) ma non avevano certamente ridotto, e tanto meno eliminato, le altre cause di fuoriuscita anticipata della fune di vincolo e, in genere, gli altri preponderanti rischi
(derivanti principalmente dall'incompatibilità del materiale in uso (in particolare le caratteristiche del paracadute) con la tecnica ad "uscita rapida". Sono gli stessi giudici d'appello (pag. 141 della sentenza) ad affermare, di fatto, la continuità tra la metodica LO e quella in uso all'epoca della gestione ME laddove hanno posto in evidenza gli elementi di colpa addebitabili a quest'ultimo (difetti dal paracadute;
difficoltà nell'addestramento dei direttori di lancio;
analogia dei due incidenti avvenuti per strangolamento;
la circostanza che gli altri paesi Nato avessero adottato, per consentire intervalli di lancio pur sempre superiori a quelli previsti dalla tecnica iniziale ma anche a quelli previsti dal gen. VA, le importanti misure di tutela già ricordate). tutti riconducibili alla metodica introdotta dal gen. LO e a fronte dei quali si hanno soltanto le marginali modifiche introdotte dal gen. VA.
In modo non dissimile aveva ragionato il primo giudice secondo cui (pag. 65 della motivazione) la presenza della toilette costituisce "l'unica effettiva differenza, di per sé poco significativa, tenuto conto della molteplicità di elementi comuni e della mera apparenza di altri elementi di differenziazione".
Accertato quindi (dai giudici di merito che hanno di smentito l'affermazione di principio dell'inesistenza fatto della continuità) che la tecnica di lancio introdotta dal
LO era sostanzialmente la stessa al momento gen. dell'incidente CA non può non rilevarsi come la decisione impugnata si ponga, su questo punto, non solo in
85 con quanto nella medesima decisione in fatto sulla continuità✓ vidente contraddizione delle metodiche di ma altresì in contrasto con i principi affermati da
[ccertato ancio, di continuità posizioni di delle Corte in tema Guesta 'applicazione della norma contenuta nell'art. 41 comma 2° in altro che non costituiscono aranzia. Principi che Sema di cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di
Causalità.
Sul tema della successione nelle posizioni di garanzia ia Corte di cassazione, già con la sentenza di questa sezione sul disastro di Stava, aveva Bonetti, dicembre 1990, enunciato questi principi sottolineando che, "nel caso di colui al quale successione nella posizione di garanzia non si libera da eventuali responsabilità, altri succeda, omissione facendo affidamento sull'adempimento del proprio dovere da alla sua condotta azione riconducibili perché "il principio parte successore". E questo del che, infatti soltanto di dell'affidamento significa ha l'obbligo di impedire che realizzino sinon altrettanto capaci Zegola, comportamenti pericolosi terze persone può parlarsi di scelte responsabili, попsicchè affidamento quando colui che si affida sia in colpa ………………….e, خه ciò non ostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa elimini quella violazione ponga posizione di garanzia, rimedio a quella omissione. E concludeva su questo punto, la 0
del "ove anche per che l'omissione ricordata sentenza, successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto impedire quell'evento avrà due antecedenti causali, che la seconda omissione sia fatto perché è da escludere da solo sufficiente a produrre eccezionale sopravvenuto l'evento".
Questo orientamento è stato ribadito più volte da questa sezione (cons., più di recente, Cass., sez. IV, 7 novembre
8006, EO;
1° 2001 n. 7725, Burali;
26 maggio 1999 n. sono condivisi da questo ottobre 1998 n. 11444, Bagnoli) e collegio. Il principio di affidamento implica infatti, nel caso di ripartizione degli obblighi tra più soggetti, che colui che si affida non possa essere automaticamente ritenuto responsabile delle autonome condotte del soggetto cui si è affidato;
e ciò in base al principio di autoresponsabilità. generale di obbligo carattere di un Non esiste infatti lorodelle scelte, impedire che terzi, responsabili in cui Ma nel caso realizzino condotte pericolose. causalmente una condotta essere l'affidante ponga in rilevante la condotta colposa dell'affidato, anch'essa con efficacia causale nella determinazione dell'evento, non vale ad escludere la responsabilità del primo in base al principio cause e dell'efficacia non esclusiva dell'equivalenza delle
86 R della causa sopravvenuta. Sul concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a eterminare l'evento sono noti i termini del pluridecennale dibattito svoltosi sull'interpretazione da dare all'art. 41 Comma 2° cod. pen.; norma il cui scopo, secondo l'opinione seguita, quello temperare rigore il derivante dalla meccanica applicazione del principio generale di aggiormente 41 in esame che si dell'art. condizionalistico nel primo comma contenuto abbia accolto principio dell'equivalenza delle cause ("condicio sine qua non").il Maitiene
E' stato affermato in dottrina che se il secondo comma senso che il rapporto di in esame venisse interpretato nel solo nel caso di un dovesse ritenersi escluso si CA causale del tutto autonomo verosimilmente tratterebbe di una disposizione inutile perché, in questi processo casi, all'esclusione si perverrebbe anche con l'applicazione Deve pertanto trattarsi, del principio condizionalistico. secondo questo orientamento, di un processo non completamente a seconda delle avulso dall'antecedente ma caratterizzato varie teorie della CA (che in realtà su questo tema
-
non divergono significativamente;
salvo forse la teoria della
"CA adeguata") da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale;
-
non in casi del tutto idi un evento che non si verifica se imprevedibili a seguito della causa presupposta.
E' noto l'esempio riportato nella relazione ministeriale al codice penale: l'agente ha posto in essere un antecedente dell'evento (ha ferito la persona offesa) ma la morte è stata determinata dall'incendio dell'ospedale nel quale il ferito solo non Il era stato che, appunto, поп ricoverato. costituisce il percorso causale tipico (come, per es., il decesso nel caso di gravi ferite riportate a seguito del ferimento) ma realizza una linea di sviluppo della condotta del tutto anomala, imprevedibile in astratto e imprevedibile per l'agente che non può anticipatamente rappresentarla come azione od omissione (quest'ultimo alla sua versante riguarda l'elemento soggettivo ma il problema, dal conseguente si pone in punto di vista dell'elemento oggettivo del reato,
termini analoghi).
Questa elaborazione del concetto di causa sopravvenuta è stata, in più occasioni, ribadita anche dalla giurisprudenza di legittimità (cons., tra le numerose altre, Cass., sez. I,
10 giugno 1998 m. 11024, Ceraudo;
12 novembre 1997 n. 11124,
10760, n. Lini;
19 Insirello;
1997ottobre sez. IV, 21 1990 Π. 4793, 6 dicembre dicembre 1996 Fundarò; n. 578, Gotta) ed è stata 12 12048,luglio n. 1990 Bonetti;
riforma elaborato diaccolta dal progetto sostanzialmente dalla commissione di riforma del codice penale secondo cui T
87 "L'imputazione dell'evento è comunqu e esclusa quando esso costituisce conseguenza eccezionale dell'azione dell'omissione" (art. 13 comma 4°). In base ai principi affermati da dottrina e giurisprudenza sull'efficacia della causa sopravvenuta per ritenere esistente il rapporto di causalità come potrebbe dunque escludersi tale efficacia nel caso di un comportamento colposo che abbia creato i presupposti per il verificarsi dell'evento dannoso e sul quale поп siano intervenute modifiche rilevanti per eliminare le situazioni di pericolo che questo comportamento aveva creato o esaltato ?
Ad una simile conclusione potrebbe pervenirsi soltanto se il giudice di merito avesse accertato che l'evento, pur riconducibile alle condizioni preesistenti, costituiva la conseguenza di una causa successiva del tutto eccezionale ed imprevedibile (per es. 1 per tornare al nostro caso, che ingaggio della fune di vincolo con il collo fosse stato
Covocato dal distacco di un corpo estraneo).
Diversamente, per escludere la continuità in esame,
Ocessario che la condotta sopravvenuta abbia fatto venir no la situazione di pericolo ovvero l'abbia in tal modo odificata da escludere la riconducibilità al precedente rante della scelta operata. Occorre cioè che le nuove alte si siano sostanzialmente sovrapposte a quelle ecedenti innovando totalmente la situazione che aveva nerato la situazione di pericolo (anche se, in ipotesi, lune caratteristiche del precedente sistema non fossero ate modificate).
E' necessario, in definitiva, per escludere la tinuità delle posizioni di garanzia, che il garante
VV abbia posto nel nulla le situazioni di pericolo ate dal predecessore ° eliminandole o modificandole in tale che non possano essere più attribuite al precedente ante. Così, a seguito delle radicali modifiche intervenute
1997, appare ovvio che, se anche uno degli elementi
Iodotti con la modifica del 1994 fosse rimasto invariato, potrebbe più attribuirsi un evento dannoso alla condotta gen. LOI perché il successore nella posizione di nzia, innovando completamente la tecnica, ne assumeva egralmente la paternità eliminando ogni riconducibilità medesima al precedente garante.
Ma, nel caso in esame, nessuno aveva dato l'ordine di la tecnica precedenteficare (che verrà modificata gralmente, lo si ripete, anche con la rinnovazione del riale, solo nel 1997) ma si era intervenuti sivamente con modifiche di dettaglio che in nulla
$8 vevano inciso (come hanno accertato i giudici di merito)
Sulle situazioni di pericolo che la precedente tecnica aveva
@saltato. nella sentenza di primo
(contenuta secondo cui "diversamente opinando dovrebbe all'obiezione E essere grado) chiamato a rispondere della morte CA anche il generale VA (con il suo staff) quale precedente Comandante di della Brigata, si potrebbe imputare di non essere cui i elidere rischi della metodica, poi concretizzatasi tragicamente" deve rispondersi efficacemente per intervenuto che la considerazione deve ritenersi corretta perché, ferma restando la necessità dell'accertamento degli altri elementi continuità sotto il profilo della della posizione di garanzia il gen. VA (che, peraltro, non costitutivi del reato, aveva partecipato alla progetṭazione, sperimentazione della nuova tecnica di lancio) non si trovava astrattamente ecc.
che essere effettuata (in concreto la verifica non potrebbe in situazione tale, rispetto al decesso CA, da escludere la posizione di garanzia per dal giudice di merito),
alla tecnica delle modifiche apportate l'insufficienza Ma l'azione penale nei suoi LO. stata esercitata esclusivamenteintrodotta dal gen. in relazione confronti è all'omicidio CI.
conclusione, su questo punto: evidente è la contradditorietà, che si risolve in manifesta illogicità, tra In gen. ME al l'aver ricondotto la responsabilità del mantenimento di una tecnica ritenuta pericolosa (affermandone quindi la continuità perché le modifiche avevano riguardato solo alcuni dettagli) e l'aver contemporaneamente escluso la introdotto in responsabilità di chi questa tecnica ragione delle modifiche (ritenute marginali dai giudici di aveva merito) successivamente introdotte.
Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti del gen. LO in relazione
IO. CA in danno di del ricorso delle sole parti all'omicidio colposo presenza inL'annullamento, civili e non del pubblico ministero, deve essere pronunziato ai soli fini civili. adottata in relazione al ricorso
Analoga pronunzia va CA contro la sentenza impugnata delle parti civili nella parte in cui ha confermato l'assoluzione di OL e
NO NT per il medesimo fatto. Accertata (lo si vedrà più avanti) l'infondatezza della tesi sostenuta nella sentenza di secondo grado sull'efficacia esimente del vincolo caso dell'omicidio HE le della gerarchia militare nel argomentazioni sul permanere della posizione di garanzia del gen. LO infatti interamente utilizzabili per l'esame sono
89 dell'impugnazione nei confronti delle due persone indicate essendo sovrapponibili le ragioni che di L'esistenza di fatti sopravvenuti idonei ad interrompere il consentono negare di OL
e l'evento dannoso verificatosi in danno tra condizionamento e le condotte di nesso NO NT ritenersi parimenti di CA IO per il quale deve esistente l'efficienza causale delle condotte;
va dunque, nei identica a quella una decisione loro confronti, adottata riferita al gen. LO.
- una volta che abbia Né può obiettarsi che il garante
-cessato dalla carica, dalle funzioni o quando venga meno la non ha più posizione che fonda la sua posizione di garanzia la possibilità di intervenire per eliminare la situazione di pericolo. Ciò non ha rilievo né per quanto riguarda l'aspetto meno per questa viene non Isoggettivo, perché la colpa circostanza, né, a maggior ragione, per quanto riguarda il rapporto di CA che, per quanto si è detto, permane. E, anche a ritenere fondata la opinabile tesi (che si rinviene
26 maggioIV, 1999, sez.Cass., nella citata sentenza "deve essere EO) secondo cui il precedente garante tanto oculato da eliminare le fonti di pericolo, gli effetti negativi della propria condotta finchè può dominarli,
,ܘ al fine di escludere eventuali future responsabilità, assicurarsi ed attivarsi perché il successore altrimenti, di eliminazione" provveda alla nel caso specie non де deriverebbe alcun effetto sulla posizione di LO, OL e medesimi stato accertato che i NO NT essendo successivo alla alcun comportamento nel cessazione della loro posizione di garanzia, hanno posto in senso indicato, e
essere.
CAP. 8° I VINCOLI DERIVANTI DALA GERARCHIA MILITARE.
-
I) La soluzione adottata dalla sentenza impugnata.
Si è accennato nelle premesse che la sentenza impugnata, pur riconoscendo l'esistenza di una condotta colposa posta in ST per il e OL essere da NO NT decesso di HE IO e da ZZ LO per il decesso di CA IO, abbia poi escluso la responsabilità di questi imputati, già condannati nel giudizio di primo grado, al vincolo di gerarchia scriminante attribuendo rilievo in realtà fonda la sua impugnata sentenza militare. La considerazioni: per NO altre anche decisione su della al problema fa riferimento OL continuità della posizione di garanzia cui si è già accennato NT e trattando di questo problema. Per il solo NO NO
90 Viene anche escluso il rapporto di CA ma non vengono
Andicate le ragioni di questa conclusione.
Le argomentazioni svolte dalla Corte di merito a supporto della decisione trovano però il loro sostanziale fondamento (per NO NT e OL) sull'esistenza dei vincoli derivanti dalla gerarchia militare.
segg.) (pag.ha premesso 110 e La Corte di merito considerazioni di carattere generale sul vincolo in questione condivise. Ha infatti che possono essere largamente richiamato le norme contenute negli artt. 4 e 5 1. 11 luglio
$1978 n. 382 (norme di principio sulla disciplina militare) e di osservare le norme del in particolare l'obbligo regolamento di disciplina militare, quello riguardante le norme attinenti alla disciplina e ai rapporti gerarchici e le caratteristiche che devono avere gli ordini impartiti. Ha fatto riferimento al disciplina militare diregolamento approvato con d.p.r. 18 luglio 1986 n. 545 i cui artt. 4, 5 e l'obbedienzasubordinazione, 25 disciplinano la l'esecuzione degli ordini da parte del militare subordinato ponendo a raffronto questa normativa, al fine di configurare il contenuto dell'obbligo di esecuzione dell'ordine, con il testo dell'art. 173 del codice penale militare di pace che ilprevede di disobbedienza. è allapervenuta reato Ed conclusione che dell'esecuzione dell'ordine è responsabile soltanto chi l'ha impartito e che l'inferiore è obbligato ad eseguire l'ordine se formalmente e sostanzialmente legittimo.
Da questi principi ha tratto la conseguenza che, benchè viziato sotto il profilo dell'immediata fattibilità, l'ordine impartito dal gen. LO di procedere nell'attuazione della eseguito perché dovesse essere tecnica la formanuova lanciodi legittimo sia la provenienza, (per formalmente scritta, il contenuto, l'indicazione dei destinatari ecc.) che sostanzialmente (perché destinato al raggiungimento dei compiti d'istituto).
Premesse queste considerazioni la sentenza ha così poi applicato i principi enunciati ai singoli casi esaminati.
OL ST ha ricoperto, dal 23 settembre 1992 al settembre 1994, la carica di capo di Stato maggiore del 18 comando della brigata FO. Il capo di Stato maggiore dipende direttamente dal comandante di brigata e, tra i suoi compiti, sono ricompresi i seguenti riassunti nella sentenza il di. primo grado: "mantiene costantemente informato
Comandante sulle principali attività operative, addestrative e logico amministrative in atto nell'ambito della Brigata;
le decisionisottopone per al Comandante le soluzioni di problemi assegnati o sviluppati di iniziativa".
91 Il Capo di stato maggiore non è quindi ritenuto, dai giudici di merito, un mero esecutore d'ordini ma una figura dotata anche di ampi poteri di iniziativa come emerge dall'ulteriore elenco di tali poteri indicati nella medesima sentenza e tratti dal manuale per il servizio di stato maggiore interforze (fornisce elementi per la decisione;
assiste il Comandante nell'esercizio del comando;
fornisce dati, informazioni e valutazioni per un corretto esame della situazione;
valuta ė prospetta le possibili soluzioni dei
(vari problemi;
è il principale consulente e collaboratore del
(Comandante). Si aggiunga che l'ufficio esperienze e studi dipendeva direttamente dallo stato maggiore.
OL,--ricevuto dal gen. LO, l'ordine di verificare la fattibilità della nuova tecnica di lancio ha trasmesso l'ordine all'Ufficio esperienze e studi della brigata.
Secondo la sentenza impugnata egli, essendosi limitato a trasmettere al comandante il parere dell'ufficio citato
(ritenuto lacunoso e reticente dai giudici di merito) venuto meno al "dovere di far presente al suo comandante che la velocizzazione dei lanci collideva Com la vetustà dei materiali" e ha preferito seguire la condotta di aderire
"supinamente ed acriticamente" alla volontà del comandante che, secondo la sentenza, aveva già preso la decisione e aveva richiesto pareri e sperimentazione "pez dare una parvenza di legalità all'ordine di adottare la nuova tecnica". Perché dunque la Corte è pervenuta alla conclusione contestata nei ricorsi del procuratore generale e delle parti civili ? Perché ha ritenuto ricevuto il parere che, dell'ufficio esperienze e studi, "in mancanza di qualunque segnalazione di segno diverso, l'appellante sarebbe stato gravemente responsabile gerarchicamente nei confronti del
Comandante Loi se egli avesse osteggiato burocraticamente ed immotivatamente, in relazione ai dati pervenuti in Suo possesso, l'attuazione della nuova metodica, senza alcun elemento di supporto proveniente dall'Ufficio EESS".
Ribadisce, la sentenza impugnata, che il Capo di stato maggiore è organo di staff "e quindi privo di autonoma autorità e capacità decisionale, difetta l'esigibilità giuridica per affermare che 10 Staccioli avrebbe dovuto dissentire dalle indicazioni che gli provenivano dall'organo a ciò deputato (l'Ufficio EESS), le quali erano univocamente positive nelle specifiche risultanze". Si aggiunge infine, nella motivazione, che le eventuali osservazioni di OL non avrebbero potuto trarre in inganno il gen. LOI che ben conosceva la situazione dei materiali e quali innovazioni si sarebbero dovute apportare prima di introdurre la modifica.
92 NO NT ha invece ricoperto la carica di capo dell'Ufficio esperienze e studi dall'ottobre 1991 all'agosto
1993. Secondo la sentenza impugnata (p. 164) questo Ufficio sistemi per attrezzature compila istruzioni "studia procedimenti, e l'aviolancio di personale e materiali, i tecniche, fornisce consulenze allo Stato Maggiore in materia di aviolanci, effettua tutti gli accertamenti e i controlli merceologici sui materiali e paracadute". Nella qualità di capo dell'ufficio in questione NO NT predispose tecnica richiesto dal lo studio di fattibilità della nuova ordine del comandante della di stato maggiore su capo brigata. Questo studio, secondo quanto affermato dal ricorrente
(che la sentenza impugnata su questo punto ritiene credibile) gli effettuati, lanci dei obiettivi proposti, l'enunciazione del programma, le modalità l'analisi aveva riguardato per conseguire gli obiettivi, l'attività ancora da svolgere, consenso degli organi della brigata. La Corte ha invece ritenuto "incredibile" la tesi la necessità di ricerca del di cui studio 10 del col. NO NT soltanto attività del secondo le fattibilità avrebbe riguardato lancio all'interno dell'aereo e non avrebbe invece riguardato i problemi attinenti alla fune di vincolo ed in particolare la formazione dell'ansa che non era stata ritenuta costituire e fondato il giudizio del primo giudice alcun pericolo;
EE.SS. si preoccupò dell'Ufficio unicamente dei vantaggi derivanti dall'aumento dei ritmi di cui il capo secondo uscita trascurando invece i profili di rischiosità.
giudice d'appello del conclusione La perentoria nel riferire sulla lo NO, questa: "è che certo volontariamente e scientemente isolò gli aspetti della sicurezza scartandoli dall'attività fattibilità del progetto,
l'attuazione della pregiudicare non di indagine, per decisione già presa dal suo Comandante".
Ma per escludere la responsabilità di NO NT la Corte di merito richiama preliminarmente le considerazioni derivante dal rapporto "scriminante gerarchico militare" precisando, nel corso della motivazione fatte in merito alla
"NO aveva capito che il LO aveva già deciso, in cuor metodica ma che che non solo l'applicazione della nuova con molto brevi, tempi dovesse avvenire in interessare le questa interni alla Brigata, senza provvedimenti Rilevando, anche in questo superiori autorità militari”. era in grado di ingannare il caso, che la sua relazione non gen. LO.
