Sentenza 3 febbraio 2010
Massime • 1
La nomina di un sostituto processuale (art. 102 cod. proc. pen.) attribuisce al sostituto i poteri derivanti al difensore dal mandato alle liti (rappresentanza processuale), ma non i poteri di natura sostanziale o processuale che la parte può attribuire al difensore, tra cui è da ricomprendere il potere di costituirsi parte civile, è delegabile solo dalla persona offesa o dal danneggiato, ma non dal procuratore speciale; tuttavia, l'assenza di legittimazione del sostituto processuale ad esercitare l'azione civile nel processo penale può essere sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente.
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Traffico e smaltimento illecito di rifiuti: la Cassazione ribadisce i requisiti di rappresentanza delle parti civili ed i limiti al danno risarcibile in sede penale. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 novembre 2014 – 11 febbraio 2015, n. 3345 Presidente Mannino - Relatore Franco Svolgimento del processo 1. Con sentenza del 1 febbraio 2010, il giudice del tribunale di Rieti, sezione distaccata di Poggio Mirteto, dichiarò D.M. , C.R. e Ca.An. (oltre a numerosi altri soggetti) responsabili del reato di cui (capo A) agli artt. 81, 53 bis d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 260 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) per avere, il D. quale legale rappresentante della Masan srl, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2010, n. 19548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19548 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 03/02/2010
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 254
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 28246/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IR LI N. IL 22/05/1952;
avverso la sentenza n. 348/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 05/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Filippini Alberto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 5.3.2009, la corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza emessa il 18.12.2007 dal tribunale della stessa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RR LI, in ordine ai reati di lesioni, ingiuria e minaccia in danno di EL AN, costituita parte civile, perché estinti per prescrizione.
A norma dell'art. 578 c.p.p., ha confermato le statuizioni civili in favore della parte civile.
Il difensore della RR ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento agli artt. 76 e seguenti del codice di rito;
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente va rilevata l'inesistenza dell'atto di costituzione di parte civile, in quanto non sottoscritto dal soggetto interessato;
difatti, mentre nella prima pagina dell'atto vi è la dichiarazione della EL di costituirsi parte civile, la sottoscrizione è di persona diversa, cioè del difensore.
2. violazione di legge in riferimento agli artt. 76 c.p.p. e ss, artt. 100 e 102 c.p.p.. All'udienza di costituzione della parte civile non ha presenziato l'avvocato Massimo Orgiana, - nominato difensore di fiducia e procuratore speciale per la costituzione suddetta - ma un suo sostituto, sebbene nell'atto di procura non sia indicata la facoltà di nominare un sostituto al fine della costituzione. Pertanto la costituzione di parte civile è stata effettuata da persona non legittimata.
3. Violazione di legge in riferimento all'art. 125 c.p.p.: la corte di appello non ha valutato con la dovuta attenzione la labilità del quadro indiziario nei confronti dell'imputata e quindi non ha pronunciato la doverosa assoluzione della RR dai reati contestati, a norma del capoverso dell'art. 129 c.p.p.. In ogni caso, la persona offesa non ha fornito alcuna prova della esistenza di un danno.
Nell'atto di costituzione di parte civile la EL ha lamentato danni morali consistiti "nello stato di frustrazione e disperazione...nonché nel timore che simili episodi possano ripetersi nel futuro".
Nelle dichiarazioni testimoniali ha ribadito tali preoccupazioni, asserendo di continuare ad avere paura di incontrare la RR e di temere per il verificarsi di ulteriori episodi dello stesso genere.
Il ricorrente, con il riferimento alla personalità della EL, ritiene dubbia la veridicità di queste affermazioni e quindi necessario affidare al giudice civile un convincente accertamento. La corte di merito ha invece accettato questa versione della parte civile e ha confermato la liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, effettuata dal primo giudice nella misura di Euro 2.500,00, omettendo di fornire adeguata argomentazione a suo sostegno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato, sotto un duplice profilo:
d) la sottoscrizione del difensore nell'atto di costituzione è previsto a pena di inammissibilità dall'art. 78 c.p.p., comma 2, lett. e); la mancanza della sottoscrizione della persona interessata può essere sanata da quella del difensore che sia munito di procura speciale, rilasciata nelle forme di legge (sez. 3^, n. 5883 del 23.1.2002, in Cass. pen. 2003, p. 1293);
e) nel caso in esame, nell'atto di costituzione di parte civile compare la firma della EL, autenticata dal difensore, avv. Orgiana.
