Sentenza 6 ottobre 2015
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona, che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha ritenuto configurabile il delitto di truffa in danno di un ente pubblico con riferimento all'abusiva stipula di contratti di telefonia da parte di due dipendenti di un tribunale amministrativo regionale in relazione ai quali le compagnie telefoniche, che avevano invano richiesto all'ente il pagamento delle relative prestazioni, avevano erogato delle provvigioni ai promoter che agivano in concorso con i due dipendenti pubblici).
Commentari • 4
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La massima Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno. (Fattispecie relativa all'acquisto di un'autovettura mediante consegna, a titolo di pagamento del prezzo concordato, al mandatario del venditore di un assegno tratto su un conto inesistente - Cassazione penale, sez. II, 21/10/2021, n. 43119). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale …
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La legge che disciplina l'ordinamento della professione forense espressamente prevede la competenza degli avvocati in relazione all'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, "se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato". Integra il reato di esercizio abusivo di una professione ex art. 348 c.p. il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorchè lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2015, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2015 |
Testo completo
2 2 8 1/ 1 6 ☐91 N.36469/2015R.G. Sent. 1831 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giorno 6 del mese di ottobre DEanno 2015 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE composta dai magistrati Presidente dott. Antonio ESPOSITO Consigliere dott. Matilde CAMMINO dott. Piercamillo DAVIGO Consigliere dott. Lucia AIELLI Consigliere dott. Sergio BELTRANI Consigliere ha pronunciato in camera di consiglio la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Salerno avverso le ordinanze emesse in sede di riesame dal Tribunale di Salerno n.494 e n.499 del 7 agosto 2015 nei confronti di BO RE n. Salerno il 24 settembre 1958 e DELLA CA EL n. Salerno il 21 gennaio 1951 n.506, n.507, n.516, n.518 del 14 agosto 2015 nei confronti rispettivamente di DI IN n. Castel San Giorgio (SA) il 24 aprile 1959 (n.506) SCARFIGLIERI AN n. Napoli il 15 marzo 1976 (n.507) DELLA CA BE n. Ausburg (Germania) il 18 agosto 1976 (n.516) ATTIANESE AR n. Nocera Inferiore (SA) 1'8 settembre 1980 (n.518) Visti gli atti, i provvedimenti impugnati e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Mario Pinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti l' avv. Francesco Rizzo del foro di Salerno, difensore di fiducia di EL MO EL e sostituto DEavv. EL Lentini difensore di fiducia di ON RE, l'avv. AR Grisi del N foro di Salerno difensore di fiducia di EL MO BE, l'avv. Agostino Allegro del foro di Salerno difensore di fiducia di AD IN, che hanno concluso per il rigetto del ricorso del pubblico ministero;
osserva: Ritenuto in fatto 1. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione avverso le ordinanze indicate in epigrafe, emesse dal Tribunale di Salerno in sede di riesame delle ordinanze del locale giudice per le indagini preliminari di applicazione di misure cautelari personali in data 9 luglio 2015 nei confronti di EL MO EL e ON RE (ordinanze del tribunale del riesame nn.494 e 499 del 7 agosto 2015) e in data 23 luglio 2015 nei confronti di AD IN, CA AN, EL MO BE e SE AR (ordinanze del tribunale del riesame nn. n.506, n.507, n.516, n.518 del 14 agosto 2015).
2. Con le ordinanze nn.494 e 499 emesse il 7 agosto 2015 veniva annullata l'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di EL MO EL e ON RE in ordine ai reati di truffa aggravata ai danni dello Stato contestati ai capi G ed O DEincolpazione provvisoria per difetto di gravità indiziaria e veniva sostituita, quanto al reato di abuso di ufficio contestati ai capi A e D, la misura degli arresti domiciliari con quella DEinterdizione dai pubblici uffici con la sospensione dall'esercizio del pubblico servizio cui entrambi gli indagati erano adibiti.