Infine la Corte ha aggiunto che in ogni caso lo studio
93 di fattibilità in questione "costituiva soltanto un elemento
1172 atto (privo di rilevanza giuridica in se stesso) di complesso quale si deve considerare l'ordine impartito dal
LO di introdurre la nuova metodica". Del resto la sentenza sentenza impugnata aveva preliminarmente rilevato che la di primo grado non aveva preso in considerazione l'assenza di autonomo in capo all'ufficio qualsiasi potere decisionale NT, nell'ambito WEE.SS., diretto da IACONO Adell'organizzazione gerarchica militare.
normativa tema di gerarchia nel settore militare e l'esame dei ricorsi nei confronti di OL II) La in
e
NO NT.
relativo agli in esame, motivazioni sul punto Le obblighi gerarchia hanno
•militare che dalladerivanti e NO NT, condotto all'assoluzione di OL devono essere considerate, conformemente ai rilievi contenuti nei ricorsi, giuridicamente errate e manifestamente
illogiche.
Stato dello costituzione соп la Venuto meno, di principio fondamento ideologico del il repubblicano, ad impronta connaturava il precedente stato gerarchia che la gerarchia nell'ambito pubblica della autoritaria, amministrazione ha conservato la sua ragion d'essere nella necessità, imprescindibile, di mantenere l'unità di azione delle singole egenerale gli organi dello inStato tra amministrazioni in particolare. Tralasciando di esaminare i problemi, pur esistenti, relativi alla distinzione tra la gerarchia come modello di organizzazione e la gerarchia come rapporto tra uffici tra persone (perché i casi in esame e riguardano quasi esclusivamente quest'ultimo aspetto) va rilevato che è certamente vero che la disciplina militare abbia meno risentito dei mutamenti che hanno interessato le altre branche della pubblica amministrazione che, con l'estensione a questi settori della contrattazione collettiva dellel'introduzione funzionali,qualifiche hanno e deldella crisi misura maggiore certamente risentito in struttura prevalentemente ordinamento a precedente gerarchica.
94 sul perdurare di una rigorosa disciplina militare, fondata sulla gerarchia, è certamente convalidato del vigente regolamento di disciplina militare ( d.p.r. 18 luglio 1986 m.
#545) che, attenuandopur rigorosissimi principi che i connotavano il precedente regolamento del 1964, ribadisce
(art. 2) come la disciplina, militare si fondi sul principio di gerarchia con i conseguenti "rapporto di subordinazione e il dovere dell'obbedienza".
sicome è già accennato, nella struttura Inoltre, militare la gerarchia, più che tra uffici, si realizza in modo particolare tra le persone ed è legata al grado da ciascuna di esse ricoperto più che alle funzioni svolte (v. art. 25 lett. b del regolamento di disciplina che impone al militare di obbedire anche all'ordine del superiore dal quale non dipende : dal che consegue anche una minor rilevanza, nella gerarchia militare, del principio di competenza).
Non diversi da quelli che caratterizzano la struttura civile sono però i poteri che derivano dalla supremazia gerarchica del superiore nei confronti dell'inferiore
(diverse sono semmai le conseguenze che si hanno sul piano disciplinare e, in particolare, sul piano penale). Questi poteri sono tradizionalmente esemplificati dalla dottrina in quello di impartire ordini, di controllo, di revoca dei provvedimenti dell'inferiore, di avocazione, di sostituzione, di delega.
Nel caso in esame viene in considerazione esclusivamente il potere di impartire ordini il dovere di eseguirli perché, secondo la sentenza impugnata, STACCIOLI e IACONO
NT поп avevano altra possibilità che quella di adeguarsi all'ordine del comandante di dare attuazione quanto prima alla nuova tecnica e, in considerazione di tale ordine,
fornirono e recepirono pareri volutamente parziali reticenti (anche se ritenuti non idonei a trarre in inganno il comandante). La conclusione giuridicamente scorretta perché in alcuna norma relativa alla disciplina militare si rinviene l'esistenza di un obbligo di conformarsi non agli ordini del superiore (il che sarebbe ovvio) ma di fornire pareri, di indirizzare il risultato dell'attività di ricerca, i di risultati della sperimentazione, l'esito degli studi fattibilità di determinate attività secondo i. presunti desideri del comandante. nonL'obbligo di conformarsi all'ordine del superiore può infatti esistere quando la richiesta del superiore non costituisca un ordine ma una richiesta di parere (non altro è 10 studio di fattibilità) per la formazione di un atto
95 complesso che, solo alla sua conclusione, può trasformarsi in ordine: non sembra che possa essere messo in discussione che, in questi casi, l'ordine riguarda l'espressione del parere e non il contenuto di questo parere. Ma si consideri che, se anche si fosse trattato di un ordine, il regolamento di
-
disciplina militare avrebbe consentito (art. 25 comma 2°) un limitato sindacato del subordinato sull'ordine del superiore non ritenuto conforme "alle norme in vigore". E come possa essere ritenuto conforme alle norme in vigore un ordine di fornire un parere già predeterminato non è dato intendere.
Sotto diverso profilo l'argomentazione della Corte di merito è altresì manifestamente illogica laddove confonde l'obbligo di conformarsi all'ordine, formalmente e sostanzialmente legittimo, di dare esecuzione alla nuova tecnica con l'ordine di procedere allo studio di fattibilità che, per le sue caratteristiche, non può, 10 si ripete, riguardare anche l'esito dello studio;
e laddove dà per scontato (senza indicare alcun elemento a supporto di tale convincimento) che, se anche lo studio di fattibilità avesse denunziato l'incompatibilità della nuova tecnica con lo scenario materiale e personale di cui la brigata FO disponeva, il gen. LO avrebbe ugualmente dato seguito alla sua volontà di dare attuazione al progetto.
Quanto poi alla conoscenza, da parte del gen. LO, della situazione che rendeva estremamente pericolosa l'adozione della nuova tecnica e, quindi, all'asserita inutilità di eventuali pareri contrari a tale adozione questa motivazione appare ancor più illogica sia perché la conoscenza della pericolosità da parte di chi deve ricevere il parere non ha
Certo valore esimente nei confronti di chi questo parere
Erasmette in modo incompleto ed elusivo;
sia perché proprio conoscenza (di queste carenze e della complessiva ituazione di pericolosità che veniva aggravata dalla nuova
Recnica) da parte del comandante e la consapevolezza della Jua determinazione a procedere alle modifiche ritenute rendeva indispensabile esplicitare taliDecessarie
Faratteristiche per contrastarne l'adozione senza che enissero previamente adottati i correttivi che si rendevano ecessari.
La riprova dell'illogicità della motivazione sul punto è
Contenuta nella stessa sentenza impugnata laddove (pag. 159), (ma il relazione alla posizione IACONO QUARANTINO igionamento è pertinente anche per le posizioni OL e ZZ) la Corte dimostra, con il giudizio controfattuale
Ssitivo, l'efficienza causale della condotta degli imputati
✓ verificarsi dell'evento HE affermando che "'è la segnalazione dei difetti del materiale vero доп avrebbe tardato 10 studio di fattibilit à del proget to ma
96 sicuramente avrebbe rimandato
Evento che assolutamente la sua attuazione sine die. scongiurare. il Comandante "
Loi voleva con questa affermazione la Corte di merito In sintesi se NO NT avesse fornito il parere riconosce che corretto che gli era richiesto HE non sarebbe deceduto
(e neppure CA).
Del tutto inconferente deve poi ritenersi il richiamo alle funzioni attribuite agli uffici cui i due imputati erano preposti. Il fatto che i due imputati non avessero poteri decisionali, ma soltanto quelli di esprimere pareri, e che lo stato maggiore sia organo di staff non esclude (e la stessa ammette) che i sentenza lo pareri abbiano avuto efficacia nell'emissione decisione finale loro causale adottata dal gen. LO. della
Ne deriva, in accoglimento dei ricorsi del p.g. e delle parti civili HE, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo che riguarda l'assoluzione di OL
e NO NT, in relazione agli omicidi colposi danno di HE IO e CA IO con consequenze descritte in sede di conclusioni. in le
III) I ricorsi nei confronti di ZZ B NE.
d'Appello di Firenze ha espresso analoghe La Corte rgomentazioni al fine di pervenire all'assoluzione di ZZ
ANE (che ha assunto la direzione dell'Ufficio Esperienze studi il 22 luglio 1996) in relazione all'omicidio colposo per questa parte della danno di CA IO
Stivazione, le censure contenute nei motivi di ricorso del e, e delle parti civili CAPELLINI devono ritenersi g. arimenti fondate.
Anche in questo ontenute caso paiono nella iteri dell'ufficio diretto da ZZ che alle sentenza impugnata,erronee le affermazioni, desimo. La Corte ha affermato che sia in relazione ai ale capo dell'Ufficio EESS, esclude condotte del il ruolo "del ZZ, 1 decesso LI perché nulla poteva o doveva fare circa metodica di lancio e, specialmente, sui difetti, 12272 suo coinvolgimento corgimenti tecnici da adottare,gnalati e sugli tre giorni atini Poteva l'imputato, della FV perché prima dal suo già predecessore FA, succeduto effettuare adozione di un provvedimento o col. alla segnalazione nuovi interventi provvedimento
? Sollecitare magari
-
? Iltiative 'spontanee' di un certo tiporegolamento militare
-
del singolo che, доп consente collocandosi fuori
97 delle attribuzioni e dei compiti derivanti da norme regolamenti, possono l'aspetto della protesta, della avere sfida, della ribellione, tutti atteggiamenti legittimamente non consentiti dalla disciplina militare.
Anche queste considerazioni al di là dei toni enfatici usati non si sottraggono alle censure ritenute fondate nell'esame delle posizioni OL e NO NT. Se
è vero che questo ufficio era privo di poteri di iniziativa e decisionali non si comprende per quali ragioni il capo non potesse segnalare (anche più volte !) eventuali situazioni di pericolosità delle tecniche e dei materiali utilizzati né come, da una segnalazione (anche ripetuta) questo conoggetto, potessero responsabilità disciplinari derivare. atteso che gli studi questi temi rientravano nelle su competenza dell'Ufficio esperienze e studi .
Va però rilevato che il col. FA, quando ZZ assunse la responsabilità dell'Ufficio esperienze e studi, aveva già segnalato al Ministero la situazione di pericolosità di cui trattasi. Da ciò non deriva, come ritiene la Corte di merito, che il col. ZZ non potesse effettuare nuovi interventi 0 sollecitare l'adozione di idonei provvedimenti perché, non essendo consentite dal regolamento militare iniziative spontanee, questi avuto "l'aspetto interventi avrebbero della protesta, della ribellione". sfida, della Nessuna norma del regolamento Militare di disciplina vieta infatti al militare di situazioni
-come in effetti aveva fatto il col. FA (che segnalare tali non risulta avere avuto alcuna conseguenza da tale condotta)
e neppure di sollecitare risposte tanto più se attinenti a salute e l'incolumità dei problemi che riguardano la ilitari. E a maggior ragione nei casi nei quali l'iniziativa specie, le specifiche competenze Iguardi, come nella all'ufficio dal quale provengono.
