Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2010, n. 19548
CASS
Sentenza 3 febbraio 2010

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La nomina di un sostituto processuale (art. 102 cod. proc. pen.) attribuisce al sostituto i poteri derivanti al difensore dal mandato alle liti (rappresentanza processuale), ma non i poteri di natura sostanziale o processuale che la parte può attribuire al difensore, tra cui è da ricomprendere il potere di costituirsi parte civile, è delegabile solo dalla persona offesa o dal danneggiato, ma non dal procuratore speciale; tuttavia, l'assenza di legittimazione del sostituto processuale ad esercitare l'azione civile nel processo penale può essere sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2010, n. 19548
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19548
Data del deposito : 3 febbraio 2010

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