Sentenza 5 giugno 1997
Massime • 1
In tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito può fare legittimamente propria, allorché gli sia richiesto dalla natura della questione, l'una piuttosto che l'altra tesi scientifica, purché dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguire.
Commentario • 1
- 1. Inutilizzabilità mai a danno dell'imputato (Cass. 19496/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 settembre 2021
L'inutilizzabilità patologica opera solo "in malam partem" e non può risolversi a danno dell'imputato. L'istituto della inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p. è posto a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove illegittimamente acquisite contro divieti di legge, quindi in danno del giudicabile vale a dire come prove a carico. Tale istituto, pertanto, in tutte le sue articolazioni (una delle quali è rappresentata dall'ipotesi prevista dall'art. 195 c.p.p., comma 1) non può essere applicato per ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali propri alla funzione giurisdizionale. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/1997, n. 11235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11235 |
| Data del deposito : | 5 giugno 1997 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del5-06-1997 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE SENTENZA
N. 1281Composta dagli Ill.mi Sigg.: Bruno Satta Flores
Dott. Presidente
Davide Avitabile 1. Dott. REGISTRO GENERALE Consigliere Rel. N.44395/06335/96 IAno Battisti 2. >>> >>>>
Nicola Colaianni 3. >>> >>>
Vito Savino 4. >>> >>>
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
☐
RI HE e Re- sul ricorso proposto da sponsabile civile Allegro Giampaolo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio al SIG.VIL SOLE 24 ORE
L.24.000 10 UTC 1997 per diritti
IL CANCELLIERE น
CORTE SURRE N
.ZIONE della Corte di Appello UFFIC avverso la sentenza
Brescia del 18 giugno 1996;, Solyfo n pe alt it 11DIC. 1997
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, IL CANCELLIERE
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi s.r.l.- Roma ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ichiesta copia studio Dott. IAno Battisti UFFICIO COPIE
107 FRIGO 24000
DIC 1997 73 ta
AL CANCELLIERE qu
CC
de
Udito il Pubblico Ministero in persona del d:
dott. Giacomo Galati "
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi%;B d
C
1
1
Udito, per la parte civile, l'Avv. prof. Giuseppe Frigo che ha chiesto il rigetto. dei
LIRE 2000 ricorsi;
CANCELLERIA
Udit i difensor
AN481204 avv.ti Alfredo Biondi e Alterio
Scapaticci per la RI e avv. Paolo Paoli per E725745 il Responsabile civile, che hanno chiesto E725741 l'acco-
AG604335 glimento dei ricorsi%;B
AG604334 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AG604333
AG604332 www La corte di appello di Brescia, con sentenza del 18 giugno 1996, confermava la sentenza, in da ta 19 febbraio 1994. del pretore di Brescia, il
quale aveva affermato la penale responsabilità
condannandola alle pene di legge e al risarcimento del danno in solido con il Responsabile civile
HE RI, medico-chirurgo presso il di
"Poliambulatorio Muller" di Brescia, per il reato
di omicidio colposo in danno di VI CC,
sottoposta dalla RI ad intervento di che,
liposuzione alle coscie nel pomeriggio del 6 feb-
braio 1992, era deceduta il successivo 9 febbraio nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Civile
il giorno di Brescia dove era stata ricoverata precedente.
La corte di merito disattendeva la richiesta di disporre una perizia per accertare le cause della
morte della CC osservando che, nel dibatti-
mento, si erano confrontati, sul punto, sei medici i consulenti del pubblico ministero, dell'impu-
tata e delle parti civili i quali avevano posto ww a disposizione del giudice "una messe soddisfacen-
temente ampia e differenziata di dati e di opinio-
ni scientifiche che facevano escludere la neces-
sità di un ulteriore elaborato dello stesso gene- ゾ re".
La corte, poi, rigettava i motivi di appello 4
stimando non condivisibile la tesi che la Cavic-
chi fosse deceduta non per schok ipovolemico, come aveva affermato il pretore e come, per la stessa
" ma per schok tossico corte, doveva ribadirsi insorto dopo che, in Ospedale, alla CC era stata tolta la guaina con la quale, dopo l'inter-
vento di liposuzione, le erano state compresse le
cosce, schok tossico che, secondo la difesa dell'imputata, avrebbe assunto il ruolo di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
2 I difensori della RI e il difensore del cassazione Responsabile civile ricorrono per chiedono l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Il terzo motivo del ricorso della RI
con il quale si lamenta "mancata assunzione di una prova decisiva, avendone la parte fatto richiesta
a norma dell'articolo 495 dell'articolo 603
c.p.p., ex articolo 606, comma 1, lettera d),
c.p.p. in relazione alla mancata disposizione di
perizia medico legale per accertare la causa della morte della CC" deve essere esaminato per primo: con lo stesso si deduce, infatti, una vio-
fondata, lazione della legge processuale che, se motivi, renderebbe superfluo l'esame degli altri con i quali, nei due ricorsi, si denuncia la sen-
tenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione sotto diversi profili.
a Va chiarito, anzitutto, che la perizia non stata richiesta all'apertura del dibattimento, ma soltanto ai sensi dell'articolo 507 c.p.p., il quale dispone, come è noto, che, "terminata l'ac-
quisizione delle prove, il giudice, se risulta as-
solutamente necessario, può disporre anche di uf-
ficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove".
Il pretore ha respinto la richiesta con ordinan™ za del 18 gennaio 1994 che è stata impugnata.
Dinanzi alla corte di appello, poi, il problema
della perizia è stato sollevato anche ai sensi l'articolo 603 c.p.p., che di- della norma
'rinnovazione dell'istruzione dibatti- sciplina la mentale" e la corte, nella sentenza, ha riget-
tato, esponendone le ragioni, sia l'appello av-
l'ordinanza, sia l'istanza rivoltale af- verso finché si avvalesse dei poteri attribuiti al giu- 0
dice dell'appello, in ordine alla rinnovazione del dibattimento, dall'articolo 603 c.p.p..
b La corte di merito, che si è occupata del pro-
blema nell'ultima pagina della sentenza dopo ave™
re indicato i motivi che l'avevano indotta a ri gettare gli appelli avverso la sentenza, si è e-
spressa nei seguenti termini.
8-"Da quanto sopra esposto dovrebbe risultare vidente l'inutilità di una nuova consulenza tecni-
ca: agli atti sono stati acquisiti, con la massima ampiezza e libertà, i pareri di ben sei medici, tutti luminari nei propri campi specialistici;
stata posta, così, a disposizione del giudicante,
di primo e di secondo grado, una messe soddisfa-
centemente ampia e differenziata di opinioni necessità scientifiche, per cui è da escludere la di un ulteriore elaborato dello stesso genere (se non nell'ottica, che non può certo condividersi,
di un processo acquisitivo di sempre nuovi dati,
teoricamente senza fine), salvo che non si voglia attribuire ad un consulente, solo perché nominato
dal giudice, uno spessore scientifico, un equili
brio, una probità e quant'altro, superiori a quel- li dei consulenti delle parti".
C Nel motivo e nella memoria, nella quale si rilevastato trattato soltanto questo tema che la corte di appello è incorsa in una evidente contraddizione "laddove ha affermato che 'risulta-
va evidente l'inutilità di una nuova consulenza
tecnica perché i pareri di sei medici avevano con-
sentito di raccogliere una messe soddisfacentemen- te ampia e differenziata di dati e di opinioni scientifiche'".
"E' proprio la profonda differenza di opinioni scientifiche sulla causa della morte della Cavic™
chi avendo sostenuto i consulenti del pubblico ministero e della parte civile che causa della
af- morte era stato lo schok ipovolemico e avendo fermato i consulenti della imputata che causa del-
la morte era stato, invece, lo schok tossico, che
aveva assunto il ruolo di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento - che si obietta avrebbe dovuto imporre la perizia".
"Il dubbio, dovuto alla diversità delle opinioni scientifiche, andava, insomma, superato acquisendo il parere di un perito, nominato dal giudice,
straneo al gioco e agli interessi, anche economi- ci, delle parti".
"Il ragionamento seguito dalla corte si ag-
giunge nella memoria è stato semplicemente que-
sto: visto che si è verificato il decesso di una persona e visto che questa persona godeva di buona salute prima di sottoporsi all'intervento di lipo-
suzione, responsabile del decesso è il medico che
ha eseguito l'operazione".