Ma, anche se sotto il profilo indicato la motivazione ella sentenza impugnata appare erronea, la situazione del
61. ZZ è del tutto diversa da quella di OL
NO NT quanto meno sotto due profili. e
Innanzitutto ZZ non aveva partecipato, a differenza gli altri due imputati, alla fase preparatoria, conclusasi on l'incompleto e reticente studio di fattibilità più volte Acordato, per l'introduzione della nuova tecnica di lancio. n esisteva prima, e non permane dunque nel tempo, alcuna posizione di garanzia.
In secondo luogo la segnalazione sulla pericolosità del Leggiamento della fune di vincolo era istero dal col. stata segnalata al
FA prima che MAZZA assumesse la
98 direzione dell'Ufficio esperienze e studi.
In questa situazione ha certamente rilievo che l'ufficio diretto da ZZ non avesse alcun potere decisionale e di un ufficio che aveva l'unico iniziativa. Trattandosi di compito di fornire pareri quando venivano richiesti può che sui certamente concludersi suoi responsabili l'obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo che gravava emergessero nello svolgimento istituzionali dei compiti dell'ufficio ma, una volta che questo richiamo fosse stato effettuato (dal col. FA), l'adempimento dell'obbligo di garanzia poteva ritenersi assolto tanto più che, dalle sentenze di merito (neppure da quella di primo grado che pure ha condannato ZZ), non emerge che il col. ZZ si sia occupato di tali questioni.
Certo il col. ZZ avrebbe potuto nuovamente sollecitare (contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata) l'adozione di provvedimenti idonei ad eliminare da subito la situazione di pericolo già segnalata ma, dubbio sull'esistenza di persistente a parte il (giuridicamente meno חנו sollecitazione di tali obbligo di iniziative significativo è invece il dubbio sull'efficacia che avrebbero avuto le ulteriori segnalazioni) ciò che rileva è che, già accennato, l'Ufficio in questione, dopo che ZZ ne come assunse la direzione, non fu mai richiesto di esprimere pareri sulla tecnica di lancio in uso;
che le anomalie erano
State già segnalate dal col. FA Sospensione e che dei un'eventuale lanci non dipendeva dell'ufficio certo EE.SS. dal che capo aveva solo consultiva. compiti di natura altro aspetto che differenzia la posizione di V'è un e NO NT. Mentre ZZ da quella di OL desti ultimi, come si è già accennato, Ollo studio di fattibilità, non solo ZZ non svolse alcun furono incaricati non risulta neppure, Compito in questa fase preparatoria ma entrambe le sentenze di merito, che l'ufficio esperienze e
Eudi avesse compiti e poteri di iniziativa sia pure nello Cretto ambito delle attività di ricerca devolutegli. Né ed esperienze tali da sulta che ZZ avesse nsentirgli di avvertire la pericolosità della nuova tecnica conoscenze lancio all'interno dello scenario
Scritto. Difettando (nel senso umano e di materiali nne danno conto) i presupposti di esperienza, conoscenza e che le sentenze di mer ito ssibilità di autonomo intervento non è dato ravvisare su
✓e supporto si fonderebbe un obbligo di garanzia di ZZ senso descritto.
Ne consegue che la Fazione della motivazione nel senso indicato, deve essere decisione impugnata, previa confermata nei confronti di ZZ LO con il rigetto di tutti i ricorsi proposti contro la sua assoluzione. IV) La posizione di SA NA e FA AN.
Se ne tratta in questa parte della motivazione perché i ricorsi che li riguardano attengono prevalentemente all'esigibilità delle condotte e alle posizioni di garanzia che ai medesimi dovrebbero essere attribuite.
SA NA ha svolto funzioni di
Scuola Militare di paracadutismo
- una struttura comandante della della brigata FO gerarchicamente dipendente dal Comando (SM) della brigata dal 9 settembre 1993 al 27 agosto 1995 mentre
-
FA AN, presso la medesima Scuola, ha svolto, nel medesimo arco di tempo e fino al 1996, le funzioni di capo dell'Ufficio addestramento e lanci.
SA NA è stato assolto in primo grado per tutti e che gli erano tre i fatti, oggetto del presente processo, ha appellato esclusivamente in stati addebitati. Il p.m.
HE mentre le parti civili relazione all'omicidio CI e CA hanno appellato ai fini civili per le Corte d'appello di Firenze rispettive posizioni e la respinto tutti gli appelli. Il P.G. ha proposto ricorso per ha l'omicidio HE mentre le parti civili non hanno impugnato la sentenza d'appello.
già capo dell'ufficio addestramenti A FA AN erano stati addebitati tutti e tre gli lanci della SM
-
Omicidi colposi oggetto del presente processo. Il giudice di
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Primo grado l'ha assolto da tutti Hanno i reati.
Appellato il p.m. e le parti civili CI e CA ma i e tre appelli sono stati respinti. Contro questa sentenza Poro anno proposto ricorso il p.g. per l'omicidio HE arte civile HE. Non hanno proposto ricorso le parti e la vili CA e CI.
I ricorsi nei confronti di questi due imputati possono in considerazione della ssere esaminati congiuntamente natura degli addebiti (relativi all'omicidio colposo omune e delle non dissimili funzioni danno di HE IO)
Holte, in entrambi i casi, all'interno della SM.
Va premesso che, secondo gli accertamenti incensurabili m piuti dai giudici di merito, sia SA che FA rteciparono alla fase preparatoria che ebbe il lo studio di fattibilità della nuova tecnica di lancio né поп suo esito insufficiente sperimentazione erano già concluse quando della medesima. Queste
a SA pervenne l'ordine,
100 impartito dal capo di stato maggiore OL, di applicare la nuova tecnica di lancio a decorrere dal 28 febbraio 1994; né a ROSA né a FA fu mai chiesto alcun parere tecnico sui problemi relativi alla fattibilità, e tanto meno alla sicurezza (che non fu chiesto ad alcuno) ma essi furono soltanto incaricati di dare esecuzione all'ordine organizzare una "cattedra itinerante" per aggiornare e di direttori di lancio. A FA fu anche chiesto di elaborare un manuale scritto contenente le istruzioni per il sistema di uscita rapida (c.d. "libretta dal nome del MENCARAGLIA" materiale estensore).
Le posizioni di SA e FANTINI sono dunque ben diverse quelle di 1 OL e NO da
NT i parteciparono attivamente alla formazione dell'atto complesso quali che si concluse con la decisione del comandante della brigata di adottare la nuova tecnica di lancio. Nei loro confronti si pone quindi effettivamente il problema dell'esistenza dell'obbligo di dare esecuzione ad ordine (non di
מנו esprimere un parere) formalmente e sostanzialmente legittimo
(sulla legittimità dell'ordine le considerazioni svolte dal
P.g. ricorrente non sono del tutto condivisibili perché non sempre la mancata 0 erronea rappresentazione di degli elementi uno o più presi in considerazione di fatto formazione sufficiente per la dell'atto l'illegittimità). a provocarne
Non è quindi in discussione che SA e FA dovessero esecuzione all'ordine di obbedire alla richiesta di dare effettuare i lanci tecnica perché l'art. 25 con la nuova comma 2° del regolamento di disciplina militare consente un sindacato sulla legittimità dell'ordine (che certamente non era manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato la cui esecuzione non costituiva manifestamente reato : si tratta dei soli casi nei quali il militare ha l'obbligo di non eseguire l'ordine) solo se l'ordine non sia ritenuto conforme alle norme in vigore", nel qual presente a chi ha impartito l'ordine, caso può farlo ma essendoFagioni, dichiarandone le tenuto ad eseguirlo se l'ordine confermato.
Fermo restando, di conseguenza, che SA e FA erano ffettivamente obbligati a dare esecuzione all'ordine non per questo deve ritenersi completamente esclusa ogni possibilità he anche essi potessero assumere una posizione di garanzia relazione alla formazione del procedimento che si oncluso con l'ordine e alle fasi successive all'attuazione era alla nuova tecnica di lancio. A questa drastica conclusione fondata sull'inesistenza di una fonte giuridica produttiva ll'obbligo di attivarsi e di quello di astenersi) era
Evenuto il primo giudice le cui argomentazioni su questo
101 nella sentenza ripresestate peraltro non sono punto impugnata. vertice daiLa fonte della posizione di garanzia in ai due fonda infatti sulla posizione di capo medesimi avuta quale capo della scuola di paracadutismo imputati si come e lanci anche e insieme ad altri soggetti e nelle fasi riguardanti le capo dell'ufficio addestramenti tali tenuti a garantire la sicurezza attività alle quali erano preposti dei paracadutisti della scuola. sefase (studio e sperimentazione) essi fossero stati a conoscenza di fatti o circostanze idonei Quanto alla prima a far loro ritenere che lo studio di fattibilità della nuova tecnica di lancio aveva omesso di considerare tutti i fattori esecuzione di pericolosa avrebbero dovuto (10 consente l'art. 25 comma 1° lett. a del rendevano che 10 di scenario regolamento di disciplina militare) esporre le loro motivate essendo indubitabile che esse fossero "necessarie per la corretta esecuzione di quanto ordinato". osservazioni
Ma, su questo punto, va rilevato che non emerge in alcun modo dalle sentenze di merito che SA e FA fossero in della superficialità incompletezza degli studi e delle indagini effettuate e della e conoscenza modo a qualche circostanza che la sperimentazione era avvenuta in modo inidoneo. Quanto alla fase di attuazione della nuova tecnica non e FA, prima SA a dell'incidente HE, fossero stati segnalati inconvenienti risulta, per altro verso, che di gravità tale da indurre i medesimi non certo a disporre la sospensione della nuova tecnica (che non rientrava nei loro poteri) ma a segnalare ai superiori l'opportunità di radicali modifiche per garantire la sicurezza dei lanci.
dalle sentenze di a prendere in Sotto altro profilo emerge ancora merito che SA FA furono gli unici considerazione le critiche che provenivano dagli istruttori e trasmettendo le segnalazioni agli organi superiori della di un sottufficiale istruttore di palestra contrario alle nuova tecnica (SA) trasferimento evitando il brigata, 0 segnalando agli organi più elevati, tardivamente (FA), il pericolo di sfilamento anticipato della fune di sia pure se tempestivamente vincolo. Segnalazione, tra l'altro, che, con ragionevole certezza, presa in considerazione, avrebbe, evitato la morte di CA.
La motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui conferma l'assoluzione di SA e FA per l'omicidio correttamente motivata non HE, dave quindi ritenersi
102 Cavvisandosi, nelle ragioni argomentative che hanno condotto a questa soluzione, alcuna violazione di legge o illogicità
che ne sminuiscano l'intrinseca coerenza.
CAP. 9° IL DECESSO CI.
