Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2002, n. 16019
CASS
Sentenza 14 marzo 2002

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Massime1

In tema di liquidazione delle spese del processo (nella specie, in favore della parte civile) è generico, e pertanto inammissibile, il motivo di ricorso per cassazione che, censurando i criteri adottati dal giudice di merito, non indichi specificamente le voci tabellari che si reputano violate sotto il profilo della liquidazione inferiore ai minimi di tariffa.

Commentario1

  • 1"Firma le dimissioni o vieni licenziato", è violenza privata (Cass. 25597/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 luglio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2002, n. 16019
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16019
Data del deposito : 14 marzo 2002

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