Sentenza 14 marzo 2002
Massime • 1
In tema di liquidazione delle spese del processo (nella specie, in favore della parte civile) è generico, e pertanto inammissibile, il motivo di ricorso per cassazione che, censurando i criteri adottati dal giudice di merito, non indichi specificamente le voci tabellari che si reputano violate sotto il profilo della liquidazione inferiore ai minimi di tariffa.
Commentario • 1
- 1. "Firma le dimissioni o vieni licenziato", è violenza privata (Cass. 25597/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2002, n. 16019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16019 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIOLETTI GIOVANNI Presidente del 14/03/2002
1. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2. Dott. FEDERICO GIOVANNI Consigliere N. 387
3. Dott. ATRIPALDI UMBERTO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. LICARI CARLO Consigliere N. 006536/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE1) LE NR N. IL 19/08/1949 2) LE OR N. IL 11/03/1953
avverso SENTENZA del 25/02/2000 TRIBUNALE di URBINOvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
il Procuratore Generale in persona del Dott. Vittorio MELONI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso degli imputati l'accoglimento di quello della parte civile.
udito, per la parte civile, l'Avv. Francesco FALCINELLI, in sostituzione dell'avv. Prof. Fabio DEAN, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso degli imputati e per l'accoglimento di quello della parte civile.
La Corte osserva:
Il Pretore di Urbino, con sentenza 25 febbraio 2000, ha condannato RT FA, LE NR, IN OR e LE OR per il delitto di lesioni colpose in danno di ZI TT. Il giudice di merito ha affermato la penale responsabilità degli imputati, primario e aiuti del reparto ortopedia dell'ospedale di Cagli, i quali avevano avuto in cura, nell'ospedale indicato, la persona offesa che aveva subito un grave incidente stradale;
in particolare, nella sentenza indicata, è stato ritenuto che i medici non avessero opportunamente valutato la presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di una lesione vascolare conseguente all'incidente subito non disponendo i necessari accertamenti clinici e provocando quindi alla persona offesa una lesione grave dalla quale derivava l'indebolimento permanente dell'organo della deambulazione.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso il difensore della parte civile che, con due motivi, denunzia violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine ai criteri utilizzati dal giudice di merito per la liquidazione delle spese.
Hanno proposto altresì ricorso, a mezzo del loro difensore, gli imputati LE NR e LE OR i quali hanno dedotto "carenza e contradditorietà della motivazione" in quanto la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che la struttura sanitaria dove i medesimi prestavano la loro attività non disponeva di un protocollo per affrontare gli eventi politraumatici e comunque tutte le regole predisposte erano state osservate. Non vi sarebbero stati inoltre segnali che potessero far sospettare l'inizio della malattia per cui non vi erano ragioni per disporre gli esami diagnostici ritenuti omessi.
Deducono poi i, ricorrenti erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata specificazione degli elementi di colpa addebitabili ai ricorrenti e all'inesistenza di una causalità adeguata. Infine lamentano il difetto di prova in relazione all'entità della provvisionale liquidata.
Alla pubblica udienza del 14 marzo 2002 il Procuratore generale presso questo Ufficio ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi degli imputati e l'accoglimento del ricorso della parte civile e a queste conclusioni si è associato il difensore della parte civile.
Il ricorso proposto dagli imputati è inammissibile. Malgrado l'impugnazione sia stata proposta con riferimento ai vizi di legittimità indicati nell'art. 606 c.p.p. in realtà i motivi dedotti sono palesemente diretti ad ottenere dal giudice di legittimità una lettura dei fatti di causa accertati diversa da quella motivatamente prospettata dal giudice di merito. Ciò in particolare per quanto riguarda le censure che vengono mosse alla sentenza impugnata sulla ricostruzione in essa effettuata delle versioni dei periti in merito al trattamento terapeutico, negligente e imperito, che darebbe stato somministrato alla persona offesa che, secondo il giudice di merito, già presentava, all'atto del ricovero, segni evidenti della lesione vascolare che non vennero presi in considerazione dai medici che ebbero a trattare il caso ed in particolare dai due odierni ricorrenti.
Escluso che possano, in questa sede, essere prese in considerazione le censure mosse dai ricorrenti alla sentenza impugnata laddove lamentano un'erronea interpretazione delle opinioni espresse in dibattimento dai periti, avendo il giudice di primo grado, congruamente e non certo illogicamente motivato su tutte le ragioni poste a fondamento della decisione si osserva ancora, per quanto riguarda la riferibilità della lesione non solo all'incidente che aveva provocato il ricovero ma altresì alla imperizia nel trattamento successivamente praticato alla persona offesa che i giudici di merito, sulla scorta dei pareri tecnici acquisiti, hanno accertato che idonee e adeguate terapie avrebbero evitato il verificarsi dell'evento dannoso.