Il motivo è infondato: la eccepita contraddizio- dellane non esiste e, inoltre, il ragionamento corte, per confermare la sentenza e per disatten-
dere la richiesta di rinnovazione parziale del di-
battimento, non si presta davvero alla sintesi che ne è stata fatta nella memoria. I La norma dell'articolo 507 c.p.p. e la norma
dell'articolo 603 c.p.p. prevedono, rispettivamen-
te, l'acquisizione di nuove prove e la rinnovazio-
ne del dibattimento quando www articolo 507 - "ri-
sulti assolutamente necessario" o articolo 603
quando il giudice ritenga "di non essere in grado di decidere allo stato degli atti", il che impor- ta, tra l'altro, che il giudice spieghi perché
non sia assolutamente necessario acquisire la pro- va richiesta o perché ritenga di essere in grado di decidere allo stato degli atti, spiegazione, 0
motivazione, che può essere anche implicita al
lorché la sentenza, pur non facendo esplicito riferimento all'istanza, dia una dimostrazione a-
deguata del convincimento raggiunto dal giudice in ordine alla consistenza e concludenza degli ele-
menti di prova con conseguente superfluità di una
nuova verifica degli stessi elementi già esaminati e valutati (cfr. Cass. 1 febbraio 1 1993, Cardil-
lo). II Ciò ricordato, va detto che la contraddizio-
che si lamenta, non esiste.ne,
La corte di merito nel momento in cui, interes-
sandosi della perizia, ha dato atto della esi-
agli atti di una messe differenziatastenza di
て dati e di opinioni scientifiche", aveva già trat-
tato, e diffusamente, e in questo senso può dir-
si che la pur esplicita motivazione del rifiuto della perizia sia, nella specie, anche motivazio-
ne implicita il merito della causa ponendo a
confronto le opinioni espresse nel corso del di-
battimento dai consulenti delle parti e sofferman- 10 dosi in particolare sulla tesi, ampiamente illu-
strata dai consulenti della imputata, dello schok
tossico, tesi che la corte di appello, diffonden-
dosi sull'argomento, ha disatteso si vedrà tra poco se la motivazione sia stata adeguata e priva di errori logico/giuridici " facendo propria, co-
me già il pretore, la tesi dello schok ipovolemi-
CO.
La corte di merito, in altre parole, ha definito superflua la perizia perché, esaminate le diffe-
renti opinioni agli atti sulla causa del decesso della CC, ha ritenuto, spiegandolo, di esse- re in grado di decidere seguendo la tesi, o opi-
nione, dello schok ipovolemico ed è da ricordare,
allora, che la giurisprudenza di questa suprema corte è consolidata nel senso che il giudice di merito, nella valutazione della prova, può fare legittimamente propria, allorché gli sia richiesto dalla natura della questione, l'una piuttosto che
l'altra tesi scientifica purché dia congrua ragio™
ne della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non do-
vere seguire.
Il giudice di merito, una volta che si sia pre- 서
murato di acquisire, su un dato problema di natura squisitamente tecnico-scienfica, tutte le possibi-
li opinioni o soluzioni e dalle due sentenze di merito non emerge che i consulenti delle parti ab- biano accennato ad altre possibili cause della
oltre alle due, schok ipovo-morte della CC
lemico, schok tossico, dialetticamente illustrate ha il solo compito di scegliere e di dare ragio- ne della propria scelta, mentre spetta a coloro
che quella scelta non condividano di dimostrare,
con la impugnazione della sentenza, la fondatezza
della soluzione scartata.
Tutto ciò è evidente non ha nulla a che fare con la esistenza agli atti di opinioni radi-
calmente differenti, quasi che la radicale diffe-
renza di opinioni porti necessariamente, ontologi-
camente, al dubbio, come si afferma nel motivo.
Il profondo contrasto di tesi o opinioni, cioè,
non significa nulla sul piano logico-giuridico se il giudice dimostri che una delle due tesi in
contrasto muove da presupposti non condivisibili,
se dimostri che il conflitto è agevolmente supera-
bile e che, quindi, per lui quel conflitto non affatto fonte, sinonimo, di dubbio. 12
I I I Il ragionamento della corte per ribadire la responsabilità penale della CC e per escludere la necessità della perizia non si pre-
sta, poi, alla sintesi che ne è stata fatta nella memoria.
L'iter logico-giuridico seguito dalla corte può
discusso e contestato e lo è stato negli essere articolati, motivi dei due altri, ricorsi;
ma, come si vedrà tra poco, quell'iter ed è la stessa ampiezza dei motivi che lo dimostra non si è affatto risolto come si obietta nella memo™
ria "in una semplificazione dell'accertamento processuale sino alla sua banalizzazione".
2 Con il primo motivo del ricorso della RI
si denuncia "manifesta illogicità della motivazio- ne, impu-risultante dal testo del provvedimento gnato, in relazione alla fase precedente all'in-
tervento chirurgico eseguito dalla imputata", de-
ducendosi che la corte, se ha "correttamente OS-
servato che tutte le circostanze relative alla fa-
se preparatoria all'intervento e al consenso della comportamento paziente e tutto quanto concerne il
1'intervento della imputata nella fase precedente costituiscono addebito di colpa autonomo e non 13
specifico e- perciò, non rilevano sul versante del processo, tuttavia, probatorio quale obiter
OS-dictum e in palese contrasto con quanto sopra servato, ha affermato la sussistenza di comporta-
menti colposi valutati come spia del comportamento successivamente tenuto dalla RI, specie nel-
la fase post operatoria".
"La corte, in altri termini, da un lato indivi dua il comportamento omissivo colposo della Cavic-
chi nel mancato compimento di una determinata am zione omessa visita della paziente nel giorno successivo all'intervento e, dall'altro lato,
forse consapevole della debolezza del rimprovero antidoveroso tenuto dalla imputata, individua al- tri profili di atteggiamenti negligenti che, per espressa ammissione dello stesso giudice, non han-
no rilevanza con la determinazione dell'evento".
Questo è anche il tema del primo motivo del ri-
corso del Responsabile civile, il quale, deducendo
"mancata e manifesta illogicità della motivazione
ri- in relazione al consenso informato", conclude levando che "la corte di merito afferma di non a-
ver preso in considerazione la scorretta informa-
tiva la RI non avrebbe dato alla CC 14
le dovute informazioni sulla delicatezza dell'in-
come elemento di colpa, ma come 'spia tervento w
w w
del comportamento successivo tenuto dalla imputa- вну ta' e ciò significa che l'elemento di colpa non
contestato e arbitrariamente ritenuto ha innestato un dichiarato preconcetto e inficiato il successi-
vo itinerario argomentativo".
I motivi sono infondati.
Mentre il pretore aveva ravvisato profili di causalmente rilevanti nel comportamentocolpa dell'imputata nella fase precedente l'intervento, la corte si è limitata a dire che quel comporta-
mento, che non aveva formato oggetto di uno speci-
fico addebito di colpa autonomo e che non rileva-
va ai fini del c. d. consenso informato, rilevava, Hinvece, come 'spia del comportamento successiva-
mente tenuto dalla RI specie nella fase
post-operatoria"; ma, così definendolo, non lo ha
affatto elevato al rango di elemento o profilo di colpa.
Per convincersene è sufficiente leggere le pagi-
ne che la sentenza dedica al comportamento della
RI 'dopo l'intervento“, pagine nelle quali 15
si scrive, tra l'altro, che, "in sintesi, ciò che motivatamente il consulente del p.m. e la corte con lui rimproverano all'appellante non è già di aver percepito, dalle informative pervenute non alla RI due telefonate fattele il giorno successivo all'intervento dalla sorella della Ca- vicchi segnali di schok incipiente e di non ave-
re disposto per un immediato ricovero già nel po-
meriggio del 7, ma di non avere compiuto nessuna verifica diretta, di non essersi recata dalla ра-
ziente per accertarsi di come le cose stessero e-
volvendo.
nel man-"E', allora, puntualizza la corte w cato intervento della dottoressa e nel conseguente abbandono della paziente al naturale evolversi della situazione che deve individuarsi la cagione di ciò che si verificò nella notte tra il 7 e il giorno 8: è qui, in definitiva, che si radicò l'e-
sito letale.
A pagina 52, inoltre, dove si interessa del ri-
covero e, di nuovo e più a fondo, della causa
della morte, la corte afferma che a stregua della prospettazione della vicenda post-operatoria come delineata dal consulente del p.m. (il quale, del
resto, lo ha detto espressamente sia nella rela- 16
zione scritta, sia al dibattimento) l'elemento de-
cisivo della determinazione dell'esito letale fu il ritardo terapeutico, imputabile al mancato in-
tervento della RI presso la sua paziente,
nonostante i segnali di allarme che le erano per-
venuti e che comunque spettava a lei interpretare nella maniera più garantistica per la paziente stessa".
Il censurabile comportamento della RI pri-
ma dell'intervento non ha avuto, dunque, secondo la sentenza, alcuna incidenza causale sull'evento,
la cui causa giuridicamente rilevante è stato, in-
vece, 1' abbandono della CC da parte della
RI, il non essere l'imputata accorsa al ca-
pezzale della CC.