-
I) Premessa. Come si è più volte accennato in precedenza l'evento che ha cagionato la morte di CI IO ha caratteristiche
I diverse da quelle che hanno riguardato i decessi di HE
IO e CA IO.
hanno giudici di merito escluso che la nuova tecnica di lancio avesse in qualche modo iinfatti, In questo caso, avuto efficacia causale nel tragico evento caratterizzato da una triplice coincidenza di fatti che hanno autonomamente provocato il decesso del giovane paracadutista: il mancato che chiusura del moschettone ha funzionamento della consentito lo sganciamento della fune di vincolo dal cavo statico;
la rottura dello spinotto di sicurezza che non ha del chiusura di rimediare mancata alla consentito del paracadute di emergenza dovuto sia alla posizione assunta dal paracadutista dispiegamento moschettone;
il mancato la fune di discesa sia all'interferenza con la unita al paracadute principale durante rimasta vincolo che era insieme al moschettone.
Per questo evento l'azione penale era stata esercitata nei confronti di LO, OL, NO NT, SA e
FA sul presupposto che la nuova tecnica ad uscita rapida determinismo di anche nel efficacia causale OL, NO avesse avuto nei confronti di LO, questo incidente;
NT e VA per aver consentito l'utilizzazione di un nei confronti di BA, moschettone autorizzato;
non EO, ER, OR, AS, CA NI per avere, tutti, consentito l'utilizzazione di uno O', spinotto di sicurezza di diametro inferiore a quello previsto CA aver percepito tempestivamente la situazione di pericolo creatasi a seguito dell'apertura e del anche per non e distacco del moschettone in uso a CI e per non essere per ovviare a quanto stava tempestivamente intervenuto accadendo.
A seguito dell'assoluzione di tutti gli imputati per e degli appelli questo fatto nel giudizio di primo grado proposti dal pubblico ministero e dalle parti civili la Corte
103 d'Appello di Firenze ha confermato nuovamente le assoluzioni e contro questa decisione nel primo giudizio intervenute hanno proposto ricorso il Procuratore le parti civili CI.
generale e rilevarsi deve però Dall'esame di questi ricorsi preliminarmente che nessuno dei ricorrenti ripropone la tesi che la nuova tecnica di lancio abbia avuto efficacia causale nel determinare l'evento peraltro verificatosi a seguito del
(il Lockeed C 130, di lancio da un aereo di tipo diverso. dimensioni interne più ampie, con diverso posizionamento del e dotato di che mitigavano cavo statico incensurabilmenteturbolenza); alettoni efficacia esclusa dalla sentenza impugnata che ha ritenuto non causale peraltro stato accertato in quale momento sia avvenuto lo sganciamento la del moschettone dal Solo se lo sganciamento cavo statico. il fosse avvenuto quando il paracadutista (e quindi anche essere paracadute) si trovava ancora all'interno dell'aereo sarebbe infatti astrattamente ipotizzabile un collegamento tra la nuova tecnica e l'evento; ma questa è l'ipotesi che la Corte di merito ha motivatamente ritenuto meno probabile.
Su questo punto deve pertanto ritenersi ormai verificata la preclusione derivanteinterno dalla rimanendo profili formazione invece del soggettivo ancora giudicato in discussione,all'utilizzazione ed oggettivo, ispinotto inidoneo. sotto del problemi moschettone relativi non autorizzato e dello Va premesso, CI, in marito che all'evento questa vicenda, elementi oggettivi del reato (ed in particolare al che ha riguardato rapporto per quanto خة CA attiene sotto resenta le difficoltà gli altri il profilo meramente agli venti dannosi di cui al presente processo. La dinamica del che caratterizzano materiale), tragico fatto è infatti del tutto chiara ed è indiscusso che non causa primaria dell'evento sia costituita dal difettoso Ea due del moschettone Funzionamento loccaggio del medesimo incolo) al che non ha cavo fisso. (e conseguentemente consentito Cottura dello spinotto è invece ancora in discussione e il Se abbia funzionato da della ratterà più avanti;
fune di concausa Cocesso, la mentre e della iniziale contestazione,forma oggetto del presente non neppure elativo se ne al il mancato dispiegamento mergenza. tema del paracadute di
II) Il moschettone.
Come si è già accennato in precedenza il moschettone meccanismo che, ad uno dei capi, ha un foro fisso al quale
104 è agganciata la fune di vincolo;
all'altro capo ha invece un foro che si apre e consente l'aggancio del moschettone, e quindi della fune di vincolo, al cavo fisso (sistemato sul fianco interno dell'aereo sopra la testa dei paracadutisti).
Il moschettone è formato da un corpo centrale sul quale corre una "slitta" che consente l'apertura e la chiusura dalla parte che si deve inserire nel cavo fisso.
Al via del direttore di lancio i paracadutisti agganciano il moschettone al cavo fisso;
dopo l'aggancio il moschettone, a seguito di uno strappo effettuato dalla mano del paracadutista e allo scorrimento della "slitta", si blocca nella posizione di chiusura mediante un pulsante che fuoriesce dall'interno del meccanismo ed entra di scatto in un foro appositamente predisposto impedendo l'apertura spontanea dello strumento (che può avvenire solo pigiando il pulsante). Se quindi l'aggancio tra moschettone e cavo fisso non avviene o se l'apertura non si richiude a seguito dello strappo o si riapre o, infine, il moschettone per qualsiasi ragione si sfila dal cavo fisso il paracadutista si lancia senza che avvenga lo strappo degli elastici che collegano la fune di vincolo al paracadute che, di conseguenza, non si apre. La vicenda che riguarda il moschettone in questione
(mod. 40313 prodotto dalla ditta LISI), così come accertata incensurabilmente dai giudici di merito, presenta aspetti paradossali. Va premesso che la fornitura alla brigata
FO e alle altre strutture militari dello Stato dei materiali (paracadute, moschettoni ecc.) che interessano in questo processo era, all'epoca dei fatti, di competenza della direzione generale delle costruzioni e delle armi presso il
Ministero della difesa (COSTARMAEREO).
In sintesi è stato accertato, nei due gradi del giudizio di merito, che il paracadute IN 80 B (quello usato da tutti i paracadutisti deceduti) era stato inizialmente fornito dalla ditta produttrice con un moschettone
(denominato 9.6.80) che, dopo un primo periodo, non fu più utilizzato. Successivamente fu utilizzato un moschettone di cui, nel novembre 1988, il gen. NT vietò l'uso perché aveva dato luogo ad un grave incidente. Il 21 aprile 1989 il gen. NT chiese a Costarmaereo l'autorizzazione a sospendere l'uso del moschettone difettoso e a sostituirlo con i moschettoni denominati 40313 e MS 70120. Il Ministero rispose con una missiva che autorizzata l'uso del moschettone
MS 70120, non faceva menzione del 40313 e autorizzava altresì l'uso del moschettone usato inizialmente ma non più in dotazione (9.6.80). Ritenendo che il Ministero fosse caduto in un errore materiale, confondendo il moschettone 9.6.80 con il 40313, il comando dalla brigata FO ha continuato ad
105 utilizzare sia il moschettone MS 70120, espressamente autorizzato, che il moschettone 40313 ritenuto implicitamente autorizzato.
Il moschettone 40313. è appunto quello in uso a CI il giorno del tragico lancio del giovane paracadutista. Secondo gli accertamenti peritali recepiti dai giudici di merito (v. p. 99 della sentenzamoschettone di primo grado) in questione il difettoso eracostruzione che per un vizio di ne provocò della spina di sicurezza allo L'apertura "per la opposizione del bottone mancata scorrimento della slitta sul corpo, finendo con lo sfilarsi e dal cavo statico."
Ciò premesso, sui fatti che riguardano l'autorizzazione all'uso del moschettone e sul meccanismo del mancato bloccaggio, la critica che Procuratore deve condividersi generale e parti civili muovono alla sentenza impugnata sul problema della mancata autorizzazione all'uso del moschettone tale use non fu mai in questione. E' certo infatti che esplicitamente autorizzato dal Ministero e poiché era stato sollevato anche il dubbio sulla sua idoneità all'uso e la casa produttrice del paracadute RV 80 B non ne aveva, a sua volta, autorizzato l'uso di ambiguità la situazione descritta doveva, contrariamente a quanto si afferma nella sentenza impugnata, indurre i responsabili della brigata
FO a richiedere una decisione esplicita sulla richiesta formulata.
Va infatti considerato che il moschettone, per quanto si esposto in precedenza, costituisce uno strumento fondamentale per l'uso in sicurezza del paracadute: infatti la fune di il moschettone non si blocca efficacemente se vincolo non esercita più la necessaria trazione e il paracadute non si apre. Non è quindi consentito alcun margine di ambiguità sulla scelta di uno strumento così strettamente legato alla sopravvivenza del paracadutista (si tratta di uno di quei casi di rafforzamento dell'obbligo di garanzia che si verifica in considerazione della pericolosità dell'attività di aviolancio).
Sotto questo profilo è pertanto censurabile la sentenza impugnata per avere, in buona sostanza, escluso ogni profilo di colpa nell'utilizzazione di un tipo di moschettone espressamente autorizzato e la cui idoneità era stata posta in discussione anche dal fornitore dei paracadute. Anche se non va rilevato che il dubbio sull'autorizzazione ministeriale attenuato dalla circostanza ora stato in parte
Costarmaereo aveva, in più occasioni, continuato a rifornire la brigata del moschettone 40313. che
106 Ma l'indagine sulla colpa non nell'accertamento si esaurisce dell'esistenza regola di prevenzione (e la previsione di un serio controllo della violazione della sull'idoneità del moschettone, con la conseguente necessità di autorizzazione, è certamente tale) essendo necessario che prevedibile (oltre che evitabile;
l'evento sia anche questo problema in questo caso non si pone ovvio essendo che l'evento era prevenibile ma con l'uso funzionante di perché תנו moschettone privo del successivamente rilevato) tanto più nel caso di contestazione vizio di costruzione avente ad oggetto la colpa generica.
Orbene, nel caso in esame, è stato accertato moschettone usato da CI presentava un vizio occulto che che il anni nei quali quel mai era stato constatato nei numerosi stato utilizzato. La sentenza tipo di moschettone era impugnata ha infatti ritenuto accertato che il moschettone
40313 era stato usato, per oltre un trentennio, prima sul paracadute CMP 55 poi sull'IN 80 B senza dar luogo ad alcun inconveniente;
i lanci effettuati questo che milione;
moschettone che tza l'epoca della superavano il con citata corrispondenza intervenuta tra la brigata FO e la direzione generale del Ministero della difesa e la dell'infortunio a CI i lanci avvenuti con il paracadute data IN 80 B, munito del moschettone in questione, erano stati circa 300.000.