3. Con le ordinanze nn. 506, n.507, n.516, n.518 del 14 agosto 2015 l'ordinanza in data 23 luglio 2015 di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di AD IN e di applicazione della misura cautelare DEobbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di CA AN, EL MO BE e SE AR veniva annullata in ordine a tutti i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato contestati all'AD, per il quale la misura cautelare degli arresti domiciliari veniva sostituita con quella interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per dodici mesi ex artt. 290 e 308 cod. proc.pen. in ordine al reato di abuso di ufficio contestato al capo A;
nei confronti di CA AN, EL MO BE e SE AR l'ordinanza impugnata veniva annullata e venivano dichiarati cessati gli effetti della misura cautelare in corso di esecuzione.
4. La vicenda all'origine del procedimento riguarda varie condotte di truffa aggravata e abuso di ufficio messe in atto da EL MO EL e ON RE, nella qualità rispettivamente di dirigente e dipendente amministrativo del Tribunale amministrativo regionale di Salerno, in relazione alla stipula di tre convenzioni con altrettanti gestori di telefonia mobile per il rilascio di utenze in nome e per conto del TAR di Salerno nell'anno 2007 con la IM, nell'anno 2009 con la ON, nell'anno 2013 con la BT Mobile attraverso schede In 3 di adesione non registrate e protocollate presso l'organo giurisdizionale amministrativo nelle quali era indicata come modalità di pagamento quella del bonifico bancario proveniente dall'intestatario del conto corrente indicato nel TAR sezione di Salerno. Dette convenzioni comportavano il rilascio di schede telefoniche a un numero elevato di utenti (oltre mille) con tariffe agevolate e la consegna di apparati telefonici, in realtà non destinati all'esiguo numero di dipendenti del TAR (circa 30), e procuravano inoltre cospicue provvigioni ai promoter che agivano in concorso con il EL MO e la ON. Il TAR di Salerno, che risultava formalmente contraente nelle convenzioni stipulate per interessi personali dei promoter e dei destinatari finali delle utenze e degli apparecchi telefonici ottenuti in sostanza gratuitamente, aveva ricevuto richieste di pagamento per circa 492.000,00 euro in relazione a fatture relative alle prestazioni telefoniche erogate in base a dette convenzioni, fatture contestate e non pagate.
5. Il Tribunale del riesame nei vari provvedimenti impugnati ha escluso la configurabilità DEipotizzato reato di truffa nella forma aggravata ex art.640 comma secondo n.1 cod.pen. (truffa ai danni dello Stato o di ente pubblico), ravvisando la gravità indiziaria in relazione al reato di truffa semplice, eventualmente aggravata da circostanze attenuanti comuni, punita con pena inferiore al limite che consente l'applicazione di misure coercitive ai sensi degli artt.278-280 c.p.p., sul presupposto che il danno fosse stato subito esclusivamente dalle compagnie telefoniche e non dal TAR, il quale non aveva effettuato alcun pagamento, anche perché le fatture indirizzate all'ente erano state onorate dai vari promoters o dal EL MO, che come la ON non aveva tratto alcuna utilità dal meccanismo imbastito al solo scopo di consentire ai promoter di riscuotere ingenti provvigioni. Pertanto nei confronti di EL MO EL, della ON e DEAD (quest'ultimo promoter per conto prima della IM e poi della ON) le ordinanze applicative della misura cautelare degli arresti domiciliari venivano annullate quanto al reato di truffa aggravata per difetto della gravità indiziaria e, in relazione ai reati di abuso di ufficio loro rispettivamente contestati, si riteneva fronteggiabile il pericolo di reiterazione di condotte analoghe con misure meno afflittive. Nei confronti degli altri indagati (CA AN, EL MO BE e SE AR, tutti promoter) veniva dichiarata cessata l'esecuzione della misura in corso, non ravvisandosi per il reato di concorso in abuso di ufficio il concreto e attuale pericolo di reiterazione della condotta criminosa.