La corte, dunque, se ha detto che quel compor-
tamento era una spia del comportamento successiva-
mente tenuto dalla RI, quando ha dovuto in-
dividuare il dovere oggettivo di diligenza alla
cui violazione andava ricondotto l'evento, 10 ha
.
.
.) individuato, però, in qualcosa che non ha nulla a
che fare con il pur censurabile comportamento te-
nuto dalla RI prima dell'intervento. 17
3 Con il secondo motivo di ricorso il Responsa- bile civile denuncia mancanza e manifesta illogi-
cità della motivazione in relazione alla program-
mazione dell'intervento e del post-operatorio".
I l ricorrente osserva che "la corte individua nell'età avanzata, nella condizione mestruale e nella ipotensione costituzionale della CC
tre elementi dei quali non doveva essere trascura- ta la possibile sinergia al fine di escludere l'intervento o quanto meno di predisporre partico-
lare vigilanza nella fase post operatoria" e, pre-
messo che "la corte si limita a fare proprie le e a li- opinioni attribuite al consulente del p.m.
quidare come immotivati e non esaurienti i giudizi espressi dai consulenti di parte", deduce che la
sentenza: a "quanto alla ipotensione costituzionale, non
dice perché una pressione arteriosa di 110/60 a-
vrebbe dovuto, nel caso specifico, rendere prono- دے sticabile un anomalo calo della pressione arterio-
sa, quando non risultava che la CC nel corso della sua esistenza avesse mai riferito di repen-
tini cali di pressione"; ! b "quanto alla condizione mestruale, non consi-
dera che i mestrui normalmente dolorosi significa- по soltanto che nel periodo mestruale si abbassa
il livello della soglia del dolore e e non il li-
vello della pressione";
"quanto all'età avanzata www la CC aveva C 47 anni e alla adiposità, non ha tenuto conto del fatto che la adiposità marcata è sinonimo di
obesità e che la CC non poteva considerarsi obesa era alta m. 1,70 e pesava 70 kg. sicché
non realizzava quella adiposità marcata che costi-
tuisce controindicazione alla liposuzione".
Il motivo è infondato. La corte ha affermato che quelle circostanze la ipotensione costituzionale, l'età, l'adiposità
avrebbero dovuto imporre, quanto meno,marcata una particolare vigilanza nella fase operatoria e post-operatoria "nella quale, tra l'altro, era
del tutto pacifico il sopravvento delle mestrua-
zioni" avvalendosi delle considerazioni scienti-
fiche del consulente del pubblico ministero, come
ricorda lo stesso ricorrente, il quale, però, nel ricorso non si misura con quelle considerazioni, ma si limita a ribadire ciò che aveva già detto nei motivi di appello, così come non si misura con
l'affermazione della sentenza che i giudizi dei consulenti dell'imputata, "oltre ad essere del
tutto immotivati, concernono solo l'effettuazione dell'intervento, per il quale si afferma non SUS™
sistere controindicazioni, ma non investono il problema se fossero necessarie particolari cautele nell'esecuzione e speciale sorveglianza nella fase
War successiva".
Se è vero che i consulenti della imputata non si sono posto il problema di quelle cautele e se vero che questo è stato un problema sul quale si
è soffermato il solo consulente del p.m., la cor- te di appello, nel fare proprie le ragioni del consulente del p.m., altro non ha fatto e cor-
rettamente che tenere conto di ciò che, secondo uno dei tecnici, il consulente del p.m., impone-
?
ed vano la migliore tecnica e scienza del settore
è superfluo ricordare che la sussistenza del dove-
re obiettivo di diligenza il profilo obiettivo della colpa si accerta avendo riguardo alle ac-
quisizioni che, nella fattispecie all'esame del 20
giudice, sono proprie della migliore tecnica e scienza del settore. a Sulla ipotensione costituzionale della Cavic-
chi la corte ha osservato che "il consulente del p.m. aveva motivatamente affermato che soggetti ipotesi sono più predisposti ad unaabitualmente abnorme ipotensione arteriosa post-chirurgica che
può sfociare in collasso e che la condizione me-
struale comporta in alcuni soggetti una particola-
re labilità dei sistemi di regolazione della fun-
Сент zione circolatoria, non solo per le perdite emati-
che, ma anche per le alterazioni del sistema neuro vegetativo e a quest'ultimo proposito, è attesta- "
to che per la CC la condizione mestruale era particolarmente dolorosa per cui è da ritenere che si trattasse di situazione particolarmente impe-
gnativa per il suo organismo".
E' sufficiente scorrere il motivo, sopra te-
stualmente trascritto, per rendersi conto che non
v'è alcuna specifica contestazione delle ragioni la che la corte ha indicato per porre in risalto possibile, negativa, incidenza della ipotensione costituzionale e della condizione mestruale. "all' adiposità marcata" della Cavic-b Quanto
chi da dire che la corte non ha parlato ma in con- "dell'adiposità marcata in astratto,
creto, ancorandola alla fattispecie che stava esa-
minando, notando che la CC aveva 47 anni e che "era pacifico in letteratura che 1'intervento
è sconsigliato in pazienti di età superiore ai 35
anni quando l'adiposità sia marcata". wm ha commentato la cor-I 47 anni della CC
erano ben superiori al limite dei 35 anni, te sicché ha aggiunto "il secondo requisito, l'a-
diposità marcata, indicato, peraltro, in maniera generica ché, si chiede la sentenza, alquanto quand'è che l'adiposità può definirsi marcata? se
May si decide di ricorrere alla liposuzione, forse già
questo fatto non è indice di adiposità marcata,
insensibile a restrizioni dietetiche e, quindi,
trattabile solo chirurgicamente? non poteva che
ritenersi meno pregnante".
گے sofferma perNel motivo il ricorrente non si nulla su questo stretto rapporto che ha, nella sentenza, una sua innegabile logica tra età e adiposità e, quindi, sul significato relativo che la corte di merito ha ragionevolmente attribuito
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all' espressione 'marcata adiposità".
Con il secondo motivo si deduce, per la Mari- 4
"manifesta illogicità della motivazione in nato,
relazione all'intervento chirurgico", ponendosi in rilievo che la corte di appello, dopo avere detto che l'imputata nel corso della esecuzione dell'in-
tervento non si era discostata dalla tecnica più
moderna e accreditata, ha, però, aggiunto che,
"almeno per quanto concerneva uno dei due vasi di
raccolta del materiale organico prelevato risulta- va un colore rosso molto accentuato, secondo l'ac-
pubblica e privata significativo del fatto cusa l'operazione era stata più cruenta di quanto che la buona tecnica avrebbe consigliato e reso possi-
bile, sicché quel prelievo era stato e chiaramente doveva apparire all'operatore, almeno per una metà
dell'intervento, fortemente emorragico".
"La sentenza si sostiene appare contraddit™
toria laddove non fa rilevare, né, del resto, le
risultanze probatorie consentirebbero tale affer-
د mazione, la diretta incidenza causale dell'inter-
vento chirurgico, più cruento del dovuto, sul de-
cesso".
Pure nel terzo motivo di ricorso del responsa- bile civile si denuncia mancanza e manifesta il-
logicità della motivazione in relazione alla natu-
ra emorragica dell'intervento".
Si rileva che "le osservazioni dei difensori e dei loro consulenti, fondate sul fatto che il san-
gue ha notevoli capacità di pigmentazione, sono state dalla corte di merito disattese sia perché
dalla foto di un barattolo contenente materiale di colore rossastro prodotta dalla parte civile emergeva che il contenuto di quel barattolo aveva una certa viscosità ed era, quindi, resistente al-
pigmentazione, sia perché in giornata 8 feb- la braio 1992 gli esami eseguiti nell'Ospedale civile di Brescia rivelarono che vi era stato un calo di globuli rossi".
Si sottolinea che la corte di merito non ha te-
nuto conto "né della mancanza di qualsivoglia rim lievo probatorio della foto prodotta dalla difesa della parte civile, della quale non è dato sapere se rappre-cosa rappresenti;
né, specificamente senta materiale organico come, da dove e con quale tecnica quel materiale sia stato raccolto in quel barattolo e ivi fotografato;
né del fatto che la RI esegui l'intervento con la tecnica umida' iniettando nella zona dell'intervento 200
c.c. di liquidi che avevano la funzione di vasoco-
strizione, per ridurre le perdite ematiche, di imbibire il grasso d aspirare che, perciò, deflui-
Va nei flaconi di raccolta con la consistenza di pigmentazione una poltiglia liquida soggetta alla del sangue aspirato con il grasso;
né, infine, del fatto che la diminuzione del numero dei globuli rossi osservata al momento dell'ingresso in ospe-
dale era dovuta al fatto che, nella mattinata del giorno 8 febbraio 1992, alla CC erano stati infusi liquidi sia dalla dr. RI, sia in am-
bito ospedaliero in quantità di circa 2000 c.c.".