Si aggiunga, come osservato dal primo giudice, che il moschettone era stato inizialmente fornito dalla medesima Irvin produttrice ditta successivamente, aveva optato per l'uso di altri moschettoni del paracadute che, solo non perché ritenesse inaffidabile il 40313 ma solo perché non era in grado di controllare l'affidabilità dei produttori (queste sono le dichiarazioni dei rappresentanti della ditta RV riportate nella sentenza di primo grado). Del resto la medesima ditta, interpellata dal Ministero a seguito della ricordata richiesta del gen. NT, alcun accenno fatto nella risposta al moschettone 40313 (di qui, forse, una delle ragioni dell'ambigua risposta di Costarmaereo). aveva
Correttamente e logicamente espresso appare dunque il imprevedibilità giudizio della Corte di merito sulla dell'evento autorizzato espressamente ° депо perché, fosse stato l'uso, mai in passato (nell'arco di decenni e in centinaia di migliaia di lanci) il moschettone aveva dato che luogo ad inconvenienti e tanto meno della gravità di quello che è costato la vita a CI. Ben diverso, quindi, ritenersi questo caso rispetto agli inconveniente riscontrati nell'uso del paracadute Irvin 80 B e soprattutto degli deve
Incidenti (numerose decine) provocati dalle caratteristiche della fune di vincolo di cui si è parlato in precedenza tanto
107 da rendere, in quei casi, prevedibilità. quasi scontato il giudizio di
Per completezza di esame della vicenda nel suo complesso va rilevato che, dopo l'incidente a CI, si verificò un altro inconveniente che ebbe come conseguenza la radiazione del moschettone in questione (che, cadendo accidentalmente in terra, si era scomposto). Ma, ovviamente, il giudizio di prevedibilità con l'utilizzazione va effettuato degli elementi di conoscenza a disposizione dell'agente al momento della sua condotta e non in base a quelli che in tale momento non erano conosciuti o conoscibili (che semmai possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento dell'esistenza del rapporto di CA).
Consegue alle considerazioni svolte che mentre devono ritenersi fondate le critiche contenute nei motivi di ricorso Procuratore civilidel
-
CI che riguardano la mancata autorizzazione all'uso generale e delle parti non altrettanto può dirsi per del moschettone mod.
40313 quanto attiene alla prevedibilità dell'evento. In particolare le critiche contenute nei ricorsi, che si riferiscono ad un asserito giudizio di inaffidabilità del moschettone, rivolte ad ЦП accertamento i giudici di merito, fornito di adeguato supporto avendo, incensurabile sono in questa sede sulla affidabilità argomentativo la loro valutazione moschettone richiamando gli di fatto ricordati elementi delnonché la valutazione dei periti (che hanno ritenuto che il moschettone in questione fosse caratteristiche costruttive, equivalente dimensionali, qualitative,
- per strutturali funzionali, e di sicurezza espressamente autorizzati e addirittura che fosse idoneo
- a quelli sopportare un carico massimo superiore del idoneità a fondare tale giudizio non può essere disconosciuta a 50
*) la cui essendo esente dalle illogicità denunziate.
svolte il Consegue alle rigetto dei considerazioniricors i proposti da Procuratore parti civili generale e
CI nei confronti di LO, OL, NO NT e
VA.
questo punto Per ragioni di ordine logico vanno a esaminati i ricorsi del Procuratore generale e delle parti civili CI nei confronti di ER IC, AS rispettivamente responsabile, primo LO e OR AB
e secondo revisore della sala di ripiegamento dei revisore
-
paracadute ai quali è stato contestato (negli appelli ma
- non nei capi d'imputazione originali) di non aver rilevato, nella fase di ripiegamento del paracadute poi consegnato CI, il vizio da cui era affetto il moschattone.
a
108 Su questo punto (peraltro solo genericamente affrontato nel ricorso delle parti civili) va rilevato come la Corte di merito abbia incensurabilmente accertato che il vizio del moschettone era occulto .e certamente non rilevabile ad esame anche quello cui sono non sommario come tenuti i תנן ripiegatori. La sentenza impugnata sottolinea infatti anche i periti nominati in giudizio ebbero difficoltà come comprendere le ragioni del a mancato funzionamento del perché il vizio moschettone si rilevava solo in certe condizioni né gli imputati disponevano di alcun mezzo tecnico rendersi conto dell'imperfezione. Il ricorrente per
Procuratore generale indica diversa ricostruzione dei unafatti ma la verifica della fondatezza di questa ricostruzione esula dai compiti del giudice di legittimità avendo il giudice di merito adeguatamente e non illogicamente motivato il suo convincimento..
III) Lo spinotto.
Parimenti complesso è il problema che si riferisce allo spinotto di sicurezza. Questo attrezzo, in buona sostanza, è costituito da un filo di ferro che il paracadutista, dopo aver agganciato il moschettone al cavo fisso, inserisce in un foro (diverso e di minori dimensioni rispetto al foro da cui all'uopo fuoriesce il bottone che blocca il moschettone) predisposto sul moschettone e che l'attraversa interamente (a moschettone) dopo l'avvenuto differenza del pulsante del
Inserito lo spinotto nel foro il bloccaggio del medesimo. paracadutista lo ripiega a mano.
Il rilievo fondamentale che assume lo spinotto nel decesso CI deriva dalla circostanza che nel corso del lancio nel quale il predetto perse la vita lo spinotto si ruppe e non riuscì pertanto ad esercitare quell'opera di blocco dello scorrimento della slitta del moschettone cui, in tesi di accusa, era destinato e quindi ad evitare la completa fuoriuscita dal cavo apertura del moschettone e la statico. Posto che il malfunzionamento del moschettone sua si verificò dopo essere stato agganciato se lo spinotto avesse avrebbe potuto consentire al esercitato la sua funzione moschettone di non aprirsi, di rimanere agganciato al statico e di esercitare la necessaria trazione per consentire cavo l'apertura del paracadute. hanno, entrambe, posto in Le sentenze di merito discussione l'esistenza di una regola cautelare, conosciuta o conoscibile, secondo cui il diametro del filo di ferro cui lo spinotto era stato confezionato (da parte di persone con incaricate appartenenti alla brigata FO) doveva essere pari almeno a 2 mm.; la Corte d'Appello ha altresì ritenuto
109 non provato che la brigata FO avesse acquistato fil di ferro con cui confezionare lo spinotto del diametro di
1,1 (è il diametro tragico lancio). dello spinotto mum. usato da CI nel
Le censure formulate nei ricorsi della pubblica privata accusa appaiono fondate perché, su entrambi i punti, le motivazioni contenute nelle sentenze di merito, appaiono e per un verso mancanti su punti decisivi manifestamente e per altro illogiche contradditorie. verso in quanto intrinsecamente La sentenza sostanzialmente alle motivazioni contenute nella sentenza di di secondo grado rinvia primo grado alla quale occorre pertanto riferirsi nell'esame dei motivi di ricorso.
Ebbene sul primo quesito (esistenza o meno della regola cautelare secondo cui il diametro del fil di ferro deve essere di almeno 2 mm.) la sentenza di primo grado riferisce che "secondo il disegno costruttivo del moschettone CMP 40313 usato dal ON, la spina avrebbe invece dovuto avere la sezione di 2 ed essere composta di materiale
(secondo i disegni dei moschettoni RV 9.6.80 e MS70120 la 'AQ47' spina, comunque di 2 mmm., deve essere di 'acciaio')". Sul primo problema e ribadita da quella d'appello, è sentenza di primo grado, l'affermazione c ontenuta dunque smentita dalla medesima sentenza perché si riconosce nella le istruzioni del moschettone prevedevano che il disegno e che il fil di ferro con cui confezionare lo spinotto dovesse
(si esaminerà poi, trattando del avere un diametro di 2 min. rapporto di CA, il problema del materiale).
In merito a questo aspetto va osservato che le regole un'attività idonea ad esporre cautelari che l'esercente pericolo la persona di chi la svolge (e a maggior ragione se si tratta di attività pericolose nel in precedenza a indicato) è tenuto ad osservare non consistono soltanto in senso normativamente disciplinate in pareri, regole discipline ecc. ma altresì, nel caso in cui tali prescrizioni ordini, difettino, nelle istruzioni che fornisca il costruttore, nei
о
disegni tecnici e nelle modalità d'uso che accompagnino il prodotto venduto, nelle eventuali modalità di utilizzazione che verbalmente) il venditore all'acquirente ecc. impartisca (anche Insomma, in mancanza di una disciplina normativa strumenti di lavoro quella prevista per gli
547/1955) l'utilizzatore di un congegno che venga impiegato (come dal settori e attività a rischio di infortunio d.p.x. in scrupolosamente osservare le cautele indicate dal costruttore sul presupposto che questi abbia sottoposto il congegno alle deve
110 necessarie verifiche (e salvo che l'acquirente compierne di maggiormente approfondite: ciò non risulta intenda nel caso quindi in colpa (generica) ma in esame). l'utilizzatore che palesemente violi le di uno strumento
'
regole di utilizzazione fornite dal costruttore tanto più se
E
abbia proceduto ad alcuna verifica sperimentale sulla non sicurezza delle diverse modalità di utilizzazione.
Errata è quindi la valutazione dei giudici di merito laddove hanno posto in dubbio l'esistenza della regola cautelare la cui esistenza è invece agevolmente ricavabile, secondo gli accertamenti compiuti dai medesimi giudici, dal testo delle argomentazioni svolte e dagli accertamenti di fatto eseguiti che hanno dimostrato l'esistenza di regole e disegni tecnici indicanti le modalità di confezionamento dello spinotto con materiale di dimensione e qualità diverse da quelle di fatto utilizzate.
essere il discorso sul Più articolato deve invece trattato dal giudice di primo secondo aspetto ampiamente grado alla cui motivazione, anche in questo caso, la sentenza impugnata ha fatto rinvio.
Il Tribunale di Lucca ha tratto il convincimento che lo spinotto di sicurezza non avesse in realtà alcuna funzione di sicurezza in base a queste circostanze: 1) il disegno costruttivo non indicava i carichi di rottura;
2) l'uso di un termine generico (acciaio) per il materiale da utilizzare per la costruzione dello spinotto;
3) l'utilizzazione di un termine di natura equivoca ("circa") nell'indicazione delle dimensioni del fil di ferro;
4) l'irrazionale posizionamento del foro perché lo spinotto trapassava soltanto il corpo ma non la slitta del moschettone mentre, avesse svolto funzioni di stato più logico che se sicurezza, sarebbe trapassasse entrambi;
5) l'irrazionalità della minore tenuta dello spinotto rispetto al bottone;
6) l'eccessività del gioco del foro (largo 2,5 mm.) che sottopone la spina anche ad una flessione;
7) l'equivocità della dizione contenuta nel disegno del moschettone ("chiavetta di sicura") essendo, il concetto di sicura, diverso da quello di sicurezza; 8)
l'erroneità della qualificazione attribuita alla spina dalla
RV nel senso che la qualificazione corretta doveva essere non quella indicata ma quella che si riferisce a materiali singolarità della modalità "non stressati"; 9) la approvvigionamento, confezionamento di uso degli di di spinotti.