6. Con il ricorso del pubblico ministero, dopo un'ampia ricostruzione dei fatti, si deduce la violazione di legge e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione;
in sostanza, a sostegno della sussistenza della gravità indiziaria anche in ordine al reato di truffa aggravata ex art.640 comma secondo n.1 cod.pen., si afferma che: 1) il TAR aveva subito un danno economico costituito dall'esposizione debitoria con conseguenziali richieste di pagamento da parte delle varie compagnie telefoniche;
per la ん 4 sussistenza della truffa non è necessaria l'identità tra la persona offesa e la persona indotta in errore;
finora è prevalsa la concezione economica del danno secondo la quale è necessaria un'effettiva deminutio patrimonii nella forma del danno emergente o del lucro cessante per stabilire l'ambito di applicazione della norma incriminatrice di cui all'art.640 comma secondo n.1 cod.pen. (Cass. Sez.Un. n.1/1999; n.18/2000); nel caso di specie la condotta delle persone sottoposte ad indagini non aveva determinato il mero pericolo di un danno, ma una modificazione peggiorativa della condizione patrimoniale preesistente del TAR;
2) gli indagati EL MO EL e ON ricevevano personalmente gli apparecchi telefonici e le schede SIM;
pertanto è inveritiera l'affermazione che essi non avevano conseguito ingiusto profitto dalle truffe;
il danno non era subito solo dalle compagnie telefoniche, ma anche dall'ente pubblico che inconsapevolmente assumeva obbligazioni per effetto delle convenzioni stipulate a suo nome;
3) la truffa, contrariamente a quanto affermato nelle ordinanze impugnate, non è reato a dolo specifico, essendo irrilevante la specifica finalità della condotta o il motivo a delinquere (Cass. sez. II 21 marzo 2012 n.24645; sez.VI 7 novembre 1991 n.470). Nell'interesse di EL MO EL è stata depositata una memoria con la quale si sostiene l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero, per violazione del termine perentorio di dieci giorni per proporre ricorso per cassazione. Altra memoria difensiva è stata depositata nell'interesse di EL MO BE. Considerato in diritto 1. Va preliminarmente disatteso quanto dedotto con la memoria difensiva presentata nell'interesse di EL MO EL in ordine alla pretesa inammissibilità del ricorso del pubblico ministero, presentato tardivamente (il 1° settembre 2015) in relazione all'ordinanza n.494/15 R.G.L.P. emessa il 7 agosto 2015 nei confronti dello stesso EL MO e della coindagata ON;
l'ordinanza risulta pervenuta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno il 17 agosto 2015 e vistata il giorno successivo dal Procuratore aggiunto. Nella memoria si afferma che l'udienza dinanzi al tribunale del riesame si era svolta in periodo feriale (7 agosto 2015) "in ragione della circostanza che trattavasi di un procedimento per reati di criminalità organizzata". E' ormai consolidata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale ai fini DEapplicazione DEart. 240 bis, comma secondo, disp. coord. cod. proc. pen., che prevede l'esclusione (anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela personale e reale) della sospensione feriale dei termini procedurali nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quest'ultima nozione identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato (Cass. Sez.Un.22 marzo 2005 n.17706, Petrarca e altri;
In и Sez.Un.15 luglio 2010 n.37501, Donadio). Nel caso di specie, tuttavia, in ordine al reato associativo (capo E DEincolpazione provvisoria), come in ordine ai reati di peculato (capo F) e falso (capi A, B, C e D), la richiesta di applicazione di misura cautelare personale era stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari, che non aveva ravvisato la gravità indiziaria, senza che il pubblico ministero impugnasse sul punto il provvedimento cautelare. Nel procedimento di impugnazione de libertate il reato associativo era quindi ininfluente, concentrandosi le censure difensive sui soli reati di truffa, aggravata o meno ai sensi del secondo comma DEart.640 cod.pen., e di abuso di ufficio, reati per i quali si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale e in relazione ai quali erano state disposte le misure limitative della libertà personale che solo per alcuni degli indagati (tra cui della MO EL), sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, si traducevano in custodia cautelare. Del resto inequivocabilmente il ricorso del pubblico ministero verteva sui soli reati di truffa e abuso di ufficio. Sulla fissazione in periodo feriale DEudienza del riesame non risulta peraltro che la difesa abbia eccepito la nullità eventualmente ravvisabile (nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di sanatoria ex artt. 180 e 182 cod. proc. pen. ; cfr. Cass. sez.II 7 febbraio 2014 n.21809, Rugeri). Pertanto il termine per impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame in periodo feriale decorreva, per la parte che vi aveva interesse, solo alla fine del periodo feriale.