I due motivi sono infondati.
Si è già posto in evidenza che, secondo la
corte di appello, "l'elemento decisivo dell'esito
letale fu il ritardo terapeutico dopo le notizie che la RI aveva avuto per telefono dalla
نے sorella della CC", che, per la corte, nel mancato intervento e nel conseguente abbandono della paziente al suo destino doveva individuarsi la cagione di ciò che si verificò la notte tra il 15
7 e 1'8 febbraio".
CO-Ne consegue che la censura della RI
glierebbe nel segno se la corte di appello avesse
sol- detto che il medico sarebbe dovuto accorrere :
tanto perché ben sapeva che l'intervento era sta-
to più cruento del dovuto.
Ma, la corte non ha affatto identificato il do-
vere della RI di accorrere con la consapevo- lezza che l'intervento era stato più cruento di
quanto occorresse, sicché non stupisce più di
tanto se la sentenza appellata "non ha fatto rile-
vare", come si esprime il ricorso, la diretta in-
Dow cidenza causale dell' l'intervento chirurgico, più
cruento del dovuto, sul decesso.
-La corte, infatti, lo si vedrà meglio tra poco ha posto l'accento sulla 'natura cruenta dell'o-
perazione più di quanto la buona tecnica avrebbe consigliato e reso possibile" per puntualizzare che la RI, ricevute determinate informazio-
ni dalla sorella della CC, avrebbe dovuto recarsi da quest'ultima anche perché sapeva che
era stato cruento, così come sapeval'intervento all'intervento che alla perdita di sangue dovuta era aggiunta la perdita di sangue dovuta alle si mestruazioni". 26
Ancora una volta, dunque, non può parlarsi di contraddizione, ché, individuata la causa giuridi-
camente rilevante della morte della CC nel-
lo schok ipovolemico dovuto al ritardo terapeuti-
CO al mancato accorrere della RI, all'ab-
bandono della CC al suo destino, la corte ha semplicemente attribuito а quel particolare
DOVO un certo,all'intervento più cruento del dovuto logico, non contraddittorio, ruolo, ma non un ruo-
10 decisivo.
I I www Prescindendo dalla foto, è lo stesso ricor- rente Responsabile civile che, nell'appello, non contestato che la CC avesse perso del ha sangue, essendosi limitato a negare, in quella se-
de, che ne avesse perduto in misura rilevante,
sicché non possono esservi dubbi che il secondo dei due vasi, nei quali la RI aveva raccol-
to ciò che aveva prelevato alla CC nel corso dell'intervento, contenesse sangue. a La corte, però, ha precisato come sottoli-
nea a ragione il ricorrente che il quantitativo di sangue era ragguardevole perché il contenuto di quel secondo vaso era "di colore rosso" e non di 27 colore "giallo" o "rosato ha risposto alla 0
biezione della difesa della RI, secondo la quale quel colore non diceva granché dato il
"forte potere di pigmentazione del sangue che ren-
de scarsamente significativo il colore assunto dal
"il materiale organico prelevato", osservando che materiale prelevato con la liposuzione era mate-
riale non liquido, ma dotato di una certa visco™
sità, nel quale il sangue non si disperde così fa-
cilmente".
Ma, è lo stesso ricorrente che, nel ricorso, non nega, sostanzialmente, che il materiale non fosse liquido, avendo affermato che "il grasso imbibito defluiva nei flaconi con la consistenza di una poltiglia liquida" ed è regola di esperienza che
la poltiglia, se non è solida, non può certo defi-
nirsi liquida o del tutto liquida, di tal che ben
si spiega come la corte di appello, avvalendosi di questa regola di esperienza, avallata anche dalla
foto che le era stata prodotta, abbia attribuito
а quella poltiglia una certa viscosità, tale " da non consentire al sangue di disperdersi così fa-
cilmente". 28
b I l tema del numero dei globuli rossi al mo-
mento del ricovero in ospedale numero che la corte di appello indica in 3.000 e il pretore in ripreso nel motivo perché la corte2.400 di merito, nella sentenza, nel soffermarsi sulla na-
tura cruenta dell'intervento, ha detto che "la no™
tevole presenza di sangue almeno in uno dei vasi di prelievo era un dato di fatto obiettivo che a-
veva trovato riscontro nella diminuzione del nume- ro dei globuli rossi riscontrata all'ingresso in
ospedale rispetto a quelli presenti prima dell'in-
tervento".
Ebbene, la stessa corte, nella parte della sen-
riservata al "ricovero e alla causa dellatenza morte", si è premurata di notare che "la diminu-
zione dei globuli rossi, come dell'ematocrito,
di liquidi",dipendere anche dall'infusione può
aggiungendo, però, subito dopo, che la diminuzione dovuta all'infusione di liquidi ha effetto imme-
diato, del tutto temporaneo e di breve durata ed è
incontestato delle due sentenze di merito dato l'intervento "tampone" della RI che si era verificato, la mattina del 9 febbraio, circa quattro ore prima del ricovero della CC in 29
ospedale. La conta dei globuli rossi, poi, è stata fat- ta, come si legge nella sentenza, 'all'ingresso della CC in Ospedale", sicché il ricorrente
non può dire che "alla prof. CC erano stati infusi liquidi sia dalla RI, sia in ambito ospedaliero, in quantità di circa 2.000 cc.": in ospedale l'infusione di MA e ER è avvenu-
ta dopo la conta dei globuli rossi e non prima,
come ha ricordato, non contraddetta, la corte di appello.
Con il quarto motivo di ricorso della RI 5
denuncia "manifesta illogicità della motiva™ si zione in relazione alla sensibilità al dolore del-
la parte offesa", sostenendosi che se è vero, come
ritiene la corte di appello, che "la CC era
particolarmente, quasi morbosamente sensibile al
dolore, e se è vero che "la CC, unitamente alla sorella, ha rappresentato una propria condi-
zione personale che porta ad amplificare la compo-
nente algica della situazione ed ha reso edotta di ciò la RI, il medesimo dato non può essere
recuperato quale addebito, come invece fa la cor-
te, allorché afferma che le informazioni ricevute 30
dalla dottoressa RI, quanto meno con la te™
lefonata delle 14,30 furono tali che avrebbero do-
vuto indurre un medico di normale diligenza તુ
prendere visione delle condizioni della paziente':
l'affermazione si dice contraddice l'asserzio- ne iniziale. bab Il motivo è infondato. La corte di appello parla del dolore della Ca-
vicchi allorché, trattando del mancato intervento della RI, elenca i sintomi che MA Cavic-
chi aveva riferito alla RI quando le aveva telefonato, alle 14,30 dell'8 febbraio, dicendole che la sorella aveva avuto "una scarica diarroica", che "a seguito di questa scarica le
era stata rimossa la guaina che le comprimeva le
cosce", che "v'era stato una calo pressorio", che
"la sorella accusava un dolore urente.
La corte, quindi, preso atto che in quelle tele-
- fonate MA CC aveva descritto al medico un preoccupante quadro d'insieme, quadro nel quale il dolore era soltanto uno dei tasselli rimprovera alla RI di non avere attribuito a F
quel quadro d'insieme l'importanza che meritava.
La corte e vi si tornerà dice con chiarezza,
a pagina 47, che anche ad ammettere che ogni sin-
golo frammento la scarica diarroica, l'ablazione della guaina, il calo pressorio, il dolore, urente
O meno che fosse, comunque forte tanto da essere
riferito potesse apparire, considerato isolata-
mente, poco significativo, il quadro d'insieme che ne risultava agli occhi del medico che aveva ope-
rato e doveva avere cognizioni concrete, specifi-
che e generali, con riferimento al caso clinico,
era senz'altro tale da rendere necessaria una pre-
sa in esame diretta della situazione della pazien™
te".
La corte, peraltro, nella pagina precedente, a-
veva anche precisato che il dolore riferito alla
RI era un dolore agli arti inferiori e che le prove raccolte nel dibattimento le deposizio-
ni del marito e della sorella della CC
consentivano di affermare che la sorella della Ca-
vicchi aveva descritto al medico non un dolore "di tipo sordo, considerato comunemente normale in fa-
se di post- liposuzione, come per una contusione, 32
ma un dolore urente, come di fuoco, un dolore a-
tipico e, quindi, particolarmente allarmante“.
Può dirsi, pertanto, che la corte non incorre in
alcuna contraddizione quando rimprovera alla Mari-
nato di non avere dato rilevanza a quel dolore,
che, già da solo, date le sue caratteristiche, a-
vrebbe meritato considerazione e che, comunque,
era stato riferito al medico in un complesso qua-
dro d'insieme che esigeva attenzione.