Si sottolinea poi in particolare, nella sentenza, che l'acquisto dal materiale per il confezionamento degli spinotti è riservato alla SM e non agli organi centrali, che sono gli stessi militari a confezionare gli spinotti e
111 che, addirittura, era previsto il riutilizzo dei medesimi;
tutte circostanze incompatibili sicurezza. con una funzione di
Non compete certo al giudice di legittimità rivalutare le circostanze di fatto ritenute esistenti dai giudici di merito e ricostruire diversamente i fatti da essi accertati sede, esclusivamente la essendo consentita, in questa verifica della correttezza logica del ragionamento seguito congruità, rispetto alle nella sentenza impugnata e la conclusioni, delle argomentazioni svolte.
Ma, difetta nelle nel caso in esame, ciò che argomentazioni (fatte proprie, 10 si del primo giudice ripete, dal giudice d'appello) è proprio la consequenzialità tra le premesse e la conclusione. Tutte le circostanze sono infatti astrattamente idonee a dimostrare indicate non l'inesistenza della funzione di sicurezza svolta dallo spinotto ma soltanto a dimostrare l'esistenza di eventuali altre funzioni, la non completa idoneità funzione a svolgere la soprattutto, sicurezza e, di superficialità e mancanza di regole idonee e una certa predisposizione degli spinotti. cogenti nella
Ma le sentenze di merito non spiegano in alcun modo come sia possibile escludere questa funzione quando essa viene dal costruttore dei paracadute espressamente attribuita quando la stessa denominazione del congegno indica la funzione (la distinzione tra "sicura" e "sicurezza" che fa il primo giudice sembra francamente insostenibile). Tanto più che i giudici di merito neppure forniscono una qualche della funzione che lo ipotesi alternativa (non aggiuntiva) spinotto avrebbe dovuto svolgere limitandosi ad affermare che 1'accessorio aveva soltanto "le funzioni di sicurezza tattile, uditiva (clic) e visiva dell'avvenuta chiusura del moschettone". La seconda funzione è certamente errata secondo la descrizione del funzionamento del moschettone avviene quando il del moschettone (il clic bottone nell'apposito foro) che fornisce la medesima scatta altre due funzioni, anche se in ipotesi ritenute esistenti, sentenza. Le
non si pongono certo in contraddizione con la funzione di sicurezza.
Ma l'intrinseca contradditorietà, e giuridica erroneità, della sentenza sul punto la si rinviene laddove la sentenza del Tribunale di Lucca, dopo aver analiticamente indicato tutti i ricordati elementi atti a porre in dubbio la funzione ' di sicurezza dello spinotto conclude
"all'epoca vi affermando del sinistro ON che l'effettiva oggettiva stato diexa uno incertezza circa funzione dellospinotto".
112 Orbene il dubbio derivante da una situazione di obiettiva incertezza sulla funzione che uno strumento può tanto più se il dubbio concerna la possibilità che svolgere
-
il congegno svolga una funzione di tutela della sicurezza per la vita e l'incolumità delle persone non vale ad esonerare
(sotto il profilo dell'esistenza dell'elemento soggettivo del
-
reato) il titolare della posizione di garanzia dalla responsabilità per gli eventi cagionati della dall'inosservanza regola di dubbia interpretazione l'astratta ancheperché possibilità che la violazione cautelare possa cagionare della regola danno imponeתנו all'agente diadottare le cautele dalla regola previste. Insomma in caso di dubbio l'agente deve optare per la scelta che può risolversi nell'introduzione di una ulteriore garanzia della sicurezza delle persona e non per quella che questa ipotetica garanzia esclude. Tanto più se escluderla significa adottare un'interpretazione in contrasto con la stessa denominazione dell'oggetto.
IV) Il rapporto di CA.
in merito all'uso dello Le considerazioni svolte spinotto di sicurezza, confezionato con le modalità indicate, attengono all'elemento soggettivo del reato contestato atteso che configurano la colpa di coloro che ne hanno consentito l'utilizzazione in contrasto con le prescrizioni della casa. produttrice del paracadute.
Sotto il profilo dell'esistenza degli elementi oggettivi del reato la sentenza impugnata, come il giudice di primo grado, evidenzia ragioni idonee a far ritenere, in termini di elevata probabilità razionale, che l'uso di uno spinotto idoneo, perché costruito secondo le regole indicate (cioè con l'uso di filo confezionato in acciaio del tipo previsto e non del tipo in concreto utilizzato e del diametro di min. invece impedito il verificarsi 2 che 1,1) avrebbe dell'evento. I periti hanno infatti accertato (v. sentenza di primo grado p. 115) che "l'uso della spina di diametro 1,1 contribui alla causazione dell'incidente" materiale 'AISI che "l'uso di 1006' che di materiale
'AQ47', sopportato i avrebbe carichi liberati dal malfunzionamento del bottone" Con queste affermazioni, apparentementetermini espresse in di certezza, si pongono inconsiderazioni contrasto le conclusive del primo giudice (la Corted'Appello non ha affrontato specificamente il problema) che invece si esprime in termini diversi con una contraddizione che non potrà che essere risolta dal giudice del rinvio che
113 dovrà verificare l'esistenza del rapporto di CA alla luce dei principi in precedenza riassunti e tenendo conto altresì, oltre che del diametro del filo di ferro usato per il confezionamento, anche del materiale con cui fu
(e meno resistente)confezionato che risulta essere diversO di quello utilizzato per lo spinotto in uso a CI. V'è un ultimo punto da affrontare sul tema dello spinotto: la sentenza impugnata ha espresso il sospetto che, dopo l'incidente CI, la compagnia aviolanci abbia fatto sparire il fil di ferro di diametro 1,1 e abbia manipolato la documentazione modo che esistente in mm. non accertato l'acquisto del fil di ferro del potesse essere diametro indicato. A fondamento di questo sospetto sono state acquisite tre copie di una medesima lettera ordinativo di vari materiali tra i quali era indicato il fil di ferro di diametro 1,1; nella copia rinvenuta presso l'ufficio logistico esisteva una duplice annotazione a mano (una del col. BA e una del cap. MARIN) che esprimevano contrarietà all'acquisto del fil di ferro di questo diametro. Le altre due copie ritrovate erano però diverse: una (trovata presso l'ufficio amministrativo) era priva di annotazioni e scritta con caratteri diversi;
l'altra (rinvenuta presso la ditta fornitrice del fil di ferro) era priva di una delle due annotazioni a mano. Non essendo stata però trovata alcuna documentazione relativa all''acquisto di questo prodotto la impugnata ha ritenuto sentenza provato che la brigata non acquistato fil di avesse ferro del diametro indicato. Fin qui l'accertamento sui fatti compiuto dalla Corte di merito non sarebbe censurabile in sede di legittimità e i motivi di ricorso sul punto dovrebbero essere dichiarati inammissibili.
Senonchè, in altra parte della motivazione, la sentenza impugnata (esaminando le posizioni MISSORI, AS e OR:
P. 182) si esprime in modo del tutto diverso perché, dà atto (sulla base della lettera glossata da addirittura,
BA) come "l'acquisto di filo di ferro da mm. 1,1 venisse fatto alla luce del sole", e ribadisce il concetto affermando che "ne sono stati trovati di tutte le dimensioni"
Insomma la sentenza impugnata si esprime in diametralmente sulla modo opposto medesina circostanza:l'esistenza della prova che il filo di ferro da mm. 1,1 fosse stato regolarmente acquistato dalla brigata e fosse di uso comune per la preparazione degli spinotti di sicurezza.
Naturalmente il sindacato di legittimità deve fermarsi al rilievo di questa palese contraddizione, che si risolve in manifesta illogicità, essendo devoluto al giudice del merito, in sede di rinvio, motivare logicamente sull'attendibilità
114 dell'una о dell'altra ipotesi tenendo anche conto della caso in cui venisse seguita la necessità di accertare, nel tesi formulata dalla sentenza impugnata, quale sia stata la provenienza degli spinotti costruiti con il fil di ferro da mm. 1,1 e di cui era stato dotato il paracadute in
CI. uso a V) Le singole posizioni soggettiv é.
L'assoluzione di tutti gli imputati, merito, dal reato di omicidio colposo in danno di CI nei giudizi di IO per ragioni attinenti sia all'elemento soggettivo
- che al rapporto di CA estensibili a tutti gli imputati ha ovviamente convinto i giudici di merito
-
approfondire la distinzione delle posizioni soggettive che a non pertanto, anche al fine di evitare inutili e ingiustificati giudizi di rinvio nei confronti delle persone estranee alle ragioni dell'annullamento, dovrà essere compiuta da questa Corte nel rispetto assoluto degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di e delle argomentate merito conclusioni da essi tratte in esito a questi accertamenti.
Si è già detto che in mancanza di ricorso del pubblico ministero (che neppure aveva proposto appello) e delle parti civili sull'efficienza causale della nuova tecnica di lancio deve ritenersi coperta da giudicato interno l'assoluzione di
LO, OL, IACONO NT, ROSA e FA.
Dell'omicidio CI accusato anche ER RC era stato maggiore della brigata FO (già capo di capo dell'Ufficio esperienze e studi) assolto in primo grado con
- confermata in appellosentenza
(per errore sentenza di materialeappello lo ha laassolto l'appello) invece di respingere
. nei cui confronti ricorso. stato proposto alcun non merito all'uso del Le considerazioni svolte in moschettone impongono poi la conferma dell'assoluzione di
LO, OL, NO NT e VA. Si aggiunga, per
OL, che i giudici di merito hanno incensurabilmente accertato che non rientrava tra i suoi compiti la verifica di questo tipo di materiale di lancio;
per NO NT che la partita di moschettoni tra cui era compreso quello in uso a CI fu consegnata due anni dopo che l'imputato aveva lasciato il suo incarico.
Quanto alle altre stato addebitato l'omicidio colposo in danno di CI IO, persone alle quali era con specifico riferimento all'uso dello spinotto di sicurezza inidoneo, va premesso che nessun ricorso è stato proposto avverso i capi della sentenza che riguardano l'assoluzione di
115 NI RC e CA CO, entrambi direttori di lancio (a terra il primo e a bordo dell'aereo da cui si lanciò CI il secondo).
Per la posizione degli altri imputati si osserva invece quanto segue: BARAMO ANGELO: era il capo dell'ufficio logistico della
Brigata. Secondo la sentenza impugnata questo Ufficio, organo di staff della SM, non aveva alcun compito di controllo del compagnia di aviolancio emateriale usato dalla manutenzione ma svolgeva, un compito di coordinamento delle tre sezioni nelle quali era diviso (genio e armamento;
Questo controllo, secondo materiale aviolancio;
sanità). quanto accertato dalla Corte di merito, competeva in prima battuta alla commissione ricezione colli e alla commissione per il controllo della qualità; in seconda battuta all'organo utilizzatore del bene e quindi, nella specie, alla compagnia aviolanci e manutenzione.