2. Il ricorso è fondato. Nei provvedimenti impugnati si afferma che gli unici soggetti danneggiati dalla condotta truffaldina posta in essere dagli odierni ricorrenti erano le compagnie telefoniche, indotte ad elargire indebite provvigioni ai promoter per contratti di telefonia stipulati in maniera illegittima, mentre il TAR di Salerno era stato esposto a mere richieste di pagamento inoltrate dalle diverse compagnie di telefonia mobile e nessun esborso aveva in realtà effettuato. In particolare, si riporta nelle ordinanze nn. 506, 507, 516, 518 il contenuto di decisioni analoghe adottate in sede di riesame: "... l'intenzione dei protagonisti era quella di non gravare in alcun modo sull'ente ed anzi di tenerlo all'oscuro del meccanismo proprio perché ciò avrebbe comportato, come immediata conseguenza, il disvelamento DEarticolato sistema truffaldino ...che la P.A. era rimasta del tutto all'oscuro della stipulazione di contratti e convenzioni. Le fatture che pervenivano all'ente venivano onorate, di volta in volta, ora dai promoter, ora dai dipendenti pubblici e, proprio EL MO EL, corrispondeva la somma di euro 6.262,83 attraverso un bonifico effettuato nel mese di dicembre 2013 dal suo conto corrente, per evitare che i costi gravassero sull'ente. Dalla lettura DEintera vicenda emerge, abbastanza pacificamente, che né il EL MO né la ON abbiano tratto una qualche forma di diretta utilità dal meccanismo imbastito, i cui contenuti, semmai, non hanno saputo ben controllare e fronteggiare, consentendo ai promoter la riscossione di significative provvigioni ...". Le argomentazioni spese dal Tribunale del riesame appaiono errate e comunque non concludenti rispetto alle determinazioni assunte, e si pongono altresì in contrasto, per evidente In 6 illogicità, con le successive valutazioni espresse con riferimento alla ritenuta ipotesi di reato di abuso d'ufficio. Va rilevato infatti che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di truffa è configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro sia diverso dal soggetto passivo del danno e, in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato (ben potendo quest'ultimo rimanere, sino alla fine, all'oscuro di tutto), sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato (sez. II 17 luglio 2013 n.43143, Saracino;
sez.II 21 febbraio 2008 n.10085, Minci;
sez.VI 4 aprile 1975 n.8418, Tarantino;
sez. II 11 maggio 1973 n. 2705, Spina;
sez. V 26 agosto 1969 n. 950, Cabella;
sez. II 29 ottobre 1998 n. 6335, p.o. in proc. Santini). La truffa, configurando secondo l'opinione prevalente un reato non di mero pericolo ma di danno, richiede comunque un reale depauperamento economico del soggetto passivo, quindi un'effettiva deminutio patrimonii, nella forma del danno emergente o del lucro cessante, a carico dello stesso ed è quindi necessario che la condotta truffaldina provochi una lesione effettiva del patrimonio, non essendo il mero disvalore della condotta di per sé sufficiente a provocare la reazione DEordinamento, ove non si realizzino gli eventi di danno previsti. Si è peraltro osservato (Cass. sez. II 21 febbraio 2008 n. 10085, Minci), con argomentazioni che il collegio condivide, "come secondo la cd. concezione giuridica, che valorizza l'aspetto giuridico-formale del rapporto che si instaura fra il soggetto e i suoi beni, il momento della circolazione giuridica sarebbe, in ogni caso, prevalente sulla realizzazione effettiva del danno, ma... permangono a tutt'oggi e restano rilevanti le ragioni che da tempo (v. SU n. 1/1999; SU n. 18/2000) hanno indotto la giurisprudenza a confermare la opposta concezione economica, che richiede che la diminuzione del patrimonio del soggetto passivo sia reale ed effettiva. Il che non vuoi dire, però, che si possano sottovalutare, specie in