6 Con il sesto motivo le circostanze di fatto ivi esposte precedono cronologicamente quelle og-
हु getto del quinto motivo - si denuncia, per la Ma-
rinato, "manifesta illogicità della motivazione in relazione al travisamento dei fatti relativi alla telefonata dei familiari della paziente".
Si deduce che "la logica ha imposto alla Corte
di ravvisare 'sintomi di allarme' nella telefonata dei familiari del giorno antecedente il ricovero per affermare la sussistenza della situazione ti-
pica in presenza della quale far scattare l'obbli-
go di intervento, con tutte le conseguenze in caso di omissione".
"La sussistenza di una telefonata allarmata si 33
aggiunge recisamente contestata dalla difesa,
posto che è provato che:
а non vi è stata nessuna richiesta di interven-
to, né in forma urgente, né in forma di cortesia";
b "nel corso della telefonata nessuno ha mai ri-
ferito che la paziente stesse male";
C "alla telefonata è seguito un pomeriggio ed una notte di assoluto silenzio";
d "la paziente era seguita dalla sorella, perso-
na competente al punto da somministrarle una fle-
boclisi di sua iniziativa";B
e "la rilevazione della pressione arteriosa, ef-
nella mattina del 7 febbraio in 80/60, fettuata stando ai valori bassi della paziente, era dato
considerato dalla stessa CC MA non al-
larmante";
نے
'la paziente era comunque deambulante e avreb- f potuto attivarsi per ulteriori consulti be medici". 34
"Se non vi fu allarme w si conclude HA e perché w w
non vi era situazione anomala che 10 lasciasse ragione di in- prefigurare e non v'era, pertanto,
tervenire a domicilio per il nulla".
Il quarto motivo di ricorso del Responsabile ci- vile con il quale si lamenta "mancanza e manife-
sta illogicità della motivazione in relazione alla omessa visita domiciliare della RI" si in-
-
teressa delle stesse circostanze. delle proposizioniSi eccepisce che nessuna
enunciate dalla corte di merito per dimostrare che i dati riferiti dalla sorella della CC alla
RI imponevano che il medico si muovesse e accorresse al capezzale della paziente risponde ai requisiti logici e della correttezza logico-
giuridica".
a "Un brivido o una scarica diarroica sono di tutta normalità nel giorno successivo ad interven-
to chirurgico"; b "la pressione discesa a 80/60 era perfettamen- 35
te compatibile con il fatto che la CC ripo- Sava a letto e in tale condizione la pressione ar-
teriosa è più bassa";
C "i dolori agli arti inferiori erano giustifi-
cati sia dall'eseguito intervento sia dalla conco-
mitanza dei dolori mestruali, sia dal fatto che la guaina era stata tolta e messa";
"altri sintomi, eventualmente percepiti dopo la telefonata delle ore 14,30 del 7 febbraio, non furono segnalati alla RI";
e "quei sintomi non potevano, per la loro natu-
ra, allarmare il medico fino ad indurlo ad una vi-
sita domiciliare che, non richiesta, doveva consi-
derarsi non desiderata";
F se è vero, come ha affermato il consulente del p.m., che l'elemento di 'viraggio' che avrebbe dovuto allertare il medico fu l'avvertita esigenza di infondere liquidi via flebo alla CCo, la corte di merito arbitrariamente ignora tale affer-
mazione e così tace e non considera che della ini-
ziativa della sorella della CCo di infondere 36
liquidi alla sorella la RI non era stata in-
terpellata così come non era stata informata delle ragioni che l'avevano indotta ad acquistare e in-
fondere quei liquidi".
I motivi sono infondati.
Si è già accennato che la corte di merito e,
prima, il pretore si sono soffermati non poco sul
dovere della RI di intervenire e sulla vio-
lazione di questo dovere come condotta omissiva
dello Nato nella causazione dell'evento e,determinante su quel dovere e sulla violazione nell'insistere hanno rim stesso da parte dell'imputata,
sposto ai rilievi, riproposti nei motivi di ricor-
50, in termini sicuramente immuni da vizi logico-
giuridici ed è appena il caso di ricordare che la manifesta illogicità della motivazione, lamentata dai ricorrenti, deve risultare dal testo del
provvedimento impugnato.
I Alle censure della RI la corte ha ri-
2 sposto nei termini che seguono.
a Le telefonate della sorella della paziente e- 37
rano state due e la seconda, delle ore 14,30, più
ricca di particolari rispetto alla prima. delle ore 9.
Con la prima erano stati riferiti alla RI
pagina 29 "il dolore di carattere urente, la pressione scesa a 80/60, il brivido, il pallore,
il respiro un po' accelerato rispetto alla norma bas con la seconda "la persistenza del dolore, lo sta-
to di agitazione, il respiro affrettato, la punta- ta febbrile alta, la scarica diarroica che aveva comportato lo sfilamento della guaina“.
Stando a quelle due telefonate ha detto la corte "non erano poche le cose che non andava-
Cavic- no", sicché, anche se il "la sorella della chi, che aveva riferito quei sintomi, era cultu-
ralmente e professionalmente qualificata in quanto infermiera, la RI non avrebbe dovuto omette-
re di accorrere, di andare a vedere, e ciò pure in mancanza di un'esplicita ed allarmata richiesta:
quel medico non poteva ritenersi dispensato, di-
nanzi a quei sintomi, dal valutare autonomamente la situazione rapportata".
In altri termini, "la sorella della CC
i 38
non poteva essere ritenuta tanto affidabile, solo perché infermiera, da sostituire la diretta inda-
gine del medico e ciò sia perché MA CC non aveva ricevuto un incarico specifico, sia
perché era coinvolta emotivamente, sia perché la funzione dell'infermiere, per sua natura, non è
iniziativa quanto funzione esecutivafunzione di
delle disposizioni del medico".
-problema se recarsi 0 non La soluzione del recarsi dalla CC prescindeva, dunque, del
tutto, secondo la sentenza, dalla richiesta, così
come prescindeva dalla eventuale preparazione pro-
fessionale e culturale della sorella della Cavic-
chi. oggettività, che Auto Erano i sintomi, nella loro avrebbero dovuto allarmare la RI. ilLa corte ha riportato, come si è visto,
contenuto delle due telefonate e ha interpretato i sintomi riferiti da MA CC come innega-
bili indici di sofferenza, di disagio, di malesse-
re ed è davvero arduo, sul piano logico, affermare il contrario, affermare, come pure si fa nei due
motivi, che, invece, non si prestavano ad essere 39
interpretati come tali, come sintomi allarmanti,
"il dolore di carattere urente, il brivido, il pallore, il respiro accelerato rispetto alla nor-
ma", descritti nella prima telefonata, 'la " per- sistenza del dolore, lo stato di agitazione, il respiro affrettato, la puntata febbrile, alta, la scarica diarroica che aveva comportato lo sfila-
mento della guaina", oggetto della seconda telefo-
nata.
Sostenersi, allora, come si sostiene nel ricor-
so della RI, "che nessuno aveva detto alla
RI che la CC stava male" significa di-
re qualcosa che come la corte ha sottolineato a più riprese va contro l'evidenza.
MA CC aveva riferito che la sorella stava soffrendo;
può anche non avere espressamente detto che la sorella "stava male", ma la descri-
zione che aveva fatto delle condizioni della SO-
rella, la descrizione di quei sintomi, erano si-
le come ha argomentato la cortecuramente
condizioni, i sintomi, di chi stava male. II Il responsabile civile, nel motivo, ritorna 40
sui sintomi e anch'egli afferma che non erano allarmanti, sicché la sentenza obietta è mani-
festamente illogica nell'averli considerati tali. 30 a In un passo della sentenza, già riportato, la corte risponde, però, che "anche ad ammettere che ogni singolo frammento (la scarica diarroica, l'a-
blazione della guaina, il calo pressorio, il dolo- 201
re, urente o meno che fosse, comunque forte tanto
☑
da essere riferito) potesse apparire, considerato isolatamente, poco significativo, il quadro d'in-
sieme, che ne risultava, agli occhi, giova ribadi-
re, di un medico che aveva operato e doveva avere
corrette, specifiche e generali, concognizioni riferimento al caso clinico, era senz'altro tale da rendere necessaria una presa in esame diretta
della situazione della paziente". b La RI, nel quinto motivo che saràw F
saminato successivamente "replica che, se la logica matematica assume che la sommatoria di zero risulta pari a zero, non si vede come, nel caso insignificanti concreto, la sommatoria di indizi possa risultare pari alla prova del pericolo di
vita della paziente". 41
I l rilievo sarebbe pertinente se la corte aves-
se detto che quei sintomi erano, singolarmente considerati, di valore pari allo zero in termini
di pregiudizio alla salute.