Nè può rilevare la circostanza, evidenziata in ricorso, che l'ospedale dove l'infortunato fu ricoverato era una piccola struttura ospedaliera posto che, nella sentenza impugnata, si pone in rilievo come l'infortunato ZI TT presentasse, già all'atto del ricovero, segni evidenti che, in un politraumatizzato, dovevano far seriamente sospettare dell'esistenza della lesione vascolare e comunque indurre i medici, alle cui cure l'infortunato era stato affidato, ad ulteriori accertamenti disponendo, se del caso, il trasferimento del paziente in ospedale maggiormente attrezzato (in particolare per l'effettuazione di un esame eco doppler che, secondo la sentenza impugnata, non poteva essere eseguito, per mancanza della necessaria attrezzatura, presso l'ospedale di Cagli). Con queste considerazioni il giudice di merito ha altresì fornito una adeguata e convincente risposta agli ulteriori motivi di ricorso, peraltro genericamente formulati, che si riferiscono alla asserita mancata individuazione degli elementi di colpa nei confronti degli imputati (invece agevolmente individuabili nei riferimenti fatti, dalla sentenza impugnata, ai comportamenti omissivi descritti) e sull'inesistenza di una causalità adeguata (ammesso che questa impostazione sia condivisibile malgrado l'accoglimento, da parte del vigente codice penale, del principio dell'equivalenza delle cause) agevolmente ricavabile, per quanto si è detto in precedenza, dalla motivazione della sentenza impugnata che ha efficacemente ed analiticamente ricollegato il comportamento omissivo all'evento. Infine generiche appaiono le censure rivolte nei confronti dei criteri adottati, nella sentenza impugnata, per la determinazione della provvisionale che, al contrario, è stata quantificata individuando analiticamente i danni ritenuti provati al momento della decisione.
Inammissibile è anche il ricorso proposto dalla parte civile sulla liquidazione delle spese in suo favore nella misura di lire 16.795.000.
In merito a questa censura va rilevato che non è consentito al giudice di legittimità valutare la congruità della liquidazione, compito riservato esclusivamente al giudice di merito. I limiti della valutazione della Corte di cassazione si riferiscono esclusivamente alla violazione, da parte del giudice di merito, dei minimi di tariffa ma appare evidente che è onere del ricorrente indicare specificamente, proprio per consentire alla Corte di esercitare il richiesto controllo di legittimità, le specifiche violazioni di tali minimi.
Nel caso in esame la parte civile ricorrente si è limitata a censurare genericamente i criteri utilizzati dal primo giudice per liquidare le spese ed in particolare la diminuzione operata sulla nota predisposta dalla difesa della parte civile ma non ha ricostruito, a fronte di una liquidazione complessivamente operata, se il calcolo delle singole voci singolarmente considerate sia idoneo a ritenere violati i minimi di tariffa.
Sui problemi dei limiti del sindacato di legittimità sulla liquidazione delle spese tra le parti si è più volte pronunziata la cassazione civile che ha sempre precisato come tale sindacato sia ammissibile solo se il ricorrente non si limiti a generiche censure ma indichi specificamente le voci di tabella che si ritengono violate (cfr., da ultimo, sez. 3^, 29 ottobre 2001 n. 13417; sez. 2^, 1^ dicembre 2000 n. 15373; sez. 3^, 25 maggio 2000 n. 6864; sez. 2^, 23 maggio 2000 n. 6733; sez. lav., 18 agosto 1999 n. 8721). Questo onere, a parere della Corte, incombe sulla parte anche nel caso di liquidazione operata complessivamente dal giudice di merito. Parimenti, per quanto riguarda le spese vive sostenute, non si precisa nel ricorso se le medesime siano state documentalmente provate, onere da ritenere esistente anche per le spese di trasferta del difensore che il ricorrente sostiene aver sostenuto (cfr. Cass., sez. 3^ civ., 23 gennaio 2002 n. 738). In ogni caso l'errore nella determinazione delle spese vive sostenute, secondo altra decisione della cassazione civile (sez. 2^, 1^ dicembre 2000 n. 15373), è rimediabile o con la correzione o con la revocazione del provvedimento che le ha liquidate.
Consegue alle considerazioni svolte la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi. A tale dichiarazione consegue la condanna di tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuale e al pagamento della somma indicata in dispositivo a favore della cassa delle ammende non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità in ragione della palese violazione dei limiti del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione quarta penale, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di 500,00 Euro ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 14 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2002