un contesto costituzionale improntato alla tutela dei valori della persona ed in un ambiente economico che vede una progressiva trasformazione delle forme della ricchezza, la libertà di determinazione del consenso ed il ruolo che in tal senso svolge la norma in esame, in quanto posta a tutela della buona fede e DEequilibrio contrattuale, quali principi cardini del diritto contrattuale, così come le indicazioni che provengono dalla stessa concezione giuridica, nella parte in cui individua nel patrimonio non solo un complesso di beni, ma anche di rapporti attivi e passivi, che possono essere pregiudicati pure dalla perdita ingiusta di un diritto o dalla diminuzione delle attività e dall'accrescimento delle passività. Quel che appare decisivo è la necessità di non porre di fatto nell'ombra la collocazione del reato nell'ambito dei delitti contro il patrimonio, con un'inammissibile dilatazione del suo ambito di operatività, in contrasto con il principio di legalità, ma, al tempo stesso, con l'esigenza di individuare un netto discrimine fra la tutela penale e la tutela civile, specie in presenza di un progressivo, ma chiaro intento del legislatore di ridurre e specializzare le fattispecie incriminatici e di potenziare, in termini di qualità ed effettività, le forme della tutela civile del danno ingiusto”. In 7 Sulla base di tali considerazioni, il ricorso merita accoglimento, essendo rimasto accertato che gli indagati, con le rispettive condotte contestate ed attraverso l'abuso delle funzioni pubbliche ricoperte da EL MO EL e ON RE, creando l'apparenza DEesistenza di accordi contrattuali del tutto validi tra il TAR di Salerno e le diverse compagnie telefoniche, hanno conseguito la disponibilità di utenze telefoniche, apparecchi cellulari e schede sim intestate all'ente pubblico, provocando così, da parte dei promoter, l'incasso delle provvigioni riconosciute dai contratti e determinando, al tempo stesso, in evidente rapporto eziologico, un'esposizione debitoria della Pubblica amministrazione, suscettibile di esecuzione e, quindi, idonea a realizzare un'alterazione DEequilibrio patrimoniale preesistente, in termini attuali e concreti (non potendosi, tra l'altro, disconoscere per il TAR di Salerno quanto meno un dispendio per l'attività di autotutela necessaria a rimuovere il pregiudizio derivante dall'inconsapevole e rilevante assunzione di obbligazioni), rimanendo del tutto ininfluente, ai fini della configurabilità del reato trattandosi di comportamento che poteva avere anche altri "giustificativi" - il fatto che gli stessi avessero in minima parte, attraverso modesti pagamenti, cercato di ripianare l'esposizione.
3. Si rende quindi necessario, essendo le ulteriori censure contenute nel ricorso assorbite dalla ritenuta fondatezza della censura riguardante la configurabilità della truffa ai danni di ente pubblico, fatta salva ovviamente la valutazione circa l'eventuale sussistenza di esigenze cautelari attuali, annullare le ordinanze impugnate con rinvio al tribunale di Salerno per nuovo esame, alla luce dei principi sopra esposti, sulla sussistenza della gravità indiziaria nei confronti dei ricorrenti anche in ordine al delitto di truffa aggravata ex art.640 comma secondo n.1 cod.pen. con riferimento all'esposizione debitoria della Pubblica amministrazione nell'ammontare della somma di euro 492.488,04 suscettibile di immediata esecuzione, con alterazione reale e non solo potenziale, in evidente senso peggiorativo, della condizione patrimoniale preesistente.
P.Q.M.
annulla le ordinanze impugnate con rinvio al Tribunale del riesame di Salerno per nuovo esame. Roma 6 ottobre 2015 il cons. est. Il Presidente Шет DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 GEN 2016 IL CHA Cancelliere A M E R Claudia Pianelli P U E T R O N E O C