La corte, però, non ha affermato che quei sinto-
AND mi fossero privi di significato negativo, che fos-
sero pari allo zero in termini di pregiudizio alla id salute, ma che il loro significato, comunque nega-
รา tivo, anche se non allarmante, singolarmente pre-
h si, mutava del tutto se valutati nel loro insie-
r come avrebbe dovuto valutarli il medico. lame
RI.
Non si trattava, quindi, di "zero più zero ugua-
le a zero", secondo l'espressione che si legge nel ricorso, ma, vista la loro, anche se relativa, ne-
gatività, di almeno "uno, più uno, più uno,
ecc.", la cui somma non poteva essere, anche SU
piano squisitamente aritmetico, uguale a zero, la
cui somma doveva, pertanto, allarmare.
civi- come obietta il Responsabile III - E vero,
MA CC nel pomeriggio non ha le, che fatto altre telefonate e che ha acquistato liqui di somministrandoli alla sorella senza dire nulla 42
al medico. Ma, la risposta a questa obiezione sta proprio nell'osservazione, già vista, della corte sulla
"relativa affidabilità della pur abile infermiera, educata ad eseguire e non a prendere iniziative,
infermiera, peraltro, emotivamente coinvolta, che non aveva ricevuto uno specifico incarico e che dalla RI aveva saputo che non v'era motivo di allarme".
Certo, MA CC ha somministrato alla so- 947
rella quei liquidi perché aveva notato che la
- stessa 'non beveva e perché così aveva visto fare in ospedale": MA CC, però, secondo la corretta logica della sentenza, può non aver at-
tribuito а quel non bere l'esatto peso clinico proprio perché soltanto infermiera, non investita,
per giunta, di uno specifico compito, sicché non
le si può rimproverare di non averne riferito al medico, con il quale, peraltro, aveva già parlato per telefono per ben due volte dopo avere notato
che qualcosa non andava. IV Non deve dimenticarsi, sul punto, che la all'esi-corte, a pagina 45, aveva detto, quanto 43
genza che la RI sottoponesse la paziente 3
speciale vigilanza, che "gli stessi allegati alla
memoria 24 maggio 1996 della difesa dell'imputata
- giudicati dalla medesima veri e propri protocol-
li dell'intervento di liposuzione
- fanno riferi-
halib mento in generale alla possibilità di tutta una
. [
serie di complicazioni successive all'intervento,
che di per sé sole richiederebbero una diretta vi- XD
gilanza, senza contare che per interventi con am ib blazioni superiori a 2.000 c.c. e qui si era vi-
cini a tale limite è richiesta sorveglianza del paziente per tutta la notte".
E anche alla luce di quei protocolli la corte,
a pagina 47, insistendo sulla necessità che la Ma-
rinato accorresse dalla CC, puntualizza che
"la RI non era certo nella condizione del medico di guardia www e, si può aggiungere, di una interpre- infermiera chiamato all'improvviso ad tare sintomi di una eziologia equivoca, ma era co-
li che aveva effettuato l'intervento ed aveva °
doveva avere un quadro completo sia dell'operazio-
ne in concreto da lei effettuata, sia delle possi-
bili conseguenze - largamente attestate in lette-
ratura della liposuzione in generale, sia delle 44
condizioni della paziente”.
--Se si considera aggiunge la corte che, non molte ore dopo, quella paziente si trovò ai limiti del collasso, con la pressione massima a 50 e la
minima a imprendibile, è ragionevole ritenere che
sintomi d'allarme, tali da far predisporre un'ade-
guata terapia, potessero ben essere colti da un
medico coscienzioso, il quale avesse fatto ciò che la RI non fece".
V - L'imputata, secondo la corte, è il caso di ricordarlo www avrebbe dovuto:
accertandone, così, a "visitare la paziente,
personalmente, senza schemi ed intermediari, le condizioni, constatandone, ad esempio, l'andamento della respirazione, il colorito della pelle, misu-
randone direttamente la pressione e il polso";
"'assumere informazioni più dettagliate e spe-
cifiche sulla diuresi, non appagandosi che le fos-
se stato detto genericamente che la paziente beve-
va, circostanza, tra l'altro, del tutto incredibi-
le, posto che la sorella di sua iniziativa aveva 45
ritenuto di praticarle una flebo di 'ER latta-
to' proprio perché non beveva abbastanza fino alla collocazione di un catetere": C "informarsi con precisione circa l'episodio ricolloca-dell'ablazione della guaina e del suo
"era proprio credibile si chiede la cor- mento: a-che il tutto, tra spogliazione, lavatura, te -
sciugatura sia pure con phon, fosse durato solo
una ventina di minuti e che la guaina fosse stata ricollocata bene o se, invece, stringesse più del
normale?".
Come può notarsi, la corte perviene alla conclu-
Како sione della necessità di un pronto accorrere della
RI al capezzale della CC muovendo dal-
le due telefonate, dalla molteplicità dei sinto-
mi che MA CC aveva notato e riferito al medico in quelle due telefonate, da quanto sarebbe successo di lì a poche ore alla paziente, non mol-
te ore dopo che quei sintomi erano stati rilevati,
dalla doverosità che il medico, dinanzi a quei da lui sintomi, si ispirasse alla letteratura,
stesso citata e prodotta, sulla operazione che
aveva eseguito, letteratura – ha precisato la ub sentenza - che 'il modello agente, l'homo ejusdem condicionis et professionis, il perfetto chirurgo estetico avrebbe certamente seguito.
Дов In tutto ciò nulla di più corrispondente ai ca-
noni della logica giuridica.
VI Affermare, poi, come si fa nel ricorso della
RI, che la paziente era deambulante e che,
pertanto, avrebbe potuto attivarsi per ulteriori
consulti medici vuol dire affermare qualcosa che,
alla luce dei sintomi riferiti al medico nelle due telefonate e di ciò che sarebbe successo di lì a poche ore l'anuria, la pressione- imprendibile,
- 3 è quanto meno tutta da dimostrare.
7 Con il quinto motivo si denuncia, per la Mari-
nato, “manifesta illogicità della motivazione, ri-
in sultante dal testo del provvedimento impugnato relazione alla valutazione dell'addebitato compor-
tamento omissivo dell'imputata".
٩٠ Dopo essersi soffermato sui sintomi con l'af fermazione, già discussa, che "zero più zero equi-
vale a zero", il motivo prosegue dicendo che "la 47
corte si è posto il problema dell'obiezione formu-
lata dalla difesa, secondo cui anche se l'imputata si fosse recata sul posto, non avrebbe potuto ri-
scontrare sintomi di schok incipiente, ma 10 ha
superato sempre facendo riferimento all'asserzione del consulente tecnico del p.m., per il quale,
però, 'non vi erano elementi certi per dire che
nella giornata precedente al ricovero fosse dia-
gnosticabile un quadro di schok', mentre la corte
intende ricavare la regola logica di verificazione omissione colpevole dell'imputatadell'asserita dal dubbio e dall'incertezza, cioè contro logica".
- il quale de- Con il quinto motivo di ricorso nuncia "inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 40, 41 e 43 c.p. in relazione alla omessa il visita domiciliare in data 7 febbraio 1992"
Responsabile civile insiste sia sul tema oggetto sia del quinto motivo di ricorso della RI, SU tutta un'altra serie di temi e, in particolare, Su quello della causa della morte, che andava
e la corte di merito avrebbe dovuto ravvisata nella rimozione della guaina in ospe- ravvisare dale, la quale, cagionando uno schok tossico, ave-
va assunto il ruolo di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
"la Dai a Supposto si obietta che sia vero che causa della morte vada individuata in un blocco renale verificatosi a seguito del prolungato stato di ipotensione manifestatosi nel giorno 7 febbraio
1992, aggravato dalla vasodilatazione conseguente alla rimozione temporanea della guaina e dalla
scarica diarroica che determinarono ipovolemia e
ingorgo dei filtri fisiologici ancor prima del
vistoso calo della pressione arteriosa manifesta-
tosi nel primo mattino dell'8 febbraio 1992, la corte di merito non tiene conto del fatto che, una visita domiciliare avvenuta in quel momento non
avrebbe mai potuto rivelare i sintomi del processo morboso che si era appena avviato e il cui decor-
so, impercettibile e insidioso, non è stato indi-
viduato neanche a posteriori“. b "La corte di merito non tiene, poi, conto del fatto che al momento del ricovero in ospedale la pressione venosa centrale era pari a 4 cm. di ac-
qua, fatto, questo, che escludeva qualsivoglia i -
povolemia in atto". C "Sulla ipovolemia la corte, inoltre, si con-
traddice perché alla pagina 53 afferma che già in giornata 7 febbraio vi era stata ipovolemia e alla pagina 54 afferma che la pressione venosa centrale al momento del ricovero era nei limiti". छ "La corte afferma anche che il blocco renale era già in atto nella notte tra il 7 e 1'8 feb-
braio, ma non considera che la diuresi era stata
attiva per tutta la giornata ed anche nella notte,
che all'alba dell'8 il blocco renale era insospet-
tabile, che il primo sospetto di blocco renale delle ore 12,30 dell'8 febbraio".
e "La corte non riflette sul fatto che l'inter-
Halo vento spiegato dalla RI all'alba dell'8 feb-
braio aveva determinato una immediata ripresa dei valori pressori e ciò a seguito della iniezione per endovena di flebocortil".