2. Il secondo motivo è patimenti infondato.
L'inserimento dell'azione civile nel processo penale è effettuato personalmente dalla persona offesa, e può avvenire anche a mezzo di procuratore speciale, nella persona di un terzo o del proprio difensore di fiducia.
È pacifico che il potere di rappresentanza processuale conferito, con il mandato alle liti, dalla persona offesa al difensore è cosa diversa e distinta dalla procura speciale conferita per la costituzione di parte civile.
Sul punto, la S.C. ha stabilito che il difensore della parte civile munito della procura speciale (ex art. 76 c.p.p.) e di nomina a provvedere alla difesa, ex art. 100 c.p.p., è, in virtù del primo atto, depositario della legittimatio ad causam (che si identifica con la titolarità del diritto a ottenere il risarcimento del danno) ed è, in virtù del secondo atto, titolare della rappresentanza processuale, necessaria, posto che il codice prevede che la parte lesa stia in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale (sez. 4^, n. 4161 del 22.4.1996). Solo per quest'ultimo la legge (art. 102 c.p.p.) prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore.
L'assenza della previsione della possibilità, da parte del difensore, di nominare un sostituto che eserciti il potere di costituzione di parte civile è razionalmente interpretato dalla giurisprudenza consolidata, come assenza di legittimazione del sostituto processuale a esercitare l'azione civile nel processo penale (v. anche sez. 3^, 27.1.2006, n. 13699; sez. 4^, 13.5.2005, n. 22601, in Cass. pen. 2006, 2359, n. 1029). La nomina di un sostituto processuale a norma dell'art. 102 c.p.p. attribuisce al sostituto i poteri derivanti al difensore dal mandato alle liti (rappresentanza processuale), ma non i poteri di natura sostanziale o processuale che la parte può attribuire al difensore, tra cui è da ricomprendere il potere di costituirsi parte civile;
quest'ultimo potere è delegabile solo dalla persona offesa o dal danneggiato, ma non dal procuratore speciale.
È possibile "sanare" questa assenza di legittimazione mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente (v. ancora sez. 4^ n. 22601 e sez. 3^ n. 13699).
Nel caso in esame ricorre questa sanatoria in considerazione della non contestata presenza della EL, emergente dal processo verbale dell'udienza 2.11.2006.
Anche il motivo sub 3 non è fondato.
Quanto alla mancata assoluzione della RR, la corte ritiene che non sono emersi elementi idonei a far ritenere acquisita la prova della sua innocenza o che manchi del tutto la prova della sua colpevolezza.
Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, è legittima questa conclusione pienamente liberatoria, a condizione che tali elementi siano emersi dagli atti in modo assolutamente non contestabile, tanto che la valutazione da compiersi appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento". Infatti, il concetto di evidenza richiesto dall'art. 129 c.p.p., comma 2 presuppone la manifestazione di una verità processuale così
chiara e obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione e ogni accertamento, che sarebbero incompatibili con il principio di immediata operatività della causa estintiva (sez. 4^ n. 33309 dell'8.7.2008; conf. Sez. 6^, n. 31463 dell'8.6.2004; sez. 6^, n. 1749 de 25.2.1999). Il quadro probatorio, fondato sulle dichiarazioni della EL, è stato ritenuto, dai giudici di merito, idoneo a giustificare la condanna della RR al risarcimento dei danni, nella misura stabilita, in via equitativa, tenendo conto dell'entità della sofferenza e dello squilibrio psicologico descritti dalla persona offesa in maniera non contestata adeguatamente dalla ricorrente. La sussistenza di questi danni è stata correttamente ritenuta dimostrata dalle affermazioni della EL, in quanto caratterizzate da linearità logica e dall'assenza di risultanze processuali incompatibili, aventi pari o prevalente efficacia persuasiva. Ne consegue il rigetto del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010