Sempre secondo la sentenza impugnata all'ufficio diretto giungere segnalazioni di BARAMO potevano soltanto da inconvenienti nei casi di materiali difettosi. Si aggiunga che non risulta che BA disponesse di competenze tecniche idonee a valutare la qualità del prodotto di cui veniva richiesto l'acquisto e che il filo di ferro perveniva in matasse che potevano avere diverse destinazioni. Trattasi di considerazioni fondate sugli accertamenti in fatto compiuti e che, in quanto congruamente e logicamente argomentate, di legittimità; nè a censura in sede sottraggono si le parti civili ricorrenti hanno Procuratore generale nè il peraltro specificamente confutato, nella parte che riguarda BARAMO, che quindi divengonotali argomentazioniinsindacabili in sede di legittimità.
ER IC, AS LO e OR AB. Si sono già indicate le ragioni poste a fondamento del rigetto dei ricorsi proposti da P.G. e parti civili per quanto attiene al mancato rilievo del vizio del moschettone in uso a CI.
Per quanto riguarda lo spinotto di sicurezza va rilevato che la sentenza impugnata ha escluso che i tre imputati, addetti al ripiegamento dei paracadute, avessero anche il compito di valutare l'idoneità degli spinotti utilizzati posto che nella brigata venivano utilizzati spinotti confezionati con fil di ferro di svariate dimensioni e che nessuno li aveva informati quali caratteristiche dimensioni dovessero avere gli spinotti né aveva loro indicato la funzione di sicurezza che gli spinotti avrebbero dovuto svolgere. Trattasi, anche in questo caso, di argomentazioni fondate fatto cha, su accertamenti essendo di logicamente motivate, considerate davono idonee a fondare essere l'assoluzione di ER,
116 AS e OR perché il fatto non costituisce reato, formula correttamente adottata dal primo giudice per mancanza dell'elemento soggettivo del reato.
I ricorsi del Procuratore generale e delle parti civili CI nei confronti di CO AN e EO VI sono invece fondati.
Si è già accennato, nell'esaminare la posizione BA, che la sentenza impugnata ha motivatamente accertato che i compiti relativi al controllo del materiale con cui venivano confezionati gli spinotti di sicurezza erano affidati alla sezione materiale aviolancio all'epoca comandato quale comandante della dal ten.col. O' Il cap. EO, compagnia aviolanci e manutenzione, aveva invece il compito di gestire il parco paracadute. Su entrambi gravava quindi un obbligo di garanzia che si estrinsecava nella verifica dell'idoneità del materiale utilizzato per gli aviolanci: sul primo in quanto addetto al controllo della conformità del materiale acquistato (anche) alle regole cautelari;
sul secondo in quanto responsabile della conformità del parco paracadute a tali regole (non valgono, in questo caso, osservazioni fatte sulla posizione di ER, AS le OR i quali svolgevano mera opera esecutiva di ripiegamento dai paracadute).
La sentenza impugnata non disconosce l'esistenza della posizione di garanzia di O' e EO ma fonda la conferma della loro assoluzione sulle argomentazioni, già in precedenza disattese, in merito all'inesistenza della regola sulle caratteristiche cautelare conosciuta conoscibile dello spinotto, all'inesistenza della prova dell'acquisto del
°
filo di ferro del diametro di mm. 1,1 e sulla mancanza della diametro diprova che uno spinotto del resistito allo strappo. avrebbe
L'accoglimento delle ragioni di ricorso su tutti questi punti impone quindi l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di O' e EO con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze che, alla luce delle principi affermati, dovrà considerazioni svolte e dei verificare l'esistenza degli altri elementi costitutivi del pervenire ad una motivata reato contestato al fine di pronunzia sul fondamento dell'accusa.
CAP. 10°
- STATUIZIONI CIVILI E CONCLUSIONI.
117 I) Gli unici motivi dei ricorsi in esame riferiscano alle statuizioni civili sono che si quelli proposti dalle parti civili CA nei confronti di LO ME. I ricorrenti lamentano la mancanza di motivazione sul motivo di appello con il quale si chiedeva di rideterminare, aumentandola, la somma concessa a titolo di provvisionale. Il motivo è infondato perché, sia pure con motivazione per relationem (con il riferimento ad analoga censura formulata nei confronti del gen. LO dalle parti civili HE) la Corte di merito ha giustificato la sua decisione di rigetto del motivo di appello contro la sentenza di primo grado (che aveva concesso una provvisionale di lire 100.000.000 a favore di ciascuna delle parti civili) sul rilievo che non erano stati provati, nel giudizio, danni diversi da quelli morali.
Motivazione che si sottrae al vaglio di legittimità non rientrando nei poteri di questa Corte valutare la congruità della somma liquidata.
Quanto alle censure relative alla liquidazione delle somma a titolo di rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte civile CA nel giudizio di primo grado il motivo di ricorso è inammissibile in questa sede. Nel caso in esame la parte civile ricorrente si infatti limitata al censurare genericamente i criteri utilizzati dal primo giudice per liquidare le spese, ed in particolare la diminuzione operata sulla nota predisposta dalla difesa della parte civile, ma non ha ricostruito, fronte di una liquidazione complessivamente a operata, il delle singole voci singolarmente considerate calcolo se potessero ritenersi violati i minimi per verificare di tariffa.
Sui problemi dei limiti del sindacato di legittimità sulla liquidazione delle spese tra le parti si è più volte pronunziata la cassazione civile che ha sempre precisato come tale sindacato sia ammissibile solo se il ricorrente non si limiti a generiche censure ma indichi specificamente le voci di tabella che si ritengono violate (cfr., da ultimo,
III, 29 ottobre 2001 n. 13417; sez. II, 1° dicembre 2000 n. sez.
15373; sez. III, 25 maggio 2000 n. 6864; sez. II, 23 maggio 2000 n. 6733; sez. lav., 18 agosto 1999 n. 8721). Questo onere, a parere della Corte, incombe sulla parte anche nel caso di liquidazione operata complessivamente dal giudice di merito. II) In conseguenza delle considerazioni in precedenza svolte la sentenza impugnata va annullata, limitatamente ai capi di seguito indicati.
118 In relazione all'impugnazione del Procuratore generale e delle parti civili nei confronti di STACCIOLI AUGUSTO
NO NT par l'omicidio colposo in danno di HE IO i ricorsi sono stati accolti ma il reato, il 15 luglio 1994, è da ritenere ormai estinto consumato per prescrizione alla quale gli imputati non hanno rinunziato (a differenza del gen. LO) per cui, limitatamente ai fini penali, la sentenza deve essere annullata e deve essere dichiarata l'estinzione del reato. Il primo giudice aveva infatti loro concesso le attenuanti generiche (il reato non aggravato) e Su questa statuizione non è stato appello. proposto
D'altro. canto l'esame dei verbali delle udienze del primo e secondo grado di giudizio evidenzia l'esistenza di un unico rinvio, dal 9 al 16 novembre 1998, su richiesta della difesa (per l'astensione collettiva dei difensori dalle udienze), non riguardante l'esercizio del diritto alla prova, per cui questa breve sospensione dal decorso della prescrizione non influisce sull'estinzione del reato.
Il rinvio, a seguito dell'annullamento, deve pertanto essere disposto davanti al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 c.p.p.,. essendo ancora in discussione i capi che riguardano l'azione civile.
Per quanto riguarda invece il ricorso delle parti civili CA nei confronti di LO, OL e NO NT per il decesso di CA IO l'annullamento della sentenza impugnata è pronunziato (in mancanza di impugnazione del pubblico ministero) ai soli fini civili e pertanto il rinvio deve essere, anche in questo caso, disposto davanti al giudice civile previsto dall'art. 622 c.p.p.
Dalla ritenuta fondatezza dei ricorsi del Procuratore generale e delle parti civili CI nei soli confronti di
O' AN e EO VI consegue invece l'annullamento con rinvio, anche ai fini penali, della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze.
I giudici di rinvio provvederanno anche, in relazione alle statuizioni in precedenza indicate, alla liquidazio ne delle spese tza le parti relative al presente grado di giudizio.
LO UN e ME LO devono inoltre esserecondannati al pagamento in solido delle spese processuali alla rifusione delle spese a favore delle parti civili nella misura indicata in dispositivo.
119 Tutti gli altri ricorsi contro la sentenza della Corte
d'Appello di Firenze devono, in conseguenza delle considerazioni in precedenza esposte, essere rigettati così come devono essere rigettati i motivi non accolti degli altri ricorsi. La complessità della vicenda processuale questioni trattate Consente di compensate le spese tra tutte le altre parti del prese e delle nte dichiarare giudizio. interamente
P. Q. M.
IV penale, La Corte Suprema di sezione parziale accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Cassazione, generale presso la Corte d'Appello di Firenze e dei ricorsi in proposti dalle parti civili HE IA AU, HE
LI e IL AT, dichiara non doversi procedere
NO NT AL nei confronti di OL
ST in relazione al reato di omicidio colposo in danno di
HE IO perché il reato è estinto per prescrizione annullando conseguentemente sul punto la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio di cassazione.
Annulla inoltre la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, nei confronti di LO UN, NO NT
AL e OL ST relativamente al reato omicidio colposo in danno di CA IO e rinvia per esame al giudice civile competente per valore in grado nuovo di di appello cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio di cassazione.
Annulla altresì la sentenza impugnata limitatamente al capo di O' AN concernente l'assoluzione EO
VI dal reato di omicidio colposo in danno di CI esame alla Corte d'Appello di IO e rinvia per nuovo e cui rimette anche il regolamento Firenze, altra sezione, delle spese tra le parti del presente giudizio di cassazione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pronunzia di inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile CI GU con trasmissione degli atti alla
Corte d'Appello di Firenze per l'ulteriore corso.
Rigetta nel resto i ricorsi indicati e rigetta inoltre tutti gli altri ricorsi proposti contro la sentenza 18 giugno 2001 della Corte d'Appello di Firenze e condanna i ricorrenti LO e MENCHI in solido al pagamento delle spese processuali.
UN alla rifusione dalle Condanna infine LO
IA AU, sostenute dalle parti civili HE
spase
HE
120 LI IL AT che liquida in complessivi Euro
6.000,00 per unicità di difesa e condanna ME LO alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili CA
IO, CA IU e NI IA che liquida in complessivi Euro 6.000,00 per unicità di difesa.
Compensa integralmente te spese tra le altre parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2002.
IL PRESIDENTE
(dr. Bruno Frangini) IL CONSIGLIERE-RELATORE
(dr. Carlo Brusco)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
I 1 3 FEB. 2003
G
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
G
Maria Angelilli
O
121 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1) Sono stati poi respinti gli appelli proposti pubblico ministero da e parti civili CI e CA avverso di FAl'assoluzione GIOVANNI che era statoincaricato dal comandante della SM, OL ST, di
382 ha introdotto legge 11 luglio 1978 II. La strumenti di natura militare anche nell'ordinamento democratica (l'istituzione di organismi di rappresentanza dei militari) per cui non è forse del tutto vera l'affermazione, ribadita in dottrina, secondo cui "l'amministrazione militare
è sostanzialmente insensibile a qualunque moto rinnovatore e che l'ordinamento militare è ancora fortemente caratterizzato al suo interno da una struttura gerarchica" ma il giudizio