1 La corte non attribuisce la dovuta rilevanza f fatto che, giunta al reparto accettazione in al condizioni serie ma non gravi, la CC si ag-
gravò subito dopo che in seconda chirurgia le fu sfilata la guaina compressiva". 50
"L'operazione determinò la riapertura dei canali aperti con la liposuzione non più tenuto chiusi
dall'effetto di compressione della guaina".
**"La contiguità cronologica tra la rimozione del la guaina e i fenomeni ora descritti è prova, non
considerata dalla corte di merito, dell'innestarsi di una serie causale del tutto autonoma opposta а
quella posta in essere dalla RI con l'inter-
vento di liposuzione".
!
"Dopo l'intervento la RI aveva avuto cura
di applicare la guaina compressiva per limitare le perdite di sangue e di idratare la paziente per sostenere il circolo e la diuresi%; dopo il ricove™
ro ospedaliero la guaina compressiva fu rimossa e
l'ingorgo dei reni provocato od aggravato dall'im-
missione in circolo di cataboliti e macromolecole impedì sia la diuresi, sia la possibilità di prom cedere utilmente a diuresi forzata".
I motivi sono infondati.
La corte, nella sentenza, prende puntualmente in esame tutti le obiezioni dianzi riportate e le
respinge con considerazioni di ordine tecnico mutuate dal consulente del p.m., considerazioni +1
alle quali nei due motivi, a ben vedere, nulla si obiezioni, oppone se non la riproposizione delle il che potrebbe far concludere, a rigore, più per specifi- la inammissibilità, dovuta a mancanza di cità, che per il rigetto dei due motivi.
- Alla tesi secondo cui nel pomeriggio del 7 તુ
febbraio 'non v'era ancora stato di schok",
sicché, come oppone il Responsabile civile, "una
visita domiciliare non avrebbe assolutamente con-
sentito di accertare i sintomi del processo morbo-
la corte risponde diffusamente nelle pagineso",
48 @ 50.
"Né vale obiettare così la corte che, anche se si fosse recata sul posto, la RI non a-
vrebbe potuto riscontrare sintomi certi di schok incipiente".
"Il discorso prosegue la sentenza va comple-
tamente rovesciato, ché, posta la necessità della visita personale, per quei campanelli d'allarme che sono stati più volte indicati, non e allora
possibile sapere con certezza quali riscontri ul-
teriori, rispetto agli scarni dati individuati dalla sorella e dal marito, - persone non compe- tenti o, comunque, di gran lunga meno competenti del sanitario - avrebbe potuto reperire la MA-
to".
Dutt "Chiedersi, allora, aggiunge la corte se vi sia in atti la prova che nel pomeriggio del giorno
7 vi fossero segni conclamati di schok, colpevol mente non presi in considerazione dalla RI,
è un falso problema, in realtà insolubile: il pro-
fessor De AR, interrogato sul punto 'quando w era possibile diagnosticare lo schok'? ha e-
spressamente dichiarato, non già che non vi fosse- ro segni conclamati di schok sotto un profilo 0-
biettivo, bensì che lui 'non aveva alcun elemento di certezza obiettiva valutato da un medico”. ed.
infatti, nessun sanitario aveva visitato la Cavic-
chi, fino all'alba del giorno 8, sì da poter for-
nire elementi certi sulla situazione della pazien-
te, da un punto di vista medico".
"Il problema vero da risolvere conclude la per decidere se vi sia stata omissione corte
2 دے colpevole da parte della RI è di accertare se i segnali da lei ricevuti fossero tali da farle ragionevolmente ritenere, non già che la Cavicchi 53
versasse in stato di schok - né la sorella, né il marito erano certi abilitati a formulare, anche ma sem-solo in fatto una diagnosi del genere plicemente, che fosse opportuna una visita domici- liare e a siffatta questione la corte ritiene di
dover dare risposta positiva: la RI dopo due telefonate doveva andare personalmente dalla pa-
ziente". :
"In sintesi, ciò che va rimproverato alla Mari-
nato e la corte formula il rimprovero decisivo -
e ciò che le ha rimproverato il consulente del
p.m. è l'atteggiamento completamente passivo;
ват non di non aver percepito, dalle informazioni per-
venutele, segnali di schok incipiente e di non a-
disposto un immediato ricovero già nel pome- ver riggio del 7, ma di non aver compiuto alcuna veri-
fica diretta, in particolare anche dopo avere sa-
puto della scarica diarroica - che poteva indurre
disidratazione - e della temporanea ablazione del-
la guaina, che poteva mobilizzare le scorie tossi-
compromettere il processo di depurazioneche e
dell'organismo".
La corte, come si vede, in questa ultima propo- 54
sizione pone l'accento su quello che, stando alla
logica della tesi sostenuta dai ricorrenti, doveva essere il sintomo o, se si vuole, il fatto. che,
innegabilmente, avrebbe dovuto far accorrere la
RI.
క్ Nei due ricorsi, come si è visto, si afferma ripetutamente che causa, sopravvenuta, della mor-
te è stata la rimozione della guaina in ospedale:
la rimozione "determinò così il motivo del re-
sponsabile civile la riapertura dei canali aper-
ti con la liposuzione non più tenuti dall'effetto di compressione della guaina".
Ma, se tutto ciò è vero, se la rimozione o sfi-
lamento della guaina poteva determinare quell'ef-
fetto e, secondo i ricorrenti, lo ha determinato in ospedale, la RI, che aveva fatto indos-
sare alla CC quella guaina seguendo le re-
gole dell'arte, una volta venuta a sapere che la
guaina era stata rimossa quella guaina la cui rimozione in ospedale sarebbe stata la vera causa
del decesso- si sarebbe dovuta allarmare non po-
co, ben dovendo rappresentarsi le possibili conse™
quenze di quella rimozione. Il medico, dunque, sarebbe dovuto accorrere SU-
bito per accertare, come ha precisato la corte,
se lo sfilamento della guaina si fosse protratto e per quanto, se e quali effetti avesse provocato,
se la guaina fosse stata fatta indossare di nuovo e come.
Ne consegue che, sul piano logico, non può dav-
vero sostenersi, come si fa ripetutamente nei due ricorsi, che causa della morte è stato 10 schok tossico dovuto alla sfilamento della guaina avve-
nuto in ospedale, sostenersi, cioè, che era estre-
AND mamente rischioso sfilare quella guaina e, contem-
poraneamente, affermare che era del tutto irrile-
vante, che non poteva destare alcun allarme,
l'essere la RI venuta a sapere che la pa- ziente - pallida, in stato di agitazione, con il respiro affannato, con dolori urenti alla gambe
-
si era tolta la guaina, quella guaina la cui rimo-
zione in ospedale giova ribadirlo avrebbe 'd-
eterminato la riapertura dei canali aperti con la
liposuzione non più tenuti chiusi dall'effetto
della compressione della guaina". b La corte si è posto anche il problema della pressione venosa centrale e non può assolutamente
dirsi che sia incorsa in contraddizione nell'af-
fermare che "già in giornata 7 febbraio v'era sta-
ta ipovolemia e. nello stesso tempo, che la pres- sione venosa centrale, all'ingresso in ospedale,
era normale". La sentenza, nelle pagine 53 e 54, dopo avere
riassunto la tesi difensiva dello schok tossico, e dopo avere sottolineato che "la tesi non è convin-
cente a stregua dei dati clinici obiettivi e della motivata e più argomentata interpretazione datane
dagli altri consulenti, in special modo da quello del p.m., e che la stessa è, comunque, priva di fondamento giuridico", si sofferma sulla ipovole-
mia con le seguenti proposizioni.
"In primo luogo che vi sia stata ipovolemia, do-
po e a causa dell'intervento, risulta provato dal
calo pressorio riscontrato fin dalla mattina SUC-
cessiva in maniera notevole (da 110 a 80 nella massima significa più di un quarto) per quanto nei
Dimiti fisiologici, nonché dal calo pressorio ac-
certato, poi, alle 4,30/5 del mattino, con la mas-
sima imprendibile ed il polso filiforme". st
"Contrariamente a quanto sostengono gli appel-
lanti prosegue la sentenza non basta ad esclu-
dere la ipovolemia il fatto che, dopo l'intervento
'tampone' della Marinato e questa proposizione risponde anche a quella parte del motivo, riporta- ta dianzi, sub f, in cui si insiste sull'inter-
vento 'tampone' della RI dopo le infusio-
ni fatte in ospedale, la pressione massima sia ri-
salita, dapprima ad 80 che era pur sempre un va- lore basso e, quindi, a 100 ed oltre, mantenen-
dosi ostante: il professor De AR ha ben spie-
e non risulta che sia stato smentito da gato -
nessuno come la pericolosità dello schok dipenda dalla sua durata e dal fatto che non potendo re-
gredire spontaneamente, solo un trattamento tera-
peutico tempestivo, meglio se immediato, possa ri-
portare al funzionamento l'organo anemizzato ed
evitare, così, la insufficienza multiorgano;
se il trattamento è, invece, tardivo, il circolo ripren-
de, la pressione aumenta e si mantiene a livelli costanti, riprende, ad esempio, la diuresi, ma
l'organo è ormai irrimediabilmente compromesso,
tanto che anche solo 2 o 3 ore di blocco renale diriducono drasticamente le concrete possibilità
recupero da uno schok". "Analogo discorso aggiunge la corte
--- va fat-
to, ovviamente, per il dato relativo alla pressio-
ne venosa centrale, riscontrata, poco dopo la spe-
dalizzazione, al valore 4, ad un valore, cioè,
contenuto nella norma www che va da 4 ad 8 anche, se, va notato, attestato in corrispondenza del li-
mite inferiore". Queste logiche proposizioni, con le quali la
sentenza ha trattato della ipovolemia in fieri già
il 7 febbraio e della compatibilità della ipovolem mia con la regolarità della pressione venosa cen-
nei due ricorsi non sono state, come sitrale,
detto, specificamente contestate essendosi il ri-
corrente limitato a riproporre le questioni, men- tre avrebbe dovuto misurarsi con quelle proposi-
zioni tentando di metterne in rilievo la inconsi-
stenza o la relativa consistenza sul piano logico-
giuridico.
لیے C La corte afferma, a pagina 54, che non è se-
contestabile che la CC sia giuntariamente in ospedale anurica", ché "il dottor BA, che,
per primo. le inseri il catetere, constato che la vescica era vuota e, poiché non risulta che la pa- ziente avesse più urinato poco, e solo stimolata
meccanicamente, dal pomeriggio precedente o, for-
se, dalla notte precedente. nel corso di un episo-
dio diarroico è evidente che lo stato di anuria durava ben più di tre ore dalle 2 o 3 indicate dal consulente del p.m. ed era allora significativo che il blocco renale si fosse instaurato nella nottata proprio in coincidenza con il notevole ca-
lo pressorio".
Secondo la corte, la CC non aveva più uri-
nato dal pomeriggio precedente o forse dalla notte precedente in occasione di una scarica diarroica,
nel corso della quale "secondo una deduzione della vicome nota il pretore a pagina 4 MA بال sa-
rebbe potuta essere stata anche l'emissione di 'un goccino di urina'.
La contraria affermazione che si legge nel moti-
vo è, pertanto, senza retroterra, non tenendo in alcun conto né quel che MA CC aveva riferito, né che in ospedale, come ricorda la
corte, la CC era giunta anurica ed era stata constatata anurica dal medico, il quale, visitan-
dola, aveva notato che "la vescica era vuota". 60 ww Quanto, infine, allo sfilamento della guaina vera causa della morte secondo l'imputata e il Re-
sponsabile civile valgano le seguenti proposi-
della sentenza che, ancora una volta, nonzioni hanno formato oggetto di specifica contestazione. I - "Quanto all' opinione che causa della morte
della CC non sia stato uno schok ipovolemi-
bensì uno schok tossico, va rilevato, sulla CO,
scorta delle osservazioni del professor De Ferra-
ri, che:
- escludere lo schok ipovolemico perché l'organi-
Smo della paziente era stato abbondantemente perfuso di liquidi alle 6 con l'intervento domi-
ciliare della RI e, poi, ad ogni piè sospin-
to fin dall'ingresso in Ospedale tanto che, ad un P
certo punto, si era creata addirittura un' abnorme ipervolemia e perché la pressione era risalita e
Stabilizzata a 100 max ed oltre, non tiene conto del danno irreversibile causato in precedenza dal-
la protratta ipovolemia e conseguente mancata per-
fusione degli organi, danno perdurante anche dopo il ripristino del circolo;
61
l'ipotesi di schok tossico non contraddice e non esclude quella di schok ipovolemico, tutt'altro:
il professor De AR ha spiegato che lo schok
ipovolemico protratto in paziente cruentata chi-
rurgicamente può risolversi in tossico, allorché
DO si è inceppato il meccanismo fisiologico di smal-
timento del tessuto necrotico prodotto da processo di cicatrizzazione".
Fatte queste affermazioni, la corte affronta,
poi, espressamente il tema della ablazione della guaina esprimendosi in questi termini:
"L'ablazione della guaina e delle calze conteni-
tive da parte del dottor BA, oltre a non po-
tersi sotto nessun aspetto configurare come evento autonomo ed imprevedibile essendo ovvio che do- vessero esaminarsi gli arti inferiori di una pa-
ziente ricoverata in stato di schok dopo un inter-
venuto di liposuzione agli arti stessi " potrà
anche avere aggravato la situazione ma era,- CO-
munque, un comportamento necessitato ma non l'ha di per sé determinata".
"Ed, infatti, dalla cartella clinica risulta:
ed"Addome ed arti: vaste soffusioni ecchimotiche 62
iliache, ematomi diffusi interessano le regioni l'ipogastrio, le cosce ed entrambe le gambe fino "
alle regioni malleolari;
sulle regioni posteriori delle cosce e sui glutei l'epidermide si scosta
per ampi lembi in flittene ed aree disepilizzate“.
"La stessa dottoressa RI, del resto, che
assistette alla sfasciatura e che sollevò obiezio-
' esclusivamente sotto il profilo del possibile ni danno estetico, ebbe a riferire circa la presenza di vere e proprie flittene".
"'Deve, quindi, concludersi - così la sentenza =
che quella situazione - di disepilizzazione degli sino ло arti inferiori con abnorme produzione di scorie,
tossine e cataboliti che l'organismo non poté
riassorbire, rimanendone quindi sopraffatto al collasso - che gli appellanti presentano quale serie causale autonoma scatenata da un evento im-
prevedibile, sottratto alla possibilità di con-
trollo della RI, era già in atto al momento del ricovero, configurandosi come prodotta dall'intervento di liposuzione e dal tardivo trat-
tamento scientifico".
Non è vero, dunque, che la corte di merito non 63 abbia risposto ai quesiti che le erano stati sot-
toposti, sul tema, con i motivi di appello.
La corte ha risposto ancorando l'affermazione insostenibilità della tesi della morte da della dovuta allo sfilamento in Ospedale della schok guaina a dati clinici risultanti dagli atti.
Il motivo non propone, come si è già osservato, censure specifiche3B in particolare, non dice che
le preesistenti soffusioni ec-
-quei dati clinici chimotiche, ecc non si prestino alle considera-
zioni con le quali la corte esclude che lo sfila-
mento della guaina in Ospedale sia stata causa so-
pravvenuta da sola sufficiente a determinare l'em vento.
8 E' superfluo, a questo punto, l'esame del se-
sto motivo di ricorso della RI con il quale si lamenta "erronea applicazione della legge pena-
le per errata valutazione dell'elemento psicologi-
co del reato", sul presupposto che "il normale de-
corso postoperatorio non autorizzava la corte a
ravvisare, nel comportamento della RI, la violazione di un dovere obiettivo di diligenza e 64
quindi, la colpa professionale".
Nel motivo altro non si fa che negare che la
RI fosse tenuta ad accorrere al capezzale della CC e si è visto quali argomenti la corte di merito abbia addotto si pensi, per tut-
ti, allo sfilamento della quaina del quale la Ma
rinato aveva avuto notizia per ritenere che la
RI dovesse accorrere dalla CC
eer 318
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Tutto ciò premesso, i ricorsi debbono essere 9 -
rigettati.
P.Q.M.
la corte di cassazione rigetta
i ricorsi e condanna
i ricorrenti al pagamento in solido- delle spese processuali;
condanna inoltre i ricorrenti al pagamento in solido tra loro delle spese sopportate nel presente giudizio dalla parte civile AR IA RI liquidate in complessive L. 3.500.000, onorari compresi,
dalla parte civile AS TO, liquidate 65 complessive L. 5.000.000, onorari compresi.
Così deciso in Roma il 5 giugno 1997.
presidente L'estensore
The views AT Year j
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 9 DIC. 1997
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Concetta Ammendola
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